COMUNE DI TORREBELVICINO
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
E DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE
Approvato con Deliberazione consiliare n del
INDICE
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
art. 1 - Oggetto
“ 2 - Finalità
“ 3 - Definizioni
“ 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione
“ 5 - Vincoli
“ 6 - Ambito di applicazione
“ 7 - Individuazione e approvazione iniziative
“ 8 - Xxxxxxx e contenuto
“ 9 - Contratti assimilabili - Esclusioni
“ 10 - Presupposto per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
“ 11 - Sponsorizzazione tecnica
“ 12 - Sponsorizzazione finanziaria
“ 13 - Sponsorizzazione su beni culturali
“ 14 - Diritto di rifiuto
“ 15 - Contratto di sponsorizzazione
“ 16 - Verifiche e controlli
“ 17 - Norma di rinvio
TITOLO II - EROGAZIONI LIBERALI
“ 18 - Oggetto
“ 19 - Oggetto dell’atto di liberalità
“ 20 - Iniziativa
“ 21 - Forma e competenza
“ 22 - Accettazione e rinuncia alla donazione " 23 - Donazioni modali
“ 24 - Donazioni promissorie
“ 25 - Casi particolari
“ 26 - Obblighi del Comune
“ 27 - Riconoscimenti
“ 28 - Norma di rinvio
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
art. 1 – Oggetto
1. Il presente Titolo disciplina le condizioni normative interne all’Ente necessarie per la gestione delle attività di sponsorizzazione ed è approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:
• art. 43 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.;
• art. 119 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• art. 26 D.lgs. n. 163/2006;
• art. 199-bis D.lgs. n. 163/2006;
• art. 120 D.lgs. n. 42/2004.
2. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
art. 2 – Finalità
1. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
art. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, s'intende:
a. per “contratto di sponsorizzazione” o “contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune (Sponsee) il quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare o a consentire la pubblicizzazione del suo nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo nei modi previsti dal contratto stesso;
b. per “contratto di sponsorizzazione non ordinaria o non permutativa”: un contratto mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune (Sponsee), il quale autorizza l’installazione di cartelli pubblicitari su beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. per “sponsorizzazione”: ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre opportunità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, l’immagine, il segno distintivo di un soggetto (Sponsor);
d. per “sponsorizzazione tecnica”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore del Comune (Sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
e. per “sponsorizzazione pura o finanziaria”: la sponsorizzazione dove il contributo di un Soggetto (Sponsor) a favore del Comune (Sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
f. per “sponsorizzazione mista”: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
g. per “sponsorizzazione su beni culturali”: la sponsorizzazione riguardante i lavori sui beni culturali e alle prestazioni di servizi e di forniture in essi inglobati e a essi strumentali;
h. per “Sponsor”: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l’obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro o una determinata prestazione a favore del Comune (Sponsee) in cambio della veicolazione del proprio nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo attuata o consentita dal Comune nell’ambito della propria attività;
i. per “Sponsee”: il soggetto, Comune, che si obbliga, verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare alla propria attività il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello Sponsor;
j. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor.
2. Ai fini del presente Titolo sono individuati:
a. come ‘Amministrazione’, il Comune di Torrebelvicino parte di un contratto di sponsorizzazione;
b. come “nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo”, le rappresentazioni grafiche, le immagini o le raffigurazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare a fini pubblicitari.
art. 4 – Finalità delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e favorire la collaborazione tra pubblico e privato e l’innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente realizzando:
a. una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attive sul territorio;
b. una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
c. economie di spesa.
art. 5 – Vincoli
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
a. devono essere dirette al perseguimento d'interessi pubblici;
b. devono escludere conflitti d'interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
c. devono essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità di questo;
d. devono produrre risparmi di spesa.
art. 6 – Ambito di applicazione
1. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici.
art. 7 – Individuazione e approvazione iniziative
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati:
a. su iniziativa dell’Amministrazione;
b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a. e b. devono, a prescindere dall’importo, essere approvate dalla Giunta Comunale nelle linee generali a livello di progettazione preliminare.
