Contratto di locazione abitativa per studenti universitari - proprietà individuali
Contratto di locazione abitativa per studenti universitari - proprietà individuali
TIPO DI CONTRATTO
ALLEGATO E (PROPRIETÀ INDIVIDUALI) AL D.M. 30 DICEMBRE 2002
Il sig. [. ] di seguito denominato LOCATRICE,
assistita da [.....] in persona di [. ]
concede in locazione al sig. [.....] di seguito denominato CONDUTTORE, identificato mediante [. ]
xxxxxxxxx xx [.....] xx xxxxxxx xx [. ]
, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in [.....] xxx [. ] x. piano
[.....] scala [.....] int. [.....] composta di n. [. ] vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì
dei seguenti elementi accessori [. ] non ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà [.....] riscaldamento [.....] acqua [.....] altre [. ]
COMUNICAZIONE ex articolo 8, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: [. ];
b) codice fiscale della LOCATRICE [. ];
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: [. ]:
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: [. ]
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. ART. 1 - DURATA
Il contratto è stipulato per la durata di [.....] mesi , dal [.....] al [. ] Alla prima scadenza il
contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
ART. 2 - NATURA TRANSITORIA
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998, tra [.....] depositato il [.....] presso il Comune di [. ], le parti
concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore
espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente [.....] i frequentando il corso di studi di [.....] presso l'Università di [. ]
ART. 3 - CANONE
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2 è convenuto in euro [.....], che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore.
ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di euro [. ] pari a
n. [.....] mensilità del canone , non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia [. ].
ART. 5 - ONERI ACCESSORI
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
ART. 6 - SPESE DI XXXXX E DI REGISTRAZIONE
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
ART. 7 - PAGAMENTO, RISOLUZIONE E PRELAZIONE
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392 del 1978. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ART. 8 - USO
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 9 - RECESSO DEL CONDUTTORE
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
ART. 10 - CONSEGNA
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento
dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, xxxx come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 c.c. di quanto segue: [. ].
ART. 11 - MODIFICHE E DANNI
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ART. 12 - ASSEMBLEE
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
ART. 13 - IMPIANTI
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del
D.P.R. n. 412 del 1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso D.P.R.
ART. 14 - ACCESSI
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.
ART. 15 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ART. 16 - VARIE
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto:
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675 del 1996 ).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia
disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392 del 1978 e n. 431 del 1998o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole [. ]
Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. [.....], lì [. ]
Il locatore [. ]
Il conduttore [. ]
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, c.c., le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore [. ]
Il conduttore [. ]