Contratto di assicurazione multirischi per l’attività turistica/Impresa Turismo
Contratto di assicurazione multirischi per l’attività turistica/Impresa Turismo
Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e
il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Contratto di assicurazione multirischi per l’attività turistica/Impresa Turismo
NOTA INFORMATIVA
Impresa Turismo/Mod. X02120.0– edizione 11/2012
Assicurazione multirischi per l’attività turistica/Polizza Impresa Turismo
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
→ 1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Telefono 0000.000000 - xxx.xxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all’albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell’apposito albo IVASS.
→ 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto ammonta a 28,0 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave Spa è pari al 253%, e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato CON TACITO RINNOVO o A SCADENZA AUTOMATICA, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.
AVVERTENZA
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 9 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
→ 3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto è rivolto all’assicurazione di strutture turistiche quali alberghi, affittacamere, residence, case vacanze, campeggi, villaggi turistici e rifugi. E’ strutturato in sei Sezioni:
Sezione ‘A’ - Incendio ed Eventi speciali Sezione ‘B’ - Danni Elettrici ed elettronici Sezione ‘C’ - Furto
Sezione ‘D’ – Responsabilità Civile Sezione ‘E’ – Tutela Legale Sezione ‘F – Tutela del Cliente’
Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia.
AVVERTENZA
Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:
Sezione Incendio: Art. 3
Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx ed elettronici: Art. 2 Sezione Furto: Art. 4
Sezione Responsabilità Civile: Art. 9 Sezione Tutela Legale: Art. 5
AVVERTENZA
Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente,
relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono.
• Sezione “A” – Incendio ed Eventi Speciali
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di indennizzo (IN EURO O IN PERCENTUALE) | |
1.l | Rovina ascensori | per sinistro e periodo di assicurazione | |||
1.o | Urto veicoli | 250,00 | |||
1.13 | Onorari periti | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.14 | Oneri ricostruzione/ urbanizzazione | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.16 | Oneri peritali | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.17 | Spese di ricostruzione archivi | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.19 | Furto fissi ed infissi | 2.000,00 | per sinistro | ||
2.1 | Eventi atmosferici | 10% 1.000,00 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2 | Eventi Sociopolitici | 10% 1.000,00 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2 | Terrorismo | 10% 2.000,00 | 50% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.3 | Acqua condotta | 250,00 | 200.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.3 | Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro | 250,00 | 2.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.4 | Allagamenti | 10% 500,00 | 50.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.5 | Colaggio da impianti automatici di estinzione | 10% 2.500,00 | 50.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.6 | Gelo | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.7 | Ricerca e ripristino | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.8 | Occlusione condutture | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.9 | Spese per ricerca gas | 250,00 | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.10 | Sovraccarico neve | 10% 2.000,00 | 30% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.11 | Eventi atmosferici per enti all’aperto e/o fabbricati aperti ai lati | 10% 1.000,00 | Vedi specifica partita | ||
2.12 | Grandine su fragili | 10% 500,00 | Vedi specifica partita | ||
2.18 | Merci in refrigerazione | 250,00 | 50% somma assicurata | Relativamente a ciascun banco/armadio frigorifero | |
2.23 | Veicoli dei clienti | 50.000,00 30.000,00 | per veicolo in rimessa per veicolo all’aperto | ||
2.24 | Franchigia frontale | 1.500,00 | Riduzione premio 10% |
• Sezione “B” – Xxxxx elettrici ed elettronici
Sono coperti, nella forma a primo rischio, i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, alle componenti elettriche ed elettroniche degli impianti e dei macchinari elencati all’art.1. La Sezione è acquistabile a condizione che siano state prestate in polizza le garanzie Incendio del Fabbricato e/o del Contenuto.
Sono previsti i seguenti scoperti/franchigie:
Art. | Titolo | SCOPERTO IN % | MINIMO DELLO SCOPERTO |
1 | Dispositivi elettronici mobili | 10% | 250,00 |
Sistemi elettronici per gestione di impianti sportivi | 10% | 300,00 | |
Altri impianti e apparecchiature | 10% | 150,00 |
• Sezione “C” – Furto
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di indennizzo (IN EURO O IN PERCENTUALE) | |
1 | Furto in orario di apertura | 10% 500,00 | |||
1.a. 2 | Furto con uso fraudolento di chiavi | 10% | |||
1.g | Furto da vetrinette esterne | 300,00 | per sinistro | ||
1.i) | Guasti e atti vandalici | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000,00 | per sinistro | ||
2.1 | Trasporto valori | 20% | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000,00 | per sinistro | |
2.3 | Onorari periti | 2.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.5 | Fiere | 250,00 | 1.500,00 | per sinistro | |
3.1 | Furto veicoli | 250,00 | 30.000,00 | per veicolo | |
3.8 | Enti all’aperto | 20% 500,00 |
• Sezione “D” – Responsabilità Civile (R.C.) (diviene operante se indicati il massimale di garanzia, il numero dei posti letto, o degli appartamenti o delle piazzole/bungalow ed il relativo premio netto)
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di risarcimento per anno assicurativo (IN EURO O IN PERCENTUALE) |
Per tutte le garanzie, ove non diversamente indicato | 200,00 | |||
1.b | RCO | 3.000,00 | ||
6.1 | RCT – Fabbricato- danni da acqua | 250,00 | 250.000,00 | |
6.4 | RCT – committenza auto | 250,00 | ||
6.5 | RCT – interruzione o sospensione attività | 10% min 1.500,00 | 50.000,00 | |
6.11 | RCT – Inquinamento accidentale | 10% min 2.500,00 | 100.000,00 | |
6.14 | Causale Incendio | 100.000,00 | ||
6.16 Lett. c | Danni a veicoli di terzi senza custodia chiavi | 250,00 | ||
7.1 | RC per cose consegnate o non | 250,00 | ||
7.1 | RC per cose portate nei locali servizi accessori | 10% min.250,00 | 1.500,00 per cliente | |
7.2 | RC per attrezzature sportive nei depositi | 10% min. 250,00 | - somma riportata in polizza per sinistro ed anno assicurativo; - 100 volte il costo dell’alloggio per giornata per ogni cliente. | |
7.4 | Trattamenti estetici | 250,00 | 50.000,00 | |
7.8 | Danni a veicoli di Terzi con custodia chiavi | 500,00 | ||
7.13 lett. b) | Conduzione appartamenti- danni da spargimento di acqua | 250,00 | ||
7.13 lett. d) | Conduzione appartamenti – danni da incendio | 1.500,00 | 50.000,00 | |
7.15 | RCO – malattie professionali | 3.000,00 | 500.000,00 |
• Sezione “E” - Tutela Legale
La Sezione Tutela Legale assicura il pagamento delle spese legali e peritali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra giudiziale e giudiziale. Le spese garantite sono indicate all’art. 1.
Sono coperte le spese legali necessarie per:
- la difesa penale per reati colposi e dolosi (nei casi di proscioglimento o assoluzione) per le fattispecie relative a delitti e contravvenzioni commessi dall’Assicurato nello svolgimento della propria attività;
- l’ opposizione contro sanzioni amministrative di natura pecuniaria (pari ad almeno 1.000,00 euro) e/o non pecuniaria, esclusa la materia fiscale e tributaria
- la richiesta di risarcimento di danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti di terzi
- resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dell’Assicurato;
- controversie di natura contrattuale con i fornitori (con valore in lite superiore a 1.000,00 euro);
- controversie di lavoro;
- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili ove il contraente eserciti la propria attività;
- la difesa in procedimenti tributari e fiscali (D. Lgs.472/97)
Sono previste le seguenti garanzie opzionali:
3.1 - Vertenze contrattuali con i clienti, Agenti e/o Rappresentanti compreso recupero crediti (2 denunce)
3.2 - Vertenze contrattuali con i clienti, Agenti e/o Rappresentanti compreso recupero crediti (4 denunce)
3.3 - Recupero crediti in Unione Europea;
Si rimanda ai singoli articoli delle condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia.
Illustrazione meccanismi di limitazione all’indennizzo
FRANCHIGIA FISSA
Parte del danno indennizzabile, espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio:
Indennizzo dovuto ai sensi di polizza Franchigia fissa
Indennizzo liquidato
€
€
€
1.000,00
100,00
900,00
SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio: | Indennizzo dovuto ai sensi di polizza | € 1.000,00 |
Scoperto | € 20% | |
Indennizzo liquidato | € 800,00 |
ASSICURAZIONE PARZIALE
Per le garanzie prestate a valore intero se, al verificarsi del sinistro, il valore dei beni risulta inferiore alle somme assicurate, Assicuratrice Val Piave liquida il danno in proporzione come stabilito dall’art. 8 delle Norme comuni valide per le sezioni: Incendio – Danni elettrici ed Elettronici - Furto, salvo quanto previsto dall’art. 1.1 delle Condizioni di assicurazione Incendio.
