Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento Assicurazione Leasing Strumentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento Assicurazione Leasing Strumentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a – ALL RISKS
Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione
Modulo di Adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento Assicurazione Leasing Strumentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore
Assicurazione
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o “beni”
Cantiere
Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.a
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario, rifinanziamento della rata finale, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore
Franchigia
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole
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Macchine agricole
Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche
Macchine operatrici
Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) , utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A.
b) sede legale xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX XXXXXX (XX) - XXXXXX
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx;
d) C.F. e iscrizione. nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
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Il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.856.772.958, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 238.144.508 .
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze:
- In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13.
- La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza.
- Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
- Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta.
Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione di beni strumentali oggetto di Contratto di Leasing e/o Contratto di Finanziamento erogato dalla Contraente, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione. Si rimanda all’art.16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per i dettagli delle garanzie che vengono prestate si rinvia all’art. 19 delle condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto agli artt. 36 usque 53 delle “Condizioni sempre Operanti”.
Le principali esclusioni sono riportate all’art.20 delle “Norme che regolano le Garanzie Prestate”.
Avvertenze:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di indennizzo. Si rinvia pertanto alla “Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo” delle condizioni particolari sempre operanti ed agli artt. 36 usque 53 delle “Condizioni Sempre Operanti” per gli aspetti di dettaglio.
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Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato = | € 10.000,00 |
scoperto 10% = | € 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | € 9.000,00 |
Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia pattuita è di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:
se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:
❑ i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)
❑ i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di limite di indennizzo:
Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:
❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie = € 60.000,00
❑ limite di indennizzo = € 50.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile = € 50.000,00
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia agli artt. 21 e 26 delle condizioni generali di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all’art.1 delle condizioni generali di assicurazione.
- Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte del Contraente o dell’Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il bene venga dato dal Conduttore in utilizzo ad altri soggetti senza che tra le sue attività vi sia anche quella specifica di “noleggio”.
6. Premi
Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste agli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di assicurazione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Xxxxx i limiti di legge, il premio annuo dovuto dall’Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità, con l’eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio.
Avvertenze:
Nel caso di estinzione o cessazione del contratto finanziamento, o nel caso di trasferimento dello stesso, la copertura cessa automaticamente ed il premio è dovuto in proporzione al periodo dell’annualità per il quale si è usufruito della garanzia assicurativa.
La presente Adesione prevede costi a carico dell’Assicurato pari al 60% del Costo Totale Annuo, corrispondenti mediamente ad Euro 410,00 percepiti interamente dall’Intermediario.
Il premio non è soggetto ad indicizzazione.
7. Rivalse
Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Conduttore e, salvo il caso di dolo e colpa grave, nei confronti del Sub-Conduttore.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.
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- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso di 90 (novanta) fermo le singole adesioni in essere che rimangono in vigore con la tacita proroga fino alla scadenza, come previsto dall’art. 12 delle Condizioni di Polizza;
Si rinvia agli artt. 12 e 14 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terremoto con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 40 – Terremoto - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Inondazione, Alluvione, Allagamento con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 41 – Inondazione, Alluvione, Allagamento - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Sociopolitici con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art.43 – Eventi Sociopolitici - delle condizioni sempre operanti.
- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terrorismo con un preavviso di giorni 15, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all’art. 44 – Terrorismo - delle condizioni sempre operanti.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.).
Si rinvia all’art. 23 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.,– Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX ,fax 000.000.000, e-mail xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure nel sito xxx.xxxxxxxx.xx, compilando il form presente alla voce “contact us”.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
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Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
Condizioni di assicurazione
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento Assicurazione Leasing Strumentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.
Polizza n. 333618140
PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE
Di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a
Premesso che:
1. BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a. intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio e credito agrario una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestate tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio e credito agrario.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore
Assicurazione
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o “beni”
Cantiere
Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.a
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario, rifinanziamento della rata finale, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore
Franchigia
e che la Società non indennizza
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole
Macchine agricole
Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche
Macchine operatrici
Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) , utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assi- curazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’ Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa, finanziaria e noleggio, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore , restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
Art.7 – Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 8 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quello dove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 11 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 12 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.
Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 13 - Scadenza della garanzia
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore.
Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e la Società provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 14 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore;
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 12.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 15 - Comunicazioni del Contraente alla Società
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Società un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello,ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 16 - Beni assicurabili
La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio e credito agrario.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
4) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi).
