DINAMICA PLUS IMPRESA
LAVORO
SET INFORMATIVO
DINAMICA PLUS IMPRESA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• DIP - Documento informativo precontrattuale
• DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 250264C - Ed. 07/2022
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni all’impresa
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dinamica Plus Impresa
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione contro i danni all’impresa
Che cosa non è assicurato?
SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, LASTRE
🗶 danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
🗶 derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a.La generazione di energia nucleare;
o
b.La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; purché il sinistro sia inrapporto con talieventi;
SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, LASTRE
🗶 danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
🗶 danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
🗶 danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
SETTORE TUTELA LEGALE
🗶 pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
🗶 vertenze concernenti: la materia fiscale, amministrativa e tributaria; la proprietà o guida di veicoli.
Che cosa è assicurato? SETTORE INCENDIO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose
Garanzie facoltative
assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).
Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici –Fenomeno elettrico
– Eventi atmosferici – Grandine e sovraccarico neve – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e riparazione del guasto – Dispersione liquidi - Ricorso terzi – Rischio locativo – Merci in refrigerazione – Merci periodiche – Spese di demolizione e sgombero – Cose trasportate – Autocombustione
– Danni indiretti (forma a diaria) – Fenomeno elettrico (in aumento) – Maggiori costi – Terremoto – Inondazione, alluvione ed allagamento – Guasti macchina– Elevazione tolleranza numero addetti – Lavoratori stagionali.
SETTORE ELETTRONICA
✓Indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l’ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte perl’usocuisonodestinate, contro iguasti accidentali
Garanzie facoltative
Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente – Maggiori costi.
SETTORE FURTO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione compiuti all’interno dei locali contenenti le cose assicurate. La copertura è estesa ai valori trasportati al di fuori dei locali in cui si svolge l’attività.
Garanzie facoltative
Cose trasportate – Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Garanzia limitata – Valori in cassaforte – Danni indiretti (forma a diaria) – Portavalori – Merci periodiche- – Elevazione tolleranza numero addetti – Lavoratori stagionali.
SETTORE ROTTURA LASTRE
✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
all’attività assicurata.
✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
È, inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata.
Garanzie facoltative
Attività svolta presso terzi – Danni a condutture ed impianti sotterranei – Responsabilità civile postuma (esclusi riparatori di veicoli e/o natanti) – Retroattività della Responsabilità civile postuma - Responsabilità civile postuma (per riparatori di veicoli e/o natanti) – Danni da furto – Pacchetto imprese edili Riduzione franchigia R.C.O. – Franchigia fissa R.C.O. - Lavori ceduti in appalto o subappalto – Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato – Elevazione tolleranza numero
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
- la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei;
- la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
- le garanzie del settore “Tutela Legale”, nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi (no vertenze web) le garanzie del settore “Tutela Legale” valgono per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell’UE ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nel Regno Unito. Nell’ipotesi di vertenze relative al web le garanzie del settore “Tutela Legale” valgono per i sinistri che insorgono in tutto il mondo, purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- le garanzie del Settore “Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale”, che valgono solo nel territorio della Repubblica Italiana.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l’applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
È altresì ammesso il frazionamento del premio in rate mensili (con addebito diretto SDD), in tal caso verrà applicato un aumento del 4%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Relativamente al Settore “Tutela Legale”, la garanzia si estende ai sinistri insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione denunciati entro 12 mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
Ci sono limiti di copertura?
le condizioni di assicurazione prevedono
! all’interno di ogni settore, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
! relativamente al settore “Tutela Legale”, la garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:
- duranteilperiododivaliditàdell’assicurazione,se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
TUTTI I SETTORI
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
addetti – Lavoratori stagionali.
SETTORE TUTELA LEGALE
✓ Assicura la tutela degli interessi dell’Assicurato relativi all’esercizio della sua attività, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, con possibilità di rivolgersi, anche ad un avvocato di propria fiducia
Garanzie facoltative
✓ Pacchetto sicurezza – Elevazione tolleranza numero addetti – Vertenze con i clienti
SETTORE ASSISTENZA
✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza, (es. invio di un idraulico, elettricista, fabbro, sorvegliante e così via).
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
In caso di forzata totale interruzione dell’attività a seguito di un provvedimento imposto dall’Autorità per fronteggiare un’emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria oppure un evento emergenziale di tipo ambientale che interessi le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo:
✓ Riconosce il rimborso delle spese sostenute che si siano rese necessarie per la ripresa dell’attività (formula base);
✓ Attribuisce, in aggiunta al rimborso spese, un’indennità per ciascun giorno di totale e forzata interruzione dell’attività (formula completa).
Assicurazione Danni all’impresa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dinamica Plus Impresa
Ed. 07/2022
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a ) incendio; b ) fulmine; c ) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d ) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate; e ) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto; f ) caduta corpi celesti; g ) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato; h ) implosione; i ) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; j ) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio; |
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalle condizioni di assicurazione del presente Settore: k ) i danni da perdite indirette, che corrispondono un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liquidato a termini di polizza; l ) i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; m ) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; n ) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il temine di un anno; o ) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; p ) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; q ) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; r ) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; s ) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; t ) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Onorari di riprogettazione del fabbricato La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato. Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie indicate nelle condizioni di assicurazione del presente Settore, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. La garanzia si intende operante, limitatamente alle Stazioni di servizio e agli Autolavaggi, anche se l’area di pertinenza dell’Azienda non risulti recintata. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Preziosi La garanzia è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l’attività assicurata ne preveda la produzione e la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite indicato nelle condizioni di assicurazione. |
Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori”. Coesistenza di attività diverse Le condizioni e i premi del presente Settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella indicata in Polizza. Agli effetti di quanto sopra, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “Macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “Merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del “contenuto”. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. Universalità La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arredamento”. Molini da cereali Agli effetti della incombustibilità: 1) del macchinario è tollerata la presenza di parti combustibili nei “plansichters”, semolatrici, filtri, fariniere, cassoni da grano e nel macchinario del reparto pulitura; 2) degli organi di trasporto è tollerata la combustibilità dei nastri trasportatori, dei copricoclee e degli organi di trasporto del reparto pulitura. Vetrerie È ammessa la fabbricazione di materiali refrattari esclusivamente ad uso proprio dello stabilimento assicurato. | |
SETTORE ELETTRONICA | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da qualsiasi evento accidentale, salvo le esclusioni previste per il presente settore. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse. |
Danni da furto I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento; 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. | |
SETTORE FURTO | Nei limiti delle somma assicurata concordata con il Contraente ed indicate in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell'Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (specifica valida per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei locali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: stazione di servizio e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il |
furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni e che il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Depositi separati Le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori dell’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa. Merci di categorie diverse Le condizioni e i premi del presente Settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza. Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate. Preziosi La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la produzione e/o la vendita; si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. |
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: Autofficina – Elettrauto – Autorimessa – Carrozzerie – Stazione di Servizio – Autolavaggio – Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le garanzie rimangono in vigore per il contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e Difese esterne analoghe ai precedenti. | |
SETTORE ROTTURA LASTRE | La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Atti dolosi La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a ) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b ) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente Settore. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. |
Insegne luminose e non La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata. | |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato: - per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere. - per fatto di eventuali subappaltatori – quest’ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni). in relazione a tutti i rischi inerenti l’attività assicurata, ivi compresi: Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d’alto fusto. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi. Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari Responsabilità personale dei dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza; - per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza. Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti. Committenza L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata; |
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi; - servizio di vigilanza aziendale; - distributori automatici, nell’ambito aziendale, di cibi, bevande e simili; - servizio di catering/banqueting aziendale. Committenza auto L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabilli. Danni da interruzione o sospensione di attività L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. Danni a cose in consegna e custodia L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa. Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani. Uso di armi per i danni a terzi conseguenti all’utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili. Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi. Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti. Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, tenuti nelle aree interne dell’attività assicurate. Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi. Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature. Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci. Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali. Rischio dello smercio per danni derivanti, limitatamente alle aziende alimentari con licenza di vendita al dettaglio, da smercio e/o somministrazione al pubblico, direttamente nei locali facenti parte dell’azienda o del laboratorio, di generi alimentari prodotti dall’Assicurato, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso. Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, |
compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda. Danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda o laboratorio assicurato. Errato trattamento dati personali L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR). Gestione servizi relativamente alla gestione dei servizi: - di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività; - antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito. Danni a veicoli e/o natanti Per i danni subiti: 1. dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione in relazione alle sole autorimesse; 2. dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali ovvero nell’area recintata di pertinenza dell’azienda ove si esercita l’attività dichiarata, con la sola esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione, manutenzione e rifornimento. 3. dai veicoli durante le operazioni di recupero con carro attrezzi. Danni a cose trattate A. Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti l’assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento; B. Relativamente ai negozi di lavanderia, stireria, tintoria (escluse pellicce) la garanzia comprende i danni agli indumenti dei clienti. - inoltre, limitatamente alle imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni). Lavori di straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà dell’Assicurato La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell’Assicurato | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Le garanzie di tutela legale vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato - Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in Polizza anche in qualità di utenti del web e di social e media network. Vengono inoltre garantiti i sinistri relativi all’immobile, indicato in Polizza, ove l’Assicurato - Contraente esercita l’attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato - Contraente. |
Vengono garantiti gli oneri previsti per i sinistri relativi a: 1. danni extracontrattuali subiti; 2. fornitori - commercio elettronico; 3. rapporti di lavoro; 4. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; 5. delitti colposi o contravvenzioni; 6. delitti dolosi; 7. arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero; 8. appalto o subappalto; 9. istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS o INAIL), Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, copre le seguenti spese: ▪ compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti di quota lite conclusi tra l’assicurato e il legale; ▪ le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; ▪ compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG; ▪ spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato; ▪ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro; ▪ spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria; ▪ spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri compensi dei periti; ▪ accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; ▪ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale; ▪ spese di giustizia. | |
SETTORE ASSISTENZA | La Società, per tramite della Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A., presta il servizio di assistenza a favore dell’Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, garantendo al medesimo le seguenti prestazioni: INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell’azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA Qualora presso l’azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la |
manodopera fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. INVIO DI UN SORVEGLIANTE Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri sopra descritti, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI Qualora presso l’azienda sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali ecc.). INFORMAZIONI IMMOBILIARI SULL’AZIENDA Qualora l’Assicurato desideri informazioni relativamente a normative legali di locazione quali diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni del contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto, può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste. INFORMAZIONI SUGLI AUTONOLEGGI IN ITALIA Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all’ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale. INFORMAZIONI SU FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all’ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc. PRONTO TRAVEL Qualora l’Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda: - viaggi d’affari; - viaggi aziendali di incentivazione; - organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi; - pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato; - pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator; - noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili; - soggiorni in hotel in Italia e all’estero; - biglietteria aerea nazionale ed internazionale; la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l’Assicurato e una Agenzia di Viaggio convenzionata. SERVIZIO DOCUMENTI Qualora l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti amministrativi: - certificato di nascita; - stato di famiglia; - certificato camerale e fallimentare; |
- oppure delle seguenti pratiche automobilistiche: - perdita di possesso; - estratto cronologico; - sentenza di chiusa istruttoria; - procura notarile a vendere; - visura al P.R.A.; la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l’Assicurato ed il fornitore del Servizio documenti. Il Fornitore comunicherà all’Assicurato il costo del servizio subordinando l’erogazione dello stesso all’accettazione da parte dell’Assicurato. | ||
La Società nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata sopravvenuta a seguito di un provvedimento imposto dall'Autorità per fronteggiare: | ||
• un’emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria, o | ||
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | • un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per le attività di seguito descritte, rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell’attività assicurata: a) operazioni di bonifica e sanificazione aziendale; b) operazioni di smontaggio – spostamento – trasloco - trasporto - ricollocamento – montaggio - regolazione, messa a punto, necessariamente sostenute al solo scopo di consentire l’effettuazione delle operazioni descritte al punto a.) La garanzia è inoltre estesa al: c) rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire in dotazione agli addetti dell’assicurato per consentire la ripresa dell’attività aziendale; d) rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere necessariamente forniti dall’assicurato ai propri addetti; e) rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria o ambientale, compresi gli interventi necessari per l’allestimento – adattamento - riorganizzazione di spazi interni aziendali; f) rimborso delle spese per l’acquisto di segnaletica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità ad eventuali disposizioni previste dai provvedimenti dell’Autorità a fronte degli eventi emergenziali descritti nell’art. 124.1 – Oggetto dell’assicurazione, l’acquisto di apparecchiature di rilevazione della temperatura | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE INCENDIO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate: - esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo; - esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza; - esistenza di fabbricati adibiti all’attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 mt. determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore INCENDIO | |
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE FURTO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate: - servizio di guardianaggio notturno; - impianto antifurto fisso con sirena; - impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine; - difese esterne rinforzate determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore FURTO | |
FRANCHIGIA ASSOLUTA (SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, ROTTURA LASTRE E RESPONSABILITÀ CIVILE | Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia determinata, che si applica una sola volta per danni derivanti da un’unica causa, qualunque sia la garanzia/condizione interessata. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
SETTORE INCENDIO | ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 1.verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2.causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli |
Amministratori. La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. | ||
FENOMENO ELETTRICO | La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1.uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2.bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. | |
GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime. | |
ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO | La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: 1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, compresi i tubi interrati, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 2. fuoriuscita di liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti facenti parte del contenuto e necessari alla produzione; 3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana; 5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; La Società indennizza altresì: 6. le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1, 3, 4 e 5. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. Tale estensione di garanzia deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita Fabbricato. | |
DISPERSIONE LIQUIDI | La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.. | |
RICORSO TERZI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. | |
RISCHIO LOCATIVO | La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio. | |
MERCI IN REFRIGERAZ. | La Società indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente Settore qualora operanti; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso; c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti |
artificiali, loro parti o cose trasportate. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. | ||
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito sopra il “Contenuto”, indennizza limitatamente alla voce “merci” l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza. | |
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. | |
COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. | |
AUTOCOMB. | La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle merci assicurate da autocombustione. Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano essenziali: a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia; b) che lo stoccaggio delle merci assicurate venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede. | |
DANNI INDIRETTI A DIARIA | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. | |
AUMENTO FENOMENO ELETTRICO | In aumento quanto previsto dalla garanzia “Fenomeno elettrico”, la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio: 1) l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3) le lavorazioni presso terzi; 4) la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi. 5) gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento; | |
TERREMOTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. | |
INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. | |
GUASTI MACCHINA | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine, esclusi veicoli ed i ciclomotori, anche se di proprietà di terzi, causati da: a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione; c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. |
Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura o dell’impianto; d) rovesciamento di liquidi in genere | ||
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
LAVORATORI STAGIONALI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
SETTORE ELETTRON. | CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZ. E SIMILI | A. La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. B. La Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. |
APPARECCHIAT. ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE | La garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. | |
SUPPORTI DATI, SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE | La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: - il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore; - la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati. | |
MAGGIORI COSTI | La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte e ferme restando le esclusioni del presente Settore, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario. | |
CONTENUTO SETTORE ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | L’assicurazione per la partita Contenuto del Settore Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. | |
SETTORE FURTO | COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, prodotte o riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. |
INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI | La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. | |
REINTEGRO AUTOMATICO | Si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. | |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività. |
VALORI IN CASSAFORTE | La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata. | |
DANNI INDIRETTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. | |
PORTAVALORI | A. Portavalori La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina o estorsione; commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. B. Spese sanitarie La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori. | |
