ASL Cagliari
ASL Cagliari
Selargius, via Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx n. 1 codice fiscale e partita iva 02261430926
Repertorio n.
CONTRATTO NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA PER L’AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI, ASSISTENZIALI e SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO, NECESSARI AGLI AVENTI DIRITTO, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI
L'anno addì del mese di in Cagliari, nella sede della ASL Cagliari in Selargius (CA).
Dinanzi a me , Ufficiale Rogante aziendale, come da Delibera N° del , sono presenti:
• , nato a il , nella sua veste di Direttore Generale dell’ASL di Cagliari;
• Sig. , nato a il , nella sua qualità di
della società giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Appaltatore””), xxxx xxxxxx xx , xxx
, xxxxxxxx xxxxxxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
OPPURE
• -----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA ------------, domiciliata ai fini del presente atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante -------------------, nato a ------------ il -------
------, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i --------------- con sede legale in ------------, via -----------------, capitale sociale ,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA ,
xxxxxxxxxxx xx fini del presente atto in -----------, via -----------------, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ------------ ---------------------- repertorio n. ----------------------; (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Appaltatore”);
PREMESSO CHE
a) la ASL Cagliari, con delibera a contrarre del Direttore Generale n. ........ del , ha decretato di procedere
all’affidamento dei SERVIZI INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI e SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO, NECESSARI AGLI AVENTI
DIRITTO, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI, mediante l’indizione di una gara comunitaria a procedura di gara aperta, con applicazione dei soli articoli 20 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.” (di seguito: Codice dei contratti), di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data ;
b) con verbale del la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’Appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
c) l’ASL Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. del , ha approvato la graduatoria provvisoria e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’Appaltatore;
d) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’ASL Cagliari ha provveduto alla verifica (i) della regolarità contributiva dell’operatore economico mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
(ii) dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore; (iii) inoltre, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, è divenuta efficace, giusta documentazione in atti;
e) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
f) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, il capitolato tecnico, e, più in generale, la documentazione di
gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell’offerta;
g) per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato l’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto, eseguire i Programmi di Intervento ovvero i PAI elaborati dall’UODI, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto (disciplinare di gara, capitolato tecnico e nei suoi allegati) e, più in generale, nella documentazione di gara;
h) che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo ASL Cagliari all’affidamento di un numero predeterminato di servizi regolati da Programmi di Intervento ovvero i PAI, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, i Programmi di Intervento ovvero i PAI elaborati dall’UODI della ASL Cagliari nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
i) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto d’appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa:
• cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. , emessa in data dalla compagnia per un importo pari ad Euro = (Euro / ), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
• copertura assicurativa, costituita dalla polizza distinta al n. , emessa in data dalla compagnia per un importo pari ad Euro = (Euro / ), a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
l) l’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
m) con atto di nomina n. del la dott.ssa X. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx è stata incaricata RUP – Responsabile Unico del procedimento per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010;
n) con atto di nomina n. del il dott. è stato incaricato DEC – Direttore dell’esecuzione del contratto per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010;
o) con comunicazione prot. n. del il dott. è stato incaricato RES – Responsabile del Servizio per l’espletamento delle attività di competenza dell’Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto;
p) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è
;
q) dovendosi procedere alla stipula del contratto per il predetto affidamento oggetto della gara a procedura aperta tra le parti sopraddette, della cui identità io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo e che, me consenziente, rinunciano alla
presenza dei testimoni,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l’Offerta Economica del Fornitore, il D.U.V.R.I., e, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica dell’Appaltatore, e la cauzione definitiva.
