INDICE
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 1
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 1
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO 1
ART. 4 PREZZI DI ELENCO 2
ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DI FORNITURA 2
ART. 6 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 3
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 4
ART. 8 FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ 6
ART. 9 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 6
ART. 10 MODIFICHE IN XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX- XXXXXXXX 0
ART. 11 PERSONALE 8
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 8
ART. 13 DANNI A PERSONE O COSE 9
ART. 14 XXXXXXXX E GARANZIE 9
ART. 15 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 10
ART. 16 PENALI PER RITARDO DELL’APPALTATORE 11
ART. 17 AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ 13
ART. 18 INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 13
ART. 19 SUBAPPALTO 14
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 15
ART. 21 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 15
ART. 22 DOMICILIO LEGALE 15
ART. 23 CONTROVERSIE 16
ART. 24 SPESE, IMPOSTE E TASSE 16
ART. 25 NORME DI RINVIO 16
SCHEDA 1 - UBICAZIONE SERBATOI GPL LUNGO LA TRATTA DI COMPETENZA S.P.A. AUTOVIE VENETE 17
SCHEDA 3 - ESEMPI DI CALCOLO VARIAZIONE PREZZO SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTUALE 30
SCHEDA 4 - CERTIFICATO DI MANUTENZIONE 31
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di presunti 235.000 litri di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) a uso riscaldamento mediante consegna presso le sedi di proprietà o in disponibilità di S.p.A. Autovie Venete, di seguito Società, definite nella Scheda 1.
2. L’Appaltatore dovrà, altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto, la verifica dei serbatoi di proprietà di S.p.A. Autovie Venete e la verifica e la manutenzione ordinaria degli accessori di sicurezza, controllo e protezione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 32 del 11/02/1998 e s.m.i.
3. Le Schede allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale e del contratto.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
1. L’ Appaltatore si impegna a fornire il GPL oggetto del presente Capitolato per il periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
2. La Società, ove ricorrano le condizioni di legge e in ottemperanza a quanto previsto all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà procedere a una proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all’individuazione di un nuovo contraente.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto d’appalto.
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. La fornitura complessiva oggetto dell’appalto, per il periodo di 24 mesi, è determinata sulla base dei consumi sostenuti dalla Società relativamente all’anno solare 2015 e dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Treviso per lo stesso periodo, adeguati all’andamento dei prodotti petroliferi relativamente agli anni 2015-2016.
2. L’importo presunto della fornitura per il periodo di 24 mesi, è stimato in circa € 160.250,00 (euro centosessantamiladuecentocinquanta,00) al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta,00);
3. Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la Società in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento dei consumi, installazione o dismissione di serbatoi, subire variazioni.
4. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento per il mancato utile oltre a quanto fatturato, dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di GPL che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle sedi oggetto della fornitura.
ART. 4 PREZZI DI ELENCO
1. La fornitura di GPL sarà remunerata per la prima annualità contrattuale sulla base del prezzo formulato in sede di offerta, da considerarsi fisso, invariabile e comprendente tutti gli oneri connessi all’esecuzione del contratto.
2. A decorrere dal giorno successivo allo scadere della prima annualità contrattuale, il prezzo offerto sarà adeguato sulla base del prezzo rilevato dalla Camera di Commercio di Treviso per la fornitura di GPL - uso domestico prodotto sfuso con serbatoio del cliente - vigente a tale data.
3. Il nuovo prezzo derivante dall’adeguamento sarà determinato mediante la seguente formula:
P1 P0 1 0,2 , dove
P1 è il prezzo da applicarsi al termine della prima annualità contrattuale;
P0 è il prezzo offerto;
è la variazione percentuale del prezzo rilevato dalla CCIAA di Treviso, calcolata tra la data di stipula del contratto e la data di termine della prima annualità contrattuale, al netto dell’IVA;
4. Il prezzo così adeguato verrà applicato a tutte le forniture effettuate nel secondo anno di appalto.
5. Alla Scheda 3 viene esemplificato il calcolo di rivalutazione del prezzo offerto.
6. Ai fini della formulazione dell’offerta viene posto a base d’asta un valore pari a €/l 0,68 (Euro/litro zerovirgolasessantotto), sulla base del quale i concorrenti dovranno formulare un ribasso in fase di offerta; non saranno ammesse offerte in aumento.
