persona casa
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protezione familiare per il mio mutuo
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per l’abitazione
connessa a mutuo
edizione dicembre 2010
AXA Assicurazioni S.p.A.
protezione familiare per il mio mutuo
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per l’abitazione
connessa a mutuo
edizione dicembre 2010
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Area Clienti
Sulla home page del sito xxx.xxx.xx è possibile registrarsi all’Area Clienti e consultare le polizze stipulate
con AXA Assicurazioni.
polizze attive
coperture assicurative
scadenze
condizioni contrattuali
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Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.
Avvertenza
Proroga e durata dell’assicurazione
Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.
Si rinvia per maggiori dettagli all’art. 21 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” e all’art. 26 “Proroga dell’assicurazione e durata dell’assicurazione” delle C.G.A.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Protezione Familiare per il mutuo, è un prodotto multigaranzia per l’abitazione, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, rivolto ai proprietari di fabbricati civili per i quali è stato contratto un mutuo ipotecario. La composizione delle garanzie offerte dal prodotto si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:
- Incendio, fulmine implosione e scoppio (art. 1 lettera “a” delle C.G.A.)
- Esplosione
(art. 1 lettera “b” delle C.G.A.)
- Caduta di aeromobili , di veicoli spaziali, di satelliti artificiali, di meteoriti, loro parti o cose trasportate nonché onda di pressione
(art. 1 lettera “c” delle C.G.A.)
e le conseguenze agli eventi di cui sopra quali:
- sviluppo fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione dell’energia elettrica, termica o idraulica;
- sa mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento , da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- azione del fulmine, per danni causati dalla caduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato;
- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di arrestare l’incendio ;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro;
- la Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà della casa assicurata e delle eventuali pertinenze (art. 15 delle C.G.A.) compresi i sinistri che comportino danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi Art. 15 delle C.G.A. lettera b)
compresa inoltre la responsabilità del proprietario dell’immobile / fabbricato:
- quando commissiona lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione della casa (art.15 delle C.G.A.);
- quando cose di terzi subiscano un danno materiale diretto a causa di incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa dell’Assicurato (art. 15 delle C.G.A. lettera a)
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.
Più precisamente per :
• la garanzia Incendio agli art. 1 e 4 delle C.G.A
• la garanzia di Responsabilità Civile agli art. 15 e 16 delle C.G.A
Avvertenza
Sospensione della garanzia
Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall’art. 21 delle C.G.A.
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d’indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali (massimo limite di indennizzo) opportunamente evidenziati sulle C.G.A, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
• la garanzia Incendio all’art. 1 delle C.G.A. nella parte retinata
• la garanzia di Responsabilità Civile all’art. 15 delle C.G.A. nella parte retinata
Esempi di applicazione di Franchigia:
• Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 – 100,00 = 900,00).
Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento
• Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, 00, l’importo liquidabile (3.000,00 - 100,00
= 2.900,00 ) non può essere superiore.
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:
• Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
• Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
• Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00 ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Assicurazione Parziale
In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall’ art. 1907 del C.C., salvo quanto disposto dall’art. 7 delle C.G.A
4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l’annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento, così come disposto dall’art. 19 delle C.G.A..
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 11 delle C.G.A.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento del rischio oggetto dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento nonché la cessazione del contratto di assicurazione. (art.24 delle C.G.A)
In caso di riduzione del rischio oggetto dell’assicurazione, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente / Assicurato, rinunciando al diritto di recesso. (Art. 25 delle C.G.A. )
Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell’elevazione di un ulteriore piano con l’edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio di rata semestrale imponibile non sia inferiore a 35,00 euro.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (X.Xxx.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Avvertenza
Al contratto, può essere applicato uno sconto nel caso in cui il premio venga pagato in un'unica rata.
Avvertenza
In presenza di contratto di assicurazione connesso a mutuo e ad altri contratti di finanziamento, per il quale sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo stesso o del finanziamento, AXA restituisce al debitore / assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In tale circostanza AXA tratterrà dal calcolo del rimborso quanto e indicato alla voce “spese amministrative sostenute per il contratto” a condizione che le stesse siano state esplicitate in proposta ed in polizza ovvero nel modulo di adesione della copertura assicurativa (art. 31 delle C.G.A).
