Gentile Cliente,
Gentile Cliente,
GMAC Italia ha realizzato, in collaborazione con la Società LA PIEMONTESE Assicurazioni S.p.A. - Divisione REM, il Programma GMAC SMART COVER, che garantisce una serie di prestazioni esclusive che consentono, tra l’altro, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di evento garantito, il rimpiazzo del veicolo; le modalità sono dettagliatamente descritte ai successivi punti
3.7.A.1 e 3.8.A.
Di seguito troverà le “Informazioni relative all’Impresa” assicuratrice e tutte quelle necessarie per valutare il Programma e le condizioni che regolano la garanzia quali:
1) la Nota Informativa al Contraente/Assicurato;
2) le Definizioni, che chiariscono il significato della terminologia usata;
3) le Caratteristiche della Convenzione, che riassumono i termini degli accordi intercorsi tra la Società Assicuratrice e GMAC Italia;
4) le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto;
5) le Sezioni: Xxxxx e Assistenza, che descrivono le garanzie assicurative e ne indicano la portata.
Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta attenzione i punti sottoindicati:
• 1.4 - “Decorrenza e durata della garanzia”, che spiega quando e come decorre la garanzia e cosa succede se non si effettua il pagamento o si effettua in ritardo rispetto ai termini indicati;
• 2.1 - “Estensione territoriale”, che precisa quali siano i Paesi dove è operante la garanzia;
• 3.3 - “Danni esclusi”, che riporta i casi in cui il Programma non è operante;
• 3.4 - “Scoperti e franchigie”, che dettaglia i casi in cui il danno potrebbe non esserle rimborsato integralmente;
• 3.9 - “Liquidazione del danno – regola proporzionale”, che chiarisce come avviene la liquidazione nel caso il valore del veicolo, al momento del sinistro, risulti maggiore del valore assicurato oppure sia stato pagato alla Società un premio inferiore a quello dovuto;
• 4.2 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” che, con il rimando ad alcuni specifici articoli del Codice Civile, vuole sensibilizzare l’Assicurato sulle dichiarazioni
dallo stesso rilasciate, dichiarazioni in base alle quali è stato emesso il Certificato di Assicurazione e calcolato il relativo premio.
In appendice alle presenti Condizioni di Assicurazione è stato riportato:
a) un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto del Suo veicolo “Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?”;
b) la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003”;
c) il Modulo di richiesta copertura Mod. 1009 GSC ed 06/2008, che Le consente di attivare immediatamente, dalla Concessionaria, la copertura del Prodotto previsto.
Per ogni informazione relativa al Programma GMAC SMART COVER, è a Sua disposizione un’apposita Centrale Operativa che risponde al Numero Verde 800/525656 con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19,30, ed il sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Le precisiamo infine che, oltre alle Condizioni di Assicurazione modello 1011 GSC ed. 06/2008 comprensive della Nota informativa, sono parte integrante del contratto i modelli:
• Mod. 1010 GSC ed. 06/2008 – Certificato di assicurazione GMAC SMART COVER.
• Mod. 1012 GSC ed. 06/2008 – Fax di Copertura GMAC SMART COVER.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE / ASSICURATO
(ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e delle circolari
ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative e riassicurative in tutti i rami con provvedimento ISVAP del 17/11/1995, pubblicato su G.U. n. 277 del 27/11/1995. La Sede Legale de La Piemontese Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata con il termine "La Piemontese", si trova in Italia, a Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 0. Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Reale Mutua.
