Federazione Nazionale della Stampa I taliana
Federazione Nazionale della Stampa I taliana
Il Segr e t a r i o General e
Roma, 18 luglio 2011
Prot. 57/A/2011
• Ai Comitati e Fiduciari di redazione
• Al Consiglio Nazionale della FNSI
• Alle AARRSS
Oggetto: rinnovo biennale parte economica cnlg
Cari colleghi,
come vi è noto lo scorso 13 luglio abbiamo sottoscritto con la Fieg gli accordi per il rinnovo della parte economica biennale del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi.
Le parti hanno preso atto che sono in via di esaurimento gli effetti dell’accordo interconfederale 23 luglio 1993 (recepito nel contratto giornalistico del 1995), relativamente ai tempi di efficacia della contrattazione collettiva. Di conseguenza, alla scadenza del contratto in vigore (31 marzo 2013) la rinnovazione contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti, potrà avere cadenza triennale sia per la parte normativa che per quella economica. Si è anche concordato che in occasione del prossimo rinnovo saranno individuati gli aspetti contrattuali da delegare alla contrattazione aziendale di 2° livello al fine di favorire, tenendo presente le specificità delle singole aziende, l’occupazione e la crescita professionale. In questa prospettiva, entro il prossimo mese di settembre, sarà costituita una specifica commissione con lo scopo di approfondire le incidenze dei processi innovativi e delle trasformazioni tecnologiche sui profili professionali e sull’organizzazione del lavoro. Per noi sarà l’occasione di essere protagonisti dei processi di innovazione nel pluriennale impegno a qualificare e valorizzare il lavoro giornalistico.
L’accordo sulla parte economica prevede un aumento dei minimi tabellari per tutte le categorie da redattore ordinario ( con oltre 30 mesi di anzianità professionale) in su di 105 € suddiviso in 2 tranche: la prima di 50 €, a partire dal 1° luglio 2011, la seconda di 55 € a partire dal 1° giugno 2012.
Per le qualifiche inferiori l’aumento tabellare è stato ricalcolato sulla base della scala parametrale in vigore, ma tuttavia in cifra fissa con arrotondamenti superiori ai parametri di riferimento. Di conseguenza, l’aumento tabellare del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale sarà di 80 €, suddiviso in due tranche: la prima di 40 € a partire dal 1° luglio 2011, la seconda di 40 € a partire dal 1° giugno 2012. L’aumento del praticante dopo 12 mesi di servizio sarà di 70 € e l’aumento del praticante con meno di 12 mesi di servizio sarà di 40 €. In entrambi questi ultimi casi i criteri di ripartizione dell’aumento tabellare e le date di erogazione restano identiche.
2.
L’incremento del minimo del redattore ordinario sarà a regime pari al 5,20% sul minimo tabellare e al 4,05% sul minimo + indennità di contingenza.
Anche per quanto riguarda collaboratori fissi, corrispondenti e pubblicisti nelle redazioni decentrate, gli aumenti tabellari avranno le stesse scansioni e la stessa ripartizione. Gli aumenti di queste qualifiche sono stati arrotondati in alto in modo da consentire loro un aumento maggiore. Gli incrementi per i collaboratori fissi variano dal 5,71% in più per il collaboratore con almeno 8 collaborazioni al mese al 7,11% in più per il collaboratore con 2 collaborazioni al mese. Gli incrementi dei corrispondenti variano dal 5,57% in più per i corrispondenti della fascia a) (da Milano, Napoli, Palermo) al 6,81% in più per i corrispondenti della fascia d) (comuni con più di 30mila abitanti).
Si ricorda che ai sensi dell’art.3 delle Norme transitorie e di attuazione del vigente cnlg, le differenze tra i nuovi e i precedenti minimi tabellari “devono essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto”. Ciò significa che gli aumenti tabellari devono essere riconosciuti a tutti i giornalisti a prescindere dal trattamento economico in atto e che non possono essere in nessun caso assorbiti da trattamenti economici di miglior favore aziendali o individuali.
Nello stesso accordo biennale è stato deciso di costituire un ente paritetico per la formazione che dovrà individuare percorsi formativi e di aggiornamento, anche nella prospettiva di un aumento dell’occupazione. L’ente, tra l’altro, dovrà dare attuazione a quella parte dell’art.45 del contratto che prevede l’impegno della Fnsi e della Fieg a promuovere e organizzare annualmente corsi nazionali, anche di aggiornamento culturale-professionale, e dell’art.4 che impegna le parti a realizzare corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti privi di occupazione o che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, anche in favore dei giornalisti freelance e xx.xx.xx.
Su quest’ultimo fronte del lavoro autonomo l’accordo prevede l’istituzione di una commissione paritetica che dovrà procedere alla quantificazione del numero di giornalisti che lavorano con contratti di xx.xx.xx o con contratti di prestazione professionale autonoma e alla verifica dei trattamenti economici in atto. Il lavoro di approfondimento della commissione, che dovrà concludere i suoi lavori entro il 30 giugno 2012, sarà trasferito alle parti per l’individuazione delle necessarie regolamentazioni del lavoro autonomo che dovranno far parte del prossimo contratto collettivo.
L’accordo prevede anche un innalzamento della contribuzione a favore della Casagit, a carico degli editori, la cui quota sarà innalzata a partire dal 1° gennaio 2012, dallo 0,95% della retribuzione mensile, oggi in atto, all’1%.
Contestualmente all’accordo biennale, è stato sottoscritto un accordo che modifica progressivamente i livelli di contribuzione previdenziale e innalza gradualmente l’età pensionabile delle colleghe giornaliste. Come è noto, il decreto legislativo 509/94 delega alle parti sociali il potere d’intervento nella gestione dell’Inpgi per la definizione della contribuzione e delle prestazioni. L’accordo è stato raggiunto, ovviamente, in piena intesa con l’Inpgi, e sulla base delle proiezioni attuariali messe a punto dai tecnici dell’Istituto. Scopo di questa manovra è quello di “mettere in sicurezza” il bilancio dell’Istituto, soprattutto nel medio e lungo termine. La manovra comporterà un aumento graduale della contribuzione a carico delle aziende, che a regime (a decorrere dal 1° gennaio 2016) sarà di 3 punti in percentuale ed un innalzamento dell’età pensionabile delle colleghe giornaliste, anch’esso graduale, che prevede la possibilità di pensionamento a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2021.
3.
Il dettaglio della manovra sull’Istituto di previdenza è specificato nel testo dell’accordo e riteniamo che non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Xxxxxxxx, però, richiamare l’attenzione dei Comitati di redazione su quella parte dell’accordo che prevede interventi a favore dell’occupazione. Abbiamo previsto, anche in questo caso in piena intesa con l’Inpgi, che qualora siano assunti a tempo indeterminato giornalisti in cigs, in mobilità, in disoccupazione o che da almeno 6 mesi non percepiscano contributi alla gestione principale, le aziende potranno beneficiare di un abbattimento della percentuale contributiva dell’IVS per un periodo di 36 mesi, nel corso dei quali l’aliquota IVS è fissata all’8% della retribuzione mensile. Le aziende avranno diritto all’abbattimento contributivo anche nei casi di trasformazione di contratti a termine in atto in contratti a tempo indeterminato, nonché nei casi di trasformazione di contratti xx.xx.xx. (o anche di prestazioni professionali) in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’agevolazione contributiva, che non si applica nelle testate che abbiano in corso uno stato di crisi per ristrutturazione o riorganizzazione ai sensi della Legge 416/81, sarà riconosciuta in presenza di assunzioni che avverranno nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento (che, dopo l’accordo tra le parti e la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, dovrà attendere l’emanazione del relativo decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro).
È nostro parere che questa normativa, se correttamente utilizzata, potrà favorire notevolmente il rientro in attività produttiva di molti colleghi oggi privi di lavoro e potrà contribuire, sia pure parzialmente, a ridurre l’area del precariato. È, perciò, necessaria, com’è evidente, un’attività di controllo e di stimolo dei Comitati e Fiduciari di redazione, nell’ambito dell’esercizio dei poteri definiti nell’art.34 del cnlg.
Sempre in tale ottica deve essere valutato il terzo accordo sottoscritto tra le parti teso ad utilizzare nella contrattazione aziendale gli abbattimenti fiscali per le somme erogate a titolo di incremento produttivo.
Nel trasmettervi in allegato i testi dei tre accordi sottoscritti, vi confermiamo la disponibilità di questa Federazione e delle Associazioni federate a fornirvi ogni necessario chiarimento al riguardo.
Cordiali saluti.
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Allegati n. 3
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