CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO
ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n.431, articolo 2, comma 3, art.1 D.M. 05.03.99 e art.1 D.M. 30.12.2002 conforme accordo territoriale del 02/12/2009, depositato c/o Comune di FUSIGNANO (RA) in data: 29/12/2009
Le parti sotto denominate:
1) _l_ Signor _: , nat _ a ( ) il / / , C.F.
, e _l_ Signor _ : , nat_ a ( ) il / /
C.F. , resident_ a ( ) in via n.
proprietari , dell’immobile sotto identificato, di seguito denominat_ locator_
E
2) _l_ Signor_: , nat_ a ( ) il / / , C.F.
, residente a ( ) in via n e _l_ Signor_:
nat_ il / / , C.F. , residente a in via n. , che accetta ( in comunione d’uso ) l’immobile sotto descritto, di seguito denominat_ conduttor_,
CONVENGONO
la locazione di un immobile ad uso abitativo, sito in xxxxxxxx ( ), Xxx
x. , xxxxx , costituito da abitazione composta da:
arredato / non arredato come da elenco a parte redatto e sottoscritto dai convenuti.
L’unità anzidetta, di proprietà de locator , è censita all’NCEU di Ravenna, Sezione , Foglio ,
Mapp. , Sub , Vani cat. , R.C. €. , Fg. , Mapp. , Sub. , C/6 MQ. R.C. €. , fornito di impianti di riscaldamento autonomo / centralizzato, da impianto elettrico, gas e acqua.
Premesso
Le parti sono assistite1 da di nella stesura del presente contratto, tramite il quale hanno preso visione dell’accordo territoriale stipulato tra le Associazioni sindacali dei conduttori e dei locatori depositati presso il Comune di Fusignano (RA) in data 29/12/2009, nonché dell’allegato modello di contratto che dichiarano di accettare interamente ma, che per brevità di lettura, non viene interamente trascritto nella presente scrittura. La premessa costituisce parte essenziale della presente scrittura, avendo così
Convenuto
la locazione dell’immobile sopra identificato. Il locatore dichiara che tutti gli impianti sono conformi alle vigenti disposizioni di legge e ne rilascia apposita certificazione tecnica e amministrativa. La caldaia per il riscaldamento viene fornita provvista di pulizia e di controllo degli scarichi fumarie e, così come ricevuta, il conduttore ha l’obbligo della riconsegna.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:
Articoli 1 (durata)
Il contratto è stipulato per la durata di anni ( ) con decorrenza dal al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire
1 L’assistenza è facoltativa
l’immobile agli usi od effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n.431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2 (canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito tra le Organizzazioni dei locatori e dei conduttori depositato presso il Comune di Fusignano (RA) in data 29/12/2009 è convenuto in €. , ( ) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di
€ , ( ) ciascuna alle seguenti date 2.
Nel corso del rapporto contrattuale il canone è aggiornato annualmente in ragione del 75% della variazione ISTAT, con riferimento al mese di , fino al termine del contratto e dell’eventuale proroga biennale.
Articolo 3 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa / non versa al locatore2 ( che con la firma del presente contratto ne rilascia in caso quietanza ) la somma di €. ( ) pari a mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale, non imputabile in conto canoni di locazione e produttiva – salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali.
Altre forme di garanzia:
Articolo 4 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato n.4 all’Accordo territoriale di cui sopra, depositato presso il Comune di Fusignano che si unisce al presente contratto come allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esiste) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 5 (Spese di bollo, di registrazione e redazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbiano prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27/7/1978 n.392.
La vendita dell’unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene2 concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7 (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore, delle persone con lui conviventi
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.. Per la successione nel
contratto si applica l’articolo 6 della legge n.392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.404/1988.
Articolo 8 (Recesso del conduttore)
2 Cancellare le parti che non interessano
E’ consentito al conduttore di recedere dal contratto e dalla locazione in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi tramite raccomandata almeno due mesi prima.
Articolo 9 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver preso visione dell’unità immobiliare locatagli e di averla travata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento dovuto all’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazione dell’assemblea condominiale. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile..
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art.1590 del Codice civile di quanto segue:
ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.2
Articolo 10 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11 (Assemblee)
L’abitazione non è soggetta alla disciplina condominiale pertanto non e assoggettata alla conseguenti disposizioni in materia, ivi compreso l’assemblea condominiale.
Oppure
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto ad intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12 (Impianti)
Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n.412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
Articolo 13 (Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Articolo 14 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo, che svolge funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n.675/96).
2 Cancellare le parti che non interessano
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n.392/78 e n.431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n.431/98 ed all’Accordo territoriale.
Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto, li / / .
Il locatore Il conduttore
A mente dell’art.1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 del presente contratto.
Il locatore Il conduttore
Ai sensi dell’art.8 della L.08.12.1998 n.431 e dell’art.4 del Decreto 05.03.99 del Ministro dei lavori pubblici, comma 3, si richiede l’agevolazione fiscale per ottenere la tassazione al 70% del corrispettivo annuo pattuito con il presente contratto.