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto”, indennizza limitatamente alla voce “merci” l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
LAVORATORI STAGIONALI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
SETTORE RESPONS. CIVILE | ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO TERZI | La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti: a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa |
DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI | L’assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. | |
RESPONSABIL. CIVILE POSTUMA (esclusi riparatori di veicoli e/o natanti) | L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l’attività assicurata, anche se non installati dall’Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori. | |
RESPONSABIL. CIVILE POSTUMA (per riparatori di veicoli e/o natanti) | La garanzia è operante per i danni subiti o causati dai veicoli a motore oggetto dell’intervento da parte dell’Assicurato in relazione all’attività descritta in Polizza, dovuti a fatto od omissione per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché detti danni si verifichino entro 12 mesi dall’intervento. | |
DANNI DA FURTO | L’assicurazione è operante per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. | |
PACCHETTO IMPRESE EDILI | (prestazione valida esclusivamente per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni). |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno La garanzia RCT comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno La garanzia RCT comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall’uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati. RC postuma L’assicurazione è prestata per le sole attività di cui all’art.1 del D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del predetto Decreto. La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti | ||
RIDUZIONE FRANCHIGIA R.C.O. | Con riferimento all’operatività della garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) limitatamente al punto b) - risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL, la percentuale di invalidità permanente è ridotta al 4% | |
LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO | (prestazione valida esclusivamente per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni). L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. | |
RESPONSAB. CIVILE DEI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste: a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro. | |
RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO | La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
LAVORATORI STAGIONALI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | PACCHETTO SICUREZZA | Sono coperte le spese sostenute: a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni b) per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta) Tali garanzie operano in materia di: • tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; • sicurezza alimentare; • tutela dell’ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale; • protezione dei dati personali, compresi i reclami all’autorità competente; in questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’assicurato, a secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza |
• responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti. Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del contraente. | ||
ELEVAZIONE TOLLERANZA DEL NUMERO DI ADDETTI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Settore, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
VERTENZE CON I CLIENTI | Sono coperte le spese sostenute dal contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Il recupero crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. In relazione al recupero dei crediti, ARAG promuove, se necessario, il procedimento di ingiunzione e/o esecutivo, purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente garanzia facoltativa opera per numero 2 (due) denunce avvenute in ciascun anno assicurativo e per le controversie che insorgono e debbono essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile. | |
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | FORMULA COMPLETA | Nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata esclusivamente motivata da provvedimenti imposti dall’Autorità come misure di contrasto ad un’emergenza sanitaria di carattere virale e/o batterica e/o parassitaria o ad un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, la Società riconoscerà all’Assicurato l’importo indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, con il limite di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; f) di smarrimento, di e da furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; |
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. | |
SETTORE ELETTRONICA | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento; f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; n) indiretti; o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino. La Società, inoltre, non indennizza: p) i conduttori esterni alle cose assicurate; q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; r) i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato. |
SETTORE FURTO | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; |
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; h) a furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa | |
SETTORE ROTTURA LASTRE | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. a. La generazione di energia nucleare; o a. b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: 1. a lastre e lucernari aventi valore artistico; 2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; 3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione; 4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende: - la sostituzione dei tubi; - i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti; - le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili. |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato; f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti; g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi; h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; i) provocati da acqua piovana; j) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; k) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; l) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da qualsiasi causa determinati; m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; n) derivanti dalla responsabilità civile professionale; Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: o) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; p) da detenzione o impiego di esplosivi; q) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto. r) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere s) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale; t) i derivanti da attività in genere effettuate sugli aeromobili e sui sistemi di navigazione aerea ULTERIORI ESCLUSIONI INERENTI L’ATTIVITÀ ASSICURATA Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: |
- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione relativamente alla committenza; - da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Danni a cose in consegna e custodia Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso o in locazione all’Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. Sono esclusi i mezzi aerei e quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti Sono esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci Rimane escluso il rischio della circolazione dei veicoli a motore di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 29. Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali Rimangono escluse le attività sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206. Servizi sanitari aziendali E’ esclusa la responsabilità civile personale dei medici. Danni a veicoli e/o natanti Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli e/o natanti stessi | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Le garanzie non sono valide: a) diritto di famiglia, successioni o donazioni; b) materia fiscale o amministrativa; c) fatti dolosi delle persone assicurate; d) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici; f) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; g) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, rapporti tra soci e/o amministratori di società; h) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili; i) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; j) fatti inerenti a fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; k) controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività; l) compravendita e permuta di immobili; m) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; n) affitto d’azienda; o) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; p) vertenze con la Società; q) adesione ad azioni di classe (class action) |
SETTORE ASSISTENZA | Tutte le prestazioni del presente Settore non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di |
vandalismo; c) dolo dell’Assicurato. | |
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a un sinistro: a. causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione; b. derivante da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a: I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare. III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; c. causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d. causato con dolo o colpa grave dell’assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata; e. causato da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono inoltre esclusi sinistri conseguenti a: f. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S); g. epidemie da Sars-Cov-2; h. inosservanze, violazioni, parziali o totali, di normative di carattere igienico – sanitarie – di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). La garanzia non è operante inoltre: i. nel caso di interruzione parziale dipendente dall’emergenza sanitaria o ambientale previste dal presente Settore. La garanzia del presente Settore non comprende altresì i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: - la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; - l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. |
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto
Ci sono limiti di copertura?
dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Limite massimo di indennizzo RC
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori all’importo indicato nelle condizioni di assicurazione del Settore RC.
Limitatamente alla garanzia “Vertenze con i clienti” del Settore Tutela Legale, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile).
Rivalsa
La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti i Settori incendio e Rottura Lastre non causati con dolo e per i quali l’Assicurato non abbia esercitato a sua volta l’azione verso il responsabile del sinistro.
Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti in Polizza per i vari Settori.
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni da perdite indirette (art. 11 lett. k) | 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 11 lett. m) | 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Mancato godimento dei locali (art. 11 lett. n) | a primo rischio assoluto euro 30.000,00 per sinistro | |||
Danni derivanti dalla perdita delle pigioni (art. 11 lett. o) | a primo rischio assoluto euro 15.000,00 per sinistro | |||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. p) | a primo rischio assoluto 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro | |||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. q) | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Spese per procedura di ammortamento (art. 11 lett. r) | a primo rischio assoluto euro 5.000,00 per sinistro | |||
Spese di urbanizzazione (art. 11 lett. s) | a primo rischio assoluto 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative | ||||
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art.13) | 10% con il minimo di euro 300,00 | |||
"B" - Fenomeno elettrico (art. 14) | euro 500,00 | a primo rischio assoluto euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"C" - Eventi atmosferici (art. 15) | 10% con il minimo di euro 400,00 | |||
"D" - Grandine e sovraccarico neve (art. 16) | danni da grandine | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
danni da sovraccarico neve e da bagnamento | euro 500,00 | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
"E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 17) | Per le ipotesi richiamate dal punto da 1 a 5 | Euro 150,00 | ||
Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 17 punto 6) | euro 150,00 | euro 7.500,00 | ||
Limitatamente ai tubi interrati | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo complessivo sia per il danno diretto da tubi interrati che per le spese di ricerca e/o riparazione del guasto | ||
“F” - Dispersione liquidi (art. 18) | 15% | a primo rischio assoluto euro 5.000,00 per sinistro | ||
Garanzie facoltative con partita separata | ||||
Ricorso terzi (art. 19) | Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività | euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Cose trasportate (art. 24) | euro 200,00 | |||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 26) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Fenomeno elettrico (art. 27) | 15% | A primo rischio assoluto | ||
Maggiori costi (art. 28) | 2 giorni | a primo rischio assoluto 90 giorni | ||
Terremoto (art. 29) | euro 15.000,00 | 30% della somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche per sinistro | ||
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 30) | inondazione e alluvione | euro 10.000.00 | 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche per sinistro | |
allagamento | euro 2.500,00 | |||
