CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE “ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI”
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE “ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI”
CONTRAENTE | COMUNE DI PADOVA PALAZZO MORONI, XXX XXX XXXXXXXXX 0 - 00000 XXXXXX C.F./P.I. 00644060287 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 20/07/2015 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 20/01/2018 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio di polizza.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratori la Società di Assicurazioni.
Broker: l’intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione.
Atti di Terzi: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina.
Autoconsumo: il regime in cui tutta l’energia o un a parte dell’energia prodotta
dall’Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell’utilizzatore dell’Impianto stesso.
Conto Energia: nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto
esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante.
Contratto di Assistenza Tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato e il fornitore
(od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decreto Ministeriale: Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Eventi naturali: terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere,
tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
Fenomeno Elettrico: evento o causa esterna all’Impianto fotovoltaico che determina
nell’Impianto stesso:
• corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
• variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
• sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di
alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
• arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’Impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Franchigia: l’importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale: la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero
di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
GR: Gestore della rete.
GSE: Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).
Guasto Macchine: danni derivanti all’Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da
cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Impianto: Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sistemi di allarme e antintrusione.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Inverter: dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Terrorismo: si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza a prescindere dal pagamento del premio della prima rata che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati alla Direzione o all’Agenzia della/e Impresa/e di Assicurazione alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da
quando ne è venuto a conoscenza.
Il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell’art. 1914 del C.C.
Art. 9 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 10 - Durata e cessazione del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 20/01/2015 fino alle ore 24.00 del 20/01/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 – Efficacia dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
a) l’Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal “Conto Energia”;
b) l’Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell’Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo.
Art. 15 – Xxxxxxxx broker
Alla Società _ __ è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del
Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari all’aliquota provvigionale, applicata al premio imponibile, indicata in sede di gara dal broker aggiudicatario del “servizio di intermediazione e consulenza assicurativa”, comunque non inferiore al 6 %; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
Art. 16 – Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Imprese coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società _ e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le_ ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società _ la quale tratterà con l’Impresa delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti delle Coassicuratrici.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
SEZIONE A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art. A.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all’Impianto assicurato, nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato, salvo quanto escluso.
Sono compresi i guasti all’Impianto assicurato per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di polizza.
Art. A.2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;
salvo che il Contrante o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi:
b. i danni da:
5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia);
6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione;
7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell’Impianto (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia);
9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell’Impianto; vizio di prodotto;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
14) difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
18) montaggio o smontaggio di Impianti, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel
Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
20) dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
21) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell’Impianto assicurato;
22) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
23) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
24) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
25) aumento del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi e/o ordinanze;
d. i danni a:
26) l’Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
27) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area in cui è installato l’Impianto.
Art. A.3 – Delimitazioni
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che e scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerata pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
Art. A.4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. A.5 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. A.6 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, nonché, in caso di furto o rapina, fare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile;
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. A.7 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. A.8 – Valore dell’impianto e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
• nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
• nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art. A.9 – Assicurazione Parziale
Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell’Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di ricostruzione a nuovo dell’Impianto stesso.
Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando di verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. A.11 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. A.6 – Obblighi in caso di Xxxxxxxx;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A.8 – Valore dell’Impianto e
determinazione del danno;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. A.12 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello Scoperto.
Art. A.13 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell’importo dovuto con contestuale accordo con l’Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. A.2.c – Esclusioni, numero 20).
Art. A.14 Deroga alla regola proporzionale
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. A.9 della Sez. A) Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata in polizza.
ESTENSIONI DI GARANZIA
ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)
A parziale deroga dell’Art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di Terzi.
Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l’indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.
L’efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:
- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l’Impianto deve essere situata ad un’altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3,50 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli impianti su pensiline: l’Impianto deve essere situato ad un’altezza non inferiore a 3,50 metri dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.
Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
- tutte le viti o i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all’interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un “chip” che consenta il riconoscimento dell’inverter;
- l’Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.
