LA RIVISTA TECNICA DEL SERRAMENTO E DEI MATERIALI: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO, LEGNO, OTTONE, PVC E VETRO
ISTEMA
NUMERO 40 – GIUGNO 2023
Poste Italiane spa - Sped. Abb. Post. - D.L. 353/2003 (Convertito in legge 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1 - LO/M/ - euro 10,00 - In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio CMP Xxxxxxx (Mi) per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa - Editrice webandmagazine s.r.l. - Xxx Xxxxx, 00 - X-00000 Xxxxxx - www.webandmagazine.mSedia
LA RIVISTA TECNICA DEL SERRAMENTO E DEI MATERIALI: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO, LEGNO, OTTONE, PVC E VETRO
ISSN 2283-7213
SERRAMENTO
► Showcase tecnologia: le innovazioni a Ligna 2023 puntano sulla produttività e la flessibilità
► Il linguaggio digitale dello showroom Voilàp con un catalogo sempre aggiornato e completo
► Il truck di Maico ha girato l’Europa con le sue soluzioni innovative su sicurezza e domotica
► ANFIT tratta di un nuovo strumento anche per l’ambito privato: l’attestazione SOA
► Il minimale fra i profili di alluminio e quelli di acciaio asseconda i progetti fuori standard
► In Xxxxx la nuova finitura da esterno con un’opacità “da mobile” ha superato i test più severi
► L’incontro di PVC Forum Italia nella sua sede in Federchimica su mercato, riciclo e bonus
► Smart logistics a Cuneo per la distribuzione dei prodotti AGC con Lannutti Group e Volvo Trucks
LO STRUMENTO SOA PER L’AMBITO PRIVATO
di Xxxxx Xxxxxxx MADE IN ANFIT
ANFIT, per voce di Xxxxx Xxxxxxx, propone un interessante disamina sulla qualifica SOA che oggi può per essere utilizzata non solo nell’ambito degli appalti pubblici ma anche in ambito priva- to. La qualifica SOA è uno strumento introdotto dal D.P.R. 34/2000 e ri-disciplinato dal D.P.R. 207/2011, con lo scopo di comprovare le capacità economiche e tecniche di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di lavorazioni in ambito edile.
L’attestazione SOA è strutturata sulla base di categorie di opere (52 in totale, 13 per le opere di carattere ge- nerale e 39 per le opere specializzate) e classifiche di importo (10) commisurate alle capacità e all’esperien- za che l’azienda ha dimostrato all’organismo di atte- stazione. La SOA è stata sviluppata per essere utilizzata nell’ambito degli appalti pubblici, con ciascuna classifi- ca atta ad abilitare l’impresa a concorre ad appalti (a partire da un importo minimo di € 150.000,00) di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto.
Il passare del tempo, le esperienze legate ai finanzia- menti per le varie ricostruzioni post sismiche e le enormi novità che hanno investito la legislazione in ambito edi- lizio negli ultimi anni, hanno portato il Legislatore a fare in modo che questo strumento venisse adottato anche in ambito privato.
Nello specifico la Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022, attraverso l’articolo 10-bis, ha introdotto l’ob- bligo di attestazione SOA per i lavori di importo com- plessivo eccedente i 516.000,00 € soggetti agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020.
In altre parole il Legislatore, per gli interventi di importo complessivo superiore ai 516.000,00 €, ha subordinato l’accesso a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonu- sCasa/BonusRistrutturazione, etc. al possesso da parte della/e azienda/e coinvolte della certificazione SOA. Per la nuova disciplina il decreto ha definito due diverse finestre temporali, in relazione alle quali sono stati previ- sti due regimi:
- Dal 01/01/2023 al 30/06/2023: affidamento dei la- vori a imprese in possesso, al momento della sotto-
scrizione del contratto, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Decreto 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero dell’attestazione SOA o a imprese che possano documentare come, al momento della sottoscrizione del contratto, abbia- no già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della suddetta attestazione SOA;
- Dal 01/07/2023: affidamento dei lavori a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/ subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Decreto
50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il decreto ha però lasciato alcune incertezze applica- tive, che sono state via via chiarite tramite due ulteriori documenti: una FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 17/02/2023 e un chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 20/03/2023.
