ACCORDO QUADRO
Comune di Borzonasca
ACCORDO QUADRO
Comune di Mezzanego Comune di Ne Comune di Rezzoaglio Comune di Santo
Xxxxxxx x’Xxxxx
Bacino di affidamento n. 3 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Borzonasca, Comune di Mezzanego, Comune di Ne, Comune di Rezzoaglio,
Comune di Santo Stefano d’Aveto.
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Appaltatore, Fornitore Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Comune, Committente La pubblica amministrazione che aderisce all’accordo
quadro e attiva il contratto derivato
DEFINIZIONI
Accordo quadro ......................................................... Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Appaltatore, e l’attivazione dei contratti derivati
Contratti derivati Il contratto stipulato dai Committenti con l’Appaltatore
sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara: Bando,
Norme di partecipazione, Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato speciale d’oneri, Progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato
speciale d’oneri, Offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Bacino di affidamento n. 3 ........................................ Il Bacino di affidamento individuato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del
23 dicembre 2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 11 maggio 2016, di cui fanno parte i Committenti
pagina
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Disciplina di riferimento 4
Articolo 3 Valore dell’Accordo Quadro 5
Articolo 4 Validità dell’accordo quadro 6
Articolo 5 Contratti derivati 6
Articolo 6 Durata del contratto derivato 8
Articolo 7 Luogo di esecuzione 9
Articolo 8 Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro 9
Articolo 9 Penali relative all’esecuzione dell’Accordo Quadro 9
Articolo 10 Monitoraggio e controlli sull’Accordo Quadro 10
Articolo 11 Relazione sull’andamento dell’Accordo Quadro 10
SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento da parte dei Comuni aderenti del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, per utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.), come definiti dall’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.
Hanno aderito all’Accordo Quadro i Comuni della Città Metropolitana di Genova, facenti parte del Bacino di affidamento n. 3 individuato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23 dicembre 2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 dell'11 maggio 2016, e precisamente i Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. I suddetti comuni potranno decidere di far subentrare nell’Accordo Quadro e nei contratti derivati le rispettive Unioni di Comuni che risultano così costituite:
▪ Unione dei COMUNI "LE VALLI DELL'ENTELLA" con sede in xxx Xxx. Xxxx. Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxx (XX) costituita dai comuni di Borzonasca, Mezzanego, NE.
▪ Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Aveto, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0 - 00000 - Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxx (XX), costituita dai Comuni: Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto.
L’Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l’operatore economico risultato aggiudicatario.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che saranno attivati dai Comuni aderenti.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro.
Articolo 2 Disciplina di riferimento
L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:
(1) Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI;
(2) Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI e relativi allegati;
(3) L’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti:
a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
b) Decreto 13 febbraio 2014, Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Si rimanda, inoltre, al Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti della Città Metropolitana di Genova.
Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni
previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito dei servizi sociali.
Articolo 3 Valore dell’Accordo Quadro
Il valore presunto del presente Accordo quadro è stimato per il periodo iniziale dal 01/11/2019 al 31/12/2020 è complessivamente pari a € 938.459,90 di cui oneri per la sicurezza € 4.375,00, oltre iva e costo stimato della manodopera pari a € 397.755,24 ed è così ripartito:
BORZONASCA | MEZZANEGO | NE | |
Importo soggetto a ribasso | € 212.962,63 | € 154.725,29 | € 246.734,50 |
di cui costi stimati della manodopera | € 91.254,07 | € 73.041,54 | € 114.489,09 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 875,00 | € 875,00 | € 875,00 |
TOTALE CONTRATTO DERIVATO | € 213.837,68 | € 155.600,34 | € 247.609,46 |
Canone mensile | € 15.274,12 | € 11.114,31 | € 17.686,39 |
di cui Oneri per la sicurezza | € 62,50 | € 62,50 | € 62,50 |
REZZOAGLIO | SANTO STEFANO D'AVETO | |
Importo soggetto a ribasso | € 141.467,02 | € 178.195,36 |
di cui costi stimati della manodopera | € 49.857,67 | € 69.112,87 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 875,00 | € 875,00 |
TOTALE CONTRATTO DERIVATO | € 142.342,06 | € 179.070,36 |
Canone mensile | € 10.167,29 | € 12.790,73 |
di cui Oneri per la sicurezza | € 62,50 | € 62,50 |
Sono compresi nell’importo a base di gara i costi o i ricavi per il recupero della frazione organica e dei rifiuti ingombranti, come disciplinato nel Capitolato Speciale d’Oneri, e di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e presso i Centri di raccolta comunali.
