CITTÀ DI CODROIPO
CITTÀ DI CODROIPO
Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxxx (XX) P. IVA 00461440307 - C.F. 80006530309
Pec: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
3.2) SCHEMA DI CONTRATTO |
Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
Procedura: aperta, articolo 3, comma 1, lettera sss) e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (MENSA BIOLOGICA) |
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni 3
Art. 2. Oggetto dell’Appalto 3
Art. 3. Durata del Contratto 3
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico
Art. 5. Valore dell’Appalto – corrispettivi - quantitativi 5
Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 6
Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi 6
Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti 8
Art. 9. DEC, RUP, e referente dell’Appaltatore 9
Art. 10. Verifiche di conformità e controlli 9
Art. 12. Personale – Norme generali - incompatibilità 13
Art. 13. Disciplina del subappalto 15
Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 15
Art. 15. Garanzia definitiva 16
Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 17
Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore 17
Art. 18. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta 19
Art. 19. Obblighi di riservatezza 19
Art. 20. Trattamento dei dati personali 20
Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse, 22
PREMESSE
a) con determina a contrarre n. , la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, del Codice;
b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S , sulla piattaforma ANAC, sul portale dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e quindi sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
c) con verbale n. del è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
d) il soggetto competente, con determinazione n. , ha approvato la proposta di
aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l’appalto in favore dell’operatore economico
;
e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
f) l’Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle
verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
g) è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
h) che l’appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con le previsioni degli atti di gara e dell’offerta presentata - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
i) che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare: la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da
mediante avente numero , somma garantita di €
; le polizze assicurative richieste; la documentazione a comprova della disponibilità di un centro cottura. tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale
j) l’appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
‐ tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente
stabilito;
‐ tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
‐ tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti
dell’offerta vincente)
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all’art. 142, comma 5-ter, del Codice;
d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC, ove richiamate in autovincolo dall’Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la Stazione appaltante, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.
3. Il contratto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Si rinvia alle definizioni contenute nell’art. 1 del Capitolato prestazionale.
6. Sono allegati al contratto i seguenti documenti: a)
b)
7. Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a)
b)
1. La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, la gestione del servizio di ristorazione scolastica.
1. Il presente contratto ha durata dal al (3 anni scolastici).
2. La Stazione appaltante redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, anche in
contraddittorio con l’Appaltatore.
3. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso l’Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante, ed è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori tre anni scolastici, rendendo nota tale volontà mediante messaggio di posta elettronica certificata. In tale solo eventuale evenienza le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l’immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico
dell’impresa
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L’affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell’ambito dell’offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione appaltante resa nota all’affidatario per iscritto.
2. L’Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza alimentare - e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
3. L’aggiudicatario, nei termini di cui al Capitolato Prestazionale e per tutta la durata del contratto, s’impegna a mettere a disposizione del servizio un centro cottura per la produzione dei pasti, nei termini e con i requisiti di cui al Capitolato Prestazionale. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
4. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
6. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell’offerta tecnica.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
8. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell’Amministrazione.
9. In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi
responsabilità.
10. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
11. L’Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento ad accertamenti ispettivi presso il centro cottura e sugli automezzi messi a disposizione per il servizio.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
13. L’impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l’esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 5. Valore dell’Appalto – corrispettivi - quantitativi
1. L’importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € .
2. Il costo unitario del pasto pattuito per l’effettuazione del servizio è pari a €
( ),
IVA esclusa;
3. L’incremento sul costo pasto di cui al precedente paragrafo 2 in caso di impiego di prodotti monouso biodegradabili e compostabili è pari a €
%( ), IVA esclusa;
4. Il costo orario di un assistente mensa per eventuali potenziamenti dell’organico di servizio è pari a
( ),
€ IVA esclusa;
5. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 800,00 (ottocento/00) euro.
6. Nel caso di cui al paragrafo 4, il costo unitario del pasto applicabile sarà aumentato o diminuito in misura direttamente proporzionale al numero di ore prestate, mediante calcolo del rapporto tra il costo correlato a detto monte-ore ed il numero di pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento, come meglio precisato nel capitolato prestazionale.
7. l prezzi sopraindicati vengono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatte salve le specifiche ipotesi di incremento contemplate dal presente contratto, e fatto salvo l’aggiornamento periodico dei prezzi, su base annuale, nei limiti di quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI, cat.
11 Servizi ricettivi e di ristorazione). La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire alla controparte entro il termine del 31 luglio dell’anno solare in cui si richiede l’adeguamento, a pena di decadenza
8. La revisione è definita rispetto a giugno e ha effetto da settembre. In caso di indisponibilità dell'indice “giugno su giugno” la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile.
9. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
10. L’Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.
11. L’Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l’effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell’utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l’effettuazione di quantitativi minori di pasti rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l’importo contrattuale, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
12. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l’equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito.
Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all’Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Stazione appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione appaltante eseguirà le
pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, xxxx.xx a) ed e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla disciplina di gara.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ricorra un aumento o una diminuzione dei quantitativi fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ove detto valore fosse viceversa superato, all’appaltatore spetta unicamente il diritto alla risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennità.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato “durata del contratto” in ordine
alle opzioni di proroga e di rinnovo programmato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.
Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, c. 5-bis del Codice, opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all’ottenimento del certificato di verifica di conformità.
3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55
4. Nell’emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”.
5. Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui venga rendicontato il numero di pasti erogato, con evidenza dei subtotali per ciascun refettorio.
6. Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi “fogli” per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente, anche il valore complessivo dei pasti erogati nell’ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo, con separata indicazione del valore al lordo e al netto dell’Iva, nonché il valore delle ritenute di garanzia previste dal precedente comma 2).
7. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati nella mensilità in cui si svolgeranno le riunioni previste dal DUVRI, mediante incremento del costo unitario pasto derivante di una somma pari al risultato della divisione tra la somma prevista per detti oneri ed il numero di pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento.
8. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di
tracciabilità dei pagamenti;
c) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
9. Non trova applicazione l’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
11. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. Sono fatte salve le eventuali disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse
al contrasto dell’emergenza epidemiologica in corso.
Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 9. DEC, RUP, e referente dell’Appaltatore
1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
2. Il DEC (Direttore dell’Esecuzione) del presente contratto non può coincidere con il RUP, stante il valore contrattuale superiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016. Viene pertanto nominato ad adempiere detta funzione
3. La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante “Il direttore dell’esecuzione nell’affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture”, del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice.
4. L’appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto.
5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 10.Verifiche di conformità e controlli
1. L’attività di verifica e controllo dell’Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
b) l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
c) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
d) la soddisfazione del cliente/utente finale;
e) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
f) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
g) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’Appaltatore.
2. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, e fermo quanto previsto dal capitolato prestazionale, i controlli potranno dunque riguardare:
− la quantità e la qualità delle derrate alimentari utilizzate, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo, anche attraverso l’analisi e la verifica delle bolle di trasporto consegnate, in copia digitale, dall’Aggiudicatario;
− la verifica dello stato igienico-sanitario delle derrate, preparazioni, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, impianti, servizi, ambienti e personale;
− la modalità di stoccaggio nei frigoriferi e/o nelle celle frigorifere e temperatura di servizio e conservazione delle materie prime;
− il controllo dei tempi di conservazione dei prodotti e verifica della data di scadenza degli stessi;
− la modalità di lavorazione delle derrate, rispetto delle temperature di cottura e di abbattimento e loro distribuzione;
− la verifica del corretto uso degli impianti e delle attrezzature;
− il controllo dell’abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;
− il controllo della presentazione dei piatti;
− la verifica delle modalità di lavaggio, delle caratteristiche dei detergenti, dei sanificanti e del loro impiego;
− il controllo del registro delle pulizie delle disinfestazioni e delle derattizzazioni;
− la verifica e controllo delle modalità di sgombero dei rifiuti e dello smaltimento dei grassi mensa;
− la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti del servizio (autorizzazioni amministrative, DUVRI, DVR e sicurezza dei lavoratori, formazione, piano HACCP e registrazione controlli igienici, adempimenti ISO 9001 e ulteriori certificazioni prescritte, registrazioni contabili e fiscali, etc..), sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso la documentazione fornita periodicamente dal Fornitore e/o allo stesso richiesta;
− la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso il controllo e la verifica degli appositi registri compilati e consegnati periodicamente dall’affidatario e/o allo stesso richiesti;
− l’efficienza ed il gradimento del servizio, attraverso le verifiche di gradibilità di piatti e menù effettuate puntualmente presso le singole sedi nel corso di attività ispettiva e/o attraverso i questionari distribuiti periodicamente agli utenti.
