CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CHIAMPO (VI)
ALLEGATO n. 1
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CHIAMPO (VI)
(SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO
L’anno duemiladodici, addì del mese di ……….. in Chiampo, nella casa Comunale, avanti a me
………, Segretario Direttore Generale del Comune di Chiampo, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i signori : 1)…………………………. nato a ……. il …. domiciliato per effetto della sua carica in Chiampo, Via
……….. - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt codice fiscale /P.IVA ……,
2) ……………………………………….. con sede in ……………….. nella persona di nato a
…… il …… residente a …… codice fiscale/partita IVA ……………..
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale Convenzionato rogante, sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO:
- che la Regione veneto con propria deliberazione di Giunta n. 4178 del 30.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende ULSS del Veneto n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, operanti nella Provincia di Vicenza, tra cui quella del Comune di Chiampo;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Chiampo ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 475/1968 relativamente all’assunzione in gestione della sede farmaceutica di Chiampo prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata dalla Provincia di Vicenza con gli atti sopra citati;
- che deliberazione del Giunta Comunale n. 31 del 26.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Chiampo ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto gestore mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- che il gestore della farmacia si impegna a svolgere l’attività farmaceutica all’interno dei locali di proprietà comunale aventi sede in Chiampo, Piazzale Xxxxxxx Xxxxx, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto di locazione allegato ;
- che con determinazione a contrarre del Servizio ……………….n. ………….del si è
provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- che con determinazione n…………..del di aggiudicazione definitiva si è provveduto
ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del gestore della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Chiampo ed il gestore stesso;
- che il Comune rimane titolare del diritto di esercizio della farmacia urbana di Chiampo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE
Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto.
2. DEFINIZIONI
2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “COMUNE”, il Comune di Chiampo;
b) “GESTORE”, il gestore del servizio farmaceutico individuato con procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data ;
c) “SERVIZIO” o “FARMACIA”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia urbana di nuova istituzione situata nel Comune di Chiampo Piazzale Xxxxxxx Xxxxx);
d) “CONTRATTO”, il presente Contratto di servizio;
e) “PARTI”, il COMUNE ed il GESTORE, parti del CONTRATTO;
f) “VOLUME D’AFFARI”, l’ammontare dei ricavi di esercizio realizzati nell’anno dalla farmacia così come rilevati dalla dichiarazione fiscale relativa al precedente anno d’imposta.
3. DURATA E OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1. La durata del presente Contratto decorre dal …… e termina dopo venti (20) anni, il …....
Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta.
Il Gestore si impegna a proseguire, a fronte di deliberazione della Giunta Comunale, lo svolgimento del servizio anche oltre il termine di cui al precedente comma 1, per una durata non superiore a mesi sei, in corrispondenza della decisione del COMUNE relativamente alla successiva modalità di gestione della farmacia in oggetto.
3.2. Con il presente contratto il COMUNE affida al GESTORE, che accetta, la gestione del
SERVIZIO.
3.3. Il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO costituisce attività di pubblico interesse sul territorio, di cui il COMUNE rimane titolare.
3.4. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il COMUNE e il GESTORE.
3.5. Il COMUNE potrà affidare ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel CONTRATTO, purché attinenti o connessi con il SERVIZIO. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice del presente contratto.
3.6 La concessione comprende l’utilizzo del locale della farmacia e di un appartamento con tre garage nel territorio comunale di Chiampo Piazzale Xxxxxxx Xxxxx.
3.7 Il Gestore dovrà provvedere all’arredamento della farmacia e l’arredo resta di proprietà del Gestore e il Comune si riserva la facoltà di riscatto alla fine del rapporto contrattuale. L’arredamento relativamente a forma, dimensioni, funzionalità, materiali impiegati, caratteristiche e finiture accessori sia conforme alle norme UNI, EN, ISO applicabili, e secondo quanto prescritto dal parere favorevole igienico-sanitario del 03.04.2012 prot. 6843 che si allega alla presente.
3.8 Il Gestore dovrà applicare la percentuale di sconto sui farmaci e sui prodotti non farmaceutici offerta in sede di gara (percentuale che comunque non potrà essere inferiore al 4% per tutti i farmaci, ad eccezione dei farmaci di fascia A, e al 4% per i prodotti non farmaceutici).
4. RAPPORTI ECONOMICI
Spettano al Gestore il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo di reddito, nonché il sostenimento di ogni costo e componente negativo di reddito, relativo allo svolgimento di quanto all’art.2, co. 1.
