CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO NUMERO 8427290
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
NEW BUSINESS TOUR
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO NUMERO 8427290
Set Informativo
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
26-5225 - 02/2020
Mod. VW-BT 201701
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA
Prodotto: New Business Tour (polizza collettiva n. 8 427 290)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Autovetture ad uso privato o autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 60 x.xx
Garanzie di base :
Furto (totale e parziale) Incendio
Cristalli
Garanzie complementari : danni indiretti, ricorso terzi e rischio locativo, spese di rimozione e parcheggio, danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi, spese di immatricolazione - annotazione della perdita di possesso - procura a vendere
Eventi naturali Eventi sociopolitici Valore a nuovo Assistenza stradale Minicollisione
Garanzie Opzionali :
Pack Plus : composto dall’assenza di degrado sui danni parziali fino a 36 mesi e dal aumento massimali Rottura Cristalli
Che cosa non è assicurato?
Veicoli a noleggio con o senza conducente Veicolo ad uso pubblico
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni :
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patenta Appropriazione indebita
Guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
Principali limiti :
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale, per veicolo perduto di marca del gruppo Volkswagen se riacquisto di un altro della stessa marca di valore non inferiore, per veicolo perduto di marca diversa se riacquisto di un altro presso la rete uficiale VW
Garanzia Minicollisione : operante se la riparazione è effettuata presso la rete autorizzata.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento Volkswagen Bank o leasing Volkswagen Financial Services S.p.A.
Dove vale la copertura?
✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
✓ L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante addebito su conto corrente e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione.
La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: NEW BUSINESS TOUR (polizza Collettiva n. 8 427 290) Data di realizzazione: 1 ottobre 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: contacts@covea- xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Xxxxx Xxxxx 00.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Xxxxx Xxxxx 00.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.609.591.135,49 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.449.616.531,62 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.143.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 964.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 492%, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 221%. Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.493.895.561,39 euro di cui per riserve 929.160.969,16 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.046. 000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 262.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 887 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 472%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi |
massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Volkswagen Bank GmbH o Volkswagen Financial Services S.p.A..
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Incendio:
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati (compresi gli audio-fono- visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili), a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.
Furto:
Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.
Garanzie Complementari:
Danni indiretti.
L’assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’autoveicolo a causa di incendio totale o furto totale per un massimo di 30 giorni, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell’Autorità dell’eventuale ritrovamento dell’autoveicolo.
Ricorso terzi e rischio locativo.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
b) al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
Spese di rimozione e parcheggio.
In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
La Società indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di c ose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato, entro i limiti previsti dalla Condizioni di assicurazione, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.
In caso di Furto totale senza ritrovamento dell’autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l.
Cristalli:
La Società assicura i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
L’assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.
Eventi Naturali:
Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni purché non derivanti da fenomeni sismici. Sono compresi: frane e smottamenti del terreno; valanghe e slavine.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei
frontalini rimovibili. L’Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. Eventi Sociopolitici: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Assistenza Stradale: La garanzia, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, comprende le seguenti prestazioni: Autovettura sostitutiva per danni al veicolo; Autovettura sostitutiva per Furto del veicolo. Minicollisione: La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Valore a Nuovo: La garanzia comporta in caso di perdita totale del veicolo la non applicabilità sull’indennizzo liquidabile della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo ed è operante a condizione che venga riacquistato un altro veicolo. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? L’Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni: Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia), aumento massimali Cristalli. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore (non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati “Immobilizer” offerti di serie dalla casa costruttrice). | La presenza di uno degli antifurti, determina uno sconto del premio assicurativo pari al 15% del premio sulla garanzia Furto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Riduzione dello scoperto Furto | La percentuale di scoperto per la garanzia Xxxxx può essere diminuita solo per alcune province del 5%, 10% o 15% con il pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per singole garanzie non sono assicurati: FURTO E INCENDIO: I danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguito da incendio. XXXXX XXXXXXXXX: I giorni di fermo del veicolo per riparazioni. ROTTURA CRISTALLI: Le rigature e segnature. MINICOLLISIONE: L’Assicurazione non opera se non è operante l’assicurazione obbligatoria RC Auto. EVENTI NATURALI: • I danni conseguenti da fenomeni sismici; |
• L’Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. ASSISTENZA STRADALE: Auto sostitutiva per danni al veicolo: • le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie; • le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; • il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio. |
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alla garanzia FURTO E INCENDIO sono esclusi i danni:
• per atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni:
• danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
• danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
Limitatamente alla garanzia EVENTI NATURALI sono esclusi i danni:
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell’oggetto dell’assicurazione;
• i danni causati solo indirettamente dall’evento naturale, nonché i danni da urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
• i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d’acqua.
