COMMISSIONE DI GARANZIA
Commissione di garanzia dellzattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 21/261: Herambiente S.p.A., Gea Service S.r.l. (Impianto di trattamento
R.S.U. di Modena). Delibera n.21/218 del 23 settembre 2021, notificata a mezzo PEC in data 27 settembre 2021, di apertura del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti di Herambiente S.p.A. (gestore dell’impianto di Modena) e di Gea Service S.r.l. (società appaltatrice delle operazioni di selezione e valorizzazione dei rifiuti che si svolgono nell’impianto) per la mancata adozione del Piano delle prestazioni indispensabili previsto dall’art.9 dell’Accordo nazionale e la conseguente violazione dell’art.2, co.2, della legge n.146/90 e successive modificazioni. Audizione, in data 4 novembre 2021, con Herambiente S.p.A., che ne ha fatto richiesta in data 26 ottobre 2021, nel corso della quale è stata depositata una memoria, redatta in collaborazione con Hera S.p.A., azienda concessionaria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei R.S.U. della Città di Modena, nella quale sono individuati i quantitativi medi di rifiuti giornalieri riconducibili alle prestazioni indispensabili di cui alle lett. b) e c) dell’art.8 del citato Accordo nazionale del 1° marzo 2001, ottenuti attraverso una complessa stima dei quantitativi di rifiuti raccolti su base giornaliera, tenuto conto delle condizioni in cui è svolto il servizio e utilizzando i dati contenuti nell’anagrafe delle utenze TARI (rel. Xxxxxxxxx) (Pos. 508/21)
(Seduta dell’11 novembre 2021)
La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera di archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento:
LA COMMISSIONE
In riferimento alla mancata definizione del Piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, relativo all’impianto per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani di Modena – Xxx Xxxxxx, 000;
PREMESSO CHE
la Gea Service S.r.l. è affidataria delle operazioni di cernita, selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica di rifiuti nell’impianto di trattamento di rifiuti di Modena – Xxx Xxxxxx, 000 – gestito da Herambiente S.p.A.;
00000 XXXX PIAZZA DEL GESU', 46 TEL. 0000000000 FAX 0000000000
in occasione di uno sciopero dei lavoratori di Gea Service S.r.l. impiegati nel suddetto impianto, proclamato dall’Organizzazione sindacale S.I. COBAS per l’11 luglio 2020, emergeva un disaccordo tra le parti circa l’individuazione del contingente di lavoratori da destinare all’effettuazione delle prestazioni indispensabili;
in particolare, in data 10 luglio 2020, la Commissione segnalava l’inidoneità del Piano delle prestazioni indispensabili predisposto da Gea Service S.r.l. (in data 8 luglio 2020) utilizzando quale riferimento l’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e nel quale era individuato un contingente di personale da esonerare dallo sciopero ben eccedente i limiti individuati dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990;
la Commissione, con nota del 26 novembre 2020, invitava Hera S.p.A.(società concessionaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di Modena e principale cliente dell’impianto) e Herambiente S.p.A. (società che gestisce l’impianto di via Xxxxxx e titolare dell’Autorizzazione all’esercizio) a fornire a Gea Service S.r.l. le informazioni necessarie alla redazione del Piano dei servizi indispensabili da redigere nei termini e con le modalità di cui all’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività;
Hera S.p.A. e Herambiente S.p.A., in data 28 gennaio 2021, riscontravano parzialmente la richiesta della Commissione, precisando l’impossibilità o comunque la non utilizzabilità dei dati richiesti dalla Commissione ai fini dell’individuazione di un contingente di personale da destinare ai servizi indispensabili affermando che l’art.8, lett. d), dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, prevedeva comunque, in caso di sciopero, la necessità di trattare tutti i rifiuti a qualunque titolo conferiti nell’impianto (100% della prestazione);
la Gea Service S.r.l., in data 19 aprile 2021, trasmetteva un nuovo Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, ancora una volta redatto ai sensi dell’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dello sciopero presso le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizie, richiamando, altresì, quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto che impegna l’impresa esercente (Gea Service S.r.l.) in caso di sciopero “a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente”, individuando un contingente di personale da esonerare dallo sciopero eccedente i limiti individuati dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990;
