Contratto di assicurazione per autovetture
Contratto di assicurazione per autovetture
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e, dove prevista, la Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 6/2017 Società del Gruppo Assicurativo
Contratto di Assicurazione - Fascicolo Informativo
Indice | |
n Nota Informativa | 15 pagine |
n Glossario | 3 pagine |
n Condizioni di Assicurazione per Autovetture | 27 pagine |
n Informativa sul Trattamento dei Dati Personali | 6 pagine |
n Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente | 3 pagine |
n Tabella M - Tabella Classi di merito | 1 pagina |
Nota Informativa ViaggiaConMe Autovetture (Edizione 6/2017)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, il suo contenuto tuttavia non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP ora IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipulazione del Contratto, alla presente Nota Informativa saranno disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Preventivo gratuito personalizzato
Sommario
È possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e della formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla Compagnia. Il preventivo potrà essere richiesto:
• Accedendo al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• Chiamando il Contact Center Intesa Sanpaolo Assicura al numero 800.124.124*
• I titolari di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo possono:
• rivolgersi a una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo
• rivolgersi al Servizio Clienti (di seguito “Contact Unit”) della propria Banca tramite il numero verde 800.303.306 o accedendo al canale home banking se hanno sottoscritto il contratto “Servizi via Internet e/o via telefono”
AVVERTENZA – installazione del dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box
Per stipulare la polizza “ViaggiaConMe” e poter usufruire dei servizi da questa previsti, è neces- sario installare sul Veicolo il dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box fornito in comodato dalla Compagnia.
* Numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
B. Informazioni sul contratto
Modalità di stipula del contratto
i. Acquisto a distanza tramite: Internet o Contact Center
Informazioni sul dispositivo ViaggiaConMe Box
3. Coperture assicurative offerte. Limitazioni ed esclusioni
3.1 Estensione della copertura di Responsabilità Ci- vile
4. Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio - Nullità
6. Premi
7. Informativa in corso di contratto
8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito
9. Recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime fiscale
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Procedura per il risarcimento del danno
13. Incidenti stradali con controparti estere
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
15. Accesso agli atti dell’impresa
16. Reclami
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28.
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
• Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
tel. +39 000.0000000, fax 000.0000000
• Uffici amministrativi: Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 20159 – Milano – ITALIA, tel. x00 00 00000.
Il sito Internet è xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’indirizzo di posta elettronica certificata è: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Servizio Clienti risponde al numero telefonico: 800.124.124 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
L’indirizzo di posta elettronica è: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U.
n. 236 dell’8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d’esercizio 2016, dispone della se- guente situazione patrimoniale.
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve patrimoniali
Indice di Solvibilità*
€ 223.376.929 € 27.912.258 € 195.464.671 1.86
* Si precisa che l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. Informazioni sul Contratto
} MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il Contratto può essere stipulato a distanza tramite internet o Contact Center della Compagnia
i. ACQUISTO A DISTANZA TRAMITE INTERNET O CONTACT CENTER
Per l’acquisto sono previste varie modalità
Le persone interessate possono ottenere un preventivo e acquistare la Polizza:
• Chiamando il Contact Center della Compagnia al 848.124.124
• Accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In caso di utilizzo del Contact Center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con il Re- sponsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di vendita dei contratti a distanza da parte del Contact Center.
PREVENTIVO E ACQUISTO POLIZZA
Il Preventivo è gratuito
Passi necessari per completare l’acquisto
Maggiori dettagli
Controlli della Compagnia
Maggiori dettagli
L’interessato deve soltanto fornire i dati richiesti e riceverà gratuitamente il Preventivo se- condo la modalità (posta elettronica o posta ordinaria) da lui scelta.
Per completare l’acquisto il Contraente deve:
• Controllare attentamente l’esattezza dei dati riportati nel preventivo e, in caso di inesat- tezze, modificarli direttamente accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o con l’aiuto del Contact Center della Compagnia a seconda del canale utilizzato, ottenendo in tal modo un nuovo Preventivo
• Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
• Inviare alla Compagnia i documenti richiesti per la stipula del Contratto.
Sulla documentazione richiesta ved. le Condizioni di Assicurazione all’Articolo 2.5.
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia, prima dell’emissione della Polizza, si riserva la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul Veicolo e/o richiedere documentazione in originale.
Sulle modalità di conclusione del Contratto e sul pagamento del Premio ved. le Condizioni di Assicu- razione agli Articoli 1.2 e 1.3.
EMISSIONE DELLA POLIZZA
Ricevuto il paga- mento e controllata la documentazione la Compagnia emette la Polizza
Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l’avvenuto paga- mento del Premio, la Compagnia emette la Polizza e la invia al Contraente con il Certificato e la Carta Verde.
LA COMPAGNIA NON EMETTE LA POLIZZA IN QUESTI CASI
Se il Contraente non consegna
i documenti
Se la Compagnia rileva differenze tra i documenti inviati ed i dati presenti sul Preventivo
Se il pagamento non va a buon fine
Maggiori dettagli
Se il Contraente non invia tutti i documenti necessari per concludere il Contratto, la Compa- gnia non potrà procedere all’emissione della Polizza.
Se, a seguito della verifica dei documenti, risultano informazioni difformi da quelle del Con- tratto, la Compagnia emette un nuovo preventivo con l’indicazione del Premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare il nuovo preventivo.
Se il pagamento non va a buon fine e la Compagnia non riceve il Premio, il Contratto non può considerarsi concluso e pertanto non saranno emessi la Polizza, il Certificato, il Con- trassegno e la Carta Verde.
Sulle modalità di conclusione del Contratto ved. le Condizioni di Assicurazione all’Articolo 1.2.
VERIFICA DEI DATI DELLA POLIZZA E RESTITUZIONE ALLA COMPAGNIA
Il Contraente deve verificare i dati
Entro 15 giorni il Contraente invia il modulo di Polizza firmato
Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati.
Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve restituire alla Compagnia l’originale della Polizza, completo di tutte le firme richieste.
Se il Contraente rileva inesattezze
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla Polizza deve segnalarle immediata- mente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Contact Center al numero 848.124.124.
La Compagnia emette ed invia al Contraente una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevi- mento, il Contraente deve sottoscrivere una copia della nuova Polizza, restituire alla Com- pagnia gli originali di entrambe le Polizze e pagare l’eventuale differenza di Premio oppure comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla Compa- gnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla data di restituzione dell’originale della nuova Polizza.
DIRITTO DI RECESSO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
È il diritto che consente al Contraente di recedere dal Contratto senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la Responsabilità Civile e al netto di imposte per le altre garanzie.
Il diritto di recesso va esercitato entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.
ATTENZIONE
Come effettuare il Recesso
In caso di Polizza con Vincolo
Gli obblighi della Compagnia in caso di Recesso
Maggiori dettagli
Per far valere questo diritto il Contraente deve inviare alla Compagnia entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Polizza (fa fede la data del timbro postale di invio) la comunica- zione scritta di Recesso tramite lettera Raccomandata A.R., restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde.
In caso di Polizza con Vincolo è necessario allegare anche la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il Recesso.
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del Premio pagato e non goduto al netto di Imposte e del Contri- buto S.S.N. per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria e per le altre garanzie alla restituzione del Premio pagato al netto di imposte.
Sul diritto di recesso ved. le Condizioni di Assicurazione all’Articolo 1.4.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Come ricevere e trasmettere
i documenti alla Compagnia
La scelta può essere cambiata in qualsiasi momento
Certificato e Carta Verde sono spediti via posta
Il Contraente può scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole:
a) La documentazione precontrattuale e contrattuale
b) Il Contratto
c) Le comunicazioni in corso di Contratto previste dalla normativa vigente.
Una volta scelta la modalità di ricevimento e trasmissione dei documenti il Contraente potrà sempre modificarla previa comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura.
Al di là della scelta effettuata, il Contraente può in ogni caso richiedere di ricevere la sud- detta documentazione su carta senza costi aggiuntivi.
L’invio del Certificato di assicurazione e della Carta Verde avviene sempre e comunque su supporto cartaceo via posta.
} INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX
Il Contratto prevede l’obbligo di installare sul Veicolo “ViaggiaConMe Box”.
ViaggiaConMe Box è un dispositivo telematico in grado di identificare l’esatta posizione del Veicolo, raccogliere informa- zioni per agevolare la ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri e consentire al Conducente di comunicare in caso di emergenza con una Struttura Organizzativa a disposizione 24 ore su 24. ViaggiaConMe, inoltre, consente alla Compagnia di ricevere informazioni aggregate sulle percorrenze chilometriche che possono essere utilizzate per elaborare tariffe dedi- cate e maggiormente personalizzate.
Xxxx può offrire in caso di incidente da circolazione
In caso di furto
Altri casi
IMPORTANTE
ViaggiaConMe Box è offerta in Comodato d’uso gratuito
I servizi di assistenza dipendono dalle garanzie acquistate
Maggiori dettagli
ViaggiaConMe Box è in grado di valutare la gravità dell’incidente in base all’analisi dei dati relativi alla dinamica dell’impatto, ad esempio brusche decelerazioni, inviando, in tempo reale, una segnalazione alla Struttura Organizzativa che, in automatico, provvede a contattare il Conducente e a verificare l’eventuale necessità di assistenza. Inoltre, i dati rilevati da Viag- giaConMe Box agevolano la ricostruzione della dinamica dell’incidente.
In caso di furto, quando la relativa garanzia è prevista in Polizza, ViaggiaConMe Box può agevolare l’individuazione della posizione del veicolo e facilitare l’intervento delle Autorità per il ritrovamento.
In caso di guasto, foratura, malore o altra emergenza connessa alla circolazione del Vei- colo, grazie al pulsante di emergenza situato sul dispositivo, è possibile contattare la Strut- tura Organizzativa.
L’utilizzo della ViaggiaConMe Box non comporta alcun canone annuo.
Analogamente non sono previste spese per l’installazione e per la disinstallazione, opera- zioni che devono essere effettuate presso un Centro Convenzionato.
Alla cessazione del rapporto assicurativo la ViaggiaConMe Box deve essere restituita. In caso di mancata disinstallazione e restituzione si applica la penale prevista nelle Condizioni Generali di Abbonamento della ViaggiaConMe Box.
I servizi di assistenza erogati a seguito di richiesta alla Struttura Organizzativa dipendono dalle garanzie presenti in Polizza e dal pagamento del relativo Premio. Se il Contraente non ha acquistato la garanzia Assistenza e/o la garanzia Assistenza Estesa, il costo dei servizi di assistenza inviati dalla Centrale Operativa sarà a carico dell’Assicurato.
Sui Servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione all’Articolo 3.
CASI CHE IMPEDISCONO LA FORNITURA DEI SERVIZI
Copertura del segnale e funziona- mento della rete
Avvertenze Mancata installa- zione o mancato funzionamento del dispositivo
Applicazione della Franchigia di 500 euro.
Applicazione della Penale di 100 euro
Maggiori dettagli
Per il corretto funzionamento della ViaggiaConMe Box è necessario che il Veicolo si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti. Il Contraente è in ogni caso tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.
La mancata installazione o il mancato funzionamento del dispositivo per cause riconducibili al Contraente, al Proprietario o alle persone cui è affidato il Veicolo, non consentono la pre- stazione dei servizi previsti da alcune garanzie e comportano l’applicazione per ogni evento indicato in seguito di una Franchigia di 500 euro.
• In caso di Sinistro RCA con Responsabilità Principale o Paritaria dell’Assicurato
• In caso di Xxxxxxxx rientrante nelle garanzie Furto e Collisione (se sottoscritte).
In caso di più Sinistri riconducibili ad uno stesso evento si applica una sola Franchigia. Questa si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre Franchigie già previste dal Contratto.
Ferma l’applicazione della Franchigia in caso di sinistro, la Compagnia addebiterà al Contraente anche una penale per un importo pari a 100 euro per i casi di mancata installazione che si protragga oltre 60 giorni ovvero in caso di disinstallazione o di mancato funzionamento del dispositivo per cause riconducibili al Contraente, al Pro- prietario o alle persone cui è affidato il Veicolo che si protraggano per oltre 30 giorni.
Sugli esempi di applicazione della franchigia in caso di mancata installazione della ViaggiaConMe Box ved. alle pagine successive.
Sugli obblighi di installazione e disinstallazione e sulle conseguenze in caso di non installazione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.
3. Coperture assicurative offerte
Come riportato all’Articolo 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile
ed è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus.
