G E N E R A L I DI A C Q U I S T O
C O N D I Z I O N I
G E N E R A L I DI A C Q U I S T O
I. Ambito di applicazione/entità
Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra la so- cietà Xxxxxxx Natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte GmbH (So- cietà a responsabilità limitata per la produzione e vendita di prodotti biologici) con sede a Meerbusch, registrata nella camera di commercio di Neuss al n. HRB 19089 (qui di seguito "xxxxxxx natur") pro- duttori e fornitori ("fornitore"). Le CGA si applicano solo se il fornitore è un imprenditore (art. 14 BGB
– del Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
Le CGA si applicano in particolare ai contratti per la vendita e/o la consegna di prodotti ortofrutticoli biologici ("merci"), indipendentemente dal fatto che il fornitore produca i beni stessi o li acquisti dai fornitori (art. 433, 651 BGB). Salvo accordo contrario, le CGA si applicano nella versione vigente al momento dell'ordine da xxxxxxx natur o almeno nella versione comunicata per ultimo al fornitore come accordo quadro anche per contratti futuri simili, senza che ci sia necessario farvi riferimento in ogni singolo caso.
Queste CGA si applicano in modo esclusivo. I termini e le condizioni divergenti, in conflitto o supple- mentari del fornitore diverranno parte del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espres- samente acconsentito per iscritto. Questo requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esem- pio, anche se accettiamo consegne senza prenotazione, conoscendo i termini e le condizioni del forni- tore.
In singoli casi, gli accordi individuali con il fornitore (inclusi gli accordi accessori, le aggiunte e le modi- fiche) hanno in ciascun caso la priorità su queste CGA. Per il contenuto di tali accordi, fatta salva la prova contraria, prevarrà un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
Dichiarazioni e indicazioni giuridicamente vincolanti del fornitore per quanto riguarda il contratto (ad esempio l'impostazione di un termine, promemoria, ritiro) sono in forma scritta, ossia in forma scritta o testuale (es. lettera, e-mail, fax). Regolamenti di forma legale e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbio sulla legittimità del dichiarante rimangono inalterati.
II. Conclusione del contratto
Il nostro ordine è vincolante non prima del recapito o della conferma scritta. Per errori evidenti (come la digitazione e il calcolo errato) e l'incompletezza dell'ordine, compresi i documenti dell'ordinativo, il fornitore deve notificarci l'accettazione ovvero la correzione prima dell'ordinativo; altrimenti il con- tratto è considerato non concluso.
III. Tempi di consegna e ritardi sulla consegna
Il tempo di consegna specificato da xxxxxxx natur nell'ordine è vincolante. Il fornitore è obbligato a informarci immediatamente per iscritto se non sia in grado di rispettare i tempi di consegna concorda- ti, per qualsiasi motivo.
Se il fornitore non fornisce o non consegne entro il periodo di fornitura concordato o se sia in stato di default, i nostri diritti - in particolare per il regresso e risarcimento del danno - sono determinati dalle disposizioni di legge. Il regolamento in III. Il paragrafo 3 rimane inalterato.
Se il fornitore è inadempiente, xxxxxxx natur può - in aggiunta a ulteriori richieste legali – richiedere un risarcimento forfettario del nostro danno per il ritardo nella misura del 1% del prezzo netto per set- timana di calendario completata, ma non più del 5% del prezzo netto della consegna ritardata. Leh- xxxx natur si riserva il diritto di dimostrare che si sono verificati danni maggiori. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare che non si è verificato danno alcuno o solo un grado significativamente inferiore.
IV. Prestazioni, consegna, trasferimento del rischio, ritardo dell’accettazione
Il fornitore non ha diritto, senza il nostro previo consenso scritto, a far eseguire la sua prestazione in carico di terzi (come i subappaltatori). Il fornitore si assume il rischio di approvvigionamento per i suoi servizi, salvo diverso accordo espresso nei singoli casi (es. limitazione delle scorte).
Con riserva di un diverso accordo sulla destinazione, la consegna sarà effettuata al nostro magazzino in Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxxxx-Xxxxx. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di esecuzione per la consegna e qualsiasi prestazione successiva (obbligazione portabile).
La fornitura deve essere accompagnata da una bolla di consegna che specifichi la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (numero articolo e numero) e il nostro codice dell’ordine (da- ta e numero). Se la bolla di consegna è mancante o incompleta, non siamo responsabili per i ritardi de- rivanti dall'elaborazione e dal pagamento. Separato dalla bolla di consegna, dobbiamo inviarvi un avvi- so di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto.
Il rischio di perdita accidentale e deterioramento fortuito della cosa si trasferisce con la consegna al luogo di esecuzione a xxxxxxx natur. Nella misura in cui è stata concordata un'accettazione, ciò è de- cisivo per il trasferimento del rischio. Per inciso, in caso di accettazione, si applicano le disposizioni le- gali del contratto sul diritto del lavoro. Il trasferimento ovvero l'accettazione è lo stesso se xxxxxxx natur sia in difetto di accettazione.