MECCANISMI DI LIMITAZIONE DELL’INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Esempio 1 - Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale indicato sul frontespizio di polizza | € 10.000,00 |
Spese legali | € 8.000,00 |
Spese peritali | € 3.000,00 |
Totale oneri | € 11.000,00 |
Importo rimborsabile | € 10.000,00 |
Esempio 3 - Meccanismo di funzionamento del “valore in lite” per le controversie contrattuali con i Fornitori, previsto dall’Art. 2.f
Fattura del fornitore per vendita merce € 10.000,00 Valore della merce da contestare per vizi e difetti € 500,00
Valore della lite previsto dall’art. 2.f deve essere maggiore di
La garanzia in questo caso non opera, in quanto il valore in lite è inferiore ad
€ 1.000,00
€ 1.000,00
→ 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze di rischio – nullità AVVERTENZA
Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall’art. 1 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
→ 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 4 e 5 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Esempio: in corso di contratto cambia totalmente il tipo di attività esercitata e la nuova attività è più rischiosa in relazione ad una o più delle garanzie prestate.
→ 6. Premi
Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile“, bonifico, vaglia postale o similare, servizio SDD nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
AVVERTENZA
Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall’intermediario o dall’Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.
→ 7. Rivalse AVVERTENZA
Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l’importo indennizzato all’Assicurato, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. L’eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto.
→ 8. Diritto di recesso AVVERTENZA
• Diritto di recesso
In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto , mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
• Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso (art. 7 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale)
→ 9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
→ 10. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.
→ 11. Regime fiscale
Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antiracket pari all’1% sui premi imponibili.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
→ 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA
Il sinistro deve essere denunciato all’agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro tre giorni da quando
l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile, come stabilito dagli articoli 2 (Norme comuni valide per le sezioni Incendio, Danni elettrici ed elettronici, Furto), 5 (sezione Responsabilità Civile) e 7 (Sezione Tutela Legale). Sull’operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 5, 6 e 7 (Norme comuni valide per le sezioni Incendio, Danni elettrici ed elettronici e Furto).
→ 13. Reclami
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:
I reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
b) numero della polizza e nominativo del contraente;
c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21
- 00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” al link “Reclami”.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Reclami”.
→ 14. Arbitrato AVVERTENZA
Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l’ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista “procedura per la valutazione del danno”, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative condizioni generali di assicurazione (CGA).
Relativamente alla Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, come previsto dall’art. 6.7 delle Condizioni che regolano
l’assicurazione di Tutela Legale.
L’arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
MEDIAZIONE
Xxxxx restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.
Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A.
GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione
Contraente il soggetto che stipula il contratto.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE “IMPRESA TURISMO”
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
Franchigia la parte di indennizzo, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di
legge nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
Rapina L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.
Scoperto la parte di indennizzo, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Cliente/Ospite persona regolarmente registrata secondo le norme vigenti, che dispone
dell’alloggio o dell’area attrezzata per la sosta.
Affittacamere/Garnì struttura composta da camere ubicate anche in più appartamenti arredati, in
uno o più fabbricati o in parte di essi, con servizio di alloggio ed eventualmente prima colazione e servizi accessori.
Albergo/Hotel/Motel struttura ricettiva, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più
fabbricati o in parte di essi ed eventualmente vitto e servizi accessori.
Campeggio struttura ricettiva con eventuali servizi accessori costituita da area recintata con spazi attrezzati per la sosta o il soggiorno di ospiti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, o dotati di allestimenti (bungalow o simili) per il soggiorno di ospiti sprovvisti di tali mezzi.
Case vacanza fabbricati arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.
Impianto solare termico insieme di collettori solari che consentono di utilizzare il calore del sole per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Impianto (solare) fotovoltaico impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, composto da moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell’impianto.
Posti letto letti disponibili nella struttura turistica, con esclusione di culle e lettini aggiunti per bambini.
Residenze struttura ricettiva a gestione unitaria, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, dotate di servizio autonomo di cucina.
Rifugio fabbricato idoneo ad offrire ospitalità in zone montane d’alta quota, fuori dai centri abitati.
Non rientrano in questa definizione i bivacchi ed i ricoveri intesi quali modeste costruzioni sempre incustodite ed aperte, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d’emergenza.
Servizi accessori bar, ristorante, sale convegni, lavanderia, negozi, parrucchiere; sauna, solarium, campi da tennis, piscine, palestre ed attrezzature sportive in genere che non richiedano controllo medico; taverne, sale da ballo e discoteche di superficie non superiore a 2/10 della superficie complessiva dei piani dell’esercizio, autorizzati dalle competenti Autorità; locali per il noleggio e la riparazione di sci, biciclette ed altre attrezzature sportive.
Villaggio turistico struttura ricettiva a gestione unitaria, per la sosta o il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.
Veicoli autovetture, motociclette, caravan, roulotte e camper con relative verande e simili accessori, tende di proprietà dei clienti, custoditi nel garage dell’esercizio o all’aperto, su piazzole o in appositi spazi opportunamente attrezzati.
Impresa Turismo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Impresa Turismo/Mod. X02120 – edizione novembre 2012
INDICE Pagina
DEFINIZIONI 3
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER SETTORE TURISTICO (Valide per tutte le Sezioni) 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI 7
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato 7
• Definizioni 7
• Condizioni di Assicurazione Incendio 10
SEZIONE B – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI 22
SEZIONE C - FURTO
• Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato 23
• Definizioni 23
• Condizioni di Assicurazione Furto 25
NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI:
A) INCENDIO – B) DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI – C) FURTO 30
SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato 34
• Definizioni 34
• Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile 34
SEZIONE E - TUTELA LEGALE
• Definizioni 44
• Condizioni di Assicurazione Tutela Legale 45
SEZIONE F – TUTELA DEL CLIENTE 50
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IMPRESA TURISMO
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR 51
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a
carico dell’Assicurato.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione
della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER SETTORE TURISTICO (Valide per tutte le Sezioni)
Cliente/Ospite persona regolarmente registrata secondo le norme vigenti, che dispone dell’alloggio o dell’area attrezzata per la sosta.
Affittacamere/Garnì struttura composta da camere ubicate anche in più appartamenti arredati, in uno o più fabbricati o in parte di essi, con servizio di alloggio ed eventualmente prima colazione e servizi accessori.
Albergo/Hotel/Motel struttura ricettiva, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più fabbricati o in parte di essi ed eventualmente vitto e servizi accessori.
Campeggio struttura ricettiva con eventuali servizi accessori costituita da area recintata con spazi attrezzati per la sosta o il soggiorno di ospiti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, o dotati di allestimenti (bungalow o simili) per il soggiorno di ospiti sprovvisti di tali mezzi.
Case vacanza fabbricati arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.
Impianto solare termico insieme di collettori solari che consentono di utilizzare il calore del sole per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Impianto (solare) fotovoltaico impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, composto da moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell’impianto.
Posti letto letti disponibili nella struttura turistica, con esclusione di culle e lettini aggiunti per bambini.
Residenze struttura ricettiva a gestione unitaria, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, dotate di servizio autonomo di cucina.
Rifugio fabbricato idoneo ad offrire ospitalità in zone montane d’alta quota, fuori dai centri abitati.
Non rientrano in questa definizione i bivacchi ed i ricoveri intesi quali modeste costruzioni sempre incustodite ed aperte, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d’emergenza.
Servizi accessori bar, ristorante, sale convegni, lavanderia, negozi, parrucchiere; sauna, solarium, campi da tennis, piscine, palestre ed attrezzature sportive in genere che non richiedano controllo medico; taverne, sale da ballo e discoteche di superficie non superiore a 2/10 della superficie complessiva dei piani dell’esercizio, autorizzati dalle competenti Autorità; locali per il noleggio e la riparazione di sci, biciclette ed altre attrezzature sportive.
Villaggio turistico struttura ricettiva a gestione unitaria, per la sosta o il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.
Veicoli autovetture, motociclette, caravan, roulotte e camper con relative verande e simili accessori, tende di proprietà dei clienti, custoditi nel garage dell’esercizio o all’aperto, su piazzole o in appositi spazi opportunamente attrezzati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
🡲 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
🡲 Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’ art. 1901 del Codice Civile.
🡲 Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
🡲 Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
🡲 Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
🡲 Art. 6 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
🡲 Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
🡲 Art. 8 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
🡲 Art. 9 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
🡲 Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
🡲 Art. 11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
🡲 Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
🡲 Art. 13 – Indicizzazione
Qualora sia espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Sezione “A” - Incendio ed Eventi Speciali
a) Il fabbricato in cui si trovano i “locali dell’Azienda” relativi all’attività dichiarata in polizza ha le seguenti caratteristiche costruttive:
Ia classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno.
IIa classe: strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili.
Per entrambe le classi sono tollerati:
• i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
• le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stesso.
IIIa classe: comunque costruito
N.B.: Le strutture portanti costituite da “legno lamellare”, nonché l’assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contenuto a) mobilio, arredamento ed attrezzatura dell’esercizio assicurato, dotazioni, scorte e provviste, biancheria, macchine elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, impianti portatili, telefonici e citofonici mobili interni, macchine e dotazioni dell’ufficio, insegne, tende parasole, il tutto anche all’aperto nell’area adiacente di pertinenza dell’esercizio, fermo quanto indicato al punto 2.1 – Eventi atmosferici - lett. b) dell’art. 2 – Garanzie aggiuntive.
b) opere di xxxxxxxxx, abbellimento ed utilità ai fabbricati;
c) contatori di luce, acqua e gas, ed in genere la parte di impianti posti all’interno dell’esercizio;
d) effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti esclusi gioielli, preziosi e valori; mobilio ed arredamento dell’abitazione del proprietario o del gestore dell’esercizio assicurato e dei suoi familiari, se tale abitazione è ubicata nei locali dell’esercizio o è contigua ad esso;
e) quadri, sculture, tappeti, arazzi, mobili d’antiquariato ed oggetti d’arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell’abitazione del gestore, col massimo indennizzo di 15.000,00 euro per singolo pezzo, gioielli preziosi e valori di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti;
f) cose dei clienti consegnate all’Assicurato (art. 1784 del Codice Civile), compresi gioielli preziosi e valori,
escluso quanto indicato nella definizione di “Fabbricato”.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato l’intera costruzione edile, o la porzione di essa, ove si svolge l’attività dichiarata, le dipendenze e la porzione di fabbricato adibita ad abitazione del proprietario, del gestore dell’esercizio o dei dipendenti, anche se in corpi separati, purché nella medesima ubicazione.
Sono comprese opere di fondazione o interrate, rivestimenti e finiture, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, di illuminazione, comunicazione, segnalazione, riscaldamento e condizionamento, impianti solari termici (pannelli solari), impianti fotovoltaici con potenza massima di 5 kwp, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli anche elettrici, antenne e altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto indicato nella definizione di “Contenuto”.
Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione,
l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non
danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili • gas combustibili;
• sostanze e prodotti non considerati “esplodenti” con punti di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.
Nell’esercizio assicurato possono esistere “infiammabili” in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione e pulizia, nonché la normale scorta ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento.
Lastre lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, specchi fissi, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell’area di pertinenza.
Materiali autoestinguenti materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola
sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi).
Muro pieno il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente
metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.
Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Strutture in legno lamellare quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite “testa a
testa” nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull’altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l’asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
Terrorismo un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto - Copertura – Xxxxx Xxxxx: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere
il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO
🡲 Art. 1 - Rischio assicurato
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.2 - Eventi Sociopolitici- Terrorismo
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 mt. da esse.
La Società risarcisce inoltre:
f) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio nonché i danni provocati non sconsideratamente dall’Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l’incendio stesso;
g) le spese necessarie per:
- demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo complessivo pagabile a termini di polizza e con il limite di 10.000,00 euro relativamente alle spese per operazioni di conferimento, decontamina- zione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- la rimozione ed il ricollocamento delle cose assicurate alla partita “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
h) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosioni o scoppi esterni, verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
i) i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
l) danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, derivanti da rovina di ascensori e di monta- carichi, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso, fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo;
m) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
n) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
o) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (esclusi veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, fermo quanto indicato all’art. 5 – Franchi- gie/scoperti/limiti di indennizzo.
Si intendono inoltre sempre operanti le seguenti condizioni aggiuntive
1.1 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo) Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equi- valenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
A) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
B) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad A), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2) agli effetti dell'art. 8 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto, Danni elettrici ed
elettronici e Guasti alle macchine – Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
A) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
B) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
C) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, 7I e 7II – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni;
5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto cose in stato di attività, escluse quelle fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro ed escluse le scorte e le provviste, gli effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti, nonché quanto descritto alla lettera e) della definizione di “Contenuto”;
7) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.
1.2 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l’Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
1.3 - Colpa grave
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
1.4 - Contiguità e vicinanze pericolose
Con riferimento all'art. 4 – Aggravamento del rischio - delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
1.5 - Universalità dell'assicurazione
L'Assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca la struttura turistica (ivi compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area della struttura turistica.
Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza della struttura deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
1.6 - Modifiche costruzioni
Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell'art.1907 del Codice Civile.
1.7 - Merci e attrezzature presso terzi
Parte del contenuto, fino ad un massimo del 5%, può trovarsi temporaneamente e si intende assicurato anche presso terzi, in fabbricati con caratteristiche costruttive pari a quelle previste nelle dichiarazioni dell’Assicurato.
1.8 - Operazioni di carico e scarico
Agli effetti delle sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.
1.9 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte o non siano ipotizzabili contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata dalla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa della stessa attività che svolgeva prima del sinistro;
- verrà in essere trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
1.10 - Operazioni peritali
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
1.11 - Conservazione tracce sinistro
A parziale deroga dell'art. 2 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme Comuni, fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.
1.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita
In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 - Pagamento dell'indennizzo - delle Norme Comuni a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
1.13 - Onorario periti
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme Comuni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
1.14 - Oneri di ricostruzione/urbanizzazione
La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all’epoca.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
1.15 - Trasporti eccezionali
Qualora per il trasporto dei materiali non sia ragionevolmente possibile utilizzare alcun mezzo ordinariamente impiegabile per la costruzione e/o demolizione di un fabbricato, verrà indennizzata la spesa effettivamente sostenuta, al netto di eventuali sovvenzioni/contribuzioni, per il trasporto a mezzo elicottero e/o sistemi alternativi. La Società indennizzerà comunque il sistema di trasporto più economico in ragione della posizione dell’esercizio sinistrato.
1.16 - Oneri peritali
La Società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
1.17 - Spese di riparazione e di ricostruzione di archivi, registri, documenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, rimborso le spese di riparazione e quelle di ricostruzione di archivi, documenti, registri, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro un termine di 24 mesi dal sinistro.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
1.18 - Danni indiretti
In caso di sinistro, l’indennizzo dovuto per le partite “Fabbricato” e “Contenuto” sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 10% dell’indennizzo, con il massimo di 60.000,00 euro, fermo quanto stabilito dall’art. 6 - Limite massimo dell’indennizzo – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
1.19 - Furto di fissi ed infissi
La Società risponde del furto di fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato fino al limite indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
1.20 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
🡲 Art. 2 - Garanzie aggiuntive, valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo sovrappremio (con eventuale indicazione della somma assicurata)
2.1 - Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano:
- concomitanza e correlazione tra l’evento atmosferico di cui alla lett. a) e il danno subito come
indicato alla lett. b); oppure
- l’impossibilità temporale dell’Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli e- venti previsti alla lett. a) prima che si verificassero i danni previsti alla lett. b).
La Società non risponde dei danni:
a. causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b. subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti (ad eccezione dei recinti in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- impianti fotovoltaici ed altri enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- pannelli solari, a meno che non siano incorporati nel tetto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici per effetto di grandine.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.2 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.
Si intendono comunque sempre esclusi i danni:
a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
Ai soli fini della presente garanzia non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
• qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
2.3 - Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia la Società indennizzerà inoltre il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Sono escluse dal risarcimento le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti al di sotto del livello stradale.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.4 - Allagamenti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all’interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini;
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.5 - Colaggio da impianti automatici di estinzione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifi- che costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) dei danni causati dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.6 - Gelo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.
Sono comunque escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.7 - Ricerca e ripristino del guasto
A parziale deroga delle esclusioni previste dagli artt. 2.3 - Acqua condotta, 2.5 - Colaggio impianti automatici di estinzione e 2.6 - Gelo, la garanzia comprende le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale di cui sopra. Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.8 - Occlusione condutture
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento - esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, verificatisi all’interno dei fabbricati assicurati.
Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.9 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti al servizio dei locali dell’azienda assicurati, accertata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dell’ente stesso il blocco dell’erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.10 - Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
La Società non risarcisce i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
(*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
2.11 - Eventi atmosferici per enti all’aperto (nella forma a Primo Rischio)
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.1 - Eventi atmosferici - resta convenuto che la Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati a:
- cose assicurate poste all'aperto per loro naturale destinazione, (quali insegne, teli e tendoni e coperture termiche delle piscine);
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati. Sono esclusi in ogni caso i danni ai veicoli.
Fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.12 - Grandine su fragili (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
Fermo quanto disposto all’art. 2.1 - Eventi Atmosferici e ad integrazione dello stesso, la Società risponde – dei danni causati dalla grandine a:
− pannelli solari non incorporati nel tetto ed impianti fotovoltaici fino a 5 Kwp;
− serramenti, vetrate e lucernari in genere;
− lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e fermo quanto disposto dall’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di inden- nizzo.
2.13 - Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Norme Comuni e con le Norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8 - Assicurazione parziale delle Norme Comuni, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
2.14 - Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile
2.15 - Cose dei clienti non consegnate al gestore dell’esercizio
In caso di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, fossero arrecati agli effetti personali ed agli oggetti portati dai clienti nell’esercizio e non consegnati al gestore dello stesso.