Limitatamente alla garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI sono esclusi i danni:
• causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
• conseguenza di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
• rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Limitatamente alla garanzia MINICOLLISIONE sono esclusi i danni:
• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.
• causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi
roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
• conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
• conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall’Assicurazione.
Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA STRADALE sono esclusi:
• in caso di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• in caso di operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• per l’auto sostitutiva fornire veicoli a uso privato superiori a 2000 cc.
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato per le garanzie FURTO:
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE | ||
Provincia | Scoperto | Minimo |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 10% | € 250,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV | 20% | € 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX | 20% | € 500,00 |
NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
Provincia | Scoperto | Minimo |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 20% | € 350,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV | 25% | € 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX | 35% | € 750,00 |
GARANZIE COMPLEMENTARI
Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate:
Si applicano i medesimi scoperti della garanzia Furto.
CRISTALLI
FRANCHIGIA | |
IN RETE | FUORI RETE |
Nessuna | € 100,00 |
EVENTI NATURALI
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE* | NON RIACQUISTO O RIACQUSITO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
SCOPERTO | FRANCHIGIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
10% | € 500,00 | 20% | € 750,00 |
*Qualora la riparazione venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.
EVENTI SOCIOPOLITICI
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE | NON RIACQUISTO O RIACQUSITO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
SCOPERTO | FRANCHIGIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
10% | € 500,00 | 20% | € 750,00 |
FURTO:
• In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
• In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell’ammontare del danno.
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
PERDITA TOTALE:
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riacquisto in rete) o “EUROTAX” di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di non riacquisto o di riacquisto fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio- fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d’acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall’Assicurazione.
DANNI PARZIALI:
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o “EUROTAX” di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) 12 mesi per gli accessori e gli optional;
c) due anni per tutte le altre parti.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto il pacchetto Pack Plus in fase di stipula dell’Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxxxx - al numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) o alla mail xxxx@xxxx-0.xx. È inoltre possibile, accedendo al sito xxx.xxxx-0.xx, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: Per la garanzia FURTO: • Copia della denuncia alle Autorità • TUTTE le chiavi ricevute in dotazione • Originale della carta di circolazione, se disponibile • Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la “Perdita di Possesso” o la cessazione dalla circolazione • Copia del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso” • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Copia della fattura di acquisto del veicolo (1) • Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Documentazione attestante l’installazione e lo stato dell’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro. Per eventi diversi dal furto: • Copia della fattura di acquisto del veicolo • Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA. IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO, o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti. Qualora il ritrovamento sia avvenuto: - prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto dalle Condizioni di assicurazione; - dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in |
possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti. IN CASO DI DANNO PARZIALE, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: • Copia della denuncia alle Autorità • Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Foto dei danni In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l’Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie). Limitatamente alle seguenti garanzie l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione: 1. Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi. La garanzia è prestata dietro presentazione della fattura delle spese sostenute. 2. Veicolo con installazione di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore: L’Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa, o documento equipollente della stessa centrale operativa, che l’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del sinistro - dichiarazione che attesti che l’antifurto era attivo al momento del sinistro. 3. Eventi naturali: Gli eventi naturali devono essere documentalmente dimostrabili. L’Assicurato inoltre: • Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non può effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società; • Non potrà, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete Volkswagen Financial Services S.p.A. E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE – Rappresentanza Generale per l’Italia in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 00 00 00 dall'Italia, tel. x00 00 00000000 dall’estero– fax x00 00 0000000. Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 8 427 290, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto |
all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile | |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un’unica soluzione in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all’importo complessivo. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive - In caso di recesso per Sinistro, La Società terrà a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Xxxxx). Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato aderisce al programma assicurativo. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui: • l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo; • l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio. Il contratto è risolto dalla data di consegna dei documenti previsti dalle Condizioni di assicurazione, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; - In caso di durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. - Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. |
La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento, sotto qualunque forma tecnica, o di Locazione Finanziaria tramite Volkswagen Financial Services S.p.A., per l’acquisto di un’autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali.
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto.
Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 42,79% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,20%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800 17 80 45 (dall’estero: x00 00 00000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax: x00 00 00000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution - Direction du controle des pratiques commerciales 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non è previsto l’arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:
• Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
• Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamen- to di un supplemento al prezzo di listino.
• Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.
Aderente: soggetto che aderisce all’assicurazione.
