Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: âAllianz Ultra â Casa e Patrimonio Tutela Legaleâ
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Per tutte le garanzie è escluso il pagamento di:
đś multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Oneri e spese diversi da quelli tassativamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia
al DIP aggiuntivo âââââ, sezione âChe cosa non è assicuratoâ.
Che cosa è assicurato?
â In caso di controversia che coinvolga lâAssicurato,
lâImpresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria della stessa e, nel caso in cui essa non dovesse andare a buona fine, lâImpresa rimborsa allâAssicurato le spese legali/oneri da questi sostenute, per cui sono disponibili le seguenti Soluzioni.
La Soluzione Essential contiene la combinazione delle seguenti garanzie/prestazioni:
â
â
La
Garanzia Casa: controversie correlate o connesse
allâabitazione;
Orientamento Giuridico telefonico;
Soluzione
Plus
contiene,
oltre
alle
garanzie/prestazioni della Soluzione Essential, anche le
seguenti:
â
â
La
Veicoli guidati con Patente (solo per controversie
relative a incidente stradale); Rimborsi complementari;
Soluzione
Premium
contiene,
oltre
alle
garanzie/prestazioni della Soluzione Plus, anche la
seguente:
â Veicoli guidati con Patente (estesa a tutte le controversie relative alla circolazione stradale;
La Soluzione Top:
â contiene tutte le garanzie/prestazioni della Soluzione Premium, con lâaggiunta di un massimale supplementare per difesa penale in caso di incidente stradale;
Lâassicurazione è prestata entro i massimali
puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per lâelenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione âChe
cosa è assicurato?â.
Ă unâassicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, che offre prestazioni di rimborso delle spese/oneri legali (giudiziali e stragiudiziali).
Ci sono limiti di copertura?
! Lâassicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione âCi sono limiti di copertura?â. Eâ prevista lâapplicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Dove vale la copertura?
â La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente allâAutoritĂ Giudiziaria di uno Stato europeo.
â Per le garanzie âVeicoli Guidati con patenteâ, esclusivamente per lâipotesi di veicoli a noleggio a breve
termine, la validitĂ territoriale viene estesa al mondo intero.
â La garanzia Risarcimento Garantito vale per i fatti avvenuti in Italia, CittĂ del Vaticano, Repubblica di â. ââââââ e di competenza dellâautoritĂ giurisdizionale italiana;
Che obblighi ho?
- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o lâAssicurato deve darne avviso allâImpresa secondo i termini e le modalitĂ previste alla sezione âChe obblighi ho? Quali obblighi ha lâImpresa?/Cosa fare in caso di sinistro?â del DIP aggiuntivo Danni. La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui se ne è avuta conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Eâ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Ă possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilitĂ , intestati o girati allâimpresa di assicurazione oppure allâintermediario, espressamente in tale qualitĂ ;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di
settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione âQuando e come devo pagare?â del DIP aggiuntivo Danni.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e cosĂŹ successivamente. Eâ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dallâart. 1901 codice civile secondo comma.
Possono essere previsti periodi di carenza per il cui detta glio si rimanda alla sezione âQuando comincia la copertura e quando finisce?â del DIP aggiuntivo Danni.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la copertura?
La copertura assicurativa non prevede la possibilitĂ di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalitĂ per lâesercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con lâinvio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata lâesclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessitĂ di inviare la disdetta.
Diritto di recesso per poliennalitĂ : nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con lâinvio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualitĂ , se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalitĂ .
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dellâart. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato allâImpresa e fino al 60° giorno dalla data dellâatto di pagamento o rifiuto dellâindennizzo da parte dellâImpresa, può recedere dallâassicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalitĂ o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltĂ di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche allâImpresa.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto: âAllianz Ultra â Tutela Legaleâ
29/10/2022 â Il DIP aggiuntivo âââââ pubblicato è lâultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire piĂš nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dellâImpresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in ââââââ âââ âââââ, â â âââââ ââââââ, iscritta allâAlbo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata allâesercizio dellâattivitĂ assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: âââââââ.âââ@âââ.âââââââ.ââ, sito Internet: âââ.âââââââ.ââ
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilitĂ e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dellâImpresa âââ.âââââââ.ââ e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di SolvibilitĂ (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di SolvibilitĂ (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilitĂ (solvency ratio) della SocietĂ , pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con lâindicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ). | |
Il programma | Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento |
Allianz Ultra ed il suo | descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel set informativo. |
Regolamento | LâAmbito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, |
allâinterno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo | |
Allianz Ultra, che consente lâaggiornamento e lâevoluzione delle condizioni di | |
assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel | |
documento âAllianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generaliâ, | |
consegnato al Contraente insieme al set informativo, e che integrano le condizioni di | |
assicurazione di ciascun Ambito di rischio. | |
Eâ previsto, in particolare, lâautomatico adeguamento del contratto alle Condizioni di | |
assicurazione contenute nellâultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, | |
lâapplicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni | |
previste nellâedizione in vigore al tempo della denuncia di ââââââââ, salvaguardando i diritti giĂ maturati dallâAssicurato con lâapplicazione della clausola di âmiglior garanziaâ, che consente di scegliere la prestazione prevista dallâAmbito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta piĂš favorevole. | |
Lâassicurazione in generale | LâImpresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano lâAssicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, lâImpresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri , dallo stesso sostenutile spese per l'intervento di un legale; - le indennitĂ spettanti allâOrganismo di mediazione nei casi previsti dallâart. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennitĂ saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte dâAppello diverso da quello di residenza dellâAssicurato; - le spese per un perito nominato dallâAutoritĂ entro i limiti dalla stessa stabiliti; - le spese per un perito nominato dallâAssicurato, con il consenso preventivo dellâImpresa; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e lâacquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dallâImpresa; - le spese relative allâintervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi allâestero; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; - il contributo unificato nel processo civile; - le spese effettuate dallâImpresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili allâaccertamento delle modalitĂ del Sinistro - le spese attinenti lâesecuzione forzata, indennizzabili limitatamente ai pri mi due tentativi. |
Casa | |