7. Il prezzo offerto e quello adeguato dovranno essere ugualmente applicati a tutte le eventuali nuove installazioni di serbatoi GPL per l’intera durata dell’appalto.
ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DI FORNITURA
1. L’Appaltatore si impegna a eseguire la fornitura di GPL secondo quanto stabilito dal D.M. 14 Maggio 2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³- e s.m.i.
2. In particolare:
a. le operazioni di riempimento dovranno essere effettuate in conformità all’art.18 del Titolo VI - Norme di Esercizio;
b. il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati.
3. Le sedi di fornitura di GPL sono identificate alla Scheda 1;
4. Le modalità di ingresso e uscita da tali sedi è descritto alla Scheda 2, dove sono indicati i comportamenti che l’Appaltatore deve tenere nell’accesso alle aree oggetto d’appalto;
5. L’Appaltatore predispone un programma di fornitura che abbia lo scopo di garantire una giacenza pari al 20% della capacità di ogni singolo serbatoio.
6. A questo scopo, l’Appaltatore provvede alla verifica periodica del livello del combustibile e concorda
con la Società le tempistiche di fornitura, comunicando con almeno due giorni lavorativi di anticipo l’inizio e il percorso di fornitura. Alla fornitura sarà presente un rappresentante della Società, al quale verranno consegnati i Documenti di Trasporto relativi ai siti e ai quantitativi di GPL forniti.
7. L’Appaltatore s’impegna a effettuare la manutenzione annuale dei serbatoi come definito dall’art.10 comma 4 del Decreto Legislativo n° 32 del 11 febbraio1998, rilasciando alla Società l’apposita certificazione di avvenuta manutenzione in conformità al facsimile di Scheda 4; s’impegna altresì a comunicare con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi la data e l’orario indicativo in cui intende effettuare l’intervento manutentivo e di controllo.
8. L’Appaltatore, su richiesta della Società, si impegna a rilasciare dichiarazione attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità' alle normative vigenti come definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012 e s.m.i. ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi.
9. In ottemperanza all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.50/16, l’Appaltatore s’impegna a ridurre le emissioni di CO2 e di gas nocivi prodotti durante l’attività di trasporto del GPL mediante ottimizzazione delle consegne in relazione ai quantitativi da trasportarsi, all’autonomia residua e all’ubicazione degli impianti.
ART. 6 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto.
2. La Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione comunica in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax all’Appaltatore, ovvero mediante pec, il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna del servizio.
3. Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività
4. Nel caso in cui l’Appaltatore ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore dell’Esecuzione rinnoverà l’invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 2, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente.
5. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito disatteso dall’Appaltatore.
6. Nel caso in cui l’Appaltatore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d’appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
7. La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d’appalto in caso di comprovata urgenza attestata dal Responsabile Unico del Procedimento.
8. In quest’ultimo caso la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell’eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d’Appalto.
9. Qualora l’Appaltatore convocato per la consegna in via d’urgenza non si presenti, la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione procederà ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso che l’Appaltatore disattenda anche il secondo invito la Società si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d’appalto e conseguentemente procederà con l’incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno dell’Appaltatore.
10. Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione disporrà la sospensione delle operazioni di consegna che non potrà perdurare più di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine l’Appaltatore potrà recedere secondo quanto previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.
11. Concluse le operazioni di consegna del servizio l’Appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell’Esecuzione mediante specifici ordini di servizio scritti.