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, La Piemontese indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione REM de La Piemontese Assicurazioni S.p.A." Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx oppure via fax al numero 011/0000000 o, infine, via e-mail a xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
SOMMARIO
DEFINIZIONI 6
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 9
1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PREVISTE 9
1.2 CENTRALE OPERATIVA 9
1.3 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVA LA GARANZIA 10
1.4 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA 10
1.5 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE 10
1.6 CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE 10
1.7 RISOLUZIONE PER SINISTRO 10
CONDIZIONI GENERALI 11
2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 11
2.2 DISDETTA DEL CONTRATTO 11
2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 11
2.4 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 11
2.5 IMPOSTE E TASSE 11
2.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 12
SEZIONE I - DANNI 12
3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI 12
3.2 VALORE ASSICURATO 13
3.3 DANNI ESCLUSI 13
3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE 13
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 14
3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 15
3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO 15
3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 16
3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE 17
3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO 17
3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 17
3.12 RELITTI 18
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 18
4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO 18
4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 18
4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 18
4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 18
CONDIZIONI PARTICOLARI 19
5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE 19
5.2 VINCOLO 19
SEZIONE II - ASSISTENZA 20
6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO 21
6.2 RECUPERO 21
6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA 21
6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO 22
6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO 22
6.6 DELIMITAZIONI 22
6.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 23
6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 23
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO? 25
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 27
MODULO DI RICHIESTA COPERTURA – MOD. 1009 GSC 06/2008 31
DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE
Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.
CENTRO CONVENZIONATO
La carrozzeria o l’officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la Società o con Top Class, agente de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e dell’Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato.
MODULO DI RICHIESTA COPERTURA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e dell’Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, i dati identificativi del veicolo assicurato e il tipo di copertura richiesta.
Tale documento, sottoscritto dal Cliente/Contraente, viene utilizzato dalla Società per l’emissione del
Certificato di Assicurazione.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LOCATARIO
L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.
ORGANIZZATO
Filiale, Concessionaria od officina autorizzata della Rete GMAC che ha sottoscritto specifica convenzione con la Società o con Top Class, agente de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo con danni superiori al 75% del valore assicurato.
RESIDENZA
Luogo in cui il Proprietario od il Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
RIMPIAZZO
Veicolo nuovo: sostituzione – a cura della Concessionaria venditrice – del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro nuovo di fabbrica.
Veicolo usato: sostituzione – a cura della Concessionaria venditrice – del veicolo rubato o rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni.
VEICOLO
Il veicolo a motore assicurato.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purchè dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà.
VEICOLO USATO
Xxxxxxx che ha subito più passaggi di proprietà senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, oppure immatricolato da più di 365 giorni.
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PREVISTE
Con il Programma GMAC SMART COVER possono essere assicurati
❑ tutti i veicoli nuovi, per i quali non siano trascorsi più di 365 giorni dalla data di prima immatricolazione, venduti in Italia dalle Concessionarie convenzionate.
I veicoli devono essere equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
❑ tutti i veicoli usati, di qualunque marca, venduti in Italia dalle Concessionarie convenzionate, che abbiano un valore non inferiore a € 5.000,00 e per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla prima immatricolazione;
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati:
- ad aziende di autonoleggio a breve termine;
- a persone/società residenti/con sede legale in Campania e Puglia.
Le garanzie previste sono le seguenti:
GARANZIA PER DANN SEZIONE I – DANNI | I TOTALI E PARZIALI A SE 3.1.A Furto e Rapina | GUITO DI: 3.1.B Incendio | 3.1.C Cristalli |
SEZIONE II – ASSISTEN | 3.1.D Atti Vandalici ZA | 3.1.E Calamità Naturali |
1.2 CENTRALE OPERATIVA
La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite una Centrale Operativa, per i seguenti servizi:
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE»
Numero Verde 800.525.656
per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata della copertura assicurativa in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19,30 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 13, per qualsiasi comunicazione di variazione al contratto (variazione di dati anagrafici dell’Assicurato, sostituzione di veicolo, etc.) quando consentita dalle Condizioni di Assicurazione.
La Centrale Operativa trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali.
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI
Numero Verde 800.046.300
per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I – DANNI.
La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza; la Centrale Operativa si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico del Contraente/Assicurato al minimo indispensabile.
Numero Verde 800.608.902
per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE II – ASSISTENZA.