Casa (operante per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | La garanzia opera con riguardo allâabitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietĂ e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per âââââ illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dellâart. 1669 codice civile; - le controversie nelle quali lâAssicurato sia convenuto in qualitĂ di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilitĂ civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dellâassicuratore di responsabilitĂ civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dallâassicuratore di responsabilitĂ civile ai sensi dellâart. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilitĂ civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per lâevento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. LâAssicurato è tenuto a provare allâImpresa lâesistenza e lâoperativitĂ della suddetta polizza di responsabilitĂ civile. - le controversie derivanti dalla proprietĂ dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio; - le controversie derivanti da contratti relativi allâabitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze; - le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione |
che lâAssicurato sia il conduttore; - le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi, nei quali lâAssicurato sia il conduttore. Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietĂ dellâAssicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso lâeventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con lâabitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio: - riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali; - procedura di sfratto per morositĂ . La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attivitĂ di affittacamere o di bed & breakfast, a condizione che lâattivitĂ : - sia esercitata dallâAssicurato allâinterno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con lâabitazione stess a e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6; - sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare; - sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la copertura assicurativa non comprende le controversie relative o connesse allâesercizio delle attivitĂ ricettive sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia. Nel caso si assicuri lâAbitazione principale e lâAssicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nellâindirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata purchĂŠ siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - lâAssicurato comunichi per iscritto allâImpresa la data di inizio del trasloco; - la nuova abitazione costituisca lâabitazione principale dellâAssicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della CittĂ del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dall a garanzia Casa. In assenza di tali condizioni, la copertura non opera. La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta allâImpresa dallâAssicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con lâapplicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. I l Contraente dovrĂ comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo allâImpresa la sostituzione della copertura assicurativa. AMBITO PENALE - lâattivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dellâAssicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. | |
Orientamento Giuridico telefonico | |
Orientamento Giuridico telefonico (operante per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | LâAssicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, potrĂ : - usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessitĂ , su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata. - ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa: |
-se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura; -come attivare la copertura in modo corretto; -come lâImpresa gestisce la pratica di Sinistro. | |
Veicoli guidati con Patente | |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione âPlusâ) | La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dellâAssicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO PENALE - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali. |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione âPremiumâ) | La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dellâAssicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - lâazione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietĂ ; - le controversie contrattuali riguardati i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietĂ di concessionari/riparatori. AMBITO PENALE - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il |
Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale. | |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione âTopâ) | In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione âPremiumâ in relazione alla garanzia âVeicoli guidati con Patenteâ, la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda, lâimpresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali . |
Rimborsi Complementari | |
Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (operante per le Soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ a completamento delle garanzie Veicoli guidati con Patente) | La copertura assicurativa vale per: - il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dellâincidente stradale fino a unâofficina di riparazione piĂš vicina; lâAssicurato deve far pervenire allâImpresa la documentazione comprovante le spese sostenute; - Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. LâAssicurato deve far pervenire allâImpresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata allâAutoritĂ competente; - le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia Famiglia (selezionabile per le Soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | La garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dellâAssicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dellâattivitĂ lavorativa, professionale o imprenditoriale. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere: - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e lâeventuale risarcimento di tali danni; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identitĂ digitale nonchĂŠ, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilitĂ creditizia antecedente il suddetto furto di identitĂ ; - lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali lâAssicurato sia rimasto coinvolto in qualitĂ di: - passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante; - pedone; - conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida; - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilitĂ medica; - le controversie derivanti da contratti conclusi dall âAssicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce; - le controversie nelle quali lâAssicurato sia convenuto in qualitĂ di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilitĂ civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dellâassicuratore di responsabilitĂ civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto |
dallâassicuratore di responsabilitĂ civile ai sensi dellâart. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilitĂ civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per lâevento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. LâAssicurato è tenuto a provare allâImpresa lâesistenza e lâoperativitĂ della suddetta polizza di responsabilitĂ civile.
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione
che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione allâattivitĂ svolta per conto dellâAssicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controverse relative allâuso di aerei a motore, a condizione che lâAssicurato rivesta
la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolaritĂ pura;
Si precisa che, in relazione allâoperativitĂ della copertura riferita esclusivamente allâambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituiti di assicurazione previdenziali e sociali.
DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La copertura assicurativa vale, sempre relativamente allâambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nellâambito del diritto di famiglia:
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con lâassistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione,
divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per lâassistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando lâunicitĂ del massimale.
Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia data luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dallâImpresa e a condizione che sussista continuitĂ di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarĂ quella residua rispetto alla fa se di separazione e sarĂ a disposizione dei soggetti ancora assicurati allâatto della proposizione della nuova domanda.
Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civil i.
La copertura, inoltre, è operante in caso di:
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per lâistituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.