La somma di garanzia per ogni cliente è limitata all’importo precisato in polizza.
Qualora il numero dei posti letto al momento del sinistro, sia superiore a quello indicato in polizza per oltre il 10%, il massimo risarcimento per cliente sarà proporzionalmente ridotto.
2.16 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1 lett. g) - Rischio assicurato - la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 50% della somma stessa.
Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
2.17 - Onorari dei periti
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma indicata sulla scheda di polizza, alle condizioni e in aggiunta a quanto previsto all’art. 1.13 – Onorario periti - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
2.18 - Merci in refrigerazione (nella forma a Primo Rischio)
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
c) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
d) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata a questo titolo ed ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore per le celle e a 6 ore per gli altri contenitori.
Relativamente ai soli banchi ed armadi frigoriferi l’indennizzo verrà pagato con il limite del 50% della somma assicurata, fermo quanto indicato all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo. Nel caso di danno riconducibile ad Evento Sociopolitico o Terrorismo - art. 2.2 - l’indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando quanto previsto all’art. 5 Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - alle voci Eventi Sociopolitici e Terrorismo.
2.19 - Perdita di pigioni (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
2.20 - Perdita di profitto (nella forma a primo Xxxxxxx)
La Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato la perdita economica effettiva e documentata che gli sia derivata, durante la validità della polizza, dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività causata da:
a) difficoltà di accesso per incendio, esplosione o scoppio di beni di terzi vicini;
b) intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell’attività per ordine dell’autorità;
c) malattie contagiose od infettive di clienti o dipendenti che provochino la chiusura come al precedente punto;
d) chiusura temporanea imposta dell’autorità per motivi sanitari;
e) isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve.
Sono comprese in garanzia le spese che l’Assicurato abbia avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla Tabella prezzi.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
2.21 - Indennità aggiuntiva a percentuale
In caso di sinistro, l’indennizzo relativo alle partite Fabbricato, e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo.
La presente garanzia non si intende operante qualora sia stata stipulata specifica polizza Xxxxx Xxxxxxxxx.
2.22 - Cristalli ed insegne (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all’aperto su appositi sostegni nell’area di pertinenza dell’azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.
Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa grave dell’Assicurato e del Contraente;
b) determinate da dolo o colpa grave delle persone delle quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere a norma di legge;
c) causate o agevolate da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) causate o agevolate da furto e rapina, consumati o tentati;
e) causate da trombe d’aria, grandine, bufere, tempeste; relativamente alle sole lastre orizzontali esterne ed ai lucernari non sarà corrisposto indennizzo superiore al 50% della somma assicurata.
Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
Sono esclusi i danni:
a) indennizzati in base ad un’altra garanzia prestata con la presente Sezione;
b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato e del Contraente;
d) subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
2.23 - Veicoli dei clienti (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società risponde dei danni materiali direttamente causati dagli eventi previsti in polizza ai veicoli dei clienti e/o dipendenti custoditi sia nell’autorimessa dell’esercizio, che all’aperto in apposito spazio opportunamente attrezzato.
Se al momento del sinistro i veicoli risultassero già assicurati per il rischio di incendio dai singoli proprietari, la presente estensione di garanzia è prestata in eccesso a tali coperture.
Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto contenuto nel veicolo.
Per i veicoli all’aperto non si intende operante la garanzia di cui all’art. 2.1 - Eventi atmosferici. Fermo quanto disposto dall’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
2.24 - Franchigia frontale
Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di 1.500,00 euro, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie all’art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
🡲 Art. 3 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane e valanghe;
d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
e) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
f) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l’Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
g) causati alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
h) di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
Salva l’inclusione con specifiche garanzie aggiuntive riportate in polizza, sono altresì esclusi i danni:
i) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
j) causati da eventi atmosferici, da allagamenti e da sovraccarico di neve;
k) alle cose dei clienti non consegnate al gestore dell’esercizio,e di cui questi deve rispondere anche ai sensi degli artt.1783 e seguenti del codice civile;
l) ai veicoli dei clienti;
m) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
🡲 Art. 4 - Pronto Intervento in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato ha la facoltà di richiedere, fermo quanto stabilito dall’art. 2 – Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni, in caso di sinistro presumibilmente superiore a 10.000,00 euro (diecimila) indennizzabile a termini della Sezione di polizza A - Incendio ed Eventi Speciali, l’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza post-sinistro, in seguito all’accordo tra la Società Assicuratrice Val Piave e BELFOR Italia S.r.l., azienda specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di sinistro.
I servizi di pronto intervento, i cui contenuti sono definiti nell’Allegato 1 di polizza, possono essere attivati utilizzando il Numero Verde
000 000 000
attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Il costo dell’intervento può essere a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di Salvataggio) e successivi, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusiva carico della stessa.
🡲 Art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo
Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l’applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati:
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di indennizzo (IN EURO O IN PERCENTUALE) | |
1.l | Rovina ascensori | per sinistro e periodo di assicurazione | |||
1.o | Urto veicoli | 250,00 | |||
1.13 | Onorari periti | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.14 | Oneri ricostruzione/ urbanizzazione | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.16 | Oneri peritali | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.17 | Spese di ricostruzione archivi | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.19 | Furto fissi ed infissi | 2.000,00 | per sinistro | ||
2.1 | Eventi atmosferici | 10% 1.000,00 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2 | Eventi Sociopolitici | 10% 1.000,00 | 80% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2 | Terrorismo | 10% 2.000,00 | 50% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.3 | Acqua condotta | 250,00 | 200.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.3 | Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro | 250,00 | 2.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.4 | Allagamenti | 10% 500,00 | 50.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.5 | Colaggio da impianti automatici di estinzione | 10% 2.500,00 | 50.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.6 | Gelo | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.7 | Ricerca e ripristino | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.8 | Occlusione condutture | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.9 | Spese per ricerca gas | 250,00 | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.10 | Sovraccarico neve | 10% 2.000,00 | 30% somma assicurata per partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.11 | Eventi atmosferici per enti all’aperto e/o fabbricati aperti ai lati | 10% 1.000,00 | Vedi specifica partita | ||
2.12 | Grandine su fragili | 10% 500,00 | Vedi specifica partita | ||
2.18 | Merci in refrigerazione | 250,00 | 50% somma assicurata | Relativamente a ciascun banco/armadio frigorifero | |
2.23 | Veicoli dei clienti | 50.000,00 30.000,00 | per veicolo in rimessa per veicolo all’aperto | ||
2.24 | Franchigia frontale | 1.500,00 | Riduzione premio 10% |
SEZIONE B – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI
🡲 Art. 1 – Rischio assicurato
La Società risponde, nella forma a primo rischio, dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, alle componenti elettriche ed elettroniche di:
a) elettrodomestici;
b) macchine per ufficio, registratori di cassa, personal computer e relative unità periferiche;
c) sistemi elettronici connessi alla gestione di impianti sportivi e ricreativi, quali piscine, vasche per idromassaggio, saune;
d) impianti fotovoltaici fino a 5 kwp;
e) gruppi statici di continuità, stabilizzatori;
f) centralini e impianti telefonici, videocitofonici, di allarme antincendio, antintrusione, antifurto;
g) dispositivi elettronici mobili di proprietà dell’Assicurato (quali, a titolo esemplificativo, Tablet PC, PC portatili , Smartphone).
h) altre apparecchiature a servizio esclusivo dell’attrezzatura, del macchinario e degli impianti dell’esercizio;
purché tali enti siano collaudati, pronti per l’uso a cui sono destinati e collegati ad impianti installati a norma di legge.
I danni subiti da dispositivi elettronici mobili saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate). Relativamente a tali dispositivi l’indennizzo non potrà essere superiore al valore dell’apparecchio al momento del sinistro.
🡲 Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) alle resistenze elettriche, ai tubi catodici e alle fonti di luce;
b) causati da usura o carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo, prova e dimostrazioni in occasioni di mostre, esposizioni o manifestazioni varie svoltesi nell’esercizio assicurato;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) indennizzati in base a garanzie prestate nella Sezione “A” - Incendio.
🡲 Art.3 - Forma di assicurazione - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo
La garanzia della presente Sezione è prestata nella forma a “primo rischio”, nel limite della somma assicurata e con l’applicazione per singolo sinistro dello scoperto di seguito indicato:
Art. | Titolo | SCOPERTO IN % | MINIMO DELLO SCOPERTO |
1 | Dispositivi elettronici mobili | 10% | 250,00 |
Sistemi elettronici per gestione di impianti sportivi | 10% | 300,00 | |
Altri impianti e apparecchiature | 10% | 150,00 |
SEZIONE C – FURTO
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.
Qualora l’esercizio assicurato rimanga aperto solo una parte dell’anno, l’Assicurato dichiara che durante il periodo di chiusura ogni apertura verso l’esterno dei locali situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale è difesa per tutta la sua estensione da mezzi di chiusura sufficienti, ovvero da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro.