L’assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50%.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
XXXXXX XXXXXXXX E FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all’Impianto assicurato, collaudato e pronto all’uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Sono comunque esclusi i danni:
- attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi non a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
- causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a moduli e componenti elettronici dell’Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
- controlli di funzionalità
- manutenzione preventiva
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO
Art. B.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l’Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, nel luogo dove l’Impianto stesso è ubicato, a condizione che:
- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l’Impianto sia collegato alla rete;
- l’Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dell’Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;
e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni.
Art. B.2 – Esclusioni
La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:
1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’autorità;
4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società inoltre non indennizza:
5) penali, indennità o multe;
6) giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
9) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
11) difetto di rendimento dell’Impianto o mancato raggiungimento delle perfomance attese.
Art. B.3 – Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio
La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell’incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell’Impianto.
La determinazione del danno indiretto all’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione:
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.
L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati in scheda Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quale Xxxxxxx periodo di indennizzo.
Art. B.4 – Sospensione dell’Assicurazione
In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto.
Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.
Art. B.5 – Periodo di Indennizzo
Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
Art. B.6 – Autoconsumo
A parziale deroga dell’art. B.3, nel caso in sui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all’Autoconsumo. L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Xxxxxxx periodo di indennizzo.
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. C.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all’uso dell’Impianto fotovoltaico. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. C.2 – Gestione delle vertenze di danno
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. C.3 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3) da impiego di impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
4) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
5) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi;
7) a condutture ed impianti sotterranei;
8) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
9) da furto;
10) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di impianti di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
11) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione degli impianti fotovoltaici;
12) provocati da soggetti diversi dalle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
13) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
14) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
15) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
17) derivanti da campi elettromagnetici;
18) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
Art. C.4 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione;
d) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C.
SEZIONE D) SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |
SEZIONE DANNI DIRETTI | ||
Ogni e qualsiasi sinistro limitatamente ai danni a cose | Franchigia € 2.500,00 per sinistro | |
Eventi naturali | 60% della somma assicurata per sinistro e per anno | scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro |
Atti di Terzi | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro |
Furto e rapina | € 250.000,00 per sinistro e per anno | scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro |
Guasti macchine/Fenomeno elettrico | scoperto 5% minimo € 2.000,00 per sinistro | |
SEZIONE DANNI INDIRETTI | Xxxxxxx risarcimento 90 giorni | Franchigia 3 giorni |
SEZIONE R.C.T. | Massimale Euro 1.000.000,00 | Franchigia € 2.500,00 per sinistro |
SEZIONE E) UBICAZIONI DEL RISCHIO, SOMME ASSICURATE E PREMI
PARTITA | DESCRIZIONE | SOMME ASSICURATE | PREMIO XXXXX XXXXX |
1) Via Xxxxx Xxxxx – Palaindor | |||
Sezione Danni Diretti | € 3.441.699,00 | ================= | |
Sezione Danni Indiretti | € 511.638,00 | ================= | |
Sezione R.C.T. | € 1.000.000,00 | ================= | |
Totale | ================= | ||
2) Via Xxxxx Xxxxx – Parcheggio Nord | |||
Sezione Danni Diretti | € 2.708.333,00 | ================= | |
Sezione Danni Indiretti | € 395.406,00 | ================= | |
Sezione R.C.T. | € 1.000.000,00 | ================= | |
Totale | ================= | ||
3) Via Xxxxx Xxxxx – Parcheggio Sud | |||
Sezione Danni Diretti | € 5.523.682,00 | ================= | |
Sezione Danni Indiretti | € 840.688,00 | ================= | |
Sezione R.C.T. | € 1.000.000,00 | ================= | |
Totale | ================= | ||
4) Via San Marco – Palasport San Xxxxxxx | |||
Sezione Danni Diretti | € 2.305.637,00 | ================= | |
Sezione Danni Indiretti | € 300.416,00 | ================= | |
Sezione R.C.T. | € 1.000.000,00 | ================= | |
Totale | ================= | ||
5) Corso Australia – Ex Foro Boario | |||
Sezione Xxxxx Xxxxxxx | € 886.624,00 | ================= | |
Sezione Danni Indiretti | € 108.108,00 | ================= | |
Sezione R.C.T. | € 1.000.000,00 | ================= | |
Totale | ================= | ||
TOTALE | ================= |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |