ACI INFORMATICA S.P.A.
ALLEGATO 6 - Lotto 2
Ambito 2.4
ACI INFORMATICA S.P.A.
Copertura Assicurativa ELETTRONICA
Codice CIG 6335751B1D
DEFINIZIONI COMUNI
ASSICURATO Il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE Aci Informatica S.p.A.
FRANCHIGIA L’importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA Il documento contrattuale, che prova l’assicurazione.
PREMIO La somma dovuta alla Società.
RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’ L’Impresa assicuratrice.
TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO
qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri , ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico
DEFINIZIONI DI SETTORE
COPIE DI BACK-UP Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di
elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell’originale.
COPIE DI SICUREZZA Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su
supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e trattamento dati.
DANNO IMMATERIALE Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei
dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle
copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
DATI Insieme d’informazioni, logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
EQUIVALENZA PER CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E/O RENDIMENTO
Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
ERRORE UMANO Errore commesso da un dipendente dell'Assicurata/Contraente
nell'esercizio del proprio lavoro informatico, che produca cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di trasmigrazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d’errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s’intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di logiche, di sorgenti di logiche, cioè l'errore professionale di programmazione, nè l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), nè le cestinature per svista.
FABBRICATO L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi
fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
INFEDELTÀ DIPENDENTI Dipendente, che esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento
informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.
MACCHINARIO FISSO Per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio
progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile.
MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE
(Apparecchiature Interne)
(Apparecchiature Esterne)
Sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i personal computers portatili nella ubicazione indicata in polizza), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di condizionamento, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica, nonché batterie UPS HW.
Apparecchiature elettriche e/o elettroniche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza.
Apparecchiature elettromedicali e diagnostiche; apparecchi audio- foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, bilance elettroniche, registratori di cassa, apparecchi di telesoccorso, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze.
Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l’attività svolta dal Contraente, nessuna esclusa.
Impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili.
Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.
MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE
Apparecchiature e impianti ubicati c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI.
Apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche se installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer, apparecchi radio, ricetrasmittenti, rilevatori di velocità, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e diagnostiche portatili.
Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.
MANUTENZIONE Per manutenzione s’intende:
• Per macchinari ed impianti:
Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:
-pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;
-up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);
-verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;
-sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
-sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;
-controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative;
-controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni si sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche.
• Per programmi e Dati:
-operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie;
-controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;
-verifica di congruità del sw e dei dati,applicazione di sw di verifica nei back-up,applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse,
-verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all’attività svolta; ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione.
• Per le comunicazioni non in chiaro:
- la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico.
• Per le chiavi di autenticazione:
- l’adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.
PROGRAMMI Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o
istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
PROGRAMMI DANNOSI S’intende un programma in grado di:
- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);
- di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;
- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
SINGOLO SINISTRO (XXXXX XXXXXXX)
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.
SISTEMA INFORMATICO S’intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da
uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il “sistema” è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.
SORGENTI DI UN PROGRAMMA
Per sorgente di un programma si intendono le registrazioni di base, che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
SUPPORTO INFORMATICO Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy
disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.
ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società, che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31.12.2015 e cesserà alle ore 24 del 31.12.2018. Il contratto è senza tacito rinnovo.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. E’ inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto (premio annuale);
b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso (premio annuale);
x. xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico al Broker e/o alla Compagnia), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui
noto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 - Buona fede
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed/od omissione non intenzionale od involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 1.8 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 1.9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nei singoli certificati di assicurazione; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, alla Contraente e/o al Broker dettaglio dei sinistri almeno come di seguito indicato in formato Excel .
Per ogni sinistro dovrà essere indicato:
• n. sinistro Società Assicuratrice;
• Data denuncia;
• Data accadimento;
• Data liquidazione;
• Stato del sinistro: Liquidato, Riservato, Senza seguito;
• Importo: Liquidato, Riservato;
• Descrizione dell’evento
E’ facoltà del Contraente richiedere (anche per il tramite del Broker) anche in altre occasioni, ed obbligo della Società rispondere entro 15 giorni da quando ne viene fatta richiesta.
