Vittoria Tutela Futuro - Mutui
FASCICOLO INFORMATIVO
Assicurazione Vita Temporanea capitale decrescente e premio unico - tar. 105Y
Xxxxxxxx Xxxxxx Futuro - Mutui
La soluzione unica per proteggere i tuoi cari
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
◼ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
◼ Nota Informativa
◼ Condizioni di Polizza
◼ Glossario
◼ Moduli amministrativi
◼ Fac-simile proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Indice
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 1
(B) Modalità d'uso dei dati personali pag. 2
(C) Diritti dell'interessato pag. 2
Nota Informativa
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società pag. 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte pag. 1
4. Premi pag. 2
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi pag. 3
6. Sconti pag. 4
7. Regime fiscale pag. 4
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto pag. 5
9. Risoluzione del contratto pag. 5
10. Riscatto e riduzione pag. 6
11. Revoca della proposta pag. 6
12. Diritto di recesso pag. 6
13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle
prestazioni e termini di prescrizione pag. 6
14. Legge applicabile al Contratto pag. 7
15. Lingua in cui è redatto il Contratto pag. 7
16. Reclami pag. 7
17. Informativa in corso di Contratto pag. 8
18. Comunicazioni del Contraente alla Società pag. 8
19. Conflitto di interessi pag. 9
Condizioni di Polizza
Art. 1 - Prestazioni pag. 1
Art. 2 - Entrata in vigore del Contratto pag. 1
Art. 3 - Facoltà di revoca della Proposta pag. 2
Art. 4 - Diritto di recesso dal Contratto pag. 2
Art. 5 - Pagamento del premio e restituzione del premio non goduto
(in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo collegato) pag. 2 Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 3
Art. 7 - Rischi assicurati ed esclusioni pag. 3
Art. 8 - Clausola di Carenza pag. 3
Art. 9 - Definizione di Fumatore e di Non Fumatore pag. 4
Art. 10 - Beneficiari pag. 4
Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo pag. 4
Art. 12 - Prestiti pag. 5
Art. 13 - Tasse e imposte pag. 5
Art. 14 - Pagamenti della Società pag. 5
Art. 15 - Foro Competente pag. 6
VITTORIA TUTELA FUTURO - MUTUI
Glossario Moduli
Fac-simile proposta
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1.
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative2
VITTORIA TUTELA FUTURO - MUTUI
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri xxxxxxxx0 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge4 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili5 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa”7. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); ¬altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – individuati in base ai contratti e ai rami assicurativi interessati;
− IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma);
− CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma) la quale, in base alle specifiche normative,
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(B) Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono xxxxxxxx0 dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa9; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
(C) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento10. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxx (X. verde 800.016611, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
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Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".
gestisce tra gli altri: il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dell’estorsione e dell’usura; il Fondo dei “rapporti dormienti”; la Stanza di compensazione, prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 per i sinistri r.c. auto liquidati ai sensi della convenzione CARD, ecc.;
− Ufficio Centrale Italiano – UCI. S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242; garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie; garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
− COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 – Roma);
− Banca d’Italia - UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio;
− CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Xxx Xxxxxxx 0, Xxxx;
− Istituti nazionali che operano con finalità assistenziali e previdenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’INPS – Istituto Nazionale per la previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma) e l’INAIL – Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (P.le Pastore, 6 – Roma);
− Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica assicurativa;
− Enti e organi nazionali nei quali le imprese di assicurazione sono rappresentante;
− Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
8 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
9 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).
10 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Nota Informativa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni;
b) Sede e Direzione - Rami Vita: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0;
c) Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00;
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta a 353.228.631 euro1: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 285.849.707 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,8. Esso rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
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Xxxxxxxx Xxxxxx Futuro Mutui può essere sottoscritto esclusivamente in occasione della stipula di un mutuo o di un finanziamento, ed è quindi collegata a quel mutuo o a quel finanziamento. La durata del contratto viene stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta, in ogni caso la durata non può risultare inferiore a due anni né superiore a trenta anni, compatibilmente con la durata del mutuo o del finanziamento collegato.
1 Al netto del dividendo distribuito.
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Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
• Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato
La Società, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato.
Il capitale assicurato iniziale, indicato in polizza, decresce in funzione della durata del contratto e del TAN (Tasso annuo nominale di interesse) indicato dal Contraente alla stipula del contratto.
