Contract
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Xxxxxx Xxxxxxxx, Annalisa Di Fronzo
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx - xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
• Legge 18 Aprile 1962, n. 230
• Decreto legislativo n. 17 /1983, convertito in legge n. 79/1983 (art. 8)
• Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23
• Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all’Accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato del 18 Marzo 1999, concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
• Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
• Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42 del 1 agosto 2002 “Decreto legislativo n. 368/2001, recante la nuova disciplina giuridica sul lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative”.
• Circolare INPS n. 109 del 7 ottobre 2005 “Assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Riflessi sulla disciplina di assunzioni a termine ex D.lgs 6 settembre 2001, n. 368”.
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo Welfare, art. 1, commi 39-43. Novità per la successione dei contratti, le deroghe, il diritto di precedenza e i limiti quantitativi.
• Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 13 del 02 maggio 2008 “art. 1 commi da 39 a 43, della L. n. 247/2007 – modifiche alla disciplina sul contratto a tempo determinato”.
• Legge n. 133/2008, art. 21
• Legge n. 92/2012, art. 1, commi 9, 11, 12 e 13 ed articolo 2, commi 28, 29, 30
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18/2012 - Tipologie contrattuali e altre disposizioni - prime indicazioni operative
• Legge n. 134/2012, art. 46 bis - Misure urgenti per la crescita del paese
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27/2012 - Intervalli temporali - contratti a tempo determinato
La legge n. 92/2012 ha modificato l’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 368/2001, statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Approfondimenti
All’art. 1, dopo il comma 1 del d. lgs. n. 368/2001 è stato inserito il comma 1-bis, secondo cui il primo contratto a termine stipulato tra un lavoratore ed una impresa non deve più essere giustificato attraverso la specificazione della c.d. causale (cioè delle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che normalmente devono giustificare l’apposizione del termine al contratto).
Più, specificamente, perché non debba essere indicata la causale:
•il contratto a termine deve essere il primo stipulato tra quel datore di lavoro e quel lavoratore, quali che siano le mansioni affidate;
•il contratto a termine non deve avere una durata iniziale superiore a 12 mesi e non
può essere oggetto di proroga anche se la durata iniziale era inferiore a 12 mesi.
Approfondimenti
Il nuovo testo dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 368/2001 prevede che, in alternativa alla disciplina della esenzione dalla indicazione della causale, il datore di lavoro possa procedere alla stipula di contratti a termine acausali, senza limite di durata, nei casi in cui:
1.ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva;
2.sia rispettato il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nella unità produttiva; 0.xx rientri nell’ambito di un processo organizzativo caratterizzato da:
- avvio di una nuova attività;
- lancio di un nuovo prodotto;
- cambiamento tecnologico;
- fase supplementare di un progetto di ricerca;
-rinnovo, proroga di una commessa.
In tali ipotesi non è possibile la proroga.
•rispondere alle specifiche e variabili esigenze concrete di ciascun datore di lavoro, che abbiano carattere temporaneo;
•contrastare la reiterazione dei contratti a termine tra le medesime parti e favorire l’istaurazione di rapporti di lavoro più stabili, ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Approfondimenti
L’acausalità del primo contratto a termine potrebbe incentivarne l’utilizzo di questo strumento come alternativo al patto di prova, con un elevato turn over soprattutto per lavori che non richiedono una elevata specializzazione e formazione.
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato
dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro
Approfondimenti
Ipotesi tassative in presenza delle quali l’utilizzo del lavoro a tempo determinato non è ammessa:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo diversi accordi sindacali;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione di rapporti o riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che riguardino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 626/94 e successive modifiche.
Disciplina particolare per:
•le imprese del settore aereo,
•le aziende esercenti i servizi aeroportuali,
•le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste.
Per esse:
•è legittimo l’utilizzo di contratti a termine senza specificarne le motivazioni,
•la durata del contratto può essere fino a un massimo di 6 mesi per le assunzioni tra aprile e ottobre, fino a 4 mesi in altri periodi dell’anno.
Approfondimenti
Nel settore del turismo e dei servizi pubblici, invece, è possibile omettere l’indicazione delle ragioni giustificatrici per l’esecuzione di speciali servizi non superiori a 3 giorni.
Nel settore aereo o presso le aziende dei servizi aeroportuali, le assunzioni a tempo determinato non possono superare il 15% dell’organico aziendale complessivamente adibito ai servizi indicati.
• per i contratti di durata superiore a 12 mesi, è necessaria la indicazione di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
• per il primo contratto tra le parti che non abbia una durata superiore a 12 mesi, per
lo svolgimento di qualsiasi tipo di
mansione, non è necessario indicare una specifica causale
Approfondimenti
(circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 18/2012)
La indicazione della causale è richiesta nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo
determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha già intrattenuto un primo rapporto lavorativo di natura subordinata.
Si intende:
Per ragioni di carattere tecnico: far fronte ad esigenze per l’esecuzione di una complessa e transitoria attività, che richiede mansioni non rintracciabili nell’attuale contesto aziendale
Per ragioni di carattere produttivo: provvedere ad un incremento straordinario, occasionale e non prevedibile dell’attività aziendale
Per ragioni di carattere organizzativo: provvedere alla copertura di posti vacanti a causa di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione in atto oppure di inizializzazione di nuovi processi produttivi
Per ragioni di carattere sostitutivo: provvedere alla copertura di posti resi temporaneamente vacanti
Approfondimenti
La ragione addotta, purché concretamente riscontrabile, è rimessa all’apprezzamento del datore di lavoro e deve sussistere al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può anche essere indiretta, cioè con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire.
Ulteriori ipotesi in cui non è richiesta la sussistenza di specifiche ragioni per l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato sono:
• assunzione dei dirigenti;
• assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
• assunzione dei disabili;
• prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento;
• assunzioni nel turismo e nei pubblici servizi di durata non superiore a 3 giorni.
FORMA
L’apposizione di un termine al contratto in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo è valida solo se risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Approfondimenti
L’indicazione scritta del termine e delle ragioni che lo legittimano è richiesta ad substantiam. La mancanza di detta forma comporta pertanto la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il contratto si considera a tempo indeterminato.
L’atto scritto non è richiesto:
•per le assunzioni con durata non superiore a 12 giorni di calendario
•per il personale addetto ai settori aereo e servizi aeroportuali
Limiti quantitativi:
la loro determinazione è affidata ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
Casi di esenzione dai limiti quantitativi: i contratti a tempo determinato conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività per periodi definiti dai contratti collettivi nazionali
- per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità
- per specifici spettacoli ovvero per specifici programmi radiofonici o televisivi
- per lavoratori di età superiore ai 55 anni
Approfondimenti
L’attuale disciplina delle esenzioni è stata riformata dall’art. 1, comma 41, L. 247/2007, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano l’esenzione da limiti quantitativi anche per i contratti conclusi:
- per intensificazione di attività lavorativa;
- a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage;
- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
- con durata non superiore a 7 mesi.
Può essere variabile: il limite previsto di 36 mesi non è riferibile ad un unico contratto bensì ad una pluralità di contratti, proroghe e nuove stipule.
Sono comunque disciplinate alcune ipotesi di predeterminazione temporale di alcuni contratti:
• lavoro a giornata: 3 gg.
• lavoro occasionale: 12 gg. non prorogabili
• lavoro per personale in mobilità: 12 mesi non prorogabili
• lavoro con i dirigenti: 5 anni
• contratto con proroga: 36 mesi
• lavoratori anziani in possesso dei requisiti di pensionamento: 24 mesi
PROROGA E RINNOVO
•La proroga è possibile, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata del primo contratto sia inferiore a 36 mesi.
•Non è prevista la possibilità di alcuna proroga per il contratto a tempo
determinato di cui all’art. 1, comma 1-bis, d. lgs. n. 378/2001 (modifica introdotta dalla l. n. 92/2012)
•Il contratto a tempo determinato comprensivo di proroga può avere
una durata massima complessiva di 36 mesi, conteggiando anche i periodi in cui lo stesso lavoratore è stato in somministrazione.
•Un ulteriore successivo contratto a termine (rinnovo) fra gli stessi
soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che:
w la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio
w con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato
PROSECUZIONE DI FATTO
•
•
In
La
•
•
La
E’ possibile la prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine inizialmente fissato o prorogato:
Fino a 50 giorni - e non più solo fino a 30 giorni - per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi
Fino a 30 giorni – e non più solo fino a 20 giorni - per i contratti di durata inferiore a 6 mesi
ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego
territorialmente competente la durata della prosecuzione del rapporto di lavoro.
maggiorazione da pagare resta pari:
al 20% per ogni giorno successivo alla scadenza fino al 10° al 40 % per ciascun giorno ulteriore
L. 247/2007 computa anche tale “periodo di tolleranza” nella determinazione dei 36 mesi oltre i quali non è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine.