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolo- calizzatore: Congegno o dispositivo con rilevazione volume- trica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati “Immobilizer” offerti di serie dalla casa costruttrice.
Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fis- sati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono co- munque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all’Assicurato tra- mite la polizza.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivol- to a danneggiare o distruggere una cosa.
Certificato di assicurazione: il documento che riporta:
- i dati anagrafici dell’Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicu- razione.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valu- tabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a per- sone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazio- ne.
Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di
fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopro- pagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società all’Assicurato, in caso di sinistro.
Mach 1: MACH 1 S.r.l., Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; nu-
mero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha af- fidato la gestione dei contratti e dei sinistri.
Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia), aumento massimali Rottura Cristalli.
Parcheggio Custodito: area di parcheggio sottoposta a controllo di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio o in rimessa presso garage (o box) privato.
Polizza: documento che prova l’esistenza del Contratto di As- sicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sini- stro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ri- dotte.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola me- diante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che ab- bia provocato danni superiori al 75% del valore del veicolo stes- so al momento del sinistro.
Rete: le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Volkswa- gen in Italia.
Riacquisto: in caso di perdita totale si intende l’acquisto di un veicolo di pari o superiore valore presso la Rete.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all’attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassi- curazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assi- curato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di As- sicurazione.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale del veicolo, l’indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.
Valore assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore ri- portato in fattura relativo al veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di even- tuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell’Assicurazione.
Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del veicolo desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX”, vedi art. 8 B) delle “Norme generali”.
Condizioni di Assicurazione
NORME GENERALI | |||
Art. 1 | – Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A. | pag. | 2 |
Art. 2 | – Decorrenza e durata delle coperture | pag. | 2 |
Art. 3 | – Pagamento del premio | pag. | 2 |
Art. 4 | – Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio | pag. | 2 |
Art. 5 | – Recesso dal contratto | pag. | 2 |
Art. 6 | – Cessione del Contratto di Assicurazione | pag. | 3 |
Art. 7 | – Denuncia del sinistro | pag. | 3 |
Art. 8 | – Liquidazione del danno | pag. | 3 |
Art. 9 | – Sottoscrizione di altre assicurazioni | pag. | 5 |
Art. 10 | – Modifiche dell’assicurazione | pag. | 5 |
Art. 11 | – Estensione territoriale | pag. | 5 |
Art. 12 | – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio | pag. | 5 |
Art. 13 | – Rinvio alle norme di legge | pag. | 5 |
Art. 14 | – Oneri fiscali | pag. | 5 |
Art. 15 | – Portabilità | pag. | 5 |
Art. 16 | – Clausola di delega | pag. | 5 |
Art. 17 | - Protezione dei dati personali | pag. | 5 |
GARANZIA INCENDIO E FURTO | |||
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 6 |
Art. 2 | – Esclusioni | pag. | 7 |
Art. 3 | – Scoperto a carico dell’Assicurato | pag. | 7 |
Art. 4 | – Riduzione dello scoperto furto | pag. | 8 |
Art. 5 | – Pagamento dell’indennizzo | pag. | 8 |
GARANZIE COMPLEMENTARI | |||
Art. 1 | – Danni indiretti | pag. | 8 |
Art. 2 | – Ricorso terzi e rischio locativo | pag. | 8 |
Art. 3 | – Spese di rimozione e parcheggio | pag. | 8 |
Art. 4 | – Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate | pag. | 9 |
Art. 5 | – Spese per sottrazione o smarrimento chiavi | pag. | 9 |
Art. 6 | – Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere | pag. | 9 |
Art. 7 | – Rinvio alla normativa Incedio e Furto | pag. | 9 |
GARANZIA CRISTALLI | |||
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 9 |
Art. 2 | – Esclusioni | pag. | 9 |
Art. 3 | – Scoperto a carico dell’Assicurato | pag. | 9 |
Art. 4 | – Liquidazione del danno | pag. | 9 |
GARANZIA EVENTI NATURALI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione pag. 9
Art. 2 – Denuncia del sinistro pag. 10
Art. 3 – Esclusioni pag. 10
Art. 4 – Scoperto a carico dell’Assicurato pag. 10
GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione | pag. 10 | |
Art. 2 | – Denuncia del sinistro | pag. 10 | |
Art. 3 | – Esclusioni | pag. 10 | |
Art. 4 | – Scoperto a carico dell’Assicurato | pag. 11 | |
GARANZIA VALORE A NUOVO Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 11 | |
GARANZIA ASSISTENZA Art. 1 – Ambito di operatività della garanzia | pag. | 11 | |
Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 11 | |
Art. 3 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni | pag. | 12 | |
Art. 4 – Istruzioni per la richiesta di assistenza | pag. | 12 |
GARANZIA MINICOLLISIONE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione pag. 13
Art. 2 – Validità territoriale pag. 13
Art. 3 – Esclusioni pag. 13
Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro pag. 13
NORME GENERALI
Art. 1 - Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A.