2. A fronte dell’affidamento in oggetto relativamente allo svolgimento di cui all’art.2, co.1, il Gestore riconosce al COMUNE un canone, per ogni anno con riferimento alla durata del contratto come da precedente art.3, co.1, determinato come segue:
Il corrispettivo della concessione è costituito da:
a) un canone annuo fisso pari ad euro risultante dalla gara con miglioramento sulla
base minima di € 50.000,00=/anno (+ I.V.A. se dovuta), da versarsi in rate trimestrali anticipate entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui all’art.3, co.1;
b) un canone annuo pari a………………… calcolato come una percentuale sul VOLUME D’AFFARI relativo all’anno precedente da corrispondere entro il 31 ottobre dalla chiusura di ciascun esercizio.
Il canone di cui al punto a), sopra citato, comprende l’utilizzo del locale della farmacia e di un appartamento con tre garage.
Nell’ipotesi in cui il Gestore non fosse interessato all’utilizzo degli alloggi di servizio (appartamento con tre garage) l’importo pari ad € 4.800,00 sarà decurtato dal canone fisso.
Il Gestore ad attivazione del servizio «...» provvede/ha provveduto alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa con i seguenti massimali:
• RCT € 1.500.000,00;
• RCO € 1 000.000,00
per la durata dell’intero contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di tali adempimenti e valori è data/dovrà essere data comunicazione al Comune.
5. OBBLIGHI DEL GESTORE E STANDARD DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
5.1. Il GESTORE è obbligato a prestare il SERVIZIO nel rispetto delle norme vigenti in materia;
5.2. Il GESTORE si obbliga, entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto, ad aprire al pubblico la Farmacia in Chiampo, Piazzale Xxxxxxx Xxxxx, e ad effettuare con oneri a proprio esclusivo carico e sotto la propria esclusiva responsabilità, i necessari lavori di ristrutturazione ed allestimento dei locali dotandosi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del SERVIZIO;
5.3. Il GESTORE, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al SERVIZIO oggetto del CONTRATTO, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell’art. 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.4. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del SERVIZIO; Il GESTORE dà riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro 10 giorni.
5.5. Il GESTORE s’impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del SERVIZIO;
- promuovere un uso appropriato del farmaco;
- promuovere, organizzare ed attuare all’interno della Farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, in particolare presso scuole, centri sociali, presidi sanitari in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta;
5.6. Il GESTORE s’impegna ad emanare, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato 2 al bando di gara, una “Carta della qualità dei servizi della Farmacia”. La stessa, redatta e pubblicizzata, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del CONTRATTO. La Carta dei Servizi, preventivamente sottoposta altresì all’esame del COMUNE, dovrà essere approvata ed assoggettata a revisione con le modalità determinate dalla legge.
5.7. Il Gestore s’impegna al rispetto di tutte le vigenti normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°81/2008, non ci sono interferenze tra i lavoratori del Comune e quelli del Gestore.
6. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
6.1. Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO, il GESTORE si impegna:
a) a tenere manlevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del CONTRATTO, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente
CONTRATTO;
c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
7. CONTROLLO SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO
7.1. Il COMUNE vigila sull’andamento del SERVIZIO e sul rispetto delle condizioni di cui al CONTRATTO e relativi allegati. Potrà chiedere chiarimenti al GESTORE su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al SERVIZIO e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il GESTORE è obbligato a consentire al COMUNE l’accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il SERVIZIO.
7.2. Il COMUNE potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO. Il GESTORE, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
7.3. Il COMUNE può eseguire, sulla base di questionari e metodologie preventivamente condivise con il GESTORE, indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza sullo svolgimento del SERVIZIO. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al COMUNE a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al GESTORE, che si impegna a rimuoverle.
8. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D’UFFICIO
8.1. L’erogazione del SERVIZIO non potrà essere interrotta o sospesa dal GESTORE se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del SERVIZIO. In tutte queste ipotesi, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti.
8.2. Il GESTORE è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del SERVIZIO, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
8.3. Il GESTORE è obbligato a mantenere indenne il COMUNE da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del SERVIZIO.
8.4. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal COMUNE, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del GESTORE, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del SERVIZIO.
9. OBBLIGHI DEL COMUNE
9.1. Il COMUNE affida in esclusiva al GESTORE, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.
9.2. Il COMUNE, ai fini dell’adempimento da parte del GESTORE degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
- favorirne l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati al GESTORE (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al GESTORE, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
10.1. Il COMUNE si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del GESTORE ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal CONTRATTO.
10.2. Il COMUNE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal CONTRATTO.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1. E’ fatto assoluto divieto al GESTORE di affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del
SERVIZIO oggetto del presente contratto.
12. DURATA DEL CONTRATTO
12.1. La durata di efficacia del CONTRATTO è fissata in venti anni (20) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 14 e 15.
