ACCORDO DI PROGRAMMA
Allegato parte integrante
Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA
(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 febbraio 2016)
TRA
Provincia Autonoma di Trento
E
IL Ministero dello Sviluppo Economico
Roma,
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero” o anche “Amministrazione delegata” o anche “MiSE”), con sede in Roma, Viale America n. 201,
, rappresentato da ,
E
la Provincia Autonoma di Trento (di seguito “Provincia” o anche Amministrazione Provinciale”), con sede in con sede in Trento, Xxxxxx Xxxxx 00, rappresentata da ……………………………
(di seguito Le Parti)
PREMESSE:
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti do servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
VISTO l’articolo 19, comma 2 della legge provinciale 15 dicembre 2004,
n. 10 ove si stabilisce che la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto
tecnologico;
VISTO che Trentino Network risulta essere la Società individuata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 19 – commi 3 e
6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, per la realizzazione dell’infrastruttura funzionale alla creazione ed alla gestione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, Società alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia;
VISTO l’art. 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 ove si stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del Trentino nonché per l’innovazione della Pubblica Amministrazione; si prescrive che la medesima realizza l’infrastruttura di telecomunicazione in larga banda secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e
19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
VISTO che la delibera n. 617 della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento di data 13 aprile 2015 ha approvato gli “Indirizzi per lo sviluppo ed il completamento de progetto di infrastrutturazione in banda ultralarga del Trentino” e che con la delibera di data odierna che ha approvato il presente Accordo, sono stati rivisti i predetti indirizzi alla luce del mutato quadro attuativo a livello nazionale, così come confluiti nell’assestamento del bilancio provinciale per il 2016-2018 (Disegno di Legge approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1063/2016) – attualmente all’esame del Consiglio provinciale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 approvato con Delibera n° 1487 del 31/8/2015 recante “Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011”, in particolare la
Misura 7, Operazione 7.3.1 “Installazione, miglioramento ed espansione di infrastruttura a banda larga, si vuole raggiungere l’obiettivo di promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali” e visto il relativo piano finanziario;
VISTO l’art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
VISTO l’art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, che all’Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l’attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all’art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
VISTO il “Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra- larga” (di seguito, “Piano degli Investimenti”) pubblicato nell’agosto del 2015 sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx i/ITALIA_Strategia_BUL-Piano_di_investimenti_fin.pdf);
RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misure,
anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
VISTO l’Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il “Piano nazionale per la scuola digitale”;
VISTO il protocollo d’intesa firmato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l’accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;
VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
VISTO l’accordo siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno
delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività, , il quale accordo recita inoltre all’art. 4 comma 3 “Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell’articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all’attuazione del presente accordo”;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3- 2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell’11 febbraio 2016, all’articolo 4, rinvia l’attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell’arco del periodo 2016 -2020;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020, approvato con Xxxxxxxx xx 0000 xxx 00/0/0000 xxxxxxx “Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011”, che prevede di destinare euro 12.571.000,00 alla aree rurali bianche in provincia;
VISTA la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. …………. del che ha approvato il presente
Accordo;
VISTO la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);
VISTI gli indirizzi adottati da XXXXX nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l’attuazione del Piano di investimenti nelle aree.
VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in
sede di notifica XX 00000, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell’Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e del Piano degli investimenti, definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento di detti obiettivi nella Provincia e determina le relative fonti di finanziamento e le modalità operative degli interventi.