Il tasso TAN, che può essere compreso tra un valore minimo dell’1,00% ed uno massimo del 15,00%, imputato dal Contraente già in fase di preventivazione, è utilizzato dalla Società per il calcolo del piano di ammortamento del contratto assicurativo.
Il capitale erogato dalla Società in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, corrisponderà al capitale assicurato alla data del decesso.
La tariffa prevede una diversa modalità di calcolo del premio a seconda dello stato tabagico dell’Assicurato, cioè a seconda che l’Assicurato sia fumatore o non fumatore. A tale scopo si definisce non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Si rimanda altresì all’articolo 9 delle Condizioni di Polizza.
Il sesso dell’Assicurato non influisce sulla determinazione del premio.
Questo contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non superiore a 300.000,00 euro e l’età contrattuale dell’Assicurato sia compresa tra i 18 ed i 60 anni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l’efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (carenza). In tali casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 90 giorni dal perfezionamento del Contratto e il Contratto stesso sia al corrente con il pagamento del premio, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all’importo del premio versato al netto dei diritti di cui al seguente punto 5.1.
Si rimanda altresì all’art. 6, art. 7 (Xxxxxx assicurati ed esclusioni), art. 8 ed art. 9 delle Condizioni di Polizza.
Il periodo di carenza e le esclusioni dalla garanzia sono disciplinati in modo diverso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40 del 3/5/2012, a seconda che la stipula dell’assicurazione sia o meno una condizione essenziale posta dalla banca, dall’istituto di credito o dall’intermediario finanziario per l’erogazione del mutuo o del finanziamento collegato.
Si rinvia altresì all’articolo 1 delle Condizioni di Polizza.
Poiché il premio serve esclusivamente alla copertura del rischio morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto. Si invita il Contraente a leggere le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.
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4. Premi
Presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato, del suo stato tabagico e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati). Ai fini del presente contratto si intende non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno.
È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Società che potrebbero anche
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pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione.
Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo non può risultare inferiore a 200,00 euro al netto di eventuali sovrappremi. Qualora il premio determinato in funzione del capitale che si desidera garantire e dell’età dell’Assicurato risultasse inferiore a detta cifra fissa, la polizza non è stipulabile.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente a favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. o a favore dell’Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:
• moneta elettronica;
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
• bonifico bancario.
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo collegato al contratto, la Società restituisce al Contraente la parte del premio unico corrisposto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 5 delle Condizioni di Xxxxxxx.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali che il Contraente deve sostenere se la sottoscrizione della polizza avviene con preliminari accertamenti sanitari, a carico del Contraente.
5.1.1 Costi gravanti sul premio
A copertura delle spese commerciali ed amministrative del contratto la Società trattiene:
Tipologia di costo | Costo | Descrizione |
Diritti di emissione | 5,00 Euro | Applicati all’emissione del Contratto. In caso di recesso, di cui al successivo punto 12), la Società tratterrà tale importo. |
Costo (Caricamento) fisso | 85,00 Euro | Applicato sul premio versato, al netto dei diritti di emissione. |
Caricamento percentuale | 18,00% | Applicati sul premio al netto dei diritti di emissione e del costo fisso. |
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L’incidenza percentuale dei costi applicati sul premio dipende esclusivamente dall’importo di quest’ultimo e, data la presenza del costo fisso, tale incidenza tende a ridursi all’aumentare dell’importo del premio.
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Come illustrato al precedente Punto 3, la sottoscrizione di questo contratto può richiedere il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica, d’altra parte, anche nei casi in cui per la sottoscrizione è richiesta solo la compilazione di un questionario sanitario, l’Assicurato può comunque sottoporsi a visita medica per ovviare al periodo di carenza, ossia al periodo iniziale durante il quale la copertura in caso morte da malattia è limitata. In ogni caso il costo della visita medica è sempre a carico del Contraente, e dipende dalla natura degli accertamenti sanitari e dalle strutture sanitarie presso le quali questi vengono svolti.
* * *
Con riferimento all’intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, la quota parte percepita dagli intermediari risulta essere pari al 35,00%.
6. Sconti
Avvertenza: la Società o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.
7. Regime fiscale
Di seguito vengono illustrati il regime fiscale previsto per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
7.1 Tassazione del premio
Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.
