CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI.
AutoMia Reale per
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA QUADRO CORPI VEICOLI TERRESTRI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
MOD. 5268 RCA - Ed. 09/2022
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
ACCESSORI
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
– di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
– optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.
ADERENTE/CONDUTTORE
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Polizza in formulazione quadro.
A.D.R.
Le merci pericolose classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (Legge 12 agosto 1962 n. 1839).
APPARECCHI MULTIMEDIALI NON DI SERIE
Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo.
AREE AEROPORTUALI
Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.
ASSICURATO
Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SAS, per i contratti di finanziamento, l’aderente proprietario del bene.
AUTOCARRO
Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3,5 t.
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO.
CONTRATTO DI RIFERIMENTO
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente e l’Aderente.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FRANCHIGIA
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
FURTO
L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina).
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
MINIMO DI SCOPERTO
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
PERCORSI FUORISTRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico desti- nata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
PROPRIETARIO
L’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Alproprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RISOLUZIONE
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, il rimorchio o il semirimorchio descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di Riferimento.
1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia,
F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina, salvo quanto disposto dall’Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro Paese dalla propria garanzia poichè non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.
1.4 DURATA DEL CONTRATTO
Ogni singola adesione deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le parti e quanto normato al successivo punto 1.5).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
1.5 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA Il contratto ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione od esportazione definitiva, furto totale, o recesso dell’Utilizzatore. Per le inclusioni, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di Riferimento.
La copertura cessa automaticamente un mese dopo la scadenza originariamente prevista dal contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento oppure, se antecedente, al momento del riscatto o estinzione del finanziamento da parte dell’Aderente/Conduttore o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento dell’Aderente/Conduttore.
1.6 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
COSA ASSICURA
La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condi- zioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi, concessi all’Aderente in locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento.
1. Veicoli assicurabili:
a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.);
b) autobus (bus e minibus);
c) di valore commerciale non superiore a Euro 180.000.
2. Veicoli non assicurabili:
a) con targa prova;
b) non immatricolati in Italia;
c) adibiti ad uso scuola guida;
d) con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione.
2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che la Contraente abbia concesso in locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento agli Aderenti, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
2.1.1 PACCHETTO PLUS
Garanzia opzionale che garantisce una diversa determinazione del danno come
descritto all’articolo 2.13.1.
2.2 FURTO TOTALE O PARZIALE
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di € 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto.
Vengono inoltre indennizzate:
a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo
rubato o sequestrato dalle Autorità, con il massimo di € 1.000 per evento;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
b) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del
veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia.
La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo
superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
2.3 INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
Vengono inoltre indennizzate:
a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di € 1.000 per evento;
b) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di incendio del
veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia.
2.3.1 Ricorso terzi da incendio
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
2.4 ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
2.5 CALAMITÀ NATURALI
– Tromba d’aria, uragano, bufera, xxxxxxxx, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
2.6 GUASTI INTEGRALE (KASKO)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento.
2.7 CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
COSA NON ASSICURA
2.8 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da
incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko);
g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3);
h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7).
Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:
a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
Relativamente alla garanzia 2.7) “Cristalli” Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
COME ASSICURA
2.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere:
a) al valore a nuovo i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose) che non hanno superato 6 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero;
b) al valore commerciale intuttiglialtricasieperleapparecchiature audiofonovisive opzionali.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a) e b). Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
2.10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000
Xxxxxx, telefono 02/00000000 e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx fax 02/00000000. Per un’immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l’apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
• la carta di circolazione;
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
2.11 RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato/Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
2.12 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
L’Assicurato / Aderente ha l’obbligo di informare la Compagnia e CNHICE non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso.
Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo
recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
2.13 DETERMINAZIONE DEL DANNO
In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Tabella di degrado
Mese assicurativo | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Degrado | 0% | 15% | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% |
Coefficienti | 1,00 | 1,43 | 1,85 | 2,60 | 3,25 | 3,80 | 4,30 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale
del veicolo prima e dopo il sinistro.
La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.
Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento e per spese di ricovero. Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sosti- tuire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verifica- tosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fat- tura o documento equivalente.
2.13.1 DETERMINAZIONE DEL DANNO - PACCHETTO PLUS
In caso di danno totale per causa furto, incendio x xxxxx (se presente), qualora il sinistro si verifichi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione o entro 36 mesi dalla data di decorrenza della copertura, con riacquisto di altro veicolo di pari segmento presso la rete IVECO ufficiale, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite e senza l’applicazione di scoperti e franchigie.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
2.14 RELITTO
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
2.15 SCOPERTO O FRANCHIGIA
In caso di sinistro, Reale Mutua corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o franchigia indicati in polizza.
