Nota informativa ramo credito Mod. SIMPLICITY ONE - versione 01-2017
Nota informativa ramo credito
Mod. SIMPLICITY ONE - versione 01-2017
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SIMPLICITY ONE
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Fascicolo informativo
Fascicolo Informativo
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO contiene:
Nota informativa comprensiva di Glossario
Condizioni di Assicurazione:
- Condizioni Generali di Polizza
- Condizioni Particolari di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza
Prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente la Nota Informativa
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NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO
SIMPLICITY ONE
Redatta in conformità dell’art. 185 del D.Lgs. 7 sett. 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni- ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.Informazioni generali
Euler Hermes S.A. (N.V.) -impresa di assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10/10/2011 ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (iscrizione nell'Elenco IVASS al n. I.00099).
Il contratto di assicurazione è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia (Sede secondaria) di Euler Hermes S.A. (N.V.)
sita in Italia, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 06/8700.1 - xxx.xxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il capitale sociale di EULER HERMES S.A. (N.V.) è pari a € 229.390.287,00 interamente versato.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO
2. Durata Contrattuale – Ripensamento e Recesso
La polizza ha normalmente durata dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile (art. 14 delle Condizioni Generali di polizza).
Avvertenza: il termine di disdetta è espressamente indicato nelle Condizioni di polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta inviandola all’altra Parte con lettera raccomandata o PEC.
Avvertenza. Inoltre l’Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio legato all’attività imprenditoriale dell’Assicurato.
L’ Assicurato potrà esercitare il diritto di ripensamento nei prima trenta giorni, a far data dalla decorrenza della polizza.
3. Coperture assicurative – Globalità – Esclusioni
La copertura assicurativa riguarda il risarcimento delle perdite su crediti commerciali derivanti dall’insolvenza dei Clienti (imprenditori privati) dell’Assicurato (art. 1 delle Condizioni Generali di polizza).
Il contratto assicurativo è stipulato dall’ Assicurato nel proprio interesse e in forma “globale”, deve, cioè, essere riferito a tutti i suoi clienti con cui opera a credito e residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza.
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Avvertenza Esclusioni (articolo 3 delle Condizioni Generali di polizza). Sono esclusi dalla copertura assicurativa e , quindi non sono assicurati/e:
a) i crediti verso Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
b) i crediti con una dilazione superiore al “Dilazione Massima di Pagamento”;
c) i crediti per cui l’Assicurato abbia rinunciato a diritti o garanzie a essi connessi, oppure che siano stati ceduti o dati in pegno o siano stati oggetto di accordi, compromessi o patteggiamenti;
d) i crediti con un’esposizione totale verso il Cliente inferiore a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro;
e) le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, i danni derivanti dall’applicazione di sanzioni internazionali anche quelle di natura di economica, e, inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive nonché quelle originate dall’inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari italiane e/o estere applicabili al contratto ivi incluse le disposizioni inerenti ai cambi di valuta o alle licenze di importazione o esportazione.
f) i crediti derivanti da forniture di beni /o servizi effettuate in applicazione di un contratto estimatorio, di leasing, noleggio, somministrazione, franchising o di conto deposito.
Non sono comunque oggetto di rimborso le somme relative a interessi di mora, spese bancarie e a penalità legali o contrattuali nonché le perdite causate dal mancato rimborso di importi anticipati a qualsiasi titolo dall’Assicurato in nome e per conto del Cliente, come a esempio i “dazi doganali”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Annullabilità
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato sulle circostanze del rischio rese sia in sede di conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano;
Avvertenza. Le predette dichiarazioni se inesatte, false o reticenti possono avere effetti sulla prestazione assicurativa (art. 1 – art. 11 ed art. 17 delle Condizioni Generali di polizza ed art. 7 delle Condizioni Particolari di polizza).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore ogni circostanza che possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di circostanze relative all’aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa (art. 6 Condizioni Generali di polizza).
6. Copertura assicurativa – Grade
La garanzia si attiva per tutti i Clienti con la richiesta di una valutazione della Compagnia espressa con un Grade, ossia il merito di credito assicurativo del Cliente, che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell’Assicuratore (art. 5 delle Condizioni Generali).
La polizza prevede un importo al di sotto del quale la copertura non si attiva per cui non sono assicurate le forniture di beni o servizi di importo inferiore a 250 euro (art 3 delle Condizioni Generali di polizza).
Per attivare le coperture assicurative su ciascun singolo Cliente l’Assicurato deve acquisire, presso l’Assicuratore, il Grade Cliente. La richiesta del Grade Cliente va effettuata utilizzando le procedure on-line; la decorrenza delle singole coperture Grade coincide con il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assegnazione del Grade Cliente positivo (inferiore a 8).
Qualora il Grade Cliente sia pari a 7 la copertura assicurativa attivata per quel Cliente sarà quella
Grade ridotta.
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Qualora il Grade Cliente sia pari o superiore a 8 o sia N.A., il Cliente non è inseribile in polizza. In tali casi il Cliente potrà essere inserito solo a seguito di un miglioramento del Grade Cliente (qualora sia divenuto minore di 8).
7. - Scoperto obbligatorio - Percentuale di copertura
Sono previste alcune regole, derivanti sia dalle disposizioni che disciplinano l’esercizio del Ramo Credito sia della natura del rischio:
lo “scoperto obbligatorio” è una percentuale che rappresenta (nell’ambito della Copertura Grade stabilita preventivamente) la quota di perdita che, in caso di insolvenza, rimarrà comunque a carico del Contraente Assicurato (art 2.1 delle Condizioni Particolari di polizza).
l’indennizzo, pertanto sarà corrisposto al netto dello scoperto obbligatorio ovvero nella misura indicata in polizza come “Percentuale di copertura”.
