Direzione Regionale del Piemonte
Direzione Regionale del Piemonte
Prot. UniTo: n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus
PROTOCOLLO D’INTESA
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, di seguito per brevità detta “Agenzia”, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 rappresentata dal Capo Settore Servizi xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX,
e
Università degli Studi di Torino, di seguito per brevità detta “UNITO”o “Università”, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, rappresentata dall'Xxx. Xxxxxx XXXXXXXXX nella qualità di Direttore Generale e Direttore ad interim della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione.
PREMESSO
• che l’Agenzia ha sottoscritto con altri Atenei piemontesi analoghi Protocolli d’Intesa per la definizione di una procedura concordata per il rilascio delcodice fiscale ad utenti internazionali dell’Ateneo che ne facciano richiesta attraverso le procedure interne;
• che tale iniziativa ha dato riscontri positivi di gestione del servizio, nei confronti di soggetti appena arrivati nel nostro paese per motivi di studio o di lavoro;
• che UNITO ha manifestato interesse alla sottoscrizione di un nuovo accordoper instaurare un canale facilitato anche attraverso modalità telematiche;
RITENUTO
• che l’articolo 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate individua espressamente i seguenti principi che guidano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia:
1. semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali;
2. facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili;
• che gli utenti internazionali di UNITO con cittadinanza straniera non residenti in Italia devono richiedere il rilascio del codice fiscale ed è opportuno offrire loro assistenza attraverso un canale facilitato, attraverso modalità telematiche.
VISTO
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e quanto previsto dall’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 rubricato “Trasmissione e documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni”
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Assistenza per il rilascio del codice fiscale a studenti e docenti stranieri
UNITO e l’Agenzia, per facilitare il rilascio del codice fiscale agli utenti internazionali, promuovono una collaborazione reciproca per facilitare la compilazione, acquisizione e trasmissione all’Agenzia delle richieste di attribuzione del codice e la consegna del certificato ai richiedenti.
Art. 2 – Modalità operative
Le fasi di assistenza ed erogazione del servizio vengono indicate nei flussi operativi allegati al presente xxxxxxx.Xx flusso A sarà utilizzato per richiedere il codice fiscale per docenti/ricercatori stranieri: il modulo verrà compilato, sottoscritto e trasmesso da UNITO(indicando richiesta per soggetto terzo e codice “17 - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo”), via mail o pec, e verrà restituito dall’Agenzia, utilizzando lo stesso mezzo, il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Il flusso B sarà utilizzato per richiedere il codice fiscale degli studenti da parte di UNITO, a ciò delegato dagli studenti stessi. Lo studente compila l’apposito modulo quindi delega un dipendente di UNITO alla consegna (a mano, per mail o pec); il certificato di attribuzione del codice fiscale verrà restituito, utilizzando lo stesso mezzo, dall’Agenzia all’Università che ne curerà la consegna allo studente.
Il flusso C prevede invece che UNITO effettui richieste cumulative di attribuzione di codice fiscale per i soggetti interessati, qualificandosi come richiedente per un soggetto terzo e provveda all’invio cumulativo dei dati. Tale modalità potrà essere utilizzata nel caso in cui il numero dei codici fiscali richiesti sia superiore a 25.
Il flusso D prevede l’apertura di uno sportello fisico dedicato, con personale dell’Agenzia e con il supporto di UniTO: potrà essere utilizzato solo a seguito di ulteriore specifico accordo, da stipulare separatamente.
L’accordo potrà inoltre essere accompagnato da una specifica attività formativadel personale dipendente di UniTO.
Art. 3 – Attività di collaborazione
L’Agenzia e l’Università riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare ulteriori forme di collaborazione, fruendo delle reciproche competenze, al finedi una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.
Art. 4 - Trattamento dei dati personali
La sottoscrizione e l’esecuzione del presente accordo implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a nome e cognome dei sottoscrittori dell’accordo stesso, del personale che, in virtù del medesimo, fornirà supporto per le fasi di assistenza ed erogazione del servizio e dei docenti/ricercatori e studenti stranieri che richiedono l’attribuzione del codice fiscale. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari autonomi del trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e dal nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare le parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:
• a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per isoggetti designati quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
• a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della presente convenzione, gli stessi verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
Le Parti provvederanno ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali.
L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente accordo.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
• per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per UNITO, il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo email: xxx@xxxxx.xx.
L’Agenzia autorizza UNITO a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo.
Articolo 5 - Tutela della riservatezza
Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente accordo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.
I dati e le informazioni di cui sopra non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente accordo.
Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Art. 6 – Durata
Il presente protocollo di intesa ha durata triennale con possibilità di modifica annuale a fronte di sopraggiunte esigenze, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo volontà di una delle parti di interromperlo da comunicarsi all’altra: trascorsi 30 giorni da tale comunicazione il presente protocollo cesserà di avere effetto.
Torino 2022
L’Agenzia delle Entrate L’Università degli Studi di Torino
Il Capo Settore Servizi Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Il Direttore Generale Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.