1.3 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVA LA GARANZIA
L’Assicurato potrà aderire alla Convenzione stipulata dalla Concessionaria, sottoscrivendo il Modulo di richiesta copertura che, controfirmato dalla Concessionaria stessa, verrà trasmesso a mezzo fax al numero 051/0000000.
La procedura prevede il successivo invio, da parte della Centrale Operativa, di un “Fax di Copertura” alla Concessionaria per la conferma dell’operatività della copertura e, successivamente, l’inoltro del Certificato di Assicurazione direttamente al domicilio dell’Assicurato.
La Concessionaria dovrà verificare l’esattezza dei dati anagrafici, dei dati relativi al veicolo e
del premio convenuto, riportati nel Fax di Copertura.
1.4 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal giorno e dall’ora indicati nel Fax di Copertura, purché il premio venga pagato nei termini e con le modalità concordate; in caso contrario la garanzia assicurativa non sarà operante.
La garanzia, indipendentemente dalla data di decorrenza della copertura, scade alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione.
1.5 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla provincia di residenza o sede legale del Proprietario o del Locatario, al valore assicurato del veicolo e alla durata della polizza.
1.6 CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione non è cedibile salvo espressa accettazione da parte della Società, pertanto in caso di cessione/ vendita/ procura a vendere del veicolo a terzi la garanzia viene ad estinguersi automaticamente.
I veicoli intestati alle Concessionarie non sono soggetti a tali limitazioni. L'assicurazione è trasferibile su altro veicolo purchè di proprietà dell’Assicurato. Non è prevista la sospensione del contratto.
1.7 RISOLUZIONE PER SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalle Società, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.
Qualora il premio pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, la Società procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sinistro in proporzione al valore assicurato, secondo quanto indicato al punto 3.7 sub A.1.
L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dalla Centrale Operativa.
CONDIZIONI GENERALI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
1. L’assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.
2. Le prestazioni della Sezione “Assistenza”, con la sola eccezione dell’autovettura in sostituzione (punto 6.3), operano in Europa.
2.2 DISDETTA DEL CONTRATTO
La garanzia, a favore di ciascun Aderente al programma GMAC SMART COVER, decorre dal giorno e dall’ora indicati nel Certificato di Assicurazione ed ha una durata minima di un anno e massima di cinque anni.
Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dall’Assicurato mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.
La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato secondo quanto indicato al punto 3.7 sub A.1.
2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di Assicurati qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
2.4 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
Il presente contratto è stipulato dal Contraente nell'interesse della propria clientela.
Il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
2.5 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
2.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE I - DANNI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
COSA ASSICURA
3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie più sotto dettagliate e riportate sul Certificato di Assicurazione:
A. Furto
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.
B. Incendio
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
❑ a cose di terzi (RICORSO TERZI);
❑ al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal Proprietario o dal
Locatario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).
C. Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo.
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 775,00.
D. Atti Vandalici
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
X. Xxxxxxxx Naturali
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.
COME ASSICURA
3.2 VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:
• per i veicoli nuovi
al prezzo indicato nella fattura di acquisto del veicolo e degli accessori, comprensiva della “messa su strada” escluse imposte addizionali di vario genere.
Relativamente agli accessori, il loro prezzo deve essere comprovato da fattura o titolo equipollente.
• per i veicoli usati
- al valore desunto da Quattroruote – quotazioni usato o, in assenza, da Eurotax Giallo con il massimo aumento del 15%;
- al valore dell’atto di vendita o della fattura nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente (in questo caso però l’assunzione è subordinata al placet della Centrale Operativa);
- al valore riportato sul listino ufficiale della Casa costruttrice, nel caso di veicoli di età inferiore a 6 mesi.
Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l’acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l’acquirente è in grado di recuperare, anche in parte, detta imposta.
COSA NON ASSICURA
3.3 DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:
8. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;
9. da inquinamento o da contaminazione.