8. Premi
Il premio assicurativo (art 11 delle Condizioni Generali di polizza) è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio annuo, comunque dovuto, è determinato in maniera forfetaria sulla base del livello di copertura scelto (art 3.3 delle Condizioni Particolari di polizza) dall’Assicurato che comunque non può essere inferiore a quello corrispondente al fatturato assicurabile svolto dal Contraente Assicurato nel corso degli ultimi 12 mesi nei confronti di Clienti residenti nei Paesi inseriti in polizza.
La validità della polizza è subordinata al versamento da parte dell'Assicurato della prima rata del premio annuo secondo la rateizzazione stabilita (art. 5 delle Condizioni Particolari di polizza).
Le modalità e i termini per la determinazione ed il pagamento del premio, da effettuare tramite RID, sono indicati nell’art. 5 delle Condizioni Particolari di polizza.
Avvertenza. Qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia; l’assicurazione riprenderà vigore quando l’Assicurato provvederà al pagamento del premio omesso (art. 11 Condizioni Generali di polizza). L’assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l’Assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile (art. 11 Condizioni Generali di polizza).
9. Surroga
Avvertenza: a seguito del pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni del Contraente Assicurato relative al credito assicurato (art. 10 delle Condizioni Generali di polizza).
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952, 2° comma, del Codice Civile italiano.
Avvertenza . L’ Assicurato decade dal diritto all’indennizzo nelle ipotesi di:
mancato pagamento del premio
mancata segnalazione del sinistro nei termini previsti dalle condizioni generali di polizza
dichiarazioni false o reticenti rese in fase di conclusione del contratto o durante la sua esecuzione;
opposizione al diritto di controllo dell’Assicuratore
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11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana, la valuta contrattuale è l’euro e la legislazione applicabile è quella italiana.
12. Regime fiscale
Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell’Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono pari al 12,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo – Xxxxxxx xxxxxxxxxx Avvertenza: il Contraente Assicurato deve denunciare il sinistro all’Assicuratore:
a) entro 30 giorni dall’impagato di un titolo di credito soggetto a protesto o dalla data in cui il Cliente viene dichiarato insolvente e, comunque, non oltre 30 giorni prima del termine fissato per l’insinuazione del credito al passivo (art. 6 Condizioni Generali di polizza);
b) entro 90 giorni dalla fine del mese di scadenza originaria del credito, qualora non ci sia insolvenza del Cliente (art. 6 Condizioni Generali di polizza)
Avvertenza Il Contraente Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.
L’Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l’indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro, secondo le modalità di calcolo indicate nell’articolo 9 delle Condizioni Generali di polizza.
In ogni caso il sinistro si costituisce al verificarsi di uno dei singoli eventi che determinano l’insolvenza (art. 2.1 delle Condizioni Generali di polizza) o il mancato pagamento (art. 2.2 delle Condizioni Generali di polizza) del Cliente dell’Assicurato, ovvero:
a) trascorso il Periodo di Osservazione fissato in 150 giorni a decorrere dalla denuncia del mancato pagamento;
b) all’apertura di una procedura fallimentare con la nomina del curatore fallimentare o di una figura equivalente;
c) alla conclusione di un concordato stragiudiziale con approvazione di un piano vincolante di ristrutturazione del debito;
d) trascorso il Periodo di Osservazione fissato in 150 giorni a decorrere dalla denuncia di una mancata accettazione o pagamento di una cambiale, pagherò cambiario, assegno o altro titolo di credito soggetto a protesto o a procedura equivalente.
L’Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l’indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza (art. 10 delle Condizioni Generali di polizza), i quali decorrono dalla costituzione del sinistro. Nei casi di contestazione del credito (art. 10 delle Condizioni Generali di polizza) da parte del Cliente dell’Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato.
Il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente è il limite massimo di risarcimenti e spese che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza di ogni singolo Cliente. Si differenzia sulla base del livello di copertura scelto. In caso di variazione del Grade Cliente e in presenza di più fatture ogni singola fattura verrà risarcita in base al Grade Cliente in vigore alla data di emissione (art. 5 delle Condizioni Generali di polizza ).
Il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Xxxxxxx è l’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore si impegna complessivamente a rimborsare al Contraente Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo (art. 10 delle Condizioni Generali di polizza e 3.1 delle Condizioni Particolari di polizza).
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14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Euler Hermes S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Funzione Compliance/Gestione Reclami, Fax: x00 00 00000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra riportate.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
EULER HERMES S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale per l'Italia Xxxxx Xxxxx Duparcmeur
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GLOSSARIO
Cliente garantito: è l’acquirente, imprenditore privato con sede in uno dei Paesi inseriti in polizza, delle forniture effettuate dall’Assicurato con pagamento dilazionato e fatturate in corso di polizza.
Credito assicurato: è il credito –certo, liquido ed esigibile- scaturente da una fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato, fatturata in vigenza di polizza, nei limiti e condizioni posti in polizza (artt. 1 e 3 delle Condizioni Generali di polizza).
Data di scadenza originale: è la data stabilita originariamente in fattura per il pagamento del credito.
Dilazione massima di pagamento: è il periodo di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti in cui è operante la garanzia assicurativa (art.
2.2 delle Condizioni Particolari di polizza; resta fermo che, se per le legge, deve essere concessa una dilazione più corta, questa è vincolante anche per l’efficacia dell’assicurazione). Decorre dalla fine del mese di fatturazione.
