CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE – INTERAMENTE RISERVATO...
BANDO N. 318.33
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE – INTERAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E CATEGORIE EQUIPARATE A NORMA DI LEGGE, DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI (ICCOM), SEDE DI PISA.
LA PRESIDENTE
VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il D. Lgs n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”;
VISTO il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione”, per le parti compatibili;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTA la Legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare: l’art. 35 “Reclutamento del personale”, l’art. 35 comma 5-bis concernente la permanenza nella sede di prima destinazione, l’art. 35-bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici”, l’art. 35-quater, introdotto dall’art. 3 del D.L. 30.4.2022, n. 36, rubricato “Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale”, l’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea”, così come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 nonché l’art. 57 “Pari opportunità”;
VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145;
VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;
VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8, comma 1;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito il comma 2-bis all’art. 20 della Legge 104 del 5 febbraio 1992;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il CCNL vigente del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 3, comma 6, lett. b), il quale contempla la possibilità di procedere alla valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019, del 24 giugno 2019, recante “chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – L. 12 marzo 1999, n. 68 – L. 23 novembre 1998, n.
407 – L. 11 marzo 2011 n. 25”;
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
VISTO l’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021,
n. 76, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale”;
VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” parte integrante dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.5.2022, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 126 del 31.5.2022, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 185/2022 del 14 giugno 2022, avente ad oggetto: “programmazione delle assunzioni di personale appartenente alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, con la quale è stata approvata l’emanazione, tra gli altri, di un bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 1 unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare all’Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici (ICCOM) - sede di Pisa;
RITENUTO pertanto di dover emanare il presente bando di concorso pubblico ai fini della copertura dei posti riservati alle suddette categorie di cui all’art. 18 della Legge 68/99
DECRETA
Art. 1 - Posti messi a concorso
1. È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge 12 marzo1999 n. 68, per la copertura di 1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca - VI livello professionale, da assegnare all’Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici (ICCOM), sede di Pisa;
NOTA BENE: alla presente procedura non sono ammessi i soggetti appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili) per i quali sono previste specifiche e distinte procedure selettive.
Art. 2 - Requisiti di ammissione e partecipazione
1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
c) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali e i procedimenti penali pendenti);
e) assenza di sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
f) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) il possesso del Diploma di Istruzione secondaria di II grado (Diploma di Maturità) conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D. Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
h) l’iscrizione, nell’apposito elenco tenuto, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999,
n. 68. Tale requisito deve essere posseduto:
• dai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99;
• dai soggetti di cui alla Legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla Legge
17 agosto 1999 n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione, ovvero alle categorie ad esse collegate e/o equiparate per legge;
Il suddetto requisito deve essere posseduto anche alla data di eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base da verificarsi in sede di colloquio;
j) la conoscenza della lingua inglese da verificarsi in sede di colloquio;
k) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera da verificarsi in sede di colloquio;
2. A pena di esclusione dal concorso, i requisiti di cui alle lettere da a) a g) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.
3. Il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.
Art. 3 - Presentazione delle domande - Termini e Modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente via Internet, utilizzando l’applicazione informatica “Selezioni online” disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, seguendo le istruzioni specificate ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 30 gg. (trenta giorni) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
4. Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
5. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del “Manuale utente” presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce “Altro”):
a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato dal candidato: per registrarsi utilizzare il link “Nuova registrazione”. Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa procedura informatica possono utilizzare le credenziali già in uso e pertanto non è necessario ripetere la registrazione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk;
b) compilare la domanda;
c) allegare il .pdf (Portable Document Format) del curriculum vitae et studiorum, inserendo tutte le informazioni sia di tipo sostanziale che formale relative ai titoli che si intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice;
d) allegare copia di un documento di identità completo di tutte le sue parti, con firma leggibile e in corso di validità;
e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato .pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
f) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato .pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
g) inviare definitivamente la domanda per ricevere via e-mail la conferma della corretta sottomissione, tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda “inviata” tramite l’apposito menù della procedura “Le mie domande”.
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e- mail di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 5, lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
Art. 4 - Domanda di partecipazione
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
✓ residenza e codice fiscale;
✓ cittadinanza;
✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
✓ se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
✓ gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, l’autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
✓ di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
✓ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica amministrazione;
✓ il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento, la votazione riportata, l’Istituto che lo ha rilasciato nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 10, comma 3 del presente bando;
✓ l’eventuale necessità di ausili in sede di prove d’esame in relazione alla specifica disabilità;
✓ di appartenere alle categorie protette disciplinate dall’art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero alle categorie ad esse collegate e/o equiparate per legge;
✓ di essere iscritto negli elenchi delle categorie protette di cui all’art. 1, co. 2 del D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 della L. 68/99 e ai soggetti di cui alla Legge 23 novembre 1998, n. 407, e SS.MM.II. (questi ultimi anche
se non in possesso dello stato di disoccupazione), presso il Centro dell’Impiego territoriale presso il quale il candidato è iscritto;
✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
✓ l’indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell’indirizzo PEC personale sarà utilizzato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.