3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE
In caso di:
1. danno totale e conseguente rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata:
a) con applicazione di uno scoperto del 15% per gli Assicurati residenti in Calabria, Lazio e nella provincia di Catania;
oppure, per gli Assicurati residenti in regioni/province diverse da quelle citate alla lettera
a) che precede:
b) senza applicazione di alcuna franchigia né scoperto, se il sinistro si è verificato entro 365 giorni dalla data di prima immatricolazione;
c) con applicazione di uno scoperto del 10%, se il sinistro si è verificato trascorsi 365 giorni dalla data di prima immatricolazione;
2. danno totale senza rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata:
d) con applicazione di uno scoperto del 30% per gli Assicurati residenti in Calabria, Lazio e nella provincia di Catania;
e) con applicazione di uno scoperto del 20% per gli Assicurati residenti in regioni/province diverse da quelle citate alla lettera d) che precede;
3. danno parziale con riparazione effettuata presso un Organizzato od un Centro Convenzionato, la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato:
f) con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di Euro 250,00 elevato al 15% col minimo di Euro 500,00 per gli Assicurati residenti in Calabria, Lazio e nella provincia di Catania;
4. danno parziale con riparazione non effettuata presso un Organizzato od un Centro Convenzionato, la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato:
g) con applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di Euro 500,00, elevato al 30% col minimo di Euro 500,00 per gli Assicurati residenti in Calabria, Lazio e nella provincia di Catania.
I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 100,00; tale franchigia non verrà applicata nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso un Centro Convenzionato od un Organizzato.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800.046.300 - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;
oppure:
darne, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, comunicazione - a mezzo Raccomandata AR - a: Servizio Gestione Sinistri c/o La Piemontese Assicurazioni S.p.A - Divisione REM - Agenzia Top Class – Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx - fornendo tutte le informazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata all'Autorità competente (ved. lett. b).
b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (La Piemontese S.p.A – Divisione REM); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti: al momento della denuncia:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità Competenti;
2. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
3. copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato;
4. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
5. dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore dell’Organizzato, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
6. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
7. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
8. procura a vendere a favore della Società LA PIEMONTESE Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM;
9. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
10. dichiarazione di conformità del nuovo veicolo con indicazione del tipo di allestimento;
11. eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto;
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
12. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del nuovo veicolo;
13. copia della fattura del nuovo veicolo;
14. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 6, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
15. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso di cui al punto 7, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b).
3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.
3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:
A. in caso di danno totale
1. con rimpiazzo
a) se veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione del danno verrà eseguita sulla base delle valutazioni della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati;
b) se veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato qualora il
sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di effetto della polizza. Trascorsi 12 mesi
dalla data di effetto della polizza la determinazione del danno verrà eseguita sulla base delle valutazioni della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.
Nel caso l’Assicurato opti per il rimpiazzo con un veicolo di valore inferiore a quello della liquidazione oggetto del sinistro, la differenza tra i due valori verrà liquidata direttamente all’Assicurato stesso, previa detrazione di uno scoperto del 10%.
2. senza rimpiazzo
sia per veicolo nuovo sia per veicolo usato, con la liquidazione in denaro, il valore indennizzabile sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro rilevabile dalle quotazioni riportate sul mensile "Quattoruote".
B. in caso di danno parziale,
c) si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto definito alla lett. A sub 1. a) che precede.
Qualora le riparazioni vengano effettuate presso un Organizzato o un Centro Convenzionato, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali verrà eseguita:senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni.
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale e l’Assicurato avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.
La Società non risponde:
1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente alla Concessionaria che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.
L’Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare alla Concessionaria l’importo relativo ad eventuali scoperti - punto 3.4 - e degradi - punto 3.7 sub A.
L’Assicurato controfirmerà espressamente la cessione del diritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà l’impegno del rimpiazzo.
La liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.