7.2 Detrazione fiscale del premio
Le Assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di morte, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente, o persona fiscalmente a suo carico, danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 euro.
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In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell’assicurazione risulta inferiore al premio versato.
7.3 Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da imposte e non concorrono nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.
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D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Il Contratto viene stipulato dal Contraente e, se persona diversa dall’Assicurato, con la firma della Proposta contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste.
Le modalità di perfezionamento del Contratto si differenziano a seconda del tipo di emissione effettuata:
A) Emissione del Contratto presso l’Intermediario (emissione decentrata)
Nel caso in cui:
• al questionario allegato alla Proposta, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale relative all’Assicurato, siano state date tutte risposte negative;
• l’età dell’Assicurato sia non superiore a 60 anni;
• il capitale assicurato risulti non superiore a euro 300.000,00;
• l’Assicurato decida di non sottoporsi a visita medica;
• l’Assicurato accetti l’applicazione del periodo di carenza di cui all’art. 8 delle Condizioni di Polizza;
il Contratto sarà emesso, direttamente presso l’Intermediario, contestualmente al pagamento della rata di premio di perfezionamento.
B) Emissione del Contratto in Direzione (emissione direzionale)
Nel caso in cui una o più condizioni riportate alla lettera A) non si realizzi, la Proposta sarà inviata presso la Direzione della Società che si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, visite mediche, ecc. prima di decidere se accettare o meno la Proposta. In caso di accettazione della Proposta la Società consegnerà al Contraente, dietro pagamento della rata di premio di perfezionamento, il simplo di Polizza.
In entrambi i casi il Contratto si considera concluso, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio unico di perfezionamento, all’atto della consegna da parte dell’incaricato della Società del simplo di Polizza o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l’accettazione della Proposta.
Le garanzie vengono attivate a partire dalla data di decorrenza indicata sul simplo di Polizza sempreché sia stato regolarmente versato il premio unico di perfezionamento.
8.1 Condizioni per la sottoscrizione
La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l’età dell’Assicurato; in ogni caso sono in vigore i seguenti limiti tariffari:
• età contrattuale dell’Assicurato alla decorrenza: compresa tra i 18 ed i 75 anni;
• età contrattuale dell’Assicurato alla scadenza: non superiore ad anni 80.
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Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età computabile viene aumentata di un anno.
Si rimanda altresì all’articolo 2 delle Condizioni di Polizza.
9. Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli
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impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:
• recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 11 ed articolo 4 delle Condizioni di Polizza);
• decesso dell’Assicurato (si veda altresì l’art. 1 delle Condizioni di Polizza).
10. Riscatto e riduzione
Il presente prodotto non prevede valori di riscatto o di riduzione.
11. Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del Contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
12. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente Punto 10).
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l’originale di Polizza sottoscritto dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della Polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrispostole al netto della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto e delle spese effettive sostenute per l’emissione del contratto di cui al precedente Punto 5.1.
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13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione
Il pagamento da parte della Società del capitale assicurato in caso di decesso avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati all’articolo 14 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
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Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, come previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 (entrato in vigore il 20/10/2012), e convertito dalla L. 17/12/2012 n. 221, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l’Intermediario in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – tel. 02/000.000.00 – e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
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b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
– nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
– individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
– breve descrizione del motivo di lamentela;
– copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
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– ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
17. Informativa in corso di contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.
La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.
Entro 60 giorni da ciascun anniversario della decorrenza del contratto, la Società invia al Contraente l’estratto conto dell’assicurazione.
L’estratto conto riporta, con riferimento al suddetto anniversario, l’ammontare del premio versato e delle prestazioni assicurate nonché l’indicazione dei beneficiari o vincolatari del contratto.
Il Contraente per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, può:
• contattare il numero verde 800.016611
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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18. Comunicazioni del Contraente alla Società
A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del Contratto.
Nel caso in cui, in fase di sottoscrizione del contratto, l’Assicurato abbia dichiarato di essere non fumatore e, nel corso della durata contrattuale, abbia iniziato o ripreso a fumare
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allora sia il Contraente che l’Assicurato sono tenuti a darne informazione, a mezzo lettera raccomandata, alla Società.
19. Conflitto di interessi
Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e cercando di perseguire i migliori risultati per i Contraenti stessi.