Nei serramenti in lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purchè le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli sopraindicati costituiscono chiusure insufficienti.
Il Contraente o l’Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l’efficacia del
contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l’assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Armadio di sicurezza mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di
base:
a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura anti-strappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese;
b) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
- rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 200 kg.
Cassaforte mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:
- a mobile:
a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b. movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c. peso minimo: 200 kg.
- a muro:
- mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
Contenuto a) mobilio, arredamento ed attrezzatura dell’esercizio assicurato, dotazioni, scorte e provviste, biancheria, macchine elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, impianti portatili, telefonici e citofonici mobili interni, macchine e dotazioni dell’ufficio;
b) effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti esclusi gioielli, preziosi e valori; mobilio ed arredamento dell’abitazione del proprietario o del gestore dell’esercizio assicurato e dei suoi familiari, se tale abitazione è ubicata nei locali dell’esercizio o è contigua ad esso;
c) quadri, sculture, tappeti, xxxxxx, mobili d’antiquariato ed oggetti d’arte in genere, nonché servizi di argenteria, anche posti nell’abitazione del gestore, col massimo indennizzo di 12.000,00 euro per singolo pezzo;
d) cose dei clienti consegnate all’Assicurato (art. 1784 del Codice
Civile), esclusi gioielli, preziosi e valori.
Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.).
Fissi ed Infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Furto l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).
Rapina l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.).
Scasso/effrazione: forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di
protezione dei locali o dei mezzi di custodia contenenti i beni assicurati
Xxxxxx furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Serramento manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Valori monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, compresi gioielli, pietre preziose ed oggetti di metallo prezioso.
Vetro Antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di
sfondamento, costituito da:
a) due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;
b) un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO
🡲 Art. 1 - Rischio assicurato
La Società indennizza nella forma “a primo rischio” i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’Azienda:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lett. a). Nel caso in cui il furto sia avvenuto con uso fraudolento di chiavi la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10%.
Durante le ore di apertura dell’esercizio, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nell’esercizio stesso vi sia la costante presenza dell’Assicurato, o dei suoi familiari (o persone con lui coabitanti), o di suoi dipendenti, o di persone incaricate della sorveglianza dei locali e delle cose assicurate.
Sono altresì compresi i furti commessi:
d) attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
e) mediante rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le ore 8 e le ore 24;
f) con rottura dei vetri delle vetrine, purché avvenuti durante l’orario di lavoro e presenza di addetti all’interno dei locali dell’azienda;
g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda; Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Il danno sarà liquidato applicando quanto previsto all’art. 8 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
h) rapina ed estorsione delle cose assicurate, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di cu- stodia, nonché gli atti vandalici, cagionati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Fermo quanto indicato all’art. 8 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo;
l) furto commesso da dipendenti dell’Assicurato, durante l’orario di chiusura dei locali dell’azienda, purché non siano, tali dipendenti, incaricati della custodia delle chiavi medesime o della custodia o della sorveglianza dei locali dell’Azienda.
🡲 Art. 2 - Condizioni Aggiuntive sempre operanti 2.1 - Trasporto valori
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite Xxxxxx conseguenti a:
1) furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
2) furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
3) scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
4) rapina ed estorsione.
Sono assicurati con questa garanzia l’Assicurato e tutti gli altri addetti all’azienda mentre, fuori dall’azienda medesima, trasportano i valori al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.
Fermo quanto indicato all’art. 8) – Franchigie/scoperti/Limiti di indennizzo. 2.2 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 15.000,00 euro.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e a condizione che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 2 - Obblighi in caso di sinistro - delle Norme Comuni.
2.3 - Onorari dei Periti
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art.5
- Procedura per la valutazione del danno - delle Norme Comuni, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell’Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.
Fermo quanto indicato all’art. 8) – Franchigie/scoperti/Limiti di indennizzo. 2.4 - Xxxxx xxxxxxxxx
In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un
ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 6) – Limite massimo di indennizzo. 2.5 - Fiere
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che
possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all’interno dell’area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
Tale estensione di garanzia è prestata con l’avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.
Fermo quanto indicato all’art. 8) – Franchigie/scoperti/Limiti di indennizzo. 2.6 - Mezzi di protezione e chiusura
Qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura operanti ma non
rispondenti a quelli dichiarati, l’indennizzo verrà ugualmente liquidato, ma con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Detto scoperto non sarà comunque applicato se la mancata corrispondenza riguarda mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.
🡲 Art. 3 - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio
3.1 - Veicoli dei clienti
La garanzia è estesa, nel limite della somma indicata in polizza al furto totale e parziale dei veicoli dei clienti posti in locale chiuso adibito a garage dell’esercizio sia esso suddiviso in posti macchina e/o box, a condizione che il furto sia avvenuto secondo le modalità previste all’art.1 – Rischio assicurato.
Se al momento del sinistro i veicoli risultassero già assicurati per il rischio di furto dai singoli proprietari, la presente estensione di garanzia è prestata in eccesso a tali coperture.
Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto contenuto nel veicolo.
Fermo quanto indicato all’art. 8 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
3.2 Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori di proprietà dell’Assicurato o a lui consegnati, custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa fino alla concorrenza della somma assicurata a tale partita.
3.3 - Valori in armadi di sicurezza e/o in cassaforte
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori proprietà dell’Assicurato o a lui consegnati custoditi in armadio di sicurezza o in cassaforte chiusa a chiave, fino alla concorrenza della somma assicurata alle rispettive partite.
3.4 - Parziale chiusura dell’esercizio
Qualora il Contraente o l’Assicurato dichiari che l’esercizio è aperto tutto l’anno, è data facoltà di osservare un periodo di chiusura per ferie e per altri motivi alle seguenti condizioni:
a) se l’albergo rimane disabitato o incustodito per più di 30 giorni consecutivi l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle 24 del 30° giorno;
b) durante il periodo di chiusura ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da altre superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa per tutta la sua estensione nei modi previsti dalle Dichiarazioni dell’Assicurato riportate in polizza;
c) qualora i mezzi di chiusura risultassero diversi si applicherà lo scoperto del 30%.
3.5 - Fiere
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art.2 punto 2.5 – Fiere - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
3.6 - Trasporto valori
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate e in aggiunta a quanto previsto all’art. 2 punto 2.1) – Trasporto valori - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
3.7 - Guasti e atti vandalici
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 1 lettera i) – Xxxxxxx assicurato.
3.8 - Enti all’aperto
Fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica partita, l’assicurazione vale anche per gli enti posti all’aperto in prossimità dell’esercizio, purché in area completamente recintata il cui superamento richieda impiego di mezzi artificiosi o particolare agilità personale. L’attrezzatura dei servizi accessori di ristorazione, bar e zona relax dei clienti (quali insegne, tavolini, sedie, lettini ombrelloni e simili) può trovarsi in area anche non recintata, purché adiacente all’esercizio assicurato e purché, in assenza di personale, le attrezzature siano bloccate da catene e lucchetti.
Fermo quanto indicato all’art. 8 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
🡲 Art. 4 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto dalla lett. l) dell’art. 1 - Rischio assicurato;
- da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate dalla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
Relativamente ai valori, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.
🡲 Art. 5 - Coesistenza di scoperti - e di scoperto e franchigia - a carico dell’Assicurato
In caso di sinistro, qualora in applicazione delle Condizioni Generali e Aggiuntive di assicurazione debbano detrarsi dall’indennizzo due o più scoperti, non potrà detrarsi dall’indennizzo una somma superiore al 30% dello stesso.
Qualora uno scoperto coesista con una franchigia, la franchigia sarà considerata minimo assoluto.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art. 8 -Altre assicurazioni - delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto, con l’eventuale minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
🡲 Art. 6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a “primo rischio relativo”, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7 - Recesso in caso di sinistro - delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
🡲 Art. 7 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
🡲 Art. 8 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo
Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l’applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicato.
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di indennizzo (IN EURO O IN PERCENTUALE) | |
1 | Furto in orario di apertura | 10% 500,00 | |||
1.a.2 | Furto con uso fraudolento di chiavi | 10% | |||
1.g | Furto da vetrinette esterne | 300,00 | per sinistro | ||
1.i) | Guasti e atti vandalici | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000,00 | per sinistro | ||
2.1 | Trasporto valori | 20% | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000,00 | per sinistro | |
2.3 | Onorari periti | 2.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.5 | Fiere | 250,00 | 1.500,00 | per sinistro | |
3.1 | Furto veicoli | 250,00 | 30.000,00 | per veicolo | |
3.8 | Enti all’aperto | 20% 500,00 |
NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI:
A) INCENDIO - B) DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI - C) FURTO
🡲 Art. 1 - Macchinario in leasing ed apparecchiature elettroniche Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi:
- macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing
- apparecchiature elettroniche
qualora già coperti da apposita assicurazione.
🡲 Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro
L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro se quest’ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.