La quota parte percepita in media dall’intermediario per la tipologia dei contratti di cui alla presente Nota Informativa, ammonta ad euro 42, 00 corrispondenti all’aliquota del 25,3%.
In alternativa AXA, su richiesta del debitore / assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (art. 31 delle C.G.A).
7. Rivalse
Avvertenza
Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire, salvo quanto disposto all’art.3 delle C.G.A., in rivalsa come disciplinato dal art. 1916 del C.C. a pag. 12 delle C.G.A.
A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:
Incendio propagatosi da un immobile confinante con la casa assicurata che la danneggi. AXA indennizzerà l’abitazione assicurata per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell’immobile da cui è scaturito l’incendio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso per ambo le parti in caso di sinistro, come disposto dall’art. 27 delle C.G.A.
Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. 206/2005 - “Codice del consumo”), di recedere dall’assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 5 del D.L. n. 7/2007 (c.d. Bersani due).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale.
10. Legge applicabile al contratto
In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n°5, 17, 18 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.
Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 7,8,9, 10, 12 e 13 delle C.G.A..
13. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:
posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, Corso Como, 17 – 00000 Xxxxxx fax – 0000000000.
avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’ art. 8 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Abitazione: i locali destinati a civile abitazione ed a eventuale studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:
a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall’esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall’esterno;
c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolata da altri fabbricati.
Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dalla polizza. Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Casa (fabbricato): la costruzione edile con strutture costruttive differenziate in base al tipo di costruzione dell’abitazione assicurata come indicato in polizza.
La costruzione può essere:
a) tradizionale, cioè costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
1) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla casa stessa;
2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
3) l’armatura del tetto in legno;
4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;
b) bioedilizia, cioè costruzione edile realizzata dopo il 1995 assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm. a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
La casa in bioedilizia si contraddistingue rispetto ad una costruzione convenzionale per un’elevata attenzione al risparmio energetico;
c) Chalet, cioè costruzione edile realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; solai anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
È tollerata la struttura portante e/o l’armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.
Relativamente alla copertura “Incendio e altri danni ai beni della famiglia”, sono compresi gli impianti fissi al servizio della casa quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all’aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate, pannelli e impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono inoltre comprese le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nella casa stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate ma sempre nell’ambito dell’ubicazione assicurata (articolo 818 C.C.). Si intende parte della casa anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 C.C.).
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di proprietà comune.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: l’importo, dedotto dall’importo indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio. Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Materiali si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a Incombustibili manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di
prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Parti: il Contraente ed AXA.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: il costo dell’assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Glossario
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo: si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno.
Valore Intero: forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall’articolo1907 C.C.
Protezione Familiare
Per il mio mutuo
Condizioni Generali di Assicurazione
contratto di assicurazione per I'Abitazione
connessa a mutuo
edizione dicembre 2010
Incendio ed altri danni alla casa
Danni alla Casa
• Che cosa è assicurato pag. 2
• Che cosa non è assicurato pag. 3
• Cosa fare in caso di sinistro pag. 4
Responsabilità civile per danni a terzi
Responsabilità per la proprietà della Casa
• Che cosa è assicurato pag. 6
• Che cosa non è assicurato pag. 7
• Cosa fare in caso di sinistro pag. 8
Norme comuni a tutte le coperture pag. 9
Articoli di legge pag.11
Indirizzi utili pag.13
Informativa sulla privacy - Mod. 9045 pag.14
Danni alla Casa Che cosa è assicurato
Art. 1| Danni alla Casa
AXA indennizza i danni materiali subiti direttamente dalla casa a seguito di:
a) incendio, fulmine, implosione e scoppio;
b) esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
c) caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, di satelliti artificiali, di meteoriti, loro parti o cose trasportate nonché onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili, od oggetti in genere.
Sono inoltre indennizzati i danni alla casa causati:
- dallo sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, ter- mica o idraulica,
- dal mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condi- zionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
- dalla caduta di alberi o dal distaccamento di parti della casa a seguito dell’azione del fulmine, quando sono conseguenti agli eventi descritti nelle lettere a), b) e c).
Inoltre saranno rimborsate le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vici- na i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria “tossici e nocivi” disciplinati dal D. Lgs. n. 22/97.
Queste spese saranno rimborsate nella misura massima del 10% dell'indennizzo pagabile per il danno subito dalla
casa, mentre non sono in garanzia i residui radioattivi (D.P.R. 185/64), e quindi non sono rimborsate le relative spese.
