FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0051924
DATA: 15/05/2020
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Xxxxxxx Xxxxx
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo UOC Servizio Acquisti Metropolitano
Xxxxx.xx Ditte varie Loro sedi
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
In allegato alla presente nota, la documentazione di cui alla gara in oggetto. Distinti saluti.
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Responsabile procedimento:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 0516079505
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
Azienda USL di Bologna
Sede legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Codice fiscale e partita Iva 02406911202
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Il direttore
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Il presente documento è stato redatto in conformità al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
1. PREMESSE 3
1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 DOCUMENTI DI GARA 4
2.2 CHIARIMENTI 4
2.3 COMUNICAZIONI 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
4.1. DURATA 6
4.2. OPZIONI E RINNOVI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI GENERALI 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 8
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 8
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 8
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 9
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 9
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 13
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 16
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 16
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 17
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 19
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 23
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 25
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 25
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 28
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 29
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 29
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 30
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 31
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 32
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 34
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
1. PREMESSE
Con riferimento al bando di gara inviato in data 14/05/2020 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, codice AUSA 0000202387, con determina n. 1098 del 13/05/2020, ha deliberato di affidare il servizio di trasporto aereo urgente di organi umani ed equipe medica.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna [codice NUTS ITH55]. CIG 829482414F.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ (d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle ditte”.
1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce ”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegato,
- Schema di contratto,
2) Bando di gara;
4) Patto di integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017;
5) Altri allegati:
- Capitolato Speciale da restituire firmato digitalmente
- All. 1 al capitolato – clausole vessatorie;
- All. X Scheda Offerta
- All. A Domanda di partecipazione
- DGUE messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica.
La documentazione di gara è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, in quanto per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-er ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna all’indirizzo: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx entro il giorno e l’ora indicata sul portale (10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte).
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’Azienda USL, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.
Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, sezione bandi di gara e contratti, bandi di gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione.
Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto data l’unicità prestazionale del servizio stesso, trasporto aereo urgente di organi umani ed equipe medica, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria ) | Importo |
1 | Servizio quadriennale di trasporto urgente con aeromobile di organi umani ed equipe medica | 604200008 | P | 2.620.000,00 |
2 | Facoltà di rinnovo per un periodo massimo di 24 mesi | P | 1.310.000,00 | |
3 | Modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett.a) | 786.000,00 | ||
4 | Modifica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice | P | 327.500,00 | |
Importo totale, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, a base di gara | 5.043.500,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisa che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto, trattandosi di misure organizzative, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.
La ditta dovrà presentare una dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici.
Per l’appalto, oggetto di gara, viene utilizzato un finanziamento regionale specifico per l’attività di trasporto degli organi.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1. DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quarantotto mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.2. OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ventiquattro mesi, per un importo di € 1.310.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : incremento di attività nella misura del 30%, revisione prezzi avendo come riferimento l’indice ISTAT dell’anno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.620.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso di COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dalla competente Autorità aeronautica, ai sensi del Reg. UE 965/2012, che attesti la titolarità a fornire i servizi oggetto di appalto.
c) Identificazione dell’organigramma aziendale, completo dei nominativi per le rispettive funzioni, del personale necessario per il mantenimento del COA.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
g) L’ Operatore Economico partecipante deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2019) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo minimo pari a € 656.500,00 IVA esclusa. L’Operatore Economico è tenuto a dettagliare le prestazioni effettuate nell’arco temporale indicato.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett.a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al possesso di COA (Certificato di Operatore Aereo) di cui al punto 7.1 lett.b)
deve essere posseduto da
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € 52.400,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067.
Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto XX00X0000000000000000000000 collegato al codice IBAN indicato.
Per pagamenti provenienti dall’estero, Codice BIC: XXXXXXXX.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare a sistema copia della ricevuta del versamento effettuato.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide.
Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’ esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo il modello di cui all’allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (assolvendo all’imposta di bollo come meglio precisato a margine del presente capoverso).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a Sistema dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione,
oppure
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (compilazione dei primi due campi).
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c- ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI (approvato con delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017alla presente) e lo allega alla domanda di partecipazione (art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”);
7. Documento essenziale: Dichiarazione di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del Direttore Generale
n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/cdcc, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La ditta concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire un “principio di prova”.
La ditta concorrente, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuta, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, a indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, procedendo nel seguente modo:
1. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
2. per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.
La ditta concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività.
Il Servizio Acquisti Metropolitano (SAM) si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.
Il SAM garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
13.Dichiara di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici dell’Azienda Usl di Bologna di cui alla presente procedura di gara pubblicato sul sito internet, come indicato all’art.22 del capitolato speciale di appalto;
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18.Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegato e schema di contratto sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta o in possesso di Xxxxxxx, per accettazione di tutte le norme previste.
15.3.3 Dichiarazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica dei servizi offerti, in raffronto alla prestazione tecnica attesa dalla Committente e descritta nel relativo Capitolato Speciale; la relazione può essere corredata di allegati (in lingua italiana) a sostegno dei contenuti della relazione stessa.
b) Dichiarazione di piena e completa disponibilità di almeno 2 (due) velivoli ed 1 (uno) elicottero, nei termini indicati in dettaglio all’art.2 del Capitolato Speciale di riferimento per il servizio.
c) Dichiarazione di impegno all’atto della sottoscrizione contrattuale a verificare la compatibilità con gli apparati di bordo degli aeromobili offerti e la disponibilità di alimentazione per le attrezzature sanitarie della Committente riportate all’art. 3.3.2 del Capitolato Speciale, ovvero fornitura di proprie apparecchiature sanitarie, di pari caratteristiche, in caso di impossibilità all’uso di quelle della Committente, in ragione di aspetti di natura tecnica.
La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:
1) Organizzazione del Concorrente per il servizio, con evidenza dei seguenti aspetti migliorativi:
a. Procedure per il trasporto di contenitore/i isotermici;
b. Implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell’Operatore;
c. Disponibilità di hangar per il ricovero e lo svolgimento di attività manutentive sugli aeromobili in offerta.
2) Aeroplani in offerta, con evidenza dei seguenti aspetti migliorativi:
a. Approvazione per avvicinamenti pari a ILS CAT II
b. Approvazione per Performance-Based Navigation (PBN) - RNP AR APCH;
c. Approvazione per “operations in airspace with Reduced Vertical Separation Minima” (RVSM);
d. Approvazione per “Low Visibility Operations” (LVO);
e. Approvazione per “Transport of Dangerous Goods” (DG)
f. Capacità di trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di almeno 1 persona in barella ed una équipe medica composta da 4 persone;
g. Capacità di trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di almeno una équipe medica composta da 6 persone.
3) Elicottero/i in offerta, con evidenza dei seguenti aspetti migliorativi:
a. Sistema integrato CVFDR con capacità di scarico dati per l’FDM (Flight Data Monitoring);
b. Sistema di avviso di prossimità al terreno HTAWS;
c. Sistema telefonico di tipo GSM integrato nel sistema interfonico, compatibile con i sistemi di bordo ed approvato;
d. Proposta con evidenza di almeno due (2) esercizi per collegamenti tra due elisuperfici a servizio di strutture Ospedaliere – anche extraregionali - (di prelievo) e di destinazione Regionali, di cui almeno una in elevazione, con indicazione dei tempi di volo ed i carichi paganti corrispondenti a ciascuna tratta.
4) Equipaggi di condotta proposti per gli aeroplani in offerta, con valutazione dei seguenti elementi:
a. Curricula relativi ad almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per ciascuna tipologia di velivolo in offerta;
5) Equipaggi di condotta proposti per l’/gli elicottero/i in offerta, con valutazione dei seguenti elementi:
a. Curricula relativi ad almeno 1 Comandante e 1 Copilota per ciascuna tipologia di elicottero in offerta;
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta tecnica e i documenti contenuti.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità ndicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La ditta concorrente dovrà inserire a sistema, pena l’esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente, compilando in ogni sua parte l’allegato X – Scheda Offerta al presente disciplinare di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Inoltre, l’offerente dovrà riportare le seguenti tariffe a servizi aggiuntivi, non rientranti nella base d’asta, che non saranno oggetto di parametrazione economica:
• Tariffa forfetaria, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, per ciascun minuto di sosta e attesa sull’aeroporto/eliporto/elisuperficie ospedaliera di destinazione di imbarco del paziente assistito o equipe medica di 6 (sei) persone;
• Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l’effettuazione dell’ attività richiesta;
• Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei Diritti aeroportuali per il rientro dell’aeromobile alla propria base di armamento
• Nota: sono esclusi tali diritti per gli elicotteri quando le destinazioni coincidono con le
strutture ospedaliere o elisuperfici/eliporti per i quali non sono richiesti/pubblicati.
• Tariffa per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti dalle norme vigenti. Il compenso è attuato con rimborso dell’imposta erariale per i passeggeri trasportati, se dovuta in carenza di esenzione, al costo sostenuto dall’Operatore Aereo che ha effettuato il servizio dietro presentazione di documentazione attestante l’avvenuto versamento.
Note esplicative:
La tariffa di volo si intende applicabile:
- ai velivoli, per i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di 5 (cinque) minuti;
- agli elicotteri, per i tempi intercorrenti fra avviamento e spegnimento dei motori.