Il lavoratore può essere nuovamente assunto a termine, presso la stessa azienda, solo se:
•tra il primo contratto ed il successivo siano trascorsi 60 giorni – non più
10 giorni - se il primo contratto ha avuto una durata inferiore o uguale a 6 mesi
•tra il primo contratto ed il successivo siano trascorsi 90 giorni - non più
20 giorni - se il primo contratto ha avuto una durata superiore a 6 mesi
I periodi d’interruzione tra un rapporto e l’altro sono computati ai fini del limite massimo dei 36 mesi.
Se le assunzioni si sono succedute senza soluzione di continuità, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di inizio del primo contratto.
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
Approfondimenti
La contrattazione collettiva può prevedere la riduzione dei periodi di intervallo tra un contratto a termine ed un altro:
•sino a 20 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore a sei mesi,
•sino a 30 giorni, se la durata del primo contratto è superiore a sei mesi,
nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo caratterizzato da:
Øavvio di nuova attività Ølancio di un nuovo prodotto Øcambiamento tecnologico
Øfase supplementare di un progetto di ricerca
Ørinnovo, proroga di una commessa
In ogni altro caso previsto dai contratti collettivi (art. 46 bis, lett. a) D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012)
TRATTAMENTO ECONOMICO
Principio di non discriminazione:
I lavoratori assunti a termine sono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato, con la differenza che tutti i trattamenti devono essere proporzionati al periodo lavorativo prestato.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato spettano la retribuzione globale, le ferie, la tredicesima mensilità, il TFR, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e malattia professionale, maternità e ogni altro trattamento compatibile con la natura del contratto a termine in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato.
Sono invece escluse le erogazioni collegate all’anzianità di servizio o alla sussistenza del rapporto di lavoro ad una certa data.
TRATTAMENTO ECONOMICO
(segue: sanzioni)
Approfondimenti
Nel caso di inosservanza all’obbligo di non discriminazione, il datore di lavoro è punito con la
sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94.
Se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è aumentata fino ad un
minimo di € 154,94 e fino ad un massimo di € 1.032,91.
Il lavoratore a tempo determinato non può essere discriminato: il trattamento normativo non può, pertanto, essere meno favorevole di quello spettante al lavoratore a tempo pieno comparabile (con pari inquadramento contrattuale) con riferimento in particolare a:
• durata del periodo di prova,
• durata del periodo di ferie annuali,
• durata del congedo di maternità e del congedo parentale,
• durata del periodo di comporto,
• malattia e infortunio,
• infortunio sul lavoro e malattia professionale,
• salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
• accesso alle iniziative di formazione previste dal datore di lavoro,
• accesso ai servizi sociali aziendali,
• criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai Ccnl,
• diritti sindacali (inclusi quelli del titolo III dello Statuto dei lavoratori).
Formazione:
Il lavoratore a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto.
Diritto di precedenza:
Il lavoratore che,
• nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,
• abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi
ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine
a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi, ed il suo diritto si estingue in 12
mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Informazione:
I contratti collettivi nazionali definiscono le modalità delle informazioni da rendere ai
lavoratori circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa.
Approfondimenti
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali
ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali,
e deve manifestare la propria volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del primo contratto a tempo determinato.
Il lavoratore a tempo determinato ha, nei confronti del datore di lavoro, gli obblighi tipici del lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
•Consegnare copia del contratto al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
•Corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
•Se il datore di lavoro non prova la causa posta a fondamento del contratto a tempo determinato (escludendo i casi in cui non è prevista la c.d. causale) il contratto è convertito a tempo indeterminato.
•Se, dopo un primo contratto a tempo determinato, il rapporto dura oltre il 30° - non
più il 20° - (per contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi) oppure oltre il 50° - non più il 30°- giorno (per contratti di durata superiore a 6 mesi) il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di questi termini.
•Se il datore di lavoro assume con contratto a tempo determinato lo stesso lavoratore
senza che siano decorsi 60 giorni (non più 10) dalla scadenza di un altro contratto (con durata inferiore a 6 mesi) oppure 90 giorni (non più 20) dalla scadenza di un altro contratto (con durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
•Se il lavoratore viene assunto con due contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di inizio del
primo contratto.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.
I rinvii alla contrattazione collettiva sono posti con riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in relazione a:
•Esonero dall’obbligo di indicazione della causale;
•Periodi di intervallo nella successione di più contratti;
•Limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti a tempo determinato;
•Modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata;
•Modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i
posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili all’interno dell’azienda.
