AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NOTTURNA E DI PULIZIE DEL PARCHEGGIO CENTRO DI VIA CAMPO MARZO n. 3 IN VERONA – CIG 6805522E67 SCHEMA DI CONTRATTO DI D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NOTTURNA E DI PULIZIE DEL PARCHEGGIO CENTRO DI VIA CAMPO MARZO n. 3 IN VERONA – CIG 6805522E67 |
SCHEMA DI CONTRATTO DI D’APPALTO |
Il responsabile del procedimento
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
TRA
AMT, con sede in Verona e domiciliata ai fini del presente atto in Verona ( ), Italia, , telefono n. / , telefax n. / , PEC:
C.F. , Partita IVA , in persona del , Xxxx. , xxxxxx i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMT n. del
(nel seguito, per brevità, anche “AMT”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Prestatore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
(nel seguito per brevità, nel suo complesso, anche “Prestatore”)
PREMESSO
a) che AMT, Società a capitale interamente pubblico ed in house providing del Comune di Verona, svolge per il Comune stesso tutte le attività riconducibili alla gestione dei parcheggi, tra i quali – ai fini del presente Contratto - il parcheggio Centro situato nel Comune di Verona, in via Campo Marzo n. 3 (in prosieguo anche solo il “Parcheggio”). Il Parcheggio è dotato di un sistema automatico di controllo degli accessi ed è suddiviso in due aree: 1) il Terminal Bus, (48 stalli bus
al piano terra), 2) il parcheggio interrato per le auto (439 posti su due piani). Il servizio oggetto del presente Contratto è composto di due tipologie di attività: A) la gestione operativa/portierato notturna della sala controllo e B) l’espletamento del servizio di pulizie, meglio descritti nel Capitolato di Gara.
b) che AMT Con Avviso pubblicato sul sito aziendale xxx.xxx.xx in data 02.03.2017 ha reso noto che, in qualità di stazione appaltante per la gestione del Parcheggio, ha necessità di individuare un fornitore per i servizi di: A) gestione operativa/portineria notturna della sala controllo e B) di pulizie, entrambi inerenti il Parcheggio.
c) L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta, per l’intera durata stimata di 24 mesi, ammonta ad Euro 200.000,00 oltre IVA.
d) L’Avviso ha fissato al 23.03.2017 la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, da parte degli interessati, finalizzata alla partecipazione alla successiva procedura negoziata (di seguito anche solo la “Procedura” o la “Gara”), da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo il “Codice”).
e) Alla predetta scadenza, hanno presentato rituale manifestazione di interesse i seguenti operatori:
- Eurocompany Group Società Consortile Srl
- Abaco SpA
- Xxxxxxxxx X. Xxxx
f) Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 è stato autorizzato l’espletamento della procedura negoziata per la selezione del fornitore per i servizi di gestione operativa/portineria notturna della sala controllo e di pulizie del parcheggio centro di via Campo Marzo n. 3 in Verona, stabilendo, altresì, mission, compiti e, di conseguenza, requisiti del fornitore ed esplicitando i criteri di assegnazione del punteggio per la Gara ed il nominativo del RUP per la Gara stessa, designando la persona dell’xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Telefono: 000.0000000 , Fax: 000.0000000 PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.
g) E’ stato pubblicizzato sul sito aziendale l’avvio della presente Procedura, alla quale ha fatto seguito l’invio dei documenti di Gara (Disciplinare, bozza di Contratto, Capitolato, bozza offerta economica, rinviando – per la domanda di
partecipazione e le dichiarazioni ad essa annesse, al formulario DGUE).
h) Il CIG attribuito alla Gara è 6805522E67
i) Tutta la documentazione afferente la Gara è scaricabile dal sito istituzionale di AMT, alla URL: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxxxxx- sotto-soglia.html.