Come funziona il sistema Bonus/Malus
La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità Principale o Paritaria nel Periodo di Osservazione.
Maggiori dettagli
Sulla forma tariffaria Bonus/Malus ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
AVVERTENZE
La copertura assicurativa può essere limitata
o esclusa
Maggiori dettagli
La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono com- portare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Sulla garanzia di Responsabilità Civile Auto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 2.3 e 10.2.
GARANZIE FACOLTATIVE
Oltre alla Responsabilità Civile, la Polizza consente l’acquisto di queste garanzie:
• Assistenza stradale
• Incendio
• Furto
• Atti vandalici ed eventi naturali
• Collisione
• Cristalli
• Infortuni del Conducente
• Tutela Legale
Assistenza stradale
Maggiori dettagli
Avvertenza
Garantisce un aiuto all’Assicurato quando, a causa di di un guasto meccanico o a seguito di inci- dente da circolazione, il Veicolo non è più in grado di viaggiare oppure può viaggiare ma questo com- porta il rischio di aggravare i danni al Veicolo stesso e/o mette in pericolo l’incolumità dei passeggeri. La garanzia prevede due tipologie di coperture: l’Assistenza Base che comprende il soccorso stradale (dépannage e traino) e l’invio di un’ambulanza, e l’Assistenza Estesa che, in aggiunta, offre le seguenti prestazioni: autovettura in sostituzione,Quick Service, servizio taxi, disbrigo pra- tiche legali in caso di furto, demolizione del veicolo, invio di un autista, trasferimento sanitario, rientro o in alternativa proseguimento del viaggio o pernottamento in albergo.
Sui servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 e 3.4.2.
La copertura per assistenza stradale prevede limitazioni ed esclusioni alle prestazioni offerte dalla Polizza. Si raccomanda di leggere con attenzione l’Articolo 3.3 Esclusioni e gli Articoli 3.4.1 Assi- stenza e 3.4.2 Assistenza Estesa che descrivono le singole prestazioni di assistenza.
Incendio (combustione con sviluppo fiamma)
Indennizza i Danni Materiali e Diretti subiti dal Veicolo in caso di incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Inoltre, la Compagnia rimborsa fino a 250.000 euro totali per Sinistro le spese che il Proprietario deve corrispondere per i danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplo- sione o scoppio del Veicolo a cose di Terzi e/o al locale utilizzato come autorimessa se preso in affitto dal Proprietario.
Maggiori dettagli
Avvertenza
Sulla garanzia Incendio ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 4.1, 4.2 e 4.3.
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Furto
Rimborso delle spese se il Veicolo è cancellato dal PRA
Maggiori dettagli
Avvertenza
Indennizza i danni subiti dal Veicolo e dagli accessori stabilmente installati nel caso sia stato oggetto di furto, tentato furto o rapina, compresi i danni al Veicolo conseguenti alla circolazione abusiva dopo il furto.
Se, a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa il Veicolo assicurato deve essere cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A), la Compagnia rimborsa le spese sostenute fino a un massimo di 500 euro per l’Immatricolazione o il cambiamento di proprietà (Voltura) di un altro veicolo.
Sulla garanzia Furto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 4.1, 4.2 e 4.3
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Atti vandalici
ed eventi naturali
Maggiori dettagli
Avvertenza
Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a causa di atti dolosi di Terzi (atti vandalici) e a seguito di eventi naturali come ad esempio grandine, trombe d’aria, uragani.
Sulla garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 5.1, 5.2 e 5.3.
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 5.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Collisione
Maggiori dettagli
Avvertenza
Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a causa di un urto (Collisione) con un altro veicolo identificato.
L’identificazione può avvenire:
• Tramite targa
• Tramite altri dati identificativi di cui si è preso nota, ad esempio il telaio.
Sulla garanzia Collisione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 6.1, 6.2 e 6.3.
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 6.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Le garanzie Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione prevedono l’indicazione del Capitale Assicurato
sulla Polizza.
CAPITALE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Al momento della stipula della Polizza viene definito il valore complessivo del Veicolo e degli accessori di serie e non di serie se stabilmente installati, il cosiddetto Capitale Assicurato: questo rappresenta il valore dei beni assicurati a cui fare riferimento per il pagamento in caso di Sinistro.
Ad ogni Rinnovo della Polizza la Compagnia aggiorna il Capitale Assicurato in base al valore del Veicolo riportato sull’ultima edizione disponibile della rivista Quattroruote.
L’Adeguamento automatico del Capitale Assicurato non si effettua se risulta inferiore al valore indicato sulla rivista Quattroruote oppure se tale valore non è più riportato sulla rivista.
Il Contraente può chiedere comunque un aggiornamento personalizzato del Capitale Assicurato in occasione della Scadenza della Polizza.
Cristalli
Prevede il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale avvenuta durante la circolazione del Veicolo.
Maggiori dettagli
Sulla garanzia Cristalli ved. le Condizioni di Assicurazione all’ Articolo 7.1.
Avvertenza
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione l’Articolo 7.2 Esclusioni.
Infortuni
del Conducente
Maggiori dettagli
Avvertenza
Prevede il pagamento di un Capitale in caso di Morte o di Invalidità Permanente del Condu- cente a causa di un Infortunio occorso durante la Circolazione del Veicolo comprese le fasi di salita e di discesa dallo stesso.
Sulla garanzia Infortuni ved. le Condizioni di Assicurazione all’Articolo 8.1,.8.2, 8.3.
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 8.2 Esclusioni, 8.3 Riconoscimento dell’indennizzo.
Tutela legale
Prevede il rimborso delle spese per l’Assistenza Giudiziale e Stragiudiziale civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Ad esempio, copre le spese per l’intervento di un legale, di un perito, le spese di giustizia di un processo penale.
Sono due le Formule offerte
da Intesa Sanpaolo Assicura
La Formula Base copre le spese legali per far fronte a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti illeciti di Xxxxx e alla difesa personale del Proprietario, Locatario o Conducente autorizzato in caso di delitto colposo (ovvero morte causata in modo involontario) o contrav- venzioni connessi all’incidente stradale.
La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
La Formula Estesa comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, ulteriori coper- ture tra le quali l’istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro in conseguenza di incidente e la tutela legale nel caso in cui l’Assicurato, il coniuge o i figli minori in veste di pedoni ciclisti o passeggeri di un veicolo di proprietà di Terzi sono coinvolti in un incidente durante la circolazione.
Maggiori dettagli
Sulla garanzia Tutela Legale ved. Condizioni di Assicurazione agli Articoli 9.1, 9.2, 9.3.
Avvertenza
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 9.3 Esclusioni, 9.4 Validità temporale.
Per le garanzie Cristalli, Infortuni del conducente, Tutela legale è prevista l’indicazione in Polizza del Massimale.
La Compagnia in caso di Sinistro non è tenuta a pagare un importo superiore al Capitale Assicurato e ai Massimali indicati nella Polizza.
AVVERTENZE
In alcuni casi la Compagnia
potrebbe richiedere il rimborso delle somme liquidate (Rivalse)
Una parte del danno può rimanere a ca- rico dell’Assicurato (Scoperti-Franchigie- Massimali)
Come previsto dall’Articolo 144 del Codice, per la garanzia di Responsabilità Civile è previ- sto il “Diritto di Rivalsa”: in caso di Sinistro la Compagnia ha facoltà di richiedere all’Assicu- rato, in misura totale o parziale, la restituzione delle somme pagate ad un terzo danneggiato. Questo è valido nei casi indicati all’Articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, ad esem- pio se il Sinistro è avvenuto durante la guida in stato di ebbrezza, e nelle ipotesi di di- chiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula della Polizza, come indicato nell’Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
La Polizza prevede Franchigie, Scoperti e Massimali riguardanti alcune coperture assicura- tive, che sono riportati nel Modulo di Polizza.
Esempio di applicazione di Franchigia: danno Garanzia Cristalli
L’evento accidentale avvenuto durante la Circolazione del Veicolo determina la rottura del parabrezza con un danno pari a 350,00 euro. La garanzia prevede una Franchigia di 150,00 euro applicata solo nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Centro Convenzionato con la Compagnia per la riparazione.
Quindi l’indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato sarà pari a
➝ 200,00 euro = 350,00 euro (Danno) – 150,00 euro (Franchigia).
Presso un Centro Convenzionato - CarGlass, GlassDrive o Doctor Glass - invece è pari all’intera somma, ovvero 350,00 euro.
Due esempi di applicazione di Franchigia in caso di mancata installazione della ViaggiaConMe Box (Art.1.7)
ESEMPIO
Incidente tra due veicoli (A: veicolo assicurato e B: veicolo di terzi) Responsabilità Principale dell’Assicurato
Danni ad entrambi i veicoli (3.000 euro per il veicolo A e 1.500 euro per il veicolo B).
CASO 1
Il Contraente ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile
La Compagnia risarcirà i Danni causati al veicolo B e addebiterà al Con- traente l’importo di 500 euro pari alla Franchigia dovuta per la mancata installazione della ViaggiaConMe Box.
• 1.500 euro di Indennizzo della Compagnia al terzo danneggiato
• 500 euro di richiesta della Compagnia al Contraente
CASO 2
Il Contraente ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile e la Garanzia Collisione con Franchigia di 100 euro
La Compagnia risarcirà i danni causati al veicolo B e corrisponderà al Contraente la somma di 2.400 euro, pari al danno subito dal veicolo A al netto della Franchigia
dovuta per la mancata installazione della ViaggiaConMe Box (500 euro) e della
Franchigia relativa alla garanzia Collisione.
• 1.500 euro di Indennizzo della Compagnia al terzo danneggiato
• 3.000 euro di danno subito dall’Assicurato
- 500 euro di Franchigia di mancata installazione
- 100 euro di Franchigia Collisione
= 2.400 euro di Risarcimento della Compagnia al Contraente
Massimali
per la Garanzia di Responsabilità Civile
Maggiori dettagli
Per questa garanzia, i massimali sono indicati nella fase di preventivazione e partono dall’im- porto minimo previsto dalla legge pari a 5.000.000 euro per i danni a persone e 1.000.000 euro per i danni a cose o animali. Con i Massimali, la Compagnia ripaga prima di tutto i risarcimenti compresi nell’Assicurazione Obbligatoria e, nella parte di importo restante, i risarcimenti dovuti per i danni previsti nelle estensioni di garanzia di cui al successivo punto 3.1.
Sulla Garanzia di Responsabilità Civile ved.gli Articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il rinnovo della Polizza non
è automatico
Maggiori dettagli
La Polizza non prevede il tacito rinnovo e il Contraente non è tenuto ad inviare alcuna comu- nicazione di disdetta. La copertura cessa di avere efficacia alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Il Veicolo da quel momento non è più assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.
Sulla durata e rinnovo della Polizza ved. l’Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.
3.1 Estensione della copertura di Responsabilità Civile
La Compagnia assicura gratuitamente e in modo automatico anche i danni causati nelle seguenti circostanze:
• Circolazione in aree private
• Traino rimorchio
• Terzi trasportati
• Figli minori
• Trasporto disabili
• Trasporto passeggeri
Maggiori dettagli: Sulle estensioni gratuite ved. le Condizioni di Assicurazione all’ Articolo 2.2.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
ATTENZIONE
La garanzia di Responsabilità Civile non copre alcuni Danni
1. I danni alla Persona e alle Cose subiti dal Conducente
2. I danni alle cose subiti da:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’Usufruttuario, l’Acquirente con Patto di riservato dominio
e il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il Convivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri pa- renti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto rispettivamente l’Assicurato o le altre persone di cui al precedente punto a) provvedono abitualmente al loro mantenimento
c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b) nel caso in cui l’Assicurato sia una società.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Nullità AVVERTENZA
Dichiarazioni false
o reticenze possono avere effetti sull’indennizzo
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle Circostanze del rischio, rese in sede di conclu- sione del Contratto, possono comportare la perdita totale o parziale all’indennizzo.
Si consiglia, quindi, di porre la massima attenzione ai dati personali familiari e a quelli relativi al Veicolo e al suo uso forniti al momento dell’acquisto della Polizza e riportati nel modulo di Polizza.
Maggiori dettagli
Sulle dichiarazioni inesatte o reticenze, variazione dei dati e aggravamento del rischio ved. l’Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il pagamento del Premio è annuale
• Il Contraente titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente.
• Il Contraente non titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo può scegliere la modalità di pagamento che preferisce tra bonifico, carta di credito o bollettino postale.
Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Veri- sign a 128 bit emesso da Trust Italia.