All’avvenimento del nostro ritardo di accettazione si applicano le disposizioni legali. Tuttavia, il fornito- re deve offrire esplicitamente i propri servizi a xxxxxxx natur, anche se sia stato concordato un calen- xxxxx specifico o determinabile per un'azione o una cooperazione da parte nostra (ad esempio, forni- tura di materiale di imballaggio). Éncappi xxxxxxx natur in difetto di accettazione, il fornitore di con- seguenza può richiedere le sue spese aggiuntive in base alla normativa di sostituzione (art. 304 CC).
X. Xxxxxx e condizioni di pagamento
Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Tutti i prezzi sono comprensivi d’imposta di legge, salvo di- versa indicazione.
Salvo quanto diversamente concordato nei singoli casi, il prezzo comprende tutti i servizi e prestazioni accessorie del fornitore, nonché tutti i costi accessori (ad esempio, imballaggio adeguato, costi di tra- sporto compresa qualsiasi assicurazione di trasporto e di responsabilità civile).
Il prezzo concordato - in assenza di qualsiasi altro accordo individuale - è dovuto entro 35 giorni di ca- lendario dopo la consegna completa e le prestazioni (incluso qualsiasi accettazione concordata) e la ri- cezione di una regolare fattura per il pagamento. Ogni fattura deve essere contrassegnata con il nu- mero di lotto/d'ordine assegnato da xxxxxxx natur e con il codice organismo di controllo corrispon- dente. In caso di bonifico bancario, il pagamento è considerato effettuato in tempo se l'ordine di tra- sferimento di xxxxxxx natur è ricevuto dalla nostra banca prima dei termini di pagamento; xxxxxxx natur non è responsabile per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nella transazione di pa- gamento.
xxxxxxx natur non è debitrice di eventuali interessi di mora. Le disposizioni legali si applicano al ritar- dato pagamento.
xxxxxxx natur concede naturalmente i diritti di compensazione e di ritenzione nonché l'eccezione sull’inadempimento di contratto nella misura legale. In particolare, xxxxxxx natur ha il diritto di trat- tenere i pagamenti dovuti, a condizione che xxxxxxx natur abbia ancora richieste di prestazioni in- complete o difettose nei confronti del fornitore.
Il fornitore ha diritto di compensazione o di ritenzione solo sulla base di domande riconvenzionali le- galmente stabilite o incontrastate.
VI. Condizione delle merci
Se non diversamente concordato espressamente per iscritto tra xxxxxxx natur e il fornitore in singoli casi, per quanto riguarda la qualità della merce da consegnare a xxxxxxx natur dal fornitore vige quanto segue:
1. Leggi cogenti, regolamenti, direttive:
Il fornitore garantisce che i beni da lui consegnati a xxxxxxx natur siano conformi alle leggi, ai rego- lamenti e alle direttive in vigore nella Repubblica Federale di Germania nella loro versione attuale e sono commercializzabili secondo la legge tedesca. In particolare (ma non esclusivamente) devono es- sere osservate le seguenti norme:
Regolamento (CEE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti bio- logici
Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto ri- guarda la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo
Regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Regolamento 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (Lebensmit- tel-Informationsverordnung - LMIV)
Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
Regolamento 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e sulla tracciabilità di alimenti e mangimi prodotti da organismi geneticamente modificati
Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali e i requisiti della legislazione alimenta- re e della sicurezza alimentare, ad es. tracciabilità di alimenti e mangimi
Direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti ali- mentari (Regole di etichettatura allergeni)
Regolamento 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari Regolamento sull'autorizzazione degli additivi alimentari a scopi tecnologici (ZZulV)
Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro- dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale
Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Regolamento di esecuzione 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Regolamento di esecuzione 594/2013 che modifica il regolamento 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento
Regolamento di esecuzione 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti ali- mentari
Regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari
Inoltre, per il mercato tedesco, in particolare nella versione rispettivamente vigente:
- LMIV (regolamento informazioni alimentari)
- FertigPackV (regolamento sul preconfezionamento)
- LKV (regolamento sull'identificazione del lotto)
- ZZulV (regolamento di approvazione degli 'additivi)
- PAngV (regolamentazione sull’indicazione dei prezzi)
- LMHV (regolamento sull’igiene alimentare)
- RHmV (regolamento sulle quantità di residui massimi)
Norme di commercializzazione
Devono essere rispettate anche le specifiche norme di commercializzazione del regolamento (UE) 543/2011 (parte B). Esse sono considerate come base specifica. Salvo diversamente concordato, le norme UNECE sono vincolanti. Per i prodotti non menzionati qui, i criteri di qualità si basano sulle norme UNECE (disponibili all'indirizzo: xxxx://xxxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxx/XXX- StandardsE.html). Se una norma UNECE per un prodotto non dovesse esistere, deve essere rispettata la norma di commercializzazione generale del regolamento (UE) n. 543/2011 (parte A).