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati in sede di offerta.
Art. 1.18 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l’attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.
Art. 1.19 – Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.20 - Limiti territoriali
La presente assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 1.21 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:
• verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;
salvo che l’Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
• causati da o dovuti a:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi
Amministratori;
- siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, polvere, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
- estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza e relative operazioni di carico e scarico (limitatamente al macchinario elettronico non portatile);
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell’aria e del terreno, fermentazione, autocombustione;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista.
Art. 1.22 - Clausola Broker
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata a Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Contraente.
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le Direzioni Generali delle Compagnie medesime e il Broker incaricato, o in mancanza, nella misura pari all’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.
Art. 1.23 - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 1.24 - Trattamento Dei Dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 1.25 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Contraente.
Art. 1.26 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
ART. 2 – ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 – Macchinario Elettronico non Portatile Art. 2.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza,
nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza.
Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell’Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.
Art. 2.1.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 1.21)
Sono esclusi i danni:
• Da montaggio e/o smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici.
• Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica.
• Extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall’uso comune.
• Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.
• Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d’origine elettrica, elettronica, meccanica quando l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).
Art. 2.1.3 - Beni non assicurati
• Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all’esterno dei fabbricati indicati in polizza.
• Xxxxxxxxxx in leasing se già assicurati da altre polizze.
• Dischi e/o nastri amovibili.
• Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita “Macchinario Elettronico Portatile”) anche se all’interno dei locali in uso, apparecchiature mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, ultrasuoni e simili.
Art. 2.1.4 – Somme assicurate
Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.
L’Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.
Art. 2.1.5 - Manutenzione degli enti assicurati
L’Assicurato s’impegna a sottoporre gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l’assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate .
Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
Art. 2.1.6 - Conduttori esterni alle cose assicurate
La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all’Art. 2.1 - Macchinario Elettronico non Portatile, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.
La Società non risarcirà somma maggiore di € 150.000,00= per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel corso del tempo
Art. 2.1.7 - Riparazione/sostituzione componenti
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 50.000,00=.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2.1.8 - Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di Euro 50.000,00= per sinistro/anno, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d’impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).
Art. 2.1.9 - Supporti intermedi d’immagine
I danni ai supporti intermedi d’immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.
Art. 2.1.10 - Danni a parti soggette a consumo predeterminato
Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche,ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l’insieme delle parti della
macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l’indennizzo sarà corrisposto a valore d’uso anziché con valore a nuovo.
Art. 2.1.11 – Estensioni
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono estese a comprendere:
a) Entro il limite di Euro 50.000,00= per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell’individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
- con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
- perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
d) I guasti dei ladri a:
- impianti elettronici di protezione e d’allarme;
- casseforti per supporti informatici.
Art. 2.1.12 – Reintegro delle somme assicurate
In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario. La Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.
Art. 2.1.13 Xxxxx xxxxxxxxx
La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 20% con il mimino di euro 250; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 50% con il mimino di euro 500.
Art. 2.1.14 – Franchigie
Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente una franchigia pari ad € 250,00.
ART. 2.2 – MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE
Art. 2.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:
- presso le località indicate in polizza e laddove l’assicurato svolga la propria attività;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina.
La condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:
- sotto il controllo dell’Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.
Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a periferiche s’intende qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell’Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.
Art. 2.2.2 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 1.21)
Sono esclusi i danni:
• da montaggio e smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici;
• da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
• al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
• da errori umani nell’utilizzo della macchina;
• da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza.
Art. 2.2.3 - Beni non assicurati
• Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
• Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e sue estensioni esterne.
• Dischi e/o nastri amovibili.
• Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
• Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche)
• Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo.
• Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.
• Prototipi di qualsiasi tipo.
Art. 2.2.4 – Somme assicurate
Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati. L’assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.
Art. 2.2.5 – Franchigie
Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente uno scoperto del 15%, minimo Euro 300,00=.
Art. 2.2.6 - Apparecchi di telefonia mobile
La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l’apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:
- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la comunicazione.