Guasti macchina (art. 31) | 15% con il minimo di euro 500,00 | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del Perito (art. 32 lett. D) | 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 32 lett. E) | 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 32 lett. G) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Preziosi (art. 32 lett. H) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 32 lett. I) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Valori (art. 32 lett. L) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B – ELETTRONICA
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 37) | € 200,00 |
Garanzie facoltative | ||||
"G" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 39) | conduttori esterni collegati alle cose assicurate | 20% con il minimo di euro 150,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili | 20% con il minimo di euro 150,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"H" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 40) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 41) | 15% con il minimo di euro 300,00 | a primo rischio assoluto euro 3.000,00 per singolo supporto | ||
Maggiori costi (art. 42) | 3 gg | a primo rischio assoluto 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del perito (art. 43 lett. B) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Coesistenza di scoperti (art. 43 lett. C) | massimo 30% | |||
Danni da furto (art. 43 lett. E) (mezzi di protezione e chiusura inferiori e/o caratteristiche del fabbricato non conformi) | 20% | |||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – FURTO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Rapina (art. 46 lett. d) | 20% | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Guasti cagionati dai ladri (art. 46 lett. f) | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Valori trasportati (art. 46 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte (art. 46 lett. h) | - 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 - Limitatamente alle Stazioni di servizio, con riferimento al denaro contenuto negli accettatori self service: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato (art. 46 lett. i) | per indumenti, effetti personali e preziosi | 10% della somma assicurata con massimo di euro 1.500,00 | ||
denaro | 10% della somma assicurata con massimo di euro 250,00 | |||
Mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art. 46 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spesa per la procedura di ammortamento (art. 46 lett. k) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la sostituzione delle serrature e spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali (art. 46 lett. l) | euro 1.500,00 per sinistro |
Garanzie facoltative | ||||
"I" - Cose trasportate (art. 48) | 20% (elevato a 30% per impianto di allarme non regolarmente attivato) con il minimo di euro 250,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"M" - Infedeltà dei dipendenti (art. 49) | 10% con il minimo di euro 500,00 | |||
"O" - Maggiori costi (art. 51) | 2 giorni | 10% dell'indennizzo con il massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo | ||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Valori in cassaforte (art. 53) | 20% | |||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 54) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Portavalori - Spese sanitarie (art. 55 lett. B) | euro 1.00,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art. 57 lett. A) | 15% | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | ||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 57 lett. B) | 20% della somma assicurata | |||
Onorari e spese del perito (art. 57 lett. C) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Depositi separati (art. 57 lett. D) | 40% della somma assicurata | |||
Merci di categorie diverse (art. 57 lett. E) | 15% della somma assicurata | |||
Preziosi (art. 57 lett. F) | Preziosi inerenti l'attività assicurata | 10% della somma assicurata | ||
Preziosi facente parte del Contenuto e non oggetto di produzione e/o vendita e non ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | |||
Preziosi ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 57 lett. G) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Furto dei veicoli durante l'orario di apertura (art. 57 lett. H) | 20% | |||
Difese esterne (art. 57 lett. I) (mezzi di protezione e chiusura inferiori e/o caratteristiche del fabbricato non conformi) | 20% | |||
Scoperto (solo per i rischi di cui alla categoria Furto "A") (art. 57 lett. L) | 10% con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Difese esterne (art. 58 lett. A) | 20% | |||
Impianto di allarme antifurto (art. 58 lett.B) | 10% | |||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – ROTTURA LASTRE
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Insegne luminose e non (art. 66 lett.C) limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda | euro 200,00 | ||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata (art. 79 lett. a) | danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture | euro 150,00 | ||
danni da spargimento di acqua non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture | euro 250,00 | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 79 lett. c) | euro 150,00 | |||
Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari (art. 79 lett. d) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 5% massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Responsabilità personale dei dipendenti (art. 79 lett. e) | per i danni a terzi | massimale R.C.T. | ||
per i danni subiti da altri dipendenti | massimale R.C.O. | |||
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 79 lett. i) | euro 500,00 | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a cose in consegna e custodia (art. 79 lett. j) | 10% con il minimo di euro 250,00 | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Servizi di vigilanza aziendale (art. 79 lett. m) | Limitatamente ai danni cagionati dai cani: euro 250,00 | |||
Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o zone adibite a parcheggio (art. 79 lett. q) | euro 250,00 | |||
Danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo (art. 79 lett. z) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 25.000,00 | euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Errato trattamento dati personali (art. 79 lett. zz) | 10% con il minimo di euro 750,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
euro 250,00 | euro 25.000,00 per sinistro |
Danni a veicoli e/o natanti (art. 79 lett. bb) | limitatamente ai veicoli sotto rifornimento di carburanti e/o cambio dell’olio con riferimento ai danni che si verifichino entro le 36 ore successive a tali operazioni e in conseguenza di queste ultime | euro 500,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Danni a cose trattate (art. 79 lett. cc) | lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti | 20% con il minimo di euro 150,00 | ||
negozi di lavanderia, stireria, tintoria (escluse pellicce) | euro 150,00 | euro 1.000,00 per il singolo indumento con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a cose limitatamente alle imprese edili (art. 82) | euro 500,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
"Q" - Attività svolta presso terzi (art. 84) | danni “a cose” | euro 250,00 | 10% del massimale con il massimo di euro 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
“R” -Danni a condutture ed impianti sotterranei (art. 85) | 10% con il minimo di euro 250,00 | 5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
“S” – Responsabilità civile postuma (esclusi riparatori di veicoli e/o natanti) – (art. 86) | danni a cose | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
“S1” – “Retroattività della garanzia facoltativa “S” (art. 87) | danni a persone | 30% del massimale R.C.T. con il massimo di euro 300.000,00 per sinistro e periodo di retroattività | ||
danni a cose | 10% con il minimo di euro 500,00 | euro 75.000,00 per sinistro e periodo di retroattività | ||
"T" - Responsabilità civile postuma (per riparatori di veicoli e/o natanti) (art. 88) | danni da incendio | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
danni a cose | 10% con il minimo di euro 250,00 | 5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
"U" - Danni da furto (art. 93) | 10% con il minimo di euro 250,00 | 5% del massimale con il massimo di euro 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
“Y” – Pacchetto imprese edili | danni da cedimento e/o franamento del terreno (art. 90 lett. a) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 | euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
danni a fabbricati da vibrazioni del terreno (art. 90 lett. b) | 20% con il minimo di euro 3.000,00 | euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
RC postuma (art. 90 lett. c) limitatamente ai danni a cose | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“W” – Riduzione franchigia R.C.O. (art. 91) | 3% per singolo lavoratore infortunato | |||
“W1” – Franchigia fissa R.C.O. (art. 92) | limitatamente ai danni non | euro 2.000,00 per ogni danneggiato |
rientranti nella disciplina INAIL | ||||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) (art. 94 lett. b) | limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL (non applicabile in caso di morte a seguito di infortunio ) | 5% per singolo lavoratore infortunato | ||
Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato (art. 95) | limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna | euro 150,00 | ||
Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | Euro 500,00 | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Limite massimo di indennizzo (art. 98) In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00. | ||||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE F - TUTELA LEGALE
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Operazioni di esecuzione forzata (art. 105) | fino a due casi per sinistro | |||
Arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero (art. 106, punto 7) | spese per l'assistenza di un interprete | massimo di 10 ore lavorative | ||
spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento | euro 1.000,00 | |||
anticipo della cauzione | euro 10.000,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
Vertenze con i clienti (art. 111) | due denunce per anno assicurativo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE G - ASSISTENZA
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 119 punto 1) | euro 250,00 per sinistro | ||
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 119 punto 2) | euro 250,00 per sinistro | ||
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 119 punto 3) | euro 250,00 per sinistro | ||
Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 119 punto 4) | euro 250,00 per sinistro | ||
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 119 punto 5) | euro 250,00 per sinistro |
Invio di un sorvegliante (art. 119 punto 6) | euro 250,00 per sinistro | ||
Rientro anticipato (art. 119 punto 7) | euro 250,00 per sinistro | ||
Delimitazioni delle garanzie prestate (art. 120) ogni prestazione è fornita fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo per ogni anno assicurativo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE H – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rimborso delle spese fermi i sotto-limiti di seguito previsti (art. 127) | 10% con il minimo di euro 150,00 | somma indicata in Polizza per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di DPI (art. 124 lett. c richiamato dall’art. 127) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici DPI (art. 124 lett. d richiamato dall’art. 127) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza (art. 124 lett. e richiamato dall’art. 127) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di segnaletica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 124 lett. f e richiamato dall’art. 127) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Formula completa – Diaria da interruzione di attività (art. 125) | 5 giorni | 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (Europ Assistance VAI S.p.A.) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri del settore tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) autorizzata ai termini di legge. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio, Elettronica, Furto, Rottura Lastre e Responsabilità Civile, la Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - danni agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata. |
Anticipo sull’indennizzo Limitatamente alla garanzia Incendio, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere dopo 90 giornidalladata di denunciadelsinistro, semprechésianopassati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del contraente o dell’assicurato degli obblighi a cui deve ottemperare in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente alle garanzie “Terremoto” ed “Inondazioni, alluvioni e allagamenti” del Settore Incendio In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente al Settore H – Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, la Società, in caso di inoperatività (come definita dalle condizioni di assicurazione), si impegna entro 60 giorni dalla data del provvedimento dell’Autorità, al rimborso del premio imponibile annuo, corrisposto dal Contraente per la garanzia di cui al SETTORE H. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto è destinato alle micro e piccole imprese artigiane, edili, di trasformazione e di servizi.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su www.ivass.it |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PAGINA NON UTILIZZABILE
LAVORO
DINAMICA PLUS IMPRESA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
CGA
.