La compensazione per il primo posizionamento indicato dalla Centrale Operativa 118 “Bologna Soccorso” e per il rientro dell’aeromobile alla destinazione determinata dall’impresa a termine dell’attività richiesta, è riconosciuta secondo la tariffa punto A2 Busta A e comunque nel limite massimo di 60’ (sessanta) minuti per ciascuna delle rispettive tratte.
Le tariffe di volo si intendono omnicomprensive di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dell’attività di volo, ivi compresi, ma non solo:
- Costi fissi e variabili dell’attività di impresa;
- Tasse dell’Ente di competenza per l’assistenza al volo in rotta;
- Assicurazioni a norma di legge integrate nei termini riportati all’Art. 10 del Capitolato Speciale;
- Costi del personale dell’impresa in attinenza all’esecuzione dell’attività richiesta.
Non possono essere oggetto di remunerazione i tempi di sosta sugli aeroporti/eliporti/elisuperfici da cui trae origine e su quelli in cui termina l’attività di trasporto richiesta e/o su aeroporti di dirottamento per cause non imputabili alla Committente.
Sono esclusi da compensazione i diritti aeroportuali relativi all’aeroporto/eliporto/elisuperficie da cui muove l’aeromobile per il primo posizionamento.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
La Ditta è tenuta a precisare nell’offerta l’aliquota IVA a cui è assoggettato il servizio oggetto della presente procedura. Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art.17 ter DPR 633/72 l’Azienda corrisponderà un corrispettivo equivalente all’imponibile fattura versando la quota IVA all’Erario, come sostituto d’imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei casi di cui all’art. 17, comma 6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | |
A | Organizzazione del Concorrente per il servizio | 20 | A.1 | Documento di progetto che indichi una procedura di trasporto di contenitore/i isotermici di caratteristiche funzionali riportate nelle norme e linee guida di riferimento, che assicurino la conformità sia ai requisiti del trasporto aereo, sia di natura sanitaria | 8 | |
A.2 | Implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell’Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento UE 965/2012 (Annex III – Part-ORO.AOC.130). | 5 | ||||
A.3 | Disponibilità di hangar per il ricovero e lo svolgimento di attività manutentive sugli aeromobili in offerta. | 7 | ||||
B | Aeroplani in offerta | 25 | B.1 | Approvazione per avvicinamenti pari a ILS CAT II. | 4 |
B.2 | Approvazione rilasciata dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 per Performance-Based Navigation (PBN) - RNP AR APCH. | 2 | ||||
B.3 | Approvazione rilasciata dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 per “operations in airspace with Reduced Vertical Separation Minima” (RVSM). | 2 | ||||
B.4 | Approvazione rilasciata dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 per “Low Visibility Operations” (LVO). | 3 | ||||
B.5 | Approvazione rilasciata dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 per “Transport of Dangerous Goods” (DG). | 4 | ||||
B.6 | Capacità di trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di almeno 1 persona in barella ed una équipe medica composta da 4 persone. | 5 | ||||
B.7 | Capacità di trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di almeno una équipe medica composta da 6 persone. | 5 | ||||
C | Elicottero /i in offerta | 10 | C.1 | Sistema integrato CVFDR con capacità di scarico dati per l’FDM (Flight Data Monitoring). | 2 | |
C.2 | Sistema di avviso di prossimità al terreno HTAWS. | 4 | ||||
C.3 | Sistema telefonico di tipo GSM integrato nel sistema interfonico, compatibile con i sistemi di bordo ed approvato. | 2 |
C.4 | Proposta con evidenza di almeno due (2) esercizi per collegamenti tra due elisuperfici a servizio di strutture Ospedaliere – anche extraregionali - (di prelievo) e di destinazione Regionali, di cui almeno una in elevazione, con indicazione dei tempi di volo ed i carichi paganti corrispondenti a ciascuna tratta | 2 | ||||
D | Equipaggi aeroplano | 10 | D.1 | Valutazione dei curricula relativi ad almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per ciascuna tipologia di velivolo in offerta. | 10 | |
E | Equipaggi elicottero | 5 | E.1 | Valutazione dei curricula relativi ad almeno 1 Comandante e 1 Copilota per ciascuna tipologia di elicottero presentato in offerta. | 5 | |
Totali parziali | 10 | 60 | ||||
Totale finale (A + B + C + D + E) | 70,00 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Criteri discrezionali
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un valore da parte della Commissione nel suo complesso, come da seguente tabella:
Giudizio | Punteggio |
Inadeguato | 0,00 |
Parzialmente Inadeguato | 0,30 |
Adeguato | 0,55 |
Discreto | 0,70 |
Buono | 0,85 |
Ottimo | 1 |
Il punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente indicato nella corrispondente colonna “ PUNTI D MAX”, ottenendo cosi il valore risultante per ciascuna voce.
Criteri tabellari
Per gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto, secondo i seguenti termini:
- Xxx-xxxxxxxx X.0, X0, X0:
In caso di presenza nell’offerta, il valore assoluto = al coefficiente indicato nella corrispondente colonna “PUNTI T MAX” moltiplicato per uno dei punteggi riportati nella seguente tabella:
Punteggio | Condizione associata |
1 | Presenza dell’elemento richiesto per uno o più degli aeromobili in offerta |
0 | Assenza dell’elemento richiesto |
- Sub-criteri A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5:
In caso di presenza nell’offerta, il valore assoluto = al coefficiente indicato nella corrispondente colonna “PUNTI T MAX” moltiplicato per uno dei punteggi riportati nella seguente tabella:
Punteggio | Condizione associata |
1 | Presenza per tutti gli aeroplani in offerta |
0,8 | Presenza per almeno la metà degli aeroplani in offerta |
0,5 | Presenza per meno della metà degli aeroplani in offerta |
0 | Assenza dell’elemento richiesto per tutti gli aeroplani in offerta |
- Sub-criteri C.1, C.2, C.3:
In caso di presenza nell’offerta, il valore assoluto = al coefficiente indicato nella corrispondente colonna “PUNTI T MAX” moltiplicato per uno dei punteggi riportati nella seguente tabella:
Punteggio | Condizione associata |
1 | Presenza per tutti gli elicotteri in offerta (anche nel caso di offerta di singolo elicottero) |
0,8 | Presenza per almeno la metà degli elicotteri in offerta |
0,5 | Presenza per meno della metà degli elicotteri in offerta |
0 | Assenza dell’elemento richiesto per tutti gli elicotteri in offerta (anche nel caso di offerta di singolo elicottero) |
- Sub-criteri D.1, E.1:
In caso di presenza nell’offerta, il valore assoluto = al coefficiente indicato nella corrispondente colonna “PUNTI T MAX” moltiplicato per uno dei punteggi riportati nella seguente tabella:
Punteggio | Condizione associata |
1 | Tutte le schede relative ai curricula presentati in offerta contengono dati di esperienza (ore di volo) superiori ai minimi indicati nel Capitolato Speciale |
0,8 | Almeno la metà delle schede relative ai curricula presentati in offerta contengono dati di esperienza (ore di volo) superiori ai minimi indicati nel Capitolato Speciale |
0,5 | Meno della metà delle schede relative ai curricula presentati in offerta contengono dati di esperienza (ore di volo) superiori ai minimi indicati nel Capitolato Speciale |
0 | Nessuna delle schede relative ai curricula presentati in offerta contiene dati di esperienza (ore di volo) superiori ai minimi indicati nel Capitolato Speciale |
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 38,5/70,00 del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della riparametrazione.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Prezzo: massimo punti 30
Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue:
-Criterio X0 / X0 Xxxxxxxx: Punti 18 / 0,6 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto la tariffa media più bassa.
Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta.
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale alla tariffa media offerta.(Tariffa media offerta : Tariffa media più bassa = 18 / 0,6 : xx)
-Criterio A1 / A5 elicotteri: Punti 4,5 / 0,2 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto la tariffa media più basso.
Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta.
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale alla tariffa media offerta.(Tariffa media offerta : Tariffa media più bassa = 4.5 / 0,2 : xx)
-Criterio A2 / A3 / A4 Velivoli / Elicotteri: Punti totali 5,4 (velivoli) / 1,3 (elicotteri); i punti verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto la Tariffa / valore forfettario più basso.
Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta.
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale alla tariffa / valore forfettario offerto.(Tariffa forfettaria offerta : Tariffa forfettaria più bassa = Punti MAX : PuntiX)
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità, più alto.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Come già anticipato alla fase 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.
Pertanto, in seduta virtuale, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.
Il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente di- sciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Si precisa che la ri- chiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) proporre al RUP l’adozione dell’atto di esclusione e di ammissione alla procedura di gara, prov- vedendo altresì agli adempimenti previsti dal Codice.
I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.
Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso, la Commissione Giudicatrice, in seduta virtuale, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera d’invito. I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare;
In caso di riparametrazione, la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.
Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso il giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta virtuale, delle offerte economiche;
Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà visibile ai partecipanti tramite il portale. Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
-
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto.
L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara.
Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, quest’Azienda USL procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.lgs 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con l’invio del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.438,49. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non prevista.
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26.1 INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
• Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria.
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - bandi di gara e contratti -.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL di Bologna – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, XXX 00000.
Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx ( xxx@xxxx.xxxxxxx.xx) – tel. 0000000000.
27. DISPOSIZIONI FINALI
In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159).
La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna. La Ditta aggiudicataria è tenuta a iscriversi, qualora non lo avesse già fatto, al portale Net4market
– Albo xxxxxxxxx.xx al link xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx utilizzato dall’Azienda USL di Bologna ai fini degli adempimenti previsti dalla legge sull’anticorruzione (L.190/2012) e nel processo di rilevazione del monitoraggio dei contratti stipulati.