* * *
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è disponibile la nuova Area Riservata dedicata ai Clienti Vittoria. Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet. Per registrarsi all’Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800 01.66.11.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
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Data dell’ultimo aggiornamento: 1° ottobre 2013
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Condizioni di polizza
Art. 1 - Prestazioni
La Società, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato.
Il capitale assicurato iniziale, indicato in polizza, decresce in funzione della durata del contratto e del TAN (Tasso annuo nominale di interesse) indicato dal Contraente alla stipula del contratto.
Il tasso TAN, che può essere compreso tra un valore minimo dell’1,00% ed uno massimo del 15,00%, imputato dal Contraente già in fase di preventivazione, è utilizzato dalla Società per il calcolo del piano di ammortamento del contratto assicurativo.
Il capitale erogato dalla Società in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, corrisponderà al capitale assicurato alla data del decesso.
Il sesso dell’Assicurato non comporta variazioni nella determinazione del premio: è in fattore ininfluente per il calcolo del premio e della prestazione.
La durata del contratto viene stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta, in ogni caso la durata non può risultare inferiore a due anni né superiore a trenta anni, compatibilmente con la durata del mutuo (finanziamento) collegato.
La tariffa prevede una diversa modalità di calcolo del premio a seconda dello stato tabagico dell’Assicurato, cioè a seconda che l’Assicurato sia fumatore o non fumatore (si veda altresì il seguente articolo 9). Il sesso dell’Assicurato non influisce sulla determinazione del premio.
Questo contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non superiore a 300.000,00 euro e l’età contrattuale dell’Assicurato sia compresa tra i 18 ed i 60 anni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l’efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (carenza). In tali casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 90 giorni dal perfezionamento del Contratto e il Contratto stesso sia al corrente con il pagamento del premio, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all’importo del premio versato al netto dei diritti. Si raccomanda la lettura degli specifici articolo 7 - Rischi assicurati ed esclusioni e dell’articolo 8 - Clausola di Carenza.
Si invita il Contraente a leggere le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.
IIn caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Polizza, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito dalla Società.
Il presente contratto non ammette valore di riscatto.
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto
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Il contratto entra in vigore, purché sia stata regolarmente pagata la rata dovuta al perfezionamento, alla data di decorrenza indicata nel simplo di Polizza consegnato al Contraente dall’incaricato della Società o, in mancanza, dal giorno in cui la Società ha inviato per iscritto al Contraente comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima di tale giorno, sempreché sia stato pagato il premio unico di perfezionamento.
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Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere. L’esercizio della facoltà di revoca richiede da parte del Contraente apposita comunicazione scritta alla Società.
Quest’ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il premio unico di perfezionamento è stato versato ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l’originale di Polizza sottoscritto dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto e dei diritti di emissione indicati in Polizza.
Art. 5 - Pagamento del premio e restituzione del premio non goduto (in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo collegato)
A fronte del capitale assicurato indicato in polizza, il Contraente è tenuto al pagamento di un premio unico. Il Contratto è stipulabile per un importo di premio che non può risultare inferiore, al netto di eventuali sovrappremi, a 200,00 Euro.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento collegato al contratto, la copertura assicurativa si estingue a partire dalla data di estinzione o di trasferimento e la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento collegato, la parte del premio pagato relativa al periodo residuo della durata contrattuale, calcolato con riferimento alla suddetta data di estinzione o trasferimento.
La parte del premio da restituire al Contraente è pari alla somma:
• del premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura del contratto, nonché del capitale residuo;
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• dei caricamenti in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della polizza.
In alternativa all’estinzione, il Contraente può richiedere alla Società che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla sua scadenza, fatta salva la sua facoltà di modificare i Beneficiari precedentemente designati.
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Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall’Assicurato nella Proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all’età dell’Assicurato o al suo stato tabagico qualora quelli dichiarati risultino errati.
Art. 7 - Rischi assicurati ed esclusioni
Il presente Xxxxxxxxx assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Art. 8 - Clausola di Carenza
Le disposizioni contenute in questo articolo sono applicabili qualora specificatamente richiamate nel testo di Xxxxxxx.
Carenza “senza visita medica”
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il presente contratto venga assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 90 giorni dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento del premio, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’importo dei premi versati, al netto dei diritti indicati in Polizza.
