La presente polizza è stipulata tra
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE ED AUTO RISCHI DIVERSI
La presente polizza è stipulata tra
A.R.S.A.C. |
XXXXX XXXXXXX, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. 03268540782 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30.06.2022 |
Alle ore 24.00 del: | 30.06.2025 |
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazioni si definiscono con:
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) – Il Decreto Legislativo
n. 209 del 7 settembre 2005
SOCIETA’ l’Impresa di assicurazioni e le coassicuratrici;
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione;
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta;
PROPRIETARIO l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE la persona fisica alla guida del veicolo;
TERZI coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del Codice;
TARIFFA: la tariffa premi della Società in vigore al momento della stipula della polizza e per l’intera durata comprese eventuali proroghe e/o rinnovi;
MASSIMALE la massima esposizione della Società per ogni sinistro; FRANCHIGIA la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico; SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
BROKER la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici;
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata e proroga del Contratto
L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2022 ed efficacia fino alle ore 24,00 del 30.06.2025.
Si precisa che alla data del 30.06.2025, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata di 3 (tre) anni ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso.
In ogni caso, è inoltre facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto e/o entro la scadenza del rinnovo, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna quindi, in ogni caso, a rinnovare e/o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo.
Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta.
La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
Art. 4 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker.
Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 5 - Assicurazione in base a Libro Matricola
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l’esercizio delle sue attività istituzionali.
Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l’esclusione e la contestuale inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.
Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte dell’Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno e carta verde.
Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato, in sede di regolazione premio.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio della richiesta, fermo l’obbligo di restituzione del certificato, contrassegno e carta verde in originale.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa.
Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni dello stato di rischio, documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti ad ogni scadenza annua della polizza e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza della semestralità di riferimento, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• numero del sinistro dell’Impresa
• data di accadimento
• tipologia dell’evento (X.X.Xxxx - Incendio – Furto - altre garanzie)
• targa veicolo assicurato
• nome della controparte
• stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
• importo a riserva
• importo liquidato e data della liquidazione
Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa l'Impresa indicherà:
• numero totale dei sinistri “in trattativa” / ”liquidati” / ”senza seguito”
• importo totale “liquidato”, “a riserva”.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 12 – Coassicurazione e delega
Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’ art. 1911 C.C.
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 13 – Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pur ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all’atto della rimessa dei premi alla Società l’aliquota provvigionale del 3,5% (tre virgola cinque percento) sui premi imponibili della presente polizza.
Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l’eventuale periodo assicurativo residuo.
Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
• La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
• Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente;
• Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
• Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Disposizione finale
Rimane convenuto che s’intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
Art. 17 - Oggetto dell’assicurazione
Premesso che la presente polizza assicura il parco veicoli dell’Ente Contraente, come risultante dall’allegato n. 1, la Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sui veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni; in questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Qualora in polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato l’assicurazione si riferisce al “Rischio Statico” ossia copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Art. 18 - Esclusioni e Rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
f) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti al momento del sinistro.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 19 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente e a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 20 - Adeguamento del premio
La Società rinuncia a richiedere adeguamento della tariffa premi della presente assicurazione per l'intera durata del contratto, salvo le differenze dovute alle evoluzioni relative al verificarsi o meno di sinistri penalizzanti.
Art. 21 – Cessazione di rischio del veicolo - Trasferimento della proprietà
Non sono ammesse sospensioni o cessioni del contratto.
In caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero, il Contraente è tenuto a comunicare all’Impresa l’esclusione del veicolo fornendo la documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione.
In caso di vendita del veicolo assicurato è ammessa la sostituzione o l’esclusione del veicolo, previa restituzione, da parte del Contraente, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Art. 22 - Sostituzione del veicolo, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e della Carta Verde, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Per il rilascio del duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.
Art. 23 - Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.
L’Impresa restituisce la parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto e rapina, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
Art. 24 - Attestazione dello stato di rischio
In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall’art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’allegato 1.
Art. 25 - Massimali di garanzia
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 25.000.000,00 per sinistro.
