FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA
ALL. 4
FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA
Spett.le
, lì
…………….
……………. Premesso che:
(a) in data la Corte di appello di Roma (di seguito per brevità anche “Amministrazione ”) ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di un per la fornitura
(b) ai sensi del predetto contratto il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti dell’Amministrazione l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal contratto;
(c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore dell’Amministrazione una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro
, = ( / );
(d) il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in _, Via
, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in , Via , n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di al n. iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia 1nella persona dei suoi
1Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d’Italia del 12 maggio
procuratori Sig. , nato a , il e Sig.
nato a il , in forza di procura speciale del , con la presente si
costituisce fideiussore nell’interesse della
(Fornitore) in favore
dell’Amministrazione e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del contratto di cui alla premessa che precede, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento alle Amministrazioni delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro , = ( / ), escutibile per intero in caso di risoluzione del contratto.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro
, = ( / ), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte dell’Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Quale presupposto di escutibilità della garanzia nel caso di richiesta delle Pubbliche Amministrazioni o soggetti contraenti si prevede che la richiesta di cui al punto 1 che precede sia accompagnata da una copia del contratto anche per estratto inviato per via telematica da parte dell’Amministrazione - in relazione al quale si è verificato l’inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.
4. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte dell’Amministrazione, accompagnata, in quest’ultimo caso,
2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti all’albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
dall’evidenza informatica del contratto di appalto di cui al punto 1 che precede, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
5. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
6. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti esecutivi della Convenzione medesima e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna all’Amministrazione dei certificati di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa, altresì, la possibilità che i certificati di verifica di conformità siano inviati all’Amministrazione direttamente dal Fornitore. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
7. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
8. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte dell’ Amministrazione.
9. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
10. In caso di controversia tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Xxxx S.p.A. e/o le Amministrazioni contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il Fornitore L’Istituto
(ovvero: La Società) (ovvero: L’Assicuratore)
MOD. 2
FACSIMILE CAUZIONE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE
, lì
Spett.le
Xxxx S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 00/X 00000 XXXX
Premesso che:
(a) in data la Xxxx S.p.A. a socio unico, (in seguito per brevità anche “Xxxx”) ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio e dei servizi connessi ed opzionali con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.
n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito: “Amministrazioni”) sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;
(b) ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Xxxx, l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
(c) il Fornitore si è impegnato a costituire una cauzione in favore della Xxxx stipulando una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni per un importo pari a Euro ( / );
, =
(d) il sottoscritto Istituto di Credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in _, Via
, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta garanzia.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di Credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in , Via , n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di al n.
iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia 2, nella persona dei suoi procuratori Sig. , nato a , il e Sig. nato a il , in forza di procura speciale del , con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della (Fornitore) in favore della Xxxx
S.p.A. e garantisce l’adempimento dell’obbligo assunto dal Fornitore con la stipula della Convenzione del pagamento dei costi dovuti all’Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive il tutto sino ad un importo massimo pari ad Euro , = ( / )
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino
all’importo massimo di Euro
, = ( / ), entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della Xxxx S.p.A. formulata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
4. La presente garanzia opererà per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive e sarà svincolata progressivamente in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Xxxx S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.
5. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente garanzia solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Xxxx S.p.A..
6. La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa,
2 Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d’Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti all’albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
da parte della Xxxx S.p.A..
7. La presente garanzia è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
8. In caso di controversia, comunque occasionata o derivante dal presente contratto, tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Xxxx
S.p.A. è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il Fornitore L’Istituto
(ovvero: La Società) (ovvero: L’Assicuratore)