In caso di polizza con vincolo a favore di una Finanziaria, la procedura prevede che la Società rimborsi alla Finanziaria il credito residuo (con il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria l’eventuale rimanenza.
B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO
In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo, l’importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all’Assicurato.
C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO O UN CENTRO CONVENZIONATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente a chi ha effettuato le riparazioni, previo accordo sull’ammontare del danno.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato o al Centro Convenzionato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 3.4 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE
L'importo dovuto dalla Società, al netto di eventuali Scoperti e Franchigie di cui al punto 3.4 e della percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, verrà pagato direttamente all'Assicurato.
I danni parziali saranno liquidati entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.).
3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro:
a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
b) la residenza del Proprietario/Locatario del Veicolo risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.
Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di rimpiazzo del veicolo.
3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo :
• e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
• e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua
proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria e della GMAC.
Nel caso di mancato rimpiazzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
3.12 RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACl, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario, in caso di leasing. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del Proprietario/Locatario intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario/Locatario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del precedente punto 3.9 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.
4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ..
4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL MODULO DI RICHIESTA COPERTURA - MOD. 1009 GSC 06/2008)
A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo
assicurato è stato installato un sistema antifurto satellitare.
Il Contraente/Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:
1. è in possesso di certificato di installazione e collaudo;
2. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa;
ed inoltre:
3. si obbliga ad inserire l’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito.
In presenza di regolare operatività sul veicolo del sistema di antifurto satellitare, gli scoperti a carico dell'Assicurato:
- di cui al punto 3.4 sub 1 si intendono annullati;
- di cui al punto 3.4 sub 2 si intendono ridotti al 10%.
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato o l’inosservanza, da parte del Contraente o dell’Assicurato o chi per esso, dell’obbligo di cui al punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti.
5.2 VINCOLO
(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO SUL MODULO DI RICHIESTA COPERTURA - MOD. 1009 GSC 06/2008)
La polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e riportato sul Fax di Copertura e sul Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati.
Pertanto l'Impresa si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto;
- comunicare alla Spett. Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di
polizza senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.
SEZIONE II - ASSISTENZA
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti.
La Piemontese S.p.A - Divisione REM, a norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A..
All’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di validità dell’assicurazione, La Piemontese S.p.A. - Divisione REM, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo:
− telefono: - dall’Italia: Numero Verde 800-608902
− - dall’estero: prefisso internazionale + 000.0000000
− fax: 000.0000000
− telex: 210008 CAL I
comunicando
♦ le generalità dell’Assicurato;
♦ il numero di polizza;
♦ il numero di targa del veicolo assicurato;
♦ il tipo di assistenza richiesta;
♦ il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo.
INFORMAZIONI PER VIAGGIARE
La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a) rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b) situazione traffico e meteo in Italia;
e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti:
c) patente, libretto di circolazione, imposte.
Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, La Piemontese S.p.A. - Divisione REM non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa.
COSA ASSICURA
La Piemontese S.p.A - Divisione REM, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.
La garanzia di assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. E’ facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 150 KM dal luogo dell’immobilizzo.
Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, La Piemontese S.p.A - Divisione REM rimborsa le spese da questi sostenute con il limite di euro 255,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
6.2 RECUPERO
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di La Piemontese S.p.A - Divisione REM con il limite di euro 255,00.
Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA
Qualora il veicolo assicurato venga rubato oppure quando sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da sinistri coperti dalle garanzie previste nel Certificato di Assicurazione la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C (secondo la classifica delle società di autonoleggio), per un massimo di:
▪ sette giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un Organizzato
o un Centro Convenzionato e richiede un fermo dell’autovettura pari almeno a 48 ore;
▪ venti giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale dell’autoveicolo e conseguente rimpiazzo.