Globalità: è un principio di base dell’assicurazione del credito che impone che l’Assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura. Da cui consegue l’impossibilità per l’Assicurato di acquistare un livello di copertura inferiore al fatturato dilazionato svolto nei 12 mesi precedenti verso imprenditori privati residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza (art. 3 delle Condizioni Particolari di polizza).
Grade Cliente: esprime il merito di credito assicurativo del Cliente, determinando l’agibilità e le condizioni di assicurazione (massimo indennizzo individuale e percentuale di copertura artt. 2 e 3 delle Condizioni Particolari di polizza).
Mancato pagamento: si concretizza con l’impagato di un credito assicurato alla scadenza concordata tra Assicurato e Cliente nei rispetto dei termini e condizioni di polizza.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente: è il limite complessivo di risarcimenti a carico dell’Assicuratore in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza (anche presunta a norma di polizza) di ciascun singolo Cliente.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza: è il limite complessivo di risarcimenti a carico dell’Assicuratore per ciascun periodo assicurativo.
Percentuale di copertura: percentuale applicata alla perdita garantita per determinare l’importo indennizzabile nell’ambito del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente.
Premio: corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.
Procedure di recupero: azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito.
Recupero: qualsiasi valore ottenuto a fronte di un sinistro.
Sinistro: evento che determina la perdita del credito assicurato.
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Surroga: trasferimento all’Assicuratore di tutti i diritti e le azioni dell’assicurato connessi a un importo indennizzato.
Valuta di polizza: valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.
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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La presente polizza è stipulata tra Euler Hermes S.A. (N.V) Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito chiamata “Assicuratore”) e l’Assicurato (individuato nelle Condizioni Particolari).
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Sulla base di dette dichiarazioni nonché delle condizioni di polizza tutte (condizioni generali e particolari ed eventuali appendici) l’Assicuratore garantisce all'Assicurato il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei Paesi indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.
L’Assicuratore si riserva di modificare la lista dei Paesi ammessi in copertura. Le eventuali variazioni apportate troveranno applicazione per le forniture effettuate decorsi 5 (cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione.
La garanzia, subordinata al pagamento del premio, si applica alle fatture (I.V.A. inclusa)
- emesse nel corso di validità dell’assicurazione, prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da parte del Cliente;
- relative a vendite e a prestazioni di servizi effettuate con pagamento dilazionato non superiore a mesi cinque (“Dilazione Massima di Pagamento”) o nei termini previsti dalla legge, se più restrittivi, da far decorrere dalla fine del mese di fatturazione.
Per le cessioni dei beni la garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna della merce purché fatturata ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72; altrimenti decorre dalla data di fatturazione.
Relativamente alle operazioni con modalità di pagamento analoghe a “rimessa diretta” e “a vista” viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.
Ai fini del mantenimento della copertura assicurativa, qualora il Cliente dovesse chiedere un riscadenzamento del credito garantito l’Assicurato dovrà chiederne espressa autorizzazione all’Assicuratore.
Art. 2 – Eventi generatori del sinistro
E’ considerato indennizzabile il sinistro determinato dalla perdita derivante dal mancato recupero, totale o parziale, di un credito assicurato -non contestato- per
1) Insolvenza
Al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:
a. apertura di una procedura fallimentare con la nomina del curatore fallimentare o di una figura equivalente;
b. conclusione di un concordato stragiudiziale con approvazione di un piano vincolante di ristrutturazione del debito;
c. mancata accettazione o pagamento di una cambiale, pagherò cambiario, assegno o altro titolo di credito soggetto a protesto o a procedura equivalente.
In tali casi il sinistro di costituisce al verificarsi dei singoli eventi salvo per il caso c) per cui la costituzione avverrà trascorso il Periodo di Osservazione fissato in 150 gg a decorrere dalla denuncia del mancato pagamento.
2) Mancato Pagamento
Al verificarsi del seguente evento:
a. mancato incasso alla scadenza del credito assicurato; in presenza di più fatture, la data cui far riferimento sarà la data della prima fattura scaduta.
In tali casi il sinistro si costituisce trascorso il Periodo d’Osservazione fissato in 150 gg a decorrere dalla denuncia del mancato pagamento.
Art. 3 - Esclusioni Non sono assicurati/e:
a) i crediti verso Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
b) i crediti con una dilazione superiore al “Dilazione Massima di Pagamento”;
c) i crediti per cui l’Assicurato abbia rinunciato a diritti o garanzie a essi connessi, oppure che siano stati ceduti o dati in pegno o siano stati oggetto di accordi, compromessi o patteggiamenti;
d) i crediti con un’esposizione totale verso il Cliente inferiore a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro;
e) le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, i danni derivanti dall’applicazione di sanzioni internazionali anche quelle di natura di economica, e, inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive nonché quelle originate dall’inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari italiane e/o estere applicabili al contratto ivi incluse le disposizioni inerenti ai cambi di valuta o alle licenze di importazione o esportazione.
f) i crediti derivanti da forniture di beni /o servizi effettuate in applicazione di un contratto estimatorio, di leasing, noleggio, somministrazione, franchising o di conto deposito.
Non sono comunque oggetto di rimborso le somme relative a interessi di mora, spese bancarie e a
penalità legali o contrattuali nonché le perdite causate dal mancato rimborso di importi anticipati a qualsiasi titolo dall’Assicurato in nome e per conto del Cliente, come a esempio i “dazi doganali”.