AMBITO PENALE
- lâattivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio. Nel caso in cui, però, lâAssicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi previste per la garanzia âRisarcimento Garantitoâ, l âeventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderĂ la facoltĂ di agire in sede civile;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. LâAssicurato ha comunque
lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestĂ genitoriale tenuto allâobbligo di vigilanza; | |
Risarcimento Garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, quando selezionata) | La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia e agisce con le modalitĂ di seguito descritte. A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI La copertura assicurativa viene prestata a favore dellâAssicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nellâambito della vita privata, nonchĂŠ nellâambito dellâattivitĂ di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata lâstensione âEstensione Controversie con il Datore di Lavoroâ. Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dellâAssicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra lâAssicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti. LâImpresa garantisce allâAssicurato il pagamento dellâimporto che lo stesso deve ricevere da ter zi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati allâAssicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali. La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni: a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile; b) lâassicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile; c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilitĂ del terzo. B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, lâImpresa corrisponderĂ allâAssicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dellâintervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio. C) DIRITTO DI SURROGAZIONE LâImpresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dellâart. 1916 codice civile., nei diritti dellâassicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate. |
Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (selezionabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia Famiglia) | A parziale deroga di quanto disciplinato nella garanzia aggiuntiva âFamigliaâ, la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dellâAssicurato con il proprio datore di lavoro. Qualora lâAssicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi per tutte le garanzie (per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di: - multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale; - spese legali/oneri non espressamente disciplinati dalla copertura. |
Rischi esclusi per la garanzia Casa | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La garanzia casa non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti: - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; |
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nellâarticolo per la difesa nei procedimenti penali; - relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto dalla garanzia âCasaâ e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietĂ immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari; - relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto dâuso degli immobili di proprietĂ dellâAssicurato, salvo quanto previsto per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morositĂ ; - non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa. La copertura assicurativa non opera se: ⪠i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio ⪠se i locali assicurati hanno una destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti: A) Destinazione dellâabitazione - abitazione principale; - abitazione saltuaria; - abitazione data in locazione, in uso o in comodato. B) Descrizione dellâabitazione - può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso; - può occupare anche piĂš corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nellâabitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, cosĂŹ sviluppata, costituisca comunque unâunica unitĂ abitativa; - può essere su piĂš piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nellâabitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero lâabitazione, cosĂŹ sviluppata, deve costituire comunque unâunica unitĂ abitativa. Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con lâabitazione stessa. I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attivitĂ diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attivitĂ ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa. |
Rischi esclusi per la garanzia Orientamento Giuridico Telefonico | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le consulenze inerenti: - lâattivitĂ imprenditoriale; - il lavoro autonomo; - la normativa tributaria e fiscale; |
ââââââ esclusi per la garanzia âââââââ guidati con patente | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le seguenti controverse/procedimenti: - per il ricorso e/o lâopposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo; - se per i veicoli condotti dallâAssicurato non sia stato adempiuto lâobbligo di assicurazione ai sensi di legge; |
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda lâinadempimento dellâobbligo di fermarsi, lâomissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalitĂ alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolaritĂ indette dallâACI o dalla FMI; - se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; - se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida: -in stato di ebbrezza, di cui allâart. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l; -sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti di cui allâart. 187 Codice della Strada. | |
Rischi esclusi per le garanzie aggiuntive Famiglia e Risarcimento Garantito | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni: - in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata lâ âEstensione controversie con il Datore di Lavoroâ; - per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione; - in relazione a fatti originati dalla proprietĂ o dallâuso di aerei a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietĂ immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - in relazione/connessione alla proprietĂ o allâuso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti allâassicurazione obbligatoria; - in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dallâAssicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; - derivanti dallâattivitĂ imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata lâEstensione âEstensione Controversie con il Datore di Lavoroâ; - non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia. Relativamente alla garanzia Risarcimento garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia), non sono considerati terzi : - il coniuge, il partner dellâunione civile, i genitori, i figli dellâAssicurato, - nonchĂŠ qualsiasi altra persona con l ui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie | |
Limiti di copertura (per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni , atti di nemici stranieri , ostilitĂ e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, allâasbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito | |
Limiti di copertura (per le Soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ, quando selezionata la garanzia Famiglia) | La copertura non è operante in caso di danno: - causato da ignoti; - derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione per le controversie con il Datore di Lavoroâ; - derivante dalla circolazione stradale; - derivanti da lavoro irregolare; - derivanti da lavoro parasubordinato. |
Scoperti, Franchigie, Limiti Di Indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | |
Per tutte le Garanzie | |
(per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | - Limite di indennizzo per il secondo legale domiciliatario - Valore in lite minimo |
Garanzia Casa | |
(per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ; | - Franchigia nel caso di abitazione locata |
Garanzia Rimborsi Complementari | |
(per le Soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ) | - Limite di indennizzo per le spese di deposito mezzi dei assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale |
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) â valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale
⪠valore della controversia: 600 Euro
⪠valore in lite minimo: 250 euro
⪠rimborso: 600 Euro perchÊ il valore della controversia è superiore al valore in lite minimo
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) â valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale
⪠valore della controversia: 200 Euro
⪠valore in l ite minimo: 250 euro
