COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell’amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l’adozione di atti di diritto comune e ove occorra di atti amministrativi, realizza l’amministrazione condivisa, che l’amministrazione comunale adotta come propria normale modalità d’azione.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Cinisello Balsamo che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali, anche a sostegno delle associazioni.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.
c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell’interesse generale.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa.
L’iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell’amministrazione comunale.
e) Patto di collaborazione: l’atto mediante il quale il Comune di Cinisello Balsamo e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
f) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l’integrazione e rafforza i legami di comunità.
g) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
h) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l’efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
Articolo 3 Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
f) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi
superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
g) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
i) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
j) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
k) Prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
Articolo 4 Cittadini attivi
1. L’intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l’amministrazione, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui al presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l’attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, attraverso il coinvolgimento di cittadini in situazione di difficoltà socio- economica che, con modalità concordate insieme ai cittadini attivi, hanno l'opportunità di riattivare e valorizzare le proprie risorse personali e relazionali.
Articolo 5
Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Cinisello Balsamo e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata dellla collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a)gli obiettivi che la collaborazione persegue, misurabili attraverso adeguati indicatori;
b)gli effetti attesi dal patto, misurabili attraverso indicatori di impatto;
c)le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
d)la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
e)le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
f)le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
g)l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
h) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
i)le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
j)le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Cinisello Balsamo dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
k)le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
l)le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale di cui all’art. 16;
o) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
p) le cause di esclusione e di decadenza per inosservanza del presente regolamento o inadempimento, in tutto o in parte, delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
q) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La Giunta Comunale adotta, con propri provvedimenti, gli schemi - base dei Patti di Collaborazione di cui al presente regolamento.
Articolo 6 Disposizioni procedurali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- garantire ai cittadini proponenti maggior accessibilità nel rapporto con l’amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l’esecuzione dei patti, si individua un’unità organizzativa di coordinamento per il presidio del processo di amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa:
a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorship e crowdfunding, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale del processo.
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente e/o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della co-elaborazione del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte; comunica al soggetto proponente il nome del dirigente/funzionario responsabile;
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione;
d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto
3. Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta, il Dirigente/funzionario responsabile:
- individua e costituisce, ove necessario in ragione del contenuto della proposta, un gruppo di lavoro interno e, ove non intenda assumerla direttamente, individua il dipendente incaricato della direzione;
- concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.
4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione, il Dirigente/funzionario responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro.
CAPO II
INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE, SERVIZI COLLABORATIVI, CREATIVITA' URBANA
Articolo 7
Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana
1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando e favorendo connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazionecivica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, Il Comune favorisce il diretto coinvolgimento dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune può riservare una quota di tali alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale, la produzione di servizi collaborativi e la creatività urbana.
CAPO III
CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 8
Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui al presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell’amministrazione comunale.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l’uso nell’interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
8. Il Comune di Cinisello Balsamo può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.
Art. 9
Spazi e beni comuni
1. I cittadini che intendono attivarsi per l'amministrazione condivisa su spazi e beni comuni, con le finalità di cui all'art. 1, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito comunale.
2. Possono essere oggetto di patti di collaborazione anche interventi di modesta entità e/o ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, ovvero attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali formative e sportive.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare su beni materiali sono: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni e simile.
4. L’unità organizzativa di coordinamento identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale di cui all’art. 16.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, l'unità organizzativa di coordinamento, d'intesa con il Dirigente e/o funzionario responsabile, ne dà comunicazione ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni aggiuntive.
Articolo 10
Spazi e beni comuni di rilievo
1. I patti di collaborazione possono riguardare anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che
comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento attività di interesse generale.
2. La Giunta Comunale può individuare gli spazi e i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto della disciplina del presente articolo con i cittadini attivi.
3. I cittadini attivi possono proporre all’amministrazione spazi e beni comuni trasmettendo la richiesta all’unità organizzativa di coordinamento che la sottoporrà alla Giunta, ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite.
4. Nel caso di cui al comma 2, l’unità organizzativa di coordinamento, a seguito dell’approvazione del bilancio e nell’ambito delle risorse ivi previste, predispone un avviso pubblico, oggetto di approvazione da parte della Giunta, per dare evidenza e pubblicità al catalogo dei beni comuni e raccogliere le proposte di collaborazione. L’avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione.
5. Le proposte riferite agli stessi beni o spazi sono sottoposte ad un procedimento di selezione, mediante valutazione ottenuta con l’utilizzo di una griglia di punteggi specificata nell’avviso pubblico in coerenza ai principi indicati all’art 3. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di esperire un tentativo di aggregazione delle proposte pervenute intorno ad un’unica proposta progettuale. Qualora il tentativo fallisse, si procede all’assegnazione secondo i punteggi di valutazione assegnati.
6. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione relativo agli spazi ed ai beni comuni di cui al presente articolo, l’unità organizzativa di coordinamento, d’intesa con il dirigente e/o funzionario competente, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
7. La sottoscrizione del patto relativo agli spazi ed ai beni di cui al presente articolo, è autorizzata dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell’accordo. Il patto è sottoscritto dal Dirigente o funzionario individuato ai sensi dell'art. 6, per l’amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti dei cittadini attivi.
CAPO IV
FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
Articolo 11
Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento
1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune di Cinisello Balsamo per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, feste di quartiere, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall’inizio dell’iniziativa nel sito comunale di cui all’art. 16;
e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel sito comunale di cui all’art. 16.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo agevola le iniziative di autofinanziamento volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.
6. Il Comune di Cinisello Balsamo, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
7. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
8. Il Comune di Cinisello Balsamo favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.
Articolo 12 Forme di sostegno
1. Ferme restando le fattispecie di cui all’art.10, Comune di Cinisello Balsamo può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione.
2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino dall’attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L’utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all’interno del sito comunale di cui all’art. 16.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune di Cinisello Balsamo ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi.
Articolo 13
Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini
1. Il Comune di Cinisello Balsamo promuove percorsi formativi sia per i propri dipendenti, sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ispirata ai valori e principi generali di cui all’art. 3.
Articolo 14
Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
CAPO V
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 15 Comunicazione
1. Il Comune di Cinisello Balsamo, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 16
Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web
1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell’apposita pagina del sito istituzionale e debitamente valutata dall’unità organizzativa responsabile del processo, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
5. Il Comune di Cinisello Balsamo si adopera per consentire un’efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la pagina dell’amministrazione condivisa di cui al comma 1, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
6. Per facilitare l’individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l’amministrazione si impegna a mettere a disposizione sulla pagina dell’amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone.
CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 17 Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, l’amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
Articolo 18
Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. Il Comune di Cinisello Balsamo resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell’esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.
Articolo 19 Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20 Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
Articolo 21
Entrata in vigore e clausola valutativa
1. Le previsioni del presente regolamento acquistano efficacia immediata e sono sottoposte a clausola di valutazione dopo due anni dall’entrata in vigore.
2. A due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento l’unità organizzativa di coordinamento redige una valutazione in merito agli impatti del processo rispetto alla coesione sociale,
all’integrazione, alla sostenibilità anche economica, al territorio e l’ambiente, alla sicurezza e al rapporto con i cittadini, alla cultura e all’educazione, al sistema produttivo locale.
Articolo 22
Realizzazione comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata dell’amministrazione condivisa, sul portale istituzionale, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione di cui all’art. 17, deve anche facilitare le procedure della partecipazione democratica on line. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.
Articolo 23 Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.