Informazioni importanti sul Premio
AVVERTENZA
Il Contraente può ottenere la restituzione del Premio
Maggiori dettagli
1. Il Premio comprende eventuali Provvigioni riconosciute all’intermediario.
2. La Compagnia potrà applicare sconti tariffari indicando l’ammontare sul Preventivo, sulla
Polizza e sulla Proposta (se prevista).
3. Il Premio della Garanzia di Responsabilità Civile è calcolato in base ad alcuni dati per- sonali come, ad esempio, la Classe di Bonus/Malus, l’età, la provincia di residenza, i chilometri dichiarati percorsi nell’anno e ad altre informazioni riportate nel Preventivo e nella Polizza. È quindi fondamentale porre la massima attenzione alle risposte fornite.
4. Per le annualità successive il premio potrà essere calcolato sulla base dei chilometri rag- giunti nell’annualità precedente considerando i dati rilevati dalla ViaggiaConMe Box dal momento dell’attivazione alla data dell’ultima rilevazione prima della scadenza annuale.
Il Contraente può ottenere la restituzione del Premio pagato relativo al periodo in cui il rischio sia cessato, cioè nel periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la sca- denza dello stesso.
Ad esempio, in caso di furto del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e il Contratto viene considerato risolto dal giorno successivo alla denuncia pre- sentata alle Autorità.
Per i casi di restituzione del Premio ved. gli Articoli 1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
7. Informativa in corso di Contratto
La Compagnia 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale consegna l’Attestazione dello Stato del rischio per via telematica.
Le modifiche apportate al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di stipulazione del Contratto saranno disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito
La Compagnia 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale mette a disposizione l’Attestazione dello Stato del rischio:
• nel proprio sito internet - nell’apposita Area Riservata a ciascun Contraente
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contraente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richie- dere la stampa in Filiale.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Per maggiori informazioni sull’Attestazione di Xxxxxxx si rinvia all’Articolo 2.11, delle Condizioni di Assicurazione. Per i criteri di assegnazione della Classe di merito si rimanda agli Articoli 2.7, 2.8 e 2.9
AVVERTENZA
La Classe di Merito aiuta il confronto
La Classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull’Attestazione di rischio ha lo scopo di agevolare il confronto tra le proposte riguardanti la Garanzia di Responsabilità Civile Auto offerte dalle diverse Compagnie di Assicurazione, che sono comunque libere di avere anche una classificazione interna di merito.
9. Recesso La Polizza ha
durata annuale
Maggiori dettagli
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Il Contraente pertanto non deve inviare alcuna disdetta per esercitare il recesso.
La Compagnia mantiene comunque valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto o non è efficace se è stata stipulata una nuova polizza per il medesimo rischio.
Sulla durata e rinnovo della Polizza ved. l’Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
I diritti che il Contraente ha acquisito con il Contratto si considerano prescritti, come da Articolo 2952 del Codice Civile, dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (ad esempio, la data del Sinistro).
In caso di mancata Denuncia di Sinistro il Contraente perde il diritto all’indennizzo.
Per i termini entro i quali fare denuncia si rinvia agli Articoli 10.1, 10.3, 10.5, 10.9, 10.13 e 10.21 delle Condizioni di As- sicurazione.
11. Regime fiscale
Al Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. L’Aliquota d’Imposta (ovvero la percentuale che deve essere applicata alla somma imponibile per il calcolo dell’imposta) stabilita per la Responsabilità Civile Auto è pari al 12,50%.
L’Aliquota Fiscale può variare secondo la Provincia
L’Aliquota può variare dal 9% al 16% in base alla provincia d’immatricolazione del Veicolo. Le nuove disposizioni in materia di Federalismo fiscale (Articolo 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore al 3,5%. Si applica l’aliquota in vigore al momento dell’incasso del Premio.
All’Imposta sull’assicurazione contro la Responsabilità Civile Auto si aggiunge il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% del Premio.
Per le altre garanzie si applicano le specifiche aliquote fiscali previste dalla normativa vigente, il cui importo si trova comun- que indicato in Polizza.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Procedura per il Risarcimento del Danno AVVERTENZA
Entro 3 giorni dal
Sinistro è necessario fare Denuncia
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a cono-
scenza, il Conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia.
Via telefono dall’Italia al numero 800.124.124 e dall’estero al n. +39.02 30328013 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30
Modalità
di Denuncia
Maggiori dettagli
oppure
• Via posta, a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.- Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, oppure
• Via fax al numero 00.00000000 oppure
• Tramite email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure
• Consegnando la denuncia al gestore presso la Filiale (solo nel caso di Polizza acquistata in Filiale).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i docu- menti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Nel caso di Sinistro relativo a una garanzia diversa dalla Responsabilità Civile ved. gli Articoli dal
10.3 al 10.22 delle Condizioni di Assicurazione.
QUANDO IL SINISTRO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Se il Sinistro riguarda la garanzia di Responsabilità Civile, fermo restando quanto sopra riportato, la denuncia deve essere ef- fettuata entro il termine di 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o se ne sia venuti a conoscenza inviando il Modulo CAI di “Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l’accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopraindicate.
Sono due le modalità di procedura previste per il risarcimento dei danni subiti
1. Procedura di risarcimento diretto (Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni)
Tempistiche per l’offerta/ non offerta di risarci- mento da parte della Compagnia
Il Risarcimento avviene entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta
Questa procedura consente all’Assicurato danneggiato di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.
L’Assicurato deve utilizzare la Procedura di Risarcimento Diretto quando:
a. Il Sinistro consiste in un urto che coinvolga non più di due veicoli
b. Il luogo dell’incidente sia in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
c. I veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
d. I veicoli siano assicurati da Compagnie d’assicurazione con sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
e. Qualora il Sinistro coinvolga un ciclomotore, questo sia munito di targa come previsto dalle disposizioni in vigore.
Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.
La Compagnia valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non respon- sabile del sinistro, formula un’offerta di Risarcimento oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il Modulo CAI è stato firmato da entrambi i conducenti.
La Compagnia provvede al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o nel caso in cui non abbia fatto pervenire alcuna risposta, entro 15 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la proce- dura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l’Assicurato.
2. Procedura ordinaria (Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni)
Tempistiche per l’offerta/ non offerta di risarcimento da parte della Compagnia del responsabile
Maggiori dettagli
Quando sia applicabile la Procedura Ordinaria il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro tramite raccomandata A.R.
In caso di richiesta danni completa ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni la compagnia del responsabile del Sinistro formula l’offerta oppure comunica i motivi per cui ri- tiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo CAI da parte dei conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la compagnia richiede un’integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Articolo 148 del Codice.
Xxxxx denuncia di Xxxxxxxx e sul suo pagamento ved. gli Articoli 10.1 e 10.2.delle Condizioni di Assicurazione.
13. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente in Italia con veicolo immatricolato all’estero il Contraente deve inviare la denuncia, tramite lettera racco- mandata A.R., a:
UCI Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
Nella denuncia è necessario indicare ogni dato utile per la definizione dell’incidente.
L’UCI, in base alle informazioni fornite nella richiesta di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.
Per maggiori dettagli si rimanda all’Articolo 10.1 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Al fine di evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, il Contraente, alla scadenza annuale della Polizza, può rim- borsare in tutto o in parte gli importi pagati dalla Compagnia a seguito dei sinistri occorsi nell’ultimo Periodo di Osservazione. In caso di Sinistro definito con Procedura di Risarcimento Ordinaria, il Contraente deve inviare la richiesta a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, che gli comunicherà l’importo del rimborso e come effettuare il pagamento.
In caso di Xxxxxxxx gestito con Procedura di Risarcimento Diretto, il Contraente deve inviare la richiesta a:
Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx
Telefono
+39 00.00000000
Fax
+39 00.00000000/547
La Stanza di Compensazione invia al Contraente una lettera indicante l’importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore della Consap S.p.A.
15. Accesso agli atti dell’impresa
I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati hanno diritto ad accedere agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa applicabile.
Nel caso di Procedura di Risarcimento Ordinaria
Occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all’identificazione del caso, allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) alla società che ha effet- tuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l’impresa di assicurazione comunica al richiedente l’eventuale accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso.
Nel caso di Procedura di Risarcimento Diretto
Maggiori dettagli
La compagnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta alla compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto, dandone contestuale informazione al richiedente.
Il procedimento di accesso si conclude entro 60 giorni dalla ricezione da parte della compa- gnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto della richiesta di accesso.
Per maggiori approfondimenti si rimanda all’Articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private e al De- creto Ministeriale n.191/2998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9.12.2008.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a.
Gestione Reclami e Qualità del servizio Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
Fax 000.0000000
email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all’ IVASS, l’Autorità di Vigi- xxxxx competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS
Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax: x00 00.00.000.000 O +39 06.42.133.206
indirizzo mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tra- mite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Prima di rivolgersi a tale Autorità:
A) nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli
Gli aventi diritto hanno la facoltà di avvalersi della Conciliazione paritetica, lo strumento per la risoluzione delle controversie con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro, nato da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assi- curatrici) e alcune Associazioni dei Consumatori. Si può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito alla compagnia competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione.
La procedura si attiva se si verificano le seguenti condizioni:
• non si è ottenuta risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge;
• se la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento;
• non sia stata accettata, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia;
• non si siano già incaricati altri soggetti per essere rappresentati ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, si sia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
• si sia inoltrata la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto).
La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’as- sociazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Prima di procedere con la causa civile, gli aventi diritto devono avviare, con la necessaria assistenza di un avvocato, un tenta- tivo di Negoziazione assistita (così come introdotta dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Negoziazione assistita è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti di un accordo.
B) per le restanti controversie relative al presente contratto, diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli
Gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.
Le richieste di Conciliazione paritetica, di Negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate presso l’Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. oppure all’indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura. com xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax 00.00000000.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- xxxx nella presente Nota Informativa.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Glossario
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione del Veicolo. L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e la classe di merito di prove- nienza e quella di assegnazione.
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell’Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato (Periodo di Osservazione).
CAPITALE ASSICURATO
È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del Veicolo e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione in- terbureaux) che:
• Attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione
RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata all’assi- curato all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabi- lita dal Comitato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiorna- menti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa ine- rente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il Veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
(Modulo CAI)
È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Re- sponsabilità Civile.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive la Proposta (nel caso di contratto acquistato presso la Filiale) o la Polizza (nel caso di vendita a distanza) e che paga il Premio.
CONTACT UNIT
La struttura messa a disposizione dei titolari di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo per fornire informazioni e assistenza in fase di preventivazione e di ac- quisto della polizza.
CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CVT
Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garan- zie diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni diretti causati al Veicolo.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale la Polizza acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esi- stente tra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
ESCLUSIONI
Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.
FILIALE
La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa San- paolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.
FIN–NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell’Assi- curato. Per la Garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull’invalidità permanente accertata.
INDENNIZZO
Somma che la Compagnia paga all’Assicurato per il danno subito a seguito di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS già ISVAP
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e corret- tezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla tra- sparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informa- zione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l’accertamento dei danni e paga l’even- tuale indennizzo.
MASSIMALE
La somma massima che la Compagnia si impegna a risar- cire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
MODULO CAI
Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l’osservazione di eventuali sinistri provocati dal Veicolo assicurato, finalizzata a regi- strare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
Il documento che attesta la stipula del contratto di assicura- zione.
PREMIO
È l’importo che il Contraente paga alla Compagnia per acqui- stare le garanzie che compongono il Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all’Assicurato di chiedere il risarcimento di un sini- stro direttamente alla propria Compagnia.
PROCEDURA ORDINARIA
È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall’Assicurato nei confronti della compagnia di assi- curazione del responsabile del Sinistro.
PROPOSTA
Il documento che riporta gli elementi di identificazione del ri- schio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo Premio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipu- lazione della Polizza.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
PROVIDER TELEMATICO
La Società che presta i servizi collegati al dispositivo Viag- giaConMe Box.
R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del con- ducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l’assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all’Assicurato nel pagamento di tali danni.
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessi- vamente superiori al valore commerciale del Veicolo al mo- mento del Sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel Sinistro.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la resti- tuzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal Contratto.
SALA OPERATIVA
Xx Xxxxx Xxxxxxx: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.
Di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del Veicolo consentito dalla ViaggiaConMe Box e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigi- xxxxx, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Com- pagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l’assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in fun- zione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, della quale la Com- pagnia si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al con- tatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le pre- stazioni previste in Polizza.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. Inoltre si considerano Terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di au- tovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxo- rio, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell’au- tovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l’Assicurato sia una società.