2. Specifiche della merce/campione di prodotto:
Il fornitore si impegna a fornire a xxxxxxx natur solo merci provenienti da aziende agricole che di- spongono di un certificato GlobalGAP valido per il prodotto in questione. Il fornitore garantisce che i prodotti che consegna siano etichettati in conformità con regolamenti CE o la norma UNECE. Per le merci che devono essere etichettate nella vendita secondo determinati standard di qualità, il fornito- re assicura di poter presentare il certificato corrispondente (Bio, Global GAP con GRASP, ecc.).
Inoltre, saranno rispettati i requisiti specifici della LEH per i prodotti biologici. (Sommario dei limiti quantitativi più importanti, vedasi allegato).
Prima della consegna, il certificato biologico valido e il certificato Global GAP valido con GRASP devo- no essere inviati in lingua tedesca o inglese. L'indirizzo del produttore ovvero dell'associazione di produttori deve essere identificabile nel certificato Global GAP. Non sono ammessi certificati con in- dirizzi bloccati.
Il fornitore si impegna a inviare un campione rappresentativo, costituito da foglie e frutta, ad un isti- tuto di prova accreditato e riconosciuto QS prima dell'inizio della fornitura. Il risultato di queste anali- si deve essere messo a disposizione della xxxxxxx natur GmbH gratuitamente e senza alcuna richie- sta in tal senso. In alternativa, xxxxxxx natur GmbH può anche commissionare il campionamento e
l'analisi, i costi saranno quindi addebitati al fornitore.
3. Prodotto alimentare biologico:
Il fornitore garantisce il rispetto del Regolamento (Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produ- zione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici). In particolare, garantisce che i prodotti da lui forniti soddisfino i seguenti punti:
• La merce di produzione biologica consegnata a xxxxxxx natur GmbH non contiene sostanze at- tive che non siano elencate e autorizzate nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (CE) n. 889/08 del 5 settembre 2008. La documentazione sulla necessità di utilizzare le sostanze elen- cate nell'articolo 5, par. 1, del regolamento di esecuzione (CE) n. 889/08 deve essere messa a disposi- zione di xxxxxxx natur GmbH su richiesta.
• Per la produzione degli articoli forniti, vengono consegnate solo materie prime o prodotti finiti che rispettino i requisiti di legge e che sono stati controllati per la loro qualità attraverso test a campione effettuati da istituti indipendenti e da noi stessi e che sono risultati commercializza- bili a tale riguardo.
• Il valore limite per il bromuro inorganico in prodotti biologici di 5 mg/kg è rispettato, in caso di più alto contenuto di bromuro deve essere assicurato che il contenuto di bromuro complessivo sia di origine naturale.
• Nel caso in cui nello stabilimento siano prodotti sia articoli biologici che convenzionali il fornito- re si impegna a separare i prodotti e le linee di produzione nello spazio o nel tempo al fine di evitare in modo affidabile la contaminazione.
• Siano soddisfatte tutte le condizioni per l'apposizione dei loghi da applicare ai prodotti (in parti- colare il marchio comunitario di qualità ecologica e il marchio biologico tedesco). Ciò include an- che il fatto che l'uso, in particolare dei suddetti sigilli, sia stato richiesto e registrato dalla rispet- tiva autorità competente.
Il rispetto delle raccomandazioni della Società tedesca per l'igiene e la microbiologia (DGHM: xxx.xxxx.xxx), comprende i valori limite microbiologici fino alla fine della data di scadenza del pro- dotto.
Il fornitore esibirà i seguenti documenti su richiesta:
- Certificati biologici dell'intera filiera
- Gli estremi del campo/lotto di coltivazione
- I pesticidi e i fertilizzanti utilizzati
- L'ultima coltura precedente nel campo/lotto di coltivazione (per colture annuali)
- Certificato biologico della stazione di imballaggio
xxxxxxx natur GmbH risponde delle sue responsabilità attraverso un monitoraggio completo dei re- sidui. Le analisi di laboratorio sono eseguite in laboratori certificati QS. Se due analisi indipendenti, sia nel campione A che nel campione B, rilevano sostanze attive non elencate nell'allegato II del ri- spettivo Eco-Regolamento UE in vigore e le cui cause non possono essere chiarite in modo esaustivo dal fornitore, il fornitore sarà bloccato con effetto immediato come fornitore di xxxxxxx natur GmbH. Tutti gli accordi di acquisto stipulati sono pertanto nulli. In questo caso, xxxxxxx natur GmbH si riserva il diritto di addebitare al fornitore tutti i costi che ne derivano, fatto salvo il diritto di far ri- valere richieste di risarcimento per difetti o danni.