Se i contratti stipulati, prevedono una parte manutentiva affidata a una ditta di cui si avvale l’aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all’anagrafe fornitori di cui al precedente capoverso.
S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Servizi Appaltati e Prodotti Economali
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URGENTE CON AEROMOBILE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
ALLEGATO 1: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A 5
Art.3.3 – SERVIZI AGGIUNTIVI 10
Art.3.3.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 10
Art.3.3.2 - ATTREZZATURE SANITARIE 11
Art.4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA 11
Art. 4.2.3 – EQUIPAGGIO PILOTA SINGOLO 14
Art.5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 14
Art.5.3 – CONFERMA TRASPORTO ORGANI/EQUIPE 15
Art.5.4 – CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA 15
Art.5.5 – RISCONTRO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA 15
Art. 5.6 – MODALITA’ ESECUTIVE DEL TRASPORTO 15
Art.6 – INADEMPIMENTI E PENALI 15
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
Art.8 – INVARIABILITA’ DELLE TARIFFE 17
Art. 8.1 – TIPO DI AEROMOBILE NON CONVENZIONATO 17
Art.9 – STATO DELL’AEROMOBILE 18
Art.11.1 – CASI PARTICOLARI 19
Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 20
Art.11.3 - TRASPORTI NON A XXXXXX XXX X.X.X. (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX) 00
Art.12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO 21
Art.13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ’ E QUALITÀ’ 21
Art.14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 22
Art.15 – DURATA DEL CONTRATTO 22
Art.17- RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 23
Art.18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 23
Art.19 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A 24
Art.20 - FALLIMENTO–LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE ONCORSUALI-MORTE 24 Art.21 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 24
Art.23 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA’ 25
Art.24 - RECESSO DAL CONTRATTO 25
Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO 26
ART.26 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
Art.27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI 29
Art.28 - SPESE CONTRATTUALI 29
Art. 29 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITA’ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA 29
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 31
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Centrale Operativa 118 “BOLOGNA SOCCORSO", presso il Presidio Ospedaliero Maggiore "C.A. Pizzardi" in Via Largo Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 2 – Bologna coordina gli interventi di emergenza sanitaria extraospedaliera.
Nell’ambito dei compiti istituzionali della Centrale Operativa 118 "BOLOGNA SOCCORSO", sono contemplati i trasporti sanitari con impiego di mezzi aerei per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale ed anche internazionale. In questi trasporti, l’uso di aeroplani, senza escludere l’impiego di elicotteri per situazioni particolari e che presuppongono una preliminare valutazione di opportunità, ha carattere primario per il trasporto di organi umani e/o di equipe sanitarie. Il servizio può essere effettuato anche per il trasporto di pazienti assistiti bisognevoli di urgenti interventi chirurgici subordinatamente alle caratteristiche dell’aeromobile per capacità di configurazione approvata, a comprendere il numero di posti disponibili in cabina passeggeri e gli equipaggiamenti installati / installabili.
La disponibilità dell’aeromobile si intende a titolo esclusivo a favore della Committente dal momento in cui l’aeromobile inizia il volo di posizionamento sulla prima sede indicata dalla Committente e sino al termine della missione.
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento di tale trasporto aereo a Operatori qualificati, che offrano adeguate garanzie di sicurezza, efficienza e qualità nell’espletamento del servizio richiesto.
L’organizzazione del trasporto aereo per organi ed equipe fa riferimento ad un complesso di norme e di linee guida tra le quali, a titolo non esaustivo, si citano:
- Regolamento (UE) 965/2012 e ss.mm.ii., concernente i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le operazioni di volo.
- Linee guida del centro Nazionale trapianti ( CNT) concernente i requisiti per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, allo stato di aggiornamento Gennaio 2019.
A queste, senza pregiudizio di applicabilità di norme attinenti ma non citate nel presente documento, si aggiungono ulteriori discipline di emissioni successive a questa edizione e nel corso di vigenza contrattuale.
Per l’adeguamento alle norme future e a quanto eventualmente ulteriormente richiesto in applicazione di eventuali accordi afferenti la tipologia del servizio, la Ditta Aggiudicataria (di seguito D.A.) non può richiedere alcun aumento di costo salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili.
Di particolare rilevanza, per ricaduta sull’organizzazione del servizio e le modalità del trasporto, si pongono in evidenza i seguenti requisiti:
• tracciabilità delle diverse fasi di trasporto con identificazione dell'organo, localizzazione in ogni fase del percorso, rispondenza dei sistemi di monitoraggio alla necessità di generare un flusso dati coerente con il software delle CO 118 regionali
• protezione degli organi (biologica, termica ecc) con impiego di contenitori che siano rispondenti alle caratteristiche indicate dalla norma in particolare per i seguenti aspetti:
o registrati come Dispositivi Medici CE
o fissaggio durante le diverse fasi del trasporto
o perfusione attiva
o modalità e materiali per il labelling
o in grado di trasportare campioni biologici associati all'organo e la documentazione allegata
o essere in grado di garantire un sistema di raffreddamento e di monitorare la temperatura.
Nota. La temperatura deve essere costantemente rilevata (al massimo una rilevazione ogni minuto) e registrata su supporto magnetico. Tale funzionalità deve essere garantita tramite l’adozione di specifiche costruttive dei contenitori e delle relative modalità di trasmissione/scarico dei relativi dati.
In sede di offerta il Concorrente è tenuto a presentare un documento di progetto che indichi una procedura di trasporto di contenitore/i isotermici di caratteristiche funzionali riportate nelle norme e linee guida di riferimento soprarichiamate, che assicurino la conformità sia ai requisiti del trasporto aereo, sia di natura sanitaria: ciò nella previsione di presenza, o in assenza, di equipe medica.
Tale procedura deve essere oggetto di condivisione con la Committente.
Art.1.1 - TERMINOLOGIA
Nel presente testo il termine “Aeromobile” è inteso a significare sia “velivolo” sia “elicottero”.
Quando è intesa una specifica applicabilità si richiama “velivolo” o “elicottero”.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A.
All’atto della partecipazione alla gara e per tutta la durata dell’appalto, pena la risoluzione del contratto, la D.A., nel rispetto delle norme nazionali e dell’Unione Europea (UE), con particolare riferimento al Regolamento UE 965/2012, e ss.mm.ii., deve:
- Avere e mantenere il possesso di COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dalla competente Autorità aeronautica che ne attesti la titolarità a fornire i servizi oggetto di appalto;
- Avere e mantenere aggiornato l’organigramma aziendale completo dei nominativi, delle rispettive funzioni e delle qualifiche possedute dal personale necessario per il mantenimento del COA, .
Per quanto concerne i requisiti giuridici ed economico-finanziari la D.A. deve:
- avere il principale centro di attività e la sede legale in un paese membro UE;
- avere come attività principale il trasporto aereo;
- essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull'impresa deve essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini;
- deve dimostrare di avere la necessaria capacità economico-finanziaria per lo svolgimento dell'attività programmata.
Per i servizi richiesti dal presente Capitolato, avuta conferma di aggiudicazione la D.A. si deve coordinare con il responsabile per il servizio della Committente e recepire le condizioni e le modalità di coordinamento, ed esecutive del servizio.
La D.A., con estensione anche alla Ditta di Manutenzione, sia essa parte integrante dell’organizzazione della D.A. o contrattata, deve avere attuato un “Sistema di Gestione” (Management System) secondo i requisiti del Regolamento UE 965/2012; in particolare, entro 90 (novanta) giorni successivi all’aggiudicazione dell’appalto deve predisporre e rendere esecutivo un piano di gestione delle attività secondo i criteri del Sistema per la Sicurezza (SMS), redatto seguendo le linee guida emesse dall’ICAO nel documento Safety Management Manual (SMM) doc. 9859, che comprenda almeno i seguenti elementi:
1. Analisi dei potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment), avuto particolare riguardo alle operazioni oggetto del presente Capitolato. Tale analisi deve essere completata con le azioni di mitigazione applicabili.
2. Obiettivi (target) e relativi indicatori mirati al miglioramento delle operazioni negli ambiti tanto della sicurezza del volo quanto per le caratteristiche del trasporto secondo i requisiti indicati nelle discipline di riferimento. Adeguati obiettivi e relativi indicatori devono essere sviluppati per i processi di gestione delle Operazioni di Volo, Aeronavigabilità Continua e Manutenzione, accettazione ed esecuzione delle missioni.
3. Addestramento sui principi ed il funzionamento del “Safety Management System” per tutto il personale tecnico / operativo della D.A.
4. Un Piano di risposta di emergenza (Emergency Response Plan - ERP), condiviso per gli aspetti di interfaccia con la Committente.
5. Un sistema, preferibilmente computerizzato (database), di gestione in termini investigativi e statistici, dei dati sensibili per la sicurezza del volo e per la tipologia del trasporto, provenienti dagli indicatori e dai “Safety Reports”.
È raccomandata l’implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell’Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento UE 965/2012 (Annex III – Part-ORO.AOC.130).
La D.A. deve avere implementato un sistema di monitoraggio della conformità (“Compliance Monitoring”) ai requisiti delle norme Reg. UE 965/2012, Part M e Part 145 estesi alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato.
Negli allegati al manuale CAME deve essere espressamente indicata l'Impresa Approvata Parte-145 (in Italia o all'estero) presso la quale la D.A. fa eseguire gli interventi di manutenzione non effettuati in proprio.
