AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 di data 6 novembre 2020, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva degli accordi per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale appartenente ai vari comparti e aree di contrattazione provinciale, le parti sottorappresentate:
per l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale:
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Presidente …………..........X.xx….......................
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per l’A.N.P. …………..........X.xx...(*)....................
per la FLC C.G.I.L …………..........X.xx...(*)....................
per la U.I.L. Scuola …………..........X.xx...(*)....................
in data 10 novembre 2020
preso atto dei contenuti del Protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia e dalle Confederazioni sindacali in data 13 gennaio 2020 per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2019/2021 del personale del sistema pubblico provinciale,
CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO (*)
mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate
l’accordo per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2019/2021, per il personale del Comparto Scuola – area della dirigenza scolastica.
ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA.
Art. 1
Campo
di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale di cui all’art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..
Art. 2
Erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale
1. Al personale di cui all’art. 1 è corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale da erogare, per tredici mensilità, secondo gli importi mensili lordi e le decorrenze specificate nella allegata tabella 1) .
2. L’indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità premio di servizio, sull’equo indennizzo, sull’assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
3. L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale comporta la necessaria revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali per i quali è previsto il riassorbimento con i miglioramenti economici.
4. L’indennità regolata da questo articolo costituisce un’anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio 2019/2021.
TABELLA 1)
COMPARTO
SCUOLA
AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA
INDENNITA' DI
VACANZA CONTRATTUALE
TRIENNIO ECONOMICO 2019–2021
(importi
mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)
DIRIGENTI SCOLASTICI |
Incremento
mensile unitario |
Incremento
mensile unitario |
16,70 |
27,83 |