rimborso: non viene erogato alcun rimborso perchÊ il valore della controversia è inferiore al valore in lite minimo
Esemplificazione di alcune operativitĂ della copertura
Che obblighi ho? Quali obblighi ha lâImpresa? | |
Cosa fare in caso di | Denuncia di Sinistro â per tutte le garanzie |
sinistro? | In caso di ââââââââ, il Contraente o lâAssicurato o altro soggetto per conto degli stessi è |
(per le Soluzioni | tenuto ad avvisare lâImpresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni |
âEssentialâ, âPlusâ, | dallâevento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la |
âPremiumâ e âTopâ) | data, lâora e le circostanze dellâevento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose |
coinvolte e il numero della copertura assicurativa. Lâinadempimento di questo obbligo | |
può comportare la perdita totale o parziale del diritto allâIndennizzo, cosĂŹ come indicato | |
nell'art. 1915 codice civile. | |
Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di | |
ââââââââ riguardante procedimenti penali per Reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dallâesito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire allâImpresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, per la garanzia Casa, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dellâabitazione) o lâomessa comunicazione dellâaggravamento del rischio (ad esempio, sempre per la garanzia Casa, la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dellâabitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allâindennizzo nonchĂŠ la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Obblighi dellâImpresa | Termini di indennizzo LâImpresa, verificata lâoperativitĂ della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina lâindennizzo che risulti dovuto allâAssicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine lâImpresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dellâindennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalitĂ di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. ModalitĂ di pagamento del premio: Procedura SDD Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare lâImpresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati allâImpresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. ââââââââ su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare lâImpresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando lââindice ISTAT di riferimento annualeâ (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) allââindice ISTAT mensi leâ immediatamente precedente (âindice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegatiâ pubblicato dallâISTAT). Se lâindice ISTAT non è disponibile, lâImpresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nellâipotesi in cui lâImpresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, lâImpresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che per le fattispecie elencate di seguito la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di Carenza, durante i quali non vi è copertura: - 90 giorni per le controversie contrattuali; - 180 giorni per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione; - 24 mesi per le controversie di diritto di famiglia. Qualora, però, la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità , un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24: - del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa; - del giorno di decorrenza della copertura sostituente, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità , analoga copertura prestata da altra Compagnia. La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi, nellâambito della vita privata, per scopi diversi da quelli dellâattivitĂ imprenditoria o professionale svolta, vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi allâassistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario per la tutela dei propri interessi con riguardo a:
- controversie inerenti la propria abitazione, sia essa di proprietĂ o data in locazione, in uso, comodata;
- controversie inerenti la guida, con regolare Patente, di veicoli e/o natanti;
controversie inerenti la vita privata. Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie:
⪠Soluzione Essential: comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
⪠Soluzione Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âEssentialâ e, in aggiunta, delle garanzie âââââââ guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
⪠Soluzione Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âPlusâ e, in aggiunta delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
⪠Soluzione Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âPremiumâ e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, un massimale supplementare per la garanzia âââââââ guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
Allâimpresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalitĂ : ⢠con lettera inviata ad Allianz S.p.A. â Pronto Allianz Servizio Clienti â ââââââ âââ âââââ â, âââââ ââââââ; ⢠tramite il sito internet dellâImpresa â âââ.âââââââ.ââ - accedendo alla sezione Reclami. LâImpresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrĂ essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dellâImpresa, saranno gestiti direttamente dallâIntermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetter Ă tempestivamente allâIntermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinchĂŠ provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. | |
AllâIVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi allâIVASS, âââ âââ âââââââââ, ââ - âââââ ââââ, fax ââ.ââââââââ, PEC: âââââ@âââ.âââââ.ââ, Info su: âââ.âââââ.ââ corredando lâesposto con copia del reclamo giĂ inoltrato allâImpresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dellâImpresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo allâIVASS è reperibile sul sito âââ.âââââ.ââ, alla Sezione âPER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guidaâ, nonchĂŠ sul sito dellâImpresa âââ.âââââââ.ââ alla Sezione âReclamiâ, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto allâIVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta lâoperato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato allâImpresa e dellâeventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere piĂš compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltĂ degli aventi diritto di adire l'AutoritĂ Giudiziaria. | |
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltĂ degli aventi diritto di adire l'AutoritĂ Giudiziaria. | ||
PRIMA DI RICORRERE ALLâAUTORITĂ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nellâelenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito âââ.âââââââââ.ââ (Legge 9/8/2013 n.98). | |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato allâImpresa | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dellâammontare del danno, hanno la facoltĂ di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o piĂš Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che lâutilizzo di tale procedura non esclude la possibilitĂ di adire comunque lâAutoritĂ Giudiziaria. | |
Risoluzione delle liti transfrontaliere | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed unâimpresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere lâattivazione della procedura FIN-NET, inoltrando lâesposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede lâimpresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito hiip://www.ec.europa. eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - allâIVASS, che provvede allâinoltro a detto s istema, dandone notizia al reclamante. | |
PER QUESTO CONTRATTO LâIMPRESA DISPONE DI UNâAREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Tutela Legale
Condizioni di assicurazione comprensive del glossario Edizione 975 - 07/03/2020
V. 22/136 - C01R099W029000014T291022102211
Allianz S.p.A. -Sede Legale ââââââ âââ âââââ, â-âââââ ââââââ-ââââââââ +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 âââââââ.âââ@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-SocietĂ con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
AllianzNow, la tua protezione in tempo reale
Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza
Servizio Clienti
Glossario
GLOSSARIO
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini piĂš importanti, ricorrenti o di particolare difficoltĂ , spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o piĂš rischi, costituenti lâoggetto della copertura. Le garanzie previste nellâAmbito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonchÊ:
a) il suo coniuge non separato o partner dellâunione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;
b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;
c) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinitĂ , adozione, tutela.
