Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per il commercio
Multirischi Commercio
Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per il commercio
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa, comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
La Polizza Convenzione Collettiva Multirischi Commercio stipulata con Avipop Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sia presso la Direzione di Avipop Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI COMMERCIO
Art. 1 – Oggetto della copertura assicurativa
Si conviene di stipulare la presente polizza “Convenzione Multirischi Commercio” a copertura delle garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.
Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati adibiti a: uffici e studi professionali, esercizi commerciali, ristoranti, alberghi e bed&breakfast, aventi le seguenti caratteristiche costrutti- ve:
– strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibi- li;
saranno comunque tollerati:
– solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
– pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.
I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano.
Non potranno essere assicurati i fabbricati destinati, anche solo in parte, a: vendita di materiali in- fiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, antiquariato, gallerie d’arte, sale giochi, discoteche, nights, cinema, ipermercati e supermercati di superficie superiore a 1000 mq, esercizi con vendita prevalente di materie plastiche espanse, moquette e linoleum, oggetti in vimini.
Per le Sezioni Responsabilità Civile e Tutela legale, sono assicurabili le attività fino ad un massimo di 10 (dieci) addetti.
Art. 2 – Prospetto delle garanzie, somme assicurabili, tassi e premi Sezione Incendio – a PRA – Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d’imposte 22,25%) espressi in Euro:
Fabbricato
SOMMA ASSICURATA | GARANZIA BASE | GARANZIA COMPLETA | ||
UFFICI/ALBERGHI/ BED& BREAKFAST | NEGOZI | UFFICI/ALBERGHI/ BED& BREAKFAST | NEGOZI | |
fino a 150.000,00 | 39,00 | 85,50 | 80,00 | 150,00 |
fino a 300.000,00 | 75,00 | 171,00 | 150,00 | 300,00 |
fino a 500.000,00 | 130,00 | 285,00 | 260,00 | 500,00 |
fino a 1.000.000,00 | 250,00 | 570,00 | 500,00 | 1.000,00 |
fino a 1.500.000,00 | 390,00 | 855,00 | 780,00 | 1.500,00 |
fino a 2.000.000,00 | 500,00 | 1.140,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
Contenuto
SOMMA ASSICURATA | PREMI | |
UFFICI/ALBERGHI/ BED& BREAKFAST | NEGOZI | |
30.000,00 | 45,00 | 54,00 |
50.000,00 | 75,00 | 90,00 |
100.000,00 | 150,00 | 180,00 |
150.000,00 | 225,00 | 270,00 |
200.000,00 | 300,00 | 360,00 |
Ricorso Terzi
SOMMA ASSICURATA | UFFICI/ALBERGHI/ BED& BREAKFAST | NEGOZI |
100.000,00 | 30,00 | 40,00 |
150.000,00 | 45,00 | 60,00 |
200.000,00 | 60,00 | 80,00 |
250.000,00 | 75,00 | 100,00 |
300.000,00 | 90,00 | 120,00 |
Sezione Furto – a PRA – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx –
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d’imposte 22,25%) espressi in Euro:
SOMMA ASSICURATA | PREMI 1° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1°LIV | NEG 2°LIV | NEG 3°LIV | |
10.000,00 | 340,00 | 230,00 | 285,00 | 570,00 | 1.040,00 |
20.000,00 | 680,00 | 460,00 | 570,00 | 1.140,00 | 2.080,00 |
30.000,00 | 1.020,00 | 690,00 | 855,00 | 1.710,00 | 3.120,00 |
40.000,00 | 1.360,00 | 920,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | escluso |
50.000,00 | 1.700,00 | 1.150,00 | 1.425,00 | 2.850,00 | escluso |
SOMMA ASSICURATA | PREMI 2° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1°LIV | NEG 2°LIV | NEG 3°LIV | |
10.000,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 430,00 | 760,00 |
20.000,00 | 460,00 | 460,00 | 440,00 | 860,00 | 1.520,00 |
30.000,00 | 690,00 | 690,00 | 660,00 | 1.290,00 | 2.280,00 |
40.000,00 | 920,00 | 920,00 | 880,00 | 1.720,00 | 3.040,00 |
50.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 2.150,00 | 3.800,00 |
SOMMA ASSICURATA | PREMI 3° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1°LIV | NEG 2°LIV | NEG 3°LIV | |
10.000,00 | 190,00 | 230,00 | 140,00 | 330,00 | 560,00 |
20.000,00 | 380,00 | 460,00 | 280,00 | 660,00 | 1.120,00 |
30.000,00 | 570,00 | 690,00 | 420,00 | 990,00 | 1.680,00 |
40.000,00 | 760,00 | 920,00 | 560,00 | 1.320,00 | 2.240,00 |
50.000,00 | 950,00 | 1.150,00 | 700,00 | 1.650,00 | 2.800,00 |
*Legenda delle classi territoriali:
alla 1° cl. appartengono le province: Barletta Xxxxxx Xxxxx, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro,
Foggia, Crotone, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Taranto
alla 2° cl. appartengono le province: Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Forlì-Ce-
sena, Lecce, Messina, Milano, Monza Brianza, Padova, Pisa, Pi- stoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Torino, Trapani, Varese,
Venezia, Vibo-Valentia
alla 3° cl. appartengono le province: Tutte le altre non elencate, escluse: Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
Sezione Elettronica – a PRA – Xxxxx Xxxxxxx Assoluto -
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d’imposte 21,25%) espressi in Euro:
SOMMA ASSICURATA | PREMI |
5.000,00 | 110,00 |
10.000,00 | 220,00 |
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e operai
Opzioni di massimali assicurati e premi lordi (comprensivi d’imposte 22,25%) espressi in Euro:
a)
LIVELLO UNICO | PREMI LORDI FINO A 10 ADDETTI ** | |||||
RCT RCO | 1.000.000,00 500.000,00 | RCT RCO | 1.500.000,00 700.000,00 | RCT RCO | 2.000.000,00 1.000.000,00 | |
173,00 | 202,00 | 235,00 |
b)
Premi lordi in aumento (comprensivi d’imposte 22,25%) per estensione alle garanzie di cui alla Condizione Particolare A) espressi in Euro ( i premi sottoindicati vanno sommati ai premi indicati al precedente punto a):
LIVELLO UNICO | SOVRAPPREMI LORDI | |||||
RCT RCO | 1.000.000,00 500.000,00 | RCT RCO | 1.500.000,00 700.000,00 | RCT RCO | 2.000.000,00 1.000.000,00 | |
230,00 | 260,00 | 300,00 |
Premi lordi per limitazione delle garanzie alla proprietà e conduzione del fabbricato, Condizione particolare B), (comprensivi d’imposte 22,25%) espressi in Euro (se richiamata la presente Condizione le garanzie di cui ai punti a) e b) non sono operanti ed i rispettivi premi non sono da considerare):
PREMI LORDI E MASSIMALI espressi in Euro | ||
1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
105,00 | 125,00 | 150,00 |
Sezione Assistenza
Prestazioni assicurate:
➢ invio di un idraulico: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
➢ invio di un elettricista: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
➢ invio di un fabbro: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
➢ servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere;
➢ servizio di segnalazione guasti;
➢ rientro dell’Assicurato a causa di sinistro, spese di viaggio fino a € 225,00 per evento;
➢ servizio di sorveglianza a seguito di furto o tentato furto, per spese di piantonamento fino ad un massi- mo di 10 ore;
Premio € 30,00 (comprensivo d’imposte nella misura del 10%)
Sezione Tutela Legale
Massimale assicurato € 10.000,00 per sinistro –
Ambito della garanzia - Premi lordi (comprensivi d’imposte 21,25%) espressi in Euro:
N° ADDETTI | DIFESA PENALE OPZIONE A | DIFESA PENALE E CIVILE OPZIONE B |
fino a 10 | € 221,00 | € 320,00 |
Art 3 - Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio
Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno), salvo sia diversa- mente concordato.