3. Il valore economico di ogni sponsorizzazione, tecnica o finanziaria, deve essere a bilancio dell’Ente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia contabile e fiscale, dai relativi provvedimenti attuativi e interpretativi e dai principi contabili.
4. Le iniziative che attengono l’ambito dei lavori pubblici, dovranno inoltre risultare, secondo i presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore a 100.000,00 €, anche in apposito Allegato al Programma Triennale dei lavori di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006.
art. 8 – Oggetto e contenuto
1. La Sponsorizzazione a favore dell’Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere per oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un’opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;
d. la gestione di un’opera o di un’area;
e. la gestione di un servizio.
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni,
impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
c. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, superfici diverse e immobili comunali, arredo urbano;
d. fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature
informatiche di vario genere e alla fornitura di arredo urbano;
e. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
f. realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;
g. gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale;
h. attività di comunicazione, realizzazione di periodici.
art. 9 – Contratti assimilabili - Esclusioni
1. Il presente Titolo disciplina i contratti di sponsorizzazione in cui il Comune riveste il ruolo di Sponsee e i contratti a questi assimilabili secondo prassi vigente.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Titolo le prestazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con profili di mero mecenatismo.
art. 10 – Presupposto per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
1. Presupposto necessario per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di qualsiasi tipologia - Tecnica, Finanziaria e relativa ai Beni Culturali - è il possesso in capo allo Sponsor e al Soggetto Esecutore della prestazione, qualora diverso dallo Sponsor, dei requisiti di carattere generale necessari per contrarre con una Pubblica Amministrazione.
art. 11 – Sponsorizzazione tecnica
1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi per oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti modalità:
2. A) I contratti d'importo inferiore o pari a 40.000,00 € (o comunque alla soglia prevista dall’attuale art. 26 del Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso, oltre che dei necessari requisiti di carattere generale, di adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni), operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione. Qualora il Soggetto Esecutore sia soggetto diverso dallo Sponsor, detti requisiti dovranno essere posseduti dal Soggetto Esecutore.
3. L’Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale:
a. in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente;
b. in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa.
4. L’Amministrazione dovrà impartire le prescrizioni opportune riguardo alla progettazione e all’esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.
6. B) I contratti d'importo superiore a 40.000,00 € (o comunque alla soglia prevista dall’attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici); per quelli d'importo inferiore a 207.000,00 € (o comunque alla soglia prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) e per forniture e servizi fino a 1.000.000,00 €, i lavori sono affidati tramite procedura negoziata, ristretta o aperta, tenuto conto della specificità dell’oggetto nel contratto.
7. C) I contratti d'importo pari o superiore a 207.000,00 € (o comunque alla soglia prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) e per i servizi e forniture fino a 1.000.000,00 € i lavori devono essere affidati mediante procedura aperta o ristretta secondo motivazione del Dirigente del Settore competente.
8. Il Bando, sia nel caso di procedura aperta sia nel caso di procedura ristretta, deve essere pubblicato per almeno 30 giorni all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Norme comuni alle sponsorizzazioni di cui alle lettere B) e C)
9. Gli Sponsor che eseguono direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor e i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione.
10. Il Bando e la Lettera d’Invito devono contenere:
a. la volontà del Comune e i riferimenti di legge;
b. gli obiettivi della sponsorizzazione;
c. le opportunità per lo Sponsor;
d. la tipologia, la durata e il valore contrattuale;
e. la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor;
f. le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
g. i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi;
h. le modalità e i criteri di valutazione delle offerte,
i. le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive.
11. Il Comune procede alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore.
12. In caso d'iniziativa di soggetto terzo, l’Amministrazione ha sempre facoltà, riguardo a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente.
13. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, in altre parole tutte le offerte presentate siano state irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, fermo restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
14. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.
art. 12 – Sponsorizzazione finanziaria
1. Nei contratti di Sponsorizzazione pura o finanziaria, la scelta dello Sponsor è effettuata secondo le seguenti modalità.
2. A) I contratti d'importo inferiore o pari a 40.000,00 €, (o comunque, per analogia, alla soglia prevista dall’attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, con facoltà dell’Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo.