3. L’Appaltatore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati,
compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni)
1. Il presente contratto è regolato:
a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, solo qualora siano esplicitamente richiamate nella documentazione di gara; dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, esplicitamente richiamate nella documentazione di gara; dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione appaltante, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico della stazione appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione dei servizi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL Cagliari ed l’Appaltatore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente contratto si intende per:
• Stazione appaltante e/o ASL Cagliari: l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
• Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
• «Appaltatore»: il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, è affidato il Servizio;
• «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dall’ASL Cagliari ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, commi 1° e 7°, del predetto Decreto;
• «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato al presente Contratto, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio e dei servizi da acquisirsi in capo all’ASL Cagliari;
• «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra stazione appaltante e Appaltatore;
• «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
• «Disciplinare di gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
• «Offerta»: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Tecnica») ed economica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Economica») prodotta dall’Appaltatore nell’ambito della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del presente Contratto;
• «Responsabile del Servizio»: l’esponente dell’Appaltatore che svolge il ruolo di relazionarsi in via esclusiva con l’ASL Cagliari, nella qualità di persona fisica responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto;
• «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici”;
• «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P. »: l’esponente della Stazione Appaltante cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
• «Servizi»: l’insieme dei servizi descritti nel capitolato tecnico e nel presente contratto: cure domiciliari prestazionali e cure domiciliari integrate, ed altre attività, necessari alla realizzazione del servizio che l’Affidatario dovrà garantire alla Stazione Appaltante, secondo quanto specificato nelle previsioni del Capitolato Tecnico;
• termini: i giorni solari/naturali, consecutivi laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; per giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato tecnico, all’offerta tecnica dell’Appaltatore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3 (Oggetto del contratto)
1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura dei servizi infermieristici, riabilitativi e di servizi ausiliari di supporto nell’ambito del servizio di Cure Domiciliari della ASL di Cagliari. Nell’ambito di detti servizi è prevista l’erogazione delle attività descritte nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
2. Con la stipulazione del presente contratto l’Appaltatore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, ad effettuare la fornitura dei servizi, meglio descritti nel Paragrafo 3 del capitolato tecnico ed in tutta la documentazione di gara secondo le modalità di gestione ed erogazione e nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite, e con quelle eventualmente migliorative offerte dall’Appaltatore nella propria offerta tecnica;
3. L’avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto. L’avvio delle prestazioni contrattuali coincide con il giorno della consegna dei lavori all’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali convenute con detto atto. Da tale consegna decorrono i termini indicati dal successivo art. 4.
ART. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data avvio di cui al comma 4, e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Alla scadenza del biennio, l’ASL Cagliari si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006.
3. Compatibilmente con espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Azienda sanitaria, una volta scaduto il contratto potrà estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto stesso, alle medesime condizioni pattuite:
3.1 fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, qualora nell’arco della durata degli stessi l’ammontare dei servizi ordinati risulti inferiore all’importo di aggiudicazione;
3.2 qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di servizio. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite;
4. L’Appaltatore, nei limiti della proroga di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso..
5. Il Servizio dovrà essere avviato previa formalizzazione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 12.
ART. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’ASL Cagliari e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei Servizi e delle attività
oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
ART. 6 (Programmi di Intervento, PAI, accessi domiciliari e verifiche sui medesimi)
1. Ogni accesso domiciliare dei servizi infermieristici, assistenziali e riabilitativi effettuato dall’Appaltatore dovrà essere debitamente previsto nei Programmi di intervento, ovvero PAI, elaborato dall’Unità Operativa delle Cure Domiciliari (UODI), e dovrà risultare, nei contenuti, conforme a tale Programma.
4. All’esito della emissione del singolo Programma di intervento, ovvero PAI, l’esecuzione del servizio sarà effettuata, a cura e spese dell’Appaltatore, a domicilio dell’utente interessato, nell’osservanza delle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico.
5. Dalla ricezione del singolo Programma d’intervento, ovvero PAI, da parte dell’Appaltatore, ciascun servizio dovrà essere avviato secondo la seguente tempistica:
- di norma entro 24 ore. Nei casi urgenti e indifferibili, limitatamente alle Cure Domiciliari Integrate e alle Cure Domiciliari Palliative e a Malati terminali, ed espressamente indicato nella comunicazione dell’UODI ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, l’avvio del servizio dovrà avvenire entro le successive 6 ore, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
6. I servizi erogati nel corso della vigenza del contratto devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara, nelle tipologie indicate nei Programmi di intervento, ovvero PAI. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza delle attività erogate con quelle richieste, ovvero presenza di attività carente e/o inadeguata), la sede dell’ASL Cagliari invierà all’Appaltatore una contestazione scritta, anche a mezzo fax. L’Appaltatore dovrà provvedere entro 2 giorni lavorativi alla perfetta esecuzione di tali attività, senza alcun aggravio di spesa.
7. La mancata esecuzione delle attività contestate da parte dell’Appaltatore equivarrà a “mancata esecuzione”, ai fini contrattuali.
ART. 7 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
2. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati, principalmente:
• provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
• assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
• provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documentazione di gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 e 304 del Regolamento;
• può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, indicandone le ragioni, ai sensi dell’art. 308, del Regolamento.
3. L’ASL Cagliari può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
ART. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del servizio del servizio che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del servizio.
ART. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all’art. 3 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € ( ), , al quale va aggiunta la quota I.V.A. del 22%, pari a € ( ), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € ( ). Non sono previsti oneri di sicurezza.
Il dettaglio dovuto da ASL Cagliari all’Appaltatore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione dei servizi è indicato nell’allegata “offerta economica”;
2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:
- euro 0 (ZERO).
3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all’ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta.
5. L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singolo Distretto destinatario.
6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Sede della ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti al Programma di Intervento o al PAI elaborati dall’UODI, il dettaglio analitico del servizio erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione , nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva.