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.
Art.18 Opzioni Assicurative
Di seguito viene riportato l’elenco delle opzioni di assicurazione previste:
Tipologie di beni | Opzione | Note esplicative |
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra. | 601 A | Garanzia con scoperto pari al 25% min Euro 2.500,00 per furto e rapina (per maggiori precisazioni vedi art. 37) |
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra | 602 B | Garanzia con scoperto ridotto (20% min Euro 2.500,00) per furto e rapina (per maggiori precisazioni vedi art. 37). |
Gru a torre | 639 | Garanzia con scoperto pari al 10% min Euro 2.500,00 per furto e rapina (per maggiori precisazioni vedi art. 37). |
Macchine ed attrezzature agricole * | 606 A | Garanzia All risks (vedi condizione particolare 38). Garanzia con scoperto standard (20% min Euro 2.500,00) per furto e rapina. |
Macchine ed attrezzature agricole * | 605 B | Garanzia All risks con esclusione dei danni da ribaltamento, urto, collisione e i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento (vedi condizione particolare 38) Garanzia con scoperto standard (20% min Euro 2.500,00) per furto e rapina. |
Beni Vetusti** (vedi Condizione Particolare 39) | 621,622, 633,634, | Sono attive solamente le garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi, tumulti popolari e sommosse. (vedi condizione particolare 39). Garanzia con scoperto pari al 20% del danno col minimo di Euro 750,00. . |
Beni diversi da quelli sopra indicati | 608,624, 625,626 | Vedi art. 37 – Franchigia. |
* Le garanzie di polizza sono operanti anche per le “Macchine ed attrezzature agricole” in locazione (finanziaria, operativa, noleggio) e per altri beni oggetto di credito agrario.
** I beni che entrano in copertura ai sensi della Condizioni Particolare 39 devono essere assicurati al tasso previsto alla voce “Beni Vetusti” anche se di una tipologia rientrante in altre voci di tabella
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 19 – Rischi assicurati
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.
Art. 20 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre” ;
6. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
9. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
10. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Art. 21 - Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:
1. in caso di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio:
- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
2. nel caso di credito agrario:
- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da fattura, se
esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);
oppure
- al 90% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;
Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 22 – Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
A) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali -con relativa attestazione della data- di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
B) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
C) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
D) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
E) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, dal Contraente e dal Conduttore può prendere tutte le misure del caso.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 24 – Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo l’Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 25 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Art. 26 – Determinazione dell’ammontare del danno
A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).
B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’articolo 21 ”somme assicurate”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto
a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art.21, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Art. 27 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 28 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 20 comma 7 e 23.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o
presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 29 – Oggetto della garanzia
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”.
Non sono considerati terzi:
a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
c) il Conduttore ed il Subconduttore.
L'Assicurazione non comprende i danni:
- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere.
Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 30 – Massimali di Garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
Art. 31 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 32- Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 33 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 34 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 35 -Ambito di operatività
La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, con esclusione dei contratti di credito agrario.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 36 – Opzioni di assicurazione e tassi
l tassi imponibili annui sono quelli concordati tra la Società e il Contraente.
Art. 37 – Franchigia
Per ogni sinistro si applicano le seguenti detrazioni, salvo che non siano applicabili specifiche maggiori detrazioni previste dalle altre condizioni di polizza:
SINISTRI DA FURTO O RAPINA | ||
per Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra, qualora sia stata attivata l’opzione A | lo scoperto del 25% del danno col minimo di Euro 2.500,00; | |
per Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra, qualora sia stata attivata l’opzione B | lo scoperto del 20% del danno col minimo di Euro 2.500,00 | |
per le Gru a Torre | lo scoperto del 10% del danno col minimo di Euro 2.500,00 | |
per danni a beni non rientranti nelle precedenti categorie | lo scoperto del 20% del danno col minimo di Euro 2.500,00 | |
SINISTRI DIVERSI DA FURTO O RAPINA | ||
per danni di origine interna alle frizioni | lo scoperto del 50% del danno col minimo di Euro 750,00; | |
per danni a Beni Vetusti | lo scoperto del 20% del danno col minimo di Euro 750,00 | |
per danni non rientranti nelle precedenti categorie | lo scoperto del 10% del danno col minimo di Euro 750,00 | |
Danni totali diversi da furto e rapina | Franchigia di € 1.500,00 | |
In caso di sinistro che colpisca una pluralità di beni, gli scoperti e le franchigie di cui alla presente Tabella si intendono applicabili per singolo contratto di locazione assicurato |
Relativamente al “Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra”, qualora il bene assicurato sia dotato dei seguenti sistemi:
A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme; e
B) antifurto meccanico che agisca su impianto idraulico o pneumatico e/o su entrambi inibendo l’avviamento del motore o la marcia del bene assicurato;
nel caso in cui entrambi i sistemi di cui ai precedenti punti A e B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 in deroga a quanto sopra previsto.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conduttore e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.
Art.38 – Limitazioni per le Macchine ed attrezzature agricole
Relativamente alla Macchine ed attrezzature agricole per le quali sia attivata l’Opzione A, la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa; relativamente alla Macchine ed attrezzature agricole per le quali sia attivata l’Opzione B, la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei danni da ribaltamento, urto, collisione, nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento.
Art. 39 - Beni Vetusti
Potranno essere assicurati anche beni che, alla data di inizio della copertura assicurativa, rientrano nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell’Articolo 20). La somma assicurata sarà pari al valore commerciale del bene così come si evince dalla fattura.
La copertura cesserà automaticamente quando siano passati 20 (venti) anni dalla data di costruzione dei suddetti beni.
Saranno operanti unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi sommosse e tumulti popolari (queste ultime nei termini previsti all’art.43).
In caso di danno parziale l’indennizzo, calcolato come previsto al comma A) dell’art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo (nei termini indicati all’Articolo 21) di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.
Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura non rientrino nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell’Articolo 20) ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene ma da tale data le garanzie si intenderanno ridotte e prestate secondo i termini del presente articolo.
Art. 40 - Terremoto
La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,50°/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 41- Inondazione, alluvione e allagamento
Relativamente a tale garanzia la Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,25 °/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 42 - Inondazione, alluvione, allagamento, centrali idroelettriche
La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 43 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10°/°° già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 44 - Terrorismo
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell’importo dovuto col minimo di Euro 5.000,00.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,10 °/°° cui va aggiunta l’imposta vigente.
Art. 45 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione (o in subnoleggio) purché la sublocazione (od il subnoleggio) sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub- sublocazione e il sub-subnoleggio).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività del noleggio, come da scopo sociale della società contenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione e al sub-subnoleggio, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sublocazione/subnoleggio correlate a tale bene.
Non è necessaria l’autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario.
Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i suddetti beni sublocati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Art. 46 - Trasporto e trasferimento
Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione. Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.
Art. 47 - Parti accessorie intercambiabili
A parziale deroga del comma 3 dell’art.20 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:
- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Art. 48 - Maggiori costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
- lavoro straordinario, notturno, festivo;
- qualora il bene non sia in condizioni tali da potersi spostare autonomamente, spese di trasporto e traino, intendendosi per tali i costi per il mezzo (carro attrezzi o simili) che provvederà al trasporto od al traino del bene dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina più vicina;
- un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
- noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 200.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Art. 49 – Danni a Frizioni
I danni ai gruppi frizione si intendono compresi in garanzia se derivanti da un evento indennizzabile a termini di polizza esterno agli stessi.
Qualora il danno sia di origine interna al gruppo frizione, saranno compresi in garanzia i soli sinistri occorsi oltre dodici mesi e non oltre 5 anni dalla data di immatricolazione (o di impiego stabile, se antecedente) del mezzo.
Art. 50 – Recuperi
Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall’indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Conduttore.
Art. 51– Ubicazione e conservazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo
l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.
Art. 52 - Colpa grave
A parziale deroga del comma 7) dell’Art.20, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Conduttore, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Subconduttore. In caso di sinistro causato da colpa grave del Conduttore o del Subconduttore, a parziale deroga di quanto stabilito all’art.26 la determinazione dell’ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.
Art. 53 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.500.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.
Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro per annualità assicurativa per l’intera Convenzione:
- per danni causati da terremoto (art.40): Euro 5.165.000,00
- per danni causati da eventi sociopolitici (art.43): Euro 5.165.000,00;
- per danni causati da terrorismo (art.44): Euro 5.165.000,00, con il sottolimite per singola ubicazione pari 50% della relativa somma assicurata
Modulo di adesione aggiornato al 15.09.2013 pag 1 di 3