Il conducente del Veicolo non è considerato terzo.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l’ente italiano del sistema interna- zionale per l’emissione e la garanzia dei certificati interna- zionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
VEICOLO
Il Veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte in- tegrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
VEICOLO NUOVO
Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del contratto di assicurazione senza la pre- senza fisica e simultanea della Compagnia (o di interme- diari dalla medesima incaricati quali le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) e del Contraente, tramite Contact Center o sito web della Compagnia.
VIAGGIACONME BOX
È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d’uso da installare a bordo del Veicolo assicurato: una volta posizionato sul Veicolo si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.
Condizioni di Assicurazione per Autovetture
Sommario
X. Xxxxxxxx
1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE
3. ASSISTENZA STRADALE
4. INCENDIO E FURTO
5. ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
6. COLLISIONE
7. CRISTALLI
8. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
9. TUTELA LEGALE
B. Procedure in caso di sinistro
10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI
X. Xxxxxxxx
1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1 Modalità di stipula del Contratto
1.2 Conclusione del Contratto
1.3 Pagamento del Premio ed effetto delle garanzie
1.4 Diritto di recesso esercitabile in caso di Vendita a distanza
1.5 Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio
1.6 Xxxxxx e rinnovo della Polizza
1.7 Dispositivo ViaggiaConMe Box - Servizi - Installazione
1.8 Trasferimento della proprietà del Veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del Veicolo
1.9 Risoluzione del Contratto per furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo
1.10 Sospensione e riattivazione del Contratto
1.11 Validità territoriale
1.12 Garanzie - modifiche al Contratto
1.13 Oneri fiscali
1.14 Legislazione e foro competente
1.15 Procedimento di negoziazione assistita, mediazione,conciliazione paritetica e foro competente per la garanzia di responsabilità civile
1.16 Area Riservata ai Clienti
1.1 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o il Contact Center della Compagnia al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante).
1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si intende concluso con la restituzione alla Compagnia della Polizza debitamente firmata. In ogni caso, il Contratto acquista efficacia con il pagamento del Premio. La conclusione del Contratto è subordinata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati risultanti dall’Attestazione di Xxxxxxx e dell’identità del Contraente e del Proprietario del Veicolo, se persona diversa dal Con- traente.
Qualora la verifica abbia esito positivo, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.
Qualora, invece, il Contraente non abbia inviato o conse- gnato tutti i documenti necessari per la conclusione del Contratto, la Compagnia non procederà all’emissione della Polizza.
Qualora dalla verifica dei documenti da parte della Com- pagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l’indicazione del Premio corretto. Il Contraente può ac- cettare o non accettare tale nuovo preventivo.
Se il Contraente accetta il nuovo preventivo deve provve- dere al pagamento dell’eventuale integrazione del Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto.
Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contra- ente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati.
Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve inviare
alla Compagnia:
• Entro 15 giorni dalla data del pagamento del Premio: la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta. L’Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l’apposita Banca Dati.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla Po- lizza deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del Premio, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Contact Center al numero 848.124.124.
In tal caso, la Compagnia emette ed invia al Contraente una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Con- traente deve sottoscrivere una copia della nuova Polizza, restituire alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze e pagare l’eventuale differenza di Premio oppure comuni- care con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Con- tratto restituendo alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione, del Contrasse- gno e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato
dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la dif- ferenza entro 15 giorni dalla restituzione dell’originale della nuova Polizza.”
1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE
a. Pagamento della Polizza richiesta tramite internet o tramite Contact Center della Compagnia
Il Contraente può scegliere di pagare il Premio tramite carta di credito oppure tramite bonifico o con bollettino postale, seguendo le modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.
b. Effetto delle garanzie
Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall’ora riportata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di decor- renza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.
1.4 DIRITTO DI RECESSO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla Decor- renza della Polizza, il Contraente può recedere dal Con- tratto. Per il recesso entro il suddetto termine deve:
• Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di ripen- samento tramite raccomandata A.R. restituendo gli origi- nali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde.
• In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.
Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato e non goduto di- minuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati for- niti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che ap- porta così le opportune modifiche alla Polizza.
Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del Veicolo, sono tenuti a comunicare immediatamente alla Compagnia qual- siasi cambiamento nei dati forniti, in base all’Articolo 1898 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto riguardanti dati che influi- scono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimenta- zione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/ locatario del Veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:
• Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all’inden- nizzo, o la cessazione dell’assicurazione, secondo gli Ar- ticoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
• Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l’eser- cizio da parte della Compagnia del diritto di Rivalsa totale
o parziale, secondo quanto previsto dall’Articolo 144 del
Codice delle Assicurazioni.
1.6 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rin- novo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie pre- senti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno suc- cessivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell’avente diritto l’Attestazione di Ri- schio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 2.11. Inoltre la Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l’annualità successiva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell’evoluzione della classe Bonus/Malus.
Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Com- pagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sotto- scrizione della Polizza di rinnovo.
1.8 e 1.9)
• Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza.
Qualora si verifichi un Sinistro RCA con responsabilità
(Principale o Paritaria dell’Assicurato) o un Sinistro rien- trante nelle garanzie Furto o Collisione - se presenti in Polizza - la Compagnia applicherà per ogni evento una Franchigia di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola Franchigia. La Franchigia per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal Contratto.
1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, RADIAZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a se- guito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distru- zione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo all’estero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO
Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente Veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitiva- mente all’estero. Inoltre Il Contraente deve:
• restituire alla Compagnia il Certificato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta
• inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Com- pagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato:
• venduto o dato in conto vendita,
• distrutto o demolito
• radiato o esportato definitivamente all’estero.
Il Contratto può essere trasferito su un altro Veicolo inte- stato allo stesso Proprietario o al coniuge in regime di co- munione di beni.
1.7 DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX – SERVIZI
- INSTALLAZIONE
Il Contratto prevede l’obbligo di installare, entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della Polizza, il dispositivo ViaggiaConMe Box concesso in comodato d’uso gratuito. Il Contraente deve scegliere l’installatore convenzionato al momento della stipula del contratto.
L’installazione, effettuata presso un Centro convenzionato è gratuita.
Il Contraente è tenuto a indicare il proprio numero di cel- lulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi della ViaggiaConMe Box e a co- municare qualsiasi successivo cambiamento.
PENALE E FRANCHIGIA PER MANCATA INSTALLAZIONE
In caso di:
• Omessa installazione del dispositivo da parte del Con- traente o del Proprietario entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi che si protragga per oltre 60 giorni.
• Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giusti- ficato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli
1.8 e 1.9) che si protragga per oltre 60 giorni
• Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, ripa- razione o custodia del Veicolo, la Compagnia si attiverà per procedere all’addebito al Contraente di una penale di 100 euro al termine del periodo di osservazione.
Inoltre, ferma restando l’applicazione della penale, in caso di:
• Mancata installazione del dispositivo da parte del Con- traente o del Proprietario entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
• Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giusti- ficato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli
La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del Premio calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assi- curare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ul- teriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il Contraente è tenuto a versare l’eventuale conguaglio del Premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rim- borso della somma eccedente il Premio dovuto.
Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova Polizza
con Certificato e Carta Verde.
ViaggiaConMe Box: il Contraente ha l’obbligo di far disin- stallare il dispositivo dal vecchio Veicolo ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. In caso di mancata disinstallazione e mancata restitu- zione della ViaggiaConMe Box, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) prevista dall’articolo 6 delle Condizioni Ge- nerali di abbonamento della ViaggiaConMe Box.
Il Contraente è tenuto anche a far installare la Viaggia-
ConMe Box sul nuovo Veicolo assicurato con la Com- pagnia entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza sostituente. Qualora non vi provveda, verrà applicata la penale di 100 euro. Ferma l’applicazione della penale, verrà applicata anche la Franchigia di 500 euro in caso di Sinistro, come già specificato nell’Articolo 1.7.
La disinstallazione e la successiva installazione su un altro Veicolo assicurato con la Compagnia sono a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente.
b. CESSIONE DEL CONTRATTO
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo, il Con- traente può cedere il Contratto all’acquirente del Veicolo (di seguito anche “cessionario”), dandone immediata comuni- cazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del Contratto ed emetterà la relativa appendice. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. La cessione all’acquirente avrà efficacia dal momento in cui la Compagnia riceve la relativa documentazione.
ViaggiaConMe Box: il Contraente che cede il Contratto deve informare il nuovo Proprietario del Veicolo della pre- senza del dispositivo.
Qualora il nuovo Proprietario decida di mantenere il dispo- sitivo sul Veicolo, dovrà sottoscrivere il contratto di abbo- namento ai servizi della ViaggiaConMe Box.
In caso contrario, il Contraente che ha ceduto il Contratto è obbligato a far disinstallare la ViaggiaConMe Box. Il costo della disinstallazione è a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente. La mancata disin- stallazione e la mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, comporta l’applicazione della penale (prevista dall’Ar- ticolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Ser- vizi della ViaggiaConMe Box) e il nuovo Proprietario sarà soggetto alla penale di 100 euro. Ferma l’applicazione della penale, verrà applicata anche la Franchigia di 500 euro in caso di Sinistro come previsto al precedente Articolo 1.7.
c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui non abbia ceduto il Contratto o non abbia scelto di trasferirlo su altro Veicolo, il Contraente può richie- dere la risoluzione del Contratto inviando alla Compagnia: La richiesta scritta di risoluzione, deve essere inviata tra- mite raccomandata A.R. unitamente a:
1. gli originali del Certificato della Carta Verde
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compa- gnia, dai quali risulti che
• il Veicolo è stato venduto o dato in conto vendita,
• distrutto o demolito
• radiato o esportato definitivamente all’estero
3. L’autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.
Il Contratto è risolto con effetto dalla data di vendita, de- molizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero. Per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restitu- isce al Contraente il Premio relativo alla garanzia di Re- sponsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Na- zionale.
Per le garanzie CVT la Compagnia rimborsa la parte di
Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato,
cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del
Contratto e la data di scadenza della Polizza. ViaggiaConMe Box: in questo caso il Contraente ha l’ob- bligo di far disinstallare il dispositivo dal Veicolo, ad ec- cezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione. Il costo della disinstallazione è a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente. In caso di mancata disin- stallazione e mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) prevista dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della ViaggiaConMe Box.
1.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compa- gnia, restituendo il Certificato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta e ad inviare copia della denuncia pre- sentata all’Autorità e gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato rubato
con le modalità indicate nel successivo Articolo 10.13.
Il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il Contratto su un altro veicolo, come disciplinato nel precedente Articolo
1.8 lett. a) oppure di sospendere il contratto come previsto al successivo Articolo 1.10).
In caso di risoluzione del Contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Ser- vizio Sanitario Nazionale.
Per le garanzie CVT presenti in Polizza, la Compagnia pro- cede al rimborso della parte di Premio corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la sca- denza dello stesso. Nel caso in cui il furto del Veicolo av- venga durante la sospensione del Contratto, la Compagnia rimborsa il Premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La classe di merito presente sulla Polizza del Veicolo rubato resta valida anche su un eventuale nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario, come indicato nell’Articolo 2.8.
1.10 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Nel corso dell’anno assicurativo il Contraente può chiedere la sospensione del contratto fino ad un massimo di tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima so- spensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese amministrative.
Per ottenere la sospensione il Contraente deve:
• Inviare alla Compagnia apposita comunicazione tramite Raccomandata A.R. allegando la copia del bonifico (per le sospensioni successive alla prima) e gli originali del Certificato e della Carta Verde.
• Effettuare, solo per le sospensioni successive alla prima, un bonifico di 10 euro a favore di Intesa Sanpaolo Assi-
cura S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314,
riportando la causale “Sospensione pol. n.” e indicando il numero della Polizza da sospendere).
La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confer- mata dalla Compagnia al Contraente per iscritto.
Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può chie- dere la riattivazione della Polizza sullo stesso Xxxxxxx o su un altro Veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il Premio è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell’ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul Contratto sospeso.
Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Cer- tificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell’eventuale conguaglio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell’eccedenza rispetto al Premio dovuto).
Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattivare il Contratto: in questo caso il Premio totale pagato e non go- duto è restituito al Contraente, diminuito delle imposte.
La sospensione non è ammessa in caso di:
• Polizza con vincolo, se l’ente vincolatario non dà la sua autorizzazione
ViaggiaConMe Box: per tutta la durata della sospensione
del Contratto il dispositivo sarà attivo solo per quanto ri- guarda il servizio di raccolta dati e fino alla disinstallazione del dispositivo stesso; gli altri servizi sono sospesi invece e torneranno disponibili, al momento della riattivazione della Polizza.
Nel caso di riattivazione del Contratto su altro Veicolo il Contraente ha l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dal precedente Veicolo e di farlo installare sul nuovo Veicolo. La disinstallazione e reinstallazione sono a carico del Pro- vider telematico senza alcuna spesa per il Contraente.
In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) prevista dall’Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della ViaggiaConMe Box. Inoltre, nel caso di mancata installazione del dispositivo sul nuovo veicolo assicurato con la Compagnia, in caso di Sinistro verrà applicata la Penale di 100 euro trascorsi sei mesi dalla data di riattivazione o entro la scadenza annuale della polizza, se il periodo di copertura residuo è inferiore a sei mesi; in caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di 500 euro, come già indicato al Punto 1.7.
1.11 VALIDITÀ TERRITORIALE
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’as- sicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’U- nione Europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
1.12 GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia av-
venuto un cambio del Veicolo o una variazione della resi- denza del Proprietario.
1.13 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
1.14 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE
La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Per eventuali controversie è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del Contraente.
1.15. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sot- toposte a un tentativo di Negoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negozia- zione assistita è altresì possibile attivare la procedura di Conciliazione paritetica per le controversie inerenti la ge- stione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità ci- vile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a
15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La procedura di conci- liazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’associazione dei con- sumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interes- sato potrà scegliere se:
fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei con- sumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, de- vono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato.
Le richieste di Negoziazione assistita e di Mediazione pos- sono essere inviate presso l’Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx 00/00, Xxxxxx, oppure all’indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloas- xxxxxx.xxx ovvero comunicazioni@pec.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx ovvero al numero di fax 00.00000000.
Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei sog- getti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
1.16 AREA RISERVATA AI CLIENTI
La Compagnia mette a disposizione, all’interno del proprio sito internet, un’apposita Area Riservata ai Contraenti: l’ac-
cesso al servizio è gratuito ed è consentito previa auten- ticazione tramite le credenziali rilasciate dalla Compagnia su richiesta del Contraente, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso.
All’interno dell’Area sarà possibile consultare le coperture as- sicurative in essere, il fascicolo informativo relativo alle Po- lizze sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile a fini di una migliore comprensione della propria posizione as- sicurativa. Inoltre per le polizze relative alla garanzia di Re- sponsabilità Civile Auto sarà possibile acquisire alla scadenza del periodo di osservazione l’Attestato dello stato di rischio.
2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
2.1 Oggetto della garanzia
2.2 Estensioni gratuite
2.3 Esclusioni e rivalse
2.4 Validità territoriale
2.5 Documenti richiesti
2.6 Spese legali e gestione delle vertenze
2.7 Forma tariffaria Bonus/Malus
2.8 Conservazione della classe di merito maturata
2.9 Rinnovo del Contratto – evoluzione della classe
– rimborso del sinistro
2.10 Periodo di osservazione
2.11 Attestazione di Xxxxxxx
2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
In conformità alle disposizioni in vigore, la Compagnia as- sicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbli- gatoria l’assicurazione.
La Compagnia si impegna a corrispondere, fino ai Massi- mali indicati in Polizza, le somme che, per capitale, inte- ressi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi a seguito della circola- zione del Veicolo.
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circola- zione del Veicolo:
• Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e fi- nali previste nel regolamento di gara
• In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Xxxxx derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
2.2 ESTENSIONI GRATUITE
La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:
• Circolazione in aree private: danni causati involontaria- mente dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in aree private, con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un
rimorchio agganciato al Veicolo indicato in Polizza
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai tra- sportati a bordo del Veicolo a Xxxxx non trasportati, in rela- zione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato
• Figli minori: danni causati involontariamente dai figli mi- nori, se la circolazione del Veicolo è avvenuta senza che il Proprietario - o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
• Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di sa- lita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici. Per questi rischi, non compresi nell’assicurazione obbli- gatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei Massimali di Polizza. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti do- vuti per l’assicurazione obbligatoria; l’importo rimanente è
destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.
Inoltre la Compagnia assicura gratuitamente il Proprietario per i danni causati al Veicolo indicato in Polizza a seguito del trasporto occasionale di vittime d’incidenti stradali, entro un importo massimo per Sinistro di 500 euro.
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti) L’assicurazione non opera nei seguenti casi di Sinistro:
• Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore
• Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di eb- brezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
• Quando i Xxxxx trasportati subiscono un danno e il tra- sporto sia stato effettuato non in conformità alle disposi- zioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Si- nistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
• Quando il Veicolo, adibito a scuola guida, sia guidato dall’allievo con a fianco una persona non abilitata a svol- xxxx le funzioni di istruttore secondo la legge vigente;
• Quando il Veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal Proprietario /locatario o da un suo dipendente
• Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circo- lazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
In tutti i casi elencati e in quelli ai quali sono applicabili le disposizioni in vigore (Articolo 144 del Codice delle Assicura- zioni), la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
2.4 VALIDITÀ TERRITORIALE
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1.11, per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il Premio e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’Articolo 1.6.
In caso di risoluzione o sospensione del Contratto, il Con- traente deve restituire la Carta Verde alla Compagnia; in caso di mancata consegna, la Compagnia esercita la Rivalsa per somme pagate a Terzi in caso di sinistri avvenuti dopo la ri- soluzione del Contratto o durante il periodo di sospensione.
2.5 DOCUMENTI RICHIESTI
Per concludere il Contratto il Contraente deve fornire i
seguenti documenti:
• Copia del Libretto di Circolazione, nei casi descritti nelle tabelle 2.a, 2.b, 3 e 4
• Eventuali altri documenti riportati nella tabella del Bonus/ Malus o comunque richiesti dalla Compagnia.
Se quanto dichiarato dal Contraente in sede di Pre- ventivo o di Proposta è diverso da quanto riportato sui documenti elencati qui sopra, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l’indicazione del Premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale preventivo. Qualora all’atto della stipula del contratto l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se ne- cessario, procede alla riclassificazione della Polizza.
2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.
La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/ Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio ri- spettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel Periodo di Osservazione (definito nell’Articolo 2.10).
La tariffa Bonus/Malus prevede 33 classi, ciascuna corri- spondente a livelli di Premio crescenti, dalla classe Super- Bonus 7 alla classe Malus 8 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).
Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla Polizza è determinata in base:
• Alla Situazione Assicurativa del Veicolo al momento della sottoscrizione della Polizza (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
• Alla classe CU (Classe di merito Universale) di Assegna- zione riportata nell’Attestazione di Rischio della prece- dente Polizza, se presente
• Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.
Il Veicolo già assicurato presso un’altra compagnia con
classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa Attestazione di Rischio) viene asse- gnato alla classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura S5 di Superbonus.
Tabella di conversione
La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull’Atte- stazione di Rischio consegnata alla Compagnia la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Assegna- zione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.
Tabella di assegnazione
La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 5 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicu- rativa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.
A tale fine si considerano:
• Le annualità senza sinistri negli ultimi 5 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Pari- taria, sempre negli ultimi 5 anni.
Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni Sinistro avvenuto.
2.8 CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA
In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della cir- colazione del Veicolo assicurato il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro Veicolo intestato allo stesso Proprietario, conservando così anche la classe di merito maturata.
Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei beni oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.
In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, benefi- ciando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del Proprietario (o di un suo famigliare stabilmente convivente), il nuovo Contratto, secondo quanto previsto dall’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall’Attestazione di Xxxxxxx, a condizione che:
• Il Proprietario sia una persona fisica
• I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).
2.9 RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE – RIMBORSO DEL SINISTRO Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) se- condo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il Periodo di Osservazione:
• Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
• Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 5 anni. Ai fini dell’evolu- zione in Malus questi sinistri con Responsabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico Sinistro e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.
Classe CU
Di seguito le regole previste per la classe CU di assegna- zione riportata nell’Attestazione di Xxxxxxx:
• Nessun Sinistro: miglioramento di una classe, fino al rag- giungimento della 1a classe
• Un Sinistro che determina l’attestazione del Malus: peg- gioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
• Due o più sinistri che determinano l’attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni Sinistro dopo il primo.
In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per as- senza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La mi- sura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Rimborso del Sinistro
Per evitare o ridurre l’evoluzione in Malus della classe di merito, alla scadenza del Contratto e comunque entro nove mesi successivi il Contraente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della scadenza del Contratto.
Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarci- mento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla Compagnia.
Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Contratto: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Rischio.
2.10 PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il Periodo di Osservazione - necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato - prevede:
• Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di de- correnza della Polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi: partono dalla fine del precedente
Periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), de- molito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. Il nuovo Veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. Il nuovo Veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).
In caso di sospensione della Polizza, il Periodo di Osserva- zione riprende quando questa è riattivata sullo stesso Xxxxxxx.
2.11 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat- tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attesta- zione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contra- ente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richie- dere la stampa in Filiale.
Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attestazione di rischio in apposita area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Sull’Attestazione di Rischio vengono indicate anche le infor- mazioni su:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove- nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’indi- cazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a per- sone, misto cioè sia a cose sia a persone).
L’Attestazione di Xxxxxxx non è rilasciata nei seguenti casi:
• Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osserva- zione non risulti concluso
• Polizze di durata inferiore ad un anno
• Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato paga- mento di una rata di Premio
• Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla sca- denza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osser- vazione non è concluso
• Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Veicolo Assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’attestazione è pari a dodici mesi dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. La validità dell’attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni che decorrono dalla scadenza del Contratto cui si riferisce, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:
• Il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del Contratto
• In caso di Xxxxxxx sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto. In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l’Attesta-
xxxxx è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata.
Su richiesta del Contraente o di altro avente diritto, se di- verso dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l’Attestato di rischio, comprensivo dell’ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L’at-
testato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa im- presa di assicurazione, l’Attestazione di Xxxxxxx dovrà con- tenerne l’indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Allegato tabelle
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione
2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 12 mesi | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
di assegnazione presente sull’attestato | vedere Tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 12 mesi e meno di 5 anni | di assegnazione presente sull’attestato | vedere Tabella Conversione | |
Polizza scaduta da 5 o più anni o assenza della dichiarazione xxxxxx- sta prevista per il caso precedente | 18 | 18 | |
2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 12 mesi | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni): dichia- razione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU | vedere Tabella Assegnazione | ||
Polizza scaduta da più di 12 mesi e meno di 5 anni | di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU | vedere Tabella Assegnazione | |
Polizza scaduta da 5 o più anni o assenza della dichiarazione xxxxxx- sta prevista per il caso precedente | 18 | 18 | |
3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore auto- vettura di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di per- sona fisica titolare di altra polizza o suo famigliare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di au- tovettura di famigliare convivente |
14 x Xxxxxxx: Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sull’autovettura di riferimento già assicurata | |||
Sostituisce un’altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione dell’autovettura precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione | Classe presente sull’Attestazione dell’autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione | Libretto di circolazione Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Sostituisce un’altra autovettura di diverso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, de- molita o rubata da non più di 5 anni | 14 | 14 | Libretto di circolazione Documento di identità |
Sostituisce un’altra autovettura già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita rubata da più di 5 anni | 14 | 14 | Libretto di circolazione Denuncia furto |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da meno 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo suc- cessivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
Vedere Tabella Assegnazione | |||
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | 18 | |
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | ||
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, sca- duta da più di 5 anni | 18 | Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). | |
Mancata consegna dell’attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’ap- pendice di cessione del contratto | 18 | Libretto di circolazione | |
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo attestato di rischio |
Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Sinistri negli ultimi 2 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
1 da + di 1 anno | SuperBonus 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
16 | 17 | 17 | 18 | Malus 1 | Malus 1 | |
17 | 18 | 18 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 2 | |
18 | Malus 1 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 3 | Malus 3 |
L’assegnazione della classe SuperBonus 5 è in funzione del numero di anni di permanenza (almeno 2) nella prima classe.
Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU
Le classi successive sono applicabili alle polizze della Com- pagnia in sede di rinnovo (si rimanda alla tabella evolutiva 7).
ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE* | NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51% | |||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o più |
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
4 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
3 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
2 | 12 | 15 | 17 | 18 | ||
1 | 13 | 16 | 18 | 18 | ||
0 | 14 | 16 | 18 | 18 |
* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).
