FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
Con la presente scrittura privata tra le parti:
- signor <...>, nato a <...> il <...> e domiciliato in <...> via <...> cod. fisc. <...>, che partecipa al presente atto in qualità di associante;
- signor <...> nato a <...> il <...> e domiciliato in <...>, via <...> cod. fisc. <...>, che partecipa al presente atto in qualità di associato d’opera;
premesso
a) che l’associante esercita l’attività di <...>;
b) che l’associante è venuto nella determinazione di organizzare in modo più razionale la struttura aziendale trovandosi, quindi, nella necessità di acquisire apporti di lavoro qualificato;
c) che l’associato ha accettato di apportare nell’impresa sopra specificata il proprio lavoro consistente in <...>;
si conviene
tutto ciò premesso e di comune accordo di stipulare un contratto di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e segg. C.C. agli utili che matureranno nel periodo <...> e negli anni seguenti (1/1 - 31/12) dall’attività di cui alle premesse.
Il presente atto è regolato dalle seguenti condizioni:
1. L’associato si obbliga ad prestare nell’azienda dell’associante attività coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per l’intera durata del contratto così come precisato nelle premesse che qui devono intendersi richiamate in toto. Si ribadisce che è escluso, per esplicita volontà delle parti, ogni vincolo di subordinazione escludendo ogni assoggettamento a potere disciplinare e gerarchico dell’associante dovendo, lo stesso associato, attenersi solo alle direttive dell’associante, cui compete la gestione dell’impresa, indirizzate al compimento del migliore risultato aziendale.
2. A fronte dell’attività, l’associato ha diritto di ricevere dall’associante il <...> degli utili netti da quest’ultimo conseguiti. La determinazione degli utili netti su cui verrà quantificata la percentuale di partecipazione dell’associato avverrà sulla base della seguente formula:
<...>
Le parti espressamente convengono che, qualora nel corso dell’anno vengano attribuite una o più somme all’associato, le medesime debbano essere considerate acconti. In sede di determinazione della percentuale di utili spettanti all’associato, le somme come sopra descritte dovranno essere conguagliate o restituite con riferimento a quanto effettivamente spettante.
L’associato, anche alla eventuale cessazione del rapporto, non avrà diritto a null’altro a qualsiasi titolo e ciò con esplicito riferimento a: indennità di cessazione, avviamento, diritti su eventuali accrescimenti ecc.....
3. L’associato potrà verificare, al termine di ogni esercizio, la documentazione inerente il rapporto di associazione in partecipazione, che sarà tenuta a norma delle leggi tributarie e secondo i buoni usi commerciali. I documenti contabili (fatture, note spese, ricevute ecc.....) saranno messi a disposizione presso la sede della società e non potranno in alcun modo essere asportati. Solo l’associato potrà consultare la documentazione. Trattandosi di documenti riservati, eventuali altre persone dovranno essere espressamente autorizzate dall’associante.
4. Il contratto sarà di diritto rinnovato annualmente, senza preventivo accordo tra le parti, qualora non intervenga disdetta con raccomandata A.R. che una parte dovrà comunicare all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.
5. Alla fine di ciascun esercizio l’associante redigerà un rendiconto, al fine di procedere al calcolo della quota di utile spettante all’associato. La quota di utili o l’eventuale conguaglio dovrà essere regolata, in contanti, entro <...>.
6. Viene esplicitamente esclusa dalle parti la partecipazione alle perdite da parte dell’associato.
7. In caso di decesso dell’associato, la liquidazione delle spettanze sarà anticipata a tale data, mentre il contratto si deve intendere risolto. Sarà inoltre in ogni caso causa di risoluzione del presente contratto il verificarsi di situazioni o fatti che non consentano la prosecuzione del rapporto su una base di reciproca fiducia. A titolo esemplificativo e non esaustivo: <...>.
8. Le parti espressamente convengono che qualunque violazione degli obblighi assunti con il presente contratto sia causa di risoluzione del medesimo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno. Il recesso dovrà in ogni caso essere comunicato dalla parte che intende recedere alla controparte con raccomandata A.R..
9. L’associato si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali dell’associante o altre notizie di cui sia venuto a conoscenza attraverso la propria attività.
10. Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno esplicito riferimento alla normativa contenuta negli articoli 2549 e seguenti C.C. Le spese di predisposizione e registrazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’associante.
11. Ogni modifica la presente contratto dovrà risultare da atto scritto. Ogni comunicazione tra le parti verrà effettuata ai rispettivi indirizzi risultanti dal presente contratto. Di eventuali variazioni dovrà essere data tempestiva notizia e mezzo di lettera raccomandata a.r.
Letto approvato e sottoscritto.
<...> li, <...>
L’Associante L’Associato