DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori CIG 7920389FC1.
Sommario
SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 6
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
1.2 Assunzione di responsabilità 6
1.3 Documentazione a base di gara 6
SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 8
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 8
2.1 Oggetto dell’appalto e qualificazioni richieste 8
2.2 Importo dell’appalto IVA esclusa 8
2.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione 9
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 9
3.1 Operatori economici che possono presentare offerta 9
3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice) 9
SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10
4.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1) 10
4.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2) 10
4.4 Altri motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, b, c, c bis, c ter, d, e 11
4.5 Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x 11
4.6 Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione. 12
5.1 Idoneità professionale (art.83 comma 3) 12
5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali 12
5.5 Operatori economici stabiliti fuori dal territorio nazionale 14
SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX 14
6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 14
6.1 Garanzia provvisoria. Importo e riduzioni 14
6.2 Modalità di costituzione e di svincolo della garanzia provvisoria 15
6.3 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva 16
7. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX 16
SEZ. V –TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 17
8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 17
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 17
9.1. Piattaforma telematica 17
9.2. Formazione e invio dell’offerta 18
9.3. Sottoscrizione degli atti 19
9.4. Recapito della Stazione appaltante 19
SEZ. VI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
11. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 20
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 20
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E 21
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI” 22
E) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA INVIARE IN CASO DI 26
Avvalimento di cui all’art. 89 comma 1 del Codice 26
Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia 26
Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi 26
12. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE 28
13. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI 28
SEZ. VII – OFFERTA ECONOMICA 29
14. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 29
SEZ. VIII – OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 30
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
16. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE 31
17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 31
18. OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 32
19. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI / AMMISSIONI 32
20. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI 33
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 33
SEZ. IX – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 34
22. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AGGIUDICAZIONE 34
23. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 34
23.2. Verifica dei requisiti 34
SEZ. X– DISPOSIZIONI FINALI 36
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 36
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 36
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA
Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR per la durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative:
alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta da Roma Capitale Municipio Roma IX EUR Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 – Xxxx;
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, all’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa,
alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR per la durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori.
Il luogo di esecuzione dei lavori è costituito dalla rete stradale del Municipio Roma IX EUR.
C.I.G. 7920389FC1
La procedura di gara per l’affidamento in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 0 xxx xxx X. Xxx. x. 00/0000 (x’ora innanzi Codice) con esclusione delle offerte anomale come previsto dall’art. 97 comma 8 dello stesso Xxxxxx.
Responsabile del Procedimento: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx - E-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx – presso Roma Capitale Municipio Roma IX EUR Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 – Xxxx.
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice, è il seguente: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui all’articolo 9 del presente disciplinare e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
Il contratto è finanziato con i fondi derivanti dal bilancio pluriennale 2019/2021 di Roma Capitale.
SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara, disponibile all’Albo Pretorio on line e ai seguenti indirizzi internet:
area Amministrazione trasparente e xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx , comprende: Bando di gara
Disciplinare di gara
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’appalto; Elenco prezzi;
Computo Metrico Estimativo; Cronoprogramma; Relazione generale;
Quadro economico;
Piano di sicurezza e coordinamento – costi della sicurezza; Relazione sul costo del servizio di sorveglianza e monitoraggio; Incidenza del costo della manodopera.
1.2 Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.
1.3 Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
− ai sensi dell’articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 21/11/2018 con verbale/provvedimento n. CN/159037 del 21/11/2018;
− ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con determinazione Dirigenziale numero repertorio CN/635/2019 del 28/05/2019.
− Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare DD rep. n CN/635/2019 del 28/05/2019 (prot. n. CN/78572/2019).
