DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI
ALL’ASSISTENZA AL VEICOLO, ACI AZIENDA - Modulo VL BASE
per veicoli leggeri
(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)
DEFINIZIONI
RESIDENZA | il luogo, purché in Italia, dichiarato dall’Assicurato all’atto dell’associazione all’ACI. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio precisato all’art.17 – Soggetti assicurati. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ASSISTENZA | L’aiuto, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.A |
FURTO | L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
GUASTO | Qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto delveicolo, incluso l’incendio (non doloso), che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. |
INCIDENTE | Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l’incendio (non doloso), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato e/o per la circolazione stradale in genere. |
DECORRENZA E DURATA | Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 365 giorni e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula associativa di riferimento, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società. |
ESTENSIONE TERRITORIALE | La polizza avrà vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, limitatamente ad alcune prestazioni riservate a specifiche tessere associative, anche nei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx,Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria,Tunisia, Turchia. |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
INFORTUNIO | Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
MASSIMALE | La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l’Assicurato. |
PREMIO | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
SINISTRO | Ilverificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
PRESTAZIONI | L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno. |
SOCCORSO STRADALE | L’attività di assistenza per guasto o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo ovvero all’effettuazione delle riparazioni in loco (cosiddetto depannage). |
SOCIETÁ, ASSICURATORE | L’impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l’assicurazione. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA | La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con propria rete di fornitori e con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Il numero verde messo a disposizione dell’Assicurato è il seguente: - 800.000.116 (per soci aziendali). |
TESSERA ASSOCIATIVA ACI | Il modulo associativo ACI Azienda – mod VL Base emesso dall’Automobile Club Italia che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: ▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l’iscrizione; ▪ per 365 giorni in caso di rinnovo. |
VEICOLO | Per veicolo si intende: ▪ autovettura (incluso il carrello appendice così come indicato all’art. 56 comma 4 del nuovo codice della strada) con massa complessiva fino a kg 3.500; ▪ autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose di massa complessiva fino a 3.500 Kg; ▪ motoveicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote; ▪ camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg; ▪ altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 3.500 kg. ▪ Autocarro con massa complessiva fino a kg 2500; |
VIAGGIO | Qualunque spostamento dell’Assicurato in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o all’estero (Paesi riportati nella definizione di “Estensione Territoriale”). |
SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA
Il contratto con durata triennale a partire dalle ore 00:00 del 01/07/2019 è stato prorogato fino alle ore 24,00 del 31/12/2022. Durante la durata contrattuale sarà facoltà di ACI Global attivare le singole garanzie assicurative con le durate descritte di seguito; pertanto, la fideiussione definitiva verrà svincolata alla scadenza dell’ultima garanzia attivata.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza dei 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e presumibilmente il 30/06/2022.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle Polizze sottoscritte da ACI Global S.p.A.; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI Global, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del Codice degli Appalti.
La durata delle garanzie previste dalla presente polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato è stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.
Esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione, la garanzia ha una validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed il pagamento della quota sociale.
Per la tipologia di moduli “Azienda” il premio viene convenzionalmente calcolato come di seguito indicato:
• in caso di durata maggiore o uguale a 6 mesi: 100% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3;
• in caso di durata inferiore a 6 mesi: 50% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3.
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.
A parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del D.M. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
3. REGOLAZIONE DEL PREMIO
La regolazione del premio, per ciascuna Polizza, avverrà con anticipo alla firma, equivalente al costo del premio unitario per Polizza (una Tessera) e poi regolazione mensile sulla base delle tessere emesse nel mese.
A tale scopo, alla scadenza di ciascuna mensilità (entro il 15 del mese successivo), la Contraente comunicherà alla Compagnia il numero effettivo di Tessere ACI, per ciascuna categoria, emesse dall’Automobile Club Italia nel mese precedente e, successivamente la Compagnia provvederà ad emettere relativa Appendice Contabile che sarà pagata dalla Contraente a 60 giorni fine mese data Appendice.
4. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza viene stipulata da Contraente a favore degli Assicurati.
Spetta al Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
6. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte tramite PEC.
7. PROVA DEL CONTRATTO
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
9. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, è competente, esclusivamente, è quello dell’Autorità Giudiziaria di Roma.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI XXXXX
ART. 1 Oggetto della garanzia
La Società fornisce agli Assicurati – a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti ai veicoli leggeri come indicato nelle “Definizioni delle Condizioni Generali. Le assistenze tecniche verranno fornite al veicolo indicato all’atto dell’associazione.
ART. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO ALL’ESTERO
2.1 Soccorso stradale – Traino all’estero
La presente prestazione viene erogata in caso di Guasto o di Incidente del Veicolo, per i soli eventi accaduti i all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), con espressa esclusione in caso di evento occorso in Italia.
Previa richiesta dell’ Assicurato la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso, per un massimo di tre volte nel corso dell’anno assicurativo, alle condizioni riportate di seguito.
Il mezzo di soccorso, inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, , potrà:
a. risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni e dei materiali di consumo restano a carico dell’Assicurato che le regolerà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;
b. se necessario, trasportare il Veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal l’Assicurato con una percorrenza massima di km 50.
La prestazione include le operazioni necessarie a porre il Veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale.
Le spese di manodopera per eseguire riparazioni diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’ Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il costo relativo all’intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.
Sono a carico dell’Assicurato anche le spese relative all’eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.
La presente prestazione non è operante nel caso di intervento richiesto su Xxxxxxx non coperto dall’assicurazione RCA.
Art. 3 - ESCLUSIONI
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l’assicurazione non è operante per:
Art. 3.1 ASSISTENZA AL VEICOLO
a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche
a) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura
b) Veicoli non coperti da assicurazione RCA
c) Veicoli ad uso speciale (ad eccezione di autoambulanze e auto funebri di peso fino a kg 3500)
Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l’Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 4.1 ASSISTENZA
L’Assicurato in caso di sinistro deve darne immediate comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:
telefono 000.000.000
telefono +39/02/66165.593 per chiamate dall’estero telefax per l’Assistenza al veicolo 02-66100333