Approfondimenti
I contratti collettivi nazionali definiscono anche modalità e contenuti circa le informazioni da rendere alle RSA in merito al lavoro a tempo determinato utilizzato in azienda.
• contratti di lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro)
• contratti di formazione e lavoro, per il settore pubblico
• contratti di apprendistato, per il settore privato
• contratti conclusi con datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai così come definiti dall’art. 12, co. 2, D.lgs. 375/1993
• contratti conclusi con aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed ingresso di prodotti ortofrutticoli
LAVORO A TERMINE:
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (1)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolamentato nella maggior parte dei rinnovi e accordi collettivi nazionali, con riferimento ad attività specifiche per le quali sono previsti limiti numerici all’assunzione di lavoratori a termine:
ALIMENTAZIONE - PANIFICAZIONE: 30% dei lav. dipendenti, compresi i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti ed i lavoratori con contratto di inserimento, per le aziende con più di 5 dipendenti. Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è ammessa l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
CALZATURE: 10% dei lav. a tempo indeterminato per aziende fino a 70 dip., 5 % dei lav. a tempo indeterminato per aziende oltre a 70 dip. Comunque almeno 7 rapporti a termine: contratti per attività non programmabili da quella ordinaria, per aggiudicazione di commesse pubbliche con caratteristiche eccezionali, per sperimentazione tecniche-produttive-organizzative relative a nuovi prodotti e lavorazioni, per assortimenti non rientranti nell’acquisizione del normale portafoglio.
CHIMICA E AFFINI (piccole e medie imprese): 15% in media annua, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione, per i contratti a tempo determinato e somministrazione a termine. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
GRAFICI/EDITORIALI: 16% (20% per le aziende del Mezzogiorno) in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre: per operazioni ordinarie e straordinarie d’impianti, per copertura di posti non ancora stabilizzate in conseguenza di operazioni di organizzazione aziendale, per esecuzione di opera o servizio di carattere straordinario o occasionale, per copertura di necessità straordinarie.
LAVORO A TERMINE:
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (2)
LEGNO/ARREDAMENTO: 15% su base semestrale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa per sperimentazione tecniche-produttive-organizzative relative a nuovi prodotti e lavorazioni, per assortimenti non rientranti nell’acquisizione del normale portafoglio, per aumento eccezionale dell’atttività indotta da particolari esigenze produttive.
COMMERCIO – TERZIARIO: 25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa; n. 5 lavoratori nelle singole unità produttive a con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge; un numero massimo 6 lav. per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti.
TESSILE - ABBIGLIAMENTO: 10% dei lav. a tempo indeterminato per aziende fino a 70 dip., 5
% dei lav. a tempo indeterminato per aziende oltre a 70 dip. Comunque almeno 7 rapporti a termine: per aggiudicazione di commesse pubbliche con caratteristiche eccezionale, per assortimenti non rientranti nell’acquisizione del normale portafoglio, per sperimentazione tecniche-produttive- organizzative relative a nuovi prodotti e lavorazioni, per attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa.
TURISMO: fino al 20% dei contratti a tempo indeterminato in unità produttive che occupano oltre 50 dip.: per temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari e non programmabili di clientela, per impiego di professionalità diverse da quelle normalmente occupate, per adeguamento sistema informativo aziendale o per l’implementazione di nuove procedure, sistemi di contabilità o controllo di gestione, per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Nel caso di illegittimità del termine continua ad applicarsi la doppia sanzione: conversione a tempo indeterminato del contratto a termine e riconoscimento al lavoratore di una indennità sostitutiva del risarcimento di importo variabile tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Approfondimenti
L’indennità prevista ristora per intero il pregiudizio fornito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del giudice.
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• Il termine per impugnare il contratto in via stragiudiziale passa da 60 a 120 giorni;
• Il termine per agire in giudizio passa da 270 a 180 giorni;
Tali termini sono validi per la cessazione di contratti a tempo determinato verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Approfondimenti
Si lascia un termine maggiore nella fase iniziale per la decisione in merito alla impugnazione stragiudiziale, in quanto spesso il lavoratore lasciava decorrere il termine di 60 giorni sperando in un rinnovo.
A partire dal 1 gennaio 2013, è prevista una aliquota aggiuntiva pari all’1,4% sul costo contributivo, per finanziare l’ASPI, tranne specifiche eccezioni:
•lavoratori assunti per ragioni sostitutive;
•lavoratori stagionali (D.P.R. n. 1525/1963).
È previsto un parziale recupero della maggiore aliquota pagata in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.