Art. 26 - Forma tariffaria
La presente assicurazione R.C. Auto è stipulata, per tutti i veicoli assicurati, nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella “classe di merito/coefficienti di determinazione del premio” allegata alla presente polizza a cura della Società.
Le tabelle “Classi di Merito” e “Regole Evolutive” , nonché i criteri di assegnazione alla classe di merito sono allegate alla presente polizza a cura dell’Impresa.
Art. 27 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
SEZIONE I - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
sempre operanti
Art. 28 - Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Art. 29 - Ricorso terzi da incendio
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.
Art. 30 - RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
Art. 31 - Soccorso vittime della strada
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.
Art. 32 – Rimorchi – rischio statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 33 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società, rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:
1. dell’Ente Contraente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2. del solo Ente Contraente o società proprietari del veicolo assicurato:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Ente Contraente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Colpa grave
La società risponde dei danni determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
Art. 34 – Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti i veicoli iscritti nel Libro Matricola - allegato n. 1 alla presente polizza – per i quali sia indicato il relativo valore nella colonna “Garanzia Incendio e Furto”, anche qualora per gli stessi non sia richiesta la garanzia della Sez. I – Responsabilità Civile Auto.
Sono inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altro accessorio od attrezzatura o dispositivo installate anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessario in relazione al servizio al quale il veicolo stesso è adibito.
Art. 35 - Garanzia Incendio e Furto
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
a) incendio - qualunque ne sia la causa -, fulmine, scoppio od esplosione;
b) furto tentato o consumato;
c) rapina.
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto e Xxxxxx prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nel tentativo e nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.
Art. 36 - Garanzia Kasko
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza degli importi assicurati per ogni singolo automezzo, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati di cui all’allegato n. 1, anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo stesso, in conseguenza di:
1. ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
2. traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Art. 37 - Esclusioni e delimitazioni
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
d) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
Art. 38 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate. Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni.
Art. 39 - Adeguamento delle somme assicurate
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l’Impresa adeguerà le somme assicurate:
a) per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
b) per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI –
Valide per tutti i veicoli e sempre operanti salvo ove differentemente indicato
Art. 40 - Eventi naturali.
Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali, eruzione vulcanica, frana, smottamento, grandine, inondazione, alluvione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di € 250,00.
Art. 41 - Eventi Sociopolitici
Danni materiali e diretti in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo, atti dolosi di terzi; sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di € 250,00. L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi o intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
Art. 42 - Caduta di Aeromobili o altri Corpi Celesti
Danni materiali e diretti in conseguenza di caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere;
Art. 43 - Garanzia cristalli.
L’impresa fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro indennizza le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo a seguito di rottura degli stessi.
Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di
€ 150,00.
Art. 44 - Rimborso spese di immatricolazione.
L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 200,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella Furto che ne determini la sua perdita totale.
Art. 45 - Garanzia contrassegno e tassa di proprietà
L’Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
a) al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
b) alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
Art. 46 – Autovettura in sostituzione.
L’Impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 350,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura.
Art. 47 – Parcheggio, custodia, soccorso stradale
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 350,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposto dall’Autorità, nonché per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio, furto e rapina.
Art. 48 Assistenza Stradale
La garanzia è operante in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: incidente stradale;
guasto;
incendio, fulmine, esplosione e scoppio; furto e rapina;
eventi naturali
eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’assicurato non vi abbia preso parte attiva);
forature e danni a pneumatici;
o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.
La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA
La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l’assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.
Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l’assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.
Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l’assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.
I numeri da contattare sono i seguenti:
numero verde ……………………….
oppure……………………….
per chiamate dall’Italia e dall’estero oppure telefax ……………………….
In caso di necessità, l’assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:
nome e cognome;
luogo in cui necessita di essere assistito; targa del veicolo assicurato.
GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell’assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:
✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.
Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall’assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l’individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA
Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di: partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l’Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
✓ i xxxxx conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.
Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l’assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’anticipo.
SEZIONE III - SINISTRI - NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI I E II
Art. 49 – Termini e modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere presentata all’Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto alle gestioni assicurative, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente deve presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso. L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente, della procura a vendere relativa al veicolo.