Non è prevista la fornitura di un’autovettura se la riparazione non viene effettuata presso un Organizzato od un Centro Convenzionato o se, in caso di perdita totale, non è stata attivata la procedura del rimpiazzo.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione. La Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali
assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM. DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di incendio, incidente o furto/rapina mentre si trova ad oltre 50 km. dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, o delegata dell'ACI 116), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione dell'Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla sua residenza. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di La Piemontese S.p.A - Divisione REM, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato fino alla residenza dell'Assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di La Piemontese S.p.A
- Divisione REM e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
COSA NON ASSICURA
6.6 DELIMITAZIONI
La Piemontese S.p.A – Divisione REM non presta le garanzie previste in polizza qualora il
sinistro sia conseguenza diretta di:
1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
4. atti dolosi dell’Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti;
7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato o dell’autista del veicolo assicurato.
L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.
GESTIONE DEI SINISTRI
6.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro.
La Piemontese S.p.A - Divisione REM ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Piemontese S.p.A - Divisione REM non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi.
La Piemontese S.p.A - Divisione REM non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
APPENDICE
“SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?” INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
MODULO DI RICHIESTA COPERTURA
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
Ovvero, lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali?
Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della sua automobile?
In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno, 34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio estraibile, e siamo poi estremamente negligenti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.
Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone? Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:
❑ nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
❑ nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
❑ appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo;
❑ in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso;
❑ in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta);
❑ addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di riserva”,
e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali consegnateci con l’autovettura?
Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della nostra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi all’assicurazione che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?
E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:
1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
❑ recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della Centrale Operativa;
❑ recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell’immobilizer.
In ogni caso la Centrale Operativa (numero verde 800.525.656) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Non è poi molto ciò che le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave perduta, esattamente ciò che farebbe con la sua carta di credito.
Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia della fortuna avuta.
Ma non è tutto; già che siamo in argomento le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggiormente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d’auto vengono rubate nei modi sotto descritti.
Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denuncie magari appoggiati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul “luogo del delitto” in quanto anch’essa rubata, ma di valore assai modesto.
Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave inserita (per prendere il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all’autolavaggio, nel cortile di casa o dell’azienda, in garage).
C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto controllo “a vista” o in garage.
Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da personaggi che non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto.
Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso avviene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.
Xxxxxx/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il proprietario della macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella “ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della macchina……
Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarcimento da parte dell’assicurazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Trattamento per Finalità ASSICURATIVA(1)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. DEFINIZIONI
a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
b) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;
c) dati identificativi: dato personale che permette l’identificazione diretta dell’interessato;
d) dato giudiziario: dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da
r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p..
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A - Divisione REM, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in forma abbreviata La Piemontese S,p.A., Top Class s.r.l., agente di La Piemontese S.p.A., per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che la riguardano.
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi.
Il consenso che Le chiediamo si estende ai dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché ad altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito del trattamento.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (2), in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso. Esclusivamente per tali finalita’, i dati potranno essere comunicati a Gmac Italia S.p.A., la quale, direttamente o attraverso i propri mandatari, come autonomi titolari, svolgera’ le predette attivita’ ed eseguira’ le relative comunicazioni e trasferimenti.
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati(3) da La Piemontese S.p.A. unitamente a Top Class S.r.l., agente di La Piemontese S.p.A. - contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Sia in La Piemontese S.p.A. che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività La Piemontese S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(4); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti ivi indicati.
4. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto previsto dall’art. 2, lett. C) che precede.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto 6, l’interessato può:
- per i dati trattati da La Piemontese S.p.A., scrivere al “Servizio Clienti - Divisione Rem de La Piemontese Assicurazioni S.p.A." Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; oppure spedire un fax al numero: 011/000.00.00 o, infine, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
- per i dati trattati da Top Class S.r.l., rivolgersi al Responsabile della Privacy tel. 0000000000; oppure spedire un fax al n. 0000000000; oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
Il “Servizio Clienti” di La Piemontese - Divisione Rem ed il “Responsabile Privacy” di Top Class sono altresì competenti per chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
NOTE
(1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione, e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti, quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; forze dell’ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(3) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione dei dati.
