CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
La Regione Abruzzo, con sede in L’Aquila, Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 6, codice fiscale 80003170661 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta Regionale D’Abruzzo
E
L’Agenzia delle Entrate, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), rappresentata dalla dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale dell’Abruzzo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, conferita con atto prot. n. 21428 del 12 settembre 2017
PREMESSO
a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
c) l’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
e) l’art. 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
f) la legge regionale 30 Aprile 2009 n.6 che, all’articolo 7 detta la disciplina in materia di IRAP;
g) con delibera n. 320 del 18 Maggio 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF;
h) l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l’altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
i) l’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
j) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;
k) la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione abruzzo (Legge Finanziaria 2013) che all’articolo 5, primo comma, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 che “ le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle Entrate, sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale”, e al quarto comma che “Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) “IRAP”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) “addizionale”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
c) “imposte”, l’IRAP e l’addizionale;
d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
e) “Codice”, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
f) “CAD”, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;
g) “ruoli”, i ruoli di cui all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ART. 2
Oggetto
1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale _30 Aprile 2009 n.6. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L’Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull’intero territorio nazionale:
a) l’assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
c) l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
e) l’esercizio delle attività di autotutela;
f) la riscossione spontanea e coattiva;
g) l’esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall’Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.
ART. 3
Criteri generali per la gestione delle imposte
1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell’ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.
ART. 4
Commissione paritetica
1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
a) livelli di assistenza ai contribuenti;
b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela;
h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzo. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.
ART. 5
Assistenza ai contribuenti
1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
ART. 6
Liquidazione delle imposte
1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.
ART. 7
Controlli sostanziali
1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell’Agenzia provvedono, altresì, alla definizione degli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 218/1997, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
ART. 8
Contenzioso
1. L’Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il reclamo e l’eventuale proposta di mediazione sono presentati all’ufficio dell’Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all’ufficio dell’Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell’Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall’articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai
controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all’importo dei tributi in contestazione.
ART. 9
Riscossione
1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme indicate all’art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
ART. 10
Rimborsi
1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte
versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
ART. 11
Servizi informativi
1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L’Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L’Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell’allegato 1.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell’Agenzia.
5. L’Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.
ART. 12
Rimborso spese
1. Per i servizi resi ai sensi dell’art. 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia:
- non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
- € 0,50 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
- € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 1,35, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”;
- € 1,55, per il modello F24 “cartaceo”;
c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione):
- € 0,85, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”;
- € 1,20, per il modello F24 “cartaceo”.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all’art. 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell’IVA.
ART. 13
Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese
1. L’Agenzia trasmette con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, Codice Univoco ufficio UFVDI7, le fatture ai sensi dell’art.12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
1) i mesi di maggio e ottobre, con l’indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l’annualità precedente per le attività di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
2) il mese di febbraio, con l’indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all’articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell’anno precedente.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall’Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell’IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall’emissione delle fatture indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell’Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest’ultima provvede ad informare dell’avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.
5. La Regione si impegna a comunicare all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo – Settore Contabilità e Bilancio, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, con almeno un mese di anticipo, le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma 1.
ART. 14
Inadempienze contrattuali
1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
ART. 15
Archivi e trattamento dei dati personali
1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite l’Amministrazione finanziaria centrale, con le modalità e le cautele previste dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell’allegato/i alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
ART. 16
Modifiche della convenzione
1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
ART. 17
Foro competente
1. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di L’Aquila con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
ART. 18
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l’efficacia per un ulteriore anno.
ART. 19
Allegato/i
1. La narrativa in premessa e l’allegato/i alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Lì,
Per la Regione Abruzzo Per L’Agenzia dell’ Entrate
Il Direttore del Dipartimento Il Direttore Regionale per l’Abruzzo Risorse e Organizzazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO 1
Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d’invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l’indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti. I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione. | Periodica (aprile e ottobre) | FTP e o Siatel- PuntoFisc o |
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) le componenti di base imponibile variate; c) l’imponibile rideterminato; d) l’imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici. | Annuale (giugno) | FTP e o Siatel- PuntoFisco |
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
ACCERTAMENTO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso); c) l’imponibile definito; d) l’imposta definita. | Semestrale | Siatel- PuntoFisco |
CONTENZIOSO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare: a) dati identificativi dell’ultimo grado del giudizio non definitivo; b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito); c) dati contabili dell’atto impugnato o dell’istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso). | Trimestrale | Siatel- PuntoFisco |
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) codice attività; c) natura giuridica; d) codice tributo; e) periodo di riferimento; f) importo a debito; g) importo a credito. | Mensile | Siatel- PuntoFisco |
VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare: a) dati identificativi del contribuente; b) conto corrente di accredito; c) periodo di riferimento; d) importo. | Mensile (subordinato all’invio di Poste) | Siatel- PuntoFisco |
RUOLI Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) i dati identificativi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce; c) i dati identificativi dell’ufficio che ha emesso il ruolo e/o l’avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e dell’agente della riscossione incaricato; d) gli importi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi; e) lo stato e l’esito. | Mensile | Siatel- PuntoFisco |
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RIMBORSI Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) l’anno di riferimento; c) le modalità e la data di corresponsione; d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi; e) lo stato e l’esito; f) la data di presentazione dell’istanza. | Semestrale | Siatel- PuntoFisco |
CENT Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti. | Gli aggiornamen ti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. | Siatel- PuntoFisco |