2. Gli obiettivi di copertura infrastrutturale del Piano degli investimenti per le aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, determinati sulla base della consultazione pubblica annuale del 2015, sono indicati nell’allegato 1 del presente accordo
Articolo 2
Criteri e modalità di attuazione degli interventi
1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell’articolo 1 del presente accordo sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto stabilito dal COBUL e previsto dal documento di notifica SA41647 del regime di aiuto inviato dal Governo italiano
in data 29 aprile 2016 alla Commissione Europea, impregiudicata la valutazione finale della Commissione. In particolare il modello diretto prevede l’individuazione tramite procedura di selezione su base competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, di uno o più soggetti cui assegnare l’appalto per la costruzione (previa progettazione), la manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. Tali attività possono essere messe a gara congiuntamente o disgiuntamente e, infine, essere affidate ad uno o più soggetti concessionari, nell’ambito di aree geografiche e/o lotti, anche mediante accorpamento di regioni, la cui dimensione è individuata in modo da conseguire la maggiore efficacia e tempestività dell’intervento. La realizzazione tecnica sarà coerente con la strategia nazionale per la banda ultra-larga e con il regime di aiuto in corso di approvazione dalla Commissione europea. L’infrastrutturazione si basa sulla realizzazione di una rete di accesso afferente ad un punto neutrale con backhauling, valorizzando l’apporto della società in house della Provincia Autonoma di Trento, Trentino Network, come elemento infrastrutturale pubblico oltre che le infrastrutture pubbliche esistenti di proprietà della stessa e della Provincia Autonoma di Trento.
2. Infratel Italia SpA (di seguito solo Infratel), supportata da Trentino Network, è il soggetto attuatore incaricato da Ministero e Provincia Autonoma di Trento a svolgere su base regionale le procedure di selezione per l’individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento delle attività indicate al comma 1, ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato dalle convenzioni operative, di cui all’art. 6. La Provincia Autonoma di Trento si avvale della propria società in house Trentino Network per le attività derivanti dalla implementazione del presente accordo, ed in particolare:
a. selezionare le aree prioritarie da infrastrutturare secondo i criteri di selezione già approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020 del ………….. da cui derivano relative graduatorie ;
b. definire, assieme a Infratel, le linee guida vincolanti comuni relative alla progettazione infrastrutturale ed allo studio di fattibilità posto a base di gara;
c. definire o estendere, in accordo con Infratel, la Convenzione con gli Enti locali già in disponibilità di Trentino Network (allegato 3) a favore del concessionario, in applicazione del decreto legislativo n. 33/2016;
d. supportare Infratel nel monitoraggio delle attività, nella validazione dei progetti e collaudo dei lavori di tutta l’infrastruttura;
e. predisporre materiali per l’iscrizione a patrimonio della Provincia autonoma di Trento per la quota parte finanziata con risorse provinciali;
f. mettere a disposizione fibre ottiche proprie o della Provincia Autonoma di Trento oppure fornire lunghezze oppure capacità di trasporto a favore del concessionario e/o degli operatori di Telecomunicazione che operano sul territorio;
g. realizzare ulteriori elementi di rete primaria di aggregazione, con fondi non previsti in questo accordo, in estensione alla rete della Provincia, utilizzabili anche dal concessionario.
3. Gli interventi sono attuati nell’arco temporale 2016-2020, secondo lo sviluppo temporale di cui all’Allegato 2. Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d’ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l’apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. A tal fine si prevede di fare leva sull’istituto della conferenza di servizi di cui agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23 della Provincia Autonoma di Trento, quale strumento di semplificazione dell’attività della pubblica amministrazione locale trentina, finalizzato ad accelerare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo.
4. Gli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal soggetto aggiudicatario concessionario saranno prioritariamente utilizzati per le procedure di verifica e controllo dell’attività svolta dal concessionario stesso. Gli eventuali proventi eccedenti potranno essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed in generale saranno reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga, secondo modalità che saranno definite con convenzione operativa come da articolo 6.
5. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, possono definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo
e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con ulteriori risorse finanziarie.
Articolo 3 Proprietà delle infrastrutture
1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Provincia, finanziate a valere sul fondo dell’Amministrazione dello Stato (Fondo Sviluppo e Coesione) sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere sui fondi dell’Amministrazione provinciale sul proprio bilancio o da fondi FEASR sono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.
2. Con il presente atto, la Provincia affida al Ministero la realizzazione, anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti ed effettuati sul territorio provinciale con i fondi della Provincia Autonoma di Trento, secondo i criteri previsti agli articoli 2, 4 e 5, per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula della convenzione operativa di cui al successivo articolo 6.
