Contratto di Assicurazione
AMTRUST Tutela
AL VOLANTE
Contratto di Assicurazione
per Assicurazione per la Tutela Legale della circolazione stradale
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Settembre 2020 – Ultimo Aggiornamento Luglio 2022
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione perlaTutelaLegale della Circolazione stradale Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto:“AmTrust Tutela al Volante”
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le persone alla guida di veicoli (ed in taluni casi i trasportati, il proprietario ed il locatario) per le spese legali in casi di controversie attinenti alla circolazione stradale.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali di: avvocato, perito, giustizia, processo e indagine non ripetibili, per sinistri insorti in corso di Polizza. L’insorgenza, in base alla natura della vertenza è: la violazione che determina il reato o illecito amministrativo ovvero la violazione di legge o di regolamento amministrativo o di contratto.
Tali spese legali vengono garantite ai seguenti assicurati in base alla Forma assicurativa scelta tra le seguenti:
- Targa: assicurati il proprietario, locatario, conducente autorizzato;
- Patente: assicurato il titolare della patente. Il massimale è di € 50.000 per ogni sinistro.
La Garanzia, suddivisa in 2 fasce secondo la tipologia di veicolo/patente assicurato/a, copre:
✓ Richiesta risarcimento danni a terzi (per fatti connessi alla circolazione stradale)
✓ Vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte, relative ai veicoli (solo se copertura su veicolo)
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
✓ Difesa penale per delitti dolosi
✓ Dissequestro del veicolo (solo se copertura su veicolo)
✓ Anticipo cauzione penale per restrizione della libertà personale per responsabilità penale connessa ad incidente stradale all’estero
✓ Assistenza dell’interprete per incidente stradale all’estero
✓ Ricorso od opposizione avverso sanzioni amministrative
✓ Vertenze contrattuali con Compagnie di Assicurazioni presso le quali il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni e/o Corpo Veicoli Terrestri (CVT)
✓ Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile
Che cosa non è assicurato?
Le Garanzie non coprono le spese legali relative a:
🗶 patti di quota lite tra Assicurato e Avvocato, indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l’Assicurato
🗶 diritto di successioni o donazioni
🗶 materia amministrativa e/o fiscale
🗶 eventi naturali, tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, sciopero, serrate, vandalismo, terremoto, terrorismo,
detenzione impiego di sostanze radioattive, attività nucleari, calamità naturali, stato di allarme
🗶 partecipazione ad azioni di classe (class action)
🗶 fatti dolosi dei soggetti assicurati
🗶 a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
🗶 veicoli utilizzati per attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti
🗶 navigazione o guida di aeromobili o altri veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
🗶 se il conducente non è abilitato alla guida o utilizza il veicolo in difformità dalla carta di circolazione, o non è coperto da assicurazione RCA (salvo dimostri di non sapere dell'omissione da parte degli obbligati)
🗶 veicoli non omologati
🗶 guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in caso di omissione di fermata e assistenza
🗶 in caso di rifiuto degli accertamenti per guida sotto effetto di alcool e/o stupefacenti
🗶 casi in cui il conducente ha i documenti di guida scaduti (salvo non li ottenga entro 120 giorni dal sinistro)
🗶 a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust
🗶 a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto
🗶 per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove che prevedano l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità
Ci sono limiti di copertura?
! In presenza di Polizza di Responsabilità Civile, la presente Polizza opera a secondo rischio; inoltre opera solo ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore dell’Assicurato.
! Nelle controversie di natura contrattuale le garanzie operano purché il valore in lite sia superiore ad € 200
! Nel caso di vertenze fra Assicurati le prestazioni sono garantite unicamente a favore del Contraente
! Nelle controversie con la Polizza infortuni opera sono in caso di morte e Invalidità Permanente
Dove vale la copertura?
✓ In Europa per le prestazioni di: difesa penale e la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx per tutte le altre prestazioni.
Che obblighi ho?
• Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
• Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
• Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
• Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale o amministrativo, devi quanto prima denunciarlo alla Compagnia e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. rendendoti adempiente all’obbligo che ti viene contestato); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
• Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).
Quando e come devo pagare?
Devi pagare il Premio entro la data di decorrenza della Polizza, diversamente la copertura resta sospesa. Non è previsto un frazionamento diverso da quello annuale.
Il premio è comprensivo di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).
La Polizza prevede il tacito rinnovo e pertanto ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo, a meno di non voler disdire il contratto.
Puoi pagare il premio con denaro contante, assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore
24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza.