Si intendono richiamate le nuove normative, meglio conosciute sotto il termine Indennizzo Diretto o Risarcimento Diretto, di cui all’art. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed agli artt. 149 e 150 del Codice. La denuncia del sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice, sul modulo “Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro” conforme a quello approvato dall’ ISVAP e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso del sinistro.
Art. 50 - Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio perito, quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce all’Impresa la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo a lui spettante.
Art. 51 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 52 - Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.
Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
a) se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
b) non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
c) dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto sulle singole garanzie della presente polizza o da queste condizioni;
d) non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
e) dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
Art. 53 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto.
In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.
Art. 54 - Furto con ritrovamento
La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
a) il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell’avvenuto ritrovamento;
b) il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
c) le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di € 260,00 complessive per sinistro.
Art. 55 - Clausola di raccordo
La presente polizza si intende vincolata con le polizze Infortuni, Incendio, Furto, Kasko, RCT/O n° …………………… stipulate dal Contraente con la medesima Società, in quanto oggetto di quotazione congiunta nella procedura di gara.
Pertanto, qualora anche per una delle suindicate polizze venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche per la presente polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
ALLEGATO 1
N. | TARGA/TELAIO | DESCRIZION E | MAR-MOD-ALL | MASSIMALE RC | VALORE INC e FURT |
1 | DC291KR | AUTOCARRO | TATA 207 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
2 | CSX61035 | GATTO DELLE NEVI | LEITNER | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
3 | DD291GK | AUTOVETTURA | FORD FUSION 1.4I 16V CAT 5 PORTE PLUS | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
4 | AJ773WF | AUTOVETTURA | FIAT PUNTO 60 CAT 5 PORTE S | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
5 | AB727MJ | AUTOVETTURA | FIAT PANDA 1000 I.E. CAT 4X4 CLX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
6 | AJ775WF | AUTOVETTURA | FIAT PUNTO 75 CAT 5 PORTE S | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
7 | BZ515EK | AUTOVETTURA | FIAT PANDA 1100 CAT BUSINESS VAN | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
8 | DD168GJ | AUTOVETTURA | AUDI A4 2.0 16V TDI CAT AV. FILTRO A.P TOP | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
9 | DD167GJ | AUTOVETTURA | AUDI A4 2.0 16V TDI CAT AVANT MULTITR. SPORT | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
10 | CS149556 | AUTOCARRO | FIAT NC 00 | 00.000.000,00/ 00.000.000,00/ 00.000.000,00 | ==== |
11 | DC290KR | AUTOCARRO | TATA 207 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
12 | CV152SW | AUTOCARRO | FORD TRANSIT | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
13 | CS163401 | AUTOCARRO | AUTOCARRO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
14 | CS348978 | AUTOCARRO | AUTOCARRO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
15 | CF973LG | AUTOCARRO | AUTOCARRO FIAT 127 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
16 | CJ107ZH | AUTOCARRO | FIAT DOBLO' | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ | ==== |
25.000.000,00 | |||||
17 | BY662TA | AUTOCARRO | FIAT DUCATO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
18 | BL877LJ | AUTOCARRO | NISSAN | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
19 | BC793GN | AUTOVETTURA | NISSAN PICK-UP 2.5 DIESEL 2P. KING CAB | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
20 | CV154SW | AUTOCARRO | FORD TRANSIT | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
21 | CS4572 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
22 | CS1622 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
23 | CS1485 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO LANDINI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
24 | CS1621 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
25 | CS002832 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO BIGGHI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
26 | CZ4274 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
27 | DC294KR | AUTOCARRO | AUTOCARRO TATA 207 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
28 | CS4937 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
29 | CS024951 | AUTOVEICOLO PROMISCUO | FIAT CAMPAGNOLA B | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
30 | CS003339 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | FIAT 250 N | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
31 | CS003127 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | FIAT 00 | 00.000.000,00/ 00.000.000,00/ 00.000.000,00 | ==== |
32 | CS005000 | RIMORCHIO AGRICOLO | RIMORCHIO STIMA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
33 | CS000250 | RIMORCHIO AGRICOLO | RIMORCHIO VIBERTI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
