PREMESSO CHE
Allegato n. 10
Schema fideiussione bancaria/polizza assicurativa da allegare alla di erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni di cui al Titolo I del Programma regionale
Spett.le REGIONE CAMPANIA
Assessorato Attività Produttive Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione
PREMESSO CHE
a) la cooperativa/consorzio (in seguito indicata per brevità anche “contraente”) con sede legale in
Prov. CAP Via e n. civico ha presentato domanda finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni previste dal Titolo I – “Aiuti agli investimenti” del II Bando di attuazione del Programma Regionale per lo sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 3708/03, modificata ed integrata con Delibera n. 1968/05, che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la realizzazione di un programma di investimenti pari a euro ;
b) con determina n. del la Regione Campania ha concesso alla contraente, per la realizzazione del suddetto programma, un contributo complessivo pari a euro
;
c) in base a quanto previsto dal bando di cui alla precedente lett. a) è possibile erogare un importo corrispondente al 30% del contributo concesso, a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (in seguito indicata per brevità anche “garanzia”), incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata non inferiore a 18 mesi a fare data dal provvedimento di erogazione dell’anticipazione, rilasciata in favore della Regione Campania;
d) la contraente ha richiesto l’erogazione dell’importo di € anticipazione, pari al 30% dell’intera agevolazione;
a titolo di
la sottoscritta1
tutto cio’ premesso che forma parte integrante del presente atto
(in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese di al n. , iscritta all’albo/elenco2 , a mezzo dei sottoscritti signori:
1 ) nato a il
1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.
2 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995.
2 ) nato a il
nella loro rispettiva qualità di ,
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell’interesse della contraente ed a favore della Regione Campania, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla
concorrenza dell’importo di euro (euro ),
corrispondente all’importo dell’anticipazione, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al successivo punto 1), alle seguenti condizioni.
La sottoscritta banca/società, rappresentata come sopra:
1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Campania, in tutto od in parte, l’importo garantito con il presente atto - qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione formulata dalla Regione Campania a fronte dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal bando.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del
T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui, peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
In caso di escussione della presente garanzia, la banca/società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti, salvo diverso accordo, presso un Istituto di Credito di gradimento della Regione Campania e su coordinate bancarie che verranno contestualmente indicate.
3. La presente garanzia fidejussoria ha efficacia per un periodo pari a 18 mesi, ma si intende rinnovata tacitamente per la stessa durata, fino a che la Regione Campania non darà la comunicazione di svincolo.
4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
La presente garanzia, in deroga a quanto disposto all’art. 1955 c.c., non si estinguerà nemmeno ove per fatto del creditore non fosse possibile la surrogazione della sottoscritta banca/società nei diritti da questo vantati verso la contraente.
Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti della contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione Campania.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non sia comunicato ai soggetti firmatari del presente atto che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.
6. Eventuali oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico della banca/società.
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’escussione della presente garanzia, sarà competente il Foro di Napoli.
,lì
il Fidejussore il Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, la banca/società dichiara di accettare espressamente quanto previsto nella presente garanzia relativamente:
∗ alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al pagamento delle somme richieste in dipendenza dell’escussione della garanzia;
∗ alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione opposta dalla contraente o da altri soggetti interessati;
∗ al rinnovo tacito del contratto;
∗ alle deroghe agli artt. 1944, 1955, 1957 c.c.;
∗ alla rinuncia ad esercitare il diritto di surroga fino al completo soddisfacimento delle ragioni creditorie della Regione Campania;
∗ alla determinazione del credito garantito;
∗ alla competenza del Foro di Napoli.
il Fidejussore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, il contraente dichiara di accettare espressamente quanto previsto nella presente garanzia relativamente:
∗ alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al pagamento delle somme richieste in dipendenza
dell’escussione della garanzia;
∗ al rinnovo tacito del contratto;
∗ alle deroghe agli artt. 1944, 1955, 1957 c.c.;
∗ alla determinazione del credito garantito;
∗ alla competenza del Foro di Napoli.
Il contraente
AUTENTICA NOTARILE DELLA FIRMA DEL FIDEJUSSIORE
Rep. n.
Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il
mio consenso, certifico io sottoscritto
, iscritto
, Notaio in che il
sig.: nato a . il nella sua qualita' di , domiciliato per la carica in , che agisce in nome e per conto della della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla sopra stesa dichiarazione.
N.B.: Si fa presente che detta garanzia deve essere fatta pervenire al Gestore concessionario prima della erogazione dell’anticipazione e che la sottoscrizione dei firmatari deve essere autenticata da Notaio con attestazione dei relativi poteri di firma.