REGOLAMENTO SPECIALE DEI TAGLI DI CARNE BOVINA
REGOLAMENTO SPECIALE DEI TAGLI DI CARNE BOVINA
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011 Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014
COMITATO DI FILIERA DEI TAGLI DI CARNE BOVINA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana per la categoria “Tagli di carne bovina” sono le seguenti:
- Charolaise mezzene;
- Limousine mezzene ;
- Blonde d’Aquitaine mezzene ;
- Aubrac mezzene ;
- Bleu Belga mezzene;
- Piemontese mezzene;
- Frisona mezzene;
- Bruna mezzene;
- Pezzata Rossa mezzene;
- Chianina IGP mezzene ;
- Marchigiana IGP mezzene ;
- Romagnola IGP mezzene ;
- Altre Razze mezzene ;
- Incroci Francesi mezzene ;
- Incroci Polacchi mezzene ;
- Incroci Irlandesi mezzene;
- Incroci nazionali mezzene ;
- Altri Incroci mezzene ;
- Charolaise quarti anteriori con pancia;
- Limousine quarti anteriori con pancia ;
- Blonde d’Aquitaine quarti anteriori con pancia ;
- Aubrac quarti anteriori con pancia;
- Bleu Belga quarti anteriori con pancia;
- Piemontese quarti anteriori con pancia;
- Frisona quarti anteriori con pancia;
- Bruna quarti anteriori con pancia;
- Pezzata Rossa quarti anteriori con pancia;
- Chianina IGP quarti anteriori con pancia;
- Marchigiana IGP quarti anteriori con pancia;
- Romagnola IGP quarti anteriori con pancia;
- Altre Razze quarti anteriori con pancia;
- Incroci Francesi quarti anteriori con pancia;
- Incroci Polacchi quarti anteriori con pancia;
[1]
- Incroci Irlandesi quarti anteriori con pancia;
- Incroci nazionali quarti anteriori con pancia;
- Altri Incroci quarti anteriori con pancia;
- Charolaise quarti anteriori senza pancia;
- Limousine quarti anteriori senza pancia;
- Blonde d’Aquitaine quarti anteriori senza pancia;
- Aubrac quarti anteriori senza pancia;
- Bleu Belga quarti anteriori senza pancia;
- Piemontese quarti anteriori senza pancia;
- Frisona quarti anteriori senza pancia;
- Bruna quarti anteriori senza pancia;
- Pezzata Rossa quarti anteriori senza pancia;
- Chianina IGP quarti anteriori senza pancia;
- Marchigiana IGP quarti anteriori senza pancia;
- Romagnola IGP quarti anteriori senza pancia;
- Altre Razze quarti anteriori senza pancia;
- Incroci Francesi quarti anteriori senza pancia;
- Incroci Polacchi quarti anteriori senza pancia;
- Incroci Irlandesi quarti anteriori senza pancia;
- Incroci nazionali quarti anteriori senza pancia;
- Altri Incroci quarti anteriori senza pancia;
- Charolaise quarti posteriori con pancia;
- Limousine quarti posteriori con pancia;
- Blonde d’Aquitaine quarti posteriori con xxxxxx;
- Aubrac quarti posteriori con pancia;
- Bleu Belga quarti posteriori con pancia;
- Piemontese quarti posteriori con pancia;
- Frisona quarti posteriori con pancia;
- Bruna quarti posteriori con pancia;
- Pezzata Rossa quarti posteriori con pancia;
- Chianina IGP quarti posteriori con pancia;
- Marchigiana IGP quarti posteriori con pancia;
- Romagnola IGP quarti posteriori con pancia;
- Altre Razze quarti posteriori con pancia;
- Incroci Francesi quarti posteriori con pancia;
- Incroci Polacchi quarti posteriori con pancia;
- Incroci Irlandesi quarti posteriori con pancia;
- Incroci nazionali quarti posteriori con pancia;
- Altri Incroci quarti posteriori con pancia;
- Charolaise quarti posteriori senza pancia;
- Limousine quarti posteriori senza pancia;
- Blonde d’Aquitaine quarti posteriori senza pancia;
- Aubrac quarti posteriori senza pancia;
- Bleu Belga quarti posteriori senza pancia;
- Piemontese quarti posteriori senza pancia;
- Frisona quarti posteriori senza pancia;
- Bruna quarti posteriori senza pancia;
- Pezzata Rossa quarti posteriori senza pancia;
[2]
- Chianina IGP quarti posteriori senza pancia;
- Marchigiana IGP quarti posteriori senza pancia;
- Romagnola IGP quarti posteriori senza pancia;
- Altre Razze quarti posteriori senza pancia;
- Incroci Francesi quarti posteriori senza pancia;
- Incroci Polacchi quarti posteriori senza pancia;
- Incroci Irlandesi quarti posteriori senza pancia;
- Incroci nazionali quarti posteriori senza pancia;
- Altri Incroci quarti posteriori senza pancia;
Il lotto minimo negoziabile = 1 pezzo
I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 pezzo Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti Sezionamento
Mezzena: si intende il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro della colonna vertebrali, dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.