È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti redatti in lingua italiana da inoltrare fino a 7 (sette) giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente tramite Piattaforma telematica di cui all’art.9 del presente disciplinare.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o, seppure nei termini, attraverso modalità differenti dalla piattaforma telematica di cui all’art.9 del presente disciplinare.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti e di documentazione, se presentati nei termini e purché di interesse generale, saranno pubblicate sul profilo di committente di cui all’art.9 unitamente alle relative risposte, in forma anonima; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
2.1 Oggetto dell’appalto e qualificazioni richieste
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Tabella
Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Subappaltabile |
Pronto intervento, manutenzione ordinaria e della segnaletica sulla rete stradale di competenza del Municipio IX. | OG3 | IV | SI | € 2.664.900,26 | 92,85 | SI |
OS10 | I | SI | € 205.217,89 | 7,15 | SI |
2.2 Importo dell’appalto IVA esclusa
1) | € 3.532.225,66 | Importo a base di gara, di cui: |
1.a) | € 2.755.440,99 | Importo Lavori soggetto a ribasso |
1.b) | € 662.107,51 | Importo Sorveglianza e monitoraggio soggetto a ribasso |
1.c) | € 114.677,16 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso; |
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Giorni 730 (in lettere settecentotrenta) dalla data di consegna dei lavori e, comunque, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, salvo esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di proroga ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
3.1 Operatori economici che possono presentare offerta
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 45, del Codice.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
− individualmente e in raggruppamento temporaneo;
− in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
− individualmente (o in raggruppamento temporaneo) e quale consorziato di un consorzio anch’esso concorrente per il quale l’operatore medesimo sia indicato quale impresa consorziata per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
− non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contestualmente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
− non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4. CAUSE DI ESCLUSIONE
4.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1)
Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2)
Sussistenza di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
4.3 Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
4.4 Altri motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, b, c, c bis, c ter, d, e
a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero avere omessole informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) avere dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
4.5 Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
5. REQUISITI
5.1 Idoneità professionale (art.83 comma 3)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
• Trattandosi di appalto misto di servizi e lavori, per partecipare alla gara è richiesto, a pena di esclusione, oltre alla qualificazione per prestazione di costruzioni nella categoria e classifica sopraindicata ed il possesso dei requisiti specificati nel paragrafo Condizioni di partecipazione, anche il possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisito di capacità economica e finanziaria afferente il servizio di sorveglianza e monitoraggio:
A.1) svolgimento, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di sorveglianza delle strade, per un importo complessivo, iva esclusa, non inferiore ad € 662.107,51 (euro seicentosessantaduemilacentosette/51).
B) Requisiti di capacità tecnica e professionale afferenti il servizio di sorveglianza e monitoraggio:
il Responsabile del servizio di sorveglianza e monitoraggio, individuato dall’offerente, deve:
B.1) essere in possesso di iscrizione ad albo professionale (ingegneri, architetti, geometri) da almeno tre anni;
B.2) aver svolto servizi di sorveglianza stradale per Amministrazioni Aggiudicatrici per almeno tre anni (anche non consecutivi) antecedenti la data di pubblicazione del bando con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati;
Oppure, in alternativa, qualora l’impresa concorrente non sia in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B), potrà partecipare alla presente gara associando uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice che sia in possesso, oltre che dei requisiti indicati nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, anche dei requisiti di cui alle precedenti lettere A) Requisito di capacità economica e finanziaria afferente il servizio di sorveglianza e monitoraggio e B) Requisiti di capacità tecnica afferenti il servizio di sorveglianza e monitoraggio.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria dei lavori dell’intervento possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
► per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.
In base al disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell’art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto delle condizioni seguenti.
a) L’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.;
b) l’avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 5.2 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
il requisito sia inscindibilmente connesso all’attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’operatore economico ausiliario:
non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui al punto 4;
non può partecipare in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art 105 del codice è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art 105 comma 4 del codice il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza delle suddette indicazioni l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto sarà respinta.
5.5 Operatori economici stabiliti fuori dal territorio nazionale
Agli operatori economici stabiliti In Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX
6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
6.1 Garanzia provvisoria. Importo e riduzioni
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando pari ad € 70.644,51 (euro settantamilaseicentoquarantaquattro/51).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% qualora l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001 in corso di validità.
N.B. In caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, comma primo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La riduzione del 50% (non cumulabile con quella di cui al capoverso precedente) si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
6.2 Modalità di costituzione e di svincolo della garanzia provvisoria
Tale garanzia, a scelta del concorrente, può essere rilasciata:
a) mediante titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso, la garanzia provvisoria prestata dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma ottavo dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Tale fideiussione dovrà:
(i) essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 e secondo quanto il modello prescritto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
(ii) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
(iii) riportare la sottoscrizione del garante autenticata da un Notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
(iv) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 365 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
(v) avere validità per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
(vi) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
Essa, inoltre, dovrà espressamente prevedere:
(vii) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(viii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
(ix) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(x) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia definitiva di cui all’artt. 103 del Codice.
La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario verrà automaticamente svincolata al momento della stipula del contratto. Nei confronti degli altri concorrenti, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice, provvede allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni all'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
6.3 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 1 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1300 del 20.12.2017, nell’ammontare di euro 140,00, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’X.X.XX. (già sito dell’AVCP: xxx.xxxx.xx) ai sensi dell’art. 19 del D.l. n. 90/2014 nonché della deliberazione n.1300/2017 del Presidente dell’X.X.XX. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on- line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo:
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
SEZ. V –TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è, a pena di esclusione, il 19/07/2019 ore 18:00;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) in ogni caso, il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 9.4;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk tramite il Numero verde 800 192 750;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all’Help Desk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
9.2. Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 9.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al successivo art. 11 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
− scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
− compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
− sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3;
− inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c)
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
− compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”), con i contenuti previsti al punto 14 del presente Documento;
− sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 9.3;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B - Busta dell’Offerta economica» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);
g) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche:
Busta A Busta dell’offerta Amministrativa | Busta B Busta dell’Offerta economica |
h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa» e della «Busta B – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
i) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
9.3. Sottoscrizione degli atti
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
9.4. Recapito della Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio tramite piattaforma telematica di cui al punto 9.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione Appaltante.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
SEZ. VI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
11. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La “Documentazione amministrativa”, da presentare con le modalità di cui al punto 9 è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da:
A) Domanda di partecipazione;
B) DGUE;
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”;
D) ALLEGATI
E) Documentazione ulteriore da inviare in caso di avvalimento, di Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia o di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e/o consorzi.