In caso di furto l’Assicurato deve inoltre:
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
Inoltre, relativamente alla Sezione B - Danni elettrici ed elettronici
9. la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
10. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
🡲 Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
🡲 Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
🡲 Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
🡲 Art. 6 - Mandato dei Periti I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2 - Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 7 seguente;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
🡲 Art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Relativamente alla Sezione A - Incendio:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
III - Veicoli, quadri, oggetti d’arte, gioielli, preziosi e valori - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Relativamente alla Sezione B – Xxxxx elettrici ed elettronici
Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
L’ammontare del danno si determina:
Relativamente alla Sezione A - Incendio:
- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per quanto indicato ai punti II e III - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Relativamente alla Sezione B – Xxxxx elettrici ed elettronici
nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
l’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
b) non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto delle cose assicurate;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3), diminuito dell’importo stimato come al punto 4).
Relativamente ai dispositivi elettronici mobili (Tablet PC, PC portatili, Smartphone) in nessun caso l’indennizzo potrà essere superiore al valore dell’apparecchio al momento del sinistro.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
Relativamente alla Sezione C - Furto:
calcolando il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Relativamente alle Sezioni B – Xxxxx elettrici ed elettronici
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
🡲 Art. 8 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le modalità dell’articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
🡲 Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato.
SEZIONE D - RESPONSABILITA' CIVILE
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
I parametri numerici variabili sono quelli indicati sulla scheda di polizza e il superamento di tali limiti costituisce aggravamento di rischio come previsto dall’art. 10 – Variazione del numero dei posti letto, o degli appartamenti o delle piazzole/bungalow.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Massimale l’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.
Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
🡲 Art. 1 - Rischio assicurato
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dichiarato in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione al- l’attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento. Sono comunque escluse le malattie professionali.
Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
Tanto l’assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l’assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
Qualora l’Assicurato abbia precisato in polizza che l’esercizio rimane aperto solo per una parte dell’anno, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo di apertura dell'esercizio, fatta eccezione per le garanzie previste all’art. 6.1 - 6.5 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.12 - 6.13 -
6.14 - 6.16 lett d), e), f), g), che si intendono valide per l’intera annualità assicurativa.
🡲 Art. 2 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d’affari, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, vale per il mondo intero.
🡲 Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3) i prestatori di lavoro, che subiscano un danno in occasione di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indicato all’art. 7.9 - Danni corporali subiti da persone non alle dirette dipendenze, se compreso in garanzia
🡲 Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
🡲 Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
🡲 Art. 6 - R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive sempre operanti
6.1 - Proprietà e conduzione dei fabbricati
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati ove si svolge l’attività dichiarata ed eventualmente dei locali adibiti a civile abitazione dell’Assicurato, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi impianti solari termici (pannelli solari), impianti fotovoltaici con potenza massima di 5 kwp, ascensori, montacarichi e scale mobili, degli spazi adiacenti di pertinenza dei
fabbricati stessi anche tenuti a parco o a giardino, strade private, recinzioni compresi i cancelli, anche elettrici, e parco giochi (esclusi tappeti elastici) ad uso esclusivo dei clienti dell’esercizio.
I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell’azienda. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, rigurgito di fogne, fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
Se il fabbricato è in condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
6.2 - Esercizio di servizi accessori e attività complementari
La garanzia comprende l’esercizio dei servizi accessori ad uso esclusivo dai clienti dell’esercizio, purchè tali servizi siano gestiti direttamente dall’Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate.
E’ altresì compresa l’organizzazione di convegni, mostre, passeggiate, gite turistiche ed escursioni
(senza accesso a rocce, ghiacciai e vie ferrate).
6.3 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi i familiari coadiuvanti), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.
6.4 - Committenza auto
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dei clienti, di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
6.5 - Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole (compreso l’allevamento), o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
6.6 - Danni da prodotti venduti
La garanzia comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Limitatamente ai prodotti alimentari, la garanzia è estesa ai danni corporali provocati da difetto originario dei prodotti, di produzione e preparazione artigianale dell’assicurato medesimo, venduti o somministrati direttamente al consumatore finale
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
6.7 - Decreto Legislativo 81/2008
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.
6.8 - Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
6.9 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
L’assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell’assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
6.10 - Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate
La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, semprechè abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
6.11 - Inquinamento accidentale
La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.
Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.
Si intende compreso anche l’inquinamento acustico.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
6.12 - Difesa penale
La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.
6.13 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente.
L’assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera semprechè:
a) l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto X.Xxx., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
b) dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
6.14 - Causale incendio
La garanzia comprende, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “Ricorso terzi” la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
6.15 - Decreto Legislativo 155/1997 (HACCP)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 155/1997 e successive modifiche “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” (normativa HACCP).
6.16 - La garanzia comprende altresì la responsabilità dell’Assicurato per i danni:
a) provocati da persone non alle dipendenze dell’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga, in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l’Assicurato debba risponderne ai sensi dell’art. 2049 C.C.; la garanzia opera esclusivamente per i danni che siano conseguenza di un fatto colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato;
b) a veicoli dei prestatori di lavoro in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l’attività dell’Assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, sempreché il danno sia conseguenza dell’attività dell’Assicurato medesimo. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai veicoli per i quali sussista l’obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento;
c) ai veicoli dei clienti regolarmente parcheggiati in rimessa o all’aperto in apposito spazio opportunamente attrezzato di pertinenza dell’albergo, purché l’assicurato non abbia la custodia delle chiavi. Si intendono esclusi i danni derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni “A” Incendio e “C” Furto. Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento;
d) derivanti dall’organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell’azienda, nonché dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
e) in conseguenza dell’esercizio di attività connesse alla difesa dell’azienda da atti dolosi di terzi, anche mediante l’utilizzo di personale non alle dipendenze dell’Assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, e semprechè l’Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;
f) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell’Azienda, purché entro il territorio nazionale, con l’esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.
Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell’Assicurato quale committente dei lavori suddetti;
g) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci, ferme le esclusioni di cui ai punti 9 e 13 dell’art. 9;
h) corporali, subiti dai corsisti o stagisti, compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
i) derivanti dall’impiego di un propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo.
j) con riferimento alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), resta convenuto che l’assicurazione conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi previsti dal summenzionato articolo in quanto ciò derivi non da responsabilità dell’Assicurato, ma da ritardi burocratici dei competenti organi.
🡲 Art. 7 R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e se è stato corrisposto il relativo premio
7.1 - Responsabilità Civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate
La garanzia è estesa ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile, esclusivamente per i clienti/ospiti dell’esercizio, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, compresi i danni causati da lavatura, smacchiatura e stiratura.
La somma massima di garanzia è riferita ad ogni cliente e limitata all’importo precisato in polizza. Agli effetti dell’applicazione di tale limite, le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare saranno comunque considerati unico cliente, anche se alloggiate in più stanze.
Relativamente ai valori portati e non consegnati la garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun cliente, limite che viene elevato a 2.500,00 euro qualora tali valori fossero custoditi in casseforti (anche prive dei requisiti previsti dalle Definizioni) messe a disposizione dei clienti nelle camere o in locali appositamente attrezzati e purché in caso di sottrazione la stessa sia avvenuta con comprovata effrazione dei mezzi di custodia.
La garanzia non vale per:
a) xxxxxxxx, preziosi e valori consegnati in custodia all’Assicurato; e per quelli che egli si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
b) veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
Relativamente alle attrezzature sportive di proprietà dei clienti (biciclette, sci e simili) la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 500,00 euro per ciascun cliente.
Si intendono comprese le cose portate - consegnate e non - nei locali dei servizi accessori gestiti direttamente dall’Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate, con il massimo indennizzo per ogni cliente danneggiato di 1.500,00 euro, esclusi gioielli, preziosi e valori.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
7.2 - Responsabilità civile per attrezzature sportive dei clienti nei locali di deposito
La garanzia è estesa ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi di legge per sottrazione, distruzione o deterioramento delle attrezzature sportive dei clienti/ospiti dell’esercizio, non consegnate all’albergatore, ma riposte nei locali adibiti a deposito messi a disposizione dei clienti, all’interno o nelle immediate adiacenze della struttura assicurata, con il limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo indicato all’apposita partita sulla scheda di polizza. In ogni caso la Società non sarà tenuta oltre il limite di cento volte il costo dell’alloggio per giornata per ogni cliente danneggiato.
In caso di sottrazione delle attrezzature, la presente estensione è operante purché vi sia stata comprovata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali di deposito.
Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento. 7.3 - Cure termali
La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all’esercizio di idroterapia, fangoterapia, fienoterapia ed altre attività termali che richiedano controllo medico, esclusa la responsabilità professionale del personale medico e paramedico.
L’efficacia dell’assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell’albergatore e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
7.4 - Trattamenti estetici- beauty farm
La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all’esercizio di beauty farm per trattamenti estetici che non richiedano controllo medico. I danni a terzi derivanti dall’utilizzo di tinture, decoloranti, creme ed altri prodotti in uso per lo svolgimento dell’attività sono compresi a condizione che si manifestino non oltre il trentesimo giorno da quello del trattamento, sempreché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell’assicurazione. Sono comunque esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento.
L’efficacia dell’assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell’albergatore e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
7.5 - Servizi accessori, cure termali e beauty farm aperti a utenti esterni
Qualora sia espressamente dichiarato in polizza che i servizi accessori, le strutture per le cure termali e per i trattamenti estetici sono aperti anche a clienti non regolarmente registrati nell’esercizio, le garanzie previste ai punti 6.2 – Esercizio di servizi accessori, 7.3 - Cure termali e 7.4 - Trattamenti estetici e beauty farm sono estese alla responsabilità dell’assicurato nei confronti di tali utenti esterni, sempre che tali garanzie siano state richiamate e che per esse sia stato versato il dovuto sovrappremio.
7.6 - Noleggio di biciclette, slitte ed altre attrezzature sportive
La garanzia viene estesa alla proprietà di biciclette (anche elettriche), slitte senza motore, imbarcazioni a remi e windsurf, in numero non superiore a 50 (cinquanta) dati a noleggio ai clienti.
E’ in ogni caso esclusa la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sull’Assicurato per l’uso delle attrezzature stesse nonché la responsabilità dell’Assicurato derivante dall’utilizzo, da parte dei Clienti, di piste da sci, percorsi ciclabili e specchi d’acqua.
7.7 - Accompagnatore guida
La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato o di altra persona alle dirette dipendenze nella sua qualità di accompagnatore-guida di gite turistiche ed escursioni effettuate dai clienti dell’esercizio nell’ambito del territorio italiano, nella Repubblica di X. Xxxxxx e Città del Vaticano. Rimangono escluse le scalate di rocce e ghiacciai, l’attraversamento di ghiacciai e nevai, l’accesso e il percorso di vie ferrate, la pesca subacquea e di altura.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità riconducibile all’Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.
7.8 - Parcheggio con custodia delle chiavi
A parziale deroga dell’art. 6.16 lett. c), la garanzia comprende la responsabilità dell’Assicurato e delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere, per i danni subiti dai veicoli dei clienti, regolarmente parcheggiati in rimessa o in apposito spazio opportunamente attrezzato di pertinenza esclusiva dell’albergo, anche quando l’Assicurato abbia la custodia delle chiavi dei veicoli stessi. Si intendono compresi i danni subiti da tali veicoli nel percorso strettamente necessario tra l’esercizio assicurato e l’autorimessa ove i veicoli vengono custoditi.
Sono esclusi i danni derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni “A” Incendio e “C” Furto. Fermo quanto previsto all’art. 11 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
7.9 - Danni corporali subiti da persone non alle dirette dipendenze
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni corporali subiti dalle persone non dipendenti dall’Assicurato, compresi artisti e orchestrali, delle quali l’Assicurato si avvalga nello svolgimento dell’attività dichiarata. Resta inteso che tale estensione di garanzia è prestata in eccesso ad eventuali coperture stipulate dalle predette persone.
7.10 - Sale da ballo, discoteche
La garanzia si intende estesa all’esercizio di sale da ballo e discoteche aventi superficie non superiore a 2/10 della superficie complessiva dei piani del fabbricato, ad uso sia dei clienti dell’albergo che di terzi.
La garanzia è prestata alla condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
7.11 - Organizzazione e pratica di attività sportive
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell’esercizio, compresi il maneggio e le escursioni. Rimangono escluse le scalate di rocce e ghiacciai, l’attraversamento di ghiacciai e nevai, l’accesso e il percorso di vie ferrate, la pesca subacquea e di altura.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano alle attività di equitazione e subacquea.
7.12 - Condizione relativa ai campeggi
La garanzia prevista all’art. 7.1- Responsabilità Civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate - si intende prestata per ciascuna piazzola e/o bungalow fino alla concorrenza della somma indicata in polizza.
La garanzia non vale per gioielli, preziosi e valori.
Sono compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei clienti, limitatamente al periodo di apertura del campeggio, con esclusione degli autoveicoli, con il limite di 3.000,00 euro per piazzola.
7.13 – Condizioni relative ai residence e case vacanza
a) Responsabilità Civile per cose consegnate o non consegnate
Il massimale stabilito in polizza per la garanzia di cui all’art. 7.1 – Responsabilità Civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate deve intendersi per ciascun appartamento assicurato.
b) Conduzione degli appartamenti
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante ai clienti del residence per la conduzione degli appartamenti presi in affitto ed unicamente:
a) ai danni da caduta di oggetti vari dalle finestre, balconi ed altre aperture dei locali occupati o dalle parti comuni del fabbricato;
b) ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici, di apparecchi elettrodomestici e simili, compresi i relativi allacciamenti, purché non facenti parte del fabbricato;
c) da danneggiamenti delle parti comuni del fabbricato nel quale si trovano i locali presi in affitto;
d) da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dai clienti.
e) la presente estensione di garanzia è prestata in eccesso alle eventuali coperture stipulate dai singoli Clienti.
Fermo quanto previsto all’art. 11 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.
7.14 – Condizioni relative ai rifugi
Il massimale stabilito in polizza per la garanzia di cui all’art. 7.1 – Responsabilità Civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate – deve intendersi per ciascun cliente. Agli effetti dell’applicazione di tale limite, le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare saranno comunque considerati unico cliente.
La garanzia non vale per gioielli, preziosi e valori.
7.15 – Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 1 lett. b) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL (e/o dalla Magistratura).
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in 500.000,00 euro per anno assicurativo.
La garanzia non vale:
1) per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV;
2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa.
Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Fermo in quanto compatibile l’art. 5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro – l’Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione di garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali polizze di altre Compagnie in corso al momento della denuncia del sinistro.
Fermo quanto previsto all’art. 11 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento. 7.16 – Danno biologico – abrogazione franchigia
La franchigia prevista dal punto b) 2. Dell’art. 1 – Rischio assicurato, si intende abrogata.
🡲 Art. 8 – Limitazione della garanzia ai soli locali dell’esercizio
La garanzia vale esclusivamente per quanto previsto dall’art. 6.1 – Proprietà e conduzione dei locali dell’azienda- il cui valore di ricostruzione è indicato in polizza.
Tale valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, escluso il valore dell’area. Se al momento del sinistro tale costo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.
🡲 Art. 9 – Esclusioni
L’assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. 6 e 7 – Condizioni Aggiuntive della presente Sezione – non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, anche ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile;
2) derivanti dalla proprietà o gestione di beauty farm, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, stabilimenti balneari;
3) derivanti dalla proprietà di attrezzature sportive date a noleggio ai clienti
4) derivanti all’assicurato dalla sua qualità di accompagnatore – guida di gite turistiche ed escursioni;
5) per danni subiti dai veicoli dei clienti parcheggiati in rimessa o in apposito spazio opportunamente attrezzato;
6) dalla proprietà o gestione di sale da ballo, discoteche, night club;
7) derivanti dall’organizzazione e dalla pratica di attività sportive;
8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
9) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
10) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
11) da furto, e quelli alle cose altrui derivanti da eventi previsti alla Sezione A –Incendio, che colpiscano cose dell’Assicurato o da lui detenute;
12) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
13) i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
14) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
15) derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:
16) da detenzione o impiego di esplosivi;
17) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
18) di qualunque natura:
- direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
- direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed – Jacob (VCJD);
- derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
19) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.
🡲Art.10 – Variazione del numero dei posti letto, o degli appartamenti o delle piazzole/bungalow
Premio e condizioni della presente polizza sono convenuti sulla base della dichiarazione dell’Assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero di posti letto o appartamenti, o piazzole/bungalow presenti nell’esercizio alla data di effetto del contratto.
Fermo quanto disposto dagli art. 1 – Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio e – Art. 4
– Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, ogni variazione in aumento di tali elementi.
Qualora al momento del sinistro il numero complessivo dei posti letto o appartamenti o piazzole/bungalow superi di oltre il 10% quello dichiarato (con il massimo di 10 unità in più) l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto.
🡲 Art. 11 – Franchigie, scoperti, limite di risarcimento
Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l’applicazione del limite di risarcimento per anno assicurativo di seguito indicato.