Art. 4 Obbligo di riservatezza
Tutti i documenti e le comunicazioni emessi dall’Assicuratore sono strettamente riservati e l’Assicurato non deve darne notizia a terzi, secondo la legge vigente.
Art. 5 – Globalità e coperture assicurative
L’Assicurato deve sottoporre a copertura tutti i suoi Clienti con cui opera a credito residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza.
5.1 – Copertura Grade
Per attivare le coperture assicurative su ciascun singolo Cliente l’Assicurato deve acquisire, presso l’Assicuratore, il Grade Cliente. La richiesta del Grade Cliente va effettuata utilizzando le procedure on-line; la decorrenza delle singole coperture Grade coincide con il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assegnazione del Grade Cliente positivo (inferiore a 8).
Qualora il Grade Cliente sia pari a 7 la copertura assicurativa attivata per quel Cliente sarà quella Grade ridotta. Qualora il Grade Cliente sia pari o superiore a 8 o sia N.A., il Cliente non è inseribile in polizza. In tali casi il Cliente potrà essere inserito solo a seguito di un miglioramento del Grade Cliente (qualora sia divenuto minore di 8)
5.1.2 L’Assicuratore si riserva il diritto di modificare in ogni momento qualsiasi Grade Cliente. Eventuali modifiche in negativo del Grade Cliente -comunicate all’Assicurato utilizzando le procedure on-line e/o le modalità di comunicazione tramite il portale Eolis con avviso delle predette comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica comunicata dall’Assicurato al momento della stipula della polizza- troveranno applicazione per le forniture fatturate dopo il 30° giorno a decorrere dalla data di assegnazione del nuovo Grade. Pertanto se il nuovo Grade è pari a 7 la Percentuale di Copertura e il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente vengono modificati automaticamente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione del nuovo Grade, se è pari o superiore a 8 dal medesimo termine la copertura s’intenderà automaticamente cessata.
Art. 6 – Segnalazione di aggravamento del rischio - Denuncia di sinistro
L’Assicurato deve segnalare all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza ogni atto o fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assunti dall’Assicuratore, l'apprezzamento sulla solvibilità dei Clienti o comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le modifiche di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto proprie che dei Clienti.
Al verificarsi di una delle ipotesi di Xxxxxxxxxx l’Assicurato dovrà, senza attendere la scadenza dei crediti, denunciarne il sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza dello stato di insolvenza, qualora sia necessario insinuarsi al passivo, il termine per le denuncia è fissato in non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine ultimo per l‘insinuazione.
In caso di Mancato Pagamento e in assenza di Insolvenza, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese di scadenza originaria del credito.
Ogni denuncia di mancato pagamento come anche ogni conferimento al mandato di recupero deve essere inoltrato dall’Assicurato all’Assicuratore utilizzando il modulo dedicato presente in Eolis.
Resta fermo che la mancata segnalazione del sinistro entro i termini indicati comporta la decadenza dal diritto all’indennizzo.
Art. 7 - Gestione del Recupero
Contestualmente alla denuncia di un mancato pagamento l’Assicurato deve affidare a Euler Hermes Services Italia S.r.l. - con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 - la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati (scaduti e a scadere), allegando i documenti necessari.
L’Assicurato deve aggiornare l’Assicuratore su eventuali recuperi conseguiti direttamente e non può concludere accordi o esprimere consensi senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore. L’Assicurato s’impegna, inoltre, a seguire le direttive eventualmente impartite dall’Assicuratore.
Art. 8 Imputazione dei recuperi e delle spese legali
I pagamenti e i recuperi potranno essere imputati a eventuali crediti per fatture non assicurate soltanto dopo che risultino totalmente recuperati i crediti assicurati. Ciò in deroga a quanto disposto dall’articolo 1193 del Codice Civile.
Gli importi recuperati, successivamente alla denuncia di mancato pagamento del credito o alla segnalazione dell’insolvenza del Cliente, sono imputati proporzionalmente alla parte coperta (fatture assicurate) e a quella non coperta da assicurazione (fatture non assicurate); criterio analogo verrà seguito per la ripartizione delle spese legali.
Art. 9 - Perdita.
La perdita è costituita dal valore indicato nelle fatture (comprese le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e tasse varie in essa figuranti) emesse in relazione a Crediti assicurati.
Dalla perdita così determinata vengono dedotte, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, le somme recuperate o da recuperare, di seguito indicate:
1. qualsiasi importo versato all'Assicurato dal Cliente o da terzi;
2. il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto e valore rimessi come pagamento all'Assicurato;
3. il valore di realizzo, preventivamente concordato con l’Assicuratore, delle merci recuperate;
4. l’offerta concordataria in caso di concordato stragiudiziale, o istituti analoghi;
Assicurazione Globale contro i Rischi del Credito Commerciale Condizioni Generali- Mod. ONE - pag. 4 di 8
5. l’offerta concordataria in caso di concordato giudiziale e in tutte le sue fattispecie, nel caso in cui la percentuale, indicata dal Commissario Giudiziale nella propria relazione fosse inferiore verrà considerata quest’ultima. Inoltre, in assenza di un’offerta, verrà considerata quale detrazione forfetaria una quota pari al 20% dell'indennizzo liquidabile;
6. la percentuale indicata in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare). Per le situazioni di insolvenza indicate ai punti 4, 5 e 6, la liquidazione si intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure.
Il mancato invio della documentazione probatoria del credito e/o il non riconoscimento totale o parziale del credito in sede di procedura concorsuale obbliga l'Assicurato a restituire alla Assicuratore, a semplice richiesta, quanto indebitamente incassato.