la Commissione, sentite le Organizzazioni datoriali e sindacali nazionali firmatarie dell’Accordo di settore, ai sensi dell’art. 13, co.1, lett. b) della legge n. 146 del 1990, in data 29 aprile 2021, adottava la delibera di interpretazione n.21/137 con riferimento all’art.8, co.1, lett. d) dell’Accordo nazionale del 1°marzo 2001, precisando che “deve essere interpretato in modo tale che, in caso di sciopero, il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti si riferisca ai soli rifiuti di cui alle lettere b), e c) dello stesso articolo, oltre a quelli eventualmente trasportati in modo promiscuo o da mezzi che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, fermo restando il
rispetto del limite generale posto dalla legge del 50 per cento della prestazione e di un terzo della forza lavoro esonerata dallo sciopero”;
Herambiente S.p.A., in data 9 luglio 2021, ribadiva che “la raccolta e il trasporto dei rifiuti vengono effettuati in maniera promiscua” e, in conseguenza, l’impossibilità di procedere ad un’ipotetica individuazione e suddivisione precisa dei rifiuti pertinenti alle lettere b) e c) dell’art.8 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001;
Gea Service S.r.l., in data 31 luglio 2021, sulla scorta di quanto comunicato da Herambiente S.p.A., trasmetteva un nuovo Piano delle prestazioni indispensabili facendo di nuovo riferimento all’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 (imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e prevedendo un contingente di personale da esonerare dallo sciopero ancora superiore al limite stabilito dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra l’altro, modulandolo in base a durate degli scioperi del tutto incongrue rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla disciplina di settore;
la Commissione, con delibera n. 21/218 del 23 settembre 2021, notificata a mezzo PEC in data 27 settembre 2021, deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti di Herambiente S.p.A. e di Gea Service S.r.l., ai sensi degli artt. 4, co. 4-quater, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, rilevando la mancata definizione del Piano delle prestazioni indispensabili, in violazione dell’art.2, co. 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001;
Herambiente S.p.A., in data 26 ottobre 2021, richiedeva di essere sentita dalla Commissione e, nel corso dell’audizione che si è svolta lo scorso 4 novembre 2021, ha depositato una memoria difensiva nella quale, in collaborazione con Xxxx S.p.A., azienda concessionaria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei R.S.U. della Città di Modena, sono stati individuati i quantitativi medi di rifiuti giornalieri riconducibili alle prestazioni indispensabili di cui alle lett. b) e c) dell’art.8 del citato Accordo nazionale del 1° marzo 2001;
Herambiente S.p.A., sulla base delle informazioni fornite dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti (Hera S.p.A.), attraverso una complessa stima dei quantitativi di rifiuti raccolti su base giornaliera, tenuto conto delle condizioni in cui è svolto il servizio e utilizzando, altresì, i dati contenuti nell’anagrafe delle utenze TARI, ha potuto stabilire che i rifiuti prodotti riferibili alle prestazioni indispensabili -lett. b) e c), dell’art.8 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001- costituiscono il 27-31% dei rifiuti complessivamente prodotti, dei quali il 25- 29% ha come destinazione l’impianto di Via Xxxxxx, corrispondenti a circa 60-70 t di rifiuti su base giornaliera;
Herambiente S.p.A., tenuto conto delle specifiche tecniche dell’impianto, ha ritenuto altresì di precisare che, per operare in sicurezza i quantitativi di rifiuti sopra determinati, sia necessario l’impiego di 11/13 unità di personale;
Gea Service S.r.l. non si è avvalsa, invece, della facoltà di essere ascoltata;
CONSIDERATO CHE
l’art. 13, co.1, lett. a), ultimo periodo, della legge n.146 del 1990, stabilisce che le prestazioni indispensabili, salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo dello sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza e tenendo, altresì, conto dell’utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti;
l’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regolamenta l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività e, in particolare:
- l’art. 8 individua le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;
- l’art. 9 stabilisce i criteri per l’individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili informandoli al principio che le prestazioni indispensabili siano garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione;
- l’art.13 dispone che le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art.9 dell’Accordo, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni;