Quarto anteriore con pancia: si intende la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con dodici paia di costole.
Quarto anteriore senza pancia: si intende la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con cinque paia di costole.
Quarto posteriore con pancia: si intende la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con sette paia di costole e la tibia.
Quarto posteriore senza pancia: si intende la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con la tibia.
Classificazione
La classificazione dei prodotti contrattabili è basata sulla valutazione di tre elementi:
[3]
1. La classificazione tassonomica, come definita dal Regolamento CE n. 1234/2007, che prevede la ripartizione delle carcasse di bovini in cinque categorie.
Tabella 1.
Classificazione tassonomica | Descrizione |
A | Carcasse di giovani animali maschi non castrati, di età inferiore ai due anni |
B | Carcasse di altri animali maschi non castrati |
C | Carcasse di animali maschi castrati |
D | Carcasse di animali femmine che hanno già figliato |
E | Carcasse di altri animali femmine |
2. La conformazione: questo parametro è giudicato in base allo sviluppo dei profili della carcassa e delle sue parti essenziali: coscia, schiena e spalla.
Tabella 2.
Classe di conformazione | Designazione delle merci |
S Superiore | Tutti i profili estremamente convessi Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo) |
E Eccellente | Tutti i profili da convessi a superconvessi Sviluppo muscolare eccezionale |
U Ottima | Profili nell’insieme convessi Sviluppo muscolare abbondante |
R Buona | Profili nell’insieme rettilinei Sviluppo muscolare buono |
O Abbastanza buona | Profili da rettilinei a concavi Sviluppo muscolare medio |
P Mediocre | Tutti profili da concavi a molto concavi Sviluppo muscolare ridotto |
Per quanto riguarda lo stato di conformazione S, poiché questa particolare classe riflette peculiari caratteristiche del patrimonio bovino di alcuni stati membri, viene data facoltà ai singoli Paesi di includerla o meno.
[4]
3. Lo stato di ingrassamento: viene definito quale massa di grasso all’esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica.
Tabella 3.
Classe di stato d’ingrassamento | Descrizione |
1 Molto scarso | Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa |
2 Scarso | Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti |
3 Mediamente importante | Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all’interno della cassa toracica |
4 Abbondante | Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili a livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all’interno della carcassa |
5 Molto abbondante | Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse all’interno della carcassa |
Condizionamento
A seguito della macellazione del Bovino la carcassa con osso viene disossata e sezionata in Mezzene e successivamente in quarti (anteriori e posteriori), i quali vengono sottoposti a refrigerazione e frollatura.
La frollatura è un processo enzimatico che subisce la carne dopo la macellazione conservata i celle frigorifere tra - 2°C e +4°C con umidità relativa tra 85% e 90%; il processo dura in media dai sette ai dodici giorni e aumenta il grado di tenerezza delle carni.
Etichettatura
Secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 1760/2000, che istituisce il sistema di identificazione e registrazione dei Bovini e quello di etichettatura delle carni Bovine, dal successivo Regolamento CE n. 1825/2000, da Decreti Ministeriali del 30 agosto 2000 e 13 dicembre 2001, il sistema di etichettatura obbligatoria consente di identificare l’animale di provenienza della carcassa, del quarto o dei tagli di carne. Ogni operatore od organizzazione che commercializza carni bovine ha l’obbligo di etichettarle anche se il lavoro è svolto per conto di terzi.
Dal 1 gennaio 2002 le etichette devono contenere le seguenti indicazioni:
- Lo stato membro o paese terzo di nascita dell’animale;
- Lo stato membro o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso;
- Lo stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;
- Un numero (o codice) di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale;
- Il numero di approvazione del macello presso il quale è stato macellato l’animale (o gli animali);
[5]
- Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo stato membro di appartenenza del laboratorio. ( per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso paese è riportata in etichetta la dicitura “origine: nome dello stato”)
Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento Speciale si fa riferimento alla normativa vigente, al Regolamento CE n. 1234/2007 ed eventuali successive modifiche. Per quanto riguarda le modalità operative per l’applicazione del regolamento agli aspetti più tecnici si fa riferimento al Regolamento CE n. 1249/2008 ed eventuali successive modifiche, recante le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione ed alla comunicazione prezzi. Per quanto riguarda la commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore ai dodici mesi si fa riferimento al Regolamento CE n. 361/2008, regolamento CE n. 700/2007 e Regolamento CE n. 566/2008 ed eventuali successive modifiche.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
1- Razza/Tipo genetico
2- Categoria: (secondo la tabella 1. all’interno del paragrafo “Classificazione” dell’art.2)
3- Classe di conformazione: (secondo la tabella 2. all’interno del paragrafo “Classificazione” dell’art.2) 4- Classe di ingrassamento: (secondo la tabella 3. all’interno del paragrafo “Classificazione” dell’art.2) 5- Data di nascita
6- Peso medio (Kg)
7- Paese di nascita dell’animale 8- Paese di ingrasso dell’animale
9- Paese di macellazione dell’animale
10- Numero/codice identificazione animale o lotto animali 11- Numero di approvazione macello
12- Numero approvazione laboratorio di sezionamento
13- Ente Certificatore e numero di certificazione (obbligatorio solo nel caso di prodotti IGP; facoltativo per gli altri prodotti)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
1- Denominazione allevamento
2- Tecnica/sistema di allevamento 3- Tipo di alimentazione adottata
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4- Altre certificazioni di macellazione 5- Altre caratteristiche
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1- Specifiche di consegna e ritiro
2- Tempi e modalità di pagamento
3- Modalità di risoluzione delle controversie 4- Altre modalità
Art. 4 - Integrazioni/deroghe alle Disposizioni Generali
Termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto (deroga all’art. 9 delle disposizioni generali)
Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo a norma del trasporto dei generi alimentari. La pesa della merce deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce. Al momento della consegna della merce da parte del vettore all’acquirente, quest’ultimo provvederà immediatamente alla pesa della merce redigendo una documentazione scritta da consegnare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la pesa.
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:
a) Xxx contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del compratore in data concordata tra le parti. Non è prevista alcuna franchigia se non nel caso di accordo tra le parti.
b) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il ritiro/consegna della merce dovrà avvenire nella data concordata tra le due parti.
Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all’art.10 delle disposizioni generali)
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto il giorno successivo alla data stabilita dalle due controparti per il ritiro/consegna della merce;
Diritto di rifiuto della merce (deroga all’art.11 delle disposizioni generali)
Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l’acquirente può rifiutare la merce o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, al momento del ricevimento/consegna della merce stessa, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo ad Arbitrato e gli Arbitratori decideranno se al compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.
Cause di forza maggiore (deroga all’art.13 delle disposizioni generali)
[7]
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà concordato tra le parti al momento del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo e/o non vengano rispettati i termini di esecuzione concordati tra le parti, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
Reclami (deroga all’art.14 delle disposizioni generali)
Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante telefono e/o fax e/o e-mail con conferma di lettura, al momento del ricevimento della merce o al verificarsi dell’evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l’indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.
Nel caso di vizi occulti manifestatisi successivamente al sezionamento, i termini per il rimborso spettante al compratore verranno concordati tra le parti al momento del verificarsi dell’evento.
Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo ad Arbitrato.
Art. 5 - La risoluzione delle controversie
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Siena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
[8]
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.