12. L'ultimazione dell’esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Società e l’Appaltatore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
13. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga a:
a) consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto copia dell’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 128 del 22 febbraio 2004 e s.m.i. e aggiornare tale documentazione in caso di variazione;
b) verificare periodicamente il livello del combustibile presente nei vari serbatoi al fine di assicurare una giacenza pari al 20% (venti per cento) della capacità degli stessi ed evitare quindi disservizi derivanti dal fermo degli impianti a causa della mancanza di combustibile;
c) effettuare la verifica delle apparecchiature a corredo dei serbatoi, la sostituzione e/o riparazione di quelle difettose nonché il collaudo periodico delle valvole di sicurezza come definito all’art.5 comma 6 del presente Capitolato;
d) rispettare le prescrizioni delle vigenti leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme, sia di carattere generale sia relative alle specifiche attività oggetto dell'appalto, mentre per quelle che potrebbero venir emanate in epoca successiva alla data di stipula del presente appalto, si fa obbligo
all'Appaltatore di segnalare immediatamente alla Società eventuali interventi e/o lavori che si dovessero rendere necessari per ottemperare alle disposizioni medesime;
e) raccogliere e smaltire i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto secondo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.);
f) ricorre ad ogni possibile accorgimento e precauzione, concordando con i responsabili della Società le attività che l'Appaltatore andrà ad eseguire, per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura ai dipendenti della Società stessa;
g) osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza poste a suo carico dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- osservare le norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire nel corso del servizio, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e alla tutela materiale e morale dei lavoratori;
- adottare tutte le misure e cautele atti a garantire l’incolumità delle unità lavorative impiegate e dei terzi;
- comunicare alla Società il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- nell’ambito di svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
h) nell’eventualità che vengano richieste nuove installazioni di serbatoi: consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutta la documentazione tecnica, compreso il modello di asseverazione ai fini della sicurezza antincendio ed i relativi allegati a firma di un tecnico abilitato, al fine di consentire alla Società di consegnare ai vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151.
2. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
a) eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, conformemente al presente Capitolato e agli ordini di servizio scritti impartiti dalla Società, nonché alla normativa vigente che sia di riferimento all’oggetto dell’appalto;
b) pagare tutte le spese inerenti al contratto (comprese copie e stampe) e tutti i documenti per la gestione dello stesso, nonché delle eventuali spese di bollo degli atti contabili dei lavori e dei documenti relativi;
c) accollarsi le spese per le verifiche da parte di laboratori autorizzati relativamente alle caratteristiche chimiche, fisiche, tecniche o qualitative dei materiali/prodotti utilizzati nell’appalto e per l’ottenimento della relativa certificazione.
ART. 8 FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
1. La Società si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività del servizio. In ogni momento la Società avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L’Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Appaltatore all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Società nel corso del servizio non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Società avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
4. L’Appaltatore s’impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.
ART. 9 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, in base alle forniture realmente effettuate e comprovate dalla consegna dei Documenti Di Trasporto al personale della Società in affiancamento al momento della fornitura ovvero al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
2. Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, previa verifica della regolarità del DURC.
3. Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordine, il relativo CIG e l’IBAN del conto Corrente dedicato (ai sensi dell’art. 3 L. 136/10 e s.m.i.).
4. Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica
ordinaria) non saranno considerate valide.
5. Qualora la Società nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l’importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.
6. La società s’impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal loro ricevimento, come sopra specificato, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.
7. L’Appaltatore s’impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’ordine nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato. Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della predetta Xxxxx e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.
8. Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura del GPL.
9. Anche in caso di aggiudicazione della fornitura a un raggruppamento di concorrenti la fatturazione dovrà avvenire da parte di un solo soggetto.
10. In ottemperanza all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , sull’importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L’Appaltatore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità. dell’Appaltatore e dei sui eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all’importo svincolato.
11. Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).
ART. 10 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO- VARIANTI
1. Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.
3. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del X.X.xx 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
l’Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Appaltatore.