La società xxxxxxx natur GmbH si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento senza preavvi- so i siti e i campi di produzione del fornitore, nonché il casellario del lotto principale. Il fornitore di- chiara espressamente che a un rappresentante di xxxxxxx natur GmbH sarà consentito in qualsiasi momento l’accesso in qualsiasi momento ai siti e ai campi elencati nel casellario del lotto.
4. Composti di ammonio quaternario
I composti di ammonio quaternario (CAQ), che possono essere presenti in detergenti per la pulizia delle superfici, disinfettanti/disinfettanti per le mani, ecc. oppure in agenti di rinforzo di impianti, so- no soggetti a tolleranza zero e il loro uso è proibito. Il fornitore garantisce che non siano utilizzate so- stanze/prodotti contenenti CAQ lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il fornitore è tenuto a ispezionare regolarmente i suoi prodotti per individuare eventuali contaminanti.
Ulteriori requisiti per rimanenze sono disponibili nell'appendice del presente accordo.
5. Confezionamento:
Il fornitore garantisce che l'imballaggio in cui consegna i prodotti sia innocuo per l'uso con gli alimenti e che disponga di un corrispondente certificato di innocuità nonché di una specifica del produttore dell'imballaggio che può essere ispezionata da xxxxxxx natur GmbH in qualsiasi momento.
Inoltre, il fornitore garantisce di aver debitamente pagato i diritti di licenza per l'imballaggio al gesto- re del sistema o al licenziante per gli imballaggi recanti il "punto verde" o un simbolo simile. In caso di pagamento di una commissione DSD, il fornitore invia a xxxxxxx natur GmbH in allegato una con- ferma da lui firmata che le tasse saranno versate presso il numero di cliente specificato al Sistemo Duale Tedesco (Duale System Deutschland).
Il fornitore deve assicurare che vengano rispettate tutte le normative UE applicabili in materia di im- ballaggio ed etichettatura (ordinanza sull'etichettatura dei lotti (LKV), ordinanza sulle informazioni alimentari (LMIV) e eventualmente ordinanza sui preconfezionati), in particolare anche che ogni con- fezione cartone/confezione riporti il n. del lotto. Garantisce inoltre che tutti i materiali di imballaggio direttamente correlati agli alimenti siano adatti al contatto diretto con gli alimenti confezionati. In particolare, si applicano i regolamenti: (CE) n. 1935/2004, (UE) n. 10/2011, regolamentazione sulle materie prime (BedGstV), DIRETTIVA 2002/72 / CE nella rispettiva versione consolidata, pubblicazioni attuali dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR). Su richiesta, il fornitore dovrà fornire prova della conformità ai requisiti di legge e agli studi di migrazione in corso.
Il fornitore garantisce l’esistenza di un sistema per la tracciabilità dei materiali d’imballaggio (Regola- mento 1935/2004) e che tutte le merci consegnate e i relativi materiali di imballaggio siano conformi alla direttiva europea 94/62 CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
6. Costituenti di oli minerali (MOSH/MOAH) negli alimenti:
Il fornitore adotta le misure appropriate per ridurre i componenti di oli minerali (MOSH/MOAH) nelle derrate alimentari. È necessario seguire un approccio basato sul principio ALARA (As Low As Reaso- nably Achievable). Nel corso di questo processo, il fornitore persegue l'obiettivo che il contenuto dei componenti di olio minerale (MOSH / MOAH) negli alimenti siano, a lungo termine, al di sotto del li- mite di rilevamento specifico per i rispettivi alimenti. Le misure adottate comprendono sia i processi produttivi del fornitore/produttore e la situazione di carico delle materie prime, sia le possibilità di riduzione attraverso l'utilizzo di imballaggi adeguati (se necessario con funzione di barriera).
È necessario osservare i seguenti livelli massimi di olio minerale nei prodotti alimentari:
- MOSH C20-C25 (C35) max. 2 mg/kg
- MOAH C16-C25 (C35) max. 0,5 mg/kg
7. PVC/PVDC/composti clorurati e plastificanti
La confezione, l'inchiostro di stampa e l'inchiostro utilizzati sono esenti da PVC/PVDC/plastiche cloru- rate così come plastificanti. Escluse sono le tracce tecnologicamente inevitabili.
8. Imballaggio primario in materiale riciclato
L'imballaggio primario non è costituito di materiale riciclato. Se si dovesse utilizzare materiale ricicla- to, il prodotto dovrà essere separato dall'imballaggio in cartone da un apposito sacchetto interno, ovvero da un corrispondente rivestimento interno del cartone esterno.