Art. 10 Indennizzo
Alla perdita indennizzabile così ottenuta saranno applicati:
a) la Percentuale di Copertura, indicata nell’articolo 2.1 delle Condizioni Particolari di polizza,
b) il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente, stabilito all’articolo 3.2 delle Condizioni Particolari di polizza.
Fermo restando che tutti i termini e le condizioni di polizza siano stati rispettati e che sia stata fornita tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica di sinistro e sia stato conferito un valido mandato per il recupero del credito, l’Assicuratore procederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del sinistro.
Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito.
Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti.
In presenza di una Contestazione del credito, il pagamento dell’indennizzo viene sospeso e l’Assicuratore procederà al pagamento dell’eventuale indennizzo entro 30 (trenta) giorni del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato dalla risoluzione della Contestazione in senso favorevole all’Assicurato.
Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota di sua spettanza.
Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato s’impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.
L’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza, stabilito all’art. 3.1 delle Condizioni Particolari.
Art. 11 Validità dell'assicurazione - segnalazione del fatturato – premio - risoluzione
Il premio annuo, comunque dovuto, è determinato in via preventiva forfetariamente applicando il tariffario in vigore sulla base del livello di copertura scelto dall’Assicurato.
La validità della polizza è subordinata al versamento da parte dell'Assicurato del premio annuo secondo la rateizzazione stabilita.
Tra il 60° ed il 30° giorno precedente la data di rinnovo di ciascun periodo assicurativo, l’Assicurato deve segnalare il livello di copertura che troverà applicazione nel nuovo periodo assicurativo. Le dichiarazioni rese dall’Assicurato nella fase di rinnovo hanno valore essenziale ai fini dell’assunzione del rischio, a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi di cui al precedente comma, il premio forfetario del nuovo periodo
assicurativo sarà determinato e addebitato dall’Assicuratore sulla base delle ultime indicazioni fornite a riguardo
dall’Assicurato. Tale premio sarà eventualmente assoggettato a conguaglio sulla base della dichiarazione tardiva effettuata dall’Assicurato. Qualora l’Assicurato non invii detta dichiarazione, l’Assicuratore avrà diritto di dichiarare risolto il contratto mantenendo, a titolo di penale, il premio addebitato per il periodo oggetto di risoluzione.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia e l’esclusione definitiva dalla copertura dei crediti scaduti e non pagati durante detta sospensione. L’assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l’Assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Art. 12 Pagamento delle Spese accessorie
L’Assicurato per l’attività di istruttoria e sorveglianza dei Clienti -limitatamente al numero di richieste di Grade acquistate all’inizio di ciascun periodo assicurativo- nonché per la gestione stragiudiziale delle procedure di recupero dei crediti assicurati deve versare anticipatamente a Euler Hermes Services Italia S.r.l. gli importi stabiliti in maniera forfetaria (definiti “spese accessorie”) applicando il tariffario in vigore.
Per le ulteriori richieste di Grade, l’Assicurato verserà gli importi unitari previsti dal tariffario in vigore.
Art. 13 Imposte sull’assicurazione
Imposte, tasse o spese relative al premio, alle altre prestazioni, al pagamento dell’indennizzo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 14 Durata - Disdetta - Ripensamento e Recesso
Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 11, la presente polizza ha una durata di dodici mesi specificata nella Condizioni Particolari, per il primo periodo assicurativo con tacito rinnovo per un periodo di dodici mesi, salvo disdetta di una delle Parti come previsto al successivo comma del presente articolo.
L’Assicurato e l’Assicuratore hanno la facoltà di disdire la polizza alla scadenza di ogni periodo assicurativo, tramite P.E.C. o con lettera raccomandata da inviare almeno due mesi prima della scadenza.
L’Assicurato, nel corso dei primi trenta giorni a far data dalla decorrenza della polizza, potrà valutare la rispondenza della copertura assicurativa al proprio profilo di rischio sottoponendo alla valutazione dell’Assicuratore la propria Clientela. A seguito della valutazione espressa dall’Assicuratore e qualora i nominativi valutati con Grade superiore a 7 (incluse le posizioni N.A.) eccedano in percentuale il 50%, o qualora l’Assicurato stesso in questo lasso di tempo non abbia attivato alcuna copertura Grade, il medesimo potrà rinunciare alla copertura assicurativa offerta dalla polizza.
Trascorso tale termine la polizza s’intende perfezionata e il premio -con i relativi accessori- dovuto all’Assicuratore. Resta fermo che, in caso di rinuncia alla copertura assicurativa, non sarà addebitato alcun corrispettivo all'Assicurato per le attività istruttorie svolte e che nessuna copertura e/o responsabilità potrà essere assunta dall’Assicuratore in caso di mancato pagamento su eventuali operazioni nel frattempo effettuate.
L’Assicuratore avrà diritto di recedere dal presente contratto qualora, nell'esplicazione dell'esercizio e dell'attività commerciale dell'Assicurato, intervengano modificazioni tali per cui il rischio originariamente assunto dall’Assicuratore risulti trasformato o aggravato (ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile).
Art. 15 Valuta di polizza
Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione devono essere corrisposti in Euro e i rischi relativi sono assunti in garanzia dall’Assicuratore in Euro.
Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.
Eventuali recuperi successivi all’indennizzo sono convertiti in Euro sulla base del loro controvalore alla data di negoziazione.
Art.16 Legge applicabile e Giurisdizione
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
Art. 17 Diritto di Controllo - Risoluzione
L’Assicurato riconosce all’Assicuratore il diritto di controllare la veridicità e l’esattezza delle sue dichiarazioni e il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della polizza, nonché di effettuare qualsiasi verifica necessaria, anche presso gli uffici dell’Assicurato stesso.