La FAQ ha stabilito che per i contratti stipulati succes- sivamente al 21/05/2022 ed entro il 31/12/2022, le im- prese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, potessero acquisire la certificazione SOA entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. Il documento ha inoltre precisato che, in relazione al regime previsto a partire dal 01/07/2023, per poter accedere agli incentivi fiscali in edilizia legati a importi superiori a 516.000,00 €, i lavori dovessero essere affidati esclusivamente a imprese che disponessero, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.
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Il chiarimento del CNLP ha, poi, fornito indicazioni pun-
AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE ANFIT PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI CONTENENTI DIISOCIANATI
Una proposta formativa sempre aggiornata e coerente, un nuovo servizio per le aziende del settore che consentirà di ap- profondire un tema di grande attualità e ampliare le conoscenze su una materia complessa recentemente indagata dalla normativa europea. Il prossimo agosto entreranno in vigore infatti, gli effetti del Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici, caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati e un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici, che possono risultare pericolosi sia per l’uomo sia per quanto riguarda le vie respiratorie, sia nel contatto con la pelle. Sono presenti in moltissimi prodotti che contengono composti poliuretanici. In particolare, in edili- zia, trovano posto all’interno di sigillanti, isolanti, adesivi, vernici e in diversi prodotti utilizzati nel settore della produzione e posa in opera dei serramenti. Sono quindi sostanze che possono entrare in contatto con gli operatori, sia durante il processo produttivo, sia in cantiere. Il Regolamento (UE) 2020/1149 stabilisce che si dovranno utilizzare prodotti a bassissimo contenuto di diisocianati o personale formato in materia nel rispetto della regolamentazione Europea e statale. Una novità importante, che modificherà alcune dinamiche del settore. Proprio per questo ANFIT organizzerà un nuovo corso di formazione in merito, erogato tramite ANFIT SRL in collaborazione con ISTITUTO CAPPALLARI SRL, che si svilupperà in modalità FAD e prevederà una durata pari a 2,5 ore per ciascun modulo. I primi corsi sono operativi da marzo 2023 con cadenza almeno bimestrale nei mesi successivi. Iscriviti anche tu tramite il sito di ANFIT SRL!
sistema serramento - giugno 2023
tuali in relazione ai requisiti da verificare dell’attestazio- ne SOA e ai relativi termini temporali di attuazione della disposizione normativa.
ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto delle tempisti- che, sono individuate 4 diverse casistiche:
a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le im- prese esecutrici non sono tenute a dimostrare il posses- so di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
b) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui la- vori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà,
Per quanto riguarda i requisiti, il documento ha chiarito come essi si intendano verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescinde- re dal riferimento alla categoria e classifica corrispon- denti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. Questa interpretazione ha avuto lo scopo di favorire l’attività di verifica posta in capo al committente che non può essere tenuto allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della cate- goria delle lavorazioni, al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.