La D.A. deve garantire la piena e completa disponibilità (1) di almeno 2 (due) velivoli ed 1 (uno) elicottero che rispettano le caratteristiche di seguito riportate, da destinare al servizio, specificando il luogo che funge da base operativa (2).
(1). Con riferimento alla modalità con la quale provare l’effettiva disponibilità di almeno 2 (due) velivoli ed 1 (uno) elicottero, la documentazione può consistere nel certificato di proprietà o nell’attestazione di leasing aeronautico o equivalenti o un accordo di diponibilità esclusiva con il proprietario qualora non ancora in disponibilità dell’Operatore.
(2). Con riferimento alla base operativa, nel caso di Operatori Aerei con COA non italiano, questi devono fornire evidenza di disporre localmente di supporto, come minimo, da parte di una struttura di manutenzione certificata in accordo ai requisiti EASA parte 145 con capacità di Line Maintenance H24 per 365gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground).
Per ogni aeromobile proposto per il servizio, deve essere fornita evidenza di:
- Titolo di possesso (Certificato di Immatricolazione o altro documento che ne attesti la disponibilità)
- Identificazione per tipo/variante di tipo
- Marche di immatricolazione
- Anno di fabbricazione
- Anno di prima immatricolazione
- Ore totali di cellula e motori
- Certificato di aeronavigabilità e associato Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC)
- Certificato acustico
- Licenza di stazione radio
- Certificato di assicurazione
Qualora la D.A., per assolvere al proprio servizio ovvero a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili nella disponibilità di altri Operatori, deve attivarsi per ottenere approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile nei confronti della Committente delle operazioni di volo effettuate per conto di quest’ultima.
La D.A. deve fornire evidenza di disporre di idonee infrastrutture di terra, tra le quali le seguenti:
- locali/uffici per lo svolgimento delle attività lavorative e gestionali previste nei termini delle approvazioni emesse dalla competente Autorità aeronautica.
- (preferibilmente) hangar per il ricovero e lo svolgimento di attività manutentive sugli aeromobili.
Gli Operatori di altri paesi UE sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal D. L. 179/2012.
Art. 3 – AEROMOBILI
Art. 3.1 – VELIVOLI
I velivoli da destinare al servizio devono essere plurimotori preferibilmente del tipo turbo jet.
Gli aeromobili devono essere certificati in accordo alle norme aeronautiche JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25 (prevista per aeroplani con massa massima al decollo superiore a 5.700kg); aeromobili in offerta certificati con massa massima al decollo inferiore a 5.700kg, devono comunque soddisfare i requisiti di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza previsti dalle norme di certificazione JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25, quando disponibili e approvati per l’aeromobile tipo / variante di tipo in offerta.
L’età massima degli aeromobili offerti per il servizio deve essere pari a 20 anni al momento dell’impiego.
Al fine di garantire una completa, corretta ed efficiente standardizzazione e tracciabilità di tutta la missione gli aeromobili e/o i dispositivi utilizzati devono essere equipaggiati con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi al contenitore/contenitori degli organi, con particolare riguardo a tempi e temperatura.
All’interno della cabina degli aerei che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto l’alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermici, in conformità con quanto stabilito nelle Linee Guida del CNT.
In considerazione della natura del servizio richiesto, alle condizioni di missione attese per il servizio, gli aeromobili in offerta devono garantire le seguenti prestazioni:
- Velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS (True Air Speed);
- Quota di tangenza operativa uguale o superiore a 35.000ft (FL350);
- Cabina pressurizzata con differenziale compreso fra 8 e 9 psi;
- Autonomia pari ad almeno 2.500 km o 3 ore di volo in configurazione standard alla velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS.
Gli aeromobili devono inoltre disporre delle seguenti caratteristiche, dotazioni ed equipaggiamenti:
- Certificazione per la condotta di volo in accordo alle regole del volo strumentale (IFR) diurno e notturno e in condizioni di formazione di ghiaccio, dotati quindi di sistemi di prevenzione della formazione di ghiaccio (anti-ice)
- Approvazione per avvicinamenti strumentali di precisione pari a ILS CAT I; approvazione per avvicinamenti pari a ILS CAT II hanno carattere preferenziale.
- FDR (Flight Data Recorder)
- CVR (Cockpit Voice Recorder)
- ELT (Emergency Locator Transmitter) operativo sulle frequenze VHF (121.5 MHz) e satellitari (406 MHz)
- TAWS (Terrain Awareness Warning System)
- ACAS II (Airborne Collision Avoidance System)
- Sistemi per la navigazione aerea RNAV
- Configurazione cabina approvata per il trasporto di almeno 6 passeggeri, nonché di tutte le attrezzature sanitarie necessarie
- Assumono carattere preferenziale il possesso delle seguenti approvazioni rilasciate dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 Annex V – Specific Approvals - Part SPA:
a) Subpart B - Performance-Based Navigation (PBN) - RNP AR APCH;
b) Subpart D - operations in airspace with Reduced Vertical Separation Minima - (RVSM)
c) Subpart E - Low Visibility Operations (LVO)
d) Subpart G - Transport of Dangerous Goods (DG)
Art. 3.2 – ELICOTTERI
L’impiego degli elicotteri per il trasporto di “personale medico” e “organi”, per definizione, ricade nelle discipline che regolano i voli effettuati con “approvazione HEMS”.
Come tale, nei termini del Reg. UE 965/2012 è stabilito che:
a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve:
1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità al Reg. UE 965/2012 - XXXXXXX XXX (Parte ORO);
2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel capo J dell’ ANNESSO V – Parte SPA.
⮚ Caratteristiche generali
Gli elicotteri da destinare al servizio oggetto del presente Capitolato devono essere bimotori certificati secondo le norme EASA CS 27 o CS 29 (o corrispondenti JAR/FAR 27 o 29) con data di prima immatricolazione non antecedente 15 anni al momento dell’impiego.
⮚ Specifiche
Gli elicotteri devono:
- essere certificati in Cat. A o per impiego equivalente in Cat. A, in grado di operare con prestazioni di Classe 1;
- essere tecnicamente idonei all’impiego di giorno e di notte secondo le regole di volo a vista e strumentale (VFR/IFR) e approvati per avvicinamenti strumentali di precisione pari a ILS CAT I, certificati con equipaggio minimo di un (1) pilota;
- essere configurati per il trasporto minimo di 4 persone oltre l’equipaggio di condotta;
- avere dimensioni di “fuori tutto” con rotori in movimento non superiori ai valori prescritti per il servizio di soccorso e lotta antincendio della Categoria disponibile sulle sedi di elisuperfici/eliporti a servizio delle strutture ospedaliere della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, salvo circostanze di volta in volta concordate con la Centrale Operativa.
⮚ Dotazioni
Gli elicotteri devono essere dotati di:
- Autopilota e Flight Director;
- sistema di navigazione GPS con installazione fissa su cruscotto o consolle e antenna esterna;
- sistema interfonico ad uso di ogni operatore dell’equipaggio sanitario;
- sistema di radiolocalizzazione automatico [ELT(A)];
- registratori di Voce in Cabina (CVR) e Dati di Volo (FDR) o equivalente sistema integrato;
- radioaltimetro con funzioni di avvisatore acustico con voce sintetica e avviso luminoso (non richiesto nel caso sia installato sistema HTAWS);
- freno rotore;
- luci di posizione ad alta intensità. Sono raccomandati i seguenti sistemi:
- sistema integrato CVFDR con capacità di scarico dati per l’FDM (Flight Data Monitoring);
- sistema di avviso di prossimità al terreno HTAWS, quando approvato per il tipo di elicottero;
- sistema telefonico di tipo GSM integrato nel sistema interfonico, qualora compatibile con i sistemi di bordo ed approvato.
⮚ Prestazioni
Con riferimento alle elisuperfici/eliporti di interesse quali sedi di origine per il prelievo e di destinazione, su quei siti l’elicottero deve avere capacità di operare con prestazioni in Classe 1, procedura in Categoria A verticale, a temperature fino a ISA + 20°C.
Con imbarco e decollo da uno dei siti di prelievo e destinazione ad altro tra quelli di interesse regionale, l’elicottero deve avere autonomia per volo diretto (senza scalo intermedio di rifornimento) con riserva non inferiore a 30’ di volo.
A titolo esemplificativo di fattibilità, con l’offerta, il Concorrente deve presentare una proposta con evidenza di almeno due (2) esercizi per collegamenti tra due elisuperfici a servizio di strutture Ospedaliere – anche extraregionali - (di prelievo) e di destinazione regionali, di cui almeno una in elevazione, con indicazione dei tempi di volo ed i carichi paganti corrispondenti a ciascuna tratta. Per tali esercizi sia fatto riferimento ad elisuperfici ospedaliere aperte ad attività notturna risultanti dall’elenco pubblicato sul sito Enac.
Qualora per il tipo di elicottero proposto, in relazione alla categoria antincendio disponibile, il/i sito/i di destinazione non fosse/ro accessibile/i, la D.A. può indicare gli aeroporti più vicini, rimanendo a carico della Committente la determinazione della fattibilità.
Le condizioni di impiego e di trasporto, per specificità di operazioni, destinazioni e rotte, con attività diurna e notturna devono essere argomentate nel Manuale delle Operazioni dell’Operatore Aereo; copia di detta documentazione deve essere consegnata alla Committente dalla D.A. contestualmente all’avvio del contratto.