In caso di opposizione al controllo da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore ha la facoltà di risolvere il contratto con conseguente decadenza da ogni diritto all’indennizzo.
Il diritto di controllo può essere esercitato anche in previsione della liquidazione dell’indennizzo e l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato tutta la documentazione attestante la regolarità della transazione commerciale con il Cliente. In questo caso il pagamento dell’indennizzo -in assenza di inadempimenti contrattuali- è disposto entro il mese in cui viene conclusa la verifica.
Assicurazione Globale contro i Rischi del Credito Commerciale Condizioni Generali- Mod. ONE - pag. 7 di 8
Definizioni Cliente
E’ l’acquirente, imprenditore privato con sede in uno dei Paesi inseriti in polizza, delle forniture effettuate dall’Assicurato con pagamento dilazionato e fatturate in corso di validità dell’assicurazione e inserito in polizza mediante acquisizione di un grade valido.
Euler Hermes Services Italia S.r.l.
E’ l’azienda del gruppo Euler Hermes cui l’Assicurato delega le attività di reperimento e monitoraggio delle informazioni necessarie alla formulazione del Grade Cliente, nonché delle attività di recupero credito.
Condizioni Particolari
Sono le disposizioni personalizzate della polizza, la cui firma da parte dell’Assicurato comporta il perfezionamento del contratto di assicurazione.
Contestazione
Consiste nell’opposizione del Cliente al pagamento di un credito assicurato in ragione del fatto che la merce o il servizio reso non sono conformi a quanto ordinato o per il mancato rispetto da parte dell’Assicurato di termini o condizioni stabiliti nel contratto di compravendita. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito.
Le spese sostenute per il superamento della Contestazione rimangono a intero carico dell’Assicurato in caso di mancato riconoscimento dei diritti di quest’ultimo.
Credito Assicurato
E’ il credito -certo, liquido ed esigibile- scaturente da una fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato, fatturata in vigenza di polizza, nei limiti e condizioni posti in polizza verso Clienti assicurati.
Data di Scadenza Originale
E’ la data stabilita originariamente in fattura per il pagamento del credito.
Dilazione Massima di Pagamento
E’ il periodo di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti in cui è operante la garanzia assicurativa (art. 2.2 delle Condizioni Particolari di polizza; resta fermo che, se per legge, deve essere concessa una dilazione più corta, questa è vincolante anche per l’efficacia dell’assicurazione). Decorre dalla fine del mese di fatturazione.
Fatturato Annuo Assicurabile
E’ il fatturato dilazionato che l’Assicurato svolge annualmente nei Paesi inseriti in polizza.
Fornitura
La fornitura s’intende effettuata qualora:
a. i beni siano stati messi a disposizione del Cliente anche presso i locali dell’Assicurato, se la vendita è franco fabbrica/partenza;
b. i beni siano stati consegnati a un trasportatore indipendente per essere consegnati al Cliente nel luogo convenuto nel contratto di vendita, se la vendita è franco vettore;
c. i beni siano stati consegnati al Cliente o a terzi da questi incaricati come convenuto nel contratto di compravendita, se la vendita è franco destino/arrivo;
d. i servizi siano stati eseguiti nei termini e nei luoghi previsti nel contratto di vendita.
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Globalità
Obbligo di acquisire una fascia di rischio non inferiore a quella del fatturato annuo assicurabile.
Grade Cliente
Esprime il merito di credito assicurativo del Cliente, determinando l’agibilità dell’assicurazione.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente
E’ l’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza di ciascun singolo Cliente.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza
E’ l’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo.
Modulo Denuncia Mancato Pagamento/Conferimento d’incarico al Recupero del Credito
Modello telematico da utilizzare per la segnalazione di mancato pagamento e conferimento al mandato per l’azione di recupero. Deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta.
Periodo Assicurativo
É fissato nella misura di dodici mesi e si rinnova di dodici mesi in dodici mesi, salvo disdetta da dare a norma di xxxxxxx.
Periodo di Osservazione
E’ il periodo di tempo -fissato in 150 giorni- che decorre dalla data di ricevimento della denuncia di mancato pagamento.
Percentuale Copertura
E’ la parte indennizzabile del Credito Assicurato quantificata all’art. 3.1 delle Condizioni Particolari di polizza.
Polizza
E’ il contratto di assicurazione composto dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari ed eventuali ulteriori disposizioni aggiunte con apposita appendice nonché dai Grade Cliente.
Premio
Corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.
Spese accessorie
Corrispettivi dovuti a fronte dell’attività di definizione e monitoraggio dei Grade e dell’attività stragiudiziale di recupero crediti.
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Art. 1 La presente Polizza è stipulata tra Euler Hermes S.A. (N.V) Rappresentanza generale per l’Italia (di seguito chiamata “Assicuratore”) e l’Assicurato di seguito indicato
Ragione e forma sociale | ||
Codice Fiscale/Partita I.V.A. | ||
Sede Legale (Indirizzo, CAP e Città) | ||
PEC (posta elettronica certificata) | ||
Nome e Cognome del Referente della Polizza | ||
nr. di telefono del referente | ||
e-mail per comunicazioni | ||
Data di Decorrenza della polizza | ||
Settore merceologico dell’Assicurato |
Art. 2 Percentuale di copertura - Dilazione massima di pagamento - Spese Accessorie
Grade Cliente | Tipo di garanzia | 2.1 Percentuale di Copertura | 2.2 Dilazione Massima di Pagamento | 2.3 Spese Accessorie I.V.A. esclusa |
da 1 a 6 | Grade | 90% | 150 (centocinquanta) giorni da calcolare dalla fine del mese di fatturazione | € 1.350 |
7 | Grade Ridotta | 60% | ||
Numero di richieste di Grade per Periodo Assicurativo* | 100 |
*Superato il numero limite di richieste acquistate a forfait, ogni successiva richiesta di Grade verrà fatturata al costo unitario indicato nell’apposito tariffario.