Assistenza stragiudiziale: lâattivitĂ svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, comprese le attivitĂ svolte nelle fasi di Negoziazione Assistita e Mediazione Obbligatoria.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e lâeffetto della stessa. Condominio: la tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietĂ esclusiva e parti di proprietĂ comune.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.
Costituzione di parte civile: lâatto con il quale si introduce, allâinterno del processo penale, lâazione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.
Fatto illecito: il fatto, causato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dallâesistenza di rapporti contrattuali.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dellâAssicurato e che viene sottratta dallâammontare del danno stesso.
Impresa: Allianz S.p.A..
Indennizzo/IndennitĂ : la somma dovuta dallâImpresa allâAssicurato in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo: lâimporto dovuto dallâImpresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dellâImpresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Massimale: lâimporto che rappresenta il massimo esborso dellâImpresa per Sinistro, in relazione alle garanzie prestate. Polizza: il documento che attesta lâesistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: lâimporto dovuto dal Contraente allâImpresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Reato: la violazione di norme penali. Le fattispecie di âââââ sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Tutela Legale, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dellâAssicurato e che viene sottratta dallâammontare del danno stesso.
Sinistro: il verificarsi dellâevento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa
Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui lâassicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono lâAmbito di rischio.
Somma assicurata: lâimporto che rappresenta il massimo esborso dellâImpresa, in relazione alle garanzie prestate. Transazione: lâaccordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
MPAGLOS - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Condizioni di assicurazione
INDICE | ||
1 - INTRODUZIONE | PAG. | 3 |
2 - CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 3 |
3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 8 |
4 - LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 10 |
5 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 10 |
6 - OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 11 |
7 - PREMIO | PAG. | 12 |
8 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 13 |
9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 15 |
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 2 di 15
1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonchĂŠ alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo âââââ.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
LâAmbito di rischio Tutela Legale è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti.
n Essential: comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âEssentialâ e, in aggiunta, delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âPlusâ e, in aggiunta delle garanzie âââââââ guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione âPremiumâ e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, lâeliminazione della Franchigia che sarebbe applicata alla garanzia Casa in caso di scelta di altre Soluzioni, nonchĂŠ un massimale supplementare per la garanzia âââââââ guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.
Le Soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTop âpossono essere arricchite con la garanzia aggiuntiva Famiglia e con lâEstensione Controversie col Datore di Lavoro.
Art. 1.2 â Il Regolamento Ultra
L'Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, allâinterno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento âAllianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generaliâ (di seguito âRegolamento Allianz Ultraâ), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dellâAmbito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se piĂš di uno) scelti dal Contraente. Eâ previsto, in particolare, lâautomatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nellâultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, lâapplicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell' edizione in vigore al tempo della denuncia di ââââââââ. Il tutto senza pregiudizio dei diritti giĂ maturati e con applicazione della clausola di âmiglior garanziaâ, che consente comunque al Contraente o allâAssicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dallâAmbito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta piĂš favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel âRegolamento Allianz Ultraâ, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti piĂš rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al âRegolamento Allianz Ultraâ nonchĂŠ - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è lâindicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
La copertura assicurativa è prestata a favore dellâAssicurato ed è operante entro i âââââââââ riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con lâapplicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
Art. 2.1 â Cosa assicuriamo
LâImpresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano lâAssicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, lâImpresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenuti:
- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennitĂ spettanti allâOrganismo di mediazione nei casi previsti dallâart. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennitĂ saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte dâAppello diverso da quello di residenza dellâAssicurato;
MPACGA - O18
- le spese per un perito nominato dallâAutoritĂ entro i limiti dalla stessa stabiliti;
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 3 di 15
- le spese per un perito nominato dallâAssicurato, con il consenso preventivo dellâImpresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e lâacquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dallâImpresa;
- le spese relative allâintervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi allâestero;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese effettuate dallâImpresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili allâaccertamento delle modalitĂ del Sinistro.
Si precisa che le spese attinenti lâesecuzione forzata sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.
Art. 2.2 - Le garanzie base
In base alla Soluzione âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ o âTopâ scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
CASA
Art. 2.2.1 - Casa (Valido per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPemiumâ e âTopâ)
Con riferimento allâarticolo âCosa assicuriamoâ, questa garanzia opera con riguardo allâabitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietĂ e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO CIVILE
- lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per âââââ illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dellâart. 1669 codice civile;
- le controversie nelle quali lâAssicurato sia convenuto in qualitĂ di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilitĂ civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dellâassicuratore di responsabilitĂ civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dallâassicuratore di responsabilitĂ civile ai sensi dellâart. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilitĂ civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per lâevento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. LâAssicurato è tenuto a provare allâImpresa lâesistenza e lâoperativitĂ della suddetta polizza di responsabilitĂ civile.
- le controversie derivanti dalla proprietĂ dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi allâabitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze;
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che lâAssicurato sia il conduttore;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi,
nei quali lâAssicurato sia il conduttore.
Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietĂ dellâAssicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso lâeventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con lâabitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:
- riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali;
- procedura di sfratto per morositĂ .
La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attivitĂ di affittacamere o di bed & breakfast, a condizione che lâattivitĂ :
- sia esercitata dallâAssicurato allâinterno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con lâabitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che la copertura assicurativa non comprende le controversie relative o connesse allâesercizio delle attivitĂ ricettive sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia.