Se l’Assicurato non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pa- gamento.
Una copia del “Modulo di Adesione”, debitamente sottoscritto dall’Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.
In mancanza di disdetta, inviata 60 (sessanta) giorni prima della scadenza anniversaria, ogni singola adesione è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di recesso dalla Convenzione l’efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicura- to, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.
Art. 4 - Durata e proroga della Convenzione
La Convenzione ha durata di anni UNO e decorre dalle ore 24,00 del 14/05/2009 con scadenza alle ore 24,00 del 14/05/2010.
In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, attinente una singola adesione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di trenta giorni prima. Tuttavia se, nella comunicazione, viene indicata una data di recesso diversa dalla sud- detta scadenza, la Società dovrà rimborsare all’Assicurato il rateo di premio, non consumato; resta inteso che, per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 6 – Determinazione del premio
Il premio di ogni singola adesione varia in base alle somme assicurate, alle garanzie ed alla forma di copertura prescelta.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 8 - Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art.1910 Codice Civile.
Art. 9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 – Aggravamento del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 11 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di reces- so.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e dell’Assicurato.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata non- chè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizza- bile per ogni anno assicurativo.
La Società – se sul Modulo di Adesione - è stata scelta la GARANZIA BASE - limitatamente alla partita Fabbricato - si obbliga ad indennizzare all’Assicurato, nei limiti della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
GARANZIA BASE – valida solo per la partita fabbricato
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti, anche non assicurati, posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
6) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all’Assicurato;
7) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati – fino alla concorren- za di € 3.000,00 Fermo il predetto limite, sono altresì compresi i danni subiti da apparecchiature, macchi- ne e/o componenti elettronici fino alla concorrenza di € 1.000,00 .
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro; Per le partite Contenuto e Ricorso Terzi è sempre operante la successiva garanzia Completa.
GARANZIA COMPLETA
Se sul Modulo di Adesione è stata scelta la GARANZIA COMPLETA, in aggiunta alle garanzie previste dalla GARANZA BASE, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purchè fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di
€ 2.000,00.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garan- zia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purchè direttamente causati dalla violenza degli eventi sopraindicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
Sono compresi i danni:
– da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo di € 15.000,00 con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
– da gelo che provochi la rottura d’impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo di € 1.500,00 e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
– da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla concorrenza dell’ 1% (procento) del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 , con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
10) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
• rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dell’esercizio assicurato oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, fino alla concorrenza di € 15.000,00. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
• occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza del fabbricato assicurato, oppure dell’intero edificio, qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 10.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.
Sono inoltre comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
• le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’Azien- da erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari ad € 2.500,00 con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
11) deterioramento di merci in refrigerazione in conseguenza di mancata o anormale produzione o distri- buzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, causati da eventi previsti in polizza o dall’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, non- ché negli impianti di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica diretta- mente pertinenti all’impianto stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 e ha effetto purché la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore;
12) incendio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione pres- so terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;
13) incendio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il mas- simo di € 5.000,00;
14) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 1.500,00.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
15) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il mas- simo di € 5.000,00;
16) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arreda- mento e merci sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo;
17) mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripri- stino, nella misura dell’importo della pigione presumibile con il massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
18) perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla data del sinistro con il massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
19) costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un im- porto massimo del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00.
Art. 1.2 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) del 10% con il massimo di € 3.000,00 per denaro, valori e preziosi non costituenti merce dell’attività dichiarata;
b) € 12.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merce dell’attività dichiarata;
c) del 10% con il massimo di € 10.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l’attività dichiarata in polizza;
d) del 20% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell’attività principale indicata in polizza;
e) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
per alberghi e bed&breakfast:
f) del 20% con il massimo di € 15.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore;
g) € 3.000,00 per singolo oggetto per cose dei clienti non consegnate all’albergatore relativamente a: ve- stiario, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, escluso il denaro;
h) € 10.000,00 per i veicoli a motore dei clienti, escluso quanto viene lasciato all’interno, purchè custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area cintata dell’albergo.
Art. 1.3 – Indennità Aggiuntiva
La Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro inden- nizzabile ai termini della Sezione Incendio. Tali danni saranno riconosciuti a titolo d’indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell’interruzione di attività.
Art. 1.4 - Ricorso Terzi (partita operante solo se espressamente richiamata in polizza)
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civil- mente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari, da sinistro in- dennizzabile a termini della presente Sezione. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.
La garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1.5 - Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all’art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.