j) Che il Prestatore è risultato aggiudicatario della Procedura, in relazione al lotto unico e, per l’effetto, il medesimo Prestatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti di seguito e, comunque, negli atti della Gara;
k) Che il Prestatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati - ivi compreso il Capitolato -, nonché dall’Avviso di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta Tecnica ed Economica depositata in Gara;
l) Che il Prestatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara e dal Codice. La menzionata documentazione – ivi incluse l’Offerta Tecnica ed Economica di Gara -, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
m) Che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMT nei confronti del Prestatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
*
DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Ad ogni effetto di legge ed interpretativo, le seguenti parole ed abbreviazioni, si intendono con il corrispondente significato e senso di seguito indicati:
Affidatario, Appaltatore, Aggiudicatario o Concorrente – il soggetto, rispettivamente, aggiudicatario o candidato nella Gara in epigrafe;
AMT, Amministrazione, Aggiudicante, Committente o stazione appaltante – il committente, AMT Verona s.p.a.;
Appalto – l’oggetto della Gara e, parimenti, i servizi oggetto della Gara; Codice dei contratti o Codice - il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Decreto n. 81/2008 – il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
Documenti di Gara - i documenti relativi alla Gara in epigrafe e, quindi, singolarmente, Avviso, Disciplinare, Capitolato, Contratto (o schema di Contratto);
DURC - Documento unico di regolarità contributiva);
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (o “DEC”) o Responsabile dell’esecuzione - il responsabile per l'Amministrazione dei rapporti con l’aggiudicatario e, pertanto, l’interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti dell’Aggiudicatario;
Gara – la Gara in epigrafe, per la quale si chiede il supporto dell’Appaltatore, come definita nel Disciplinare;
Gestore del Servizio (o “GS”) o Responsabile del contratto - la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall’Aggiudicatario della gestione di tutti gli aspetti del servizio. Il Gestore del servizio rappresenta l’interfaccia unica dell’Aggiudicatario verso l’Amministrazione;
Personale - il personale adibito al servizio oggetto dell’appalto;
R.U.P. o RUP - Responsabile unico del procedimento;
Servizio – l’insieme dei servizi oggetto del contratto
*
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto (ivi incluso il precedente “box” di definizioni) e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi l’Avviso di Gara ed il Disciplinare di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’Allegato “A” (Capitolato tecnico), l’Allegato “B” (Offerta economica – B1 e Offerta Tecnica B2 presentate in Gara), l’Allegato “C” (DUVRI)
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMT. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti da AMT prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Prestatore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Prestatore ed accettate da AMT.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Prestatore, quest’ultimo rinuncia fin da ora a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMT: AMT, Società a capitale interamente pubblico del Comune di Verona;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato o Capitolato tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta economica: la Dichiarazione di offerta economica di cui all’Allegato “B1”;
e) Offerta tecnica: la Dichiarazione di offerta tecnica (relazione e curricula) di cui all’Allegato “B2”;
f) Prestatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMT o il Prestatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizi: i servizi oggetto del Contratto, di cui al Capitolato tecnico, con ogni connessa e/o relativa attività, descritti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nonché negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto.
i) Ordinativi/Richieste di attività: le singole comunicazioni, inviate almeno a mezzo telefax al Prestatore, con le quali AMT chiederà al Prestatore l’esecuzione dei servizi e delle attività a richiesta, come meglio specificato nel Capitolato;
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
8. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato.
Articolo 2 - Oggetto
1. AMT affida al Prestatore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi consistenti nelle prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, per un importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro ( ) IVA esclusa.
2. I Servizi devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e nell’Offerta Tecnica (allegato “B2”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata dalle vigenti leggi e dagli atti della Procedura.
3. AMT si riserva di richiedere al Prestatore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati e negli atti della Procedura, nei limiti di legge e secondo quanto indicato all’art. 3B.2 del Capitolato.
4. AMT si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto e di affidare prestazioni entro i limiti e termini di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, da esercitarsi nel corso della durata del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali. A tal fine, si assumeranno a valori di riferimento le indicazioni sul
costo orario unitario del lavoro (rispettivamente, per le categorie custodia/guardiania e pulizie) indicati nell’Offerta Economica;
5. I Servizi sono affidati al Prestatore in via esclusiva, pertanto AMT non potrà affidare le medesime attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Prestatore.
6. Il servizio di pulizia viene eseguito con modalità differenziate, in relazione alle tipologie di locali in cui viene effettuato. I locali – per tipologie omogenee – sono identificati nelle planimetria allegata al Capitolato.