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento, sotto qualunque forma tecnica, o tramite Volkswagen Financial Services S.p.A. un contratto di Locazione Finanziaria, per l’acquisto di un’autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali.
Qualora l’Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Finanziamento, sotto qualsiasi forma tecnica, con Volkswagen Bank o di Locazione Finanziaria con Volkwagen Financial Services S.p.A.
Sono esclusi dalla garanzia i veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: veicoli a noleggio con o senza conducente, veicoli ad uso pubblico).
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio deve essere versato in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all’importo complessivo.
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio
a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario:
• restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo;
• consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.
Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:
• l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
• l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso ai sensi dell’art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.
In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l’avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
Art. 5 - Recesso dal contratto
Qualora l’assicurazione abbia durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.
Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. Inoltre dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all’art. 4 b) che precede.
L’aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio ovvero alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione
In caso di subentro di un nuovo Cliente nel Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.
In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 7 - Denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti Mach 1 numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) o inviando un’email a xxxx@xxxx-0.xx. La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro.
Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l’operatore chiederà un’integrazione della denuncia. In ogni caso l’operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all’Assicurato.
Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Per la denuncia di sinistri relativi alla Garanzia Assistenza, si richiama quanto previsto dall’art. 4 di questa garanzia. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all’Autorità locale e ripetuta a quella italiana.
Art. 8 - Liquidazione del danno
A) Modalità di liquidazione del sinistro
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell’indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell’Assicurato all’Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Per la corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.
In caso di FURTO TOTALE
• Copia della denuncia alle Autorità
• TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
• Originale della carta di circolazione, se disponibile
• Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la “Perdita di Possesso”(1) o la cessazione dalla circolazione
• Originale del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso”(1)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
• Copia della fattura di acquisto del veicolo(1)
• Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud(1)
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria(2)
• Documentazione attestante l’installazione e lo stato del antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro
In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
• Copia della fattura di acquisto del veicolo(1)
• Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione(1)
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria(2)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
In caso di DANNO PARZIALE
• Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
• Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta(1)
• Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
• Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
• Foto dei danni
In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l’Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).
Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
(1) documento raccolto a cura di Volkswagen Financial Services S.p.A. in caso di Locazione Finanziaria.
(2) documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH in caso di contratto di Finanziamento o da parte di Volkswagen Financial Services S.p.A. in caso di contratto di Locazione Finanziaria.
B) Determinazione dell’ammontare del danno B1) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riacquisto in rete) o “EUROTAX” di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di non riacquisto o di riacquisto fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d’acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall’Assicurazione.
B2) Danni parziali
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o “EUROTAX” di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione fuori rete), con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) dodici mesi per gli accessori e optional;
c) due anni per tutte le altre parti.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto il pacchetto Pack Plus in fase di stipula dell’Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall’art. 1907 del Codice Civile.
D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del sinistro.
E) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.
Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’Assicurato, può:
- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l’importo corrispondente.
L’Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
F) Ritrovamento del veicolo
In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti.
Qualora il ritrovamento sia avvenuto:
- prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto al capoverso B);
- dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.
G) Termini per la liquidazione
In caso di Xxxxx Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.
H) Relitto
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione.
Nel caso in cui l’Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall’importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare alla società l’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 10 - Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 11 - Estensione territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
L’aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
Art. 15 - Portabilità
È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 2/8/2018.
In caso di Aderente persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, il beneficiario per tutte le garanzie sarà sempre l’Aderente.
Art. 16 - Clausola di delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici che agiscono solidalmente.
Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.
Art. 17 - Protezione dei dati personali
• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell’Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA Iard S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l’interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l’impossibilità di concluderlo.
3. Nell’ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un’anomalia, di un’incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
• Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell’ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall’ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
• Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all’uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
• di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
- la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
- copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.
Questo diritto riguarda l’insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
• di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d’accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
• di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
• di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un’informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
• di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati;
• personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
• di un diritto di limitazione: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
- in caso di uso illecito dei vostri dati;
- se contestate l’esattezza dei vostri dati;
- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA Iard S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull’uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Beni assicurati
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- rapina del veicolo, anche se soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
Art. 3 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Furto la Società corrisponde l’indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata calcolata in relazione alla provincia di residenza dell’Assicurato.
