L’Università degli Studi di Foggia, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”, C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore pro- tempore, Prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona il 5/01/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale...
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L’I.R.C.C.S. C.R.O.B. DI RIONERO IN VULTURE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA EX ART. 6, COMMA II, D. LGS. 502/1992 E S.M.I.
L’Università degli Studi di Foggia, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”, C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore pro- tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato ad Ancona il 5/01/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, sito in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91 E
L’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture, nel prosieguo del presente atto denominato “I.R.C.C.S.”, C.F. 93002460769, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Filiano (Pz) il 25/09/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, sito in Xxxxxxx xx Xxxxxxx (Xx), xxx Xxxxx Xxx x. 0
PREMESSO CHE
Presso l’Università di Foggia sono attive diverse Scuole di Specializzazione di area sanitaria, accreditate o accreditate provvisoriamente dal M.I.U.R. sulla base della normativa di riferimento in materia di requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione.
L’Università di Foggia ha interesse ad allargare la rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione, includendo nella stessa Unità Operative di Enti e Istituti in possesso dei necessari requisiti di accreditamento, al fine di consolidare il livello qualitativo delle Scuole di Specializzazione e consentire agli specializzandi iscritti di formarsi presso strutture all’avanguardia dal punto di vista clinico e scientifico.
Nel territorio della Regione Basilicata opera l’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture, con il quale l’Università di Foggia ha già un rapporto di
collaborazione in corso e con il quale si ritiene di poter instaurare un rapporto di collaborazione anche per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, trattandosi di struttura in possesso di attrezzature e professionalità utili ai fini della formazione specialistica di cui trattasi.
VISTI
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D. I. n. 68/2015, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa”;
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data I luglio 2009 tra la Regione Puglia e l’Università di Foggia per la formazione specialistica ex art. 6, comma II del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Università di Foggia;
- il Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.
LE PARTI
COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Finalità
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che disciplina i rapporti e le modalità di reciproca collaborazione tra l’Università di Foggia e l’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture per lo svolgimento delle attività formative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria interessate dalla presente collaborazione.
Articolo 2 – Rete formativa
Al fine di svolgere l’attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione specialistica nell’ambito dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture sono riportate, nell’Allegato A al presente Accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Scuole di Specializzazione interessate dalla presente collaborazione e sono indicate, altresì, le strutture presso le quali si svolgerà la formazione.
Articolo 3 – Frequenza delle strutture assistenziali
La permanenza dei medici in formazione specialistica presso le strutture dell’I.R.C.C.S. sarà finalizzata allo svolgimento di attività pratico-formativa per l’acquisizione delle competenze proprie della specialità.
Durante il periodo di permanenza dei medici in formazione specialistica l’
I.R.C.C.S. garantisce la possibilità di utilizzo delle strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le competenze tecniche e scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste.
I medici in formazione ammessi a frequentare le strutture e i presìdi dell’I.R.C.C.S. saranno tenuti al rispetto delle norme interne ed all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari.
Articolo 4 – Direttori delle Scuole di Specializzazione
I Direttori delle Scuole di Specializzazione interessate dal presente Accordo comunicano alla Direzione Sanitaria dell’ I.R.C.C.S. ed all’Unità Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università, i nominativi dei medici in formazione specialistica che frequenteranno le strutture dell’Ente, indicando per ciascuna struttura la durata del periodo di frequenza, la tipologia delle attività professionalizzanti che i medici in formazione specialistica dovranno svolgere ed il livello di autonomia che ciascuno specializzando dovrà gradualmente acquisire nella esecuzione di tali attività.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di frequenza.
La comunicazione del Direttore della Scuola si intenderà tacitamente accettata dalla Direzione Sanitaria qualora non pervenga dalla stessa alcuna comunicazione nei quindici giorni successivi.
Articolo 5 – Tutori
Le attività assistenziali dei medici in formazione specialistica si svolgono sotto il diretto controllo dei tutor.
I tutor sono individuati tra i dirigenti medici della struttura frequentata dallo specializzando, specialisti nella disciplina, in servizio o in convenzione presso l’I.R.C.C.S..
Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Facoltà di Medicina su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base del possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di documentata capacità didattico-formativa e di adeguato curriculum
professionale, e implica la conoscenza, da parte del tutor, del funzionamento globale della Scuola.
L’incarico di tutor è gratuito.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. l’attività tutoriale costituisce specifico titolo da considerare per il conferimento di incarichi di direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
Articolo 6 – Incarichi di docenza
In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da professori di ruolo di I e di II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nonché da eventuali docenti incaricati ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 s.m.i.
Ferme restando le modalità di attribuzione degli incarichi didattici previste dal Regolamento di Ateneo anzidetto, le parti convengono che l’attività di didattica frontale sia svolta dal personale ospedaliero a titolo gratuito.
Articolo 7 – Attività assistenziale
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività assistenziali della struttura presso la quale lo stesso è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, d’intesa con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle Strutture assistenziali presso le quali si svolge la formazione.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati su un apposito libretto personale di formazione a cura del Direttore della Struttura presso la quale lo specializzando svolge le attività assistenziali previste dal programma formativo, nel rispetto delle indicazioni operative che saranno fornite dall’Università.
La partecipazione dello specializzando alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale, con indicazione espressa della qualifica di “medico in formazione specialistica”.
Articolo 8 – Impegno orario
L’impegno previsto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, indicato in trentotto ore settimanali, comprensivo delle ore di lezione che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi.
L’impegno orario viene distribuito in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in relazione alla tipologia ed alle specifiche esigenze delle unità operative. Il medico in formazione è tenuto, in ogni caso, ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di lavoro consecutive.
L’impegno orario dei medici in formazione specialistica è soggetto a rilevazione, con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri a carico dell’I.R.C.C.S.. La rilevazione avviene sotto la responsabilità dei tutor, che devono segnalare tempestivamente eventuali assenze o anomalie al Direttore della Scuola per i conseguenti adempimenti. I tutor provvedono, inoltre, a far pervenire al medico in formazione specialistica una stampa della rilevazione automatica delle presenze, o una copia dei fogli firma, ove la rilevazione non venga effettuata automaticamente.
Il medico che non avrà ottemperato allo svolgimento del numero delle ore previste, sarà invitato a completare l’impegno orario attraverso idonee attività di recupero da concordare con il tutor e il Direttore della struttura assistenziale di afferenza, entro il trimestre successivo.
Articolo 9 – Assenze per malattia e gravidanza
Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza o per malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, deve essere recuperata al termine della durata annuale del contratto.
Le assenze connesse a tali impedimenti devono essere tempestivamente comunicate a cura dell’interessato al Direttore della Scuola, al Direttore dell’Unità Operativa di assegnazione ed all’Unità Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università, allegando la documentazione utile a giustificare l’assenza.
Restano ferme le disposizioni normative vigenti a tutela della gravidanza.
Articolo 10 – Assenze per motivi personali
Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell’anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il medico in formazione specialistica provvederà a presentare apposita istanza di assenza per motivi personali al Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza che, acquisito il parere del Direttore dell’Unità Operativa di afferenza dello specializzando, provvederà ad autorizzarla e ad inviare copia della stessa autorizzazione alla Direzione
Sanitaria dell’Ente e, in formato elettronico, all’Unità Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università.
Articolo 11 – Accesso alle strutture logistiche di supporto
Ai medici in formazione specialistica è consentito l’accesso alla mensa aziendale, ove esistente, ed alle altre strutture logistiche di supporto all’attività assistenziale, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale medico strutturato dell’Ente.
L’ I.R.C.C.S. provvederà altresì a fornire agli specializzandi il badge per la rilevazione automatica delle presenze, i camici e le divise di sala operatoria nonché gli ulteriori accessori necessari per lo svolgimento dell’attività assistenziale, e provvederà altresì al lavaggio dei camici e delle divise.
L’Università e l’I.R.C.C.S. concordano di tenere conto dell’esigenza di assicurare ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati rispetto allo svolgimento delle attività formative ed assistenziali.
Articolo 12 – Copertura assicurativa
L’ I.R.C.C.S. provvede con oneri a proprio carico, per tutto il periodo in cui il medico in formazione specialistica svolge attività formativa presso le proprie strutture, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Articolo 13 – Sorveglianza sanitaria
Ai medici in formazione specialistica che frequentano le strutture dell’I.R.C.C.S. si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle previsioni sulla sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998, con oneri a carico dell’I.R.C.C.S..
L’I.R.C.C.S. provvede inoltre, tramite il proprio Medico Competente, alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività previste per i medici in formazione specialistica, ai fini di valutare l’idoneità di questi ultimi allo svolgimento della mansione specifica, sia gli accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute degli stessi e confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico.
Sia l’onere organizzativo che gli oneri economici degli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico dell’ I.R.C.C.S.
Articolo 14 – Esercizio della libera professione intramuraria L’esercizio della libera professione intramuraria è subordinato al possesso del titolo di specializzazione richiesto dalla normativa di riferimento, quale titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quello da conseguire al termine del percorso di formazione medico-specialistica.
Ogni singola richiesta di esercitare la libera professione in base ai titoli posseduti sarà demandata alla valutazione del Direttore Sanitario dell’I.R.C.C.S., sentito il Direttore della Scuola di Specializzazione.
Articolo 15 – Durata
Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto per la durata di tre anni accademici, a partire dalla data di sottoscrizione (se sottoscritto in corso di anno accademico, l’anno verrà considerato per intero).
Alla scadenza del triennio l’Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno accademico in anno accademico, con possibilità di disdetta da comunicare all’altro contraente almeno tre mesi prima della scadenza.
Articolo 16 – Disposizioni finali
Per l’attuazione del presente Accordo non conseguirà per le parti alcun onere finanziario oltre quelli previsti dall’Accordo stesso.
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle Istituzioni contraenti.
Il presente Accordo è suscettibile di modifiche e/o di integrazioni in presenza di leggi o di regolamenti sopraggiunti ovvero a fronte di indicazioni o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.
Qualora le modifiche dovessero riguardare, invece, il solo Allegato A all’Accordo, si procederà esclusivamente con l’approvazione e la sottoscrizione del nuovo Allegato, in sostituzione del precedente.
Qualsiasi controversia inerente il presente Accordo di collaborazione, comprese quelle relative alla interpretazione, validità esecuzione e risoluzione dello stesso, sarà risolta presso il Foro di Foggia.
Letto, firmato e sottoscritto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)
I.R.C.C.S. C.R.O.B. DI RIONERO IN VULTURE IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Firme digitali ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005