La Polizza prevede il tacito rinnovo ed in caso di mancato pagamento delle rate di Premio di rinnovo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
La prestazione Vertenze contrattuali opera per prestazioni/forniture effettuate dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza (cosiddetta carenza).
Come posso disdire la Polizza?
La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione, dando un preavviso di almeno 15 giorni.
Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza) l’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento, mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) da inviare all’Assicuratore.
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
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30/09/2020 (data di reParloizdzoazttioon“eD),eifl eDnIPseagMgoiutontri”vo- EDdanizniiopnueb0b1li/c2a0to19è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 283.519 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 270.464 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 155.803 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 43.814 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 271.793 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 174,4%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Tutte le garanzie a seguire sono prestate fino all’occorrenza dei massimali indicati nel DIP Danni. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. Tale garanzia opera solo se la copertura è stata stipulata su targa/mezzo. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale. Tale garanzia opera solo se la copertura è stata stipulata su targa/mezzo. Anticipo cauzione penale fino a € 20.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza. In assenza di incidente stradale, la garanzia opera a condizione che il ricorso o opposizione sia accolto, almeno parzialmente. Vertenze contrattuali con Compagnie di Assicurazioni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni o CVT in conseguenza di incidente stradale. |
Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile. La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 per ogni sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non presenti |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non presenti |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue: • In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In qualità di Assicurato devi quanto prima denunciare in forma scritta all’Impresa ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio, devi denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Assicurazioni S.p.A., Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx - tramite raccomandata A/R oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. |
Assistenza diretta/in convenzione: Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad Organismi di mediazione. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista. | |
Prescrizione: - il diritto della Compagnia al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: contanti, assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione oppure sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione. - Il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio imponibile annuo. - Non è prevista l’indicizzazione del contratto. - Il premio è annuale e non è previsto un frazionamento. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Al Contrante è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto nel caso di recesso per sinistro. Inoltre, nel caso di “vendita a distanza” è possibile esercitare il cosiddetto “Diritto di ripensamento” che prevede il rimorso integrale del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che, qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza (c.d. vendita a distanza), il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto di Assicurazione. La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), inviata all’Intermediario incaricato o alla Società. |
Risoluzione | - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno successivo alla sua definizione, tanto il Contraente quanto l’Impresa possono recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 15 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente prodotto assicurativo è destinato a: Persone fisiche o Persone giuridiche con residenza/sede legale e C.F. / P.IVA italiana che si vogliano tutelare dal rischio di controversie legali nell’ambito della circolazione stradale. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 40,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. |
La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI UN’AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO WEB DESTINATA ALLA SOLA CONSULTAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO. |
Polizza Tutela al Volante Condizioni di Assicurazione
Indice
Informazioni sull’assicurazione 6
Articolo 1 - Oggetto del contratto 6
b. Assicurati e ambito di operatività 6
c. Forma ed efficacia dell’Assicurazione 6
Articolo 2 – Garanzia Circolazione 7
2.1 Prestazioni per mezzi o patenti per fascia 1 o per fascia 2 7
2.2 Mezzi o Patenti di fascia 1 e 2 7
3.2 Oneri non oggetto di copertura 8
Ci sono limiti di copertura? 8
Articolo 4 - Limiti di copertura 8
4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale 8
4.3 Vertenze relative alla polizza infortuni 9
4.4 Vertenze tra più soggetti assicurati con la medesima Polizza 9
Articolo 5 - Estensione territoriale 9
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 9
6.1 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 0
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale 10
Articolo 7 - Pagamento ed eventuale rimborso del premio 10
7.1 Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa 10
Quando comincia la copertura e quando finisce? 10
Articolo 8 - Effetto e durata del Contratto 10
Articolo 9 - Casi di interruzione del Contratto 11
9.2 Recesso per ripensamento 11
9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 11
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 11
Articolo 10 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro 11
Altre disposizioni contrattuali 11
Articolo 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 11
Articolo 12 - Variazioni del rischio (Aggravamento e diminuzione del rischio) 11
Articolo 13 - Altre Assicurazioni 12
Articolo 14 - Assicurazione per conto altrui 12
Articolo 15 - Oneri fiscali 12
Articolo 16 - Variazioni contrattuali a scadenza 12
Articolo 17 - Foro competente 12
Articolo 18 - Comunicazioni e Modifiche dell’assicurazione 12
Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge 12
Articolo 20 - Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza 12
Glossario
Ai seguenti termini la Società, il Contraente e l’Assicurato attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Arbitrato istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato il Proprietario o Locatario del mezzo, il Conducente autorizzato, il Titolare della patente di guida assicurata, per i sinistri relativi al veicolo/patente identificato/a in polizza.
