SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - C.I.G.: 74254879B6”
tra l’ACSEL S.p.A. e
la Società/ il RTI/Consorzio/…………………………………………………………
1. Norme regolatrici 4
2. Oggetto 5
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’Esecutore 5
4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 5
5. Durata del contratto 5
6. Importo contrattuale 5
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
8. Obblighi di riservatezza 7
9. Trattamento dei dati personali 8
10. Subappalto 8
11. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 10
12. Cauzione definitiva 11
13. Sospensione del servizio 12
14. Recesso 12
15. Recesso per giusta causa 12
16. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito 13
17. Penali e rilievi 13
18. Risoluzione 14
19. Fallimento dell’Esecutore o morte del titolare 15
20. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia 15
21. Responsabile del procedimento, direttore dell’esecuzione, responsabile del servizio e certificato di verifica di conformità 15
22. Fatturazione e pagamenti 16
23. Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore 17
24. Accordo bonario e foro di competenza 18
25. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 18
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - C.I.G.: 74254879B6”
tra
La SOCIETA’ ACSEL S.p.A., con sede in Sant’Ambrogio di Xxxxxx (XX), xxx xxxxx Xxxxxx, x. 00, codice fiscale e partita IVA 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nato a , il , codice fiscale
, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Stazione appaltante,
da una parte,
e
l’operatore economico di seguito indicato:
con sede in , via , n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del suo e legale rappresentante, Xxxx. , nato a , il
, codice fiscale , domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Esecutore,
dall’altra, Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della stazione appaltante:
Responsabile del Procedimento: Xxx. Xxxxx Xxxxx nominato con atto del Direttore Generale e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, n. 1625 del 20/03/2018;
Premesso che:
1. con determina n. 1625 del 20/03/2018, la Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. (di seguito per brevità Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. del 2018 e sulla
G.U.R.I. n. del 2018;
3. all’esito della procedura di selezione delle offerte, il Responsabile del procedimento, in data
2018, ha proposto alla Stazione appaltante l’aggiudicazione della procedura di gara
in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
4. la Stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni di cui dall’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 - relativamente ai costi della manodopera e prima dell’aggiudicazione - ha verificato positivamente il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. 50/2016;
5. l’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxx con comunicazione in data
2018 prot. n. ha approvato l’aggiudicazione in favore dell’Esecutore
;
6. al fine di rendere efficace l’aggiudicazione, l’Esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, del Codice, così come risulta dal verbale di “Attestazione aggiudicazione efficace” del ;
7. la predetta aggiudicazione divenuta efficace è stata comunicata agli operatori economici, ai sensi dell’art. 76, del Codice;
8. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, come previsto dall’articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
9. l’Esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo art. 1 – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
10. l’Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Norme regolatrici
Le premesse du cui sopra, gli atti della procedura aperta e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’offerta tecnica e quella economica, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in prosieguo, Capitolato), e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura aperta.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss. mm. ii. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento) se ed in quanto ed ancora applicabili secondo le disposizioni del Codice e in particolare il suo art. 216;
d) dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici, approvate;
e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
g) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
h) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.
2. Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
- C.I.G.: 74254879B6”.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato.
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’Esecutore
L'Esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo:
.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta della prestazione oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L’Esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.
In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Durata del contratto
Le prestazioni di cui all’art. 2 ha una durata di 36 mesi (trentasei). Le prestazioni decorreranno dalla data indicata nell’apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto predisposto dal Direttore dell’esecuzione e controfirmato dall’Esecutore, a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata, allo stesso, dal Responsabile del procedimento.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi (sei), per un importo di € 232.285,00 (€ 221.223,81 di costo del lavoro ed € 11.061,19 costo del moltiplicatore), al netto di Iva. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’Esecutore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del presente contratto, determinata con il predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
6. Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la predetta durata, in € ( ), Iva esclusa.
In conformità all’offerta presentata in fase di gara e in analogia all’art. 59, comma 5-bis, del Codice, l’Esecutore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto: percentuale unica di intermediazione sul costo orario del personale somministrato, IVA esclusa, pari al % ( ) di esso costo orario.
In relazione all’importo contrattuale si precisa che tale importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato dalla Stazione appaltante in via presuntiva - ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice - e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all’esecuzione del servizio per l’intero ammontare. In analogia dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro scadenza - determinata con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, come previsto all’art. 5 - anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’Esecutore per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto non sono previste clausole di revisione dei prezzi.