Art.3.3 – SERVIZI AGGIUNTIVI
In sede di offerta il concorrente è tenuto a specificare, anche allegando adeguata documentazione tecnica, sia pure con altro aeromobile diverso per tipologia e configurazioni da quello per il trasporto organi, se ha le capacità ad assolvere le seguenti necessità, indicando altresì nella Busta A – offerta economica - eventuali maggiori costi afferenti.
Alle condizioni espresse in sede di offerta per disponibilità ad assolvere i servizi aggiuntivi, la configurazione dell’aeromobile e la tipologia del trasporto, l’uso delle attrezzature sanitarie a bordo, devono risultare approvati dalla competente Autorità Aeronautica.
Art.3.3.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
Trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di:
a) almeno n.1 persona in barella ed una équipe medica composta da 4 persone
ovvero,
b) una équipe medica composta da 6 persone
Per entrambi i servizi devono essere comprese le attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti alle condizioni sottostanti.
Art.3.3.2 - ATTREZZATURE SANITARIE
I servizi aggiuntivi sopra indicati possono richiedere il supporto di attrezzature sanitarie della Committente.
Alla D.A. compete l'allestimento della "configurazione barella" nel caso in cui ne ricorra la necessità.
Per alcune delle attrezzature messe a disposizione ed utilizzate a bordo dalla Committente
– tra quelle elencate di seguito – la D.A. deve assicurarne la compatibilità di funzionamento con gli apparati dell’aeromobile oltre a fornire l’alimentazione elettrica (12 volt, 28 volt) dall’impianto di bordo quando si renda necessario e secondo specifica dell’apparato.
In particolare, si richiede che
a) l’aeromobile abbia le predisposizioni necessarie ad alloggiare e ad alimentare elettricamente, quando necessario:
- una termoculla Mod. Baby Xxxxxxxx, ditta Co.b.a.m.s.
- un respiratore Siemens Servo Ventilator 300 o Servo “I”, ditta Siemens
b) l’aeromobile abbia la predisposizione necessaria ad alloggiare bombole di ossigeno medicale con capacità non inferiore a 3600 litri (4 bombole da 7,5 lt H2O eq. riempite a 120 atm)
Tra gli apparati sanitari ed elettromedicali che la committente potrebbe utilizzare a bordo durante il volo si indicano:
- Respiratore automatico Xxxxxxxx C1 con relativo supporto da trasporto e bombola da trasporto
- Monitor defibrillatore multiparametrico ed accessori Life Pak 15 Ditta Phisio Control (E.C.G. 12 derivazioni, pressione arteriosa non invasiva, misuratore di Co2 di fine espirazione. Pacemaker esterno, pressione arteriosa invasiva)
- Aspiratore portatile tipo Laerdal LSU
- Bombole ossigeno portatili
- Saturimetro portatile 513 Novametrix con pinza rigida (per paziente adulto) e sensore monouso neonatale e pediatrico
- Pompa a siringa Perfusor Secura FT ditta X.Xxxxx o successive
- Kit da trasporto organi refrigerato seconda quanto previsto dalla normativa
In alternativa la D.A. può fornire proprie apparecchiature sanitarie, di pari caratteristiche, in caso di impossibilità all’uso di quelle della Committente, in ragione di aspetti correlati con la certificazione dell’ente tecnico competente.
Art.4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA
A valere per tutto il personale di condotta, a prescindere dalla tipologia di aeromobile, è richiesto:
- la conoscenza perfetta della lingua italiana, parlata e scritta
NOTA. L’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana per personale non italiano è comprovata dal possesso di un certificato almeno di livello C1, secondo lo standard europeo QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue).
- la frequenza di sessioni periodiche al simulatore di volo, coerente con il tipo di aeromobile su cui sono impiegati, con almeno una sessione annuale che deve comprendere il controllo di professionalità (Proficiency check)
- soddisfare i requisiti di attività recente al momento di inizio della missione
L’equipaggio di condotta minimo è sempre composto da due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito.
La D.A. deve disporre di un adeguato numero di piloti per garantire il servizio H24; è richiesta la disponibilità di almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per tipologia di aereo, di cui almeno un Comandante assunto a tempo pieno e qualificato sia TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), che TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) sul tipo di aereo.
In fase di offerta, sono oggetto di valutazione i curricula relativi alle risorse sopra indicate (almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per ciascuna tipologia di velivolo in offerta).
Art. 4.1.1 – COMANDANTE
Turbojet
Licenza ATPL (Airline Type Pilot Licence);
- 4.000 ore totali di volo, di cui almeno 1.200 al comando di velivoli impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
- 2.500 ore totali su velivoli jet, di cui 1.500 sul tipo o similare;
o in alternativa: 2.500 ore totali, di cui 1.000 sul tipo di velivolo o similare impiegato in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Xxxxx XX – Part-CAT), previo superamento del corso di comando interno, approvato dalla competente Autorità aeronautica, con un minimo di 60 tratte di addestramento e “Proficiency check” finale al simulatore.
Turboelica
- Licenza ATPL/IR
- 3.000 ore totali di volo, di cui 1.500 su plurimotore e 1.000 in comando sul tipo di velivolo proposto
Art. 4.1.2 – COPILOTA
Turbojet
- Licenza ATPL ‘frozen’/IR;
- 800 ore di volo totali, di cui 500 su velivoli a getto in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
o in alternativa: 1.500 ore di volo totali, di cui 150 su velivoli a getto impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT).
Turboelica
- Licenza pilota ATPL ‘frozen’/IR;
- 800 ore di volo, di cui 500 su velivolo tipo / variante di tipo offerto per il servizio.
Tutti i membri di equipaggio assegnati al servizio oggetto del presente Capitolato devono avere familiarità con le elisuperfici / gli eliporti di prevista destinazione e le rotte attinenti, in condizioni sia diurne che notturne.
Di norma, fatta eccezione nei termini riportati in 4.2.3, la composizione di equipaggio di condotta è di due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito.
In fase di offerta, sono oggetto di valutazione i curricula relativi ad almeno 1 Comandante e 1 Copilota per ciascuna tipologia di elicottero presentato in offerta.
Art. 4.2.1 – COMANDANTE
− Licenza di Pilota di Linea di Elicottero ATPL(H)/IR
− Attività complessiva minima di 2.500 ore di volo totali su elicottero di cui:
- 1.000 ore come PIC
- 500 ore di volo su elicottero plurimotore, di cui almeno 100 su elicottero “complesso”
- minima di 100 ore di volo strumentale
- minima di 100 ore di volo notturno
- minima di 250 ore di volo in attività HEMS
-
Art. 4.2.2 - COPILOTA
− Licenza di pilota Commerciale CPL(H), con abilitazione strumentale (IR)
− Superamento del corso Multi Crew Coordination (MCC)
− Attività complessiva minima di 300 ore di volo totali su elicottero di cui
- minima di 50 ore di volo strumentale
- minima di 50 ore di volo notturno
− Competenze relative al Membro di equipaggio HEMS, quando assegnato al ruolo
Art. 4.2.3 – EQUIPAGGIO PILOTA SINGOLO
E’ ammessa la composizione di equipaggio con pilota singolo nelle missioni che non prevedono il trasporto di passeggeri nei seguenti termini:
− Il pilota deve soddisfare i requisiti posti in 4.2.1 con l’aggiunta di attività addestrativa nei 90 giorni precedenti la missione richiesta con effettuazione di procedure in simulazione di “inadvertent entry into IMC Condition”,
− Presenza di membro “HCM” assegnato alle funzioni dallo stesso Operatore Aereo.
Art.5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La D.A. deve garantire la disponibilità dell’aeromobile, di tipo offerto in sede di gara e accettato dall’Ente Appaltante, nei tempi stabiliti agli articoli seguenti e senza pregiudizio di orario nell’arco delle 24 ore, dietro richiesta del Servizio di Centrale Operativa 118 “Bologna Soccorso”.
Quando la Centrale Operativa dispone l’impiego dell’elicottero, per quanto concerne le destinazioni sanitarie di interesse, si fa riferimento alle elisuperfici / eliporti degli Ospedali da identificarsi in interfaccia tra la D.A. e la Centrale Operativa.
Art.5.1 - PREAVVISO
Nell’occorrenza del servizio, la Ditta è preavvertita a cura del Servizio di Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso".
Nel caso di impiego dell’elicottero, la D.A. provvede con le verifiche per l’accessibilità alle relative infrastrutture di destinazione ed esegue le comunicazioni attinenti. Nell’impossibilità di accedere a quelle infrastrutture la D.A. dà avviso motivato alla Centrale Operativa concordando la/le destinazione/i alternativa/e.
Nella fase di preavviso sono forniti alla Ditta i seguenti dati:
− destinazione/i della missione
− tipo di trasporto da effettuare
- se organo e/o equipe medica e sua composizione ovvero,
- se paziente infermo con barella
− attrezzature da trasportare
− ogni altra notizia che possa comunque essere di interesse per il miglior esito e richiesta dalla D.A..
Art.5.2 – DISDETTA
Subordinatamente al susseguirsi degli eventi, la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" può dare alla Ditta disdetta telefonica della necessità dell’aeromobile, cui segue comunicazione formale a mezzo e-mail o telefax entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta, senza produrre alcun diritto di compenso a favore della Ditta aggiudicataria, fatto salvo che la disdetta avvenga dopo il decollo dell’aeromobile dalla sua base operativa per cui viene riconosciuto il compenso per i tempi di volo e gli scali occorrenti per il rientro dell’aeromobile alla sua base operativa.