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE | ||
PROVINCIA | SCOPERTO | MINIMO |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 10% | Euro 250,00 |
XX, XX XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV | 20% | Euro 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX | 20% | Euro 500,00 |
In caso di perdita totale e Riacquisto in Rete di un veicolo di pari o superiore valore, si applicheranno le disposizioni della Garanzia Valore a Nuovo, ove ancora in corso.
NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
PROVINCIA | SCOPERTO | MINIMO |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 20% | Euro 350,00 |
XX, XX XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, TO, VV | 25% | Euro 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX | 35% | Euro 750,00 |
In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell’ammontare del danno. Tale scoperto non si applica se il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto.
L’Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa, o documento equipollente della stessa centrale operativa, che l’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.
Qualora l’Assicurato provi che la sottrazione del veicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi, non verrà applicato lo scoperto.
Art. 4 - Riduzione dello scoperto furto
Le percentuali di scoperto indicate nella tabella del precedente art. 3 sono diminuite di 5 punti per le province elencate nel primo Gruppo e di 5 o 10 o 15 punti per quelle del secondo Gruppo, se indicato sul Certificato di Assicurazione. Restano fermi gli importi minimi previsti.
Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo
In caso di Furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l’indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall’art. 8 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti dall’art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
GARANZIE COMPLEMENTARI
Art. 1 - Danni indiretti
L’assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’autoveicolo a causa di incendio totale o furto totale. La garanzia prevede il pagamento di Euro 12,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni.
La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell’Autorità dell’eventuale ritrovamento dell’autoveicolo. È in ogni caso escluso l’indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.
Art. 2 - Ricorso terzi e rischio locativo
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza di Euro 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
b) al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
Art. 3 - Spese di rimozione e parcheggio
In caso di Furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 550,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Art. 4 - Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate
La Società indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. La Società corrisponde l’indennizzo deducendo dal danno indennizzabile gli scoperti previsti all’art. 3 della sezione “Garanzie Incendio e Furto”.
Art. 5 - Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 200,00 per ogni sinistro, dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.
Art. 6 - Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere In caso di Xxxxx totale senza ritrovamento dell’autoveicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita
di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà, nonché le spese per la procura a vendere a favore di
DEKRA ITALIA S.r.l. (come da art. 8.A) delle Norme generali).
Art. 7 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della sezione “Garanzie Incendio e Furto”.
GARANZIA CRISTALLI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L’assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.
Art. 2 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
- rigature e segnature;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).
Art. 3 - Scoperto a carico dell’Assicurato
La Società corrisponde l’indennizzo deducendo la franchigia come di seguito riportata:
FRANCHIGIA SEMPLICE | |
IN RETE | FUORI RETE |
Nessuna | Euro 100,00 |
Art. 4 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di fattura, con il limite massimo di Euro 400,00 per annualità, elevati a Euro 800,00 per veicoli di valore assicurato superiore a Euro 40.000,00.
In caso di scelta da parte dell’Assicurato del pacchetto Pack Plus il limite massimo di indennizzo per i veicoli tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00 è di Euro 600,00 per annualità, elevati a Euro 1.500,00 per veicoli di valore assicurato superiore a Euro 40.000,00.
GARANZIA EVENTI NATURALI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani;
- alluvioni, inondazioni.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.
L’Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.
Art. 2 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell’oggetto dell’assicurazione di cui al precedente art.1;
- appropriazione indebita. Sono inoltre esclusi:
- i danni determinati da dolo dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- i danni causati solo indirettamente dall’evento naturale, nonché i danni da urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- i danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d’acqua.
Art. 4 - Scoperto a carico dell’Assicurato
La Società corrisponde l’indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE* | NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
SCOPERTO | FRANCHIGIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
10% | Euro 500,00 | 20% | EURO 750,00 |
* Qualora la riparazione venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.
GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.
Art. 2 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- conseguenza di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Art. 4 - Scoperto a carico dell’Assicurato
La Società corrisponde l’indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE* | NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
SCOPERTO | FRANCHIGIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
10% | Euro 500,00 | 20% | EURO 750,00 |
GARANZIA VALORE A NUOVO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
A deroga di quanto previsto dall’art. 8-B1) della sezione “Norme generali” prevista dalle Condizioni di Assicurazione, l’indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo.