La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello predisposto scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 9.1 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Inoltre:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.
Attraverso il modello di Documento di Gara Unico Europeo, anch’esso scaricabile dalla piattaforma telematica di cui al punto 9.1, il concorrente, a pena di esclusione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice.
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 1
Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel D.G.U.E.
Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte II – informazioni sull’operatore economico; parte III – motivi di esclusione; parte IV: criteri di selezione, limitatamente a quanto richiesto alle lettere α e A – 1) e infine, parte VI Dichiarazioni finali). (La parte V va compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione, quindi nella presente gara non va compilata).2
In base alla tipologia dell’operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:
- gli Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative – art. 45 comma 2 lett. a: | presentano un solo DGUE |
- I Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili – art. 45, comma 2, lett. b e c | il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. |
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese art. 45, comma 2 lett. d; - Consorzi Ordinari – art.45, comma 2 lett. e; - Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di | per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto |
1 Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 08 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016.
2 Per la compilazione del D.G.U.E. si fa rinvio alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE).
rete - art.45, comma 2 lett. f; - Gruppo Europeo di Interesse Economico art. 45, comma 2 lett. g; | |
In caso di avvalimento | Le imprese ausiliarie, presentano un DGUE distinto dal concorrente |
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”
I concorrenti dovranno, altresì, dichiarare quanto loro richiesto nel modulo “A”, denominato “altre dichiarazioni” allegato alla documentazione di gara e scaricabile dal sopraindicato sito.
In particolare, con le seguenti dichiarazioni aggiuntive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., il concorrente:
− accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2019, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;
− dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− si impegna, ai sensi del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;
− si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
− non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art 80, comma 5 lett. c bis);
− non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80 comma 5 lett. c ter);
− di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);
− di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante;
− dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
− dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
− dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
− dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
− dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
− dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
− attesta di essere informato che l’Amministrazione è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, tenendo conto degli indicatori specifici in materia di contrattualistica pubblica, previsti, in via non esaustiva, dall’allegato alle istruzioni della UIF del 23/04/2018 come di seguito riportati:
• partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico- realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l’effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all’impresa avvalsa, necessari all’esecuzione dell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
• Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che
risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
• Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
• Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
• Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
• Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale.
• Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
• Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
• Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
• Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a
4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
• Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico- realizzativa e finanziaria.
• Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l’esecuzione.
• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto;
− dichiara in merito all’utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii.;
− dichiara di non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b – bis), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
− di autorizzare la stazione appaltante a consentire l'accesso agli atti qualora un partecipante alla gara eserciti tale facoltà ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso si applica comunque l'art. 53 comma 2 del codice;
− attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
N.B.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) nonché negli allegati “altre dichiarazioni” e " scaricabile dal profilo del committente di cui al punto 9.4.
Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante, unitamente a quelle contenute nel modello “Altre dichiarazioni” e nella domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.
Il concorrente allega:
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, unitamente alle certificazioni che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, giustificano l’eventuale riduzione dell’importo della cauzione;
ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati.
E) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA INVIARE IN CASO DI:
Avvalimento di cui all’art. 89 comma 1 del Codice
►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto.
►originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto.
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice.
Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi
Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
Raggruppamenti temporanei già costituiti:
► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. L’atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale);
Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
► a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante:
l’impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
12. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, nonché di cui all’art. 83 del Codice avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma tredicesimo, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX. con la delibera attuativa AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc. ).
A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
c) del Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornate dalla Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
13. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: i provvedimenti di
escussione delle garanzie; i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto; i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, le altre sanzioni nonché gli altri provvedimenti idonei ad incidere sull’integrità e sull’affidabilità dei concorrenti - di cui siano venute a conoscenza - che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ; l’aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.
Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c), c-bis) e c-ter) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
14. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.
L’offerta economica, assolta la competente imposta di bollo:
• dovrà essere prodotta in lingua italiana;
• dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma come risultante dalla documentazione di cui al precedente punto 11;
• dovrà comprendere:
− l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara al netto dei costi della sicurezza. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;
− la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione dei lavori;
− la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta, nel formulare la quale il concorrente ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza;
− l’indicazione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma decimo, dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• NON dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate.