Nel caso si assicuri lâAbitazione principale e lâAssicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nellâindirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo.
MPACGA - O18
Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 4 di 15
- lâAssicurato comunichi per iscritto allâImpresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca lâabitazione principale dellâAssicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana nello Stato della CittĂ del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dallâarticolo
3.2 âRischi esclusi per la garanzia Casaâ.
In assenza di tali condizioni, la copertura non opera.
La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta allâImpresa dallâAssicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.
Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con lâapplicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente dovrĂ comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo allâImpresa la sostituzione della copertura assicurativa.
AMBITO PENALE
- lâattivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dellâAssicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
ORIENTAMENTO GIURIDICO TELEFONICO
Art. 2.2.2 - Orientamento Giuridico telefonico (Valido per le Soluzioni âEssentialâ, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ)
L'Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, potrĂ :
- usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessitĂ , su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata.
- ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa:
- se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura;
- come attivare la copertura in modo corretto;
- come lâImpresa gestisce la pratica di sinistro.
VEICOLI GUIDATI CON PATENTE
Art. 2.2.3 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione âPlusâ)
Con riferimento allâarticolo 2.1 âCosa assicuriamoâ, questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.
La garanzia opera:
- a favore dellâAssicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato;
Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.
La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO PENALE
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali.
VEICOLI GUIDATI CON PATENTE
Art. 2.2.4 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione âPremiumâ)
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 5 di 15
Con riferimento allâarticolo 2.1 âCosa assicuriamoâ, questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.
La garanzia opera:
- a favore dellâAssicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietĂ dellâAssicurato;
Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO CIVILE
- lâazione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietĂ ;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietĂ di concessionari/riparatori. AMBITO PENALE
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale.
Art. 2.2.5 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione âTopâ)
In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione âPremiumâ dal precedente articolo 2.2.4 âVeicoli guidati con Patenteâ, la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda, lâimpresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali
Art. 2.2.6 - Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (Valido per le Soluzioni, âPlusâ, âPremiumâ e âTopâ a completamento della garanzia âââââââ guidati con Patente)
Con riferimento allâarticolo 2.1 âCosa assicuriamoâ, la copertura assicurativa vale per:
- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dellâincidente stradale fino allâofficina di riparazione piĂš vicina; lâAssicurato deve far pervenire allâImpresa la documentazione comprovante le spese sostenute;
- Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. LâAssicurato deve far pervenire allâImpresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata allâAutoritĂ competente;
- le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive (Valido esclusivamente per le soluzioni âPlusâ, âPremiumâ e âTop, se selezionata la garanzia aggiuntiva Famigliaâ)
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte con il pagamento di un premio aggiuntivo dal Contraente solo nellâambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3.1 - Famiglia
Con riferimento allâarticolo 2.1 âCosa assicuriamoâ, la garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dellâAssicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dellâattivitĂ lavorativa, professionale o imprenditoriale.
La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 6 di 15
- lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per âââââ illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
n la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e lâeventuale risarcimento di tali danni;
n il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identitĂ digitale nonchĂŠ, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilitĂ creditizia antecedente il suddetto furto di identitĂ ;
- lâazione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali lâAssicurato sia rimasto coinvolto in qualitĂ di:
n passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante;
n pedone;
n conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida;
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilitĂ medica;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dallâAssicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce;
- le controversie nelle quali lâAssicurato sia convenuto in qualitĂ di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilitĂ civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dellâassicuratore di responsabilitĂ civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dallâassicuratore di responsabilitĂ civile ai sensi dellâart. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilitĂ civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per lâevento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. LâAssicurato è tenuto a provare allâImpresa lâesistenza e lâoperativitĂ della suddetta polizza di responsabilitĂ civile.
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione allâattivitĂ svolta per conto dellâAssicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controversie relative allâuso di aerei a motore, a condizione che lâAssicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolaritĂ pura;
Si precisa che, in relazione allâoperativitĂ della copertura riferita esclusivamente allâambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali.
DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La copertura assicurativa vale, sempre relativamente allâambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nellâambito del diritto di famiglia:
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con lâassistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per lâassistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando lâunicitĂ del massimale.
Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia data luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dallâImpresa e a condizione che sussista continuitĂ di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarĂ quella residua rispetto alla fase di separazione e sarĂ a disposizione dei soggetti ancora assicurati allâatto della proposizione della nuova domanda.
Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.
La copertura, inoltre, è operante in caso di:
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per lâistituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.
AMBITO PENALE
MPACGA - O18
- lâattivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio. Nel caso in cui, però, lâAssicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi disciplinate dallâarticolo 2.3.2 âRisarcimento Garantitoâ, lâeventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderĂ la facoltĂ di agire in sede civile;
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 7 di 15
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. LâAssicurato ha comunque lâobbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestĂ genitoriale tenuto allâobbligo di vigilanza.
Art. 2.3.2 - Risarcimento Garantito
La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia di cui allâarticolo precedente e agisce con le modalitĂ di seguito descritte.
A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI
La copertura assicurativa viene prestata a favore dellâAssicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nellâambito della vita privata, nonchĂŠ nellâambito dellâattivitĂ di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata lâestensione di cui allâarticolo 2.3.3 âEstensione Controversie con il Datore di Lavoroâ.
Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dellâAssicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra lâAssicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti.