7. Parimenti, il Capitolato – cui si fa’ espresso rinvio per le analitiche descrizioni degli aspetti prestazionali - indica puntualmente:
- con riferimento ai servizi di custodia/guardiania:
a) al paragrafo 3A.1 – Verifica notturna del parcheggio
b) al paragrafo 3A.2 – Gestione ingressi/uscite
c) al paragrafo 3A.3 – Custodia del patrimonio aziendale
d) al paragrafo 3A.4 – Informazioni alla clientela
e) al paragrafo 3A.5 - Gestione veicoli parcheggiati all’interno delle aree di sosta
f) al paragrafo 3A.6 - Giornate ed orari di esercizio
g) al paragrafo 3A.7 - Segnalazione e gestione anomalie
- con riferimento al servizio di pulizie:
h) al paragrafo 3B.4 – Descrizione del servizio di pulizia
i) al paragrafo 3B.5 – Tipologie di attività (distinte in “programmate” – giornaliere e periodiche, “di presidio” e “straordinarie”
j) al paragrafo 3B.6 – Orario del servizio
k) al paragrafo 3B.7 – Caratteristiche degli accessori e materiali igienico-sanitari
l) al paragrafo 3B.8 – Materiali ed attrezzature di lavoro
8. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato.
Articolo 3 - Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di n. ventiquattro mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata di cui al precedente comma 1 non sia esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al
precedente articolo 2, comma 1 - anche eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2 comma 3 -, la durata sopra indicata potrà essere prorogata fino al raggiungimento di detto importo complessivo massimo di spesa, previa comunicazione scritta di AMT da inviare al Prestatore prima della scadenza, come indicato al successivo comma 5.
3. È vietato, dunque, il rinnovo tacito del Contratto.
4. Tale durata è prorogabile alle stesse condizioni, per la durata massima di un anno. Precisamente, a tal fine, si assumeranno a valori di riferimento le indicazioni sul costo orario unitario del lavoro (rispettivamente, per le categorie custodia/guardiania e pulizie) indicati nell’Offerta Economica.
5. La richiesta di proroga può anche essere rivolta ad una sola delle tipologie di prestazioni oggetto del Contratto (cioè, soltanto le prestazioni afferenti la custodia/guardiania, oppure quelle afferenti le pulizie).
6. La richiesta di proroga del Contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 giorni, rispetto alla scadenza di cui al precedente comma 1.
7. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato (in particolare, all’art. 2).
Articolo 4 - Condizioni dei Servizi ed obbligazioni generali del Prestatore
1. L’erogazione dei Servizi e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico (Allegato “A”), nonché, ove migliorativi, di quelli indicati negli atti della Procedura (in particolare, l’Offerta Tecnica – allegato “B2” -
); il rispetto di ciascuno di detti modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio è da intendersi quale obbligazione essenziale del Prestatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMT potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi
contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all’Allegato “B1” (Offerta Economica) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei Servizi
oggetto del Contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dei Servizi stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di apprestamenti in termini di macchinari, oggetti e forniture d’uso per l’esecuzione del Contratto.
3. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente
Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati e nel Capitolato.
4. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all’Allegato “B1” (Offerta Economica) del presente Contratto ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMT, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Prestatore si impegna, inoltre, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMT di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, regolamentari e di indirizzo per le comunicazione al pubblico, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMT;
e) comunicare tempestivamente ad AMT, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile del contratto o RG;
f) manlevare e tenere indenne AMT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) mantenere in condizioni di igiene, sicurezza e decoro i locali affidati da AMT al Prestatore, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato.
7. Le attività contrattuali - da svolgersi presso le aree/immobili di proprietà di AMT,
aperti al pubblico - dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro di AMT e di soggetti da essa incaricati di attività interferenti e, soprattutto, senza intralciare la fruizione al pubblico; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMT. Peraltro, il Prestatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le aree/immobili di proprietà di AMT continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMT stessa e/o da terzi da essa autorizzati.
8. Il Prestatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
salvaguardando le esigenze di AMT e/o di terzi autorizzati e della clientela del Parcheggio, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto ed a rispettare le prescrizioni indicate nel DUVRI (allegato C al presente Contratto).
9. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta
di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere temporaneamente ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMT e/o da terzi autorizzati.
10. Il Prestatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto
meglio definito nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, ove migliorativo, nell’Offerta
Tecnica (Allegato “B2”), nonché a dotare detto personale di vestiario adatto all’attività da svolgere e dotato di un cartellino di riconoscimento con fotografia ed impresa di appartenenza, come dettagliatamente indicato nel Capitolato.
11. Il Prestatore si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature, gli strumenti e i
macchinari, i mezzi ed i prodotti (anche in termini di software e gestionali) necessari/opportuni per l’esecuzione dei Servizi, il tutto secondo quanto meglio definito nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e negli atti della Procedura – in particolare, nell’Offerta Tecnica -.