Mod. 250264 - Ed. 07/2022
Torna all’inizio
PREMESSA 6
GLOSSARIO 7
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 15
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE 15
ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 75) 15
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE 15
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 16
ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO 16
ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 16
ART. 7 RINNOVO TACITO DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE 16
ART. 8 ONERI FISCALI 16
ART. 9 FORO COMPETENTE 16
ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 16
SETTORE A – INCENDIO 17
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 17
ART. 11 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 17
ART. 12 ESCLUSIONI 18
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 18
GARANZIE FACOLTATIVE 18
ART. 13 GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI 18
ART. 14 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO 19
ART. 15 GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI 19
ART. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE 20
ART. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE
DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, ROTTURA DI TUBI
INTERRATI E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO 20
ART. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI 21
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA 22
ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI 22
ART. 20 GARANZIA FACOLTATIVA - RISCHIO LOCATIVO 22
ART. 21 GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI IN REFRIGERAZIONE 22
ART. 22 GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE 23
ART. 23 GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (in aumento) 23
ART. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE 23
ART. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - AUTOCOMBUSTIONE 23
ART. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria) 24
ART. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO (in aumento) 24
ART. 28 GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI 24
ART. 29 GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO 25
ART. 30 GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO 26
ART. 31 GARANZIA FACOLTATIVA - GUASTI MACCHINA 26
BONUS CLIENTI GROUPAMA 27
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 27
ART. 32 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 27
ART. 33 CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) 29
ART. 34 MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) 29
ART. 35 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 29
ART. 36 ESTENSIONE TERRITORIALE 30
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 30
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO 30
SETTORE B - ELETTRONICA 32
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 32
ART. 37 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 32
ART. 38 ESCLUSIONI 32
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 33
GARANZIE FACOLTATIVE 33
ART. 39 GARANZIA FACOLTATIVA “G” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO,
PAVIMENTAZIONI E SIMILI 33
ART. 40 GARANZIA FACOLTATIVA “H” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE 33
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA 33
ART. 41 GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO
E PROGRAMMI DI UTENTE 33
ART. 42 GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI 34
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 35
ART. 43 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 35
ART. 44 CONTENUTO SETTORE B – ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) 36
ART. 45 ESTENSIONE TERRITORIALE 36
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 36
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B – ELETTRONICA 36
SETTORE C - FURTO 38
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 38
ART. 46 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 38
ART. 47 ESCLUSIONI 39
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 40
GARANZIE FACOLTATIVE 40
ART. 48 GARANZIA FACOLTATIVA “I” - COSE TRASPORTATE 40
ART. 49 GARANZIA FACOLTATIVA “M” - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI 40
ART. 50 GARANZIA FACOLTATIVA “N” - REINTEGRO AUTOMATICO 41
ART. 51 GARANZIA FACOLTATIVA “O” - MAGGIORI COSTI 41
ART. 52 GARANZIA FACOLTATIVA “P” - GARANZIA LIMITATA 41
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA 42
ART. 53 GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE 42
ART. 54 GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria) 42
ART. 55 GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI 42
ART. 56 GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE 43
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 43
ART. 57 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 43
ART. 58 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 45
ART. 59 ESTENSIONE TERRITORIALE 46
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 46
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE C - FURTO 46
SETTORE D – ROTTURA LASTRE 48
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 48
ART. 60 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 48
ART. 61 ESCLUSIONI 48
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 49
ART. 62 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 49
ART. 63 ESTENSIONE TERRITORIALE 49
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 50
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE D – ROTTURA LASTRE 50
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO,
D – ROTTURA LASTRE, H – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE 51
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 51
ART. 64 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 51
ART. 65 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 51
ART. 66 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 51
ART. 67 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 52
ART. 68 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 52
ART. 69 MANDATO DEI PERITI 52
ART. 70 OPERAZIONI PERITALI 53
ART. 71 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 53
ART. 72 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO e/o ROTTURA LASTRE 55
ART. 73 RECUPERO DELLE COSE RUBATE 55
ART. 74 ASSICURAZIONE PARZIALE 55
ART. 75 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 2) 56
ART. 76 LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI 56
ART. 77 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 56
ART. 78 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 56
SETTORE E – RESPONSABILITÀ CIVILE 57
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 57
ART. 79 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - R.C.T. 57
ART. 80 QUALIFICA DI “TERZI” 61
ART. 81 ESCLUSIONI 62
ART. 82 FRANCHIGIA FISSA PER DANNI A COSE OBBLIGATORIA LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE EDILI 63 ART. 83 PLURALITÀ DI ASSICURATI 63
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 63
GARANZIE FACOLTATIVE 63
ART. 84 GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI 63
ART. 85 GARANZIA FACOLTATIVA “R” - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI 64
ART. 86 GARANZIA FACOLTATIVA “S” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA
(esclusi riparatori di veicoli e/o natanti) 64
ART. 87 GARANZIA FACOLTATIVA “S1” – RETROATTIVITA’ DELLA GARANZIA
FACOLTATIVA “S” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 64
ART. 88 GARANZIA FACOLTATIVA “T” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA
(per riparatori di veicoli a motore e/o natanti) 65
ART. 89 GARANZIA FACOLTATIVA “U” - DANNI DA FURTO 65
ART. 90 GARANZIA FACOLTATIVA “Y” - PACCHETTO IMPRESE EDILI 65
ART. 91 GARANZIA FACOLTATIVA “W” - RIDUZIONE FRANCHIGIA R.C.O. 66
ART. 92 GARANZIA FACOLTATIVA “W1” – FRANCHIGIA FISSA R.C.O. 66
ART. 93 GARANZIA FACOLTATIVA “Z” - LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO 66
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA 67
ART. 94 GARANZIA FACOLTATIVA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 67
ART. 95 GARANZIA FACOLTATIVA – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 68
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 69
ART. 96 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 69
ART. 97 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 69
ART. 98 PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 69
ART. 99 ESTENSIONE TERRITORIALE 69
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 70
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE 70
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, C- FURTO,
E – RESPONSABILITÀ CIVILE, F – TUTELA LEGALE 73
ART. 100 DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti) 73
ART. 101 GARANZIA FACOLTATIVA “V1” – ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI 73
ART. 102 GARANZIA FACOLTATIVA “V2” - LAVORATORI STAGIONALI 73
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C- FURTO,
D – ROTTURA LASTRE, E – RESPONSABILITÀ CIVILE 74
ART. 103 FRANCHIGIA ASSOLUTA 74
SETTORE F - TUTELA LEGALE 75
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 75
ART. 104 PREMESSA 75
ART. 105 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 75
ART. 106 AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI 75
ART. 107 ESCLUSIONI 78
ART. 108 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 78
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 78
GARANZIE FACOLTATIVE 78
ART. 109 GARANZIA FACOLTATIVA “1” - PACCHETTO SICUREZZA 78
ART. 110 GARANZIA FACOLTATIVA “2” – ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI 79
ART. 111 GARANZIA FACOLTATIVA “3” – VERTENZE CON I CLIENTI 79
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 79
ART. 112 INSORGENZA DEL SINISTRO 79
ART. 113 DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA 80
ART. 114 GESTIONE DEL SINISTRO 80
ART. 115 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE 81
ART. 116 PAGAMENTO DELLE SPESE 81
ART. 117 RECUPERO DI SOMME 81
ART. 118 ESTENSIONE TERRITORIALE 81
LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE 81
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - TUTELA LEGALE 82
SETTORE G - ASSISTENZA 83
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 83
ART. 119 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 83
ART. 120 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE 86
ART. 121 ESCLUSIONI 86
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 87
ART. 122 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 87
ART. 123 ESTENSIONE TERRITORIALE 87
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 87
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE G - ASSISTENZA 87
SETTORE H – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE 88
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 88
ART. 124 FORMULA DI COPERTURA - BASE 88
ART. 125 FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA 88
ART. 126 ESCLUSIONI 89
ART. 127 LIMITI DI INDENNIZZO 89
ART. 128 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE 90
ART. 129 CONDIZIONI DI INOPERATIVITÀ– RECESSO DALLA GARANZIA - RIMBORSO DEL PREMIO 90
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 90
ART. 130 NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO 90
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 90
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE H – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE 90
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 92
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 250266 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250264 Ed. 03/2021).
GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
ADDETTI
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi, ad esempio, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, più generalmente i lavoratori a tempo determinato), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, lavoratori occasionali e stagionali nel rispetto delle norme di legge e limitatamente alle attività dalle stesse previste.
ADDETTI (valida esclusivamente per il settore Tutela Legale)
Per le:
- società di persone: i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, tutti gli altri collaboratori dell’Azienda assicurata – Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro e i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività;
- società di capitale: gli amministratori, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda assicurata – Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire i caso di sinistro;
- ditte individuali e imprese familiari: il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda assicurata
– Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
L’impresa, sotto forma individuale o societaria, a cui l’Assicurato cede l’esecuzione di una parte dell’attività assicurata in misura non superiore al 50% del fatturato annuo.
Per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione) ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni, non è consentita la cessione dei lavori in appalto o subappalto (salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa “Z” di cui all’art. 93 qualora operante).
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.
ATTIVITÀ ASSICURATA
L’attività di un unico imprenditore indicata in Polizza (mod. 250266), secondo i criteri che la tecnica consiglia e suggerisce di adottare riguardo ai processi di lavorazione ed al trattamento delle materie.
AUTOCOMBUSTIONE
Combustione spontanea senza fiamma.
AZIENDA
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 250266), anche non comunicanti, nell’ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l’attività assicurata. Fanno parte dell’azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di produzione o vendita.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda indicata in Polizza (mod. 250266); l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche:
i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita.
N.B. Limitatamente alle garanzie del Settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del Settore B - Elettronica a VALORE INTERO, nella partita “Contenuto” non dovranno essere considerate le apparecchiature elettroniche. Qualora le garanzie del Settore B - Elettronica siano prestate a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, nella partita “Contenuto” del Settore A - Incendio dovranno essere comprese le apparecchiature elettroniche per l’eccedenza, ed in aggiunta, al valore assicurato al Settore B - Elettronica.
Cassaforte:
Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
• Pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
• movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
• peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
Cose particolari:
• archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
• modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplodenti:
si considerano “esplodenti” sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
• a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del
R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili:
si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idro-alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977
- allegato V.
È tollerata l’esistenza di “infiammabili” ed o “merci speciali” (vedere definizione), complessivamente per non oltre 200 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Qualora l’attività esercitata preveda l’impiego di “infiammabili”, tale circostanza deve risultare espressamente dalla descrizione dell’attività indicata in Polizza (mod. 250266) ed in questo caso
l’esistenza e/o l’impiego di “infiammabili”, a qualsiasi uso destinati, è tollerato sino ad un quantitativo di 1000 Kg e senza alcun limite per quelli contenuti in serbatoi completamente interrati.
Macchinario, attrezzatura e arredamento:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, esclusi i veicoli a motore iscritti al P.R.A. funzionalmente connessi all’attività dell’azienda; impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, serbatoi metallici e tubazioni anche all’aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobilio, arredamento e quant’altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte) posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico.
Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assicurato locatario ad uso esclusivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Macchine mordenti nell’industria del legno:
macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate “macchine mordenti” quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW. L’impiego di dette “macchine mordenti” è consentito purché oltre la metà delle stesse sia collegata ad impianto di aspirazione, o altrimenti il loro numero non sia superiore a tre.
Merci:
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, natanti, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la produzione e/o la riparazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali”.
Limitatamente alle sole stazioni di servizio, gli “infiammabili” contenuti nei serbatoi completamente interrati vengono considerati merci.
Merci speciali:
si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esistenza di “merci speciali” ed o “infiammabili” (vedere definizione), complessivamente per non oltre 200 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Preziosi:
gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Supporti di dati:
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Valori:
denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
CONTRAENTE
Il soggetto che sottoscrive l’assicurazione e paga il premio.
COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE
Si considerano “dipendenze”:
- i locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata,
- le aree recintate risultanti di proprietà dell’azienda assicurata o concesse in uso con regolare contratto alla stessa,
ubicate al di fuori dell’azienda non oltre 200 metri (in linea d’aria), dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita.
DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l’attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:
I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero
II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l’eventuale abitazione dell’Assicurato e/o del custode, parchi e alberi d’alto fusto e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda.
Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di “contenuto”.
a) Caratteristiche costruttive
Le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che i fabbricati
assicurati o contenenti i beni assicurati risultino costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne in materiali incombustibili e sono ascrivibili alla classe indicata in Polizza (mod. 250266) in funzione delle caratteristiche costruttive delle strutture portanti del tetto e degli eventuali solai.
A tale effetto si considerano di:
CLASSE 1 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali incombustibili, nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura in legno;
CLASSE 2 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali incombustibili ed eventuali solai in materiali combustibili;
CLASSE 3 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali combustibili ed eventuali solai in materiali incombustibili;
CLASSE 4 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali combustibili.
b) Tolleranze ammesse
Agli effetti di quanto sopra esposto ed ai fini della corretta determinazione dei materiali impiegati nelle costruzioni è consentito non considerare:
1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un quinto dell’area coperta del fabbricato stesso;
2) i materiali impiegati nelle pareti esterne, nella copertura e nei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
3) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle pareti esterne e nella copertura quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura;
4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
6) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera un quarto della superficie del piano in cui si trovano; in caso contrario sono parificati ai solai;
7) i materiali impiegati nelle coibentazioni;
8) le finestrature e/o aperture non protette la cui superficie non superi un decimo della superficie totale del muro “incombustibile” descritto al punto 2) che precede.
L’assenza delle pareti esterne e dei solai consente di equiparare il fabbricato a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.
c) Modifiche costruttive
È riconosciuta all’Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l’azienda, nonché l’eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l’intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo “contenuto”, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell’Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio.
d) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO
A modifica di quanto indicato al punto a) che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:
1) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
ovvero
2) in lamiera.
FRANCHIGIA
a) L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell’indennizzo.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto- estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IN VIAGGIO
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o dalla sede dell’Assicurato.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati, purché nell’ambito dell’azienda indicata in Polizza (mod. 250266), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
LAVORO A PROGETTO
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MACCHINE
Apparecchiature ed impianti elettrici e/o meccanici, comprese le relative componenti elettroniche, strumentali all’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza (mod. 250266) o al servizio del fabbricato, esclusi veicoli e ciclomotori, collaudati e pronti all’uso cui sono destinati.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PRESTAZIONI
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l’Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOFTWARE IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere.
Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
UNICO SINISTRO
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
LIMITATAMENTE AL SETTORE H - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE EPIDEMIA
Manifestazione improvvisa di una malattia infettiva che si diffonde rapidamente tra gli individui di una stessa area.
PANDEMIA
Epidemia a larghissima estensione, senza limiti di regione o di continente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che |
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto |
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 |
del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di |
ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società |
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI (VEDERE ANCHE ART. 75)
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Salvo quanto previsto dagli artt. 25 e 112, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
- l’ SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 C.C.
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere
pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 - RINNOVO TACITO DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
SETTORE A – INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 250266), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:
k) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 12 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 77. Questa garanzia:
- è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- non opera con riferimento alla “Garanzia facoltativa - Terremoto” e alla “Garanzia facoltativa - Inondazione, alluvione e allagamento”.
l) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
m)le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
n) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 30.000,00 per sinistro;
o) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 15.000,00 per sinistro;
p) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il rimborso del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro;
q) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
r) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”
con il limite di euro 5.000,00 per sinistro;
s) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
t) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 12 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare;
o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di e da furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui all’art. 26 o all’art. 28, qualora operante.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 13 - GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società, a parziale deroga degli artt. 11 lett. c) e 12 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati, anche da ordigni esplosivi, alle cose assicurate:
1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 300,00.
ART. 14 - GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
A parziale deroga dell’art. 12 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00
ART. 15 - GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non
indennizza i danni:
a) causati da:
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra:
b) subiti da:
• piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
• cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
• capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 400,00.
ART. 16 - GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
1. La Società, a parziale deroga dell’art. 15 - Eventi atmosferici, punto b), indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente
ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
e) all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
f) da valanghe e slavine;
g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
ART. 17 - GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, ROTTURA DI TUBI INTERRATI E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, compresi i tubi interrati, igienici,
tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. fuoriuscita di liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti facenti parte del contenuto e necessari alla produzione;
3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo.
La Società indennizza altresì:
6. le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1, 3, 4 e 5. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. Tale estensione di garanzia deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita Fabbricato.
Con riferimento all’ipotesi descritta dal punto 6, la Società indennizza le spese di ricerca e/o riparazione del guasto, anche in assenza di un danno diretto indennizzabile a termini di polizza dovuto a rottura di un tubo interrato.
La Società non indennizza:
A. i danni causati da umidità e stillicidio;
B. relativamente al solo punto 5. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
C. i danni da rottura di impianti di irrigazione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell’art. 79 o dell’art. 95 del settore E - Responsabilità Civile).
Limitatamente al solo punto 6. la garanzia è prestata con il limite di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, con esclusione del punto 1 limitatamente ai tubi interrati.
Con riferimento al punto 1 e limitatamente ai tubi interrati la garanzia opera con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il limite suindicato vale complessivamente sia per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate sia per le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione
ART. 18 - GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicato il relativo massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 11 da lettera a) a lettera j).
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, l’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività, la garanzia è prestata con il limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA – RISCHIO LOCATIVO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 74 - Assicurazione parziale.
ART. 21 - GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI IN REFRIGERAZIONE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 12 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente settore qualora operanti;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto conoscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
ART. 22 - GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il Contenuto - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 250266).
ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 11 lettera q))
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società risponde delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
c) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchio;
d) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante; e) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
f) a veicoli.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA - AUTOCOMBUSTIONE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle merci assicurate da autocombustione. Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano essenziali:
a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
b) che lo stoccaggio delle merci assicurate venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 12 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 11, da lettera a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 250266), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 11 lettera k). Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 14)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 12 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 11, da lettera a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 11 lettera k). Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266).
A parziale deroga dell’art. 11 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 15.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266).
A parziale deroga dell’art. 12 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 12, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a cose mobili all’aperto;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme assicurate sopra Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA - GUASTI MACCHINA
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine, esclusi veicoli ed i ciclomotori, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura o dell’impianto;
d) rovesciamento di liquidi in genere.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 500,00.
BONUS CLIENTI GROUPAMA
(valido con riferimento alle Garanzie Facoltative del presente Settore qualora richiamate in Polizza)
Per i Clienti, assicurati con il presente prodotto, che siano indenni da sinistri per i primi 3 anni di contratto, il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del SETTORE A – Incendio, sarà liquidato senza applicazione della Franchigie eventualmente previste.
Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l’applicazione dello scoperto, il minimo dovrà intendersi quale franchigia e quindi non applicabile.
Alla prima denuncia successiva, le stesse si intenderanno ripristinate.
Per i Clienti, assicurati con il presente prodotto e che abbiano attivato l’opzione Franchigia Assoluta di cui all’art. 103, che siano indenni da sinistri per i primi 3 anni di contratto, il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del SETTORE A – Incendio, sarà liquidato con applicazione di una franchigia ridotta ad euro 500,00 rispetto a quella prevista dall’opzione.
Alla prima denuncia successiva, la franchigia prevista dall’opzione Franchigia Assoluta si intenderà ripristinata.
Il presente Bonus non si applica alle seguenti garanzie facoltative:
- ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO;
- ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 32 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 66. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
D) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di
competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 68 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 77.
E) Onorari di riprogettazione del fabbricato
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 77.
F) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento
Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all’art. 11 ed alla Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art. 13, qualora operante, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. La presente garanzia si intende operante, limitatamente alle Stazioni di servizio e agli Autolavaggi, anche se l’area di pertinenza dell’azienda non risulti recintata.
G) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il Contenuto.
H) Preziosi
La garanzia è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l’attività assicurata ne preveda la produzione e la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i “preziosi” ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il Contenuto.