La Compagnia non applicherà entro i primi 90 giorni dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
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a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio
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(fermo quanto disposto all’art. 7 delle Condizioni di Polizza) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Art. 9 - Definizione di Fumatore e di Non Fumatore
Ai fini del presente contratto si intende non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Tale definizione determina lo stato tabagico iniziale dell’Assicurato.
Nel caso di modifica, in corso di contratto, dello stato tabagico dell’Assicurato, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società a mezzo lettera raccomandata. La Società, ricevuta la comunicazione del fatto che l’Assicurato ha iniziato, o ricominciato, a fumare provvederà a ricalcolare la prestazione assicurata.
La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante Appendice indicando il nuovo premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione.
In caso di mancata comunicazione della modifica dello stato tabagico dell’Assicurata, o in caso di comunicazione errata, la Società in caso di decesso dell’Assicurato liquiderà, in luogo del capitale assicurato riportato in Polizza, un importo ridotto pari al rapporto tra il premio effettivamente pagato e il premio che sarebbe stato richiesto, a parità di condizioni, nel caso di un Assicurato fumatore.
Art. 10 - Beneficiari
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.
Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo
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Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Art. 12 - Prestiti
Sul presente Contratto non possono, in nessun caso, essere concessi prestiti al
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Contraente da parte della Società.
Art. 13 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte presenti e future dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed Aventi diritto.
Art. 14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, allegando i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione può essere consegnata all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita/ Ufficio Liquidazioni Vita Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori calcolati a partire dal termine stesso in base al saggio legale di interesse.
Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario o tramite l’Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato. Alla richiesta di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:
• originale di xxxxxxx, o dichiarazione di smarrimento della stessa, ed eventuali appendici;
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
• relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso dell’Assicurato, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario per verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a certificare gli aventi diritto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
• decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione di polizza, in caso di Beneficiari minorenni o incapaci;
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• in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario;
ed inoltre, solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest’ultimo.
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Comunicazione di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo
La eventuale comunicazione di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento collegato al contratto e l’eventuale richiesta di prosecuzione della copertura assicurativa, oltre che presentate alla Società per il tramite dell’Intermediario cui è appoggiato il contratto, possono essere inviate direttamente alla Società, a mezzo di raccomandata a.r., indirizzata alla sede della stessa: Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Art. 15 - Foro Competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.
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Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
Appendice
Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato
È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni del Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita, ma non dal suo sesso.
Beneficiari
Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Capitale assicurato
Nelle tariffe a capitale costante è il capitale iniziale indicato in polizza, determinato in funzione del premio unico o annuo versato, e in base al quale sono calcolate le prestazioni contrattuali. In tale prodotto il premio è annuo costante limitato (ovvero pagato per un periodo di tempo inferiore alla durata contrattuale). Nel caso delle tariffe a capitale decrescente rappresenta il capitale che, in ogni epoca contrattuale, può essere liquidato ai Beneficiari nel caso in cui si verifichino gli eventi assicurati.
Carenza contrattuale
Periodo di tempo che intercorre fra l’entrata in vigore del Contratto e l’inizio della garanzia.
Cessione
È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.
Conclusione del contratto
È l’atto che esprime l’accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L’accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell’originale di polizza sottoscritta dalla medesima.
Condizioni di Polizza
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
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Conflitto di interesse
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente
È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
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Costi gravanti sul premio
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Debito residuo in linea capitale
In un piano di ammortamento di un finanziamento, si intende la quota capitale ancora da rimborsare, non comprensiva, quindi, degli interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima rata di rimborso corrisposta.
Data di decorrenza
È la data d’inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l’efficacia del contratto.
Durata contrattuale
È l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. In base al Regolamento Isvap 40/2012, la durata della polizza deve essere congrua con la durata del finanziamento collegato alla assicurazione.
Età contrattuale
Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età computabile viene aumentata di un anno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Nota Informativa;
• Condizioni di Polizza;
• Glossario;
• Fac-simile di Proposta.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Nota Informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del Contratto.
Pegno
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È l’atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di xxxxx. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.
Periodo di pagamento premi
È il periodo, pari od inferiore alla durata contrattuale, nel corso del quale è previsto il pagamento dei premi. In tale contratto il premio è unico.