Art.5.3 – CONFERMA TRASPORTO ORGANI/EQUIPE
In caso di conferma della necessità di trasporto organo e/o equipe medica da parte della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso", la D.A. provvede al posizionamento del velivolo sull'aeroporto indicato dalla stessa Centrale Operativa, almeno entro le 2 (due) ore successive alla conferma o alle 3 ore successive al preavviso, se non diversamente concordato.
In caso di impego dell’elicottero la D.A. provvede al posizionamento dell’elicottero sull'aeroporto/eliporto/elisuperficie indicato dalla stessa Centrale Operativa, almeno entro le 4 (quattro) ore successive alla conferma o alle 5 (cinque) ore successive al preavviso, se non diversamente concordato.
La conferma da parte della Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art.5.4 – CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA
Nei termini di servizio aggiuntivo, in caso di trasporto di pazienti in barella, il tempo di posizionamento è fissato in 6 (sei) ore successive alla conferma, se non diversamente concordato. La conferma da parte della Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art.5.5 – RISCONTRO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nei casi di conferma d’ordine, come previsto ai precedenti artt. 5.3 e 5.4 e naturalmente nel pieno rispetto dei tempi indicati, la Ditta Aggiudicataria deve comunicare alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" - telefonicamente entro 30’ dalla richiesta e successivamente a mezzo via e-mail o telefax - la conferma e l’orario, il più esatto possibile, di posizionamento dell’aeromobile sull’aeroporto indicato dalla Centrale Operativa.
Art. 5.6 – MODALITA’ ESECUTIVE DEL TRASPORTO
Il trasporto aereo degli organi destinati al trapianto e delle equipe di prelievo deve garantire la standardizzazione della filiera della sicurezza e della tracciabilità delle missioni.
Il sistema di gestione informatizzata provvede a rendere disponibili i dati movimentati dal centro di donazione verso il centro di trapianto, sempre in tempo reale e on-line.
L’organo deve poter essere tracciato anche in caso di volo.
Si richiede un sistema di identificazione rapida e informatica dei componenti delle equipe in movimento, particolarmente utile per soddisfare i requisiti di identificazione del personale viaggiante in ambiente aeronautico.
Art.6 – INADEMPIMENTI E PENALI
Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sulla D.A., nel caso di procurato disservizio, si applicano i provvedimenti di seguito richiamati.
Poiché la sottoscrizione del contratto vincola la Ditta aggiudicataria al rispetto di tutte le clausole e all'obbligo di fornitura del servizio in ogni occasione in cui questo venga richiesto, ove per propri motivi non sia in grado di effettuare il trasporto, la D.A. è ritenuta inadempiente e l’Azienda USL, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà
di assegnare il trasporto ad altro operatore aereo, operando in danno per eventuali maggiori costi in rapporto all’offerta economica della D.A.. In tal caso tutti gli oneri sono a carico della D.A..
Delle penali applicate è data comunicazione alla Ditta con posta elettronica certificata.
La D.A. deve emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
La tabella seguente riassume le circostanze di inadempienza alle clausole del servizio per le quali è prevista l’applicabilità di penali, ed i relativi importi.
# | Descrizione inadempimento | Importo penale | ||||
1 | Ritardato posizionamento dell'aeromobile rispetto ai tempi previsti dall’art.5.3 e 5.4. | Una volta e mezzo la tariffa “tempi di volo” per ogni ora o frazione di ora di ritardo. | ||||
2 | Carenza di documentazione nei termini indicati all’ Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ. | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente | ||||
3 | Mancata effettuazione del servizio richiesto. | Tre ore alla tariffa “tempi di volo”, fatti salvi ulteriori provvedimenti già richiamati all’art.6 | ||||
4 | Mancata disponibilità attrezzature sanitarie. | di | una | o | più | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
5 | Difformità dai requisiti di esperienza e qualifiche minime previste per il personale della D.A. impiegato per il servizio richiesto. | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente | ||||
6 | Difformità dalle caratteristiche minime previste per gli aeromobili impiegati per il servizio richiesto (Art.3). | 20% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente | ||||
7 | Per qualsiasi altra inosservanza del presente Capitolato non riconducibile alle precedenti condizioni. | 5% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, le suddette penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si dovessero verificare, per due volte, casi come quelli contemplati ai punti 1, 2 o 3 della tabella riportata al precedente Art.6, l’Azienda USL – a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice.
Inoltre, il contratto potrà essere risolto nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
e) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
f) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la D.A. risponde di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’Azienda USL.
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità variabili a seconda della importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice, procedendo comunque a incamerare il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.8 – INVARIABILITA’ DELLE TARIFFE
I prezzi formulati in sede di stipula di contratto dovranno rimanere fissi ed invariati in relazione al tipo di aeromobile impiegato nell’occorrenza, salvo modifiche di cui all’art.106 del D.Lgs 50/2016 .
Ciò rimane valido anche a fronte di adeguamenti, che interessano la struttura organizzativa, il personale, gli aeromobili ed i mezzi della D.A., necessari al mantenimento del Certificato di Operatore Aereo e/o di altre certificazioni ad esso collegate, a seguito dell’adozione di nuove normative europee e/o nazionali.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria.
Art. 8.1 – TIPO DI AEROMOBILE NON CONVENZIONATO
Nel caso la D.A. esegua la missione con aeromobile di tipo non compreso fra quelli risultanti in aggiudicazione la tariffa per ora di volo è corrispondente a quella per aeromobile convenzionato ed equivalente per prestazioni. Nella circostanza la D.A. deve presentare idonea documentazione ad attestare tale equivalenza. Non sono ammessi
comunque compensi di valore superiore a quello massimo convenzionato anche se l’aeromobile ha caratteristiche superiori. Nel caso in cui la missione venga svolta con aeromobili non compresi fra quelli risultanti in aggiudicazione e aventi caratteristiche prestazionali e/o di configurazione inferiori alle minime previste (Art.3), l’Azienda USL si riserva la facoltà di applicare una penale coerente con quanto previsto al punto 6 della tabella riportata al precedente Art.6.
Art.9 – STATO DELL’AEROMOBILE
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere sempre in condizioni di aeronavigabilità, in conformità con il regolamento EASA Part M e pronto all'uso l'aeromobile o gli aeromobili convenzionati per il servizio di cui trattasi.
A tal fine si sottolinea che l’aeromobile utilizzato non deve avere alcuna condizione di anomalie differite al di fuori dei termini ammessi dal documento MEL approvato.
L’aeromobile, messo a disposizione per ogni servizio richiesto, deve essere esente da scadenze di manutenzione programmata per l’intera durata del servizio.
È raccomandato che la Ditta di Manutenzione che esegue “Line Maintenance” abbia contratti di tipo “parts-by-the-hours” con i costruttori cellula e motori.
Art.10 – ASSICURAZIONI
L’aeromobile messo a disposizione per ogni servizio richiesto dalla Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso, l’equipaggio di contatta e i passeggeri trasportati devono essere assicurati nel rispetto della normativa di legge.
La ditta deve fornire e dimostrare la copertura assicurativa nel rispetto delle norme vigenti, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni persona trasportata per morte o invalidità permanente e di € 250,00 per ogni giorno di invalidità temporanea
La polizza deve prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative già in atto a favore delle persone trasportate.
Copia delle polizze, in corso di validità, devono essere consegnate al Servizio Acquisti dell’Azienda USL contestualmente all'atto di notifica dell’avvenuta aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerente le polizze assicurative.
Art.11 - COMPENSI
Le tariffe, oggetto di compenso, sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta Aggiudicataria e in particolare quelli afferenti alla gestione tecnico-operativa dell’aeromobile, del personale e relative diarie fuori sede, dei mezzi di trasporto ad uso dello stesso personale, delle assicurazioni, delle tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc. mentre fanno eccezione le spese soggette a rimborso per quanto di seguito specificato.
Con riferimento all’offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, l'Azienda U.S.L. riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto:
1) Tariffa forfetaria per minuto di volo convenuta per i tempi di volo, tenuto conto che si avallano:
a) (1) per velivoli i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di 5 (cinque) minuti;
(2) per elicotteri i tempi intercorrenti fra l’avviamento-spegnimento motori / ingaggio-arresto rotori.
b) 60 minuti massimi per i voli di primo posizionamento sull’aeroporto richiesto e altrettanto per il rientro dell’aeromobile alla destinazione determinata dalla D.A.; detti voli devono comunque essere documentati
Nota. La condizione non si applica per richiesta di posizionamento diretto presso l’aeroporto di destinazione dell’equipe medica e/o di prelievo dell’organo.
2) Tariffa per ciascun minuto di sosta e attesa sull’aeroporto di destinazione dell’equipe medica e/o di prelievo dell’organo;
3) Valore forfetario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l’effettuazione della attività richiesta;
Nota. Sono esclusi tali diritti per gli elicotteri quando le destinazioni coincidono con le strutture ospedaliere o elisuperfici/eliporti per i quali non sono richiesti/pubblicati.
4) Valore forfetario convenuto per i Diritti aeroportuali al rientro dell’aeromobile presso la propria base di armamento, con esclusione degli elicotteri se la sede coincide con sito per il quale non sono richiesti/pubblicati;
5) Tariffa forfetaria per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti dalle norme vigenti;
Il compenso è attuato con rimborso dell’imposta erariale per i passeggeri trasportati, se dovuta in carenza di esenzione, al costo sostenuto dall’Operatore Aereo che ha effettuato il servizio dietro presentazione di documentazione attestante l’avvenuto versamento.