I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arreda- mento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.
L) Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00.
M) Coesistenza di attività diverse
Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266).
Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.
N) Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente SETTORE, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
O) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopodiché l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
P) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente SETTORE, l’assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita Contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Q) Universalità
La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.
R) Molini da cereali
Agli effetti della incombustibilità:
1. del macchinario è tollerata la presenza di parti combustibili nei “plansichters”, semolatrici, filtri, fariniere, cassoni da grano e nel macchinario del reparto pulitura;
2. degli organi di trasporto è tollerata la combustibilità dei nastri trasportatori, dei copricoclee e degli organi di trasporto del reparto pulitura.
S) Vetrerie
È ammessa la fabbricazione di materiali refrattari esclusivamente ad uso proprio dello stabilimento assicurato.
ART. 33 - CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia barrata la relativa casella.
L’assicurazione per la partita Contenuto escluse le “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 34 - MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia barrata la relativa casella.
L’assicurazione per la partita Merci in refrigerazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 35 - CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) siano barrate le relative caselle.
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:
D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza;
D03: esistenza di fabbricati adibiti all’attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 mt.
ART. 36 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
Incendio | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni da perdite indirette (art. 11 lett. k) | 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 11 lett. m) | 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Mancato godimento dei locali (art. 11 lett. n) | a primo rischio assoluto euro 30.000,00 per sinistro | |||
Danni derivanti dalla perdita delle pigioni (art. 11 lett. o) | a primo rischio assoluto euro 15.000,00 per sinistro | |||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 11 lett. p) | a primo rischio assoluto 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro | |||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 11 lett. q) | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Spese per procedura di ammortamento (art. 11 lett. r) | a primo rischio assoluto euro 5.000,00 per sinistro | |||
Spese di urbanizzazione (art. 11 lett. s) | a primo rischio assoluto 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative | ||||
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art.13) | 10% con il minimo di euro 300,00 | |||
"B" - Fenomeno elettrico (art. 14) | euro 500,00 | a primo rischio assoluto euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"C" - Eventi atmosferici (art. 15) | 10% con il minimo di euro 400,00 | |||
“D” - Grandine e sovraccarico neve (art. 16) | danni da grandine | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
danni da sovraccarico neve e da bagnamento | euro 500,00 | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
“E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 17) | Per le ipotesi richiamate dal punto da 1 a 5 | Euro 150,00 | ||
Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 17 punto 6) | euro 150,00 | euro 7.500,00 | ||
Limitatamente ai tubi interrati | euro 150,00 | euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo complessivo sia per il danno diretto da tubi interrati che per le spese di ricerca e/o riparazione del guasto | ||
“F” - Dispersione liquidi (art. 18) | 15% | a primo rischio assoluto euro 5.000,00 per sinistro | ||
Garanzie facoltative con partita separata | ||||
Ricorso terzi (art. 19) | Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività | euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Cose trasportate (art. 24) | euro 200,00 | |||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 26) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Fenomeno elettrico (art. 27) | 15% | A primo rischio assoluto | ||
Maggiori costi (art. 28) | 2 giorni | a primo rischio assoluto 90 giorni | ||
Terremoto (art. 29) | euro 15.000,00 | 30% della somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche per sinistro | ||
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 30) | inondazione e alluvione | euro 10.000.00 | 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche per sinistro | |
allagamento | euro 2.500,00 | |||
Guasti macchina (art. 31) | 15% con il minimo di euro 500,00 | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del Perito (art. 32 lett. D) | 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 32 lett. E) | 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 32 lett. G) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Preziosi (art. 32 lett. H) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 32 lett. I) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Valori (art. 32 lett. L) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
SETTORE B - ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 37 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
ART. 38 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare;
o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza (mod. 250266) e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
m)verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
n) indiretti;
o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore:
- I danni di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche
durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- I danni derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.
Restano comunque garantiti i costi previsti dall’art. 41 – Garanzia facoltativa - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE, qualora resa operante.
La Società, inoltre, non indennizza:
p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
r) i software in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 39 - GARANZIA FACOLTATIVA “G” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
a) A parziale deroga dell’art. 38 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell’art. 77. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie, non attraversate da corrente, dei conduttori assicurati.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.
b) A parziale deroga dell’art. 38 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A) che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.
ART. 40 - GARANZIA FACOLTATIVA “H” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
A parziale deroga dell’art. 38 lettera j) la garanzia vene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 41 - GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa
somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 38 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale
contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente SETTORE, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 38. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all’art. 37.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
L’Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto dell’acquisto dei programmi, l’impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
A parziale deroga dell’art. 66, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 300,00.
ART. 42 - GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 38 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente SETTORE, ferme restando le altre esclusioni di cui all’art. 38, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti; g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
A parziale deroga dell’art. 66, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 43 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 68 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 77.
C) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.
D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
A parziale deroga dell’art. 71, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
E) Danni da furto
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia
difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro
antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni
manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto dal punto d) della relativa definizione, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
F) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 44 - CONTENUTO SETTORE B – ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 250266) la relativa specifica in corrispondenza della partita.
CONTENUTO
L’assicurazione per la partita Contenuto del SETTORE B – Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 45 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
Elettronica | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B – ELETTRONICA
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 37) | euro 200,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
"G" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 39) | conduttori esterni collegati alle cose assicurate | 20% con il minimo di euro 150,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili | 20% con il minimo di euro 150,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
"H" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 40) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Garanzie facoltative a partita separata | |||
Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 41) | 15% con il minimo di euro 300,00 | a primo rischio assoluto euro 3.000,00 per singolo supporto | |
Maggiori costi (art. 42) | 3 gg | a primo rischio assoluto 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo | |
Condizioni sempre operanti | |||
Onorari e spese del perito (art. 43 lett. B) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | ||
Coesistenza di scoperti (art. 43 lett. C) | massimo 30% | ||
Danni da furto (art. 43 lett. E) (mezzi di protezione e chiusura inferiori e/o caratteristiche del fabbricato non conformi) | 20% | ||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
SETTORE C - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 46 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell’Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o sue Dipendenze (operante per le sole stazioni di servizio).
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;
d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei locali dell’attività assicurata.
La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: Stazione di Servizio. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%;
e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici;
La garanzia è inoltre estesa:
f) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.
La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso
od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
- commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
L’assicurazione è operante a condizione che:
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00, salvo quanto previsto alla lettera d) di cui qui sopra.
Limitatamente alle Stazioni di servizio, con riferimento al denaro contenuto negli accettatori self service, posti nell’area di pertinenza aziendale anche se non recintata, questa garanzia, fermo il limite del 10% della somma assicurata, è prestata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro;
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro.
ART. 47 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui all’art. 51 o all’art. 54 qualora operanti;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
h) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 48 - GARANZIA FACOLTATIVA “I” - COSE TRASPORTATE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme attivato (salvo quanto disposto dall’ultimo comma del presente articolo);
- i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e trasportate su rimorchio;
- ai veicoli;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00;
- a valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. Qualora l’impianto di allarme non sia stato regolarmente attivato o non risulti presente nel veicolo, si precisa che, in caso di furto, lo scoperto di cui sopra sarà elevato al 30%.
ART. 49 - GARANZIA FACOLTATIVA “M” - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
La Società, a parziale deroga dell’art. 47 – lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà
solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 47, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipendente infedele all’Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
ART. 50 - GARANZIA FACOLTATIVA “N” - REINTEGRO AUTOMATICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
In deroga a quanto disposto all’art. 72, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente SETTORE, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6.
ART. 51 - GARANZIA FACOLTATIVA “O” - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
A parziale deroga dell’art. 47 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 da lettera a) a lettera e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza e di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
ART. 52 - GARANZIA FACOLTATIVA “P” - GARANZIA LIMITATA
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266) L’assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce “macchinario, attrezzatura ed arredamento” della definizione Contenuto.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 53 - GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata.
In caso di furto la Società, è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell’art. 46, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell’art. 46.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 54 - GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 47 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 da lettera a) a lettera e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 250266), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
ART. 55 - GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
A. PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
- commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
L’assicurazione è operante a condizione che:
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al
servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
B. SPESE SANITARIE
La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 56 - GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266) sia indicata la relativa somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il Contenuto - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 250266).
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 57 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dalle “Difese esterne” di cui alla Condizione sempre operante I).
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.
C) Onorari e spese del perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 68 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00.
D) Depositi separati
Le cose assicurate costituenti il Contenuto possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante I), costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata posti al di fuori dell’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa.
Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.
E) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o del- l’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora
comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d’indennizzo del 15% della somma assicurata. Resta fermo, comunque, quanto previsto dall’art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera “F” relativamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita e/o produzione.
F) Preziosi
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la produzione e/o la vendita; si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con il limite del:
- 10% della somma assicurata per i preziosi inerenti l’attività assicurata;
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
- euro 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di produzione e/o vendita e non ad uso personale dell’assicurato e/o dei familiari conviventi;
- euro 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi.