3. B) I contratti d'importo superiore, sono affidati mediante pubblicazione di un Bando all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per almeno 30 giorni e dell’estratto del Bando stesso su due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il Bando deve contenere:
a. la volontà del Comune e i riferimenti di legge;
b. gli obiettivi della Sponsorizzazione;
c. le opportunità per lo Sponsor;
d. il valore contrattuale;
e. la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor;
f. le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
g. i requisiti di partecipazione.
5. Il Comune procede alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore.
Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l’eccedenza rimarrà vincolata al finanziamento di prestazioni analoghe/simili.
6. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in altre parole, tutte le offerte presentate siano state irregolari ovvero inammissibili o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, fermo restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
art. 13 – Sponsorizzazione su beni culturali
1. I contratti di sponsorizzazione di beni culturali comprendono ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione d'iniziative riguardo alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale.
2. I contratti di sponsorizzazione su beni culturali, come sopra definiti, richiedono necessariamente che la promozione del nome, del marchio, del logo o dell’immagine avvenga in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare.
3. La sponsorizzazione può essere tecnica, finanziaria o mista. Nel caso di sponsorizzazione mista, questa è valutata secondo il criterio dell'‘Offerta Economicamente più Vantaggiosa’.
4. Per gli interventi sui beni culturali di qualsiasi importo (comma 5.A e comma 7.B seguenti) i Soggetti Esecutori devono avere i requisiti di qualificazione tecnica previsti dall’articolo 201 del Codice dei Pubblici Contratti approvato con D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di Attuazione, approvato con DPR 207/2010, dalle normative specifiche di settore per i beni e le attività culturali.
5. A) Nel caso di interventi su beni culturali d'importo inferiore o pari a 40.000,00 € (o comunque, per analogia, alla soglia prevista dall’attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici), sia la sponsorizzazione tecnica sia la sponsorizzazione finanziaria possono essere affidate direttamente.
6. L’Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia
contrattuale:
a. in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente;
b. in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa.
7. B) Nel caso di interventi su beni culturali d'importo superiore a 40.000,00 € (o comunque, per analogia, alla soglia prevista dall’attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblici), la ricerca dello Sponsor avviene mediante bando pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per almeno 30 giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per i contratti d'importo superiore alle soglie europee, anche nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
8. Il Bando contiene:
a. una sommaria descrizione dell’intervento;
b. l’indicazione del valore di massima;
c. l’indicazione dei tempi di realizzazione;
d. se s'intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento anche mediante accollo da parte dello sponsor delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dal Comune, ovvero una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor;
e. i requisiti di partecipazione;
f. nel caso di sponsorizzazione finanziaria, la richiesta di offerte in aumento sull’importo di finanziamento minimo indicato;
g. nel caso di sponsorizzazione tecnica, gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte;
h. il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.
9. La pubblicazione del bando deve essere preceduta, secondo legge, dall’integrazione nel Programma Triennale dei lavori di cui all’articolo 128 del Codice dei Pubblici Contratti con un apposito allegato, che indica i lavori, i servizi e le forniture sui quali s'intende ricercare Sponsor per il finanziamento o la realizzazione di questi interventi. Al fine dell’inserimento di questo Elenco, il Comune predispone i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari.
10. Il Comune procede alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione con il
soggetto che ha offerto:
a. il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura
b. l’offerta giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica
c. l’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di sponsorizzazione mista.
11. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano state irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, fermo restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
12. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili possono essere nuovamente pubblicati nell’allegato al Programma Triennale dei lavori dell’anno successivo.
art. 14 – Diritto di rifiuto
1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b. ravvisi nei mezzi utilizzati dall’azienda ‘Sponsor’ un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine/iniziative/attività;
c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale.
2. Sono comunque esclusi, quali aziende Sponsor, i soggetti che, nelle proprie attività, non garantiscano:
a. il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio delle persone;
b. il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
c. il rispetto dei diritti dei lavoratori;
d. il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali;
e. il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della normativa vigente (specie sulla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di ‘dumping’, all’impiego di
prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure);
f. il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente (specie sui danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e di distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, agli inquinamenti chimici).
3. Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco o prodotti alcolici;
c. messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
x. xxxxxxxx contrari al decoro o alla morale pubblica.
art. 15 – Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal responsabile del Settore Competente.
2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell’iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
c. le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull’esatta esecuzione del contratto;
d. le clausole inerenti alle garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor;
e. la definizione degli aspetti fiscali;
f. le eventuali sanzioni in caso d'inadempienza;
g. la disciplina di eventuali contenziosi;
h. le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell’Amministrazione.
3. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Settore interessato.
art. 16 – Verifiche e controlli
1. Le ‘sponsorizzazioni’ sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore
Interessato al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
art. 17 – Xxxxx xx xxxxxx
Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.
Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Titolo devono intendersi fatti alle disposizioni vigenti al momento dell’attuazione concreta del Titolo stesso, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento (c.d. rinvio dinamico).
TITOLO II - EROGAZIONI LIBERALI
art. 18 - Oggetto
Il presente Titolo, integrando la disciplina del Codice Civile, detta le norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde alcun interesse economico e alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.
art. 19 - Oggetto dell’atto di liberalità
1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili senza vincoli od oneri particolari (donazione libera);
b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili con uno scopo e/o condizioni predeterminate (donazione modale);
c. nella donazione che risulta dall’assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazione promissoria).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità “mortis causa”.
art. 20 - Iniziativa
1. L’erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente, ovvero per sollecitazione della Giunta rivolta alla cittadinanza, finalizzata all’acquisizione di risorse.
2. In esecuzione di tale indirizzo è predisposto dal Dirigente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente inviato ai soggetti potenzialmente interessati.
3. L’avviso deve riportare che, a fronte dell'erogazione liberale, non corrisponde alcun interesse, prestazione o beneficio da parte del Comune, nonchè specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
art. 21 - Forma e competenza
1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. In particolare le donazioni di modico valore, sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del C.C. e sono valide a tutti gli effetti.
Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del C.C.
Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:
a. di importo singolarmente non superiore a 20.000,00 € (ventimila/00);
b. di importo superiore a € 20.000 (ventimila), qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti;
c. che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, congressi, convegni e che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.
3. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l’indirizzo politico sull'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma dell’art. 107 del T.U.E.L.
art. 22 – Accettazione e rinuncia alla donazione
1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, abbiano i requisiti di carattere generale necessari per contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione
che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all’accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all’accettazione dell’atto di liberalità il fatto che l’attività, cui l’elargizione si riferisce, sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione salvo che, al momento dell’accettazione, il procedimento stesso sia concluso con provvedimento di affidamento.
art. 23 - Donazione modale
1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione e regolati in una convenzione tra lo stesso donante e il Comune.
2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica.
b. erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente.
c. erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:
• aiuti per le famiglie in difficoltà;
• sostegno e integrazione delle persone con disabilità;
• assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;
• sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane.
• attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.
3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 783 del C.C.
art. 24 - Donazione promissoria
1. La donazione promissoria consiste nell’assunzione di un'obbligazione di fare, in
capo al donante, e può avere come oggetto:
a. la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività;
b. la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività;
c. la prestazione di lavori da eseguirsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipulazione di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
a. che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
• in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
• operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
• dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione;
b. un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
c. l'estraneità del Comune rispetto a eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato e il relativo personale impiegato;
d. il divieto di cessione del contratto di donazione;
e. la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni d'interesse pubblico.
4. L’accettazione della donazione, che consiste nella prestazione di servizi o lavori, soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
art. 25 – Casi particolari
Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all’acquisto di determinati beni e servizi per i quali sono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) si applica la normativa di settore.
art. 26 - Obblighi del Comune
1. Il Comune s'impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall’accettazione di donazioni modali.
2. Nell’utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l’attività finanziata e in generale tutte quelle che regolano l’azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l’utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l’erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.
art. 27 - Riconoscimenti
Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
Il riconoscimento attribuito al donante, impresa commerciale, non deve determinare un ritorno d'immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.
art. 28– Xxxxx xx xxxxxx
Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.