Art.11.1 – CASI PARTICOLARI
A) Nel caso l'aeromobile, posizionato come richiesto dalla Centrale Operativa, non possa decollare per sopraggiunte avverse condizioni meteorologiche e di conseguenza il trasporto sia annullato, sono riconosciuti i seguenti compensi corrispondenti a:
1) La tariffa relativa ai tempi per “sosta e attesa” per il periodo decorrente dal momento di posizionamento effettivo alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa;
2) diritti aeroportuali derivanti dal posizionamento e dalla sosta in attesa fino alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa.
B) Nel caso in cui l’aeromobile, per avverse condizioni meteorologiche, si posizioni o sia disponibile alla missione su un aeroporto diverso da quello convenuto ma sia accettato dalla Centrale Operativa per il prosieguo della missione, i tempi di ‘sosta e attesa’ – se superiori a due ore dal momento del posizionamento all’orario di effettivo decollo - sono forfetariamente compensati alla tariffa corrispondente con il limite di due ore, rimanendo invariati i valori per le voci degli altri compensi.
C) Nel caso in cui l'aeromobile, per specifiche esigenze operative della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso", esegua, per un singolo servizio, solo la tratta di andata senza ulteriori esigenze di trasporto, non è riconosciuto alcun importo per "sosta", applicando i compensi relativi ai ‘rimborsi’ limitatamente all’aeroporto di destinazione per la tratta convenuta.
D) Xxxxxxx verificarsi altresì eventi del tutto particolari ed eccezionali per i quali la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" deve richiedere di volta in volta i relativi preventivi di spesa che sono accettati se dimostrabile che gli stessi sono formulati in analogia con quelli di offerta.
E) Nel caso di richiesta da parte della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" di aeromobili con caratteristiche di impiego o portata diverse da quelle di cui all'art.3, di norma relativa a servizi con più personale di assistenza, qualora non vi siano state indicazioni da parte della D.A. in sede di offerta a titolo di “servizio aggiuntivo”:
1) il preventivo di spesa può essere accettato se è dimostrabile che lo stesso è in linea con i prezzi di mercato vigenti al momento, per lo specifico aeromobile e per la determinata tratta, e
2) nel caso in cui i tempi di attesa sull’aeroporto di posizionamento richiesto dal committente superino i 90’ per ragioni imputabili a fattori organizzativi del committente e/o sanitari è riconosciuta una quota pari al 50% dell’importo convenuto per minuto di volo, per i tempi eccedenti i primi 90 minuti.
F) nel caso di interruzione della missione in corso per cause imputabili alla D.A., nulla è dovuto dalla Azienda USL anche per la parte di volo effettuata.
G) nel caso di avaria dell’aeromobile nel corso di effettuazione della missione ma con provvedimento di sostituzione a consentirne il completamento, i diritti della D.A. sono limitati ai corrispettivi previsti per l’impiego di un solo aeromobile.
Fermo restando quanto sopra, data la varietà delle possibili casistiche operative, le parti possono concordare soluzioni economiche diverse da quelle indicate, con il presupposto della “buona fede“.
La proposta della Ditta aggiudicataria deve essere formulata per iscritto.
Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le fatture attinenti le attività effettive con riferimento ad ogni singola tratta, devono essere corredate della seguente documentazione:
• Copia del Giornale di Bordo (in inglese “Flight Log”) con annotati i dati del volo previsti e gli eventi operativi significativi, eventualmente, occorsi durante la tratta;
• Copia dei fogli del Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) - ovvero “Aeroplane o Helicopter Technical Log (A/HTL)” - con specifico dettaglio delle informazioni e dati richiamati al Documento EASA Part M, par. M.A. 305/6;
Nota. qualora i tempi “stick” (orari di decollo e atterraggio) per i velivoli e avviamento-spegnimento motori / ingaggio-arresto rotori per gli elicotteri, ed il numero di persone trasportate non si evincano dai documenti sopra indicati, tali informazioni devono essere fornite con documentazione aggiuntiva.
Art.11.3 - TRASPORTI NON A CARICO DEL S.S.N. (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)
Alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" possono giungere richieste per trasporto a mezzo aeromobile sanitario i cui oneri non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In tal caso Bologna Soccorso può segnalare al richiedente la possibilità di avvalersi della D.A. del presente contratto.
In caso di accettazione della proposta da parte del richiedente, la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" può trasmettere la richiesta di trasporto all'aggiudicatario che in tal caso si impegna ad effettuare il trasporto alle stesse condizioni operative ed economiche previste per l’Azienda USL, fatti salvi i maggiori oneri di cui al presente articolo.
Per tale attività valgono le seguenti condizioni:
1) il servizio di trasporto è accettato dalla Ditta a tutto suo rischio e in ogni caso nulla può essere richiesto alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" e quindi all'Azienda USL per mancati pagamenti, ritardi o quant'altro possa recare danno alla Ditta in conseguenza dell'accettazione del trasporto stesso;
2) la Ditta aggiudicataria riconosce all'Azienda USL il solo rimborso per le spese vive sostenute dalla Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso (telefoniche, coordinamento, trasporti via terra, ecc.) che per comodità amministrativa viene forfetariamente stabilito in € 1.000,00 oltre IVA per ciascuna missione;
3) tali rimborsi saranno poi scontati, con nota di accredito, sulla fatturazione complessiva.
Art.12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO
Senza alcun costo a carico dell’Azienda USL, ai fini della migliore esecuzione del volo sanitario, quindi ai fini della conoscenza di specifici aspetti correlati con il volo e l’aeromobile da parte del personale sanitario, la Ditta Aggiudicataria, per ogni specifico aeromobile offerto nel servizio oggetto del contratto, deve produrre un documento informativo – in forma di opuscolo – rendendolo disponibile alla C.O. di Bologna Soccorso in un congruo numero di copie.
Tale pubblicazione deve contenere tutte le informazioni ritenute utili e necessarie per il comportamento delle persone a bordo sia in condizioni normali, sia di emergenza in volo.
Una particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti del trasporto sanitario di pazienti, dalle operazioni di imbarco all’assistenza a bordo durante il volo ed il coordinamento con l’equipaggio di condotta a fronte di situazioni particolari.
Lo stesso documento deve disciplinare le modalità di trasporto del contenitore dell’organo/i con particolare riferimento a quanto riportato in Art.1.
Specifiche istruzioni saranno previste e concordate con il personale sanitario della Centrale Operativa di Bologna Soccorso in ordine alla configurazione sanitaria dell’aeromobile ed all’uso degli apparati elettromedicali durante il volo.
Art.13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ’ E QUALITÀ’
L’Azienda USL ha istituito un sistema di controllo di conformità e qualità dei servizi richiesti in contratto, conferendo incarico ad un’organizzazione esterna.
Pertanto la Ditta aggiudicataria, e così ogni impresa partecipe di un raggruppamento, o consorziata, o subappaltatrice, è tenuta a fornire la massima collaborazione, a consentire l’accesso presso le proprie strutture, a fornire i documenti ed atti che l’incaricato per la verifiche di conformità richieda in espletamento del mandato.
Tale controllo può comprendere una verifica della condotta in volo da parte di piloti qualificati.
Il mandatario è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie emergenti dai documenti esaminati e l’esito delle verifiche rimane di esclusiva disponibilità alla Azienda USL committente con uso limitato alle attività correlate al contratto.
Art.14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La D.A. è tenuta a comunicare in forma scritta ogni variazione, rinnovo, limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di riferimento per l’assegnazione del contratto.
Così pure la D.A. è tenuta a comunicare l’impiego di nuovo personale di condotta (o altro non indicato in sede di offerta) con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai requisiti del presente Capitolato.
La D.A. è tenuta a redigere i rapporti che la Azienda USL richieda in relazione a fatti ed eventi occorsi nell’espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni, scritte e verbali, devono essere effettuate in lingua italiana.
Art.15 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto per l'affidamento del servizio ha una durata di anni 4 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni due alle medesime condizioni contrattuali pattuite.
La Ditta, con la firma del presente capitolato, si impegna, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, a continuare il servizio per un ulteriore periodo di 180 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando l’Azienda USL non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo di eventuale prestazione del servizio oltre il periodo contrattuale convenuto, questo deve essere eseguito alle stesse condizioni normative, economiche e con le stesse modalità proposte dal presente Capitolato senza che per questo la D.A. possa sollevare eccezione alcuna.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Art.16 - PERIODO DI PROVA
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività. Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda USL.
Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla D.A. le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l’Azienda USL Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica se presente e previa rinegoziazione, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
- deve proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
- ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento;
- si vede incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.
Il periodo di prova è altresì necessario per valutare opportune variazioni all’organizzazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’AUSL.
Art.17- RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
La D.A. deve comunicare all’Azienda USL un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta deve comunicare il nome dell’incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo e recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.
L’incaricato deve, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall’Azienda USL per il controllo dell’andamento del servizio.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la ditta deve comunicare il nominativo e l’indirizzo di un sostituto.
Le persone addette alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118 “Bologna Soccorso” saranno fluenti nella lingua italiana, parlata e scritta.
Art.18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.19 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A.
Per lo svolgimento del servizio, la ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, esonerando di conseguenza l’Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
A richiesta dell’Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.
Pertanto, sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
Resta comunque inteso che l’AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
Art.20 - FALLIMENTO–LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI-MORTE
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’Azienda USL, ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta subingressa.