(4) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
MODULO DI RICHIESTA COPERTURA – mod. 1009 GSC 06/2008
INVIARE A: CENTRALE OPERATIVA FAX n° 000.0000.000
DA: Concessionaria Contraente: ..................................................................... FAX n° ..................................................
ASSICURANDO
Cognome, Nome / Rag.Sociale ………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………… CAP …………… Provincia …………………...
Comune …………………………………… Telefono ……………… C.F. / P. IVA ………………………………
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………
Desidera ricevere il Certificato di Assicurazione in formato elettronico? si: no:
VEICOLO NUOVO USATO
Modello :............................................................................................................................... Data Immatricol.: ................................
Targa: Telaio n°:
Valore veicolo (1) € .......................................................... IVA (2) compresa esclusa
Provincia di residenza del Proprietario o del Locatario: ........................
(1) Veicoli nuovi: indicare il prezzo di fattura di acquisto del veicolo e degli accessori, comprensiva della “messa su strada,” escluse imposte addizionali di vario genere – Veicoli usati: indicare la quotazione “Quattroruote” riportata nel mese corrente
(2) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso che il Cliente recuperi l’imposta.
N.B. E’ indispensabile, ai fini dell’esatta emissione della polizza, allegare al presente fax una copia della carta di circolazione
Venditore Sig./Sig.ra:……………………………………………………………………………………………………………………….
COPERTURA RICHIESTA
12
24
36
48
60
Durata della polizza di Premio lordo unico per l’intera durata € .......................
ORA…………………………………………
DATA INIZIO COPERTURA……………………………………………..
Scadenza vincolo ……..………………..
Finanziamento a favore di ………………….……..…….. con sede legale …………………………….……..
per Leasing
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se barrate)
5.1 Antifurto Satellitare si 5.2 Vincolo
no
si
no
Il Contraente/Assicurando è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione Mod. 1011 GSC ed 06/2008 che gli sono state consegnate, ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni della polizza:
1.6 (Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione) - 1.7 (Risoluzione per sinistro) - 3.3 (Danni esclusi) – 3.5 (Obblighi in caso di sinistro) – 3.8 (Procedure per la liquidazione del danno) – 4.2 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – 6.7 (Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro) – 6.8 (Mancato utilizzo delle prestazioni) – nonché, se rese operanti, 5.1 (Antifurto Satellitare) – 5.2 (Vincolo).
La Concessionaria Contraente L’Assicurando
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa (pag. 3 del Mod. 1011 GSC ed. 06/2008), nonché, prima della sottoscrizione del presente modulo di richiesta copertura, l’informativa precontrattuale di cui agli art.49 e 50 del Regolamento Isvap n.. 5/2006, resa in conformità degli allegati 7A e 7B del regolamento medesimo, ed in particolare attesta di essere stato adeguatamente e correttamente informato circa le caratteristiche della polizza proposta e circa l’esistenza dei potenziali conflitti di interessi; attesta inoltre che sono stati altresì oggetto di specifico approfondimento i vantaggi e la convenienza, anche economica, del prodotto offerto.
Nome e cognome dell’Assicurando (firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegato alle Condizioni di Assicurazione Mod. 1011 GSC ed. 06/2008, acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano da parte di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM e Top Class Insurance S.r.l., funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate alla Nota 2 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 2 lettera a) e b) della medesima informativa o obbligatori per legge.
si
Acconsento, inoltre, al trattamento facoltativo per finalità promozionali da parte di GMAC Italia S.p.A. e/o dei suoi mandatari di cui all’art. 2 lettera c) dell’Informativa di cui sopra, barrando la seguente casella:
Nome e cognome dell’Assicurando (firma leggibile)
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data Timbro/Firma Concessionaria Contraente