Art. 1.6 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedente- mente indicato all’art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione - punti 17), 18) e 19);
e) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
f) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 8) - Atti vandalici e dolosi - i danni:
– di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
– verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
– verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsi- asi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
– verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o da radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
– di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
– da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
– da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
– direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’ac- qua o del suolo, di qualsiasi natura;
– di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato fun- zionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
– i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
g) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 9) - Eventi atmosferici - i danni:
– a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino -, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
– ad enti mobili all’aperto, tende esterne e installazioni consimili;
– arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
– subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
– da formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni d’acqua, anche piovana, penetrazione di acqua ma- rina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
– da bagnamento all’interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serra- menti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
– arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a xxxxxx- cati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro;
h) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
i) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 14) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
l) relativamente all’art. 1.1 al x.xx 10) - Acqua condotta – le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
m) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi - di cui all’art. 1.4:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’am- bito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsa- bilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Incendio)
1 - Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’As- sicurato.
2 - Buona fede
A parziale deroga dell’art.7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte dell’Assi- curato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
3 - Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicura- zione le merci.
4 - Alberghi - Bed & Breakfast (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
– valori e preziosi portati dai clienti con il limite d’indennizzo del 20% con il massimo di € 15.000,00. La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
– le cose portate dai clienti e non consegnate , sino ad un importo massimo di € 3.000,00 per singolo og- getto ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro;
– veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell’autori- messa, nel parcheggio o nell’area cintata dell’albergo sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro.
5 - Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
6 - Macchine elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.
7 - Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione A) Incendio, limitatamente agli atti di ter- rorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO
Premessa
Le coperture previste dalla presente Sezione Furto, possono essere prestate esclusivamente se pre- senti la copertura Incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata non- chè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indenniz- zabile per ogni anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell’esercizio assicurato e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in rela- zione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall’art.
2.4 “Operatività dell’assicurazione”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sini- stro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell’antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di € 300,00;
4. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi di particolare agilità personale;
5. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato purché l’aspor- tazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
6. attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7. durante il periodo di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8,00 e le ore 21,00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
8. durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;
9. mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi; in tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4 – Operatività dell’assicurazione;
10. furto commesso o agevolato da dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’esercizio, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per il denaro;
11. furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
12. furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all’esterno degli stessi purché trovatisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle con- tenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari ad € 300,00;
13. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
14. furto e/o rapina di merci; attrezzatura e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposi- to, riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00;
15. furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 della presente sezione. Resta convenuto che l’importo massimo indenniz- zabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00;
16. atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi ai locali che contengono le cose as- sicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. Limi- tatamente ai guasti cagionati a fissi ed infissi l’importo massimo indennizzabile è pari a € 1.000,00.
Art. 2.2 - Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo, un massimo di € 2.000,00 per la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
– scippo e/o rapina;
– furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
– furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori; purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
– dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni nè su- periore a 75 anni;
– gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
Art. 2.3 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata;
b) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate:
– mediante rottura e/o scasso;
– con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
– in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata;
d) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
e) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
per alberghi e bed&breakfast:
f) del 20% con il massimo di € 5.000,00 per valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all’al- bergatore purché custoditi in cassaforte;
g) di € 5.000,00 per veicoli a motore dei clienti escluso quanto viene lasciato all’interno purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area cintata dell’albergo.
Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri si- mili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per com- mettere il furto.
Salvo i casi previsti dall’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati oppure qualora risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo o provocati dall’acce- lerazione artificiale del nucleo dell’atomo purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) i danni agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo gior- no. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del decimo giorno;
e) i danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) i danni indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.6 – Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del Co- dice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Furto)
1 - Rischi speciali
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento – AR10 Argenteria - AU10 Autosaloni – EL20 Elettrodomestici con audiovisivi – PE10 Pelletterie – PE40 Personale computer – TA10 Tabaccherie – TE10 Telefonia – la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il minimo di € 150,00.
Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detto scoperto; tuttavia il medesimo non verrà ulteriormente dedotto nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori.
2 - Uffici e/o studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
3 - Alberghi e Bed & Breakfast (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
– preziosi e valori portati dai clienti, con il limite del 20% e fino ad un massimo di € 5.000,00, esclu- sivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
– veicoli a motore dei clienti, purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno -, purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area cintata dell’albergo sino ad un importo mas- simo di € 5.000,00 per sinistro.
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell’albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose as- sicurate.
4 - Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
5 - Macchine elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICA
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata non- chè i limiti d’indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l’importo massimo indennizza- bile per ogni anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3.3
- Esclusioni e delimitazioni.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 5.000,00 con applicazione di una fran- chigia di € 250,00 per sinistro;
2) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicu- rati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntel- latura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
La Società indennizza inoltre:
3) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo;
4) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
Art. 3.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza com- plessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Og- getto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
– la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memoriz- zati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
– la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
– spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione;
– spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
– spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplemen- tari di elaborazione.
Art. 3.3 - Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzio- ne e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli im- pianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme d’installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) a telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile (es pc portatili), pannelli solari e fotovoltaici
k) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggia- te, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art 3.2 - Aumento dell’indennizzo lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
o) a perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art.3.2 - Aumento dell’indennizzo lettera b) la Società non ri- sponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
p) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacqui- sto degli enti distrutti o danneggiati;
r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle mac- chine elettroniche distrutte o danneggiate.
CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Elettronica)
1 - Buona fede
A parziale deroga dell’art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte dell’As- sicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stes- sa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è mani- festata.
Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il ri- schio furto.
2 - Atti vandalici e dolosi
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in oc- casione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di
€ 250,00 fermi i limiti di indennizzo previsti dall’art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione.
Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati sta- bilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio sono garantiti sino ad un importo massimo di
€ 2.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto.
Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:
– di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali;
– direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo di qualsiasi natura;
– di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funziona- mento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronica.
3 - Operatività dell’assicurazione per il furto
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a. le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coper- ti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b. tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l’acces- so ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a cari- co dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall’Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.
4 - Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.
5 - Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’as- sicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono con- siderati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presen- te contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasu- bordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integra- zioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolar- mente iscritti all’INAIL, ma limitatamente:
• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge, a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed invo- lontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giu- gno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del
presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal X.Xxx. 276 del 24 Ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del
D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento inte- ressante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
Art. 4.2 – Estensioni di garanzia
La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante:
1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e adibiti all’esercizio dell’attività assi- curata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
– da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’ac- qua e rigurgiti di fogne la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
2. da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicu- rato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
4. dall’uso, nell’ambito dell’esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;
5. dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;
6. dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’Azienda;
7. dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’A- zienda per tale scopo;
8. dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’Azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
9. dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
10. dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
11. dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo.
L’assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:
12. diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecu- zione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di
€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato;
13. cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
14. derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi famigliari co- adiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
15. da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agri- xxxx o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 500,00 per sinistro;
16. da sottrazione, distruzione o deterioramento a parziale deroga dell’art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni
– lett d) - j) di cose dei clienti portate a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza, conse- gnate e non, con un limite di risarcimento di € 800,00 per ogni cliente con il massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo. Questa garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni cliente;
17. da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in de- posito nell’ambito dell’esercizio assicurato, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di Legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al punto 23) della Cond. Part.
A) se operante - e natanti in genere e cose in essi contenute;
18. da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiunta- mente o disgiuntamente, contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 2.500,00 per ogni sinistro;
19. da errato trattamento dei dati personali da parte dell’Assicurato, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell’errato tratta- mento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dai personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito con- tinuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro;
20. da responsabilità personale di tutti i dipendenti. L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosí come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 4.3 – Estensione territoriale
L’assicurazione responsabilità civile verso terzi, vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.
Per quanto riguarda il rischio della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
Art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle ato- miche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate.
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) da furto o rapina, salvo quanto previsto dall’art. 4.2 Estensioni di garanzia – punto 16);
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o mac- chine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
h) da spargimento d’acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all’esterno del fabbricato;
i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 4.2 – Estensioni di garanzia punti 11), 16) e 17);
k) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di ope- razioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assesta- mento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
n) da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da:
– produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto;
– emissione di onde e campi elettromagnetici;
o) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
q) subiti da persone che, ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui con- vivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabili- tà illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al preceden- te punto;
– i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
– i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 4.5 – Variazione del numero degli addetti
La Società rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art.1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto indicato nelle Condizioni contrattuali e nel Modulo di Adesione.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)
1 – Farmacie
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodot- ti stessi. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
2 – Parrucchieri, centri estetici, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affini
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi menzionati la garanzia comprende anche i danni corporali causati dall’applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmesi nonché quelli derivanti dal servi- zio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici. La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.
Tale estensione è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di va- lidità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato non oltre la data di scadenza della polizza. Limite di risarcimento 10% del massimale assicurato con il limite di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio dei requisiti richiesti dalla Legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.
3 – Stazioni di servizio-distributori di carburante
A parziale deroga dell’art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni – lett. l) la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
4 – Alberghi e Bed & Breakfast – esercizio dei servizi accessori
L’assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’eser- cizio dei servizi accessori quali bar, ristoranti, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri, stabilimenti termali, esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedano controlli medici, sale convegni e tutto quanto inerente le attività ricreative e culturali.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle per- sone delle quali deve rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alberghiero, delle seguenti attività sportive compresi i corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore e svolti da incaricati in possesso di idonei requisiti di abilitazione: tennis, golf, minigolf, bocce, nuoto, pallacanestro, pallavolo.
Relativamente ai rischi riguardanti: tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle spe- cifiche Condizioni Speciali.
5 – Alberghi – cose dei clienti consegnate e non
A parziale deroga dell’art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni – lett. j) l’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate e non consegnate, con un limite di risarcimento per ciascun cliente di € 1.000,00 e per sinistro di € 2.000,00. La garanzia è operante previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per ciascun cliente.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia i componenti di un medesimo nucleo famigliare sono consi- derati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze od appartamenti.
La garanzia non vale:
– per preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
– per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratu- ra, nonchè quelli causati da lavaggio e smacchiatura e simili.
6 – Lavanderie, tintorie, stirerie
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è pre- stata sino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00.
7 – Uffici e/o studi professionali
S’intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato inerente l’attività professionale o commerciale.
8 – Esercizi con vendita all’ingrosso o per corrispondenza
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza, la garan- zia non comprende il rischio dello smercio di cui all’art. 4.2 – Estensioni di garanzia - punto 13).
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
A) Integrazione di garanzie
Ad integrazione dell’art. 4.2 – Estensioni di garanzia, l’assicurazione è estesa anche ai seguenti rischi:
21. partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
22. impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato;
23. danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell’esercizio: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso ed il massimo risarcimento viene fissato in € 20.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell’Assicurato;
24. xxxxx conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci;
25. danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicu- rata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 20.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
26. danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. L’assicurazio- ne è valida purchè i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di
€ 250,00 per sinistro;
27. danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree dove viene svolta l’attività. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia € 150,00 per sinistro;
28. stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio, anche con autofficina.
A parziale deroga dell’art.4.4 – Esclusioni e delimitazioni – lett. j) l’assicurazione comprende i danni:
– cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, siste- mazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
– subiti dai veicoli in consegna e custodia all’Assicurato, per lavori di manutenzione, riparazione o lavag- gio, purchè detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assi- curazione.
Sono esclusi i danni:
– che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli og- getto di lavorazione;
– da incendio e furto nonchè quelli previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni;
– alle cose trasportate o rimorchiate;
– alle cose trovantisi sui veicoli stessi.
La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento € 20.000,00, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo € 500,00 per sinistro.
B) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato
A parziale deroga dell’art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione – la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o con- duzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
In conseguenza di quanto sopra, la garanzia della presente Sezione è limitata ai rischi previsti all’art.
4.2 – Estensioni di garanzia - punti 1) 2) 11) e 15).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per l’Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo; inoltre, gli stessi in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA
Per usufruire del servizio di Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno:
dall’Italia 000 00.00.00
dall’estero x00 000.000.00.00
fax x00 000 000.00.00
Per richiedere l’Assistenza è necessario comunicare:
• le proprie generalità;
• il numero di polizza;
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione
• è richiesta.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Centrale Operativa
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxx, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008.
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:
a) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un gua- sto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un elettricista per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risul- tasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso so- stenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso del medesimo. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio assicurato, un fabbro per l’inter- vento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigia- no che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’im- pianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’esercizio assicurato, ovvero qualora l’Assicu- rato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
g) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
Art. 5.2 –Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro
La Società garantisce le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’e- sercizio assicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, nonchè dei visitatori dell’azienda, ovvero:
– reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
– trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoam- bulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Cen- trale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 5.3 - Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheg- gi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmo- sferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: supermercati con superficie complessiva superiore a 1000 metri quadrati, ci- nematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonchè attività di gestione parcheggi;
g) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cau- se di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell’art.
5.1 Oggetto dell’assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel (000) 0000000 – Fax (000) 0000000.
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:
– di assistenza stragiudiziale;
– per l’intervento di un legale;
– per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
– per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
– di giustizia, in caso di condanna penale;
– liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
– conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
– di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
– di indagini per la ricerca di prove di difesa;
– per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
– degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
– le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
– le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
– l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite di € 10.000,00.
L’importo della cauzione sarà anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita alla stessa la re- stituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali saranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che do- vessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza nonché l’IVA sulle parcelle dei professionisti.
Art. 6.2 – Ambito delle prestazioni Opzione A) - Difesa Penale –
Con riferimento all’art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa, dichiarata in polizza:
– sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell’art. 6 – Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzio- ni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Persone assicurate
La garanzia opera per:
• liberi professionisti e ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
• Società di persone: soci, dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
• Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.
Opzione B) - Difesa Penale e Civile
Con riferimento all’art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività d’impresa dichiarata in polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 500,00= relative a:
• contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
• le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove è svolta l’attività;
• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.
Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall’art. 4 – Estensione Territoriale;
d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C.
Persone assicurate
Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche per:
– liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inqua- drati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
– Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
– Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente
Art. 6.3 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi, salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura un’estensione territoriale più ampia.
Art. 6.4 – Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia assicurativa
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avreb- bero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
– dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicu- rativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fos- sero già state chieste da uno dei stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell’Assicurato/Contraente.
Art. 6.5 - Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
a. i danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
b. le vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’Assicurato effettui;
c. le controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc.);
d. le controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l’attività, indicati in polizza;
e. le operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
f. l’acquisto di beni mobili registrati;
g. gli eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei;
h. le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusio- ne, partecipazione societaria, acquisto o cessione di Azienda;
i. le controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria;
x. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO – FURTO - ELETTRONICA
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
b) darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre:
c) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scop- pio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all’Autorità Giudi- ziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
d) conservare – fino all’avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore del- le cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del “Modulo di Adesione” sottoscritto dall’Assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l’Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il nume- ro verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Art. 7.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’am- montare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, me- diante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su ri- chiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’Assi- curato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 7.1;
c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose me- desime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di pe- rizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere atte- stato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area
-, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’in- tero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unica- mente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto en- tro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si appliche- ranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre: l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera neces- saria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche:
– in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
– in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute sepa- rate dalle stime di cui sopra.
Art. 7.6- Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a xxxxxxxx- cazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 7.7 - Riduzione delle somme assicurate
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Art. 7.8- Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
– la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scaden- ze, se previste;
– I’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della pro- cedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 7.9 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà sol- tanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 7.10 - Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a con- correnza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 7.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dall’Assicurato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione oppure all’Assicurato con il con- senso del soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Art. 7.12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.6 - lett. a), dall’art. 2.5 - lettera c) e dall'art. 3.3 - lett. a).
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richie- dere:
– l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
– il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 7.13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell’indennizzo di cui agli artt. 1.3 – Indennità aggiuntiva e 3.2 - Aumento dell’indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto dall’art. 1908 del Codice Civile.
Art. 7.14- Anticipo indennizzi
La Società anticipa un importo fino al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un mas- simo di € 50.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purchè:
– non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– I’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 100.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 7.15 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o col- legate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 7.16 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
– darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.
– far seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.
Il Contraente dovrà trasmettere alla Società, entro dieci giorni, copia del modulo di denuncia sinistro, allegando copia del “Modulo di Adesione” sottoscritto dall’Assicurato.
Inoltre:
agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio è iniziato un proce- dimento penale;
c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, ri- spettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro ri- guardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per re- sponsabilità civile.
L’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l’Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Art. 7.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a cia- scuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 7.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’As- sicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.19 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di cor- responsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 7.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento
Qualora il numero degli addetti all’attività assicurata, al momento del sinistro, risulti superiore al numero di dieci unità, resta inteso che la Società applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, a condizione che il numero totale degli addetti superi le undici unità e per la sola parte eccedente.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 7.21 – Denuncia del sinistro e scelta del legale In caso di insorgenza del sinistro, l’Assicurato deve:
– denunciare l'evento entro tre giorni ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.
– allegare tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22 – Fornitura dei documenti –
Il Contraente dovrà trasmettere alla Società copia del Modulo di denuncia di sinistro - entro i succes- sivi tre giorni da quando avrà ricevuto la denuncia - allegando, oltre a tutta la documentazione e agli atti relativi , copia del “Modulo di Adesione” sottoscritto dall’Assicurato; al ricevimento la Società provvederà tempestivamente a trasmettere tutta la documentazione a DAS per l’effettiva gestione del sinistro.
I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l’Assicurato la prescrizio- ne del diritto alla garanzia.
L’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa e la Società stessa provvederà all’inoltro a DAS.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale - re- sidente nella località ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Cir- condario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società, che avvertiranno l’Assicurato di questo suo diritto.
Art. 7.22 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa L’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonchè ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7.23 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preven- tivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di am- missione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 7.24 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favore- vole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.25 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell’As- sicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stra- giudizialmente per spese, competenze ed onorari.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al Contraente – ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via X. Xxxxxxxxxxx 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle socie- tà appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni, ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normati- va, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comu- nicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue succes- sive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contrat- to, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il con- tratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associa- tivi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i sud- detti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collabora- tori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Avipop Assicurazioni S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Xxx potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Avipop Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1. Gli ulteriori dati iden- tificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
Multirischi Commercio - Informativa Privacy - ed. giugno 2016 - Pagina 1 di 1
Mod. PN 02648/B - Ed. 06/2016 - PDF
Il prodotto viene distribuito da: Banco Popolare Società Cooperativa;
Multirischi Commercio
Nota Informativa
Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Clienti selezionando l’apposito link presente in home page: dopo la registrazione l’utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.
A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Avipop Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia - Xxx
X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet xxx.xxxxxx.xx - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx - per informazioni relative a liquidazioni xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx -
Avipop Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP
n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) - Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00151 - Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Avipop Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 65.202.492,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 63.500.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 1.702.492,00.
L’indice di solvibilità della Società di assicurazioni riferito alla gestione danni è pari a 141,61%. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di assicurazione in forma Collettiva deno- minato Multirischi Commercio stipulato tra il Contraente e Avipop Assicurazioni S.p.A.
La garanzie, di seguito indicate, sono operanti per tutta la durata contrattuale intendendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Adesione.
AVVERTENZA: le garanzie decorreranno, nei confronti di ogni Assicurato, dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione avvenuta presso una Filiale o Agenzia del Contraente; tale data corrisponderà anche alla data di pagamento del premio. Il contratto avrà durata di anni uno (365 giorni) e verrà stipulato con tacito rinnovo: in mancanza di disdetta spedita dall’Assicurato o dalla Società mediante lettera raccomandata, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 3 – delle Condizioni della Convenzione.
Per polizza Collettiva s’intende un unico Contraente, un’unica polizza Collettiva e tante coperture assicu- rative (contratti di assicurazione ) quanti sono i clienti della Contraente che abbiano deciso di aderire alla Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di assicurazione prevede le seguenti garanzie opzionabili:
A) Incendio
b) Furto
C) Elettronica
d) Responsabilità Civile
E) Assistenza
F) Tutela Legale
A) INCENDIO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata nel Modulo di Adesione, da: incendio, esplosione, implosione e scoppio.
La garanzia è opzionabile in due forme:
- garanzia base
- garanzia completa
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 1.1 – delle Condi- zioni Generali Incendio.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla co- pertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.5 e 1.6 – delle Condizioni Generali Incendio e alle Condizioni Speciali 3, 4, 5.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 1.1 – punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – e 1.2 - delle Condizioni Generali Incendio e alla Condizione
Speciale 4.
ESEMPI dI APPLICAZIONE dELLE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI dI INdENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENdIO
di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | ||
Limite di indennizzo | • Somma assicurata per il fabbricato • Danno indennizzabile • Deduz. scoperto • Limite indennizzo • Indennizzo | € 150.000,00 | ||
per sinistro e anno assicurativo | ||||
Eventi Atmosferici | 50% della somma assicurata | € 100.000,00 | ||
(art.1.1 – punto 9) | per fabbricato e/o contenuto | € 7.500,00 | ||
scoperto 10% minimo € 250,00 | € 75.000,00 | |||
per sinistro | € 75.000,00 | |||
Limite di indennizzo | • Danno indennizzabile | € | 5.000,00 | |
Ricerca del guasto | per sinistro e per anno | • Deduz. franchigia | € | 100,00 |
(art. 1.1 punto 10) | assicurativo € 2.500,00 - franchigia per sinistro € 100,00 | • Limite di indennizzo • Indennizzo | € € | 2.500,00 2.500,00 |
B) FURTO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdi- ta del contenuto, posto nei locali dell’esercizio assicurato, nelle relative pertinenze e dipendenze, nei limiti della partita assicurata indicata nel Modulo di Adesione in relazione a furto e rapina.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 2.1 – delle Condi- zioni Generali Furto.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
Per primo rischio assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazio- ne della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla coper- tura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 - delle Condizioni Generali Furto.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 2.1 – punti 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, – e agli artt. 2.2 - 2.3 – 2.6 - delle Condizioni Generali Furto nonchè alle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 4, 5.
ESEMPI dI APPLICAZIONE dI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI dI INdENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE FURTO
di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | ||
Portavalori (art. 2.2) | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 2.000,00 franchigia € 100,00 per sinistro | • Danno indennizzabile • Deduz. franchigia • Indennizzo | € € € | 1.000,00 100,00 900,00 |
Mezzi di chiusura (art. 2.4) | Scoperto 20% | • Danno indennizzabile • Deduz. scop. 20% • Indennizzo | € € € | 5.000,00 1.000,00 4.000,00 |
Furto e rapina di merci presso terzi (art. 2.1 - punto 14) | Limite d’indennizzo per sinistro e anno assicurativo 10% del contenuto con il massimo di € 2.000,00 | • Somma assicurata contenuto • Danno indennizzabile • Limite indennizzo • Indennizzo | € € € € | 50.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 |
C) ELETTRONICA
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati alle mac- chine ed apparecchiature elettroniche da: incendio, fulmine, scoppio, furto e da qualsiasi evento non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
VPer gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 3.1 e 3.2 - delle Condizioni Generali Elettronica.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Elettronica prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 3.3 – delle Condizioni Generali Elettronica e alle Condizioni Speciali 2, 3, 4, 5.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Elettronica prevede la presenza di franchigie, sco- perti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 3.1 – punti 1, 2, 3, 4 – e art. 3.2 - delle Condizioni Generali Elettronica nonchè alle Condizioni Speciali 2, 3.
ESEMPI dI APPLICAZIONE dI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI dI INdENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE ELETTRONICA
di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | ||
• Somma assicurata elettronica • Danno indennizzabile • Deduz. franchigia • Indennizzo | € | 5.000,00 | ||
Tutte | ||||
(salvo art. 3.1 | Franchigia € 150,00 | € | 5.000,00 | |
punti 1,2,3,4) | € | 150,00 | ||
€ | 4.850,00 | |||
Limite d’indennizzo per sinistro | • Somma assicurata elettronica • Danno indennizzabile • Deduz. franchigia • Limite indennizzo • Indennizzo | € | 15.000,00 | |
Elettromedicali (art. 3.1 – punto 1) | e anno assicurativo 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 – franchigia per sinistro € 250,00 | € € € € | 8.000,00 250,00 3.000,00 3.000,00 |
D) RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata.
L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza, vale per i danni verificatisi in tutto il mon- do, esclusi USA e Canada. Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 4.1 – delle Con- dizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato ri- sarcimento del danno; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 4.3 - 4.4 e 4.5 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonchè alle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 7, 8.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di fran- chigie, scoperti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt.
4.1 – punto 2 lett b) – e 4.2 - punti 1, 3, 11, 12, 15,16,17, 18, 19 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonchè alle Condizioni Speciali 2, 5, 6.
Nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
A) Estensioni di garanzia.
b) Garanzia limitata alla proprietà e conduzione di fabbricati.
Per aspetti di dettaglio inerenti le Condizioni Particolari, i limiti di indennizzo e le franchigie previsti, si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPIO dI APPLICAZIONE dI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEZIONE RESPONSAbILITA’ CIVILE
di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
GARANZIA | LIMITE DI RISARCIMENTO/ FRANCHIGIA/SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
danni da spargimento d’acqua (art. 4.2 punto 1) | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo – franchigia per sinistro € 150,00 | • Danno indennizzabile • deduz. franchigia • Mass.risarcimento • Indennizzo | € 40.000,00 € 150,00 € 20.000,00 € 20.000,00 |
danni da inquinamento (art. 4.2 punto 18) | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo – scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro | • Danno indennizzabile • Applic. min. scop. • Mass.risarcimento • Indennizzo | € 10.000,00 € 2.500,00 € 15.000,00 € 7.500,00 |
E) ASSISTENZA
La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le prestazioni elencate in polizza per i locali dell’esercizio assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia agli artt. 5.1 e 5.2 - delle Condizioni Generali Assistenza.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.1 – lettere a, b, c, f, g – 5.2 e 5.3 - delle Condizioni Generali Assistenza.
La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Xxxxx, 11 – Torino, in conformità al Re- golamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.
F) TUTELA LEGALE
La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale, manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, le spese – nei limiti del massimale per sinistro di € 10.000,00 – che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicu- rato nell’ambito della propria attività d’impresa.
AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracon- trattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 6.1 e 6.2 – delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 6.3 - 6.4 e 6.5 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di limiti di presta- zione e valori minimi in lite; per aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 6.1 e 6.2 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
ESEMPIO dI APPLICAZIONE dEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
GARANZIA | VALORE MINIMO IN LITE | CALCOLO INDENNIZZO | |
Controversie di natura contrattuale (art 6.2 - opzione b - lett c) | € 500,00 | • Spese legali • Minimo in lite • Rimborso spese legali | € 500,00 € 500,00 nessuno |
AVVERTENZA: la Società affida le gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Automo- bilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – telefono (000) 0000000
- Fax (000) 0000000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 10 e 11 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
ESEMPIO dI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE dETERMINA LA MOdIFICA dEL RISCHIO
Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare non deve essere destinato alla vendita di materia- li infiammabili, esplodenti o esplosivi, i quali sono tollerati in percentuale minima indicata nelle Condizioni di assicurazione, mentre l’Assicurato ha in deposito un quantitativo di merci, infiammabili o esplodenti, superiore a quanto previsto dalle tolleranze indicate nelle Condizioni di assicurazione.
6 Premi
AVVERTENZA: il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti. L’addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta sul conto corrente dell’Assicu- rato, aperto presso una Filiale o Agenzia del Contraente.
A tal fine, l’Assicurato conferisce al Contraente della polizza Collettiva apposito mandato d’incasso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 – delle Condizioni della Convenzione . COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il costo trattenuto dalla Società di assicurazioni a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:
COSTO IN PERCENTUALE % | |
Incendio | 5,07% |
Furto (Altri danni ai beni) | 4,25% |
R.C. Generale | 5,86% |
Assistenza | 4,70% |
Tutela Legale | 3,02% |
Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte. QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEdIARI
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 40% sul premio imponibile – al netto delle
imposte -
A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 40% corrispondente ad un importo di € 200,00.
AVVERTENZA: il contratto Multirischi Commercio prevede unicamente la durata annuale: in caso di estinzione o surroga del mutuo o del finanziamento non si darà luogo al rimborso della parte di premio residua, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza annua contrattuale fissata ed indicata sul Modulo di Adesione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 – delle Condizioni della Convenzione.
7. Rivalse
AVVERTENZA: la Società ha facoltà di rivalersi – in base all’art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all’Assicurato a titolo di indennizzo.
E’ prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 7.15 - delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: l’Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiu- to dell’indennità, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà all’Assicurato il rateo di premio non consumato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 5 – delle Condizioni della Convenzione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge italiana.
11. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:
• 22,25% per la garanzia Incendio;
• 22,25% per la garanzia Furto;
• 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile;
• 10,00% per la garanzia Assistenza;
• 21,25% per la garanzia Tutela Legale.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Garanzie Incendio – Furto - Elettronica
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione.
Le spese necessarie per accertare il danno nonchè le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.1 – 7.2 – 7.3 - 7.4 – 7.5 – 7.6 – 7.7 – 7.8 – 7.9 – 7.10 –
7.11 – 7.12 – 7.13 – 7.14 – 7.15 - delle Norme in caso di sinistro Sezioni Incendio – Furto - Elettronica. Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l’Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Garanzia Responsabilità Civile
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.16 - 7.17 – 7.18 – 7.19 – 7.20 - delle Norme in caso di sinistro Sezione Responsabilità Civile.
Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l’Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Garanzia Assistenza
Con riguardo alla sola garanzia Assistenza, le gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Organizzati- va Esterna, bLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxx, in conformità al Rego- lamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la pos- sibilità, la Centrale Operativa di blue Assistance S.p.A.
Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:
• Numero Verde dall’Italia 000 00.00.00
• Numero dall’estero x00 000.000.00.00
• Numero di fax x00 000 000.00.00
Garanzia Tutela Legale
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione.
Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.21 – 7.22 – 7.23 – 7.24 – 7.25 - delle Norme in caso di sinistro Sezione Tutela Legale.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Di- fesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – tel. (000) 0000000
- Fax (000) 0000000.
13. Reclami
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:
• Mediazione obbligatoria, prevista dal decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdot- te con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare
la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la con- troversia.
Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale;
• Negoziazione assistita, prevista dal decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
- esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; oppure
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).
14. Arbitrato
Garanzie Incendio – Furto - Elettronica
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
a) l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.3 e 6.4 - delle Norme in caso di sinistro Sezioni Incendio e Furto.
Garanzia Tutela Legale
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condi- zioni di assicurazione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.24 – delle Norme in caso di sinistro Sezione Tutela Legale.
AVVERTENZA: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
Avipop Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale XXXXXXX XXXXX
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
AddETTO
Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari, che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell’attività dell’esercizio assicurato.
ALbERGO
Impresa turistica – definita ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 – che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in ca- mere ubicate in uno o più stabili – o in unità abitative dislocate su aree cintate – ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione cioè i clienti del Contraente che hanno aderito alla presente polizza Convenzione mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CASSAFORTE
Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
• murata – purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
oppure
• non murata o armadio corazzato – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO
Il complesso di beni mobili risposti nell’esercizio assicurato, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, an- che in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l’esercizio assicurato e distinto nelle seguenti voci:
Attrezzature e arredamento
Attrezzature dell’esercizio, dell’albergo o dell’ufficio, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, appa- recchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), mobilio ed arredamento in genere dell’esercizio, dell’albergo e degli uffici nonché delle eventuali dipendenze, cancelleria, registri, documenti anche d’archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e stru- menti che siano destinati ad uso professionale dell’Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di Fabbricato, tappeti, oggetti d’arte, ar- genteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.
Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.
E’ tollerata la presenza di:
• esplodenti entro il limite di 1 Kg;
• merci speciali entro il limite di 150 Kg ovvero: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia pla- stica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
• infiammabili entro il limite di 400 Kg;
• merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto;
Xxxxxxxx e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relati- ve unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elet- troniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari, gli apparecchi ad impiego mobile (es. pc portatili) e i pannelli solari e fotovoltaici.
denaro e valori
denaro, preziosi, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall’Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti.
Oggetti ed effetti personali
Oggetti ed effetti di uso personale dell’Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d’arte e veicoli a motore.
Cose di terzi
Cose di proprietà di terzi, inerenti l’attività esercitata, delle quali l’Assicurato deve rispondere; entro i limiti contrattuali previsti.
CONTRAENTE
La banca facente parte del Gruppo banco Popolare che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.
COSE
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
xXXXX xXXXXXX
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
dANNO bIOLOGICO
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accerta- mento medico legale.
dANNO INdENNIZAbILE
L’importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell’applicazione di eventuali franchigie, scoperti e /o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell’indennizzo dovuto dalla Società.
dEPOSITO
Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.
ESPLOdENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi consi- derati dall’art. 83 del R.d. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
FAbbRICATO
Il complesso dei locali – nei quali viene esercitata l’attività assicurata – che hanno l’ubicazione indicata in polizza. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, te-
lefonici, videocitofonici, impianti di prevenzione e allarme, di riscaldamento (anche autonomo) di condizio- namento d’aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancel- late e cancelli; le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione o nell’area immediatamente circostante il corpo principale.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s’intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni nonché quanto è sta- bilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno Indennizzabile e che l’Assicurato tiene a suo carico.
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENdIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INdENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMAbILI
Le sostanze ed i prodotti non classificabili come “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria sponta- neamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al d.M. 17 dicembre 1977.
LASTRE
Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all’interno dei locali destinati all’attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetri- ne, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all’interno che all’esterno del fabbricato.
MASSIMALE UNICO
Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in rela-
zione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contempora- neamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
NEGOZIO
Esercizio per la vendita al minuto e/o all’ingrosso, nonché spazi esterni di pertinenza.
OGGETTI d’ARTE
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filate- liche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
PARTI
Il Contraente, l’Assicurato e la Società.
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SAbOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCIPPO
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO
La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Avipop Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
SUPPORTI dATI
Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d’informazioni leggibili a macchina. Per “dati” s’intendono le informazioni logica- mente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi.
TERRITORIO ITALIANO
Territorio della Repubblica Italiana.
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferi- mento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
UFFICIO E/O STUdIO PROFESSIONALE
Locali utilizzati per l’esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché gabi- netti medici e/o dentistici in genere.
VALORE A NUOVO O dI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo s’intende:
- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto – escluse le merci – il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le “cose particolari” il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;
VALORE COMMERCIALE
Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d’uso, di qualità e funzionalità.
VETRO ANTISFONdAMENTO
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARbITRATO
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUdIZIALE
E’ quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTI dI VOLONTARIA GIURISdIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
CONTRAVVENZIONE
E’ reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
dANNO EXTRACONTRATTUALE
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato , dal visitatore che scivola sulle scale sdrucciole- voli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
dELITTO
E’ un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
dIRITTO CIVILE
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
dIRITTO PENALE
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisi- che, a differenza della legge Civile (vedi alla voce diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne conse- gue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadem- pimento contrattuale.
L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Pe- nali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
INSORGENZA dEL SINISTRO
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nel Settore Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la contro- versia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l’insorgenza è:
• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
• nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
• nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 COdICE PENALE)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIdIO COLPOSO (ART.589 COdICE PENALE)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI A CARICO dELL’ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).
PROCEdIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona me- diante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda)
I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
SPESE dI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto Penale).
SPESE dI SOCCOMbENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto Civile).
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemen- te conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
APPENDICE N. 1 DI MODIFICA AL FASCICOLO INFORMATIVO
La presente Appendice è parte integrante del Fascicolo Informativo.
In data 1 Gennaio 2017 a seguito della fusione del Banco Popolare - Società Cooperativa ("Banco
Popolare") con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. ("BPM") è stata costituita una nuova società
bancaria in forma di
società per azioni,
denominata
Banco BPM Società per Azioni ("Banco
BPM"). Banco BPM subentra al Banco Popolare.
Pertanto in ogni punto del Fascicolo Informativo i riferimenti effettuati al Banco Popolare devono intendersi riferiti a Banco BPM.
Fermo il resto.
Milano, 28 dicembre 2016
Mod.02564 – ed 01/2017
Avipop Assicurazioni S.p.A.
Mod. 02674/B - Ed. 06/2016 - PDF
Il prodotto viene distribuito dal Banco Popolare Società Cooperativa.