Inoltre, nel caso di:
• raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 non ancora formalmente costituito:
− l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
• raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 già formalmente costituito:
− l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
• aggregazione di imprese di rete, l’offerta economica dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.
SEZ. VIII – OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del codice con valutazione della congruità delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2 bis in relazione al numero delle offerte ammesse e con esclusione automatica delle offerte anomale qualora ricorrano i presupposti di cui all’art 97 comma 8 del Codice. Qualora l’esclusione automatica delle offerte non risultasse praticabile per la ricorrenza delle circostanze di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 97 suddetto, la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte anomale (ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 7 del codice) secondo le modalità di cui al successivo art.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Si procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare:
a) la ricezione delle offerte presentate entro il termine;
b) la regolarità dell’apposizione della firma digitale.
La Stazione Appaltante effettuerà:
a) l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche:
b) l’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis, procedendo al calcolo qualora le offerte ammesse siano almeno pari a 5 (cinque);
c) l’applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano almeno pari a 10 (dieci);
d) l’individuazione del 1° migliore offerente che, qualora si possa applicare l’esclusione automatica, coinciderà con l’operatore economico la cui offerta presenta un ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;
e) l’individuazione del secondo e del terzo miglior offerente in graduatoria;
f) la verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente, dei concorrenti indicati alla lettera e) e di un ulteriore concorrente estratto a sorte dalla graduatoria;
g) l’applicazione dell’eventuale soccorso istruttorio;
h) l’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in caso di mancata dimostrazione dei requisiti come previsto dall’art. 36 comma 5 del Codice.
i) l’eventuale verifica di congruità delle offerte anomale qualora non sia applicabile l’esclusione automatica delle stesse.
16. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE
a) tutte le operazioni di gara si svolgono secondo le modalità di cui al punto 18, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti, ad eccezione:
− dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
− dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto precedente punto 10;
− dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo punto 21;
b) i soggetti interessati possono accedere secondo le modalità di cui al successivo punto 17;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero di offerte pervenute o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.
17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo il giorno 22/07/2019, alle ore 9:30 presso il Municipio Roma IX Eur, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 – Roma.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”.
Ogni seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” con congruo anticipo rispetto alla data fissata.
18. OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
Nel giorno e nell’ora di cui all’art. 17 del presente Disciplinare, il Seggio di Xxxx provvederà alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.
Successivamente, nei termini e con le modalità di seguito indicate, il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l’esclusione.
Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il seggio provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di cui al punto 10 del presente disciplinare.
Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il seggio provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
19. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI / AMMISSIONI
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte economiche, gli offerenti il cui plico:
− è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 8;
− non consente l’individuazione degli offerenti;
− non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa e/o Busta B – Busta dell’offerta economica;
− le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
− in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
− i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
− gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
20. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI
Terminata la fase di esame delle offerte economiche e redatta la relativa graduatoria il seggio di gara procederà all’apertura della busta A - documentazione amministrativa al fine di verificare la correttezza e completezza della documentazione presentata ai sensi dei precedenti articoli 9 e 11, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando e dal presente Disciplinare di gara per gli operatori economici risultati quali primo, secondo e terzo in graduatoria e per un ulteriore concorrente estratto a sorte.
Oltre alle fattispecie di esclusione già previste dal precedente art.4 sono parimenti esclusi gli offerenti che:
a) in una o più d’una delle dichiarazioni rese, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
d) non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 7 o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
− la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 10;
− il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti applicando le procedure di cui all’art. 97 comma 2 o comma 2 bis a seconda che siano state ammesse, rispettivamente, almeno 15 offerte o meno di 15 offerte. I calcoli saranno eseguiti sino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis dell’art.97 del Codice.
Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
SEZ. IX – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
22. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara si concludono con la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente articolo 21, la proposta di aggiudicazione avviene al termine del relativo procedimento.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
23. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’articolo 32 comma 6 del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo punto 23.2.
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.
Prima dell’affidamento, la stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico individuato nel provvedimento di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria.
In particolare, la stazione appaltante provvede a:
− verificare l’assenza dei motivi di esclusione secondo le modalità descritte nel precedente punto 12;
− verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico anche mediante richiesta della relativa documentazione qualora non stabilmente detenuta da pubbliche amministrazioni. In tal caso, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
− richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
− verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti per uno o più d’uno degli offerenti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione ovvero qualora questa fosse già intervenuta procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
− procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
− revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
− imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
La stazione appaltante procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
24. STIPULA DEL CONTRATTO
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
27. ACCESSO AGLI ATTI
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e nell’ art. 53 del Codice il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati:
aperto al pubblico nei giorni:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
martedì - giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30
28. RINVII
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.
p. Il Direttore della Direzione Tecnica
Il Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da