Per le marche private EDEKA e Xxxxx MD vale quanto segue: uso di materiali di imballaggio certifi- cati in modo sostenibile (FSC):
• Imballaggi primari di consumo o tutti i componenti dell’imballaggio di confezioni di consumo finale primarie, comprese etichette, adesivi, ecc. di legno, carta, cartone o cellulosa (tessuto) devono prefe- ribilmente essere fatti di materiale riciclato certificato (FSC Recycled, “Blauer Xxxxx” o simile). Se l'uso di materiale riciclato non è fattibile per motivi di qualità, è necessario utilizzare fibra vergine certifica- ta FSC. Il materiale di imballaggio utilizzato deve essere certificato secondo gli ultimi standard FSC (FSC 100%, FSC Recycled, FSC Mix), “Blauer Xxxxx” o standard equivalenti.
• Imballaggi secondari (trasporto/reimballaggio) comprese etichette, adesivi, ecc. di legno, carta, car- tone o cellulosa (tessuto) devono essere fatti di materiale riciclato e certificati secondo l'attuale FSC (FSC Recycled), “Blauer Xxxxx” o standard equivalenti. Se l'uso di materiale riciclato non è fattibile per motivi di qualità, sono richiesti controlli individuali.
• Quando si utilizza materiale riciclato (incluse miscele), non devono essere trasferiti al cibo né l’olio
minerale né i componenti dell’olio minerale. Per un'analisi corrispondente, è necessario utilizzare il metodo di misurazione più preciso e sensibile.
9. Organismi geneticamente modificati (OGM):
Conformemente al Regolamento (CE) n. 1829/2003 e al Regolamento (CE) n. 1830/2003, il fornitore garantisce di non eseguire la fornitura di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati (OGM). Ciò esclude la contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile con materia- le geneticamente modificato fino a un valore soglia dello 0,9%.
10. Metodo di allevamento CMS per prodotti biologici
Il fornitore garantisce che il metodo di allevamento "Cytoplasmic Male Sterility" (CMS) sia evitato per gli articoli biologici.
11. Nuovi metodi di allevamento per i prodotti biologici
Il fornitore garantisce che i prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologica sono prodotti sen- za l'utilizzo dei cosiddetti "nuovi metodi di allevamento". Poiché i nuovi metodi di allevamento sono in particolare i cosiddetti "metodi di modifica del genoma", come ad esempio
ODM (mutagenesi diretta da oligonucleotidi)
- RTDS /rapid traid development system)
- CRISPR/Cas
- ZFN (nucleasi con dita di zinco)
- TALEN (Transcription activator-like effector nuclease)
- Innesto (combinazione della tecnica classica con ingegneria genetica)
- Agro-infiltrazione
Così come altri metodi biologici molecolari comparabili perla rimozione, l'inserimento e/o l'alterazione del DNA.
12. Tracciabilità:
Il fornitore garantisce che l'etichettatura sulla vaschetta o sulla confezione del prodotto assicuri che
1. l'operazione di imballaggio e
2. l'impresa produttrice
siano sempre rintracciabili. Il fornitore assicura che sia la merce consegnata che l'imballaggio siano soggetti ad un sistema di tracciabilità, che consenta di rintracciare una partita del subfornito-
re/produttore (Regolamento UE 178/2002 e Regolamento 1935/2004). Questo punto si applica an- che alle merci non certificate Global GAP. Il fornitore assicura inoltre che sarà in grado di fornire tutte le informazioni sulla tracciabilità, in particolare il produttore della merce consegnata e i relativi nu- meri Global GAP associati, su richiesta entro quattro ore dal ricevimento della richiesta.
Se, in caso di superamento di un valore limite per i pesticidi o di determinazione di una fertilizzazione non consentita, non è possibile assegnare l'azienda produttrice, la merce completa del fornitore che ci fornisce viene immediatamente bloccata.
13. Modalità di conservazione e trasporto
Il fornitore deve garantire che tutti i magazzini e i centri di imballaggio siano certificati secondo gli standard di un sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale, ad es. IFS o BRC. Su richiesta, il fornitore metterà a disposizione i certificati corrispondenti. Il fornitore garantisce inol- tre la conformità ai requisiti del Regolamento (CE) n. 852/2004 per il trasporto di merci.
Il fornitore si impegna a conservare e trasportare tutte le merci nell’ambito della temperatura otti- male per il rispettivo gruppo di prodotti fino alla consegna. Le parti convengono che i difetti di qualità che si verificassero dopo la consegna (in particolare i danni da freddo) possano essere individuati in alcuni casi solo dopo un differimento e che pertanto possano i reclami possono essere presentati solo dopo un certo periodo di tempo. Tali reclami posticipati non comportano una perdita dei diritti di prestazione e/o di garanzia di xxxxxxx natur GmbH. In casi speciali e secondo quanto richiesto da xxxxxxx natur GmbH, tutte le merci devono essere sottoposte a un controllo della qualità della pro- duzione adeguato e documentato. Se necessario, i risultati devono essere resi disponibili a xxxxxxx natur GmbH. Il fornitore garantisce che i veicoli che trasportano prodotti soggetti a controllo della temperatura siano dotati del rilevatore di temperatura richiesto. I protocolli del registratore di tem- peratura sono forniti su richiesta.