Articolo 4
Criteri di sviluppo temporale del Piano e premialità
1. In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga e con il relativo Piano degli investimenti verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (per le sole sedi non già connesse in fibra ottica da Trentino Network), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza.
2. Lo sviluppo temporale del Piano degli Investimenti sulle aree tiene conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a. densità delle imprese insediate nel comune di appartenenza dell’area nel settore secondario e nel settore terziario tecnologico avanzato;
b. densità della popolazione del Comune di appartenenza dell’area;
3. Al fine di accelerare l’esecuzione del Piano degli Investimenti si darà priorità d’intervento alle aree situate all’interno dei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Trentino Network e Infratel Italia S.p.A. di cui all’allegato 3.
Articolo 5
Fonti di finanziamento e oneri
1. Coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 3 dell’accordo dell’11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo, il cui fabbisogno stimato è descritto nell’allegato 1 sono finanziate con le risorse provenienti da:
a) Euro 12.571.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
b) Euro 47.691.697,00 individuati per la Provincia Autonoma di Trento a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
c) Euro 12.500.000,00 a valere sui fondi della Provincia Autonoma di Trento.
2. Le risorse FSC di cui al comma 1 sono stimate sulla base del fabbisogno di cui all’allegato 2 tenendo conto delle risorse provinciali a disposizione per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. Tali risorse potranno essere rimodulate in funzione della eventuale variazione nel tempo del fabbisogno.
3. Si darà priorità alla spesa delle risorse comunitarie.
Articolo 6
Convenzioni operative
1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche convenzioni operative, da sottoscriversi anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2. Tali convenzioni operative disciplineranno funzioni e obblighi del Ministero, della Provincia e del Soggetto attuatore nei seguenti ambiti;
a) modalità di erogazione dei SAL e anticipi;
b) modalità di rendicontazione delle spese;
c) controlli e verifiche;
d) costi fissi di funzionamento e altre spese riconosciute al soggetto attuatore, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Provincia a valere rispettivamente sulle risorse di cui all’articolo 5.
e) gestione e manutenzione delle infrastrutture con oneri a carico del concessionario.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l’elenco delle aree comunali oggetto d’intervento indicati nell’Allegato 2 al presente Accordo di Programma saranno dettagliatamente descritte in allegato alle singole convenzioni operative.
Articolo 7
Comitato di coordinamento e monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a costituire, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento tecnico operativo, di monitoraggio e verifica (di seguito Comitato) del processo di realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è formato da sei elementi di cui due designati dall’Amministrazione Provinciale, uno dalla società in house Trentino Network tre dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno nominato in rappresentanza del soggetto attuatore. La presidenza è assegnata al Ministero. Il Comitato è nominato con provvedimento della Provincia.
3. Il Comitato ha funzioni di:
a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo;
b) verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell’intervento;
c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l’azione risolutiva;
d) definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale di cui alla tabella 1 dell’allegato 2.
4. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all’art.9.
5. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
6. Le funzioni di coordinamento del Comitato sono assicurate dalla Provincia.
Articolo 8
Durata
1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell’affidamento al Ministero, da parte della Provincia, delle infrastrutture come previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del presente Accordo di programma; in ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino alla completa attuazione del programma d’interventi definiti in sede di Piano degli Investimenti.
Articolo 9
Strutture di riferimento
1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:
a) per il Ministero dello Sviluppo Economico: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione III “ Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga”,
PEC: xxxxxxx.xxx00@xxx.xxxx.xxx.xx;;
b) per la Provincia Autonoma di Trento ………..
Articolo 10
Disposizioni finali
1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all’articolo 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l’accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all’osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.
4. La validità del presente Accordo è vincolata alla approvazione del regime di aiuto notificato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016.
Il presente Accordo di programma verrà trasmesso dal Ministero alla Corte dei Conti.
Roma, Trento,
Per il Ministero Per la Provincia