CITTA’ DI BIELLA
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE FINANZIARIO CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE X.xx Istr. Dir. Amm. Cont.le Xxxxx Xxxxx…
OGGETTO RINEGOZIAZIONE CONTRATTO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ GALATA S.P.A. SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BIELLA VIALE VENEZIA – APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 87/PT in data 2/02/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale n. 010 del 18 gennaio 2016 all’oggetto “IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ GALATA S.P.A. SUBENTRATA A WIND S.P.A. SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE (VIALE VENEZIA – CIMITERO FAVARO – VIA TRIPOLI) –
MODIFICA CONTRATTI” ha aderito alle richieste della società Galata S.p.A. autorizzando la rinegoziazione degli anzidetti contratti nel seguente modo:
CODICE SITO BI007 - Viale Venezia
- canone: € 11.500,00 annui
CODICE SITO BI039 – Cimitero Favaro
- canone: € 10.000,00 annui
CODICE SITO BI018 – Torrino Xxx Xxxxxxx x. 00
- xxxxxx: € 12.500,00 annui
CLAUSOLE COMUNI A TUTTI E 3 I CONTRATTI
- durata locazione: 9+9 anni rinnovabili
- pagamento: semestrali anticipati.
- decorrenza: dalla data di stipula
- Ripristino area locata: a totale cura e spese della Conduttrice
- spese di registrazione: come di legge
- competenza registrazione: Conduttrice Galata
- foro competente : Tribunale di Biella;
Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto con la GALATA S.P.A., per regolare i rapporti reciproci per quanto concerne il sito BI007 di Viale Venezia;
Xxxxxxxx, in accordo con la Società Galata S.p.A., di risolvere il contratto stipulato con Siemens S.p.A. in data 03/03/2006, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 27/03/2006
al numero 1587 Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) ubicato in Biella, Viale Venezia iscritto al N.T.C. di Biella Fg. 88, part. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa;
Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative al contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società GALATA S.P.A. per la locazione di porzione di terreno sito in Viale Venezia snc distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Biella (BI), al foglio n.86 , particella
n. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A), per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni;
Visti:
♦ il vigente Statuto Comunale;
♦ il vigente Regolamento di Contabilità;
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
♦ il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
♦ l’art. 12, comma 3, del D. Lgs.vo 82 del 7/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale";
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
D E T E R M I N A
1. Di risolvere il contratto stipulato con Siemens S.p.A. in data 03/03/2006, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 27/03/2006 al numero 1587 Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) ubicato in Biella, Viale Venezia iscritto al
N.T.C. di Biella Fg. 88, part. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa;
2. Di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni citate in premessa, le sottoriportate clausole contrattuali relative al contratto di locazione tra il Comune di Biella e e la GALATA S.P.A. per la locazione di porzione di terreno sito in Viale Venezia snc distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Biella (BI), al foglio n.86 , particella n. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A), per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni;
***************************
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
Il Comune di Biella con Sede in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx. Xx 0, codice fiscale e partita IVA n°00221900020, rappresentato in questo atto dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Dirigente incaricato del Settore Finanze e Patrimonio del Comune di Biella, nato a ******* il ********** e domiciliato per la carica in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx. Xx 0, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ente che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice”
e
La società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxx 00000, xxxxxxxx sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a **** il ************, CF **************** domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti giusta procura del notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, rilasciata in Roma in data 13 marzo 2015 rep.3.486 raccolta 1.782 registrato in Roma il 13 marzo 2015 al n.6194/1T”, in seguito denominata anche “Galata” o “Conduttrice”
PREMESSO CHE
a) In data 03/03/2006 Il Comune di Biella ha stipulato con Siemens S.p.A. un contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 27/03/2006 al numero 1587 Serie 3, avente ad oggetto una porzione di
immobile (terreno) ubicato in Biella, Viale Venezia iscritto al N.T.C. di Biella Fg. 88, part. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa, come risultava dalla planimetria (sub Allegato A), allegata al sopra citato contratto;
b) In data 30/08/2007 Wind Telecomunicazioni S.p.A. subentra a Siemens S.p.A. assumendo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto in essere;
c) Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l’oggetto del contratto in essere;
d) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.
Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 - OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno sito in Comune di Biella, Viale Venezia snc distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Biella (BI), al foglio n.86 , particella n. 260, il tutto per complessivi mq 50 circa, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato
A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”).
Il terreno locato, già nella disponibilità della Conduttrice, è utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice, che ha già garantito, garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla firma del presente contratto e fino al
.
Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice, che già detiene, avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice, che ha già autorizzato, autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte, cosi pure gli eventuali e futuri interventi necessarie per l’adeguamento dell’impianto alle nuove tecnologie.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Alla cessazione della locazione, su richiesta della Locatrice, la Conduttrice dovrà provvedere a propria cura e spese, nei tempi necessari, alla remissione dell’immobile in ripristino stato ed alla rimozione delle installazioni.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente il presente Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
La Locatrice fa presente alla Conduttrice, che ne prende atto, che il terreno in Viale Venezia (NCT Fg 89 part. 260) su cui è installata la stazione radio base per telecomunicazioni, potrebbe essere interessato dal futuro rifacimento del Campo di Calcio comunale, il cui progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 413 del 10/10/2011. In Considerazione della possibilità che l’area locata potrebbe risultare interessata, anche in parte, al progetto di rifacimento del campo di calcio, Le Parti convengono che l’Amministrazione Comunale dovrà informare la Conduttrice, a mezzo lettera raccomanda AR, con un preavviso di 6 (sei) mesi; L’amministrazione Comunale si impegna a concedere alla Conduttrice, nelle immediate vicinanze, una postazione alternativa, comunque compatibile con il progetto di Rete del Gestore delle Telecomunicazioni Mobili presente, sulla quale trasferire, previo accordo tra le parti, l’impianto esistente
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 11.500,00 (Euro undicimilacinquecento/00) , da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.750,00 (Euro cinquemilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso il Servizio di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di Biella.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto.
La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo:
Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile.
Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice.
La conduttrice avrà la facoltà di sublocare, anche parzialmente, l’area locata ed oggetto del presente contratto a terzi, o a società appartenenti al proprio Gruppo e a Wind telecomunicazioni S.p.A. Le Parti i convengono che, successivamente dalla data di decorrenza del presente contratto, nel caso la Conduttrice dovesse ospitare di altri Operatori di Telefonia Mobile, dotati dei necessari titoli abilitativi (licenza), all'interno dell’area locata, il canone di locazione sarà incrementato de 10% (diecipercento) per ogni operatore ospitato. Il canone di locazione verrà incrementato dalla data di inizio dei lavori da parte del Gestore ospitato dalla Conduttrice. Resta inteso tra Le Parti che, nel caso in cui l’Operatore ospitato dalla Conduttrice dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale di rinegoziazione.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.
In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :
La Locatrice: in Xxx Xxxxxxxxxx 0, - 00000 Xxxxxx (XX)
La Conduttrice: in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 00 X - 00000 - Xxxx.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
L’eventuale controversi sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Biella, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9 - RISERVATEZZA
La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente Contratto.
La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Biella, lì ……………..
La Locatrice La Conduttrice
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell’immobile), 4) Canoni 5) Cessione contratto dei crediti e dei crediti, 6) Recesso anticipato 7) Registrazione e domicili contrattuali 8) Foro competente 9) Riservatezza 10) Disposizioni finali .
Biella, lì ………………….
Per accettazione La Locatrice
====================================================================== CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA:
Di introitare l’incasso al Cap. 310302320043 “Fitti reali di Fondi Rustici” sul BILANCIO 2016
DETERMINAZIONE N. 87/PT IN DATA 2/02/2016
IL DIRIGENTE
X.xx Xxxxxxx XXXXXXX