7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato, su supporto elettronico, i riepiloghi dell’attività effettuata per distretto, suddivisa per singolo operatore, con l’indicazione degli utenti presi in carico, nonché del numero e della data degli accessi per utente;
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del servizio.
9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’ASL Cagliari, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
10. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
11. all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
14. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.
15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
16. L’ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti all’ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell’art. 12 del CGA.
17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
18. L’Appaltatore s’impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico, se richiesto dell’ASL Cagliari.
ART. 10 (Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi aggiornando il prezzi di aggiudicazione con le modalità e a decorrere dai tempi stabiliti al comma successivo del presente articolo e per tutta la durata del Contratto.
2. I prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell’appalto; dal secondo anno e con cadenza annuale, la revisione periodica del prezzo viene operata dall’Azienda sanitaria sulla base di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore.
4. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’ASL Cagliari, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
5. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
ART. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell’ASL Cagliari, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’ASL Cagliari ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’ASL Cagliari per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’ASL Cagliari di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 35.
ART. 12 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
2. La consegna del servizio si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica dei livelli di servizio connessi alle prestazioni erogate dall’Appaltatore, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- livelli dei servizi infermieristici, assistenziali e riabilitativi;
- livello di funzionalità della Sede operativa;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile del servizio
4. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte dell’Appaltatore comporta l’applicazione delle penali stabilite nel contratto, laddove previste.
ART. 13 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di servizio sospeso, e quello ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’ASL Cagliari entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il servizio. Qualora la sospensione, o le
sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’ASL Cagliari si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi egli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove la Fornitura era in corso di esecuzione.
11. Il verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’ASL Cagliari si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L’Appaltatore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con l’ASL Cagliari.
15. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l’ASL Cagli ari abbia disposto la ripresa del servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
ART. 14 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’ASL Cagliari per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 13, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del servizio.
ART. 15 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà
essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
ART. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'ASL Cagliari, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
ART. 17 (Varianti introdotte dall'ASL Cagliari)
1. L'ASL Cagliari non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311 comma 2° del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’ASL Cagliari, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione del servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l’ASL Cagliari può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’ASL Cagliari procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ASL Cagliari e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
ART. 18 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, con cadenza annuale;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’ASL Cagliari la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
ART. 19 (Incarico della verifica di conformità)
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
ART. 20 (Periodo di prova e successiva Verifica di conformità annuale in corso di esecuzione)
1. L’ASL Cagliari, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, sottopone l’aggiudicazione a condizione risolutiva subordinata all’esito di un periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla stipula del contratto. Durante il periodo di prova, la ASL Cagliari valuterà l’idoneità e la capacità dell’Aggiudicatario ad effettuare le prestazioni richieste, verificando l’osservanza delle disposizioni di capitolato, in ordine sia alla precisione e accuratezza nello svolgimento del servizio, sia all’operatività e all’organizzazione , nei termini di cui all’art. 6 del Capitolato tecnico, qui richiamato.
2. Inoltre, l’ASL Cagliari, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, procederà, successivamente al superamento del periodo di prova, alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza annuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal comma 5° del precedente art. 18. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l’Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’ASL Cagliari e del Direttore dell’Esecuzione.
4. Per consentire una puntuale verifica sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’ASL Cagliari, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, in allegato a ciascuna fattura emessa quanto previsto all’art. 9 comma 7°.
5. E’ fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell’ASL Cagliari di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
ART. 21 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P.. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
ART. 22 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
ART. 23 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
ART. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
ART. 25 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. E’ fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.
ART. 26 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
ART. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
ART. 28 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, e contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del DPR 207/2010.
2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente
art. 27.
ART. 29 (Penali)
1. In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all’Impresa le penali indicate nel punto 5 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’ASL Cagliari ai sensi dell’art. 1382 c.c..
2. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovvero nei casi previsti all’art. 5 del Capitolato tecnico, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ASL Cagliari di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazio-ne
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
ART. 30 (Divieto di cessione del Contratto, divieto di subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il contratto non può essere subappaltato, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
ART. 31 (Recesso)
1. L’ASL Cagliari potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, in quanto applicabile. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’ASL Cagliari - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’ASL Cagliari si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
ART. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione)
Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
ART. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
2. È facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto nelle ipotesi specificate all’art. 5 del Capitolato tecnico.
ART. 35 (Clausole risolutive espresse)
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
A) DI DIRITTO
quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione; si rientra sempre in questa fattispecie nei casi previsti dall’art. 38 comma 1 lettera c) del Codice;
per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
nel caso di cessione del contratto;
nel caso di violazione delle norme sul subappalto; nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’ASL Cagliari comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’ASL Cagliari procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’ASL Cagliari applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ASL Cagliari.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
ART. 36 (Risoluzione del Contratto)
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’ASL Cagliari, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso ASL Cagliari; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’ASL Cagliari provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’ASL Cagliari, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
ART. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l’ASL Cagliari può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al terzo migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di
Offerta.