3. L’Appaltatore accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso il centro cottura di sua proprietà messo a disposizione per l’esecuzione del contratto. Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dalla Stazione Appaltante dovranno essere consentiti a semplice richiesta della stazione Appaltante, i quali effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.
4. Detti controlli saranno espletati anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detergenti e sanificanti da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Le quantità di prodotti prelevati di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto alla Committente per le quantità di campioni prelevati.
5. Il Fornitore deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dell’effettuazione dei controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata.
6. Tali verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto, secondo le frequenze discrezionalmente decise dal DEC, anche sulla base del generale andamento del servizio.
7. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
8. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l’esito stesso verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte della Stazione appaltante.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati
entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione appaltante nel certificato di
conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma
l’applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
10. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell’art. 1456 c.c.
11. La Stazione appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
12. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione appaltante rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
1. L’Appaltatore riconosce e accetta l’applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente contratto, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione appaltante, e l’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore stesso.
5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L’importo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
8. In caso di superamento di tale limite sarà disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ferma restando la possibile risoluzione di diritto in caso di gravi e reiterate penali anche prima del raggiungimento di detto limite.
STANDARD MERCEOLOGICI | PENALI |
Mancato rispetto, nell’ambito della complessiva prestazione giornaliera, degli standard previsti nelle Tabelle Merceologiche. | Euro 300,00 per ogni standard violato. |
Ogni materia prima, immagazzinata o presente nei Centri Cottura o nei terminali di distribuzione non conforme ai requisiti previsti | Euro 500,00 per ogni evento |
Confezionamento non conforme, nell’ambito della complessiva prestazione giornaliera, alla vigente normativa in materia. | Euro 500,00 per ogni confezionamento non conforme. |
Etichettatura non conforme alla normativa vigente. | Euro 500,00 per ogni etichettatura non conforme. |
Prodotto preparato non conformemente alle buone tecniche di cottura /sovra/sottocottura, sovra sapidità/sottosapidità, ecc.) tali da non rendere possibile la consumazione. | Euro 500,00 per ogni contenitore gastronorm non conforme. |
Dieta speciale preparata con tecniche o alimenti non conformi alle prescrizioni sanitarie e/o alle disposizioni previste dal capitolato per le diete speciali | Euro 800,00 per singolo pasto. |
QUANTITA’ | PENALI |
Non corrispondenza del numero dei pasti rispetto al numero dei pasti ordinati presso la singola struttura scolastica | Euro 500,00. |
Totale mancata consegna dei pranzi ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico. | Euro 2.500,00 per ogni giornata di mancata consegna. |
Totale mancata consegna di una portata del pranzo, presso ogni singolo plesso scolastico. | Euro 1.500,00 ad evento. |
Ogni risultato non conforme a verifiche, con bilancio di massa, del corretto utilizzo di materie prime nella preparazione dei pasti | Euro 500,00 ad evento. |
Mancata consegna dei pasti destinati alle diete speciali personalizzate. | Euro 800,00 per ogni pasto non consegnato. |
Mancata integrazione delle stoviglie ed utensili necessari ad una corretta erogazione del servizio. | Euro 200,00 per singolo plesso scolastico in cui si è verificata l’irregolarità. |
Mancato rispetto delle grammature, verificato su 5 pesate della stessa preparazione. | Euro 500,00 per ogni singolo plesso. |
Quantità insufficiente di cibi in distribuzione a seguito di errata consegna o rovesciamento contenitore o altro. | Euro 500,00 per ogni irregolarità riscontrata. |
RISPETTO DEL MENU’ | PENALI |
Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) presso ogni plesso scolastico. | Euro 500,00 per ogni giornata di irregolarità. |
Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) presso ogni plesso scolastico. | Euro 500,00 per ogni giornata di irregolarità. |
Mancato rispetto del menù previsto (contorno) presso ogni plesso scolastico. | Euro 200,00 per ogni giornata di irregolarità. |
Mancato rispetto del menù previsto (frutta) presso ogni plesso scolastico. | Euro 200,00 per ogni giornata di irregolarità. |
Mancato rispetto del menù previsto (merenda) presso ogni plesso scolastico. | Euro 200,00 per ogni giornata di irregolarità. |
MANCATO RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE- SANITARIE | PENALI |