Tutti i danni alla casa, descritti in questo articolo, sono indennizzati sino alla somma assicurata in polizza e anche quando vi sia colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
Inoltre quando allo scopo di impedire o arrestare l’incendio si causano guasti alla casa, l’indennizzo di AXA terrà conto anche di questi.
Art. 2| Buona fede
Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando sti- pula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’indennizzo né questo sarà ridotto. AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circo- stanza si è verificata.
Art. 3| Rinuncia alla rivalsa prevista dall’Art. 1916 del C.C.
AXA rinuncia – tranne in caso di dolo - al diritto di agire contro i responsabili del sinistro, se sono il Contraente o le per- sone per cui Contraente o Assicurato devono rispondere. AXA rinuncia se l’Assicurato, a sua volta, non esercita l’azione verso il responsabile.
Che cosa non è assicurato
Art. 4| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2) commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
3) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
4) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occa- sione degli eventi coperti dall’assicurazione;
5) all’impianto della casa nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione a causa dell’ usura, corrosione o per difetto di materiale;
6) indiretti, tranne quelli specificati all’Art. 1 - “Danni alla Casa”;
7) verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
8) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio;
9) di fenomeno elettrico;
10) che derivano dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato;
11) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 5| Obblighi in caso di sinistro
II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C.. L’avviso dovrà contenere le circostanze e l’importo approssi- mativo del danno;
c) in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore della casa danneggiata o distrutta, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata dei danni subiti dalla casa, entro i 5 giorni successivi al primo avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell’avviso di sinistro;
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a), b), può perdere totalmente o par- zialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Le spese sostenute per evitare o ridurre il danno sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C. II Contraente o l’Assicurato deve:
e) conservare le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del sinistro devono essere conser- vati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità.
Art. 6| Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l’ammontare del danno, attraverso mezzi o documenti falsi o
fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7| Criteri d’indennizzo - Deroga alla proporzionale
È indennizzato per la garanzia “Danni alla Casa” il valore di ricostruzione a nuovo della casa, cioè la spesa necessaria
per l’integrale costruzione o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore del terreno.
Deroga alla proporzionale: quando la somma assicurata, aumentata del 10% è uguale o superiore al costo di ricostru- zione a nuovo, AXA risponde del danno interamente alle condizioni di polizza. Se invece la somma assicurata è inferio- re AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata, maggiorata del 10%, ed il costo di ricostruzione, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 C.C.
Art. 8| Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale
L’ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indi-
cata.
In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, sen- za però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 9| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’Art. 5 - “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza e le caratteristiche della casa assicurata, determinando il valore che aveva al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 10 - “Come si valutano i beni assicurati e come si de- termina il danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 8 - “Eventuali controversie sulla valuta- zione del danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriver- la; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 10|Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno
La determinazione del danno e l’attribuzione del valore che la casa - illesa, danneggiata o distrutta - aveva al momento del sinistro sono ottenuti stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutta la casa assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno (si veda quanto indicato all’Art. 7 - “Criteri d’indennizzo”).
Quando la casa (tradizionale, bioedilizia o chalet) è costruita in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza sarà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l’impiego di equiva- lenti materiali di uso corrente.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per ripa- rare quelle soltanto danneggiate, dal risultato si sottrae il valore dei residui.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione
della casa stessa. Se ciò non avviene AXA limita l’indennizzo al valore di ricostruzione al momento del sinistro ridotto in rela- zione al grado di vetustà ed altre circostanze (come ad esempio l’ubicazione, le modalità costruttive, ecc). La riparazione o ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro, salvo che si dimostri la forza maggiore.
Le spese di demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore della casa assicurata poiché ad esse non si applica l’articolo 1907 C.C.
Art. 11|A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accertare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
Art. 12|Il limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenu- ta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 13|Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo di somme
AXA paga l’indennizzo entro 30 giorni dalla verifica dell’operatività della garanzia, della titolarità dell’interesse assicu-
rato e dalla valutazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se invece è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedi- mento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Quando l’indennizzo complessivo può essere previsto in almeno 30.000,00 euro l’Assicurato ha diritto di ottenere, pri- ma della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato.
L’Assicurato non può avere l’anticipo di indennizzo se ci sono contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro.
Perché AXA sia obbligata a pagare l’anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell’anticipo.