In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di morte dell’aggiudicatario, ove persona fisica, l’Azienda USL può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.
Quando l’Azienda USL ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall’Azienda USL ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
Art.21 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’attività prestata dalla D.A., al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall’ Azienda Sanitaria, non può essere sospesa.
In caso di conflitto sindacale tra la D.A. e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.
I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della D.A. sono detratti dal computo mensile. La D.A. è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e deve garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.
L’ Azienda Sanitaria ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, deve comunicarlo tempestivamente all‘ Azienda Sanitaria.
Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’ Azienda Sanitaria, la stessa provvede a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nel modo che ritenga più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l’Azienda Sanitaria può effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.
ART.22 - SICUREZZA
La D.A. deve indicare se ha provveduto:
- all’istituzione, all’interno della propria Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente. La D.A. deve inoltre indicare se ha proceduto:
- all’individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio
personale;
- alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
L’AUSL di Bologna, come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell’Azienda USL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.
La Ditta dovrà presentare una dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici.
Art.23 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA’
La D.A. è ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della Ditta.
L’accertamento dei danni è effettuato dai rappresentanti dell’Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della D.A.. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procede agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
Art.24 - RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG.
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
L’Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
<Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<Xxxxxx Xxxxxx> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
ART.26 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato “Codice privacy”) i dati personali forniti saranno raccolti presso l'U.O.C. Acquisti, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03.
Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.
I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art.22 della L.241/90.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:
a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dell’Azienda USL di Bologna;
a legali incaricati per la tutela dell’Azienda USL di Bologna in sede giudiziaria; all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato è titolare di diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:
-conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
-ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
-opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento: Azienda USL di Bologna.
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore dell’U.O.C. Acquisti.
Art.27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art.28 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria in caso d’uso.
Art. 29 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITA’ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)
All. X SCHEDA OFFERTA
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI (MAX PUNTI 30) | PUNTI | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE (in cifre) | % IVA | ||||||
Velivoli | Elicotteri | ||||||||
A | Per prestazione di trasporto organi ed equipe medica con uso esclusivo dell’aeromobile limitatamente alla missione ordinata: | 24 | 6 | Velivolo | Elicottero | ||||
A1 | Cat. | Nr | Tipo | Tariffa forfetaria per minuto di volo per tipo di aeromobile specificato in offerta per il trasporto organi con e senza equipe medica | 30 (Max) | ||||
Marche | 18,00 | 4,50 | |||||||
Velivoli | 1 | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | ||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
2 | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
Elicotteri | 1 | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | ||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
SOMMA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI | € | € | |||||||
MEDIA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI | € | € | |||||||
A2 | Tariffa forfetaria, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, per ciascun minuto di sosta e attesa, sull'aeroporto di destinazione, dell'equipe sanitaria e/o di prelievo dell'organo | 3,00 | 0,70 | € | |||||
A3 | Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l'effettuazione della attività richiesta | 1,20 | 0,30 | € | |||||
A4 | Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei soli diritti di approdo/decollo sulla propria base di armamento | 1,20 | 0,30 | € | |||||
A5 | Per servizi aggiuntivi di trasporto di paziente barellato/assistito o di equipe medica di sei (6) persone: | Velivoli | Elicotteri | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE (in cifre) | % IVA | ||||
0,8 (Max) | |||||||||
Cat. | Nr | Tipo | Tariffa forfetaria per minuto di volo per tipo di aeromobile specificato in offerta | 0,60 | 0,20 | Velivolo | Elicottero | ||
Marche | |||||||||
Velivoli | … | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | ||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
Elicotteri | … | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | ||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
… | OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE | € | |||||||
Base operativa [C.S. Art. 2)] | |||||||||
SOMMA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI | € | € | |||||||
MEDIA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI | € | € | |||||||
Tariffe dei servizi aggiuntivi che NON sono oggetto di parametrazione | |||||||||
Tariffa forfetaria, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, per ciascun minuto di sosta e attesa, sull'aeroporto di destinazione di imbarco del paziente assistito o equipe medica di sei (6) persone | € | ||||||||
Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l'effettuazione della attività richiesta | € | ||||||||
Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti aeroportuali per il rientro dell'aeromobile alla propria base di armamento | € | ||||||||
Tariffa per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti dalle norme vigenti, non soggetta a parametrazione | Dist.< | € | |||||||
Dist > | € | ||||||||
Oneri di sicurezza aziendali % - (art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016) - già compresi nell'importo offerto | |||||||||
data | firma del Legale Rappresentante |
Allegato 1 - Capitolato speciale:
Clausole vessatorie relative al capitolato speciale d’appalto della:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Il sottoscritto
quale procuratore e legale rappresentante della ditta
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel capitolato speciale di cui alla presente gara di appalto e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342, del vigente Codice Civile, dichiara di accettare espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 22, 27 del capitolato speciale.
Per accettazione
Il Legale Rappresentante della ditta
Allegato A – Domanda di partecipazione
BOLLO
*
Spett.le
AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA
Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci, 12 –
00000 Xxxxxxx - XXXXXX
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Il Concorrente
[Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio].
con sede legale in
e sede amministrativa (se diversa) in
P.IVA CODICE FISCALE
N. tel. Ufficio gare
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito a Sistema in sede di registrazione
Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale
nato a il
residente a
Via
C.F.
Estremi procura speciale (se procuratore)
CHIEDE
Di potere partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter del Codice;
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura ;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
prevedere in sede di inserimento della documentazione sul portale, uno spazio per il patto di
6. di accettare il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI, allegandolo alla presente domanda di partecipazione (Attenzione:
integrità, in modo da farlo firmare alla ditta separatamente dalla domanda di partecipazione);
7. di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxx , e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, che è il medesimo indicato in sede di registrazione sul Sistema;
11. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
12.di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
14.di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici dell’Azienda Usl di Bologna di cui alla presente procedura di gara pubblicato sul sito internet, come indicato all’art.16 del capitolato speciale di appalto.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione e allegati dovranno essere collocati a sistema.
ALLEGA A SISTEMA
a) la presente domanda di partecipazione
b) PI – Patto Integrità
c) i seguenti allegati:
1) ……….
2) ………
3) …….
4) ……
) ……..
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata digitalmente, in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore,
oppure
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura;
LUOGO E DATA
(Sottoscrizione digitale) **
* [Assolvimento imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione; in questo caso riportare estremi anche nella domanda di partecipazione in alto a destra “casella bollo”.
oppure
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972). ]
** [La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo]
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore
Il direttore
Schema contratto di fornitura per accettazione
CONTRATTO DI FORNITURA/SERVIZIO
TRA
L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 13/02/2017 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12, dal 01.12.2019 Sub- Commissario Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna, con Direzione ad interim del Servizio Acquisti Metropolitano
E
La ditta …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ,
rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a……………………….
PREMESSO
⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito della procedura aperta n. 000/2…. ha aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura/il servizio di ……, completo di .…. .................... per un importo di € (oneri
fiscali esclusi), di cui: € ……… per costi della manodopera, € per
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (desumibili dall’offerta qualora dovuti ai sensi del comma 10, dell’art.95 del D.lgs 50/2016) e di € costi da interferenza (se esistono);
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000……fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
…………………@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx xxx xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura /servizio
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA
Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:
1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l’offerta economica presentata dalla Ditta;
5. l’offerta tecnica, e il progetto presentati dalla Ditta;
6. il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.);
7. il crono programma;
8. le polizze di garanzia.
Si allegano al presente contratto:
- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta, (bollo)
- l’offerta economica presentata dalla ditta, (bollo),
- il codice di comportamento aziendale (bollo in caso d’uso),
- il patto di integrità (bollo in caso d’uso),
- il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) (bollo in caso d’uso);
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura/il servizio (dettagliare) della ditta …………………..
da parte
ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente e
……(eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione)
Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A.,
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO (per i contratti aventi durata) Il contratto ha una durata pari a ………. , con decorrenza ;
ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronica; altresì il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i
riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
(per i contratti dove è prevista la clausola sociale)
ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MERITO ALLA CLAUSOLA SOCIALE
L’appaltatore assume l’obbligo di cui all’art.50 del D.lgs 50/2016, così come anche indicato nelle Linee Guida n.13 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, e darà applicazione alla clausola sociale così come specificato nel progetto di assorbimento presentato in sede di offerta;
ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto: (in caso di tanti CIG allegare elenco)
Si indica il codice CUP relativo al presente contratto: ………..
ARTICOLO 9. SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e stante la dichiarazione rilasciata dalla ditta in sede di gara, per questo contratto è ammesso/non è ammesso il subappalto (verificare dichiarazione ditta).
ARTICOLO 10. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 11. PATTO DI INTEGRITA’
La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 12. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore. (Inserire la frase sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo)
Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 13. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta al punto 26.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
1. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 14. FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna
Il presente contratto si compone di quattro pagine e di quattro allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente per accettazione
Servizio Acquisti Metropolitano
Allegato PI alla Domanda di Partecipazione
PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
→ dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
→si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
→ assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
→ si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
→ si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
→ assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
→ si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) forniture di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi
i) guardiania dei cantieri.
→ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
→ l’esclusione dalla procedura di affidamento;
→ la risoluzione di diritto dal contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga
pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità. Luogo e data ………………
(sottoscrizione digitale)
Il Legale Rappresentante /
I Legali Rappresentanti delle ditte Raggruppate o Consorziate