Mancato rispetto del Piano di Autocontrollo Aziendale. | Euro 700,00 per ciascuna infrazione. |
Mancato rispetto del Piano di Campionamento | Euro 500,00 per ciascuna infrazione. |
Qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico a quanto previsto dalle norme vigenti | Euro 2.500,00 per ciascuna infrazione. |
Rinvenimento di corpi estranei ed organici, ivi compresi parassiti, nei pasti erogati. | Euro 600,00 per ogni infrazione. |
Inadeguata igiene delle attrezzature ed utensili, ed in generale inadeguata effettuazione delle pulizie poste a carico dell’appaltatore. | Euro 300,00 per ciascuna infrazione riferita alla giornata. |
Inadeguata igiene degli automezzi e contenitori portavivande. | Euro 300,00 per ciascuna infrazione riferita alla giornata. |
Conservazione delle derrate in modo non conforme alla normativa vigente. | Euro 500,00 per ciascuna partita di prodotto. |
Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente. | Euro 300,00 per ciascuna fornitura giornaliera di pasto. |
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione, porzionamento e sanificazione delle sale mensa. | Euro 600,00 per ciascuna frazione. |
Uso di contenitori per la veicolazione non corrispondenti a quanto previsto dal Capitolato tecnico. | Euro 600,00 per ciascuna infrazione. |
Non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti rispetto a quelli proposti in sede di offerta tecnica | Euro 100,00 per ciascuna infrazione. |
TEMPISTICA | PENALI |
Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore al 20% rispetto all’orario previsto, per ciascun plesso scolastico. | Euro 300,00 per ogni giornata di ritardo. |
Mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti per un orario superiore al 20% rispetto all’orario previsto, per ciascun plesso scolastico. | Euro 300,00 per ogni giornata di ritardo. |
PERSONALE | |
Figure professionali diverse, in numero o qualifica, da quelle previste dal capitolato e/o dall’offerta tecnica | Euro 300,00 per ogni infrazione. |
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi | Euro 500,00 per ogni infrazione. |
Irreperibilità del coordinatore del servizio o del suo sostituto ovvero ingiustificata mancata presenza alle riunioni concordate | Euro 200,00 per ogni infrazione. |
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto | Euro 300,00 per ogni infrazione. |
Indumenti di lavoro non conformi | € 100,00 ad evento |
DPI assenti, non conformi o non correttamente utilizzati | € 500,00 ad evento |
VARIE | PENALI |
Inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine al confezionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione a temperatura dei pasti/derrate, alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d’uso delle attrezzature, dei locali, ecc. | Euro 1.000,00 per ogni infrazione. |
Ritardi o omissioni rispetto agli obblighi documentali previsti dal capitolato | Euro 150,00 per ogni infrazione. |
Mancata o carente manutenzione dei beni concessi in uso e mancata tenuta dei registri manutentivi | A seconda della gravità dell’inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
Mancata implementazione o mancato rispetto, per ogni soluzione migliorativa proposta, dei termini temporali previsti per la consegna rispetto a quanto offerto | A seconda della gravità dell’inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed ai vincoli dell’offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni | A seconda della gravità dell’inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 |
Art. 12.Personale – Norme generali - incompatibilità
1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l’interlocutore della Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d’appalto e sarà garante della corretta organizzazione dei servizi.
3. L’Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4. È altresì cura dell’Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e la Stazione appaltante e una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
6. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del periodo di appalto, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
7. L’Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.
8. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell’elenco trasmesso alla Stazione appaltante, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell’Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l’Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante medesima.
Art. 13.Disciplina del subappalto
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105, del D. Lgs. 50/2016, qui integralmente richiamato anche ai fini della disciplina sull’autorizzazione, fatte salve le deroghe previste dalla disciplina di gara.
Art. 14.Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Appaltatore del servizio si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, specifica polizza di Responsabilità Civile verso terzi avente per oggetto e richiamando espressamente nella “Descrizione del rischio” il medesimo oggetto del Contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio, ovvero con durata annuale e successivi tempestivi rinnovi.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche e condizioni. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del rapporto.
4. L’Appaltatore del servizio assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. La polizza RCT/RCO già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli fissati dal presente articolo.