la Commissione, con verbale n. 716 del 22.03.2007, ha precisato che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;
Herambiente S.p.A., soggetto gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito a Modena – via Xxxxxx, 150 –, ha affidato a Gea Service S.r.l. l’effettuazione delle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti solidi urbani che sono parte integrante del servizio di igiene ambientale, ragion per cui, ai lavoratori impiegati deve applicarsi la disciplina dall’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività (G.U., Serie ordinaria, n. 184 del 9 agosto 2001);
il Piano delle prestazioni indispensabili trasmesso da Gea Service S.r.l. il 31 luglio scorso non raggiungeva l’obiettivo del contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e la garanzia dei diritti della persona in quanto redatto facendo riferimento a una disciplina di regolazione dello sciopero diversa rispetto a quella del servizio di igiene ambientale, applicabile nel caso in esame, e non quantificava i servizi essenziali limitandosi all’individuazione del contingente di lavoratori da esonerare dallo sciopero;
Herambiente S.p.A., con la memoria del 2 novembre 2021, inviata anche a Gea Service S.r.l., ha definito in modo accurato tanto la quantità dei rifiuti, quanto la tipologia delle lavorazioni che debbono essere assicurate in caso di sciopero e che, pertanto, vi sono ora tutte le condizioni affinché Gea Service S.r.l. possa procedere alla redazione del Piano delle prestazioni indispensabili individuando le quote di personale da comandare in caso di
sciopero e fermo restando il limite previsto dalla legge del terzo del personale complessivamente impiegato nell’impianto;
RITENUTO CHE
ai fini della valutazione del comportamento della Herambiente S.p.A. e della Gea Service S.r.l., in qualità, rispettivamente, di soggetto gestore e soggetto affidatario delle operazioni di trattamento dei rifiuti presso l’impianto di Xxxxxx -Xxx Xxxxxx, 000- , occorre tenere in considerazione che l’individuazione del quantum della prestazione indispensabile, in altri termini, la stima dei quantitativi di rifiuti riconducibili alle prestazioni indispensabili di cui all’art.8, lett. b) e c) dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001), è elemento essenziale per la redazione del piano e non poteva essere stabilita in modo autonomo dalle Società oggetto del procedimento di valutazione;
su sollecitazione della Commissione, la fattiva collaborazione di Hera S.p.A. e Herambiente
S.p.A ha consentito di determinare sia in termini assoluti che in quota i quantitativi di rifiuti che debbono essere trattati in caso di sciopero e di stabilire altresì che, tenuto conto delle caratteristiche tecniche di funzionamento dell’impianto, è necessario prevedere per la lavorazione un contingente minimo di 11 lavoratori, quantificazione che, peraltro, corrisponde al contingente già individuato da Gea Service S.r.l. nel piano dello scorso 31 luglio 2021;
Gea Service S.r.l. è ora in possesso di tutte le informazioni necessarie per la concreta attuazione di un piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività (G.U., Serie ordinaria, n. 184 del 9 agosto 2001);
DELIBERA
l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti di Herambiente S.p.A. e Gea Service S.r.l., aperto ai sensi degli artt. 4, co. 4-quater, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, preso atto che solo con la avvenuta quantificazione della prestazione indispensabile di cui alla lettera d) dell’art.8 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, si sono realizzate le condizioni per la concreta formazione di un piano delle prestazioni indispensabili;
DISPONE CHE
Gea Service S.r.l., proceda alla redazione del Piano delle prestazioni indispensabili ai sensi di quanto stabilito dall’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, individuando, in particolare, la quota di personale strettamente necessaria a garantire la prestazione indispensabile stabilita da Herambiente S.p.A., comunque contenuta in un terzo del personale effettivamente impiegato nell’impianto;
RAMMENTA CHE
ai fini del conteggio dei termini stabiliti dall’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 si farà riferimento alla data di notifica a mezzo PEC della presente delibera;
DISPONE, altresì,
la notifica della presente delibera a Herambiente S.p.A. e a Gea Service S.r.l., nelle persone dei rispettivi responsabili legali, alla Sede provinciale di Modena dell’Organizzazione sindacale S.I. XXXXX, in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto e al Sindaco di Modena nonché al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 13, co.1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx