Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI XXXXX SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018.
1. FINALITÀ
RELAZIONE
L’Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l’entrata in vigore del Memorandum d’Intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico. Ciò nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle ottime relazioni già esistenti tra i due Paesi, in ambito culturale e, specialmente, economico e industriale, atteso che l’economia di Seoul, specialmente nel campo della tecnologia industriale, è tra le più sviluppate al mondo.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 10 articoli:
L’Art. 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, ovverosia di agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, nonché agli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
L’Art. 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi. In particolare, la cooperazione potrà prevedere:
− politica di sicurezza e di Difesa;
− ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
− sport, storia e sanità militare
− industria della difesa;
− produzione di materiale militare;
− visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
− scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
− incontri tra le istituzioni della difesa;
− partecipazioni a corsi di addestramento teorici e pratici, periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari nei settori di interesse della difesa;
− visite di navi ed aeromobili militari;
− scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
− supporto tecnico e amministrativo per le iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa (art. 537 ter del d.lgs 1 marzo 2010 n. 66);
− altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.
L’Art. 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dei documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L’Art. 4 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nell’ambito dell’Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
L’Art. 5 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l’Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per quanto concerne l’Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all’Unione Europea.
L’Art. 6 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. Si precisa, altresì, che le informazioni militari con il livello di sicurezza “TOP SECRET 1급비밀 non possono essere scambiate, come previsto dalla normativa di settore coreana.
L’Art. 7 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L’Art. 8 stabilisce che l’Accordo entri in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali di ratifica.
L’Art. 9 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l’Accordo.
L’Art. 10 stabilisce, infine, che il documento in esame resti in vigore periodo di cinque (5) anni e la sua validità sarà automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all’altra Parte la propria volontà di denunciare il presente Accordo.
In merito alla giurisdizione penale, si rappresenta che la controparte, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell’Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della
giurisdizione delle Autorità dello Stato ospitante. Pertanto, nel corpo dell’Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia, ovvero che esse potranno essere organizzate in Corea solo qualora le Autorità di Seul, modificando l’attuale orientamento, dovessero accordare al nostro Paese l’esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Ciò al fine di evitare che il personale italiano sia inviato in territorio coreano sprovvisto della dovuta tutela giurisdizionale.