Questa garanzia è operante in caso di perdita totale e a condizione che:
- se il veicolo perduto è di una marca del gruppo Volkswagen, ne venga riacquistato un altro della stessa marca di valore non inferiore;
- se invece il veicolo perduto è di una marca diversa, ne venga riacquistato un altro presso la Rete ufficiale del gruppo Volkswagen o presso il dealer dove è stato acquistato il veicolo assicurato.
La garanzia è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell’Assicurazione. Il valore a nuovo si applica solo alle garanzie previste in Polizza rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti. La Società effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro presentazione della “proposta di acquisto” sottoscritta.
GARANZIA ASSISTENZA
La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente articolo a
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Clienti - Casella postale 20132 - Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxx Spinaceto
- numero verde 800 90 09 16 (per chiamate dall’estero x00 00 00000000)
- Fax x00 00 0000000.
Centrale operativa
Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un’apposita struttura costituita da personale tecnico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA.
Art. 1 - Ambito di operatività della garanzia
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione
A. Autovettura sostitutiva per danni al veicolo
La garanzia opera a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto.
In caso di necessità di riparazioni, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi.
L’autovettura in sostituzione sarà fornita per il periodo necessario per la riparazione, secondo i relativi tempari ufficiali stabiliti dalla casa costruttrice e in conformità ai tempari ANIA. Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni.
La Centrale Operativa definirà con il responsabile dell’officina che ha in carico il veicolo tale periodo massimo e lo comunicherà all’Assicurato.
In caso di evento assicurato occorso il venerdì oppure durante il fine settimana o festività nazionali, verrà concessa comunque all’Assicurato un’auto sostitutiva per un massimo di 2 giorni, al fine di garantire all’Assicurato la possibilità di usufruire della prestazione anche in assenza della certificazione delle ore di manodopera necessarie alla riparazione del veicolo. Tale certificazione dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa la Centrale Operativa potrà prolungare il periodo di noleggio in base al criterio riportato nel precedente comma, fermo restando il massimo di 7 giorni consecutivi per evento che non potrà in ogni caso essere superato.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Istruzioni Operative
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa le sue necessità.
La Centrale Operativa prenderà contatto con il responsabile dell’officina che ha in carico l’autoveicolo e richiederà un fax comprovante il fermo tecnico con le ore di manodopera certificate (compreso il preventivo dei lavori da eseguire). La Centrale Operativa solo al ricevimento del fax autorizzerà o meno l’autovettura in sostituzione. Al termine delle riparazioni sarà facoltà della Centrale Operativa richiedere, all’officina che ha eseguito le riparazioni o all’Assicurato, un documento fiscale dal quale risultino le ore di manodopera.
B. Autovettura sostitutiva per furto del veicolo
La garanzia opera a seguito di Furto del veicolo assicurato. La Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi, a condizione che l’Assicurato inoltri via fax copia della denuncia di xxxxx effettuata presso le Autorità competenti.
Restano a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l’Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l’auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l’Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella prestazione di cui al precedente punto 2.A) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo.
Art. 3 - Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni
Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell’Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.
Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.
Art. 4 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l’intervento immediato di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., l’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa - al numero verde 800 90 09 16 (dall’estero: x00 00 00000000) - il tipo di assistenza di cui necessita, indicando con precisione:
- nome e cognome;
- targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.
Eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi, dovranno essere inoltrate accompagnate dai documenti giustificativi in originale a: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Servizio Clienti - Casella postale 20132 - Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxx Spinaceto.
Le eventuali spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l’Assicurato dovrà:
- farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
GARANZIA MINICOLLISIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato. La garanzia è operante se la riparazione è effettuata presso un punto della Rete autorizzata del Gruppo Volkswagen e, in tal caso, la Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell’Assicurato fino a Euro 500,00 per sinistro.
Per i veicoli con valore superiore a Euro 40.000,00 il massimale è elevato a Euro 1.000,00 per sinistro.
L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa. La garanzia è limitata a un sinistro per anno assicurativo, è operante per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza, ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell’Assicurazione.
Art. 2 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei Paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (detta Carta verde).
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni.
Sono inoltre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, oppure da persona in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
- subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall’art. 1;
- nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente;
- qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall’art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione “Garanzie Incendio e Furto” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Mach 1, o all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, i seguenti documenti:
- Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI);
- Solo in caso di assenza del Modulo CAI, dichiarazione della compagnia di assicurazione RC Auto che il sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell’Assicurato;
- copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.
In caso di mancato invio da parte dell’Assicurato del Modulo CAI o della dichiarazione sostituzione della compagnia di assicurazione RC Auto che il sinistro sia stato aperto con responsabilità totale o parziale dell’Assicurato, la Società non potrà procedere alla liquidazione fino alla ricezione di uno dei presenti documenti.
VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
Modulo di adesione valido in caso di prodotto finanziario erogato da Volkswagen Bank GMBH.
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento)
Data e luogo
RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M
F SOCIETÀ
Codice Fiscale
P. XXX Xxxx/a a Prov. il Residenza: Via e n. civico Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Tipo Doc. N. Rilasciato da il
Cognome e Nome o Ragione Sociale
LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE
Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale
P. IVA Tipo Doc. N. Rilasciato da il
Località Prov.
Cognome e Nome
DESCRIZIONE VEICOLO
Tipo veicolo
Codice Casa NUOVO
USATO del
Marca / Modello Targa Telaio
Prezzo del veicolo Antifurto
FACSIMILE
INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all’00-00 xxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni di Assicurazione che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.
Firma del Richiedente/Utilizzatore ✗
COPERTURE ASSICURATIVE
Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento in relazione all’acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Il sottoscritto pertanto incarica irrevocabilmente Volkswagen Bank GmbH a trattenere dall’importo erogato con il finanziamento il premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la rimessa alla/e Compagnia/e assicurative. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore, in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato l’informativa precontrattuale del distributore (All. 3, All. 4 e All. 4-ter), il Set Informativo (comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle sue esigenze. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l’importo dei relativi prezzi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi totali pari a € (di cui € sono riconosciuti all’intermediario).
GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).
PROGRAMMA NEW FIRST TRIP: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi). Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2).
PROGRAMMA NEW BUSINESS TOUR: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine),
Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi).
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Collisione: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Collisione.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Kasko: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Kasko.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
(1) la garanzia è applicabile ai veicoli immatricolati da meno di 12 mesi; (2) in base alla durata della polizza.
Garanzia accessoria riduzione dello scoperto Furto di 5 oppure di 10 oppure di 15 punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati)
Mod. 26-5221-bis VWB - 1FIVE1 04/2021
il veicolo è dotato di antifurto NO SI (se sì, precisare se antifurto satellitare, volumetrico, elettronico o radiolocalizzatore)
PROGRAMMA VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (durata massima 36 mesi), Assistenza, Minicollisione.
PROGRAMMA up!VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (per l’intera durata), Assistenza, Minicollisione.
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Premio del Programma prescelto € comprese imposte.
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Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).
VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
Modulo di adesione valido in caso di prodotto finanziario erogato da Volkswagen Financial Services S.p.A.
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento)
Data e luogo
RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M
F SOCIETÀ
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Cognome e Nome o Ragione Sociale
LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE
Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel. Cell.
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Località Prov.
Cognome e Nome
DESCRIZIONE VEICOLO
Tipo veicolo
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Firma del Richiedente/Utilizzatore ✗
COPERTURE ASSICURATIVE
Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Financial Services S.p.A. ha provveduto a liquidare al Convenzionato/ Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento in relazione all’acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono quelli specificati nel contratto di leasing (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore, in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato l’informativa precontrattuale del distributore (All. 3, All. 4 e All. 4-ter), il Set Informativo (comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle sue esigenze. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l’importo dei relativi prezzi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi totali pari a € (di cui € sono riconosciuti all’intermediario).
GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).
PROGRAMMA NEW FIRST TRIP: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi). Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2).
PROGRAMMA NEW BUSINESS TOUR: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine),
Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi).
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Collisione: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Collisione.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Kasko: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Kasko.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
(1) la garanzia è applicabile ai veicoli immatricolati da meno di 12 mesi; (2) in base alla durata della polizza.
Mod. 26-5221-bis VWFS - 1FIVE1 04/2021
Garanzia accessoria riduzione dello scoperto Furto di 5 oppure di 10 oppure di 15 punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati)
il veicolo è dotato di antifurto NO SI (se sì, precisare se antifurto satellitare, volumetrico, elettronico o radiolocalizzatore)
PROGRAMMA VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (durata massima 36 mesi), Assistenza, Minicollisione.
PROGRAMMA up!VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (per l’intera durata), Assistenza, Minicollisione.
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Premio del Programma prescelto € comprese imposte.
Firma del Richiedente/Utilizzatore ✗
Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).
ALLEGATO 3
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
(a) Cognome e Nome (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all’attività di distribuzione assicurativa per l’Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato)
iscritto alla Sez. X xxx XXX, X. ......................................................................................................... in data ;
(c) sede legale/operativa ;
(d) telefono: ...................................................................................; indirizzo di posta elettronica o PEC: .........................................................................................................
Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. E, disponibile sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
L’Intermediario di cui sopra, per il tramite dei propri Responsabili/Addetti, svolge attività di intermediazione assicurativa per conto di Volkswagen Financial Services S.p.A. (di seguito VWFS); iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12.02.2019, N. D000621181; sede legale/operativa: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx; Responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx; telefono 00 000000; indirizzo di posta elettronica o PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. D, disponibile sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
(e) indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa l’attività: xxx.xxxx.xxx
(f) istituto competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti su indicati: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo
(a) VWFS mette a disposizione nei locali dei propri Convenzionati oppure sul sito internet sopra citato, i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(b) in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub (a).1.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interesse
(a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
(b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWFS o dei soggetti indicati nella Sezione I.
L’Intermediario VWFS e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
(a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge.
(b) Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di assicurazione preponente oppure all’Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Intermediario stesso. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWFS o dell’impresa entro il termine di legge, il Contraente/Aderente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente, attraverso le seguenti modalità:
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx,. 00 - 00000 Xxxx; tramite fax al numero 00 00000000; a mezzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWFS e cioè riguardi l’attività svolta da questa, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da alcun altro addetto degli stessi, il Contraente/Aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWFS ad uno dei seguenti recapiti:
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 , Xxxxxx - Alla Cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance Tel. x00 00 000000
E-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx; PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell’impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il Contraente/Aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all’impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP Aggiuntivi.
Mod. 26-5034 - Allegato 3 - 04/2022 - 1FIVE1
(c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
(i) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del d.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, xxx.xxxxxxxxx.xx, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
(ii) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il Contraente/Aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).
ALLEGATO 4
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Cognome e Nome (inserire dati Venditore); in qualità di Addetto all’attività di
distribuzione assicurativa per l’Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato)
iscritto alla Sez. E del XXX, N. ............................................................................................................................................................................................................................
L’attività è svolta in qualità di collaboratore dell’Intermediario VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A. (di seguito VWFS).
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
(a) VWFS ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia.
N.B.: *Per le compagnie in questione, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (XXX X. X000000000, iscritta dal 15 settembre 2009), Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Tel.: 00 00000000, E-mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. Le specifiche attività di intermediazione svolte da Mach 1 S.r.l. nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l’attività della Mach 1 S.r.l. l’assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.
(b) Il contratto della compagnia Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia viene distribuito tramite collaborazione orizzontale con la Mansutti S.p.A., iscritta alla sezione B del RUI (XXX X.B000118869) con il ruolo di intermediario emittente.
(c) L’attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di Sez. E del RUI per conto di VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
(a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.
(b) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
(c) L’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
(a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWFS riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d’affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, il compenso percepito da VWFS è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
(b) VWFS non percepisce onorari direttamente dal cliente.
(c) Con riferimento all’offerta di contratti relativi all’assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall’art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWFS distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:
- RCA ALLIANZ: l’Intermediario percepisce una provvigione pari al 15% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta;
- RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): l’Intermediario percepisce una provvigione pari al 10% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
(d) 1. Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWFS dichiara di percepire dalle rispettive compagnie di assicurazione le seguenti provvigioni:
Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa | Provvigione massima in % su premio imponibile | Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile |
ALTER EGO DUO PLUS - Cardif Assurance VIE ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardif Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardif Assurance Risques Divers | 45% | € 225,00 |
L’importo fornisce un’indicazione esemplificativa di quanto percepito da Volkwagen Financial Services S.p.A a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).
Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:
2. Nel caso di polizze danni, NEW FIRST TRIP, NEW BUSINESS TOUR, NEW CLUB VOYAGE COLLISIONE, NEW CLUB VOYAGE KASKO, VALUE, UP!VALUE, GAP, DUCATI START/POWER, DUCATI FAN/CLUB, SMALL, MEDIUM, LARGE CONTO PROPRIO, LARGE CONTO TERZI, CAPITAL SAFE, PERSONAL SAFE, PERSONAL SAFE MAN, ESTENSIONE GARANZIA USATO, AFTER SALES WARRANTY - l’Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione effettuata.
Mod. 26-5217 - Allegato 4 – 04/2022 - 1FIVE1
(e) L’informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella Sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
(a) VWFS ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
(b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWFS sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
ALLEGATO 4 - TER
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
“VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
(a) Obbligo di consegna al Contraente dell’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet xxx.xxxx.xx;
(b) obbligo di consegna dell’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
(c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente;
(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell’Assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
(f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
Allegato 4-ter – 04/2022 - 1FIVE1
(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata.
Volkswagen Financial Services S.p.A.