Non sono compresi esclusivamente nell’importo a base di gara i costi derivanti dal recupero e smaltimento della frazione secca residua, che saranno assunti a totale carico delle Amministrazioni Comunali.
La stima dell’importo ha tenuto conto della situazione riferita al territorio dei Comuni aderenti ed ai dati desumibili dai seguenti allegati del Capitolato speciale d’oneri: Allegato 1 – “Dati raccolta differenziata” e Allegato 2 – “Dati residenti ed altre utenze”.
L’importo a base di gara è riferito ad un’ipotesi di durata contrattuale pari a 14 mesi, individuando la decorrenza contrattuale, per ciascuno dei Comuni aderenti, a far data dal 1° novembre 2019.
In caso di avvio del servizio posticipato rispetto alla data sopra indicata, detto importo sarà riparametrato secondo l’effettiva durata contrattuale, facendo riferimento ai costi mensili di gestione del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) secondo la rappresentazione di cui al precedente articolo 3 (determinato secondo i ribassi offerti in sede di gara).
Successivamente all’aggiudicazione l’Appaltatore stipula con ciascuno dei Comuni interessati dal servizio uno specifico contratto per l’importo risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo posto a base di gara, nella misura riferita a ciascun comune.
Articolo 4 Validità dell’accordo quadro
L’Accordo Quadro ha durata non superiore alla data del 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto dall’articolo 6.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.
Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato, su richiesta dei Comuni aderenti, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che non sia intervenuto, entro la data del 31 dicembre 2020, l’affidamento unitario del servizio da parte della Città Metropolitana, conformemente a quanto previsto dal Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti e in applicazione di quanto disposto dall’articolo Modifiche ed estensioni contrattuali delle Condizioni Generali. L’opzione di rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell’appaltatore di proporre, nell’ambito dei singoli contratti derivati, nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale risultante dall’esercizio della facoltà di rinnovo.
La clausola di rinnovo è sottoposta alla condizione risolutiva espressa che identifica nella intervenuta individuazione del soggetto affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti la causa di automatica cessazione del rapporto negoziale in corso.
La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.
Qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Articolo 5 Contratti derivati
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati. A tal fine trasmettono all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:
a) l’indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante e l’Appaltatore, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri e conformemente all’offerta presentata;
c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
d) l’importo contrattuale stimato dal Committente.
La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
La richiesta di attivazione del contratto derivato deve essere comunicata all’Appaltatore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.
La Stazione Appaltante verifica sulla base dell’importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell’Accordo quadro e ne comunica l’esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e all’Appaltatore. Entro lo stesso termine l’Appaltatore può comunicare eventuali osservazioni.
I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.
In caso di esito positivo l’Appaltatore produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva prevista per l’importo del contratto derivato; il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.
In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente e l’Appaltatore definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.
L’Appaltatore ha l’obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, e conformemente alla propria offerta.
Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione all’Appaltatore del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Il Committente s’impegna a comunicare, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Dati di descrizione dell’ente utili per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
La procedura di attivazione dei contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l’attivazione dei contratti derivati con la decorrenza dell’Accordo Quadro o anticipare l’esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
I Committenti si riservano di concordare le scadenze al fine di assicurare la uniformità dei rapporti negoziali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, e conformemente alla propria offerta.