14. Food defense (protezione del prodotto):
Il fornitore conferma di aver stabilito un sistema per prevenire per quanto possibile "manipolazioni deliberate" e "sabotaggi" dei prodotti. Fanno parte di questo sistema le responsabilità definite all'in- terno dell'azienda per la protezione del prodotto, un'analisi dei rischi specifica dell'azienda e la for- mazione dei dipendenti. Nel caso l'azienda dovesse avvalersi dei servizi forniti da terzi nella fornitura (ad esempio subappaltatori per: trasporto, lavorazione, ecc.), sarà assicurato che anche queste aziende dispongano di una procedura per la protezione del prodotto.
15. Food Fraud (autenticità del prodotto alimentare)
Le parti sostengono il “Codice di buona pratica dei prodotti organici” per l'iniziativa antifrode con i seguenti obiettivi:
- Tutti gli attori della catena della creazione del valore aggiunto - produttori, trasformatori e riven- ditori – si assumono la responsabilità sociale per l'ambito di loro competenza al fine di mantene- re e tutelare l'integrità nell’intero settore.
- Tutti gli attori sono attivi nel proprio settore e contribuiscono all'ulteriore sviluppo di progetti nell’agricoltura biologica.
- Tutti gli attori lavorano con relazioni sostenibili e prezzi equi nell'intera catena della creazione del valore aggiunto.
- Tutti gli attori concordano sulla completa trasparenza della catena della creazione del valore ag- giunto e la comunicano pubblicamente.
- Tutti gli attori si adoperano ad una comunicazione aperta in tutte le questioni pertinenti tra di lo- ro, nonché con gli organismi e alle autorità di controllo.
- Tutti gli attori sostengono l'armonizzazione del sistema di produzione biologica alimentare e agricola e la gestione delle infrazioni.
- Tutte le parti interessate devono istituire un sistema di gestione della qualità che tenga conto delle esigenze specifiche della produzione biologica e garantisca l'autenticità dei prodotti biologi- ci.
VII. Fornitura difettosa
I diritti di xxxxxxx natur in caso di difetti materiali e vizi legali delle merci (inclusa consegna errata e inferiore, installazione errata, assemblaggio difettoso, istruzioni operative o d’utilizzo) e altre viola- zioni del dovere da parte del fornitore sono regolati dalle disposizioni di legge, salvo sia diversamente indicato di seguito.
In conformità con le disposizioni di legge, il fornitore è responsabile in particolare per garantire che le merci, al trasferimento del rischio nei nostri confronti, siano conformi alla qualità concordata, vale a dire almeno secondo il paragrafo VI. sui presupposti previsti in queste condizioni di acquisto. In ogni caso, i termini dell’accordo sono quelli delle descrizioni dei prodotti che sono oggetto del rispettivo contratto o sono inclusi in esso allo stesso modo delle presenti CGA, in particolare per l’assegnazione o il riferimento nel nostro ordine. Non fa alcuna differenza se la descrizione del prodotto provenga da parte nostra, dal fornitore o da un produttore preliminare.
Le disposizioni di legge (art. 377, 381 Cod. Comm. tedesco) si applicano all'obbligo di investigare e da- re preavviso dei difetti, con la seguente condizione: Il nostro obbligo d’ispezione è limitato a difetti che risultino evidenti durante il nostro controllo delle merci in entrata sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio danni di trasporto, consegna errata o mancata), o che possano essere identificati durante il nostro controllo di qualità tramite campionamento. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata nel caso di prodotti lavorati, non vi è alcun obbligo di controllo. Inoltre, dipende dalla misura in cui un'indagine sia fattibile, tenendo conto delle circostanze del sin- golo caso nel normale corso della commercializzazione. Il nostro obbligo di richiamo dei difetti sco- perti successivamente rimane inalterato. Fermo restando il nostro obbligo di ispezione, il nostro re- clamo (avviso di difetto) dovrà in ogni caso essere considerato tempestivo e puntuale se inviato entro 2 giorni lavorativi dal rinvenimento o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.
Fatti salvi i nostri diritti di legge, vige quanto segue: se il fornitore non faccia fronte al proprio obbligo di adempimenti supplementari - a nostra discrezione eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione) - entro un periodo ragionevole da noi stabilito, possiamo ri- mediare al difetto stesso (ad es. un acquisto di copertura) e chiedere al fornitore il rimborso delle spese richieste per questo o un anticipo corrispondente. Se il servizio supplementare da parte del fornitore abbia avuto insuccesso o sia irragionevole per noi (ad esempio a causa di un'urgenza specia- le o della minaccia di danni sproporzionati), non è richiesta alcuna scadenza; di tali circostanze, in- formeremo immediatamente il fornitore, e se possibile in modo anticipato.
Per il resto, in base alle disposizioni di legge è nostro diritto, in presenza di un vizio della cosa o di ti- tolo, alla riduzione del prezzo di acquisto o alla rescissione del contratto. Inoltre, secondo le norme di legge il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese ci spettano di diritto.
Per il resto il fornitore è obbligato a pagare a xxxxxxx natur un risarcimento forfettario di danni per ogni consegna di merci difettose nella misura di EUR 1.000,00 per singolo caso. Come caso individua- le, si intende ogni singolo reclamo documentato da xxxxxxx natur. Al fornitore spetta il diritto di di- mostrare che non si sia verificato danno alcuno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra. Il risarcimento forfettario sarà compensato per ogni ulteriore danno rivendicato da xxxxxxx natur.
VIII. Regresso del fornitore
Le nostre rivendicazioni di legge per il ricorso all'interno di una catena di approvvigionamento (re- gresso del fornitore ai sensi degli art. 445a, 445b, 478 BGB) si aggiungono ai risarcimenti di difetti senza alcuna limitazione. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere esattamente il tipo di presta- zione supplementare (riparazione o sostituzione) da parte del fornitore, dovuta ai nostri clienti nei singoli casi. In questo la nostra opzione legale (art. 439 par.1 BGB) non ha limite.
Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo fatto valere dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese secondo art. 445a par. 1, 439 par. 2 e 3 BGB), informeremo il fornitore e chiederemo una di- chiarazione scritta con una presa di posizione e breve dichiarazione sui fatti. Se una dichiarazione motivata non sia presentata entro un ragionevole periodo di tempo e se non sia apportata alcuna so- luzione concordata, la richiesta di irregolarità dovuta al nostro cliente, sarà considerata effettivamen- te da concedere. In questo caso, al fornitore spetta la controprova.
Le nostre pretese derivanti dal diritto di regresso nei confronti del fornitore si applicano anche se i prodotti difettosi siano stati ulteriormente da noi elaborati o da un altro contraente.
IX. Responsabilità civile del produttore
Se il fornitore è responsabile di un danno al prodotto, egli ci risarcirà da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa sia stabilita all’interno della sua sfera di controllo e organizzazione e sarà re- sponsabile della stessa.
Nel contesto del suo obbligo di indennizzo, il fornitore rimborserà le spese derivanti da o connesse a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, compresi i ritiri da noi effettuati. Informeremo il forni- tore, per quanto possibile e ragionevole, sul contenuto e dell'estensione delle misure di richiamo e gli forniremo l'opportunità di prendere posizione in merito. Ulteriori rivendicazioni di legge rimangono inalterate.
Il fornitore deve stipulare e mantenere un'assicurazione sulla responsabilità del prodotto con una co- pertura forfettaria di almeno 2 milioni di EUR per lesioni personali/danni materiali.
X. Obbligo di cautela e garanzia di qualità
Nel caso in cui il fornitore abbia indicazioni della presenza di difetti del prodotto o di altro tipo e/o che non sia garantita la commerciabilità delle merci, di questo xxxxxxx natur ne sarà informata senza in- dugio. In questo caso, al fornitore non è consentito consegnare i prodotti contrattuali. Un rilascio dei prodotti può essere effettuato solo con il permesso per iscritto di xxxxxxx natur. Il fornitore si impe- gna inoltre a notificare immediatamente tutte le contestazioni ufficiali relative ai prodotti per xxxxxxx natur.
XI. Diritti di proprietà
Ci riserviamo i diritti di proprietà e diritti d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli, istruzioni di esecu- zione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamen- te per il servizio contrattuale e devono essere restituiti dopo il completamento del contratto. I docu- menti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la conclusione del contratto. L'obbligo di segre- tezza scadrà solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti siano diventa- te generalmente note.
Il trasferimento della merce a xxxxxxx natur deve essere effettuato incondizionatamente è senza cor- rispettivo per il pagamento del prezzo. Tuttavia, se in singoli casi venga trasferita merce da un'offerta del fornitore condizionata al pagamento del prezzo di acquisto, il diritto di proprietà del fornitore sca- de al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto delle merci consegnate. Nel normale corso delle attività commerciali, rimaniamo autorizzati a rivendere i beni prima del pagamento del prezzo di ac- quisto, sulla base della cessione derivante da tale richiesta (in alternativa, la validità del semplice dirit- to di proprietà estesa alla rivendita). In ogni caso, ciò esclude tutte le altre forme di diritti di proprietà, in particolare l'estensione, il trasferimento di proprietà e l'estensione del diritto di proprietà ad ulte- riori trasformazioni.
XII. Segretezza
Le parti concordano la massima segretezza sul contenuto del rapporto commerciale tra fornitore e xxxxxxx natur.
