REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN LOCAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN LOCAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
- EMERGENZA ABITATIVA
Approvato con delibera CC n. 68 del 13.12.2006
Art.1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in sub-locazione di alloggi comunali acquisiti in disponibilità con contratti di locazione a canone concordato
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad integrare le disposizioni in materia di riserva di alloggi ERP per situazioni di emergenza abitativa, nonché le procedure e le modalità da seguire, sotto il profilo organizzativo, per assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini posti dalla legge, con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.
Art.2 Ambito di applicazione
1. Per tutti gli adempimenti concernenti l' assegnazione dell'alloggio in sub-locazione a nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità abitative, come indicate dal successivo art. 3, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. L'alloggio concesso in sublocazione dal Comune dovrà essere considerato come ospitalità di emergenza ed assumere carattere di temporaneità. In ogni caso il contratto di sub-locazione si considererà automaticamente scaduto allo spirare del termine del contratto di locazione stipulato tra proprietario e Comune.
Art.3 Individuazione situazioni di emergenza
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si rende necessario provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:
1. grave pericolo (inabitabilità) dichiarato dall'autorità competente;
2. provvedimenti esecutivi che dispongono il rilascio dell'alloggio;
3. alloggi non idonei;
4. situazioni di grave disagio per le quali non è possibile ricorrere a sistemazione abitativa alternativa anche temporanea (centri di accoglienza, comunità, strutture protette) e che garantiscano l'unità famigliare;
Art.4 Requisiti per l'accesso
1. L'accesso nell'alloggio per emergenza abitativa è consentito esclusivamente a coloro che nel momento in cui l'abitazione risulta assegnabile si trovano in una delle condizioni specificate al precedente art. 3.
2. I beneficiari dell'alloggio devono possedere i seguenti requisiti :
- residenza nel Comune Trezzo S/A o domiciliati presso il Comune e in situazioni di particolare gravità famigliare con presenza di figli minori (segnalazione all'Autorità Giudiziaria)
- per i cittadini stranieri essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
- non essere titolare del diritto di proprietà su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, fatta eccezione per il caso in cui l'alloggio in proprietà sia quello improvvisamente divenuto inagibile;
Art.5 Norme per l'assegnazione
1. Per l'assegnazione dell'alloggio si provvede mediante atto determinativo del Servizio Sociale competente;
Art.6 Definizione del progetto d’intervento e istruttoria dell’istanza
1. Le necessità di accesso all'alloggio devono essere valutate dall'Assistente Sociale che verifica la situazione (compresi i requisiti soggettivi) e concorda un progetto (tempi, modalità) con il nucleo famigliare in situazione di emergenza;
2. Per la documentazione dell'istanza, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa deve essere presentata al servizio competente secondo l'organizzazione interna che predisporrà gli atti necessari per l'assegnazione
Art.7 Assegnazione dell'alloggio
1. L'assegnazione è disposta, previo accertamento a carico del concorrente del possesso dei requisiti previsti e dopo aver verificato la permanenza nel richiedente della situazione di emergenza di cui all'art. 3.
2. Viene stipulato con l'assegnatario un contratto di subaffitto applicando le modalità di calcolo per l'affitto ERP. In via del tutto eccezionale, in situazione di particolare gravità comprovate, l'assegnatario può essere temporaneamente esonerato dall'onere del subaffitto.
3. La durata del contratto è di massimo 1 anno rinnovabile una sola volta per altri 6 mesi
4. L'assegnatario, se non già in graduatoria, dovrà inoltrare domanda per gli alloggi ERP (se in possesso di tutti i requisiti) e comunque dovrà attenersi al progetto concordato con il Servizio Sociale per reperimento di altro alloggio idoneo al suo nucleo famigliare.