Nel caso di due o più sinistri, la tabella sopra riportata con- sidera l’evoluzione nel caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell’esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con Responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) → per ogni sini- stro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Esempio:
Xxxxxxx assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
Xxxxxxx assicurato da 5 anni con 1 Sinistro (con Respon- sabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro)
Xxxxxxx assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
Xxxxxxx assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con Responsa- bilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri).
Classe interna di provenienza | Tabella 7. | Sinistri con Xxxxx | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
SuperBonus 7 | SuperBonus 7 | SuperBonus 4 | SuperBonus 2 | 2 | 4 | |
SuperBonus 6 | SuperBonus 7 | SuperBonus 3 | SuperBonus 1 | 3 | 5 | |
SuperBonus 5 | SuperBonus 6 | SuperBonus 2 | 1 | 4 | 6 | |
SuperBonus 4 | SuperBonus 5 | SuperBonus 1 | 2 | 5 | 7 | |
SuperBonus 3 | SuperBonus 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
SuperBonus 2 | SuperBonus 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
SuperBonus 1 | SuperBonus 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
1 | SuperBonus 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | |
5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | |
6 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
7 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 12 | 14 | 17 | Malus 1 | |
10 | 9 | 13 | 15 | 18 | Malus 2 | |
11 | 10 | 14 | 16 | Malus 1 | Malus 3 | |
12 | 11 | 15 | 17 | Malus 2 | Malus 4 | |
13 | 12 | 16 | 18 | Malus 3 | Malus 5 | |
14 | 13 | 17 | Malus 1 | Malus 4 | Malus 6 | |
15 | 14 | Malus 2 | Malus 4 | Malus 7 | Malus 8 | |
16 | 15 | Malus 3 | Malus 5 | Malus 8 | Malus 8 | |
17 | 16 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 8 | Malus 8 | |
18 | 17 | Malus 5 | Malus 7 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 1 | 18 | Malus 6 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 2 | Malus 1 | Malus 7 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 3 | Malus 2 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 4 | Malus 3 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 5 | Malus 4 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 6 | Malus 5 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 7 | Malus 6 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | |
Malus 8 | Malus 7 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 | Malus 8 |
3. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, com- messo da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l’e- saurimento della batteria.
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente con- statabili, che abbia come conseguenza: la morte, una inva- lidità permanente o una inabilità temporanea.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottra- endola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua di- mora abituale come risultante da certificato anagrafico.
3.1 Premessa
3.2 Oggetto dell’assicurazione
3.3 Esclusioni
3.4 Estensione territoriale
3.5 Limitazione di responsabilità
3.6 Segreto professionale
3.7 Prestazioni di Assistenza
3.7.1 Assistenza
3.7.2 Assistenza estesa
3.1 PREMESSA
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione im- mediata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle pre- stazioni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli Articoli 3.7 e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Com- pagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – P.zza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx La Struttura Organizzativa di IMA è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
3.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia opera se:
• Il Veicolo non può essere utilizzato
• Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’inco- lumità delle persone a causa di:
- Incidente stradale
- Guasto
- Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- Furto e rapina
- Forature e danni ai pneumatici
- Malore del conducente durante la circolazione del Veicolo (solo per la prestazione “INVIO DI UN’AMBU- XXXXX” prevista all’Articolo 3.7.1 lettera b)
In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Presta- zioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all’Ar- ticolo 3.7.
3.3 ESCLUSIONI
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competi- zioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Quando il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti
• In caso di dolo o colpa grave del conducente, del Pro- prietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
• In caso di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radio- attività comunque generata
• In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, ci- cloni, trombe d’aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di ca- lamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose).
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/x xxxxxx- sta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente- mente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
L’assicurazione è operante nei seguenti Paesi:
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montene- gro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea
(esclusi i Monti Urali), Serbia , Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Sviz- zera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
3.5 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
3.6 SEGRETO PROFESSIONALE (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona) L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente in- vestiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
3.7 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Qualora la ViaggiaConMe Box rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Sala Operativa che contatta prontamente l’Assicurato per verificare l’even- tuale necessità di Assistenza.
Effettuata tale verifica, la Struttura Organizzativa attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul Contratto.
Nel caso in cui il contesto dell’incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all’Assicurato le informazioni utili per la compilazione del Modulo CAI e l’indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appunta- mento con il Contact Center per l’apertura del Sinistro.
Qualora il Sinistro non sia stato rilevato dal dispositivo, l’Assicurato potrà richiedere l’assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la Struttura Organizzativa, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla ViaggiaConMe Box o tramite telefono.
Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o que- sto non sia funzionante, l’Assicurato potrà comunque met- tersi in contatto con la Struttura Organizzativa chiamando i numeri di telefono indicati all’Articolo 3.1.
La rilevazione dell’impatto da parte della ViaggiaConMe Box viene effettuata sia a quadro del Veicolo acceso al momento dell’impatto, sia a quadro spento. Per l’invio della segnala- zione alla Sala Operativa per il contatto vivavoce tra la Cen- trale operativa e la persona che riceve o chiede l’assistenza è necessario inoltre che il Veicolo si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satelli- tare e che tali reti siano correttamente funzionanti.
Le condizioni che danno luogo all’attivazione della segnala- zione d’allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbona- mento della ViaggiaConMe Box, sottoscritte dal Contraente.
3.7.1 ASSISTENZA
Per Contraenti correntisti di una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo questa garanzia è sempre abbinata alla copertura Responsabilità Civile.
a) SOCCORSO STRADALE
} Dépannage
(Prestazione Valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarri- mento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell’assicurato), esaurimento del car- burante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Per l’errato rifornimento la prestazione verrà erogata sola- mente in presenza di tutte le condizioni minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente in caso contrario interverrà la prestazione “Soccorso Stradale”.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
• Le spese per il carburante
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
• le spese relative all’intervento, nel caso in cui il vei- colo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
} Traino
Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico il veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di as- sistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 75 chilometri dal luogo del fermo.
In caso di incidente stradale con conseguente intervento del fornitore attivato (Xxxxx Xxxxxxxx).
Lo stesso fornitore potrà fornire supporto per acqui- sire informazioni sulla dinamica dell’incidente anche attraverso l’utilizzo di apparecchiatura fotografica.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i si- nistri avvenuti in Italia.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sini- stro avvenuto all’Estero.
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recu- pero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuori- strada).
b) INVIO DI UN’AMBULANZA
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso me- dico, la Struttura organizzativa provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il ser- vizio di emergenza.
Obblighi dell’Assicurato
La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia espli- cita richiesta telefonica oppure tramite apparato vivavoce di ViaggiaConMe Box da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l’esatta localizzazione del veicolo.
c) SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a se- guito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si at- tiverà per:
• supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
• fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
• fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
• fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza op- pure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
d) RECUPERO DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o la rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferro- viario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di:
Euro 200,00 per sinistri avvenuti in Italia. Euro 400,00 per sinistri avvenuti all’Estero.
3.7.2 ASSISTENZA ESTESA
In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) Invio di un’ambulanza, c) S.O.S. per incidente d) Re- cupero del veicolo dopo furto o rapina se l’Assistenza Xxxxxx è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:
PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
a) FAST REPAIR
Qualora l’intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo e/o il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la Struttura Organizzativa, dietro richiesta dell’Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso.
Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
b) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, in- cidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si ren- desse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio conven- zionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia
copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(sabato, domenica e festivi)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, in- cidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali
fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assi- curato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat.C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio conven- zionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sosti- tuzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare 7 giorni complessivi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Co- struttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia
copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
e) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN AL- BERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle prestazioni , “Autovet- tura in sostituzione” e “Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la ri- chiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico;
• perdita di possesso
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità con- cordate con la Struttura Organizzativa:
• denuncia di furto in originale;
• foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incari- cati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati docu- menti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato
- e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulte- riore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i re- lativi costi.
f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
(prestazione erogabile solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, guasto irrepa- rabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997
art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla can- cellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del vei- colo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i do- cumenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, ri- lasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in
conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smalti- mento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale:
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recu- pero del veicolo;
• i costi dell’eventuale deposito del veicolo, che l’Assi- curato dovrà provvedere direttamente a pagare.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato deve produrre al momento della conse- gna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
• targhe del veicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sosti- tutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità compe- tenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A..
• codice fiscale (fotocopia);
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa
nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’inte- statario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il Contra- ente dovrà provvedere alla disinstallazione della Viag- giaConMe Box ed alla restituzione al provider telematico.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra- ghetti, etc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le rela- tive franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
• il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utiliz- zabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
g) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonoma- mente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un mas- simo di Euro 300,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse va- lutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM
DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
i) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale
e non fosse possibile:
• in Italia – eseguire la riparazione in giornata
• all’estero eseguire la riparazione entro due giorni
oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un bi- glietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il ri- entro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’auto- vettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1.100/1.300 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio conven- zionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
j) SPESE D’ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PRO- SEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i pas- seggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla preno- tazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione
• le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
k) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DELL’AS- SICURATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE Qualora l’Assicurato a seguito di incidente, venisse rico- verato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Compagnia , un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale
La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di soggiorno del familiare.
l) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio derivante da incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa
metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra- ghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossi- bilità a guidare.
m) RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Strut- tura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organiz- zativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Orga- nizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizza- tiva la ritenessero necessaria.
La Compagnia avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri del vei- colo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della Compagnia, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
4.2 ESCLUSIONI L’assicurazione non opera nei seguenti casi: • Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge • Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, ura- gani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata • Partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e fi- nali previste nel regolamento di gara • Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio • Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo. • in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura | ||
Esclusioni Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio; • le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto impli- chi violazione di norme sanitarie nazionali o interna- zionali; • le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma; • tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assi- curato è ricoverato. |
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concor- renza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
4. GARANZIA INCENDIO E FURTO
4.1 Oggetto della garanzia
4.2 Esclusioni
4.3 Capitale Assicurato e suo adeguamento automatico
4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicu- rato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Inoltre la Compagnia, gratuitamente e in automatico:
• Paga le somme fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente re- sponsabile ai sensi di legge e per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scop- pio del Veicolo quando non è in circolazione:
- A cose di Terzi
- Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in loca- zione dal Proprietario del Veicolo assicurato.
• Rimborsa il Premio di Responsabilità Civile, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del Veicolo con conseguente danno totale
• Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese so- stenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese do- vranno essere dimostrate da specifica documentazione.
4.3 Capitale Assicurato
E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Al momento della stipula della Polizza il Capitale Assicu- rato è determinato in base all’ultimo valore disponibile per il Veicolo, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.
In occasione del rinnovo della Polizza, per le autovetture la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale As- sicurato in base al valore del Veicolo riportato sull’ultima edizione della rivista Quattroruote Professional disponibile al momento dell’elaborazione della Proposta di rinnovo.
Se tale rivista non riporta più il valore del Veicolo il Capi- tale Assicurato viene determinato sulla base di un degrado medio proposto e calcolato dalla Compagnia: tale capitale assicurato deve essere verificato dal Contraente.
In ogni caso, a ogni scadenza di Polizza il Contraente può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del Capitale Assicurato.
5. GARANZIA ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI
5.1 Oggetto della garanzia
5.2 Esclusioni
5.3 Capitale Assicurato e relativo adeguamento automatico
5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale As- sicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti po- polari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
• Eventi naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inon- dazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.
L’assicurazione non opera per i danni derivanti da:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività co- munque generata
• Partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Semplici eventi atmosferici
e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.
5.2 ESCLUSIONI
6. GARANZIA COLLISIONE
6.1 Oggetto della garanzia
6.2 Esclusioni
6.3 Capitale Assicurato e relativo adeguamento automatico
6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di Collisione con un altro veicolo a motore iden- tificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.
L’assicurazione non opera:
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competi- zioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
• In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vi- genti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• In caso di dolo del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all’Articolo 5.1
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non sono pre- senti altri danni al Veicolo
• Per i danni al Veicolo causati dalle cose o persone tra- sportate o dalle operazioni di carico e scarico
• Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da per- sona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186,186 bis e 187 del Codice della Strada
• Se al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da per- sona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro e abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
6.2 ESCLUSIONI
5.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Valgono le regole previste per l’Incendio/Furto.
6.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Alla garanzia saranno applicate le stesse regole previste per l’Incendio/Furto.
7. GARANZIA CRISTALLI
7.1 Oggetto della garanzia
7.2 Esclusioni
7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ripara- zione o sostituzione esclusivamente del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura ac- cidentale durante la circolazione del Veicolo.
Non sono compresi:
• Le rigature e le segnature
• I danni provocati al Veicolo dalla rottura dei vetri.
Per ogni Sinistro il rimborso copre il Massimale diminuito della Franchigia, entrambi indicati in Polizza.
La Franchigia non è applicata se la riparazione o sostitu- zione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass o Doctorglass; per conoscere l’elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 848.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, oppure consultare il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.
7.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Atti vandalici, definiti nell’Articolo 5.1
• Eventi naturali, definiti nell’Articolo 5.1
• Furto e tentato Furto del Veicolo
8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
8.1 Oggetto della garanzia
8.2 Esclusioni
8.3 Riconoscimento dell’indennizzo
8.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia assicura il Conducente del Veicolo per In- fortunio - cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente con- statabili - occorso durante la guida del Veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.
Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la Compagnia
riconosce:
• In caso di morte del conducente: l’intero capitale ai Be- neficiari
8.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera:
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competi- zioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vi- genti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• In caso di circolazione senza il consenso del Proprietario
del Veicolo
• Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Conducente
• In caso di invalidità permanente del conducente: un in- dennizzo al Conducente calcolato in base al grado di in- validità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 8.3.
• Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da per- sona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada.
8.3 RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l’indennizzo solo per le conseguenze che sareb- bero occorse a una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un or- gano o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d’invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
Morte
In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Compa- gnia paga la somma assicurata indicata in Polizza ai benefi- ciari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità per- manente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la Compagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.
Invalidità permanente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità perma- nente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’indennizzo si calcola applicando al Capitale Assicurato indicato in Polizza, la percentuale d’invalidità accertata, di- minuita di 4 punti (Franchigia).
La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i se- guenti criteri:
• Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% ri- spetto a quella totale, la Compagnia paga l’indennizzo ap- plicando la percentuale d’invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna Franchigia
• Se l’invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna Franchigia.
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della De- nuncia di Sinistro, l’Assicurato può richiedere alla Compa- gnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:
• Non sono sorte contestazioni sull’operatività della garan- zia, e
• La presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Compa- gnia in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.
La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Per definire il grado o percentuale d’invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all’alle- gato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono
riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicu- razione e sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti. La quantificazione del grado d’invalidità dovuto a menoma- zioni visive e uditive tiene conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti su- periori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l’Infortunio determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali cal- colate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nei casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surroga- zione che le compete ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell’Assicurato nei confronti dei responsabili del Sinistro.
Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente
In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità perma- nente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteg- gio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte.
Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un ac- cordo, le controversie di natura medica sul grado di invali- dità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giu- risdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di resi- denza dell’Assicurato.
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
9. GARANZIA TUTELA LEGALE
9.1 Premessa
9.2 Oggetto della garanzia
9.2.1 Formula base
9.2.2 Formula estesa
9.3 Esclusioni
9.4 Validità temporale
9.1 PREMESSA
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Compagnia da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in base alle norme indicate di seguito.
L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 10.5) per la denuncia del Sinistro.
9.2 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del Mas- simale indicato in Polizza, le spese:
• Per l’intervento di un legale
• Per effettuare eventuali perizie
• Di giustizia nel processo penale
• Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
• Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
• Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.
La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:
9.2.1 FORMULA BASE
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sini- stri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private). La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale suc-
cessiva fase giudiziale.
Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 9.3, punto 11, solo nel caso di violazione degli Articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).
Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale de- roga di quanto disposto dall’Articolo 9.3, punto 13 (contro- versie con la Compagnia e/o ARAG).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
La garanzia è valida anche prima della formulazione uffi- ciale di reato.
9.2.2 FORMULA ESTESA in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza - copre anche i seguenti casi:
3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospen- sione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 9.3 - punto 4 limitatamente all’ambito amministrativo.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come per- sona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Xxxxx, sono coinvolti in incidenti du- rante la circolazione stradale.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Po- lizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprie- tario del Veicolo assicurato.
9.3 ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell’Articolo 9.2)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d’imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall’Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’am- biente
La Compagnia paga le spese per l’esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall’Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, in qualità di autista dipen- dente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private.
11. Nei casi di violazione degli Articoli 186 e 186 bis (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comporta- mento in caso d’incidente) del Codice della Strada
12. Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competi- zioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI
13. Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG
14. In caso di controversie ove la Controparte sia la Com- pagnia quale Assicuratore del responsabile o quale As- sicuratore tenuto al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
9.4 VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si conside- rano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d’imputazioni a ca- rico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.
B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO
10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
10.1 Denuncia di Xxxxxxxx
10.2 Pagamento del Sinistro ed eventuale rimborso
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
10.3 Denuncia di Sinistro
10.4 Pagamento del Sinistro
TUTELA LEGALE
10.5 Denuncia di Xxxxxxxx
10.6 Gestione del Sinistro
10.7 Scelta del legale
10.8 Recupero delle somme
ASSISTENZA STRADALE
10.9 Denuncia di Sinistro e modalità per la Richiesta di assistenza
10.10 Erogazione delle prestazioni
10.11 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
10.12 Mancato utilizzo delle prestazioni
ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
10.13 Denuncia di Xxxxxxxx
10.14 Obbligo di conservazione delle tracce del Sinistro
10.15 Liquidazione dei danni
10.16 Regola proporzionale
10.17 Recupero del Veicolo rubato
10.18 Relitti
10.19 Liquidazione del danno
10.20 Utilizzo di una Carrozzeria Convenzionata
CRISTALLI
10.21 Utilizzo di un centro convenzionato
10.22 Utilizzo di un centro non convenzionato.
La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assi- curato i danni subiti, secondo i criteri di legge.
Qualora accerti che non sia possibile applicare la proce- dura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l’Assicurato.
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risar- cimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risar- cimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell’incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al suc- cessivo Articolo 10.2.
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
10.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso d’incidente da circolazione, il Conducente o il Pro-
prietario, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnala- zione dell’incidente tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box, devono avvisare del Sinistro la Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:
al numero 848.124.124 e dall’estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 19.00.
La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:
• Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, oppure
• A mezzo fax al numero 00.00000000, oppure
• Tramite mail all’indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura. com, oppure
• Consegnando la denuncia al gestore in Filiale.
In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di “Constata- zione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l’accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano in- viati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La de- nuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell’Arti-
colo 1915 del codice civile “Omesso avviso di Sinistro”.
Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all’e- stero
In questo caso il Contraente deve inviare la denuncia con
lettera Raccomandata A.R. a: UCI Ufficio Centrale Ita- liano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
La denuncia deve indicare tutte le informazione utili per la definizione dell’evento: la descrizione dell’incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tec- niche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc.
- marca e modello), le persone coinvolte nell’incidente (co- gnome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicura- zione del veicolo estero, i dati dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Con- statazione Amichevole d’Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero. Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l’ispezione utile ad accer- tare l’entità del danno.
In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l’UCI inca- rica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente
o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non re- sponsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla Compagnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il Modulo CAI di “Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro, indicando anche data, luogo, ora, tar- ghe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro.
In base a quanto previsto dalle norme del Codice delle As- sicurazioni Private (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la Compagnia comunica le informazioni utili alla cor- retta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.
Incidente all’estero con un veicolo immatricolato all’estero
Negli Stati in cui vige il Sistema Carta Verde o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Nor- vegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provo- cato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere a: CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
fax: x00 00 00000000 telefono: x00 00 00000000
Se entro tre mesi l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forni- scono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l’intervento dell’organismo di inden- nizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Xxx
Xxxx, 00 - 00000 Xxxx, Telefono +39 00.00000000, Fax
10.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla Compagnia, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall’Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso la liquida- zione del danno viene effettuata direttamente dalla compa- gnia del veicolo responsabile dell’incidente cui l’Assicurato deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all’Articolo 10.1.
Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall’Arti- colo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)
La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all’As- sicurato di essere risarcito direttamente dalla propria Com- pagnia, si applica nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
• Il luogo dell’incidente deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Va- ticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’assi- curazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla con- venzione indennizzo diretto
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.
Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.
Alla scadenza annuale della Polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione.
In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordina- ria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risar- cimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap
S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx, Telefono +39 00.00000000 - Fax. 00.00000000/547. Consap invierà al Contraente una lettera che indica l’im- porto del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effet- tuarsi a favore di Xxxxxx S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l’Infor-
tunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia uti- lizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati all’Articolo 10.1.
10.3 DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia deve contenere la descrizione dell’Infortu- nio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente, sarà necessario inviare i certificati me- dici sul decorso delle lesioni.
L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente deve
essere effettuato in Italia.
Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accerta- mento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.
10.4. PAGAMENTO DEL SINISTRO
La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della Compagnia e dopo la ricezione dell’intera documentazione medico legale.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia liquida ai beneficiari l’importo già che ha già concordato, ha già of- ferto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza.
Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell’Assicurato.
TUTELA LEGALE
10.5 DENUNCIA DI XXXXXXXX
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall’Italia il nu- mero 848.124.124 e dall’estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00.
Oppure
• Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti neces- sari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax, al numero 00.00000000
In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:
• Seguendo le istruzioni riportate su xxx.xxxx.xx
• A mezzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
• Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI
S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Xxxxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax: numero 000.0000000 per la denuncia; nu- mero 045.8290449 per l’invio di documentazione.
È necessario allegare alla denuncia una precisa descri- zione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
In ogni caso, l’Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.
10.6 GESTIONE DEL SINISTRO
ARAG riceve la Denuncia di Xxxxxxxx e lo gestisce effet- tuando ogni tentativo di bonario accordo.
L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, rag- giungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presi- dente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbi- trali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; ARAG avverte preven- tivamente l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
10.7 SCELTA DEL LEGALE
Se non è possibile un accordo bonario che risolva la con- troversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel cir- condario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.
In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circon- xxxxx del Tribunale dove l’Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia as- sume a proprio carico le spese relative.
È compito dell’Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l’Assicurato del diritto di scelta del perito.
10.8 RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integral- mente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizial- mente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
ASSISTENZA STRADALE
10.9 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Qualora si verifichino le condizioni necessarie per l’inoltro au- tomatizzato della segnalazione di allarme - rilevazione con il quadro del Veicolo acceso o spento di un impatto che abbia provocato per una frazione di tempo decelerazioni o accele- razioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s )
- come riportato anche nell’Articolo 3. 4 - la Sala Operativa contatterà direttamente l’Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Organizzativa fornirà le presta- zioni di assistenza stradale. In caso di mancata risposta da parte dell’Assicurato, la Sala Operativa inoltrerà la segnala- zione alla Struttura Organizzativa per l’invio di un carroattrezzi nel caso di rilevazione di un impatto che abbia provocato una decelerazione o accelerazione uguale o superiore a 4 g. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il Sinistro il conducente e/o le persone trasportate sul Veicolo devono contattare im- mediatamente la Struttura Organizzativa, tramite il dispositivo
ViaggiaConMe Box o tramite il telefono, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Luogo in cui necessita l’assistenza
• Targa, marca e modello del Veicolo Assicurato
• Recapito telefonico
Ed ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.
È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La Struttura Organizzativa, è operativa 24 ore su 24.
Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel mo- mento in cui si verifica il Sinistro, salvo che il mancato con- tatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.
A fronte dell’attivazione del servizio da parte dell’Assicu- rato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti Articoli.
10.10 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa che tiene a suo carico i relativi costi. Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa supe- rano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell’As- sicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.
La compagnia o l’Impresa tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.
Nel caso in cui l’Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l’eroga- zione delle prestazioni, la Struttura Organizzativa provve- derà a rimborsare all’Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l’Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l’opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa. Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l’Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborserà all’Assicurato le spese conse- guenti all’intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l’Assicurato dovrà inviare alla Struttura Organizzativa anche copia del verbale d’intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell’auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.
In caso di trasporto di urgenza dell’Assicurato al Pronto Soc- corso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ri- covero rilasciato dal Pronto Soccorso.
La Struttura Organizzativa può chiedere all’Assicurato ulte- riore documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, che dovrà essere spe- dita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx
10.11 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
10.12 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato.
La Compagnia non assume la responsabilità per danni con- seguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
10.13 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il si-
nistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi ri- ferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al punto 10.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire la documenta- zione sotto riportata:
INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che atte- sta l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
In caso di danno totale:
• Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
• Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
• Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con an- notata la cessazione della circolazione.
FURTO
• Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Xx- xxxxxx xxxxxx x, xx xxxxxxx xx Xxxxxx, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
• Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (a sem- plice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con an- notazione della perdita di possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del
Veicolo
- Documentazione che attesta la presenza e l’attivazione dell’antifurto satellitare.