Art. 3 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente – Premio
Contrassegnare il livello di copertura scelto* | 3.1 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza (€) | 3.2 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente (€) | 3.3 Premio (esclusa imposta assicurativa 12,5%) | Soglia del fatturato annuo assicurabile* (€) | ||
Copertura Grade ridotta | Copertura Grade | |||||
A | | 50.000 | 5.000 | 20.000 | 3.000 | 100.000- 500.000 |
B | | 75.000 | 8.000 | 30.000 | 6.500 | 500.001 - 1.000.000 |
C | | 100.000 | 10.000 | 40.000 | 9.500 | 1.000.001 - 1.500.000 |
D | | 125.000 | 13.000 | 50.000 | 12.500 | 1.500.001 - 2.000.000 |
E | | 150.000 | 15.000 | 60.000 | 15.000 | 2.000.001 - 2.500.000 |
F | | 175.000 | 18.000 | 70.000 | 18.000 | 2.500.001 - 3.000.000 |
G | | 200.000 | 20.000 | 80.000 | 19.500 | 3.000.001 - 3.500.000 |
H | | 225.000 | 25.000 | 100.000 | 21.000 | 3.500.001 - 4.000.000 |
I | | 250.000 | 30.000 | 120.000 | 23.500 | 4.000.001 - 5.000.000 |
* Non è possibile opzionare una fascia di fatturato assicurabile inferiore a quella desumibile dalle forniture “a credito” (comprensive di I.V.A.) degli ultimi 12 mesi a imprenditori privati residenti nei Paesi inseriti in polizza. Nel fatturato a credito vanno inserite le vendite con pagamento con titoli “salvo buon fine” (a e. assegni bancari). Il fatturato massimo inseribile in polizza è di € 5.000.000, superato questo limite la copertura cessa di avere efficacia alla fine del relativo periodo assicurativo.
Art. 4 Paesi assicurabili
Di seguito i Paesi inseriti in polizza:
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Germania, Guadalupe, Guam, Guiana francese, Irlanda, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx Settentrionali, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Italia, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Réunion, Romania, Saint Helena, Saint-Xxxxxx e Miquelon, Samoa Americane, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stato Città del Vaticano, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Ungheria, Wallis e Futuna.
Art. 5 Validità della polizza – Pagamento del Premio e delle Spese Accessorie
Premesso che la validità della polizza è subordinata al versamento della prima rata del premio annuo, a seguito dell’emissione della polizza il Proponente deve versare (con addebito diretto su conto corrente–RID) il premio in (una o più rate a scelta dell’Assicurato) rate anticipate. Ciascuna rata sarà addebitata da Euler Hermes S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia all’inizio di ciascun periodo di rateizzazione.
L’importo relativo alle spese accessorie è dovuto in un'unica rata anticipata da pagare con addebito diretto su RID. L’Assicuratore darà valida quietanza/fattura per gli importi addebitati.
Art. 6 Tariffario richieste di Grade
Premesso che le Parti convengono espressamente che per l’espletamento degli adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la valutazione e successiva determinazione dei Grade relativamente a singoli Clienti dell’Assicurato e per ogni rinnovo, ai sensi delle Condizioni Particolari di polizza, viene designata dalle Parti stesse Euler Hermes Services Italia S.r.l -con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./p. I.V.A. 04674951001- il cui incarico s’intende adempiuto con l’inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al solo Assicuratore, inoltro che viene escluso nei confronti dell’Assicurato; ciò premesso per le richieste di Grade eccedenti quelle acquistate a inizio polizza (Art. 2 Spese Accessorie) sono dovuti i corrispettivi di seguito indicati.
Per ogni richiesta Grade | |
Prima richiesta/rinnovo | Euro 11,00 più I.V.A. |
Art. 7 Dichiarazione
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile (inefficacia della garanzia in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti).
L’Assicurato dichiara, quindi, che le informazioni fornite sono veritiere e complete e s’impegna a notificare immediatamente all’Assicuratore eventuali modifiche rilevanti dei dati forniti o altri fatti che possano avere conseguenze sui rischi assicurati. Con la presente l’Assicurato conferma di non avere attualmente in essere alcuna copertura assicurativa contro i Rischi del Credito Commerciale.
Le condizioni contenute nel presente documento costituiscono una proposta di polizza valida per 30 giorni a decorrere dalla data di emissione delle stesse.
Art. 8 Diritto di accettazione
L’Assicuratore si riserva di rifiutare l'emissione della polizza senza obbligo di motivazione.
APPROVAZIONE ESPRESSA
IL PROPONENTE ASSICURATO SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO LETTO, AVENDONE PRESA PIENA VISIONE E ACCETTANDONE LE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA PRESENTE POLIZZA E, IN PARTICOLARE, DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE LE SEGUENTI CLAUSOLE:
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO E CONDIZIONI PER L’ASSICURAZIONE. FACOLTÀ DELL’ASSICURATORE DI MODIFICARE (ESCLUDENDO E/O AMPLIANDO) LA LISTA DEI PAESI INSERITI IN POLIZZA. DECORRENZA DELLE RELATIVE MODIFICAZIONI
ART. 2 EVENTI GENERATORI DEL SINISTRO. ART. 3 ESCLUSIONI.