12. Il Prestatore si obbliga ad informare gli addetti all’esecuzione dei servizi oggetto
del presente Contratto che è a loro vietato di aprire mobili, stanze, tombini e contenitori presenti nel Parcheggio, per i quali non sia stata specificamente autorizzata l’apertura, nonché di rimuovere carte, documenti, presidi telematici e/o altri macchinari, arredi o oggetti dalle scrivanie e da qualsiasi altro luogo del Parcheggio. Il Prestatore si impegna, inoltre, a dare chiare istruzioni agli addetti all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto in merito alla circostanza che gli stessi dovranno consegnare al Responsabile del contratto qualsiasi oggetto rinvenuto nei locali di AMT affinché il Responsabile del contratto lo consegni al Direttore dell’esecuzione, o comunque al Responsabile nominato da AMT.
13. Il Prestatore si obbliga a consentire ad AMT di procedere, in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione
contrattuale che saranno impartite da AMT.
15. Il Prestatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
16. Il Prestatore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza dei servizi, adempiendo puntualmente e correttamente a tutti le obbligazioni assunte.
17. Il Prestatore si impegna ad erogare i Servizi con continuità, senza sospendere in
nessun caso e per nessun motivo il servizio pubblico affidato.
18. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMT può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
19. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina dai corrispondenti articoli del Capitolato.
Articolo 5 - Responsabile del Prestatore e Direttore dell’esecuzione
1. Il Prestatore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Prestatore verso AMT per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMT.
Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti:
• numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
2. Per parte sua AMT indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMT nei confronti del Prestatore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
3. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, in relazione ai compiti e responsabilità del “Responsabile del contratto” e del Direttore dell’esecuzione, si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato, nonché ad eventuali indicazioni aggiuntive – in termini di compiti e responsabilità del “Responsabile del contratto” – contenute nell’Offerta
Tecnica.
Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore dichiara e garantisce che il personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Prestatore stesso, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMT la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica
- assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e tutte le condizioni migliorative eventualmente contenute nell’Offerta Tecnica.
3. Il Prestatore si obbliga espressamente, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività – così come indicate nell’Offerta Economica -, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi – in particolare a quanto previsto dal comma 3, considerato essenziale, in quanto ottemperante alle prescrizioni recate dall’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 -, AMT può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, -
previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze e con facoltà di presentare esposto/denuncia dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Prestatore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Prestatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Prestatore si è posto in regola.
7. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 7 - Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica e controllo, che saranno tesi, in particolare, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto ed i livelli di servizio prescritti nel Capitolato tecnico e, comunque, negli atti della Procedura.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si
intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche al Prestatore verranno applicate le penali di cui oltre, anche per il caso di mancata esecuzione, la quale verrà parificata – ad ogni effetto contrattuale – ad un inadempimento sanzionabile attraverso la corrispondente penale.
4. In ogni caso, il Prestatore dovrà apportare al servizio da rendersi, le modifiche e/o
le integrazioni necessarie - e, comunque, adempiere a quanto previsto nel Capitolato tecnico al riguardo - affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate.
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia
espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 8 - Corrispettivi del Servizio
1. Il corrispettivo complessivo dovuto da AMT al Prestatore per l’effettiva esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto è indicato nell’Allegato “B” (Offerta economica), da intendersi qui integralmente trascritto.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione dei
Servizi oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico nonché dagli atti della Procedura.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è riferito ai Servizi prestati a perfetta
regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato (Allegato “A”) e negli atti della Procedura; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è stato determinato a proprio rischio
dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini – anche all’esito di sopralluogo -, alle proprie stime e, pertanto, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'appaltatore non avrà, quindi, alcun diritto di pretendere sovraprezzi o indennità
speciali di alcun genere, per aumento di costo di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall’esecuzione del Contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. AMT non riconoscerà aggiornamenti del corrispettivo a favore del Prestatore,
trattandosi di servizi “a corpo”.
8. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti
1. L’importo complessivo delle prestazioni oggetto di appalto è da considerarsi “a corpo” e quale corrispettivo da erogarsi “a canone” fisso, in considerazione della tipicità, continuatività e ripetitività del servizio prestato, che non consente di differenziare i livelli prestai zonali, ai fini del pagamento.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8, comma 1 sarà effettuato da AMT in favore del Prestatore con cadenza posticipata rispetto al mese di riferimento.