Il canone mensile di corrispettivo, per ciascun Comune, è determinato con la seguente formula, facendo riferimento ai valori riferiti ai singoli Committenti, come indicati nella tabella di cui all’Art. 3:
Canone = [(C-R) ÷ 14] + OMS
laddove,
C = Valore ribassabile a base d’asta di ogni singolo Comune R = Ribasso risultante dall’offerta aggiudicataria
OMS = Oneri della sicurezza su base mensile
I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all’effettivo volume di rifiuti prodotti e l’Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.
I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall’Appaltatore, si riservano la facoltà di variare le modalità e gli orari di svolgimento del servizio.
Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali.
Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni d’opera previste nel Capitolato speciale d’oneri e nei suoi allegati, ivi compresa la dotazione delle attrezzature di cui all’articolo Mezzi ed attrezzature del Capitolato Speciale d’Oneri nonché delle proposte migliorative formulate in sede di offerta.
In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:
(1) garanzia definitiva;
(2) polizza assicurativa;
(3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi del corrispondente articolo delle Condizioni Generali.
L’attivazione di servizi aggiuntivi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani deve essere comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all’offerta presentata.
Articolo 6 Durata del contratto derivato
La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell’attivazione. La scadenza di tutti i Contratti Derivati è al momento fissata al 31 dicembre 2020. Entro lo stesso termine deve concludersi il piano di ammortamento degli eventuali investimenti previsti in sede di offerta.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
Nell’eventualità che le procedure per l’affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti dovessero slittare rispetto al termine del 31/12/2020 e nel caso in cui i Committenti decidano di non avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro, i contratti derivati, potranno essere prorogati, permettendo la prosecuzione dei contratti in essere a tale data, fino all’espletamento delle procedure di affidamento del ciclo
di gestione integrata dei rifiuti. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i Comuni aderenti.
In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 4 della legge Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 aprile 2015, n. 12, al fine di favorire la successiva transizione ad una gestione unitaria del servizio per l’area di appartenenza, in presenza dell’avvenuta individuazione del nuovo gestore del ciclo integrato dei rifiuti, la scadenza contrattuale determinata a seguito di rinnovo o di proroga tecnica, sarà soggetta a cessazione anticipata, senza possibilità per l’Appaltatore, di avanzare richiesta di indennizzo alcuna.
Articolo 7 Luogo di esecuzione
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente Accordo Quadro, sarà espletato a favore delle utenze ubicate nei territori dei Comuni aderenti, secondo le indicazioni contenute negli Allegati 2 e 3 al Capitolato speciale d’oneri.
Articolo 8 Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro
L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro, nelle forme e con le modalità previste dalle Condizioni Generali per i contratti derivati.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo in misura dell’avanzamento dell’esecuzione. Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare delle garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.
In caso di proroga, l’Appaltatore s’impegna ad adeguare la durata e l’importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell’Accordo Quadro.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell’Appaltatore.
Articolo 9 Penali relative all’esecuzione dell’Accordo Quadro
In caso di ritardo nell’attivazione del contratto derivato e nell’inizio delle prestazioni rispetto ai termini previsti dall’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di ritardo nell’attivazione del contratto derivato e nell’inizio delle prestazioni rispetto ai termini previsti dall’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.
Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto.
Articolo 10 Monitoraggio e controlli sull’Accordo Quadro
La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.
Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore.
I monitoraggi avvengono attraverso la raccolta dei dati derivanti dai rapporti inviati con cadenza quadrimestrale da parte dei Responsabili Unici del Procedimento dei Soggetti Aderenti.
Articolo 11 Relazione sull’andamento dell’Accordo Quadro
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la fine del primo anno di validità dell’Accordo Quadro una relazione informativa concernente i seguenti profili:
1) criticità riscontrate;
2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.