Art. 5 - Esclusione dal concorso
1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all’art. 3;
b) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera h);
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
NOTA BENE: per il candidato risultato vincitore e, in caso di utilizzo della graduatoria, per i candidati idonei, sarà effettuata la verifica circa l’iscrizione nelle liste degli appartenenti alle categorie protette previste dall’art. 18, comma 2 della Legge 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate presso l’Ufficio del collocamento mirato indicato dal candidato nell’apposita sezione del modulo domanda
4. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione, l’Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 6 - Curricula – Dichiarazioni sostitutive
1. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni di cui al successivo comma 5.
2. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell’incarico e/o dell’attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.
3. Le informazioni inserite nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
4. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il candidato, a pena di esclusione, deve allegare il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di identità, con firma leggibile e in corso di validità come indicato all’art. 3, comma 5, lett. d) ed e) del bando.
6. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
0. L’Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 - Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata
collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94).
7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati:
a) 30 punti per i titoli
b) 40 punti per la prova scritta
c) 30 punti per la prova orale
Art. 8 - Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate all’esame orale e nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova come indicato al successivo art. 9, comma 7.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a. formazione: punteggio del titolo di studio, altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, corsi di formazione/aggiornamento, stage, tirocini, altri titoli di formazione massimo punti 15
b. qualificazione professionale: servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato e/o attività svolta con altre tipologie contrattuali presso pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, coerente con il profilo professionale per il quale si concorre massimo punti 10
c. pubblicazioni, rapporti tecnici massimo punti 5
Art. 9 – Esami
1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta a contenuto teorico/pratico, redatta in lingua italiana, che consisterà nella composizione di un elaborato o nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica, diretta ad accertare le conoscenze del candidato in merito alla seguente tematica: “Formattazione ed editing di documenti scientifici e gestionali nell’ambito della rendicontazione di progetti di ricerca; supporto nella realizzazione e gestione di data base; conoscenza dei più noti linguaggi di programmazione”.
La prova scritta potrà essere svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
b) una prova orale, in lingua italiana, consistente nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta e del curriculum. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, le conoscenze del candidato sullo Statuto e i Regolamenti del CNR, consultabili sul Sito Internet del CNR xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx (vedere sezione organizzazione – atti e regolamenti) e la conoscenza delle nozioni informatiche di base (utilizzo della posta elettronica, strumenti di videoscrittura e/o fogli di calcolo, gestione di file pdf, etc.).
2. La Commissione dispone, per la valutazione delle prove d’esame, di 40 punti per la prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno, il luogo e l’orario di convocazione per la prova scritta sono comunicati ai candidati con
le modalità indicate all’art. 4, comma 2, con almeno quindici giorni di preavviso. Il Diario delle prove d’esame è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
28/40 nella prova scritta.
5. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale è data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
6. L’avviso di convocazione alla prova orale è reso noto ai candidati ammessi, con le modalità indicate all’art. 4, comma 2, almeno venti giorni prima di quello della data fissata dalla Commissione.
7. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza delle nozioni di informatica, della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera.
8. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è comunicato a tutti i candidati ammessi alla prova al termine di ciascuna giornata di esame.
9. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, verranno dichiarati decaduti da ogni diritto alla partecipazione.
10. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
11. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame.
12. Non trova applicazione ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo il disposto di cui all’art. 7, comma 3, del D.P.R. 487/94.
13. Ai sensi degli artt. 247-249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le attività della Commissione esaminatrice, nonché le prove orali del concorso, potranno svolgersi anche in videoconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto delle garanzie di pubblicità e trasparenza definite dalle medesime disposizioni di legge.
Art. 10 - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore
1. Il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del Procedimento rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del
D.P.R. 487/94, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/98, risultanti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, rese dal candidato nella domanda di partecipazione.
4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore di cui al comma 1, è pubblicato in forma protetta, per il solo uso degli interessati, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 11 - Assunzione in servizio
1. Il vincitore sarà assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VI livello professionale
– profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Il vincitore sarà assegnato all’Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici (ICCOM) - sede di Pisa
3. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito sarà dichiarato decaduto dall’impiego.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dalla competente Unità Contratti di Lavoro del CNR, la documentazione richiesta con la lettera di assunzione.
5. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l’eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’art. 3, comma 5, lett. f) del presente bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al
D. Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.
Art. 13 - Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx sezione “utilità”) e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell’area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta Legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento relativo alla selezione di cui al presente bando è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale CNR – Piazzale Xxxx Xxxx n. 7 – 00185 Roma (tel. 0000000000 – fax 0000000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – PEC: protocollo- xxxxxx@xxx.xxx.xx).
Art. 15 - Pubblicità
1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. L’avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Art. 16 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
LA PRESIDENTE
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26.
07.2022
06:16:36 UTC