LâImpresa garantisce allâAssicurato il pagamento dellâimporto che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati allâAssicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.
La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
b) lâassicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile;
c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilitĂ del terzo.
B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE
In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, lâImpresa corrisponderĂ allâAssicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dellâintervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio.
C) DIRITTO DI SURROGAZIONE
LâImpresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dellâart. 1916 codice civile., nei diritti dellâassicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.
Art. 2.3.3 - Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (Valido esclusivamente se e selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)
A parziale deroga di quanto disciplinato allâarticolo 2.3.1 âFamigliaâ, la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dellâAssicurato con il proprio datore di lavoro.
Qualora lâAssicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")
Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di:
multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale;
spese legali/oneri non espressamente disciplinati all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo".
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 8 di 15
Art. 3.2 - Rischi esclusi per la garanzia Casa
In relazione alla garanzia Casa, la copertura non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti: in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa" per la difesa nei procedimenti penali;
relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto nell'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa" e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietĂ immobiliare;
in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari;
relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietĂ dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa", per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morositĂ ;
non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa.
Inoltre la garanzia Casa non opera se:
i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio; se i locali assicurati hanno una destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti:
A) Destinazione dell'abitazione abitazione principale; abitazione saltuaria;
abitazione data in locazione, in uso o in comodato.
B) Descrizione dell'abitazione
può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
può occupare anche piÚ corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, cosÏ sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
può essere su piÚ piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, cosÏ sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa.
Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.
I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attivitĂ diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attivitĂ ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa.
Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia Orientamento Giuridico telefonico (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")
In relazione alla garanzia Orientamento Giuridico telefonico, la copertura non è operante per le consulenze inerenti: l'attività imprenditoriale;
il lavoro autonomo;
la normativa tributaria e fiscale.
Art. 3.4 - ââââââ esclusi per la garanzia âââââââ guidati con Patente (Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top")
In relazione alle garanzie âââââââ guidati con Patente di cui alle Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", la copertura non è operante per le seguenti controversie/procedimenti:
per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo;
se per i veicoli condotti dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda l'inadempimento
dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalitĂ alle persone danneggiate;
se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolaritĂ indette dall'ACI o dalla FMI;
se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione;
se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida:
in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l;
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 Codice della Strada.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 9 di 15
Art. 3.5 - Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva Famiglia (Valido solo se selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)
In relazione alla garanzia Famiglia, la copertura non è operante:
in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo
2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
in relazione a fatti originati dalla proprietĂ o dall'uso di aerei a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei;
in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietĂ immobiliare;
in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
in relazione/connessione alla proprietĂ o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria;
in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; derivanti dall'attivitĂ imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo
2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia.
Art. 3.6 - ââââââ esclusi per la garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito
In relazione alla garanzia "Risarcimento garantito", sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, non sono considerati terzi:
il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato,
nonchĂŠ qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")
La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:
derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilitĂ e azioni belliche;
ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente
asbesto;
di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito
In relazione alla garanzia aggiuntiva "Risarcimento Garantito", la copertura non è operante in caso di danno: causato da ignoti;
derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
derivante dalla circolazione stradale; derivanti da lavoro irregolare; derivanti da lavoro parasubordinato.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
Art. 5.1 - ValiditĂ territoriale della garanzia Casa
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'AutoritĂ Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 10 di 15
Art.5.2 - ValiditĂ territoriale della garanzia Veicoli guidati con Patente
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'AutoritĂ Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Limitatamente al caso di veicoli a noleggio a breve termine, la validitĂ territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.
Art5.3 - ValiditĂ territoriale della garanzia Risarcimento Garantito
La copertura è prestata esclusivamente per i fatti avvenuti in Italia, CittĂ del Vaticano, Repubblica di â. ââââââ e di competenza dell'autoritĂ giurisdizionale italiana.
Art.5.4 - ValiditĂ territoriale della garanzia Famiglia e dell'Estensione Controversie con il Datore di Lavoro
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'AutoritĂ Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Limitatamente alle fattispecie disciplinate al capoverso DIRITTO DI FAMIGLIA/ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, la copertura è limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attivitĂ poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire lâerogazione dellâIndennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalitĂ e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del âRegolamento Ultraâ, richiamato allâarticolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
Art. 6.1 - Obblighi
In caso di ââââââââ, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, cosĂŹ come indicato nell'art. 1915 codice civile.
Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di sinistro riguardante procedimenti penali per âââââ dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o lâAssicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dellâart. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o lâAssicurato può chiedere lâintero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per lâIndennizzo corrisposto. In caso di richiesta allâImpresa, la stessa provvede al pagamento dellâIndennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 6.3 - Gestione del sinistro
- GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, lâImpresa verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dellâAssicurato. La fase stragiudiziale è gestita direttamente dallâImpresa, che effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.
Nei casi in cui la gestione stragiudiziale del sinistro non sia possibile e/o utilmente perseguibile da parte dellâImpresa, o vi sia conflitto di interessi tra la stessa e lâAssicurato, lâImpresa autorizza lâincarico ad un legale.
- SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO
Previa autorizzazione dellâImpresa, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo allâImpresa.
Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrĂ il diritto di rivolgersi allâImpresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, che si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 11 di 15
La procura al legale designato dovrĂ essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirĂ inoltre la documentazione necessaria. LâImpresa confermerĂ l'incarico professionale conferito.
L'Assicurato avrĂ anche la facoltĂ di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
LâImpresa informerĂ l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.