La Compagnia potrà conoscere la localizzazione del Vei- colo a decorrere dalle 72 ore precedenti l’ultima trasmis- sione dei dati presenti nel dispositivo ViaggiaConMe Box. relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l’evento. È attivo il servizio di tentata ricerca del Veicolo da parte del Provider telematico dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento della Viag- giaConMe Box (Articolo. 3.3).
ATTI VANDALICI
Denuncia all’Autorità locale (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rien- tro in Italia, presentare nuovamente la denuncia presso le Autorità italiane competenti).
EVENTI NATURALI
Dichiarazione con descrizione dell’evento e documenta- zione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).
COLLISIONE
Dichiarazione con descrizione dell’evento e Modulo CAI
(Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.
10.14 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
10.15 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri:
DANNO TOTALE
In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al va- lore a nuovo di fattura, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.
In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al va- lore commerciale del Veicolo nel limite del Capitale Assicu- rato: il valore commerciale è determinato dal listino dell’usato di Quattroruote Professional oppure, se non presente, da Eu- rotax Giallo alla data del Sinistro.
Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo Premio. In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del Capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
DANNO PARZIALE
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo dan-
neggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.
Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il De- grado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull’età del veicolo assicurato.
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
Oltre 2 anni fino a 3 anni | 20% |
Oltre 3 anni fino a 4 anni | 30% |
Oltre 4 anni fino a 5 anni | 40% |
Oltre 5 anni fino a 6 anni | 50% |
Oltre 6 anni | 60% |
Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Si- nistro, il danno si considera totale e pertanto è liquidato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia
non risponde:
• Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
• Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
10.16 REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del Sinistro:
• Il valore commerciale del Veicolo è maggiore del Capitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il Capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
• La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.
Non appena hanno notizia del recupero del Veicolo sot-
tratto il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
Il Proprietario o il Contraente devono effettuare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del Xxxxxxx, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando
le operazioni connesse.
10.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessa- zione della circolazione dello stesso per rottamazione.
10.19 LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscri- zione dell’atto di transazione per presa conoscenza e ac- cettazione da parte del Proprietario.
10.20 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA
In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti
Vandalici, Eventi Naturali, qualora l’Assicurato per la ripa- razione del danno, si rivolga ad una carrozzeria convenzio- nata con la Compagnia (elenco disponibile nel sito internet della Compagnia) la franchigia eventualmente indicata in Polizza verrà applicata con la riduzione del 50%.
CRISTALLI
10.21 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car- Glass e Doctor Glass (elenco disponibile sul sito della Compagnia) telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:
• Carglass: 800.360036
• Doctor Glass: 800.101010
• Contact Center: 000.000.000
In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Po- lizza e il Certificato di assicurazione per provare l’esistenza della copertura assicurativa.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato se non nei casi di superamento del Massimale indicato in Polizza.
Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in Polizza.
10.22 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Si-
nistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia uti- lizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al punto 10.1.
La denuncia deve contenere una dichiarazione con la de- scrizione dell’evento e il documento che attesta la spesa
sostenuta.
Qualora, invece, il Veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rim- borso degli eventuali danni parziali.
10.18 RELITTI
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve presentare
il certificato di radiazione del Veicolo dal Pubblico Registro
Se il Veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane del Veicolo.
La Compagnia liquida il danno accertato direttamente al Proprietario del Veicolo secondo le condizioni della Po- lizza. La liquidazione del danno è effettuata entro il ter- mine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.
Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla fase di preventivazione
(Informativa aggiornata a gennaio 2017)
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FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Lei forniti (nome, cognome, codice fi- scale, email targa del veicolo e ogni altro dato relativo al proprietario dello stesso) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirLe il preventivo da Lei richiesto relativo alla polizza denominata “ViaggiaConMe”.
Senza tali dati non saremo in grado di rilasciare il preven- tivo richiesto.
I Suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per un periodo massimo di 18 mesi. Decorso tale periodo, gli stessi saranno cancellati.
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Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l’eser- cizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile spe- cificatamente designato per il riscontro agli interessati, scri- vendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Via San Xxxxxxxxx d’Assisi 10 – 00000 Xxxxxx oppure a privacy@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’elenco completo e aggior- nato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indi- xxxxx di posta elettronica.
1. I soggetti a cui ci si riferisce sono:
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assi- curativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
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1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei tratta- menti di cui al successivo punto 2) sono raccolti diretta- mente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi2 legittimati a fornire tale comunicazione, du- rante la fase di negoziazione e perfezionamento del rap- porto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della Società per le seguenti finalità:
a) svolgere le attività strettamente connesse e strumen- tali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale3;
b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Auto- xxxx a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo4.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante:
(i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’or- ganizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli ar- chivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qua- lora vengano meno i presupposti del trattamento. Le mo- dalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è ob- bligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare ese- cuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l’even- tuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.
5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati per- sonali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti5 del settore assicurativo o correlati con fun- zione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all’estero (anche al di fuori dell’Unione
1. L’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4. comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l’anagrafe delle san- zioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di as- sicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; Octo Telematics Italia S.r.l. o Intesssa SanPaolo Smart Care in qualità di proprietaria e gestore del dispositivo “Viaggia con me Box”; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
3. A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi, stipulazione di contratti di assicurazione, rac- colta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore. Nel caso di installazione sul veicolo del dispositivo “Viaggia con me Box” i dati registrati relativi alla circolazione del veicolo (quali ad esempio le percorrenze chilometriche effettuate, la localizzazione del veicolo che in caso di furto o rapina si estende alle 72 ore precedenti l’evento) e alla condotta di guida (quali ad esempio la rilevazione delle decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 1g - corrispondenti a 9,8 m/s2 -) forniti da Octo Telematics Italia S.r.l. o da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (quest’ultima per il tramite di Associated Consulting S.p.A., e dettagliati nell’informativa sul trattamento dei dati da queste rilasciate anche nell’interesse delle Società, verranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti dalla legge quali la gestione dei sinistri inerenti la copertura assicurativa e la determinazione delle tariffe.
4. Ad esempio la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infortuni la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la co- municazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato (SCIPAFI).
5. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. “catena assicurativa”:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori fi- nanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquida- zione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clien- tela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- Octo Telematics Italia S.r.l., o IntesaSanPaolo Smart Care S.r.l nel caso di installazione della ViaggiaConMe Box sul veicolo assicurato;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Conces- sionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Ana-
Europea)6 – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trat- tamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l’eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell’Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. Le precisiamo, infine, che l’elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere co- municati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. DATI DI SOGGETTI TERZI
La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al prece- dente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la can- cellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiorna- mento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure a pri- xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati perso- nali è a disposizione degli interessati. presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopramenzio- nato indirizzo di posta elettronica.
gra fe Tributaria;Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunica- zione dei dati è obbligatoria.
6. A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell’U- nione Europea per motivi inerenti all’esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).
Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali
(Informativa aggiornata a gennaio 2017)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in ma- teria di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la “Società”) appartenente al Gruppo Intesa San- paolo, la informa – nella sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la ri- guardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elet- tronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:
a) utilizzati dalla Società, per Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale (nel se- guito unitariamente considerate le “Attività Promo-
Commerciali”); ovvero
b) comunicati dalla Società ai soggetti indicati al succes- sivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di que- sti ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellu- lare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema au- tomatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comuni- cazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante:
(i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’or- ganizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli ar- chivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qua- lora vengano meno i presupposti del trattamento. Le mo- dalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializ- zati nell’informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddi- sfazione e sui i bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell’ambito di rapporti di as- sistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
b) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come di- stinti Titolari del trattamento:
- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla pre- sente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);
- altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Ban- che, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.
Le precisiamo, infine, che l’elenco completo e costante- mente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere co- municati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al prece- dente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non com- porta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possi- bilità di svolgere le attività indicate.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la con-
ferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancel- lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiorna- mento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Com- merciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di con- tatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (com- prensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Atti- vità Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradi- zionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 –10138. Per ulteriori informazioni e per l’eser- cizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile spe- cificatamente designato per il riscontro agli interessati scri- vendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure a privacy@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’elenco aggiornato dei re- sponsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scri- vendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPA- OLO VITA S.P.A.
Finalità del trattamento
Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione com- merciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”).
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a do- micilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il tele- fono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es.
c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli stru- menti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono
definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante:
(i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’orga- nizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e prote- zione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Diritti dell’Interessato:
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la con- ferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancel- lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiorna- mento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Com- merciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di con- tatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (com- prensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Atti- vità Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradi- zionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso In- ghilterra 3 – 00000 Xxxxxx. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx (nel seguito gli “Uffici”) op- pure a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è dispo- nibile presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.
Finalità del trattamento
Svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi propri o di terzi ed effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione com- merciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”).
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la “So- cietà”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi ap- positamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) in- ternet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es.c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comuni- cazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sotto- punti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automa- tizzate di contatto”.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante:
(i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’orga- nizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e prote- zione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Diritti dell’Interessato:
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la con- ferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere cono- scenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle fina- lità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica- zione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubbli- citario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richie- dere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concer- nenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgi- mento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure a pri- vacy@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è dispo- nibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
Infortuni del Conducente
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’articolo 8.3 delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità per- manente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette ta- belle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di in- validità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio 1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | D | S | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella 2 | |
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 9 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 18 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dell’anulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 38 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione | ||
30 | 25 | ||
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 8 | 15 |
49 50 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 di | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 15 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 pe | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito rduto è valutato | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
NOTE: La tabella riporta l’allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a con- globamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è rife- xxxx al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumen- tato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’en- tità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza vi- siva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indi- pendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe - Tabella M - Tabella Classi di merito
TABELLA M – Tabella Classi di merito
Percentuale di riduzione in rapporto alla classe di appartenenza
CLASSI DI MERITO | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
S7 | 0,560 |
S6 | 0,565 |
S5 | 0,570 |
S4 | 0,580 |
S3 | 0,590 |
S2 | 0,605 |
S1 | 0,625 |
1 | 0,650 |
2 | 0,700 |
3 | 0,745 |
4 | 0,800 |
5 | 0,840 |
6 | 0,875 |
7 | 0,950 |
8 | 1,020 |
9 | 1,100 |
10 | 1,145 |
11 | 1,220 |
12 | 1,300 |
13 | 1,425 |
14 | 1,550 |
15 | 2,000 |
16 | 2,200 |
17 | 2,400 |
18 | 2,900 |
M1 | 3,200 |
M2 | 3,500 |
M3 | 3,800 |
M4 | 4,100 |
M5 | 4,500 |
M6 | 4,900 |
M7 | 5,300 |
M8 | 5,700 |
Esempio di applicazione
• Cliente in classe Bonus Malus: 5
L’anno successivo, in assenza di sinistri RCA, la classe di merito passerà per bonus dalla 5 alla 4 e determinerà sul premio di tariffa una diminuzione percentuale almeno dello 0,84% (percentuale in corrispondenza del passaggio della classe Bonus Malus 5 alla classe 4).
ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO AL FASCICOLO INFORMATIVO
Con la presente nota, da considerarsi parte integrante del Fascicolo Informativo relativo ai contratti di assicurazione stipulati con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., si rende noto che:
• Con decorrenza 12 giugno 2017, come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 128, comma 4, CAP) ai sensi della Direttiva Europea 2009/103/CE, sono entrati in vigore i nuovi massimali minimi di legge relativi alla garanzia di Responsabilità Civile (RCA) per tutti i veicoli a motore e per i natanti.
L’importo minimo previsto dalla legge viene aggiornato da 5 a 6,070 milioni di euro per i danni alle persone e da 1 a 1,220 milioni di euro per i danni a cose o animali.
Deve pertanto intendersi modificato e aggiornato ogni riferimento ai vecchi Massimali indicati nel Fascicolo Informativo consegnato alla clientela all’atto della sottoscrizione dei contratti assicurativi a partire da tale data.
• con decorrenza 01 settembre 2017, ogni riferimento all’indirizzo “X.xx Inghilterra, 3 – 00000 Xxxxxx”, fatta eccezione per la sede legale, si intende sostituito dal seguente indirizzo “Via San Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, 10 – 00000 Xxxxxx”.
Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nel Fascicolo Informativo.
Documento redatto in data 01/09/2017
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita
S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28
Società del gruppo
Mod ISA VCM/01/A5 - Ed. 6/2017
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