In particolare, il fornitore si impegna a non rendere disponibili le informazioni riservate a terze parti esterne, in particolare alla stampa e/o altri media. Il fornitore renderà disponibili le informazioni riser- vate solo a coloro che sono responsabili della supervisione e dell'elaborazione dei rapporti contrattuali tra il fornitore e xxxxxxx natur e che si sono impegnati espressamente e indefinitamente a segretezza nei confronti di terzi prima che abbiano accesso a tali informazioni. Questo deve essere documentato.
Il fornitore si impegna inoltre a utilizzare il contenuto e le informazioni riservate esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale con xxxxxxx natur e altrimenti di utilizzarlo, in particolare indiret- tamente o contestualmente, senza il preventivo consenso scritto di xxxxxxx natur.
Le "Informazioni riservate" ai sensi del presente accordo sono: tutte le informazioni, in particolare in- formazioni sui prezzi e sulla concorrenza, dati e documenti da o su xxxxxxx natur e/o rapporti di con- segna, indipendentemente dal fatto che si trattino di informazioni scritte o verbali su supporti di me- morizzazione dati o altre informazioni materializzate e/o immateriali e se questa informazione sia eti- chettata come "confidenziale" o meno.
Le informazioni non riservate sono informazioni che sono state
- Conosciute pubblicamente al momento della loro divulgazione in modo dimostrabile o che diven- xxxx pubblicamente note dopo la loro divulgazione senza colpa del fornitore;
- Al momento della loro divulgazione, il fornitore ne è già a conoscenza o, a seguito della loro divul- gazione, il fornitore sarà portato a conoscenza da una terza parte, la quale possa disporre legal- mente di esse e che non sia tenuta al rispetto dei vincoli di segretezza nei confronti di xxxxxxx na- tur
- Devono essere divulgate sulla base di requisiti legali o regolamentari. In tal caso, il fornitore ne rende immediatamente edotta xxxxxxx natur, se consentito prima della loro divulgazione.
Per ogni singola violazione del fornitore o di una persona incaricata dal fornitore verso gli obblighi di riservatezza secondo paragrafo XII. xxxxxxx natur ha il diritto di esigere dal fornitore il pagamento di una penale contrattuale di importo fino a 5.000,00 Euro. I principi del vincolo della continuazione sono esclusi. Il pagamento della penalità contrattuale non esclude l’azione surrogatoria della rivendicazione di omissione o di compensazione dei danni al di là scaturiti e idoneamente comprovati. La penale con- trattuale viene conteggiata per un possibile risarcimento dei danni. Al fornitore permane il diritto di provare che non si siano verificati danni pari o inferiori alla pena contrattuale richiesta.
XIII. Tutela della privacy
Nel contesto dello sviluppo del rapporto commerciale con il fornitore, xxxxxxx natur tratta gli even- tuali dati personali. La protezione di questi dati è per xxxxxxx natur di notevole importanza. Il fornito- re può ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali nella dichiarazione sulla privacy per i
partner commerciali di xxxxxxx natur, che è disponibile su Internet all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxx/#x000.
XIV. Prescrizione
Le reciproche rivendicazioni delle parti contraenti scadono in conformità con le disposizioni di legge, se non diversamente indicato di seguito.
In deroga all’art. 438 par.1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i reclami per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, il periodo di limitazione inizia con essa. Di conseguenza, il periodo di prescrizione di 3 anni si applica anche ai credi- ti derivanti da vizi legali, in base ai quali il periodo di prescrizione legale per azioni di rivendicazione di terzi (art.438 par.1 n. 1 BGB) rimane inalterato; in ogni caso, le rivendicazioni derivanti da vizi legali non saranno in alcun caso prescritte dalla legge fino a quando la terza parte potrà ancora far valere il diritto nei nostri confronti, in particolare a causa di un termine di prescrizione.
I termini di prescrizione del diritto di acquisto compresa l'estensione di cui sopra si applicano - nella misura legale - per tutte le richieste contrattuali di vizi. Nella misura in cui xxxxxxx natur abbia diritto a richieste di risarcimento per danni a causa di un difetto, si applica il termine di prescrizione legale (artt. 195, 199 BGB), a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione del diritto di acquisto in sin- goli casi porti ad un periodo di prescrizione più lungo.
XX. Legge applicabile e giurisdizione
Per queste CGA e il rapporto contrattuale tra xxxxxxx natur e il fornitore, si applica la legge della Re- pubblica Federale di Germania ad esclusione della legge internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite.
Se il fornitore sia un commerciante ai sensi del Codice di Commercio tedesco, persona giuridica di di- ritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'unica giurisdizione - anche internazionale - competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quella della nostra sede centrale a Meerbusch. Lo stesso vale se il fornitore è un imprenditore ai sensi dell’art.14 BGB. Tutta- via, in tutti i casi, abbiamo anche il diritto di agire nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna in conformità con queste CGA o con un accordo individuale prioritario o nel luogo di giurisdizione ge- nerale del fornitore. Le normative di legge, in particolare le competenze esclusive, rimangono inaltera- te.