Sulla base della logica appena definita, e richiamando la disciplina istituita per gli appalti pubblici di importo inferiore a 150.000,00 €, il CSLP ha quindi stabilito come, ai fini della qualificazione dell’impresa, non fosse ne- cessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma fosse sufficiente accertare l’ef- fettivo possesso, da parte dell’impresa, di una profes- sionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qua- lificazione. Da tale linea interpretativa è derivata una fondamentale indicazione in merito all’idoneità delle categorie SOA; infatti, il chiarimento ha stabilito che a essere valide e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, sono le seguenti categorie:
• OG1 (Edifici civili e industriali),
• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela),
• OG11 (impianti tecnologici),
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi),
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• OS21 (Opere strutturali speciali),
• OS28 (impianti termici e di condizionamento). Inoltre, è stato specificato come non risulti necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di impor- to che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico,
THE BACKSTAGE OF QUALITY – PART II
di Xxxxx Xxxxxxx MADE IN ANFIT
We reported the first part of the meeting of November 16, 2022 in Working Process, in Rivergaro in the province of Piacenza, in the last issue of Sistema Serramento and we briefly resume it in this second part. The “behind the scenes” travel diary of this extraordinary reality began around the ‘round table’ with Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx and Xxxxx Xxxxxxxxxx and continued with a visit to the Project Management office. In this second part we report the lunch with the personalities of the sector between Working Process, the Cobola carpentry and PM serramenti and the meeting in the production department with the owner of PM serramenti Xxxxxxxx Xxxxxxx who has purchased the new Logos Life Evo 3555 ma- chining center. The visit to the production department with the Production Manager Xxxxxxxxx Xxxxxxxx was significant, and finally the meeting with the engineer Xxxxx Xxxxxxxx for the certification aspect which overall restores a distinctive mosaic of values. Through the constant evolution of the production scheme of the 7Ps “Prefinished, Premilled, Presquared, Ready, Perfection, Profit, Performances” and the TWC philosophy “Technology Without Compromises”, the company has involved the best specialists and influencers in the sector. The project does not start from the moment the contract is closed and the brand of the tool is chosen, but much earlier to develop ad hoc work cycles and productivity on the customer’s window. It should be highlighted that since the company does not produce standard plants, in order to quantify the time required to create them, it is neces- sary to have an analytical approach to predict it exactly and being precise in this operating mode is extremely important. In the first part of this meeting it also emerged that increasingly complex systems are being dealt with with third-party machines and software and with a lot of process automation and that controls of the crossing and installation times in the company are increasingly important: the crucial phase. In Working Process the structure of the offer itself is characterized by a much richer proposal of services than that relating to the machine itself (for example, the customized creation of the layout and the study of the production process, the inspection and control of the spaces and technical constraints at the customer’s site, the strategy and control of the machining cycles of the main products, in collaboration with the tool manufacturer and the software house chosen by the customer). The LOGOS LIFE EVO 3555 machining center equipped with IMML intelligent warehouse and SB unloading makes a fine show of itself in the Working Process production space, it is the latest jewel of PM serramenti after the other previously purchased LOGOS (Logos IWC and Logos SCH) . The entrepreneur has no doubts: Working Process technologies represent the first step into the future! There is a con- tinuous drive towards innovation which represents the lifeblood of the corporate body which is Working Process. We also meet a long-time certifier, Xxxxx Xxxxxxxx, at the end of the day: an important witness of the growth of Working Process, starting from what initially could have been a good craftsman to arrive at an industrial company, also in the design development of machines from point of view of safety, resistance, reliability. In 2000, we didn’t even know what automatic handling of machines was, we went by trial and error, often with practical applications that didn’t work, today we see machines that, among other things, are also beautiful to look at, not only functional, silent, safe. Let’s consider that from 1990 to 2000 finding a machine tool programmer was a problem, today we work on machines with highly effective guided self-learning and safety systems, with enormous advantages in terms of precision, which are increasingly in demand today. We will continue with other meetings to immerse ourselves in the administrative, financial and commercial world of the company.
che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio
2023:
- dimostrino il possesso della certificazione SOA rila- sciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
- oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contrat- to con una società organismo di attestazione fi- nalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
c) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricom- presi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° xxxxx- io 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori:
- dimostrare il possesso della certificazione SOA rila- sciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
- oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazio- ne finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il man- cato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
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d) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricom-
presi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente a imprese in possesso della certificazione SOA.
Infine, il documento ha stabilito due casi di esclusione
dal campo di applicazione dell’articolo 10-bis:
- contratti di appalto relativi a interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
- contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata ef- fettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizio- ne è possibile fare riferimento allo scambio dei do- cumenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.
Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subap- paltatrici possono continuare a operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’impor- to dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023. In chiu- sura una considerazione su ANFIT: l’Associazione ha da tempo sottoscritto un accordo con ESNA SOA, primaria realtà nel settore delle attestazioni SOA in edilizia, che, per gli Associati, comprende supporto e consulenza per l’attivazione, l’implementazione e il rinnovo della qualifica SOA.