Responsabilità per la proprietà della Casa
Art. 14|Premessa
Il massimale indicato in polizza rappresenta l’importo massimo che AXA potrà pagare per ogni sinistro in garanzia.
Che cosa è assicurato
Art. 15|Oggetto dell’assicurazione
AXA terrà indenne il proprietario della casa assicurata, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale che deriva dalla proprietà della casa assicurata e dell’eventuale box pertinen- ziale.
nistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività.
le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del si-
mento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al mo-
protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
Sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed at- trezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti. È compresa la responsabilità civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manu- tenzione della casa, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
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AXA terrà indenne il proprietario della casa assicurata anche:
a) quando le cose di terzi subiscano un danno materiale e diretto a causa dell’incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa.
Per questi danni è previsto un limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale di
polizza;
b) quando a seguito di sinistri indennizzabili in base alla garanzia “Responsabilità per la proprietà della Casa” si causino danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per questi danni è previsto un limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale di
polizza. L’Assicurato inoltre, per ogni sinistro, dovrà tenere a suo carico il 10% del danno (scoperto) con il minimo di 800,00 euro.
Che cosa non è assicurato
Art. 16|Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1) derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata;
2) da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna, da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
3) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplo- sione o scoppio, diversi da quelli riportati alla lettera a) dell’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”;
4) da furto;
5) da inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
6) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
7) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
8) derivanti da campi elettromagnetici;
9) causati da detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
11) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, gia- cimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento.
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, e qualsiasi altro parente od affine convi- vente con l’Assicurato;
quando l'Assicurato non è una persona fisica
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati al punto precedente;
- società le quali rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'arti- colo 2359 C.C., nonché agli amministratori delle medesime.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 17|Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da
quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C. comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia e quelli ottenuti successivamente.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Art. 18|Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle verten-
ze in sede civile, penale ed amministrativa, designando se occorre legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato deve prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze ed a comparire perso- nalmente in giudizio, se la procedura lo richieda. L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i docu- menti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un im- porto pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispon- de di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Art. 19|Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valu-
tazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa- zione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 20|Altre assicurazioni
Se sulla casa assicurata e per lo stesso rischio esistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a cia-
scun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’articolo 1910 C.C.
Art. 21|Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 C.C.
Art. 22|Indicizzazione del contratto
(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.)
Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento automatico” in base all’indice di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
a) si stabilisce di adottare l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o quello dell’ultimo ade- guamento (indice base), la somma assicurata, il massimale relativo alla garanzia di responsabilità ed il premio ver- ranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice se ne utilizzerà altro equivalente.
È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all’applicazione dell’indicizzazione mediante lettera raccomandata da
inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso la somma assicurata, il massimale ed il premio rimarranno quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Art. 23|Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 24|Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Art. 25|Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 26|Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del con-
tratto medesimo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.
In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera racco- mandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua sca- denza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
In deroga all’art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal con- tratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 27|Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti,
mediante lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 28|Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 29|Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.
Art. 30|Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 31|Rimborso del premio
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / Assicurato, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o fi- nanziamento, AXA restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
La procedura per il rimborso del premio, verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall’Assicurato al proprio interme- diario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell’ente mutuatario e/o finanziatore.
In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell’Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza con- trattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
817 C.C. Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
818 C.C. Regime delle pertinenze.
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (…) se non è diversamente dispo- sto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (…)
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rappor- ti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e
seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1588 C.C. Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incen- dio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
1589 C.C. Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore ver- so il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. (…)
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
1611 C.C. Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni ca- so, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la di- chiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sareb- be stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha ef- fetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al mo- mento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sa- rebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesi- mo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tut- te le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secon- do i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla con- clusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o di- minuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sof- ferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri pa- renti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudi- zio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore é obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono
esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed é obbli- gato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
D. Lgs 494/96 Definizione di cantiere e Campo di applicazione del decreto
art. 2 comma 1 Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è di seguito riportato:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento arma- to, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di boni- fica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realiz- zazione di lavori edili o di ingegneria civile.
X.Xxx 494/96 Obbligo designazione del coordinatore per la progettazione
art. 3 comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari di seguito elencati:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
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Mod. 2078 – ed. dicembre 2010 – RISTAMPA 08/2014 - CAL
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Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 22 agosto 2014.
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