5. In ogni caso, comunque, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazione oggetto del contratto, non comportino un aumento dell’importo del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
6. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto la Società e l’Appaltatore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d’appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.
7. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016).
ART. 11 PERSONALE
1. Nell’esecuzione del presente appalto l’Appaltatore si avvarrà di figure direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell’Appalto in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti, così come offerto in sede di gara.
2. L’Appaltatore risponderà per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell’esercizio delle loro incombenze.
3. L’Appaltatore s’impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione.
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” L’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
3. Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 13 DANNI A PERSONE O COSE
1. Qualora nell’esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile Unico del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Società le conseguenze dannose.
2. L’Appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto.
3. L’obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L’Appaltatore terrà indenne la Società da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest’ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.
5. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore.
6. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da parte di persone e/o cose, tanto della Società che dei terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all’esecuzione dell’appalto, eseguito dall’Appaltatore, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Appaltatore nell’esecuzione della prestazione.
7. Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell’evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 14 XXXXXXXX E GARANZIE
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei Contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Società all'emissione del certificato di regolare esecuzione, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
7. La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 15 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Società da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 2.000.000,00 Euro.
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia o limitazioni in caso di danni ambientali, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici del prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle attività da esse assunte.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
7. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
ART. 16 PENALI PER RITARDO DELL’APPALTATORE
1. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito al ritardo nell’esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.
2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli La Società potrà applicare le seguenti penalità:
a) omessa comunicazione entro i termini fissati della data e dell’orario indicativo di ciascuna consegna e di ciascun intervento manutentivo e di controllo: € 50,00;
b) ritardo nei tempi di consegna per ciascun punto di prelievo rispetto alla data comunicata: € 25,00 per ogni giorno lavorativo per i primi 5 giorni di ritardo; € 100,00 dell’importo contrattuale per ogni giorno dal 6° giorno in poi;
c) per ogni serbatoio nel quale la Società misuri un quantitativo di combustibile inferiore al 20% (venti per cento) della capacità del serbatoio stesso, verrà applicata una penale per ogni giorno lavorativo pari a € 50,00, a partire dal giorno dell’accertamento e fino all’avvenuto rifornimento;
d) nel caso si verifichi un fermo degli impianti di riscaldamento a causa della mancanza di GPL, verrà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni ora di fermo per ogni impianto;
e) ritardo nei tempi di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione periodica per ciascun punto di prelievo rispetto alla scadenza prevista: € 25,00 per ogni giorno lavorativo per i primi 10 giorni di ritardo; € 100,00 dell’importo contrattuale per ogni giorno dall’11° giorno in poi;
f) Inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura e al mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Capitolato (non imputabile alla Società): € 100,00 per ogni inadempienza, con l’obbligo di risarcire la Società l’eventuale maggior danno.
3. Si procederà al recupero delle penalità attivando la garanzia fideiussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della stessa.
5. L’applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta a ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
6. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Aggiudicatario a mezzo posta certificata.
7. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. In merito all’istanza di disapplicazione delle penali decide la Società su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione e l’Organo di collaudo ove costituito.
8. Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.
9. L’applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell’Appaltatore e neppure la prova di aver subito il danno.
10. La Società avrà diritto all’ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
ART. 17 AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ
Qualora dall’inadempimento dell’Appaltatore derivi l’applicazione di una penale da parte dell’Ente concedente a carico della Società, quest’ultima sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti del primo.