12.2. Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del CONTRATTO, la gestione della farmacia potrà essere svolta dal COMUNE od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti. Il GESTORE non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del SERVIZIO. Alla scadenza naturale del CONTRATTO, ove si proceda ad una nuova gara al vecchio concessionario sarà garantito il diritto di prelazione. A tale proposito, a conclusione della gara gli verrà partecipata mediante lettera raccomandata a.r. la migliore offerta che sarà presentata ed il medesimo dovrà dichiarare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà espressa e formale di offrire o meno condizioni uguali a quelle che gli saranno comunicate.
12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del SERVIZIO, le PARTI concordano che fino all’assunzione del SERVIZIO da parte del nuovo affidatario indicato dal COMUNE, il GESTORE sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del CONTRATTO alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
Si precisa che l’arredo resta di proprietà del Gestore e il Comune si riserva la facoltà di riscatto alla fine del rapporto contrattuale.
13. CESSAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
13.1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il GESTORE sarà tenuto a consegnare al soggetto indicato dal COMUNE (di seguito anche “NUOVO GESTORE”) od al COMUNE stesso, il servizio relativo alla farmacia.
13.2. Il COMUNE avrà la facoltà di acquistare o far acquistare, e il GESTORE sarà obbligato a vendere, tutti i beni che, a quel momento, sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, nonché tutte le scorte di magazzino.
13.3. Qualora il COMUNE non eserciti il diritto di cui al precedente punto, il GESTORE si impegna a liberare i locali da tutte le merci, attrezzature, arredi, impianti e da ogni altro bene di sua proprietà.
13.4. Ove le PARTI non raggiungessero l’accordo sul prezzo di vendita, lo stesso sarà determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo. In difetto di accordo alla scelta provvederà il Presidente del Tribunale di Vicenza.
13.5. I soggetti che, al momento della restituzione della farmacia, sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il NUOVO GESTORE, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ..
13.6. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal GESTORE relativi alla farmacia proseguiranno in capo al COMUNE oppure, se del caso, al NUOVO GESTORE dallo stesso designato, purché conclusi nell’effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il COMUNE sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
13.7. All’atto della riconsegna del servizio, il GESTORE sarà tenuto a garantire al COMUNE, ovvero, su indicazione del COMUNE, al NUOVO GESTORE:
- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al GESTORE;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall’applicazione del contratto collettivo.
14. RISOLUZIONE E PENALI
14.1. Quando emerga che il GESTORE sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal CONTRATTO, il COMUNE contesterà al GESTORE, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato.
Entro tale termine, il rappresentante legale del GESTORE ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
14.2. Trascorso il termine fissato dal COMUNE senza che il GESTORE abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il COMUNE potrà decidere di risolvere il CONTRATTO e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al GESTORE. Le PARTI convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal COMUNE secondo le suddette modalità.
14.3. La risoluzione del CONTRATTO comporta, oltre la revoca dell'affidamento del SERVIZIO e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all’acquisto ipso jure da parte del COMUNE, ovvero del NUOVO GESTORE indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del GESTORE da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il COMUNE o il NUOVO GESTORE procederanno al versamento al GESTORE di un importo calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 13, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del COMUNE del danno subito.
14.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del CONTRATTO), il COMUNE (qualora il GESTORE non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal COMUNE) potrà applicare al GESTORE una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
14.5. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal
COMUNE, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
14.6. Il COMUNE si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.
Ove il COMUNE si avvalga del deposito cauzionale, il GESTORE è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
14.7. Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
15.1. Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del SERVIZIO quali:
a) Sottoposizione del GESTORE a procedure concorsuali;
b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del GESTORE, per qualsiasi causa;
c) Chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all' ente competente o da questo non autorizzata;
d) Inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del CONTRATTO;
e) Decadenza del COMUNE dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al GESTORE;
f) Ricorso all'abusivismo professionale;
g) Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
i) Grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
j) Xxxxx e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla Carta dei Servizi redatta dal Gestore ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5.
15.2. La decisione del COMUNE di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del GESTORE e non impedirà al COMUNE di avvalersene in altre occasioni.
16. FORO COMPETENTE
16.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il COMUNE e il GESTORE relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
17. NORME FINALI
17.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile.
18. ELEZIONE DI DOMICILIO
18.1. Il COMUNE elegge domicilio in Chiampo (VI) Piazza Xxxxxxx Xxxxxxx, 42.
18.2. Il GESTORE elegge domicilio in …………………………………………
19. SPESE
19.1. Tutte le spese relative e conseguenti al CONTRATTO sono a carico del GESTORE.
20. VALORE DEL CONTRATTO
20.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro ………………. (così come da offerta), restando esclusa perché indeterminata la quota variabile del canone annuale calcolato come una percentuale sul volume d’affari relativo all’anno precedente.
Il presente contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo.