CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA A CANONE CONVENZIONATO (legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2, comma 3; D.M. 30-12-2002) Il/La Sig./Sig.ra/ Soc. _____________________________________________________________________________
CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA
A CANONE CONVENZIONATO
(legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2, comma 3; D.M. 30-12-2002)
Il/La Sig./Sig.ra/ Soc. _____________________________________________________________________________
C.F. ___________________________ nato/a a __________________________il ____________ abitante in _______ _________________________ prov. ____ via __________________________________________ n ____ di seguito denominato/a locatore (assistito/a da ___________________________ in persona di _________________________ )
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________
C. F. ___________________________ nato/a a __________________________il ____________ identificato/a mediante documento: ___________________________________________ di seguito denominato/a conduttore (assistito/a da __________________________ in persona di ________________________ ) che accetta, per sé e per i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via _____________________________ n._____ piano_____ scala _____ int. _______ composta di n.________ vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori ________________________________________________________ (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.);
In base a quanto stabilito nell’Accordo territoriale vigente, la superficie convenzionale complessiva dell’anzidetta unità immobiliare è di mq __________ ;
non ammobiliata / ammobiliata (1) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti ed allegato al presente contratto di cui ne fa parte integrante.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà__________, riscaldamento _________, acqua ________, altre ____________________________.
Comunicazione estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare:
(ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
- Appartamento: Foglio _____, Mappale ______ , Sub. ______, Classe ______ ,
- Garage: Foglio _____, Mappale _____, Sub. ______, Classe ______;
Codice fiscale del locatore : ________________________________ .
Il locatore assicura il conduttore, che conviene, circa la conformità degli impianti collocati all’interno dell’alloggio suddetto e di quelli condominiali alla normativa di sicurezza vigente.
Il conduttore ritira dal locatore le copie della documentazione amministrativa e tecnica inerente la sicurezza di tutti gli impianti dell’alloggio che, dal momento della costruzione, sono stati prodotti e sono ora in possesso del locatore.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2. del citato DPR (Estratto dell’art.11 comma 2: Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12). Inoltre prende in consegna il libretto d’impianto o copia del libretto di centrale (per impianti con potenzialità superiore a 35 kW).
Il locatore dichiara di aver consegnato al conduttore la documentazione A.P.E. (Attestato di prestazione energetica) di cui alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 e successive integrazioni.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Art. 1. (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di n. ___________________ anni, a decorrere dal ___________________ sino al _________________ e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui l’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato art.3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Art. 2 (Canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito:
- dall’Accordo territoriale sulle locazioni abitative applicabile nel Comune di Firenze definito tra CONFEDILIZIA, APPC, ASPPI, CONFAPI, UPPI, CONIA, SICET, SUNIA, UNIONE INQUILINI, depositato il 18/05/2009 e l’integrazione stilata per correggere un errore materiale dell’art. 16 depositata in data 28/05/2009 entrambi presso il Comune di Firenze,
è convenuto in base ai seguenti elementi:
Sup. utile calpestabile mq. ________, Garage privato mq. ______ x 0,50 = mq. ______, Posto auto comune mq. ______ x 0,30 = mq. ______, Balcone- Terrazzo mq. _____ x 0,25 = mq. ______, Cantina mq. ______ x 0,25 = mq. ______, Superficie scoperta privata mq. ______ x 0,15 = mq. _______, Superficie a verde condominiale (riferita ai millesimi di proprietà) mq. ______ x 0,10 = mq. ______, Superficie convenzionale totale: mq. ______
Tipologia ____, Zona omogenea __________________________ Coefficiente di zona omogenea a mq. € ________ ,
Maggiorazione applicata per durata del contratto oltre il 3+2 _____ % , Maggiorazione applicata per alloggio totalmente/parzialmente arredato ______ % , in Euro _______________ annui, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n. _______ rate eguali anticipate di euro __________ ciascuna oltre acconto per oneri accessori di euro _________ , salvo conguaglio a fine anno.
Il canone, dall’inizio del secondo anno di locazione, verrà aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione ISTAT accertata. In caso di scelta dell’opzione della cedolare secca, la variazione ISTAT suddetta non verrà applicata.
Art. 3. (Deposito Cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa / non versa (1) al locatore (che con la firma del contratto, ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro _____________________ pari a n. _________ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni – di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
In alternativa a quanto sopra si contraggono altre forme di garanzia quali: ___________________________________ _______________________________________________________________________
Art. 4. (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Art. 5. (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Art. 6. (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale viene /non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Art. 7. (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone con lui conviventi ___________________________________________________. Il conduttore s’impegna immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data d’inizio del contratto, a presentare la domanda per richiedere la residenza nel Comune di Firenze. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione sia totale che parziale. Per la successione nel contratto si applica l’art. 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4040/1988.
Art. 8. (Recesso del conduttore)
E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.
Art. 9. (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui la ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna, ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1590 Codice Civile di quanto segue: _________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
Art .10. (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ad alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso del locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11. (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizione del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Art. 12. ( Impianti )
Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin da ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 13. (Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso dell’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita una volta la settimana, per almeno due ore.
Art. 14. ( Commissione di conciliazione )
La commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo – che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Art. 15. (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge 431/98 e all’Accordo territoriale.
ALTRE CLAUSOLE: il pagamento delle spese accessorie avverrà tramite accordo da proporsi in n. _____ rate di euro ______________, salvo conguaglio annuale.
Letto, approvato e sottoscritto li,
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approva-no i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente con-tratto.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Nota: 1 – Depennare la voce che non interessa
Altre clausole
AUTOCERTIFICAZIONE
I sottoscritti ______________________________________________________________
______________________________________________________________
C.F. _________________________________________ nato/a a
C.F. _________________________________________ nato/a a
Avendo sottoscritto in data _________________un contratto di locazione ad uso (affitto concordato) ai sensi dell’art. 2 c. 3 lg.9-12-1998, n.431 per un appartamento sito in ___________________ Via _____________________________ ________________________ n. ________, il cui canone annuo di locazione, è stato stabilito in euro ___________ al mq. (pari a euro ______________ annuali) in conformità all’accordo depositato presso il Comune di Firenze in data 18/05/2009, richiedono che all’imposta di registro su detto contratto venga applicata l’agevolazione prevista (riduzione al 70%) secondo l’art. 8 comma 1 della suddetta legge 9-12-1998, n. 431.
IL LOCATORE in fede IL CONDUTTORE
FACOLTATIVA
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ ACCORDO TERRITORIALE
Le associazioni della proprietà e dell’inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra, secondo le dichiarazioni delle parti, nei parametri previsti dell’accordo territoriale depositato presso il Comune in data 18/05/2009.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ SINDACATO INQUILINI
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