3. Si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare a
quanto disposto dall’art. 10.
4. La corresponsione del canone, quindi, avverrà in rate mensili posticipate, pari ciascuna ad 1/24 del corrispettivo complessivo indicato nell’Offerta Economica.
5. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del Servizio da parte del RUP/DEC, con valore di benestare all’emissione della fattura e con l’allegazione dei tabulati riepilogativi delle presenze del personale e di eventuale documentazione atta a comprovare contestazioni formali (ad esempio, l’applicazione di penali, o lettere di richiamo, richieste risarcitorie, ecc.).
6. Annualmente l’Amministrazione provvederà ad effettuare eventuali conguagli, in positivo o in negativo, sulla scorta delle prestazioni orarie effettivamente effettuate considerando:
- numero delle ore effettuate nei mesi di competenza
- verbale di prova mensile di verifica;
- ogni altra indicazione utile.
7. In sede di liquidazione saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate. In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
8. Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fatturazione deve essere interamente effettuata dalla capogruppo, qualunque sia l'impresa componente il raggruppamento che provvederà in concreto all'esecuzione del servizio. Ogni ripartizione economico/contabile tra le imprese che hanno costituito il raggruppamento sarà effettuata a cura delle stesse, che non avranno quindi nulla a pretendere, singolarmente, da AMT.
9. La fatturazione dovrà essere intestata a:
AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti xxx X. Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Codice fiscale 00214640237 Partita IVA 02770140230 - PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
10. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG (Codice Identificativo Gara), il dettaglio del periodo di riferimento della medesima, e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui al precedente comma 5 (e, se del caso, delle fatture delle Imprese raggruppate, indicate al successivo comma 18).
Ciascuna fattura dovrà essere intestata ad AMT e spedita ad AMT a mezzo PEC, secondo quanto indicato al precedente comma 9.
11. L’importo di ciascuna delle fatture di cui ai precedenti commi 2 e 3 verrà corrisposto da AMT secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato al Prestatore presso
Agenzia/Filiale Codice IBAN . Il
Prestatore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
12. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il Prestatore si obbliga a comunicare ad AMT le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
13. Le spese del bonifico sono a carico di AMT. Le spese relative ad eventuali imposte di bollo sono a carico del Prestatore.
14. AMT, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), verifica, anche in via telematica, se il Prestatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, AMT applicherà quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
15. AMT, ai fini del pagamento del corrispettivo, richiederà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Prestatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il Prestatore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMT, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere ad AMT – in allegato alla fattura successiva rispetto all’avvenuto pagamento effettuato nei confronti delle singole imprese raggruppate -, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le
fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati.
20. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente all’obbligo di cui al precedente comma 12, AMT potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
21. AMT si riserva di richiedere al Prestatore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
22. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 - Penali
1. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in riferimento a ciascun intervento, nel caso di inadempimento da parte del Prestatore nell’effettuazione delle attività oggetto del Contratto, AMT potrà applicare al Prestatore le rispettive penali contrattuali indicate nell’art. 8 del Capitolato, secondo le modalità ivi indicate.
2. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in riferimento a ciascun intervento di urgenza o sostitutivo, richiesto da AMT ovvero in caso di esecuzione da parte di AMT delle prestazioni contrattuali, o anche in caso di ritardo da parte del Prestatore nell’effettuazione delle attività, AMT potrà applicare al Prestatore, per ogni giorno di ritardo una penale di importo pari ad Euro (=
/00), nel rispetto di quanto indicato nell’art. 8 del Capitolato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMT al Prestatore entro 3 giorni dalla loro rilevazione; a fronte delle menzionate contestazioni, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie
deduzioni ad AMT nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di AMT, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Prestatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. AMT potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. AMT potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale; qualora venisse raggiunto tale limite, AMT potrà risolvere di diritto il presente Contratto.
6. Il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMT a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ed a risolvere di diritto il presente Contratto.
7. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 8 del Capitolato stesso.
Articolo 11 - Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMT per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata,
irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Prestatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMT e per tutta la durata del presente Contratto
e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di
seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMT verso il Prestatore
– e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di durata del Contratto, entro il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMT, con periodicità semestrale/annuale - in caso di completa ed esatta esecuzione del Servizio oggetto di Contratto e sempre che non via sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMT.
7. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche di una soltanto delle
obbligazioni previste nel presente articolo, AMT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia
espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 12 - Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, le modalità di funzionamento e riparazione dei macchinari anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto, nonchè i nominativi di eventuali fornitori e clienti del
Parcheggio, sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto (ad esempio, report, proposte di sanzione, ecc.); tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMT o l’Autorità pubblica o giudiziaria preposta abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Prestatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMT, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà
citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Prestatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMT.
8. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 13 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche a uno solo degli obblighi sanzionati con la risoluzione assunti con la stipula del presente Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o PEC (a scelta insindacabile di AMT) da AMT per porre fine all’inadempimento, AMT ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMT potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r. o PEC (a scelta insindacabile di AMT), risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod. civ., nei casi specificamente indicati ed, in particolare, nei casi di cui agli articoli: 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Prestatore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata), 26 (Codice Etico).
3. AMT, inoltre, potrà risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di interruzione o soltanto sospensione dei Servizi affidati con il presente Contratto
per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMT ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, ovvero di compensare eventuali crediti vantati dal Prestatore, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà di AMT di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Prestatore, addebitando le relative spese di quest’ultimo, come espressamente previsto nel Capitolato.
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 9 del Capitolato stesso.
Articolo 14 - Recesso
1. AMT ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMT, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni di AMT, ovvero la soppressione o accorpamento della Committente stessa,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Prestatore,
d) nel caso in cui venga revocato o comunque annullato o che venga a cessare la posizione di gestore del Parcheggio, attualmente rivestita da AMT
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso (ad eccezione del recesso di cui ai precedenti punti b) e d), per cui è richiesto un preavviso di almeno 15 giorni), tramite comunicazione scritta inoltrata al Prestatore con lettera raccomandata a.r. o PEC (a scelta insindacabile di AMT).
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
aa) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, ivi inclusa la L. n. 3/2012 e ss.mm.ii., che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
bb) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
cc) qualora il Prestatore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
dd) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di AMT dei corrispettivi relativi alle sole attività già effettuate a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso – da documentarsi con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5 -, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMT o interruzione del servizio pubblico; infatti, in detti casi il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di AMT.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMT ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Prestatore con lettera raccomandata a.r. o PEC (a scelta insindacabili di AMT).
Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Prestatore dovrà
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMT o interruzione del servizio pubblico.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto; il Prestatore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
6. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 9 del Capitolato stesso.
Articolo 15 - Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Prestatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMT, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMT.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto di AMT e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Prestatore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMT, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Prestatore possa arrecare ad AMT, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione
del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato di gara per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMT, e pertanto qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Prestatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 11 del Capitolato stesso.
Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura (ad esempio, l’utilizzo di sistemi gestionali) che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMT azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMT, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMT è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMT, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 17 - Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMT avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 18 - Subappalto
1. Il subappalto delle attività oggetto del Contratto è vietato.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore al divieto di cui al precedente commi, AMT può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 19 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e AMT, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 16 del Capitolato stesso.
Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata norma. AMT tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet istituzionale xxx.xxx.xx , anche ai fini dell’assolvimento agli obblighi di trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii..
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 15 del Capitolato stesso.
Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMT per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
3. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia
espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 12 del Capitolato stesso.
Articolo 22 - Trasparenza
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore, con diritto da parte di AMT di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Prestatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMT - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r. o PEC (a scelta insindacabile di AMT), nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A.
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Prestatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Prestatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona. Il Prestatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
Articolo 24 - Clausole risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/01, che impediscano al Prestatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMT avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
3. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato, in particolare all’art. 9 del Capitolato stesso.
Articolo 25 - Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata
1. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Prestatore si obblig a fin da ora a comunicare ad AMT l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili” di cui alle premesse del protocollo di legalità (Allegato “D”). Il Prestatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMT ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
2. Nel caso in cui AMT, anche per il tramite del Comune di Verona, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Prestatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 26 - Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata
che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMT non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMT si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 27 - Codice Etico
1. Il Prestatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMT, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Prestatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMT e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Verona, lì / / .
AMT
IL PRESTATORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Prestatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Prestatore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo
22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata); Articolo 26 (Clausola finale); Articolo 27 (Codice Etico).
Verona, lì / / IL PRESTATORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato tecnico;
ALLEGATO “B” – Offerta Economica (“B1”) e Offerta Tecnica (“B2”); ALLEGATO “C” - DUVRI;