CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE/CONCESSIONE IN VENDITA
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE/CONCESSIONE IN VENDITA
con la presente scrittura da valere e tenere nella forma di legge tra:
Skynet Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Xxx xxx Xxxxxxxx, 0 iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n° 113968, in seguito detta anche concedente, - da una parte –
e
residente/domiciliato in Via
c.f. / x.xxx
in seguito detto anche Xxxxxxxxxxx, - dall’altra parte -
Premesso
- che società Skynet Italia importa e/o commercializza articoli elettronici in genere e precisamente: Articoli per la videosorveglianza e correlati, anche a machio WMG
- che il Cessionario è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio della C.C.I.A.A. di
n°
- che la concedente intende avvalersi della collaborazione e dell’assistenza del cessionario per la collocazione dei predetti articoli siccome previsto nel presente atto;
- che è reciproca volontà delle contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di distribuzione disciplinato dalla legge italiana, artt. 1321 – 1469- sexies, le norme in tema di mandato (artt. 1703 e seguenti) e di agenzia (artt. 1742 e seguenti).. e dalle clausole qui di seguito specificate; tutto ciò premesso, Società Skynet Italia e il Cessionario
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto ed esclusiva
Il Concedente affida al Cessionario che accetta, la distribuzione dei prodotti contrattuali indicati e descritti nel catalogo/listino di cui ai siti web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx ai seguenti patti e condizioni: il Cessionario si occuperà della distribuzione in esclusiva, delle apparecchiature importate/distribuite dal Concedente, sul territorio delle seguenti province:
Il Cessionario si obbliga ad acquistare determinati prodotti dal concedente, a venderli ed a promuoverne la commercializzazione.
Il Concedente inoltre autorizza il Cessionario a far uso del know-how e del marchio con le modalità ed i limiti stabiliti dal successivo art. 7
Il contratto è “intuitu personae”, non è trasferibile o cedibile a terzi ed esclude la fascia di clienti Skynet Italia già operanti con tali articoli.
Skynet Italia Srl il Cessionario
2. Svolgimento dell’incarico
Il presente incarico ha carattere strettamente personale e non è perciò trasmissibile dal Cessionario ad altri senza il consenso di Skynet Italia. Il cessionario sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia nei modi che riterrà più opportuni. Skynet Italia resterà, pertanto, estranea agli eventuali rapporti di qualunque natura che il cessionario porrà in essere con terzi.
Per l’esecuzione dell’incarico in questione il cessionario potrà avvalersi dell’opera di dipendenti, colleghi o di sostituti, restando in ogni caso inteso che saranno a suo carico i compensi da corrispondere a dette figure.
In caso il cessionario sia negligente o applichi condizioni troppo onerose o discriminanti ai rivenditori nella sua zona, e ciò contribuisca a diminuire il fatturato, è facoltà di Skynet Italia operare al fine di non disperdere le risorse derivate dai rivenditori eventualmente perduti causa quotazioni troppo alte.
3. Fatturato
Le parti concordano che il presente contratto è ancorato e subordinato al raggiungimento di obiettivi di fatturato trimestrali. A tale scopo viene concordato un primo obiettivo di Euro. - - ( ) trimestrali di vendite al netto di Iva. Il fatturato potrà fluttuare a seconda delle condizioni di mercato.
4. Xxxxxx e consegne
Gli ordini dei materiali potranno essere effettuati via email, telefax, telefono, Skype. Dopo l’accettazione, a seconda delle disponibilità di magazzino,e la contabilizzazione, la consegna sarà effettuata, a meno di accordi differenti, a mezzo corriere espresso.
5. Prezzi
I prezzi praticati al distributore/Cessionario saranno ricavati dalle pagine riservate su xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx . I prezzi da praticare al pubblico o al rivenditore (dettagliante) saranno stabiliti di comune accordo e il Cessionario potrà adattarli a seconda delle sue esigenze avendo cura di non eccedere né in alto né in basso.
6. Pagamenti
La merce potrà essere pagata a mezzo bonifico bancario anticipato, Carta di credito, Poste pay, Paypal, contrassegno.
7. Uso e tutela del marchio
Il Cessionario si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, negli shoppers, nel materiale pubblicitario, ecc... Il Cessionario è inoltre libero di marchiare con il suo Logo ed informazioni aziendali i prodotti, di utilizzare etichetta propria e di porre le sue informazioni ovunque ritenga opportuno. Tale circostanza è subordinata al fatto di possedere la documentazione CE che autorizza a tale azione.
8. Situazione pregressa.
Skynet Italia si riserva il diritto di concludere affari con le strutture commerciali già clienti al momento della firma del presente accordo; Skynet Italia comunicherà al Cessionario qualunque azienda o privato che intendano acquistare i prodotti di Skynet Italia a partire dalla stipula del presente accordo.
Skynet Italia Srl Il Cessionario
9. Decorrenza e Durata
Il presente incarico decorre dal e si intende conferito per la durata di 3 (tre) mesi.
Le parti saranno libere di recedere dal rapporto mediante disdetta di una delle parti da comunicarsi senza preavviso all’altra parte ma comunque per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione.
Alla scadenza il presente contratto non s’intenderà rinnovato automaticamente, ma il rinnovo necessiterà di nuovo contratto.
10. Riservatezza.
Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, senza il previo reciproco consenso scritto, qualsivoglia genere di informazioni dati e documenti in loro possesso e/o dei quali fossero venute a conoscenza nell'espletamento dell’incarico di cui al presente contratto
11. Legge applicabile e Foro competente
Il presente rapporto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.
12. Trattative e modifiche
Le parti dichiarano che il testo del presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa, avendone le stesse esaminata e discussa ogni singola clausola, ben consapevoli delle reciproche obbligazioni e soggezioni, nonchè dei reciproci diritti. Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione alla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.
Skynet Italia Srl il Cessionario
Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver presa visione ed approvare specificatamente le condizioni di cui ai punti 1,2,3,7,8, del presente contratto
Skynet Italia Srl il Cessionario