2.15.1 In caso di furto dell’autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti e relativi minimi o franchigie di cui sopra.
2.15.2 Per le garanzie di cui ai punti 2.4) Atti Vandalici e 2.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso un riparatore della rete Iveco, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti alla metà.
2.15.3 Per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione), in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso un riparatore della rete Iveco, non vengono applicati il minimo di scoperto o la franchigia indicati in polizza.
2.16 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzia Guasti integrale
- Kasko)
Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
2.17 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
2.18 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
2.19 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - BENEFICIARIO Per i contratti di locazione operativa e locazione finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per il Conduttore/Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing, fatto salvo per la garanzia Guasti Integrale (Kasko) per la quale il Beneficiario sarà il Conduttore/Aderente.
Per i contratti di finanziamento le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore/Aderente e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore/Aderente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di finanziamento, il Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore/Aderente.
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2022
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Mod. 5268 RCA
CNH Industrial Capital Europe S.A.S Infortuni del Conducente
Allegato 3 alla Convenzione
Condizioni di assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BENEFICIARI
Le persone (o la persona) designate in polizza a riscuotere l’indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CONTRAENTE (SOCIO)
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO.
FRANCHIGIA
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato, oppure una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
MODULO DI POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del
Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura con pernottamento. La permanenza notturna in pronto soccorso non configura ricovero ai fini del presente contratto.
RISCHIO
La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
SOCIETÀ
La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell’Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt.
1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
1.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
1.3 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate o delle relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del rischio assicurato.
La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare - come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile - la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo; tale perdita è determinata con riferimento alle voci della Tariffa adottata da Reale Mutua al momento del sinistro.
1.4 EFFETTO DELLA COPERTURA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI
Nei confronti di ciascun Assicurato – che abbia aderito alla presente polizza mediante sottoscrizione del modulo di adesione – la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di leasing con il Contraente. L'assicurazione relativa alla singola adesione cessa alla scadenza del contratto di leasing a condizione che le relative rate del premio assicurativo siano state pagate secondo le modalità previste dal Contratto per la distribuzione di prodotti assicurativi tra Società Reale Mutua di Assicurazioni e CNH Industrial Capital Europe S.A.S. Succursale di Milano. Se la Contraente non paga i premi alle scadenze previste, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
La copertura cessa automaticamente un mese dopo la scadenza originariamente prevista dal contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento oppure, se antecedente, al momento del riscatto o estinzione del finanziamento da parte dell'Assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento dell'Assicurato.
1.5 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'indennizzo:
a) la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni da comunicarsi alla Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.
Trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Compagnia mette a disposizione della Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
b) la Compagnia può recedere dall'intera Polizza Convenzione da comunicarsi alla
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso le singole adesioni rimangono in vigore.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.
1.6 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.7 FORO COMPETENTE
Per le controversie concernenti l’esecuzione del contratto nei confronti degli Assicurati – in alternativa a quanto previsto dal successivo art. 4.3 – è competente il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
INFORTUNI CUMULATIVA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – VALIDITA’ TERRITORIALE
Reale Mutua assicura contro gli infortuni della circolazione i conducenti legittimi delle seguenti tipologie di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l’Assicurato e il Contraente:
autocarri immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.); autobus (bus e minubus);
Non sono in ogni caso assicurabili i seguenti veicoli: con targa prova
non immatricolati in Italia adibiti ad uso scuola guida
con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione
Qualora il Contraente abbia emesso una scheda di adesione che non rispetti le regole assuntive di cui sopra, anche se per essa fosse stato pagato il premio, la Società non è tenuta a indennizzare eventuali sinistri, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto delle imposte.
Le garanzie della presente polizza sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
La Società garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti al successivo art. 2.2, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.
2.2 CASI ASSICURABILI A - Morte
Se l’Assicurato muore entro un anno dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata di € 50.000 ai beneficiari.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato per invalidità permanente e la somma assicurata per il caso di morte.
B - Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica entro un anno dal giorno dell’infortunio.