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’ Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del Codice in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Esecutore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 108, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, comma 18, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 105, comma 2, del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, del Codice. Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
8. Obblighi di riservatezza
L’Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “Trattamento dei dati personali”, l’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
9. Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Esecutore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29, del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
10. Subappalto
L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice.
L’esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice resta inteso che la Stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell’Esecutore e del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L'Esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice l’Esecutore deposita presso la Stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Esecutore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Esecutore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione
di cui all'art. 80, del Codice;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione appaltante procederà a richiedere all’Esecutore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Esecutore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105, del Codice.
Nel caso in cui l’Esecutore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Esecutore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell’art. 105, del Codice.
L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione appaltante. In tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 19, del Codice l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
L’Esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne
immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.
L’Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.
Con riferimento ai subcontratti, l’Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Esecutore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011,
n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi X.X.XX.).
12. Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in data
dalla
avente n.
di importo pari a €
(in
lettere ), resa ai sensi dell’art. 103, del Codice, in favore della Stazione appaltante.
La cauzione a garanzia dell’esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 103, del Codice.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
13. Sospensione del servizio
L’Esecutore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le disposizioni di cui all’art. 8 del Capitolato.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
E’ inoltre ammessa la sospensione del servizio nei casi di cui all’art. 107, del Codice.
14. Recesso
Ai sensi dell’art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli artt.i 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio effettuate oltre al decimo dell'importo del servizio non effettuato.
Il decimo dell'importo del servizio non effettuato e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale e l'ammontare netto del servizio effettuato.
L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarita' dello/a stesso/a.
15. Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Esecutore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.
16. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’Esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all’Esecutore di cedere a pena di nullità della cessione stessa.
L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
L’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: 74254879B6 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all’Esecutore medesimo, riportando il CIG: 74254879B6.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
In caso di inosservanza da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
17. Penali e rilievi
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Esecutore verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Al di fuori dei casi di cui al predetto articolo in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento del servizio descritto nel Capitolato, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle, dovranno essere contestati all’Esecutore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione, supportate da una
xxxxxx ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell’inadempimento.
Nel rispetto dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice la Stazione appaltante potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; oltre la predetta misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell’art.19 recante «Risoluzione».
L’Esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
18. Risoluzione
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 108, del Codice e dell’art. 12, del Capitolato.
La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Esecutore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore con PEC nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
b) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione del servizio); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (subappalto); 11 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 12 (cauzione definitiva); 13 (sospensione del servizio); 16 (divieto di cessione del contratto – cessione del credito); 23 (obblighi e adempimenti a carico dell’esecutore).
In caso di risoluzione l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 110, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
19. Fallimento dell’Esecutore o morte del titolare
Il fallimento dell’Esecutore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
20. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la Stazione appaltante può imporre all’Esecutore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Esecutore se non sia stata approvata dalla Stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
21. Responsabile del procedimento, direttore dell’esecuzione, responsabile del servizio e certificato di verifica di conformità
Nel rispetto dell’art. 31, comma 1, del Codice la Stazione appaltante con atto dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx n. 1625 del 20/03/2018, ha individuato quale Responsabile del procedimento l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
La Stazione appaltante con atto dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, n. del __ 2018 ha nominato Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il Sig. .
Salvo diverse disposizioni, la Stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Esecutore, il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il Responsabile del procedimento, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione appaltante. Nel rispetto dell’art. 102, del Codice si procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità da parte di altro soggetto da nominare tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
Nel rispetto dell’art. 102, comma 6, ultimo periodo, del Codice, per accertata carenza nell'organico della Stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, la Stazione appaltante individuerà il soggetto con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
L’Esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Esecutore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
22. Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità di cui all’art. 13 del Capitolato. Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore.
Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012,
n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura.
Nel rispetto dell’art. 113-bis, comma 3, del Codice all’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Esecutore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.
La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà
a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Considerato che, a norma dell’art. 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276 così come modificato dall’art. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.
L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e riporteranno il codice IBAN.
La Stazione appaltante rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett.
b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore.
23. Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore
Sono a carico dell’Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolato e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L’Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Esecutore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione appaltante.
In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 18.
24. Accordo bonario e foro di competenza
Ai sensi dell’art. 206, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 205, del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l’Esecutore, non risolte con l’accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.
25. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del Codice e dell’art. 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso e ogni altro onere tributario.
Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi al servizio si applicano le disposizioni legislative in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il presente atto consta di pagine ( ) e viene sottoscritto alle pagine tutte. Sant’Ambrogio, lì
La ACSEL S.p.A. L'Esecutore