- FASE GIUDIZIALE
LâattivitĂ giudiziale, compresi anche eventuali gradi di giudizio successivi al primo, deve essere specificamente
autorizzata preventivamente dallâImpresa, pena la decadenza del diritto allâindennizzo.
- OBBLIGHI DELLâASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALLâASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA
LâImpresa non rimborserĂ oneri o spese per attivitĂ legali/peritali/arbitrali, che non siano state preventivamente autorizzate. L'Assicurato non può quindi dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dellâImpresa.
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dellâImpresa, pena la decadenza dal diritto allâindennizzo.
Per quanto riguarda le spese legali, in ogni caso il rimborso allâAssicurato non potrĂ essere superiore al limite che verrĂ stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
LâImpresa, alla definizione della controversia, rimborserĂ all'Assicurato le spese sostenute, qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.
Resta inteso che lâImpresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.
- DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e lâImpresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equitĂ .
Le spese arbitrali saranno cosĂŹ ripartite:
- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dellâImpresa;
- in caso di esito favorevole per lâImpresa saranno ripartite al 50% per ciascuna
Art. 6.4 - Gestione del sinistro Risarcimento Garantito (Valido per la sola garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito)
LâImpresa corrisponderĂ allâAssicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, a seguito della sentenza passata in giudicato nella misura che sarĂ determinata dal Giudice competente.
Il legale incaricato ha lâobbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dellâavvenuto deposito della stessa.
Il rimborso sarĂ effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.
LâImpresa provvederĂ al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, lâImpresa provvederĂ al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della compravendita dei beni pignorati.
Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, lâImpresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 6.5 - Termini di indennizzo
LâImpresa, verificata lâoperativitĂ della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina lâindennizzo che risulti dovuto allâAssicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine lâImpresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dellâindennizzo.
7. PREMIO
Art. 7.1 â Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Eâ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
MPACGA - O18
Il Premio può essere pagato tramite:
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 12 di 15
- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilitĂ , intestati o girati allâImpresa di assicurazione oppure allâintermediario, espressamente in tale qualitĂ ;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalitĂ :
- Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalitĂ sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare lâImpresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati allâImpresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
- Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare lâImpresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 â Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Le Somme/massimali assicurati, i Limiti dâindennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore
- calcolata rapportando lââindice ISTAT di riferimento annualeâ (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) allââindice ISTAT mensileâ immediatamente precedente (âindice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegatiâ pubblicato dallâISTAT). Se lâindice ISTAT non è disponibile, lâImpresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dallâart. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto ma di durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalitĂ , si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dellâadeguamento di cui allâarticolo âAdeguamento automatico annualeâ, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro
Nellâipotesi in cui lâImpresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto allâarticolo 8.5 âRecesso in caso di Sinistroâ lâImpresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a â Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio o, in caso di frazionamento, la prima rata di premio. Altrimenti resta sospesa e avrĂ effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in piÚ rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
MPACGA - O18
Art. 8.1b â Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 13 di 15
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio
se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso allâImpresa.
Il Premio è dovuto per lâintera annualitĂ e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilitĂ , lâimporto della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità , nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito, in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso lâAgenzia tutte le mensilitĂ scadute e non pagate, nonchĂŠ la parte del Premio residuo a completamento dell'annualitĂ ; dalla scadenza dellâannualitĂ assicurativa il contratto dovrĂ intendersi comunque risolto nei termini descritti dal âRegolamento Allianz Ultraâ, richiamato allâarticolo 1.2.
Art. 8.2a â Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dellâultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e cosĂŹ successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, lâinvio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dellâImpresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Art. 8.2b â Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dellâultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e cosĂŹ successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalitĂ di cui allâart. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltĂ di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualitĂ , inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 â Deroga del tacito rinnovo (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dallâarticolo 8.2a o 8.2b âTacito rinnovoâ, la presente copertura assicurativa non verrĂ tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserĂ alla sua naturale scadenza, senza necessitĂ di invio di disdetta. In tal caso non si applicherĂ il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dallâart. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Insorgenza del sinistro e periodi di carenza della copertura assicurativa (Valido per tutte le garanzie di tutte le Soluzioni)
Lâinsorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Qualora tale violazione si protragga attraverso piĂš atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro piĂš persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di piĂš persone assicurate con la presente copertura dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalitĂ .
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività della stessa, salvo che per le fattispecie elencate, per le quali la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di Carenza:
- 90 giorni per le controversie contrattuali;
- 180 giorni per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione;
- 24 mesi per le controversie di diritto di famiglia.
Qualora, però, la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità , un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:
MPACGA - O18
- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 14 di 15
- del giorno di decorrenza della copertura sostituente, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.
Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuitĂ , analoga copertura prestata da altra Compagnia.
La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validitĂ della copertura.
Art. 8.5 â Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dellâatto di pagamento o di rifiuto dellâIndennizzo, lâImpresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal âRegolamento Allianz Ultraâ, richiamato allâarticolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilitĂ di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni. La stessa facoltĂ di recesso viene riconosciuta dallâImpresa allâAssicurato e al Contraente qualora questâultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dellâart. 3 D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del ââââââââ, o qualsivoglia altro atto dellâImpresa, non può essere interpretato come rinuncia dellâImpresa stessa ad avvalersi della facoltĂ di recesso di cui a questo articolo.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchĂŠ la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.
Art. 9.3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonchĂŠ la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 9.7 - Clausola broker (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza)
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Pagina 15 di 15