In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.
In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:
- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00; (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).
Art. 2.2.7 - Estensioni
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:
• furto di macchinari in occasione del furto dell’automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell’automezzo stesso.
• furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l’automezzo dove era riposto il macchinario assicurato.
• furto avvenuto a seguito di xxxxxx, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario.
• sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi “case” di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione.
ART. 2.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE PER GLI ARTICOLI:
Art. 2.1 - Macchinario Elettronico non Portatile Art. 2.2 – Macchinario Elettronico Portatile
Art. 2.3.1 – Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Art. 2.3.2 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.=
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 2.3.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno e per sinistro
Art. 2.3.4 - Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)
Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purchè la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.
Art. 2.3.5 – Partecipazione a fiere, mostre, convegni
La Società si impegna a garantire i macchinari assicurati per un massimo di € 50.000,00 per ogni manifestazione, includendo anche il trasporto purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina.
Eventuali maggiori coperture saranno oggetto di specifica pattuizione. In caso di sinistro l’indennizzo sarà decurtato dei seguenti importi:
- 10%, in caso di furto e/o rapina durante il trasporto
- 15%, in caso di atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio
- 20%, in caso di furto avvenuto nei locali in cui sono esposte le cose assicurate, qualora il furto sia avvenuto come previsto dall’art. 2.1.13 c)
- 10%, con il minimo di € 250,00 in caso di danno verificatosi durante le operazioni di carico e scarico.
Art. 2.3.6 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La somma assicurata per sinistro e per anno è di €. 50.000,00.= con il limite di €. 3.000,00.= al giorno ed un massimo indennizzabile di 15 giorni per sinistro.
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Art. 2.3.7 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell’utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’Assicurazione non copre i danni:
- □a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati Terzi:
- □il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 2.3.8 - Atti dolosi
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi.
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari all’70% della relativa somma assicurata.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.
Art. 2.3.9 - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati di inquinamento e/o contaminazione (nucleare/batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari all’70% della relativa somma assicurata.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 15% con il minimo di euro 3.000,00.
Art. 2.3.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli beni assicurati da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d’incendio, esplosione, scoppio.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) dei danni ai beni all’aperto;
c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
-il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 1.000,00;
-in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 40% della relativa somma assicurata.
Art. 2.3.11 - Terremoto garanzia presta in polizza Incendio
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società è obbligata per i danni indennizzabili in base all’art. 2.1.
Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo annuo pari all’70% della relativa somma assicurata.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato per singolo sinistro previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 3.000,00.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzonieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3.3 - Determinazione del Danno
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
A) Xxxxx suscettibili di riparazione:
• per Macchinario Elettronico non Portatile
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.
• Per Macchinario Elettronico Portatile
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.
B) Danno totale
In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:
• Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
• Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l’ubicazione del rischio.
• Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
• Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.
Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell’ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.
Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.5 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all’Art. 3-Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all’art. 3.3- Determinazione del Danno;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)
da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 3.6 - Onorari dei periti
La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 50.000=, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e/ Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.
Art. 3.7 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.
Art. 3.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 3.9 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 3.10– Chiusura inchiesta
La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Art. 4 – Determinazione del premio e riepilogo somme assicurate
Il premio annuo è così calcolato:
Divisione Informatica | Valori da Tasso Premio annuo assicurare € finito ‰ finito | ||
Roma - via Fiume delle Perle | € 4.200.000,00 € 400.000,00 | ||
HW Elaboratori elettronici (Midrange/Data Center) | |||
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti) | |||
HW TLC – Apparati telecomunicazioni | € 800.000,00 | ||
HW Macchinari fissi c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI su tutto il territorio nazionale | |||
Server, Router, Switch | € 800.000,00 | ||
HW Macchinari Mobili | € 170.000,00 | ||
| |||
Roma - via Cina |
| ||
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti) | € 60.000,00 | ||
| |||
Torino - Via San Xxxxxxxxx xx Xxxxx |
| ||
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti) | € 25.000,00 | ||