ART. 18 INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all’Aggiudicatario eccedente i 60 (sessanta) giorni;
2. Nel caso d’interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a. giusta causa;
b. nei casi previsti dall’art. 108 deD.lgs. 50/2016;
c. reiterati inadempimenti dell’Aggiudicatario, anche se non gravi.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. il deposito contro l’Aggiudicatario di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
b. la perdita dell’autorizzazione alla vendita del gas rilasciata dal ministero delle Attività Produttive;
c. perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
4. Qualora le deduzioni per penali applicate superino il 10% dell’importo di contratto, il Committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti precedenti, la Società committente può risolvere il contratto di appalto, nei seguenti casi:
a. qualora il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine di 5 giorni lavorativi all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
b. allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
c. qualora il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
d. allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova
garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
e. nel caso che si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
f. per le aziende tenute alla redazione del DVR ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui all’art. 2 co. 1 lett. h) e f) D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto, previa diffida alla regolarizzazione;
g. per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 c.c.;
h. per le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l’Aggiudicatario;
i. nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione del contratto.
6. La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l’esecuzione dell’appalto.
7. L’utile previsto dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell’offerta.
8. La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall’art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 19 SUBAPPALTO
1. L’Appaltatore può subappaltare a Appaltatore adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato dalla Società.
2. L’Appaltatore dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l’istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell’impresa (micro impresa o piccola impresa).
3. L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l’istruttoria.
4. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.
5. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l’Appaltatore dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l’indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all’appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.
7. Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e contestualmente estingue l’obbligazione dell’appaltatore verso il subappaltatore.
8. Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Appaltatore, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
9. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ vietata la cessione del contratto, anche parziale, dell’appalto a qualsiasi titolo.
2. In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile.
3. Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 21 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all’art. 116 del Codice dei contratti.
2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.
ART. 22 DOMICILIO LEGALE
1. Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.
2. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l’appalto della fornitura in questione.
3. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..
ART. 23 CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 24 SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 25 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente, in particolare le seguenti norme:
D.M. del 29 febbraio 1988 e s.m.i. (in particolare D.M. del 23 settembre 2004) D. Lgs 32/1998
D. Lgs. 128/2004 e s.m.i.
D.M. del 14 maggio 2004 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. D.lgs. 81/08 e s.m.i.
D. Lgs 152/2006
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
SCHEDA 1
FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DI S.P.A. AUTOVIE VENETE 2017-2019
SCHEDA 1 - UBICAZIONE SERBATOI GPL LUNGO LA TRATTA DI COMPETENZA S.P.A. AUTOVIE VENETE
1
4
5
2
3
6
17
1. | Stazione Autostradale di Udine Sud- comune di Pozzuolo del Friuli (UD) |
Tipologia: INTERRATO ORIZZONTALE | |
Capienza: 2.750 l | |