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Polizza
È il documento che comprova l’esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simplo di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.
Premio
È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto; esso può essere richiesto una sola volta nel corso della durata contrattuale, in particolare al momento della sottoscrizione della Proposta (premio unico), come per il presente prodotto, o a determinate ricorrenze di pagamento per tutta la durata contrattuale (premio annuo) o per un periodo di pagamento inferiore (premio annuo limitato).
Proposta
È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l’emissione di quest’ultimo.
Recesso
Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Revoca della Proposta
È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.
Società
È l’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.
TAN
Tasso annuo nominale di interesse, utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento del contratto, indicato per la presente polizza dal Contraente in fase di preventivazione.
Vincolo
È l’atto in base al quale le somme assicurate dal contratto possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.
VITTORIA TUTELA FUTURO - MUTUI
Data dell’ultimo aggiornamento: 1° ottobre 2013
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TAR. 105Y
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE
Direzione Vita/Ufficio Gestione
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Direzione Vita/Amministrazione Ufficio Gestione
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POLIZZA .N
AEGNZIA / LE
CODICE AGENZIA / CANALE
Cognome e Nome Codice Fiscale/Partita Iva
in qualità di Contraente della polizza vita sopra indicata, in base alle Condizioni di Xxxxxxx, chiede di dare corso alle seguenti variazioni contrattuali:
A Modifica del beneficio in caso di decesso del Assicurato, che deve intendersi da questo momento, in sostituzione di quanto precedentemente indicato, attribuito a favore di:
B Modifica del beneficio alla scadenza di polizza, che deve intendersi da questo momento, in sostituzione di quanto precedentemente indicato, attribuito a favore di:
C Modifica dell’indirizzo di residenza, che deve intendesi variato come segue:
Comune Provincia C.A.P.
Indirizzo Recapito telefonico
Data
Cotnraetne
Firma ed eventuale Timbro dell’Azienda
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA/CANALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONSEGNA.
Generalità e Firma dell’incaricato
Apporre timbro datario d’Agenzia / Canale
U
R
A
Z
S
S
I
C
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione della prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti.
Mod.Var.Ord.pr.riv. 01/08
Mod.Var. Ord. 10/12
2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
MILANO
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Mod.Var. Ord. 10/13
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
Direzione Vita/Ufficio Liquidazioni
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
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Mod.Sin. 10/12
Mod.Sin. 10/13
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2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
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MILANO
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Codic Fis le
Il
Luogo
Rilasciato Da
Numero Documento
Documento Identificativo Valido
Cod. Sottogruppo
Cod. Gruppo
DATI ANTIRICICLAGGIO
Professione
Data Di Nascita
Luogo Di Nascita
S
Cognome Nome
Età Anni
ASSICURANDO
Telefono
E_Mail
Provincia
Comune
Indirizzo
Codice Fiscale
Cognome Nome
CONTRAENTE
Canale Distribuzione
Agenzia
105Y
Tariffa
Xxxxxxxx Xxxxxx Futuro - Mutui
Prodotto
(PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N° )
PROPOSTA N°
C.A.P.
Codice Fiscale
Sesso
Data Di Nascita
Numero Premi
Unico
Frazionamento
1
Numero Prem
Durata Anni
Decorrenza
DATI DELLA POLIZZA
COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI
Prestazione Iniziale Premio Netto
€ €
Costo Caso Morte
€
€
Capitale Infortuni
€ 0,00
Composizione Rata Premio
Rata Perfezionamento
BENEFICIARI
FAC
Beneficiario Morte
Assicurazione Base
€
ssicu azi i pl nt i
Assicurazioni
Complementari
€ 0,00
€ 0,00
Sovrappremi
€
€
Int. Fraz.
€
Diritti
€ 5,00
Totale
€
Esito Del Test Di Adeguatezza
TEST DI ADEGUATEZZA
Proposta n° Pag. 1 di 3
COPERTURA ASSICURATIVA SOTTOPOSTA A PERIODO DI CARENZA.
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO € DI CUI IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO €
DECRESCENZA DEL CAPITALE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO:
L'ASSICURATO DICHIARA:
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
- DI PROSCIOGLIERE DAL SEGRETO PROFESSIONALE TUTTI I MEDICI CHE LO HANNO CURATO O VISITATO E LE ALTRE PERSONE, GLI ENTI ASSISTENZIALI, LE CASE DI CURA, ECC. AI QUALI VITTORIA ASSICURAZIONI CREDERÀ, IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'EVENTUALE SINISTRO, DI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI. ACCONSENTE ALTRESÌ CHE TALI INFORMAZIONI SIANO, PER FINALITÀ TECNICHE, STATISTICHE, ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE COMUNICATE AD ALTRI ENTI.
- DI NON ESSERE FUMATORE
IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO:
- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
IL CONTRAENTE DICHIARA:
- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 2017.1013 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUO' RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUO' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
A) MONETA ELETTRONICA
B) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
C) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A
D) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI XXXXXXXX ASSICURAZIONI S.P.A.
E) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI XXXXXXXX ASSICURAZIONI S.P.A.
ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.
FIRMA CONTRAENTE IL CONTRAENTE DICHIARA:
FIRMA ASSICURATO
FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI
FIRMA ASSICURATO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A :
PAGAMENTO DEL PREMIO, DIRITTO DI RECESSO, CLAUSOLA DI CARENZA, RIATTIVAZIONE, RISCHI ASSICURATI ED ESCLUSIONI, DEFINIZIONE DI FUMATORE NON FUMATORE.
FIRMA CONTRAENTE VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IVASS
IL
POLIZZA EMESSA IN L
FIRMA CONTRAENTE
GENERALITÀ DELL'INCARICATO FIRMA DELL'INCARICATO
Proposta n° Pag. 2 di 3
2) L'ASSICURANDO SVOLGE UNA ATTIVITÀ SPORTIVA PERICOLOSA COME: ALPINISMO (OLTRE IL 3° GRADO UIAA), SCI ALPINISMO FUORI PISTA, BOBLEIGH (GUIDOSLITTA), SKELETON (SLITTINO), IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE, SPELEOLOGIA, SALTI DAL TRAMPOLINO CON SCI O IDROSCI, GARE DI AUTOMOBILISMO E/O MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, PARACADUTISMO, PARAPENDIO, DELTAPLANO E ATTIVITÀ AFFINI? (IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA, INVIARE LA P OPOSTA IN DIREZIONE UNITAMENTE AL QUESTIONARIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA)
SPELEOLOGIA
IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE
SCI ALPINO FUORI PISTA, SCI ESTREMO
ALPINISMO OLTRE IL 3° GRADO UIAA
MOTONAUTICA
CORSE MOTOCICLISTICHE
CORSE AUTOMOBILISTICHE, RALLY
AVIAZIONE, VOLO CON MOTORE
DELTAPLANO, VOLO SENZA MOTORE
PARACADUTISMO, PARAPENDIO
2.1) SELEZIONARE L'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA DELL'ASSICURANDO.
QUESTIONARIO PROFESSIONALE GENERICO
PARACADUTISMO
MILITARE CHE SVOLGE MISSIONI ALL’ESTERO O APPARTENENTE A CORPI SPECIALI
ADDETTO A ORGANI DI INFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL’ESTERO
1.1) SELEZIONARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DELL'ASSICURANDO.
1) L'ASSICURANDO SVOLGE UNA DELLE SEGUENTI PROFESSIONI? AUTOTRASPORTATORE DI MATERIALE ESPLOSIVO, PIROTECNICO, ADDETTO A LAVORI IN POZZI, CAVE, GALLERIE O MINIERE, GAS E MATERIE VELENOSE, PALOMBARO, SOMMERGIBILISTA, PARACADUTISTA, MILITARE CHE PARTECIPA A MISSIONI ALL’ESTERO O APPARTENENTE A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA APPARTENENTI A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIVATA IN MISSIONI ALL’ESTERO, ADDETTI AD ORGANI DI NFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL’ESTERO? (IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA INVIARE LA PROPOSTA IN DIREZIONE UNITAMENTE A QUESTIONARIO RELATIVO ALLA PROFESSIONE)
L'ASSICURATO È CONSAPEVOLE CHE DICHIARAZIONI NON VERITIERE POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO
LUOGO E DATA | L'ASSICURANDO |
FAC-
Proposta n° Pag. 3 di 3
Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/10/2013
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capo- gruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni PB 002.018.1013 - VITTORIA TUTELA FUTURO – MUTUI