G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 7.500,00, per singolo oggetto.
H) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: Autofficina - Elettrauto - Autorimessa - Carrozzerie - Stazione di servizio - Autolavaggio - Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione).
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall’assicurazione le cose contenute nei veicoli.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
I) Difese esterne
La garanzia è operante a condizione che:
1. locali contenenti le cose assicurate siano posti in un Fabbricato conforme a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del Fabbricato non siano conformi a quanto previsto dal punto d) della relativa definizione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
L) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto “A”)
In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate come categoria “A” in Polizza (mod. 250266), la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il massimo di euro 2.500,00. Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell’operatività della Condizione sempre operante E), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci. La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.
M) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima sarà considerata come minimo non liquidabile.
N) Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente SETTORE, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
O) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
P) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente SETTORE, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia Furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e “Difese esterne” analoghe ai precedenti.
Q) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente SETTORE sono prestate a “primo rischio assoluto”.
ART. 58 - CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266)
A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D04: l’azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno; D05: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;
D06: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine;
D07: Il punto 2. della lettera I) dell’art. 57 s’intende abrogato e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 250266):
Difese esterne
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora invece venga accertato che l’introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
B. Impianto di allarme antifurto
(valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.
ART. 59 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
Furto | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE C - FURTO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Rapina (art. 46 lett. d) | 20% | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Guasti cagionati dai ladri (art. 46 lett. f) | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Valori trasportati (art. 46 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte (art. 46 lett. h) | - 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 - Limitatamente alle Stazioni di servizio, con riferimento al denaro contenuto negli accettatori self service: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato (art. 46 lett. i) | per indumenti, effetti personali e preziosi | 10% della somma assicurata con massimo di euro 1.500,00 | ||
denaro | 10% della somma assicurata con massimo di euro 250,00 | |||
Mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art. 46 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spesa per la procedura di ammortamento (art. 46 lett. k) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la sostituzione delle serrature e spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali (art. 46 lett. l) | euro 1.500,00 per sinistro | |||
Garanzie facoltative | ||||
"I" - Cose trasportate (art. 48) | 20% (elevato a 30% per impianto di allarme non regolarmente attivato) con il minimo di euro 250,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
"M" - Infedeltà dei dipendenti (art. 49) | 10% con il minimo di euro 500,00 | |||
"O" - Maggiori costi (art. 51) | 2 giorni | 10% dell'indennizzo con il massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo | ||
Garanzie facoltative con partita separata | ||||
Valori in cassaforte (art. 53) | 20% | |||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 54) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Portavalori - Spese sanitarie (art. 55 lett. B) | euro 1.00,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art. 57 lett. A) | 15% | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | ||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 57 lett. B) | 20% della somma assicurata | |||
Onorari e spese del perito (art. 57 lett. C) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Depositi separati (art. 57 lett. D) | 40% della somma assicurata | |||
Merci di categorie diverse (art. 57 lett. E) | 15% della somma assicurata | |||
Preziosi (art. 57 lett. F) | Preziosi inerenti l'attività assicurata | 10% della somma assicurata | ||
Preziosi facente parte del Contenuto e non oggetto di produzione e/o vendita e non ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | |||
Preziosi ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 57 lett. G) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Furto dei veicoli durante l'orario di apertura (art. 57 lett. H) | 20% | |||
Difese esterne (art. 57 lett. I) (mezzi di protezione e chiusura inferiori e/o caratteristiche del fabbricato non conformi) | 20% | |||
Scoperto (solo per i rischi di cui alla categoria Furto "A") (art. 57 lett. L) | 10% con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Difese esterne (art. 58 lett. A) | 20% | |||
Impianto di allarme antifurto (art. 58 lett.B) | 10% | |||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
SETTORE D – ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 60 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati.
ART. 61 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare;
o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi i danni:
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai SETTORI A - INCENDIO e/o C - FURTO, la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi
e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 62 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 61.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
B) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
C) Insegne luminose e non
La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
D) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
E) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente SETTORE sono prestate a “primo rischio assoluto”.
ART. 63 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
Rottura lastre | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE D – ROTTURA LASTRE
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Insegne luminose e non (art. 62 lett. C) limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda | euro 200,00 | ||
Franchigia assoluta (art. 103) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata |
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO,
D – ROTTURA LASTRE, H – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 64 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 65 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 66 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al SETTORE C – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Relativamente al SETTORE B - Elettronica:
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Relativamente al Settore H - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, l’Assicurato è tenuto a fornire:
i) indicazioni circa il provvedimento dell’Autorità che ha disposto la chiusura forzata totale dell’attività assicurata;
j) le fatture che dimostrino le spese da lui sostenute, per le operazioni descritte, che si siano rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell’attività assicurata.
ART. 67 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 68 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all’art. 32 lettera D) ed all’art. 43 lettera B).
ART. 69 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 66;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 71;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 68 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 70 - OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 71 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
A - FABBRICATO
1. si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui al SETTORE A - Incendio in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.
B - RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
C - CONTENUTO
C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Macchine mordenti per l’industria del legno, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati
1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai SETTORI B - Elettronica e C - Furto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del Contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:
2. in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.
In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del SETTORE B - ELETTRONICA:
- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplodenti, Preziosi e Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d’arte, Tappeti, Antichità e simili
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 32 lettera N) e art. 57 lettera N)).
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
C3 - Cose particolari
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
Relativamente al SETTORE C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 46 lettera j).
C4 - Valori e Titoli di Credito
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
E - ROTTURA LASTRE
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.
ART. 72 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO E/O ROTTURA LASTRE
Relativamente ai SETTORI C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate
ed i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall’art. 50 di cui al SETTORE C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6.
ART. 73 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime.
Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 74 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).
Se dalle stime fatte a norma dell’art. 71, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente
assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del
rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del
sinistro.
Questa norma non si applica:
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del SETTORE A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, Attrezzature e Arredamento e Merci e qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del SETTORE B - Elettronica, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 2.500,00;
- alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).
ART. 75 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (VEDERE ANCHE ART. 2)
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART.76- LIMITAZIONEDELL’ASSICURAZIONEINCASODIESISTENZADIALTREASSICURAZIONI
Relativamente al SETTORE B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al SETTORE C - Furto.
ART. 77 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile e salvo quanto disposto dall’art. 11 lettera k), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 78 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera d), 38 lettera c), 47 lettera c), 61 lettera d).
SETTORE E – RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 79 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
- per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere;
- per fatto di eventuali subappaltatori. Quest’ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni);
in relazione a tutti i rischi inerenti l’attività assicurata, ivi compresi:
a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d’alto fusto.
Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto alla successiva lettera g);
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso dell’art. 17 del SETTORE A - INCENDIO).
b) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata.
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso.
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00.
d) Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
e) Responsabilità personale dei dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 250266);
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza (mod. 250266).
f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti.
g) Committenza
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente, per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (mod. 250266).
La garanzia opera a condizione che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
b) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
La garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente per i danni cagionati a terzi a seguito di:
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata;
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
- servizio di vigilanza aziendale;
- distributori automatici, nell’ambito aziendale, di cibi, bevande e simili;
- servizio di catering/banqueting aziendale.
Restano ferme le eventuali specifiche condizioni espresse nei singoli commi del presente articolo 79 per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.
h) Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.
È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
A deroga dell’art. 100 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
i) Danni da interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente SETTORE. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
j) Danni a cose in consegna e custodia
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.
Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso o in locazione all’Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.
k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere, comprese piattaforme aeree e sollevatori verticali, necessari allo svolgimento dell’attività assicurata, ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei anche a pilotaggio remoto e dei mezzi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni.
l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, anche poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.
m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.
Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.
n) Uso di armi per i danni a terzi conseguenti all’utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale;
o) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili;
p) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
q) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00;
r) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, tenuti nelle aree interne delle attività assicurate o presso terzi. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi;
s) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell’art. 99), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
t) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, mercati, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature. Resta inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente.
u) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l’esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
v) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005,n 206;
w) Rischio dello smercio per danni derivanti, limitatamente alle aziende alimentari con licenza di vendita al dettaglio, da smercio e/o somministrazione al pubblico, direttamente nei locali facenti parte dell’azienda o del laboratorio, di generi alimentari prodotti dall’Assicurato, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso;
x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.
y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso del- l’assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda.
z) Danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda o laboratorio assicurato.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 25.000,00.
zz) Errato trattamento dati personali
L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto decreto.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00.
La garanzia è prestata salvo quanto disposto dall’art. 81 – ESCLUSIONI lett. r).
aa) Gestione servizi
Relativamente alla gestione dei servizi:
- di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.
bb) Danni a veicoli e/o natanti
Per i danni subiti:
1. dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione in relazione alle sole autorimesse;
2. dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali ovvero nell’area recintata di pertinenza dell’azienda ove si esercita l’attività dichiarata, con la