2. | Area di Servizio Gonars Nord – comune di Gonars (UD) |
Tipologia: INTERRATO VERTICALE | |
Capienza: 1˙650 l | |
3. | Laboratorio Prove e Controlli – comune di Ronchis (UD) |
Tipologia: FUORI TERRA ORIZZONTALE | |
Capienza: 1˙750 l | |
4. | Barriera di Cordignano – comune di Cordignano (TV) |
Tipologia: INTERRATO ORIZZONTALE | |
Capienza: 5˙000 l | |
5. | Stazione Autostradale di Godega di Sant’Urbano – comune di Godega di Sant’Urbano (TV) |
Tipologia: INTERRATO ORIZZONTALE | |
Capienza: 5˙000 l | |
6. | Stazione autostradale di Venezia Est – comune di Mogliano Veneto (TV) |
Tipologia: INTERRATO ORIZZONTALE | |
Capienza: 5˙000 l | |
SCHEDA 2 - VIABILITÀ IN ENTRATA E USCITA DALLE SEDI OGGETTO DELL’APPALTO
INGRESSO SEDE USCITA SEDE
1. | Stazione Autostradale di Udine Sud- comune di Pozzuolo del Friuli (UD) |
LA PISTA CENTRALE E QUELLA POSTA A SINISTRA SONO ADIBITE AL TELEPASS L’accesso alla zona di caricamento dovrà avvenire esclusivamente dalla Tangenziale Sud in corrispondenza della Stazione Autostradale di Udine Sud, mediante strada di accesso presente sulla destra in corrispondenza dell’allargamento del piazzale di esazione. Durante le operazioni di carico occorrerà porre attenzione alle operazioni di manovra all’interno del piazzale in cui è ubicato il serbatoio, area potenzialmente utilizzabile per il transito occasionale di Trasporti Eccezionali. L’uscita dovrà essere effettuata avvalendosi dello stesso accesso precedentemente utilizzato e ponendo attenzione ai veicoli che sopraggiungono: si renderà pertanto necessario proseguire il percorso mediante ingresso obbligato in autostrada A23. Si sottolinea, nell’eventualità di veicolo dotato di dispositivo telepass, che l’Appaltatore è tenuto a utilizzare la pista dedicata più prossima, per la sicurezza propria e dell’utenza autostradale. |
2. | Area di Servizio Gonars Nord – comune di Gonars (UD) |
L’Area di servizio è accessibile dall’autostrada A4 dai veicoli provenienti da Palmanova o Udine Sud in direzione Venezia. L’ingresso e l’uscita all’Area di Servizio avvengono utilizzando la viabilità dedicata all’utenza autostradale. Ai fini del caricamento si rende necessario verificare preventivamente le condizioni di sicurezza e la corretta delimitazione e segnalazione del cantiere. |
3. | Laboratorio Prove e Controlli – comune di Ronchis (UD) |
Sia l’accesso che l’uscita dalla sede di Ronchis saranno possibili solamente da viabilità ordinaria da via I. Castellarin. In fase di manovra occorre fare attenzione a eventuali cassoni scarrabili presenti all’interno della pertinenza. |
4. | Barriera di Cordignano – comune di Cordignano (TV) |
L’accesso dovrà essere effettuato esclusivamente dalla viabilità ordinaria tramite via del Palù. L’uscita potrà essere effettuata sia in direzione dell’autostrada A28 che in direzione di via del Palù, prestando attenzione ai veicoli che sopraggiungono. |
5. | Stazione Autostradale di Godega di Sant’Urbano – comune di Godega di Sant’Urbano (TV) |
Sia l’accesso che l’uscita dalla sede saranno possibili tanto dalla viabilità ordinaria quanto dalla viabilità autostradale . |
6. | Stazione autostradale di Venezia Est – comune di Mogliano Veneto (TV) |
L’accesso e l’uscita saranno consentiti solo da viabilità ordinaria. L’accesso con provenienza dalla A4 implica la manovra di attraversamento di tutto o di parte del piazzale in uscita della Stazione Autostradale di Venezia Est a seconda rispettivamente che si utilizzi o meno una pista telepass: pertanto la manovra, anche in virtù della tipologia di veicolo e di carico, non garantisce adeguate condizioni di sicurezza per il trasportatore e per l’utenza autostradale. |
SCHEDA 3 - ESEMPI DI CALCOLO VARIAZIONE PREZZO SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTUALE
ESEMPIO 1: incremento del prezzo rilevato
Prezzo offerto: € 0,68000
Prezzo CCIAA Treviso al momento della stipula del contratto: € 1,00000
Prezzo CCIAA Treviso al termine della prima annualità contrattuale: € 1,10000
Variazione percentuale: + 10%
Variazione prezzo: (0,2 x10%) x € 0,68000 = 2% x € 0,6800 = € 0,01360
Nuovo prezzo per la seconda annualità contrattuale (senza arrotondamento): € 0,69360
ESEMPIO 2: decremento del prezzo rilevato
Prezzo offerto: € 0,68000
Prezzo CCIAA Treviso al momento della stipula del contratto: € 1,00000
Prezzo CCIAA Treviso al termine della prima annualità contrattuale: € 0,80000
Variazione percentuale: - 20%
Variazione prezzo: -(0,2 x20%) x € 0,68000 = -4% x € 0,6800 = - € 0,02720
Nuovo prezzo per la seconda annualità contrattuale (senza arrotondamento): € 0,65280