1 Valutazione del grado di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Qualora l’infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
2 Liquidazione dell’indennizzo
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale di € 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l’importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
C - Rimborso spese di cura
La Società garantisce l’indennizzo, fino alla concorrenza di € 5.000 per veicolo assicurato e per anno assicurativo, delle spese sanitarie di seguito elencate e sostenute per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza, unicamente qualora l'infortunio abbia comportato un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura:
• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in istituti di cura;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• onorari dei medici;
• accertamenti diagnostici;
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di tutori immobilizzanti;
• cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio
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INFORTUNI CIRCOLAZIONE
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
3.1 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) guerra ed insurrezioni in genere,; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe e uragani;
b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
c) atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
d) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
e) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada).
3.2 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, l’esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l’indennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.
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INFORTUNI CIRCOLAZIONE
DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
4.1 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO - OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Xxxxxx X. Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx, telefono 02/00000000 e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx fax 02/67333291 entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma “xxx.xxxxxxxxxxxx.xx”.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.
In caso di rimborso delle spese di cura la Società provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.
4.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo.
Pertanto:
● non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
● se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
● con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al punto 2.2..B.1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
4.3 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
CNH Industrial Capital Europe S.A.S.
INFORTUNI CIRCOLAZIONE
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.
POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: “Convenzione – CNH Industrial Capital Europe Sas”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un finanziamento, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, kasko ed altri eventi accidentali.
CHE COSA È ASSICURATO?
✓ Danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
- dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni di natura non accidentale ai cristalli del veicolo;
- colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di Guasti integrale (Kasko).
Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.
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Ci sono limiti di copertura?
! Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio di Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina salvo quanto disposto dall’Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.
Che obblighi ho?
Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione del veicolo assicurato.
Quando comincia la copertura?
Le garanzie relative alle singole adesioni decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di riferimento. La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista dal contratto di riferimento.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte.
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POLIZZA PER L’ASSICURZIONE DEI VEICOLI IN LEASING
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni Prodotto: CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SAS
DIP Aggiuntivo Danni ed. 09/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
INCENDIO – FURTO TOTALE O PARZIALE | |
GARANZIE DI BASE | FURTO TOTALE O PARZIALE Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di € 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto. Vengono inoltre indennizzate: a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità, con il massimo di € 1.000 per evento; b) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia. INCENDIO Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Vengono inoltre indennizzate: a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di € 1.000 per evento; b) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di incendio del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia. Ricorso terzi da incendio Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo: - a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge; - al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa. |
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | - atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; - fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; - partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; - semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine; - dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; - colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti integrale (Kasko). - atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio; - trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli. |
Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: - subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; - subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; - da inquinamento o da contaminazione; cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
GUASTI INTEGRALE (KASKO) | |
GARANZIE DI BASE | Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento. |
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | - provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’Art. 186 o dell’Art. 187 del Codice della Strada; - provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; - cagionati da operazioni di carico e scarico; - subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; - alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; - conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. |
GARANZIE SPECIALI | ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. |
CALAMITA’ NATURALI – Tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate; – fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; - terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di euro 15.000 per veicolo assicurato; |
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti. |
GARANZIA CRISTALLI | |
GARANZIE DI BASE | Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi. |
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | - Conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; - conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; - ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. |
Che obblighi ho?
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, telefono 02/00000000 e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx fax 02/00000000. Per un’immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l’apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
• la carta di circolazione;
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 39%. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A chi stipula un contratto di leasing per l’acquisto di un veicolo. |
Quando e come devo pagare? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Come posso disdire la polizza? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Polizza infortuni a tutela delle risorse umane
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP DANNI)
Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Prodotto: “CNH Industrial Capital Europe S.A.S. INFORTUNI CIRCOLAZIONE”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di assicurazione che tutela i soggetti assicurati dalle conseguenze economiche derivanti da un infortunio occorso durante la circolazione stradale a bordo di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l’Assicurato e il Contraente.
Che cosa è assicurato?
✓ Morte da infortunio: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari
✓ Invalidità permanente da infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata
✓ Rimborso spese di cura: prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni
Che cosa non è assicurato?
Di seguito sono riportate le principali esclusioni.
Infortuni non indennizzabili derivanti da
🗶 guerra ed insurrezioni in genere, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe e uragani;
🗶 trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle
atomiche;
🗶 atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
🗶 avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
🗶 avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
🗶 avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di
psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
Ci sono limiti di copertura?
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti parziali di indennizzo.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina salvo quanto disposto dall’Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.
- In caso di sinistro, devo consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che mi hanno visitato e curato.
Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura devo autorizzare il Contraente – al momento della sottoscrizione del modulo di adesione
– al pagamento del premio, anche in più rate, mediante addebito unitamente alla rata di leasing.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di leasing con il Contraente.
La copertura termina contestualmente alla cessazione degli effetti del contratto di leasing sottoscritto dall’Assicurato
e dal Contraente.
Come posso disdire la polizza?
La polizza, nei confronti dei singoli Assicurati, cessa i propri effetti alla sua naturale scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d’Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. x00 0000 000 000 - fax x00 0000 000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e
1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono
disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx. Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro;
• solvency ratio: 297, 0%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
L’impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente. La copertura è limitata agli infortuni occorsi durante la circolazione stradale a bordo di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l’Assicurato e il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
Il contratto non prevede l’attivazione di opzioni o personalizzazioni a premio aggiuntivo. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non sono in ogni caso assicurabili i seguenti veicoli: o con targa prova o non immatricolati in Italia o adibiti ad uso scuola guida o con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione |
Garanzia | Scoperto e/o franchigia |
Invalidità permanente da infortunio | - Franchigia 5%; |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all’Agenzia o alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni |
Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. |
Ulteriori obblighi del Contraente | Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, al momento dell’ingresso in assicurazione, le Condizioni di Assicurazione nonché a rendere note tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili all’impresa. |
Franchigie/Scoperti:
Rischi con particolari delimitazioni:
Sono previste le seguenti limitazioni:
! Le garanzie della presente polizza sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
Limite massimo di indennizzo:
In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati l’esborso di reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000.
Ci sono limiti di copertura?
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi: - l’indicazione del numero medio di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo: - l’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale assicurato; - gli altri elementi variabili contemplati in polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro, la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativo al rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Il prodotto si rivolge ai sottoscrittori di contratti di leasing con CNH Industrial Capital Europe S.A.S.
A chi è rivolto questo prodotto?
Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota
parte percepita in media dagli intermediari è pari al 39,0% dei premi contabilizzati
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx |
x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Commissione di garanzia: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. |
Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell’arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
C.N.H. Industrial Capital Europe S.A.S.
Polizza di Assistenza Stradale
Condizioni di Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da n.12 pagine
DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione; nello specifico l’aderente ad un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento proposto perfezionato con CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S, il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonchè, per le prestazioni “Invio di un’autoambulanza”, “Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento”, “Rientro sanitario”, “Rientro funerario” e “Interprete a disposizione”, le persone trasportate a bordo del veicolo.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione, nello specifico CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FURTO
L’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa
determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO
Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCIDENTE
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo entro cui la Centrale Operativa eroga le prestazioni di assistenza.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
PERCORSI FUORISTRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VEICOLO
Il veicolo a motore (in particolare autocarri, e relativi rimorchi se agganciati durante la circolazione, e autobus) oggetto del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra l’Assicurato e il Contraente.
CONDIZIONI GENERALI
1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’erogazione delle prestazioni, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
1.2 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve comunicare a Reale Mutua ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'erogazione della prestazione, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 C.C.
1.3 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.4 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente il foro in cui ha sede il Contraente, oppure quello in cui ha sede Reale Mutua.
1.5 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PER GLI ASSICURATI
2.1 - Assicurati
La presente polizza è prestata a favore dei sottoscrittori di un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato con CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S., avente ad oggetto l’utilizzo di un veicolo a motore “Iveco” (nello specifico, autobus e relativi rimorchi se agganciati durante la circolazione, o autobus). C.N.H. INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. in qualità di Contraente, paga a Reale Mutua i relativi premi e comunica i dati dei veicoli interessati.
2.2 - Decorrenza e durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato
Per ciascun veicolo e per ciascun Assicurato la copertura decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento, come comunicato dal Contraente per la durata del suddetto contratto, senza tacito rinnovo. Non è previsto il prolungamento della copertura in caso di riscatto del veicolo al termine del contratto di locazione o finanziamento.
In caso di interruzione o cessione del contratto di locazione o finanziamento, la copertura cesserà dalle ore 24 del giorno in cui si verifichi una delle condizioni sopra riportate. In tale occasione il Contraente provvederà a comunicare l’uscita dalla copertura del veicolo e dell’Assicurato come indicato nell’art. “Comunicazione dei dati degli Assicurati”.
2.3 - Estensione territoriale
Le prestazioni sono fornite nei seguenti Paesi:
Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché il territorio di Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Marocco, Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina, salvo quanto disposto dall’Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro Paese dalla propria garanzia xxxxxx non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.
Le prestazioni non sono garantite nei Paesi che si trovino in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Reale Mutua, per il tramite della Centrale Operativa fornisce le prestazioni di assistenza di seguito indicate.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
♦ Telefonando, ai numeri:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE +39 seguito da
800.613.330 011 – 74.17.300
♦ Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
COMUNICANDO:
− le proprie generalità
− il numero di polizza 2022/10/3482633
− il tipo di assistenza richiesta
− il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
COSA ASSICURIAMO
3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
d. furto e rapina;
e. forature e danni agli pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
Veicoli assicurabili:
a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi;
b) autobus (bus e minibus)
Veicoli non assicurabili:
a) con targa prova;
b) non immatricolati in Italia;
c) adibiti ad uso scuola guida;
d) con più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione.
Le prestazioni di Assistenza possono essere fornite a veicoli con non più di 12 anni dalla data di prima immatricolazione, fino a 2 (due) volte per l’intera durata di ciascuna copertura per ciascun veicolo.
3.2 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI
INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta del conducente che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dal conducente, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
3.3 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE
Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde
A Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo, con un limite massimo per sinistro pari a € 500 per sinistro.
Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 500 per sinistro.
Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
B Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
C Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 1.000 per sinistro. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde (Operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
D Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260 per sinistro:
– rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
– proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
– pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
E Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua entro il limite massimo di € 500 per sinistro e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, pedaggi e/o trafori, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
F Rientro sanitario
Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
– organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;
– farli assistere l’Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.
Non danno luogo al trasferimento:
- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
4.1 - PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOBUS, AUTOCARRI OLTRE 6,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI, SE AGGANCIATI DURANTE LA CIRCOLAZIONE
Prestazioni e servizi forniti in Europa e nei Paesi della Carta Verde.
A Rientro sanitario
Qualora nel corso del viaggio i conducenti dei veicoli, a seguito d’infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1. organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un massimo di € 15.000);
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;
2. farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.
Non danno luogo al trasferimento:
1. le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2. le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti dei veicoli di proseguire il
viaggio o che possono essere curate sul posto.
B Recupero del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un’officina. Le spese di recupero sono a carico di Reale Mutua con il limite di € 1.000 per sinistro.
Tali limiti includono le eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
C Soccorso stradale
- Interventi e riparazioni sul posto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico di Reale Mutua le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d’immobilizzo del veicolo assicurato, dell’eventuale diritto fisso di chiamata e dell’eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 500 per sinistro.
- Traino
Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico di Reale Mutua, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un’officina convenzionata con la Centrale Operativa od autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell’intervento è a carico di Reale Mutua entro il limite di € 2.000 per sinistro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
D Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
Qualora l’Assicurato, causa irreperibilità dei mezzi di soccorso, abbia dovuto provvedere direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di €
1.000 per sinistro.
Prestazioni operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del conducente
E Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio
Qualora di verifichi un infortunio o una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato, mentre è in viaggio ad oltre 200 km dalla propria sede di lavoro, Reale Mutua provvede ad organizzare e a pagare direttamente all’ente erogatore, tenendo a carico di Reale Mutua i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti:
- in Italia € 260 per sinistro;
- all’estero € 800 per sinistro.
La garanzia non è operante nei seguenti casi:
1) situazioni patologiche di cui l’Assicurato sia a conoscenza alla data d’inizio della copertura;
2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili;
3) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idrosci, di uso di guidoslitte per competizione;
4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse dal conducente
del veicolo assicurato;
5) cure ed interventi riguardanti l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite;
6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo.
CHE COSA NON E’ ASSICURATO
4.2 - DELIMITAZIONI
La garanzia Assistenza non viene prestata:
- in caso di dolo dell’Assicurato;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
- qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
5.1 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, fax o posta elettronica:
− le generalità complete (nome, cognome, recapito telefonico e residenza) dell’Assicurato;
− l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
− gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza);
− la marca, il modello ed il numero di telaio del veicolo, che dovranno corrispondere a quanto indicato nella eventuale denuncia di furto o rapina;
− la prestazione richiesta.
− copia della eventuale denuncia di furto o rapina del veicolo entro 48 ore dal sinistro.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati nelle Modalità per la richiesta di Assistenza. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.
5.2 - Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della
Centrale Operativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.
5.3 - Rimborso delle prestazioni indebitamente ottenute
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
5.4 - Restituzione dei biglietti di viaggio
Reale Mutua ha diritto di richiedere all’Assicurato o chi per esso l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro.
IL CONTRAENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI TORINO XXXXXX