Saranno inoltre assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, quando siano coinvolti in incidenti stradali:
- l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia
- i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza.
Assistenza giudiziale attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione
sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Certificato di stato di famiglia documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo
familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
Costituzione di parte civile azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per la trasferta spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che,
per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Controparte la parte avversaria in una vertenza.
Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione.
Delitto colposo è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Fatto illecito inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Incidente sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo/Risarcimento somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario società che svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa
Ivass (prima denominato Isvap) Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.
Leasing con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.
Locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).
Massimale per sinistro somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun
sinistro.
Mediazione istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Multa pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014,
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Nucleo familiare termine usato anagraficamente per indicare una o più persone che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.
Perito libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
Prescrizione estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene
notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Recesso atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Scheda di polizza il documento che prova il contratto di assicurazione.
Sentenza definitiva
(decisione passata in giudicato) giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è
divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge, di contratto o di regolamento in materia amministrativa.
Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Spese arbitrali spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese legali compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.
Spese liquidate spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tacito rinnovo è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Transazione accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt.
163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico sinistro fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite determinazione del valore del sinistro.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO
Che cosa è assicurato?
Informazioni sull’assicurazione
La presente Assicurazione è rivolta a Proprietari, Locatari e/o Conducenti autorizzati, di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria, per fatti derivanti dalla proprietà o circolazione stradale dei suddetti veicoli.
L’Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell’organismo di mediazione.
Articolo 1 - Oggetto del contratto
La Società assicura, per le prestazioni elencate nell’Art. 2 Garanzia Circolazione, nei limiti del massimale riportato nella Scheda di polizza, i seguenti oneri: le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo art. 3.2 Oneri non oggetto di copertura.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii).
b. Assicurati e ambito di operatività
Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati come di seguito identificati:
a) Forma su mezzo
nel caso in cui l’Assicurazione sia prestata sul veicolo (la cui targa è riportata nella Scheda di polizza), sono assicurati: il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato.
b) Forma su patente
nel caso in cui l’Assicurazione sia prestata sulla patente (il cui numero è riportato nella Scheda di polizza), è assicurato: il titolare della patente per i sinistri connessi alla circolazione stradale di qualsiasi veicolo condotto dallo stesso, purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata in polizza.
Le prestazioni sono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito della circolazione stradale,
per fatti derivanti dalla proprietà o circolazione stradale di veicoli a motore.
Inoltre, sono assicurati il Contraente, se persona fisica, il suo coniuge o partner convivente, i componenti del suo nucleo familiare (come da certificato di stato di famiglia) in qualità di: pedone, ciclista, o conducente di altro veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria o non di loro proprietà, nonché quale trasportato su un qualsiasi veicolo pubblico o privato, coinvolto in incedente stradale.
Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
c. Forma ed efficacia dell’Assicurazione
L’Assicurazione opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 anni di cui all’art. 6.2 Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.
In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di efficacia del Contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del Contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
La copertura assicurativa opera fino ad un importo massimo pari ad € 50.000,00 per sinistro senza limite annuo. Il presente massimale non è indicizzato.
Articolo 2 – Garanzia Circolazione
2.1 Prestazioni per mezzi o patenti per fascia 1 o per fascia 2
2.1.1 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2.1.2 Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. Tale garanzia opera esclusivamente nel caso di polizza stipulata su mezzo/veicolo e non su patente.
2.1.3 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
2.1.4 Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all’Assicurato le spese legali fino al limite riportato nella Scheda di polizza in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all’Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.
2.1.5 Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale. Tale garanzia opera esclusivamente nel caso di polizza stipulata su mezzo/veicolo e non su patente.
2.1.6 Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 20.000,00, viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 mese dalla data di erogazione.
2.1.7 Assistenza dell’interprete per incidente stradale all’estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
2.1.8 Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. In assenza di incidente stradale, la garanzia opera a condizione che il ricorso o opposizione sia accolto, almeno parzialmente.
2.1.9 Vertenze contrattuali con Compagnie di Assicurazioni presso le quali il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni e/o Corpo Veicoli Terrestri (CVT). La presente prestazione opera sempreché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 e per vertenze relative alla polizza infortuni, esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell’Assicurato a seguito di incidente stradale.
2.1.10 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del Codice civile. La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 per ogni sinistro.