ART. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL Cagliari che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’ASL Cagliari che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’ASL Cagliari ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
ART. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ASL Cagliari e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
ART. 40 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le
prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’ASL Cagliari a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’ASL Cagliari, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’ASL Cagliari la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’ASL Cagliari verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
- per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
- per il certificato di collaudo;
- per il certificato di regolare esecuzione;
- per il certificato di verifica di conformità;
- per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
- per il pagamento del saldo finale;
- per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l’ASL Cagliari acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’ASL Cagliari provvede ai sensi dell’art. 29, comma 5°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’ASL Cagliari potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 41.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’ASL Cagliari da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’ASL Cagliari ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’ASL Cagliari per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’ASL Cagliari, e a richiedere l’estromissione dell’ASL Cagliari stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’ASL Cagliari per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
ART. 41 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora l’ASL Cagliari consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’ASL Cagliari medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’ASL Cagliari, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’ASL Cagliari del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’ASL Cagliari, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, , sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’ASL Cagliari pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
ART. 42 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ASL Cagliari può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’ASL Cagliari, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
ART. 43 (Comunicazioni delle Parti relative al Contratto)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore […] Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail […] per l’ASL Cagliari
ASL Cagliari
Servizio
Via
Alla c.a. , Fax 070
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili indicati in premessa e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
ART. 44 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’ASL Cagliari nelle percentuali di legge.
ART. 45 (Controversie, Foro competente)
1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, non risolta in via amministrativa secondo le procedure previste dagli artt. 239, 240 e 240 – bis del codice, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda capofila.
2. L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
ART. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’ASL Cagliari a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedu-ra, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ASL Cagliari individuati quali Incaricati del trattamento.
5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
d) legali incaricati per la tutela dell’ASL Cagliari in sede giudiziaria.
6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ASL Cagliari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03.
7. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Le eventuali richieste effettuate a norma del suddetto articolo dovranno essere rivolte al Dirigente del Servizio Acquisti della ASL Cagliari, in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx, xxx. 00000
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ASL Cagliari, con sede in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx, xxx. 00000. Il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento.
9. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e
informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’ASL Cagliari o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
10. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’ASL Cagliari, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
11. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
12. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “E” del presente Contratto.
13. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
ART. 47 (Clausole varie)
1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti, riservandosi l’Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
ART. 48 (Approvazione)
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia in n. pagine, oltre a n. pagine relative agli allegati, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Xxxxxxx alle parti contraenti, che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, viene dalle parti stesse con me sottoscritto.
Cagliari,
Per la ASL Cagliari Il Direttore Generale
Per l’Appaltatore Il legale rappresentante
L’Ufficiale Rogante
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: ART. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), ART. 2 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni), ART. 3 (Oggetto del contratto), ART. 4 (Xxxxxx, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), ART. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del servizio), ART. 6 (Ordinativi di fornitura, Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi), ART. 7 (Direttore dell’Esecuzione), ART. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), ART. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), ART.
10 (Revisione del corrispettivo), ART. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), ART. 12 (Verbale di avvio dell’esecuzione), ART. 13 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), ART. 14 (Sospensioni illegittime), ART. 15
(Certificato di ultimazione delle prestazioni), ART. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), ART. 17 (Varianti introdotte dall'ASL Cagliari), ART. 18 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), ART. 19 (Incarico della verifica di conformità), ART. 20 (Periodo di prova e Verifica di conformità annuale in corso di esecuzione), ART. 21 (Verifica di conformità definitiva), ART. 22 (Processo verbale delle attività di verifica), ART. 23 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), ART. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità) ART. 25 (Certificato di verifica di conformità), ART. 26 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), ART. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità ART. 28 (Attestazione di regolare esecuzione), ART. 29 (Penali), ART. 30 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), ART. 31 (Recesso), ART. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici), ART. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), ART. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), ART. 35 (Clausole risolutive espresse), ART. 36 (Risoluzione del Contratto), ART. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), ART. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), ART. 40 (Lavoro e sicurezza), ART. 41 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), ART. 42 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore) ART. 43 (Comunicazioni delle Parti relative al Contratto), ART. 44 (Spese), ART. 45 (Controversie, Foro competente), ART. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), ART. 47 (Clausole varie), ART. 48 (Approvazione)
Per l’Appaltatore, Il legale rappresentante
ALLEGATI
“A” (prospetto di aggiudicazione)