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO | Limite di risarcimento per anno assicurativo (IN EURO O IN PERCENTUALE) |
Per tutte le garanzie, ove non diversamente indicato | 200,00 | |||
1.b | RCO | 3.000,00 | ||
6.1 | RCT – Fabbricato- danni da acqua | 250,00 | 250.000,00 | |
6.4 | RCT – committenza auto | 250,00 | ||
6.5 | RCT – interruzione o sospensione attività | 10% min 1.500,00 | 50.000,00 | |
6.11 | RCT – Inquinamento accidentale | 10% min 2.500,00 | 100.000,00 | |
6.14 | Causale Incendio | 100.000,00 | ||
6.16 Lett. c | Danni a veicoli di terzi senza custodia chiavi | 250,00 | ||
7.1 | RC per cose consegnate o non | 250,00 | ||
7.1 | RC per cose portate nei locali servizi accessori | 10% min.250,00 | 1.500,00 per cliente | |
7.2 | RC per attrezzature sportive nei depositi | 10% min. 250,00 | - somma riportata in polizza per sinistro ed anno assicurativo; - 100 volte il costo dell’alloggio per giornata per ogni cliente. | |
7.4 | Trattamenti estetici | 250,00 | 50.000,00 | |
7.8 | Danni a veicoli di Terzi con custodia chiavi | 500,00 | ||
7.13 lett. b) | Conduzione appartamenti- danni da spargimento di acqua | 250,00 | ||
7.13 lett. d) | Conduzione appartamenti – danni da incendio | 1.500,00 | 50.000,00 | |
7.15 | RCO – malattie professionali | 3.000,00 | 500.000,00 |
SEZIONE E – TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Arbitrato Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Attività giudiziale Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto
dall’ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine
di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione Reato. Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e
cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale Xxxxx xxxxxxxx derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno
subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato , dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Spese di giustizia Spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato
in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte
vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-
164-173 e 174.
Sinistro o caso assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è
prestata l’assicurazione.
Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle
parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
PREMESSA
La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell’art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente e dei soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, familiari, affini che collaborano nell’attività apprendisti e stagisti.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato identificato in polizza.
Massimale
Per caso assicurativo senza limite annuo: 15.000,00 - 25.000,00 - 40.000,00 euro, da indicare nel frontespizio di polizza.
🡲 Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Le garanzie di Tutela Legale vengono prestate all'Assicurato identificato in polizza nell’ambito dell’attività di albergo, residenza turistica, ostello, pensione, bed and breakfast, affittacamere, garnì, villaggio turistico, campeggi e agriturismo; comprese le attività connesse come ad esempio la gestione di ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi.
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessario a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
• a carico dell’Assicurato, spettanti all’Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• sostenute dal Contraente/ Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
• processuali nel processo penale;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta; è garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art 7.
La Società assume a proprio carico l’I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti ( Avvocati e Periti incaricati) semprechè tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente/Assicurato.
🡲 Art. 2 – Ambito e garanzie
La garanzia è prestata a tutela del Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in polizza per le seguenti fattispecie:
a) difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
b) difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché vengano prosciolte o assolte con
decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e i casi di derubricazione del reato da doloso a colposo;
c) difesa nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe.
d) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
e) sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all’esercizio dell’attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall’Assicurato il relativo premio.
In tale caso l’assicurazione subentra:
1) dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
2) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.
f) sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sempreché il valore in lite sia superiore ad Euro 1.000;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel libro unico del lavoro ;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili ove viene svolta l’attività; comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguita negli immobili assicurati. Sono comprese anche le controversie per i lavori di ristrutturazione o ampliamento inerenti all’immobile assicurato.
g) per la difesa nei procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta, sono escluse le mere richieste di produzione di documenti.
Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.
Condizioni Aggiuntive valide solo se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo premio
🡲 Art. 3 - Vertenze contrattuali con i Clienti, Agenti e/o Rappresentanti
3.1 - Vertenze contrattuali con i clienti, agenti e/o rappresentanti, compreso recupero crediti (due denunce).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, agenti e/o rappresentanti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente stesso, compreso il recupero crediti, sempreché il valore in lite sia superiore ad Euro 500,00.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.).
La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
0.2 - Vertenze contrattuali con i clienti, agenti e/o rappresentanti compreso recupero crediti (quattro denunce).
Le garanzie di cui all’art 3.1 vengono prestate con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo.
3.3 - Recupero crediti in Unione Europea.
(Condizione prevista solo se richiamata la condizione aggiuntiva di cui agli artt. 3.1 o 3.2)
Le condizioni aggiuntive di cui agli artt. 3.1 o3.2 vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.
🡲 Art.4 – Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera.
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, e nei Paesi dell’Unione Europea, salvo non venga indicata per alcune garanzie una diversa estensione territoriale.
🡲 Art. 5 – Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
3. materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 lettera c;
4. controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
5. vertenze riguardanti contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e i vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in polizza;
6. vertenze contrattuali con i clienti salvo dove espressamente previsto nelle condizioni aggiuntive richiamate in polizza;
7. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
8. controversie relative ad operazioni di trasformazione acquisto cessione o affitto di azienda;
9. controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
10. controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti al libro unico del lavoro;
11. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
12. fatti dolosi dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 lett. b;
13. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
14. le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;
15. controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
16. controversie con la Società.
🡲 Art.6 – Insorgenza del sinistro
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
4. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
5. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
6. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
7. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente;
In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
🡲 Art. 7 – Denuncia del sinistro e scelta del Legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l’Assicurato deve conferire il mandato.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
🡲 Art. 8 – Gestione del sinistro Tutela Legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a del Codice delle Assicurazioni Private – d.lgs. 209/05) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7 Denuncia del sinistro e scelta del Legale.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere
preventivamente concordati con la Società; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
🡲 Art.9 – Disaccordo sulla gestione del sinistro – arbitrato mediazione
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
🡲 Art.10 – Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SEZIONE F - TUTELA DEL CLIENTE
🡲 Art. 1 - Bagaglio ed effetti personali
La Società garantisce il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal bagaglio e dagli effetti personali di proprietà del Cliente che questi abbia con sé al momento del sinistro, conseguenti a:
A) furto mediante effrazione, rottura o scasso dei mezzi di difesa;
B) rapina;
C) scippo;
D) danneggiamenti occasionali agli enti predetti nel tentativo o nell’esecuzione del furto, della rapina o dello scippo;
E) le spese necessarie per sostituire i documenti personali sottratti o irrimediabilmente danneggiati fino ad un importo massimo di 52 euro per sinistro.
Sono esclusi dalla garanzia:
• il borseggio;
• valori, campionari, cataloghi, collezioni e merci;
• cose riposte nel veicolo lasciato incustodito dalle ore 20 alle ore 6 e comunque riposte nel veicolo non chiuso a chiave oppure lasciate nel veicolo chiuso a chiave ma visibili dall’esterno;
• i danni in genere provocati da dolo o colpa grave del Cliente.
Le suddette garanzie sono prestate con la formula “Rimborso diretto”, come di seguito definito, col massimo risarcimento di 1.500 euro per periodo di assicurazione e col limite di 250 euro per sinistro.
🡲 Art. 2 - Rimborso diretto
Il gestore dell’esercizio assicurato è autorizzato ad anticipare, nei limiti stabiliti dal precedente art.44, il risarcimento del danno, previa presentazione da parte del Cliente di regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, nonché compilazione e sottoscrizione da parte dello stesso dell’apposita denuncia di sinistro.
La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, nonché della relativa ricevuta di effettuato pagamento.
🡲 Art. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
Il danno è determinato in base al valore che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulterà dalla documentazione fornita, dedotto il valore di ciò che eventualmente rimane dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né del mancato godimento od uso.
🡲 Art. 4 - Limiti territoriali e temporali
La garanzia vale entro i limiti della provincia in cui è situato l’esercizio assicurato e di quelle confinanti con la stessa e limitatamente al periodo in cui il Cliente è ospite dell’esercizio stesso e precisamente dal momento della sua registrazione fino al termine definitivo del suo soggiorno.
🡲 Art. 5 - Interruzione del soggiorno
La Società si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al gestore dell’esercizio per l’interruzione del soggiorno dovuto a malattia od infortunio, che abbiano per conseguenza un ricovero ospedaliero del Cliente stesso, o per rientro anticipato causato da decesso di genitori, fratelli, figli.
La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di 550,00 euro per sinistro e di 2.600,00 euro per periodo di assicurazione.
Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione Impresa Turismo
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR
🡲 1 - Programma di Pronto Intervento Azienda BELFOR (X.X.X. XXXXXX ) 1
Fermo quanto stabilito dall'art. 4 delle Condizioni di assicurazione Incendio – Pronto intervento in caso di sinistro - in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
🡲 2 - Prestazioni gratuite previste dal programma X.X.X. XXXXXX
Con la stipula della polizza Impresa Turismo con Assicuratrice Val Piave, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:
- Disponibilità di un Numero Verde 000 000 000 attivo 24 ore su 24 365 giorni all’anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR.
🡲 3 - Come attivare il servizio X.X.X. XXXXXX
- Contattare tempestivamente il numero verde 000 000 000.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.
🡲 4 - Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio
- Ogni prestazione BELFOR Italia S.r.l. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda
BELFOR sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BELFOR (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Assicuratrice Val Piave secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- l tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.
🡲 5 - Chi è BELFOR Italia S.r.l.
Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR International GmbH, BELFOR Italia vanta un’esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.
BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.
Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell' art. 13 del D.LGS. 196/2003, rilasciata a margine del presente contratto, Assicuratrice Val Piave informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento - e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.
Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, Assicuratrice Val Piave, può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.
Apponendo la firma al presente allegato l'interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di Assicuratrice Val Piave.
X02120 – edizione novembre 2012