ART. 5 CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE GRADE. ASSENZA DI COPERTURA PER I GRADE 8, 9, 10 E N.A. FACOLTÀ DELL’ASSICURATORE DI MODIFICARE IL GRADE ASSEGNATO. EFFICACIA E DECORRENZA DELLE MODIFICHE DEL GRADE.
ART. 6 TERMINE PER LA DENUNCIA DI XXXXXXXX. DECADENZA
ART. 7 OBBLIGO AL CONFERIMENTO DEL MANDATO AL RECUPERO. ART. 8 DEROGA ALL’ARTICOLO 1193 DEL CODICE CIVILE.
ART.10 SOSPENSIONE DELL’INDENNIZZO IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CLIENTE. MASSIMO INDENNIZZO PER ANNUALITÀ ASSICURATIVA.
ART.11 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PRIMA DEL RINNOVO DELLA POLIZZA. SOSPENSIONE DELLA GARANZIA IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO DEL PREMIO. RISOLUZIONE.
ART.14 TACITO RINNOVO. DIRITTO DI RECESSO. ART.16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. ART.17 DIRITTO DI CONTROLLO E DECADENZE.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 3 XXXXXXX XXXXXXXXXX.
ART. 7 VALORE ESSENZIALE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL’ASSICURATO. ART. 8 DIRITTO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATORE.
DICHIARA, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO N.B.
AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA L’ ASSICURATO SOTTOSCRIVERÀ DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE SUINDICATE CLAUSOLE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Le informazioni contenute in questo modulo sono a uso esclusivo di Euler Hermes S.A. e verranno trattate con la massima riservatezza, la sua sottoscrizione impegna alla stipula del contratto qualora integralmente accettato da Euler Xxxxxx S.A.
Il presente documento è stato aggiornato nel gennaio 2017
PROCEDURE E MODALITÀ APPLICATIVE PER LA NOTIFICAZIONE ELETTRONICA
a. La "Notificazione elettronica" è un servizio integrato nella polizza d’assicurazione contro i rischi del credito commerciale. Il Servizio di Notificazione elettronica consente al Proponente/Assicurato di consultare on line le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza.
b. Resta peraltro inteso che, a tutti gli effetti, le comunicazioni si avranno per ricevute a far data dalla pubblicazione delle stesse sulla pagina web nell’apposito spazio all’uopo riservato al Proponente/Assicurato.
c. Mediante la sottoscrizione della presente clausola il Proponente/Assicurato accetta espressamente le condizioni che regolano il Servizio stesso.
d. L'adesione al Servizio di Notificazione elettronica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che firma la polizza d’assicurazione contro i rischi del credito commerciale, di cui il servizio diviene parte integrante.
e. Lo strumento di notificazione elettronica consente al Proponente/Assicurato di consultare, su una pagina web dedicata protetta da userid e password, le comunicazioni contrattuali inviate dall’’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l.
Aderendo al Servizio di Notificazione elettronica, il Proponente/Assicurato accetta che le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza -ivi incluse quelle relative alla composizione dei Gruppi Paese; alla quantificazione dei Grade Cliente; alla gestione dei sinistri e delle azioni di recupero; all’addebito dei costi di assicurazione e delle prestazioni accessorie- siano fornite dall’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l. esclusivamente tramite tale servizio e rinuncia espressamente all'invio delle relative copie cartacee.
f. Il Proponente/Assicurato riconosce che l’Assicuratore ed Euler Hermes Services Italia S.r.l. adempiono ai propri doveri di informazione con la pubblicazione, e messa a disposizione on line, delle comunicazioni contrattuali. Il Proponente/Assicurato si assume l’onere di accedere regolarmente al servizio e di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni ivi pubblicate, non potendo imputare all’Assicuratore o a Euler Hermes Services Italia S.r.l. la mancata conoscenza di dette comunicazioni.
g. Il Proponente/Assicurato può richiedere, inoltre, l’invio di avvisi di pubblicazione in applicazione del Servizio di Notificazione elettronica. L’Avviso di pubblicazione sarà inviato via e-mail alla casella postale elettronica indicata dal Proponente. L'integrazione dei dati personali forniti dal Proponente/Assicurato a tale scopo è trattata conformemente alla normativa in tema di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. Il Proponente/Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti concernenti la casella postale cui far riferimento per l’applicazione del Servizio di Notifica elettronica.
h. Le comunicazioni, messe a disposizione on line dall’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l., possono essere visualizzate, stampate scaricate e salvate su supporti ottici e magnetici. Le stesse hanno la medesima efficacia documentale delle sostituite comunicazioni cartacee. Ogni documento resterà disponibile on line per il tempo indicato nella procedura operativa di gestione del servizio (consultabile on line) e, comunque, per un periodo non inferiore a 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
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L’accesso alla pagina web dedicata, a seguito di disdetta polizza, rimane disponibile per i successivi 6 mesi
L’Assicuratore e Euler Hermes Services Italia S.r.l. non rispondono di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che siano stati cagionati da forza maggiore o caso fortuito; manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Proponente/Assicurato; errata indicazione dei dati forniti on line dal Proponente/Assicurato al momento dell'adesione al Servizio; mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Proponente/Assicurato.
APPROVAZIONE ESPRESSA
Il Proponente sottoscritto dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui alle “comunicazioni elettroniche” nonché di aver letto ed approvato le “Procedure e modalità applicative per la notificazione elettronica”.