2.2 Mezzi o Patenti di fascia 1 e 2
2.2.1 Ai fini del presente contratto, per assicurati di fascia 1 si intendono:
a) mezzi: ciclomotori, motocicli, motocarri, motoveicoli, motoneve, autovetture escluse quelle di fascia 2, autovetture utilizzate per noleggio a lungo termine, auto e moto d’epoca, autocarri fino a 35 x.xx, rimorchi e semirimorchi, camper;
b) patenti: A / B e relative sottocategorie.
2.2.2 Ai fini del presente contratto, per assicurati di fascia 2 si intendono:
a) Mezzi: autocarri oltre 35 x.xx, macchine operatrici o agricole, autobus ad uso privato, ambulanze, taxi, autovetture utilizzate da forze dell’ordine nazionali o locali / vigili del fuoco / polizia ecc, autovetture utilizzate per noleggio a breve termine, noleggio con/senza conducente, targhe prova, spazzaneve, autoveicoli trasporto promiscuo, autobotti, autocisterne e autobetoniere, altri mezzi non compresi in fascia 1;
b) Patenti: C / D e relative sottocategorie.
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dal precedente articolo 2.1, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale;
c) alla materia amministrativa salvo quanto previsto all’art. 2.1.8;
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) alla navigazione e/o alla guida di natanti e/o imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
g) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente la omissione di fermata e assistenza, eccetto l’unico caso di successiva assoluzione/proscioglimento nel merito con decisione passata in giudicato;
h) ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e/o stupefacenti;
i) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal sinistro;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) veicoli utilizzati per attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
m) a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust;
n) all’adesione ad azioni di classe (class action);
o) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
p) nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal sinistro;
q) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove che prevedano l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
3.2 Oneri non oggetto di copertura
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
• il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Articolo 4 - Limiti di copertura
4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.
Nelle controversie di natura contrattuale (es. vertenze con fornitori o con Compagnie di Assicurazione CVT) le garanzie operano purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
4.3 Vertenze relative alla polizza infortuni
Per vertenze relative alla polizza infortuni, le garanzie operano esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell’Assicurato a seguito di incidente stradale.
4.4 Vertenze tra più soggetti assicurati con la medesima Polizza
Nel caso di vertenze fra Assicurati le prestazioni sono garantite unicamente a favore del Contraente.
In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Articolo 5 - Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
▪ In Europa per la difesa penale e la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, negli altri casi.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro
Ai fini del presente Contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’assicurato;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
• la violazione o presunta violazione di un contratto.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto. Qualora l’Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Assicurazione precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre dalla data di scadenza della Assicurazione più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.
La Società si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal Contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo 7 - Pagamento ed eventuale rimborso del premio
7.1 Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio, riportato sulla Scheda di Polizza, è sempre determinato per il periodo minimo di un anno ed è interamente dovuto da parte del Contraente.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
In caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1, all’Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
In caso di recesso per ripensamento esercitato ai sensi dell’Art. 9.2 all’Assicurato è dovuto il rimborso del Premio totale pagato, senza trattenuta alcuna.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 8 - Effetto e durata del Contratto
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. 9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del Contratto, salvo il periodo di carenza di tre mesi previsto dal precedente Art. 1.1 lettera c) Forma ed efficacia dell’Assicurazione.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
Il Contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Articolo 9 - Casi di interruzione del Contratto
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 30° giorno successivo alla sua definizione, entrambe le parti, possono recedere dalla copertura assicurativa mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza) L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) inviata all’ Assicuratore.
Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, tutti gli eventuali sinistri non saranno indennizzati.
9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, decorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di premio ed entro il semestre, in alternativa ad agire per l’esecuzione, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano), con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 10 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Altre disposizioni contrattuali
Articolo 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto sono poste a base dell’Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dall’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 12 - Variazioni del rischio (Aggravamento e diminuzione del rischio)
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione o l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
In caso di accertata diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ.
Articolo 13 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’art. 6.2 Denuncia del sinistro.
Articolo 14 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione restano a carico del Contraente/Assicurato.
Articolo 16 - Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del Contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo premio. Per l’accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Foro competente è quello della sede legale/residenza del Contraente o dell’Assicurato.
Articolo 18 - Comunicazioni e Modifiche dell’assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
Articolo 20 - Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, nel caso di collocamento a distanza, l’Assicurato:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza;
c) ha il diritto di essere messo in contatto col Front Office dell’intermediario, deputato al coordinamento e controllo dell’attività del Servizio Clienti dedicato all’assistenza dei clienti.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)