34 | CS871 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | OM - 45RB TRATTRICE XXXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
35 | DD323GK | AUTOVETTURA | FORD FIESTA 1.4 16V CAT 5 PORTE TITANIUM | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
36 | CS2376 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
37 | CS5173 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
38 | CS20723 | MACCHINA OPERATRICE XXXXXXXX | XXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
39 | TEL2304 | GATTO DELLE NEVI | XXXXXX LH 400 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
40 | CS18558 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
41 | CS016909 | MACCHINA OPERATRICE XXXXXXXX | XXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
42 | CSX68626 | GATTO DELLE NEVI | LEITNER LH 400 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
43 | DD304GK | AUTOVETTURA | FORD FUSION 1.4I 16V CAT 5 PORTE PLUS | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
44 | CZ013781 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | FIAT TRATTORI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
45 | CZ019152 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | LAMBORGHINI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
46 | RC6437 | MACCHINA OPERATRICE XXXXXXXX | XXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
47 | SR70456 | GATTO DELLE NEVI | PRINOTH T45 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
48 | AA919X | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
49 | ACD224 | MACCHINA OPERATRICE SU RUOTE | PALA CARICATRICE XXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
50 | BY661TA | AUTOCARRO | FIAT DUCATO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
51 | L25Y974WC113200 00 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA LAMBORGHINI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
52 | CS020396 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA GEOTECH | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
53 | CS14023 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
54 | CS13648 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
55 | CS11689 | MACCHINA OPERATRICE | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ | ==== |
AGRICOLA | 25.000.000,00 | ||||
56 | AJ782WF | AUTOVETTURA | FIAT PANDA 1100 I.E. CAT SELECTA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
57 | CS015977 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
58 | AP093J | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
59 | CS12385 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | FIAT 780 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
60 | CS12844 | MACCHINA OPERATRICE XXXXXXXX | XXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
61 | CF632CR | AUTOVEICOLO PROMISCUO | FIAT DUCATO 14 2.8 DIESEL PC COMBI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
62 | BE382K | MACCHINA OPERATRICE XXXXXXXX | XXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
63 | PZ331438 | AUTOVETTURA | SUZUKI VITARA 1.6 I CAT FLASH | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
64 | KR000807 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MACCHINA AGRICOLA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
65 | CS001771 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
66 | CS000619 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
67 | CS001748 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
68 | CS003409 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
69 | CS004726 | RIMORCHIO COSE | RIMORCHIO AGRICOLO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
70 | CS007189 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | XXXXXX XXXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
71 | CS001874 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | XXXXXX XXXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
72 | CS010204 | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | SAME SATURNO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
73 | CS019373 | TRATTRICE XXXXXXXX CON XXXXXXXXX | XXXXXXX TL 34 | 25.000.000,00/ 00.000.000,00/ 00.000.000,00 | ==== |
74 | DT92030 | QUADRICICLO | POLARIS XP 850E | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
75 | DT92029 | QUADRICICLO | POLARIS XP 850E | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
76 | BL976LH | AUTOVETTURA | SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDI S.W. | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
77 | BH935J | TRATTRICE XXXXXXXX CON XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
78 | CS511613 | AUTOVEICOLO PROMISCUO | Marca BASSO Rischio F.T. | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
79 | BJ905W | TRATTRICE XXXXXXXX CON XXXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXX | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
80 | CS00016 | MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA | MIETITREBBIA PARCELLARE | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
81 | BM356X | TRATTRICE XXXXXXXX CON RIMORCHIO | GEO IGNH 120 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | € 6.300,00 |
82 | XA897EE | RIMORCHIO COSE | GEPA CAR MT 280 TA | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
83 | TSE00300 | AUTOVEICOLO PROMISCUO | PRINOTH TS MULTIUSO | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
84 | DC295KR | AUTOCARRO | TATA 207 | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,00 | ==== |
85 | XA062AF | RIMORCHIO COSE | CRESCI | 25.000.000,00/ 25.000.000,00/ 25.000.000,01 | ==== |