7. L’esistenza di tale polizza, così come la presenza di esclusioni, limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie, non libera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
8. Prima di iniziare il servizio l’Appaltatore è tenuto a dimostrare mediante produzione di copia, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione definitiva, di essere in possesso dell’atto di stipula delle suddette assicurazioni.
9. Tutte le polizze dovranno essere esibite ed accettate dal committente prima della stipula del contratto od inizio del servizio.
10. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Committente e non costituirà esimente l’Appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
11. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Affidataria del servizio.
12. Le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate –debitamente quietanzate- al Committente entro e non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.
13. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Committente e del danneggiato.
14. L’Appaltatore assumerà a proprio carico l’onere di manlevare il Committente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.
15. Il Committente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dipendente dell’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio.
16. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze determinano decadenza dall’aggiudicazione per fatto o colpa dell’Appaltatore.
1. L’Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, meglio identificata in premessa, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
3. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell’appalto.
c) In ogni altro caso previsto dall’art. 103 del Codice o dal presente contratto.
4. In particolare, la Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 17 rubricato “Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore”, e degli articoli ivi richiamati.
5. La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi
e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento
delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. La Stazione appaltante richiederà all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 16.Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 17.Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore
1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova
procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
d) l’Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa” o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01,
che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa”, “Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti – pagamenti”, “Tracciabilità dei pagamenti”, “Verifiche di conformità e controlli”, “Penali”, “Personale – norme generali, incompatibilità”, “Disciplina del subappalto”, “Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore”, “Obblighi di riservatezza”, “Trattamento dei dati personali”, ed in ogni altro caso previsto dal contratto.
k) Nel caso di indisponibilità del centro cottura messo a disposizione dall’appaltatore, ovvero in caso di centro di cottura con requisiti non conformi a quelli previsti dal capitolato ovvero a quelli promessi dall’appaltatore.
l) In caso di mancata esecuzione del servizio, anche per una sola giornata, senza che la sospensione sia stata previamente concertata con il committente.
m) In caso di intossicazioni alimentari imputabili a fatto dell’appaltatore, ovvero ad ulteriori gravi inadempimenti in tema di sicurezza alimentare, ivi compresi i controlli ed i piani di campionamento a carico dell’appaltatore, ed i correlativi limiti microbiologici/chimici.
n) In caso di impiego di personale in misura inferiore a quanto pattuito, ovvero con qualifiche inferiori rispetto a quelle promesse.
o) In caso di mancato rispetto delle percentuali di derrate biologiche o altrimenti qualificate rispetto a quelle previste dal capitolato o dall’offerta tecnica, e comunque in ogni caso di menù difformi rispetto a quelli proposti o concordati.
2. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. In ogni caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Appaltatore; trova applicazione l’art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell’Appaltatore al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, la Stazione appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva.
8. La Stazione appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
Art. 18.Recesso – convenzione Consip sopravvenuta
1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. Si applica l’art. 109 del Codice.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
3. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.
Art. 19.Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
3. L’Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.
Art. 20. Trattamento dei dati personali
1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4. La Stazione appaltante tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell’informativa resa nella lettera d’invito.
5. Nei rapporti esterni l’appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell’ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto della Stazione appaltante quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell’utenza servita.
6. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all’adozione di misure
tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
7. L’appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
8. L’appaltatore si impegna a:
− non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte della Stazione appaltante o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
− trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
− adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach) ogni violazione delle Misure di sicurezza;
tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
9. L’appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente alla Stazione appaltante
10. L’appaltatore si impegna altresì a:
− trattare i dati solo per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto;
− garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all’artt. 5 e ss. del GDPR;
− garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l’esecuzione delle attività del
Contratto;
− garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell’appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
− collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l’esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
− adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto della
Stazione appaltante, completo di tutte le informazioni previste all’art. 30 del GDPR;
− assistere e collaborare pienamente con la Stazione appaltante nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
− richiedere autorizzazione alla Stazione appaltante allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento.
11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l’appaltatore s’impegna a:
− garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del GDPR;
− operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
− assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
− ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
− operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
− adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
− garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
12. L’appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dalla Stazione appaltante.
13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l’esecuzione dei servizi e/o l’adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l’appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
15. L’appaltatore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
16. Resta inteso che il Comune potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.
Art. 21.Spese contrattuali, imposte, tasse,
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Il contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.